Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 37/2009 – Compenso curatore fallimentare in caso di revoca

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, comma 3, del Testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), sollevata dal Tribunale di Roma per il caso del curatore di un fallimento revocato che non riesce a ottenere il proprio compenso dall’Erario. L’inammissibilità dipende dal fatto che la domanda è stata proposta con procedimento camerale non contenzioso anziChé con giudizio contenzioso contro lo Stato.

    Di cosa si tratta

    Un curatore nominato in una procedura fallimentare successivamente revocata aveva chiesto al Tribunale, con ricorso camerale, la liquidazione del proprio compenso a carico dell’Erario. Il Tribunale di Roma, ritenendo che la norma sulle spese di giustizia non coprisse il caso della revoca del fallimento (diversamente da quello del fallimento senza fondi), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 146, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non include tra le spese anticipate dall’Erario, in caso di revoca del fallimento, le spese e gli onorari del curatore, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile. Una volta che la procedura fallimentare si è conclusa (per revoca), la domanda del curatore per la liquidazione del compenso non può essere proposta con procedimento camerale non contenzioso, ma deve essere azionata con un giudizio contenzioso ordinario nei confronti dello Stato, nel rispetto del principio del contraddittorio. Il giudice a quo ha implausibilmente disatteso questa interpretazione della Cassazione.

    Il principio

    Dopo la chiusura della procedura fallimentare (per revoca o per qualsiasi altra causa), la domanda del curatore per ottenere il pagamento del compenso dall’Erario deve essere proposta non con procedimento camerale non contenzioso ma con ordinario giudizio di cognizione nel quale lo Stato è parte convenuta. La scelta del rito errato rende irrilevante la questione di legittimità sollevata.

    Domande e risposte

    Cosa succede al compenso del curatore quando il fallimento viene revocato?

    Se non vi è condanna né del creditore ricorrente né del fallito, il curatore deve richiedere il proprio compenso allo Stato in via autonoma. Deve però farlo con un giudizio ordinario contenzioso, non con la procedura camerale di liquidazione in sede fallimentare.

    Qual è la differenza tra fallimento senza fondi e fallimento revocato?

    Nel fallimento senza fondi la procedura è ancora in corso e l’art. 146, comma 3, del t.u. spese di giustizia (come interpretato dalla Corte cost. n. 174 del 2006) prevede l’anticipazione delle spese da parte dell’Erario. Nel fallimento revocato la procedura è terminata e il curatore deve agire separatamente contro lo Stato.

    Cosa significa che la questione era irrilevante?

    Significa che, anche se la Corte avesse dichiarato l’incostituzionalità della norma censurata, il giudice a quo non avrebbe potuto accogliere il ricorso del curatore, perché era stato proposto con il rito sbagliato. L’esito del giudizio sarebbe stato in ogni caso una declaratoria di improponibilità della domanda.

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  • Corte cost. n. 36/2009 – Recupero aiuti di Stato IRPEG e capacità contributiva

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che obbligano i contribuenti a restituire le agevolazioni fiscali IRPEG godute negli anni 1995-1998, successivamente qualificate come aiuti di Stato illegittimi dalla Commissione europea. Il recupero retroattivo imposto dal diritto dell’Unione europea non viola gli artt. 53 e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Società partecipate da enti pubblici locali avevano beneficiato di un’esenzione dall’IRPEG per gli anni 1995-1998. La Commissione europea ha successivamente qualificato tale esenzione come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Il legislatore italiano ha quindi adottato provvedimenti per il recupero delle imposte non versate, imponendo la presentazione di dichiarazioni dei redditi tardive e l’emissione di ordinanze-ingiunzione di pagamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge n. 62 del 2005 e 1 del d.l. n. 10 del 2007, in riferimento agli artt. 53 e 97 della Costituzione, ritenendo che il recupero retroattivo violasse la capacità contributiva e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente infondate. Le disposizioni censurate non sono ordinarie norme tributarie retroattive, ma danno attuazione a obblighi imposti da organi dell’Unione europea (decisione della Commissione CE e sentenza della Corte di giustizia). In tale contesto, il recupero retroattivo delle imposte non versate è conforme agli obblighi comunitari e non viola i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    Quando il legislatore nazionale interviene per dare attuazione a obblighi imposti dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di recupero di aiuti di Stato illegittimi, le norme adottate non possono essere valutate come ordinarie disposizioni tributarie retroattive e non violano il principio di capacità contributiva né quello di buon andamento dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli aiuti di Stato nel diritto europeo?

