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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 143 T.U.B. – Emissione di valori mobiliari.

In vigore dal 25/01/2007

Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2006 n. 303 Articolo 1

“l. (Comma abrogato)”

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In sintesi

  • Norma abrogata (comma unico abrogato dal D.Lgs. 303/2006, art. 1), in vigore dal 25/01/2007.
  • Originariamente disciplinava l'emissione di valori mobiliari da parte di enti e soggetti sottoposti a vigilanza bancaria.
  • La materia è oggi regolata dal TUF (D.Lgs. 58/1998) e dalla disciplina MiFID II/MiFIR per l'offerta e il collocamento di strumenti finanziari.
  • Il D.Lgs. 303/2006 ha operato un coordinamento sistematico tra TUB e TUF, spostando la disciplina degli strumenti finanziari nel testo unico specialistico.
  • Residua nel TUB la vigilanza prudenziale sugli emittenti bancari, distinta dalla disciplina del mercato dei capitali.

Art. 143 TUB — Emissione di valori mobiliari (norma abrogata)

Contenuto originario e abrogazione

L'articolo 143 del Testo Unico Bancario, nella sua formulazione anteriore al 2007, disciplinava aspetti relativi all'emissione di valori mobiliari da parte dei soggetti sottoposti a vigilanza bancaria. Con il D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 — decreto di coordinamento tra TUB e TUF — l'unico comma dell'art. 143 è stato abrogato, con decorrenza 25 gennaio 2007. Oggi il testo dell'articolo risulta privo di contenuto precettivo.

L'abrogazione si inserisce in un processo sistematico di razionalizzazione del diritto dei mercati finanziari italiano, avviato con l'introduzione del TUF nel 1998 e completato con successive riforme di coordinamento. Il legislatore ha progressivamente ricondotto la disciplina degli strumenti finanziari al TUF, mantenendo nel TUB soltanto le norme di vigilanza prudenziale sugli intermediari.

Il quadro normativo attuale: TUF e MiFID II

La materia dell'emissione di valori mobiliari e di strumenti finanziari è oggi governata da un insieme di norme multilivello. Il D.Lgs. 58/1998 (TUF) disciplina l'offerta al pubblico di prodotti finanziari (artt. 94 ss.), le emissioni obbligazionarie (art. 129 TUF) e la quotazione nei mercati regolamentati. A livello europeo, il Regolamento (UE) 2017/1129 (Prospectus Regulation) e la Direttiva MiFID II (2014/65/UE), recepita in Italia con il D.Lgs. 129/2017, definiscono il regime di trasparenza e gli obblighi informativi per gli emittenti.

Per le banche, l'emissione di strumenti finanziari computabili nel capitale regolamentare (CET1, AT1, Tier 2) è inoltre soggetta alle disposizioni del Regolamento CRR (UE) 575/2013 e della CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE), nonché alle Linee guida EBA in materia di strumenti di capitale.

Emissione obbligazionaria delle banche: profili specifici

Le banche che emettono obbligazioni bancarie ordinarie o obbligazioni bancarie garantite (covered bonds, disciplinate dal D.Lgs. 170/2004 e dalla Direttiva 2019/2162/UE) devono rispettare sia i requisiti prudenziali del CRR sia le norme di trasparenza del TUF. La Banca d'Italia esercita la vigilanza prudenziale sulle emissioni sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale, mentre la Consob vigila sugli aspetti di trasparenza e tutela degli investitori.

Il regime delle emissioni obbligazionarie bancarie è stato ulteriormente strutturato dalla Direttiva BRRD (2014/59/UE) e dal D.Lgs. 180/2015 che ne ha attuato il recepimento, introducendo i requisiti MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) e la disciplina del bail-in. Le emissioni di strumenti MREL-eligible sono soggette a regole specifiche che incidono sulla struttura del passivo bancario.

Rilevanza pratica per operatori e consulenti

Sebbene l'art. 143 TUB sia abrogato, la materia dell'emissione di strumenti finanziari da parte di banche e intermediari vigilati rimane tecnicamente complessa e soggetta a vigilanza multipla. I commercialisti e i consulenti legali che assistono istituti bancari in operazioni di capital markets devono navigare tra la disciplina prudenziale (CRR/CRD), quella di mercato (TUF/MiFID II/Prospectus Reg.) e quella di risoluzione (BRRD/MREL), con possibili sovrapposizioni e obblighi di notifica sia alla Banca d'Italia sia alla Consob.

Coordinamento con altri articoli del TUB

Il TUB mantiene comunque disposizioni rilevanti per gli emittenti bancari: l'art. 12 (obbligazioni bancarie), l'art. 23 (contratti in forma scritta), l'art. 120-quater (portabilità) e il Titolo VI bis (gestione delle crisi). La vigilanza di Banca d'Italia sulle emissioni strumentali al rispetto dei requisiti patrimoniali si esercita attraverso il canale SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), regolato dal Reg. UE 1024/2013.

Domande frequenti

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Redazione Legge in Chiaro
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