Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 151 T.U.B. – Banche pubbliche residue.
In vigore dal 01/01/1994
“1. L’operativita’, l’organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.”
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Vedi anche
→TUB art. 150-quater - Art. 150 quater T.U.B.: Disposizioni in materia di partecipazion→TUB art. 152 - Art. 152 T.U.B.: Casse comunali di credito agrario e Monti di cr→TUF art. 1 - Art. 1 TUF - Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 150 ter T.U.B.: Disposizioni in tema di partecipazione a ba→Art. 150 bis T.U.B.: Disposizioni in tema di banche cooperative→Art. 150 T.U.B.: Banche di credito cooperativo→Art. 149 T.U.B.: Banche popolari→Art. 153 T.U.B.: Disposizioni relative a particolari operazioni→Art. 148 T.U.B.: Esercizio abusivo dell’attività bancaria→Art. 147 T.U.B.: Altri poteri delle autorità creditizie
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le banche pubbliche residue: nozione e contesto storico
L'espressione «banche pubbliche residue» designa, nel linguaggio del TUB, quegli enti creditizi di diritto pubblico che, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 385/1993, non avevano ancora completato, o non avevano intrapreso, il processo di trasformazione in s.p.a. imposto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. legge Amato-Carli) e dal relativo d.lgs. 356/1990. La legge Amato-Carli aveva avviato la separazione tra l'ente conferente (poi fondazione bancaria) e la società bancaria conferitaria, ma il percorso di privatizzazione non era ancora concluso per tutti gli istituti all'epoca dell'entrata in vigore del TUB.
Il rinvio al TUB, agli statuti e alle altre norme (art. 151)
La scelta sistematica del legislatore è stata di non dettare una disciplina ad hoc per le banche pubbliche residue, bensì di richiamare tre fonti normative: (1) il TUB stesso, nella sua interezza, con applicazione generalizzata delle norme prudenziali, di vigilanza e comportamentali; (2) gli statuti degli enti, che preservano le specificità organizzative storicamente consolidate; (3) le altre norme richiamate negli statuti, che possono includere leggi speciali istitutive (es. legge sulla Cassa Depositi e Prestiti) o regolamenti interni. Questo rinvio mobile garantisce flessibilità ma impone un costante monitoraggio della compatibilità tra le fonti richiamate e l'evoluzione del quadro normativo europeo.
Vigilanza prudenziale e MVU
Le banche pubbliche residue sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia in virtù dell'art. 7 TUB, che attribuisce all'Autorità poteri di supervisione, regolamentazione e intervento. Per quelle classificate come «significative» ai sensi dell'art. 6, par. 4, del Regolamento MVU (Reg. UE 1024/2013), la vigilanza diretta spetta alla BCE con il supporto operativo della Banca d'Italia. I requisiti prudenziali applicabili, coefficienti di capitale (CET1, Tier 1, Total Capital), requisito di leva finanziaria, requisiti di liquidità (LCR, NSFR), sono quelli del CRR II (Reg. UE 575/2013, modificato dal Reg. UE 876/2019) e del Secondo Pilastro (SREP), come per qualsiasi altra banca autorizzata nell'Unione.
Il superamento del particolarismo giuridico
Prima della legge Amato-Carli e del TUB, le banche pubbliche erano disciplinate da leggi speciali istitutive che creava un quadro normativo frammentato e disomogeneo (Istituto Mobiliare Italiano, Mediocredito, Istituto per il Credito Sportivo, ecc.). L'art. 151 TUB ha sancito l'uniformità del trattamento giuridico, assoggettando tutte le banche, indipendentemente dalla forma pubblica o privata, alle medesime regole prudenziali. Residuano tuttavia specificità di governance (presenza di rappresentanti pubblici negli organi, vincoli statutari sull'oggetto sociale) che possono incidere sull'applicazione delle norme TUB in materia di esponenti aziendali (artt. 26-27 TUB) e di assetti proprietari (artt. 19-22 TUB).
Profili antitrust e concorrenza
Le banche pubbliche residue che svolgono attività creditizia in concorrenza con operatori privati sono soggette alla disciplina antitrust generale (l. 287/1990) e a quella settoriale del TUB. La l. 287/1990 esclude dall'ambito di applicazione solo le «attività economiche previste da disposizioni di legge» che costituiscono esercizio di funzioni pubbliche, ma le ordinarie operazioni di credito e raccolta del risparmio non godono di tale esenzione. La Banca d'Italia conserva competenze concorrenti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per le intese e gli abusi di posizione dominante nel settore bancario.
Domande frequenti
Cosa si intende per «banche pubbliche residue» nell'art. 151 TUB?
Sono gli enti creditizi di diritto pubblico che, alla data di entrata in vigore del TUB (1° gennaio 1994), non avevano ancora completato il processo di trasformazione in s.p.a. avviato dalla legge Amato-Carli (l. 218/1990) e dal d.lgs. 356/1990.
Quale disciplina si applica alle banche pubbliche residue?
L'art. 151 rinvia al TUB (integralmente), agli statuti degli enti e alle altre norme in essi richiamate, garantendo uniformità di trattamento prudenziale rispetto alle banche di diritto privato.
Le banche pubbliche residue sono soggette alla vigilanza della BCE?
Se classificate come banche «significative» ai sensi del Regolamento MVU (Reg. UE 1024/2013), sì. Altrimenti restano sotto la vigilanza diretta della Banca d'Italia, con applicazione dei medesimi requisiti prudenziali CRR/CRD.
Le leggi speciali istitutive delle banche pubbliche continuano ad applicarsi dopo il TUB?
Solo nella misura in cui richiamate dagli statuti e compatibili con il TUB e il diritto europeo. L'art. 151 ha superato il particolarismo delle leggi speciali, imponendo la prevalenza del quadro normativo bancario uniforme.
Le banche pubbliche residue sono soggette alla normativa antitrust?
Sì, per le attività creditizie ordinarie sono soggette alla l. 287/1990 e alla vigilanza concorrente tra Banca d'Italia e AGCM, senza esenzioni legate alla natura pubblica dell'ente.