    Sono vantaggi economici concessi dagli Stati a imprese o settori specifici (sussidi, esenzioni fiscali, ecc.) che falsano la concorrenza nel mercato unico europeo. Se incompatibili con le regole UE, devono essere recuperati dallo Stato che li ha concessi.

    Perché veniva contestata la retroattività del recupero?

    Le società non avevano presentato dichiarazioni dei redditi per quegli anni perché erano esenti. Il recupero, a distanza di oltre dieci anni, imponeva di ricostruire un reddito imponibile del passato, quando le scelte economiche erano state compiute in un contesto fiscale diverso.

    In che modo la Corte ha giustificato la legittimità del recupero?

    Rilevando che il recupero non era frutto di una scelta discrezionale del legislatore italiano, ma di un obbligo imposto dalla Commissione europea e confermato dalla Corte di giustizia. L’Italia era stata condannata per non aver provveduto al recupero, rendendo obbligato l’intervento.

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  • Corte cost. n. 35/2009 – Permessi retribuiti legge 104 e convivente more uxorio

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti aventi diritto ai permessi mensili retribuiti per l’assistenza al disabile grave. La questione è inammissibile per difetto dei presupposti processuali, ma la problematica di fondo è reale e successivamente sarà affrontata dalla Corte.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 104 del 1992 (legge-quadro sull’handicap) prevede che i parenti o affini entro il terzo grado possano usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere un familiare disabile grave. Un convivente more uxorio, escluso da questo beneficio, aveva citato in giudizio l’INPS per ottenere il riconoscimento di tali permessi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Savona, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 nella parte in cui non prevede il convivente more uxorio tra i beneficiari del permesso mensile retribuito, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione non emergono le ragioni per cui il convivente, pur potendo i familiari legittimi del disabile potenzialmente fruire dei permessi, non avrebbe potuto comunque ricevere assistenza da essi. La questione non supera il vaglio della rilevanza concreta nel giudizio a quo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo: occorre che il giudice rimettente dimostri in modo specifico che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità inciderebbe concretamente sull’esito del processo, e non solo in astratto.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto ai permessi retribuiti ex art. 33 legge 104?

    Al momento di questa ordinanza (2009), il diritto era riconosciuto ai parenti e affini entro il terzo grado del disabile grave. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 213 del 2016, ha esteso il beneficio anche ai conviventi di fatto.

    Perché il convivente era escluso?

    La legge n. 104 del 1992 elencava tassativamente i soggetti beneficiari, e il convivente more uxorio non compariva in tale elenco. L’INPS giustificava l’esclusione con la certezza dei legami familiari legittimi rispetto all’instabilità della convivenza di fatto.

    Qual è stato l’esito finale su questo tema?

    La questione è stata dichiarata inammissibile in questo caso per ragioni processuali. La Corte costituzionale ha poi ampliato progressivamente i soggetti beneficiari, includendo anche i conviventi di fatto.

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  • Corte cost. n. 34/2009 – Prescrizione penale e status soggettivo del recidivo

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 251 del 2005 (cosiddetta ex Cirielli) in materia di prescrizione per i recidivi. I giudici rimettenti muovono da un presupposto interpretativo erroneo sulla rilevanza della questione: anche in caso di accoglimento, i reati contestati nei giudizi principali non sarebbero comunque prescritti.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251 del 2005 ha modificato il regime dei termini di prescrizione, prevedendo aumenti del termine ordinario quando gli atti interruttivi riguardino imputati recidivi, abituali o professionali. Tre giudici penali (Tribunale di Salerno, sezioni distaccate di Cava de’ Tirreni e di Amalfi, e GUP di Prato) avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di queste disposizioni, ritenendole discriminatorie perché basate sullo status soggettivo dell’imputato anziChé sulla gravità oggettiva del fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti contestavano l’art. 6, commi 1 e 4, e l’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, nonché l’art. 161, secondo comma, del codice penale come modificato dalla stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 secondo comma, 27 e 79 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni relative agli artt. 6, commi 1 e 4, e 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 e manifestamente infondata la questione relativa all’art. 79 Cost. I rimettenti muovono dall’erroneo presupposto che, in caso di accoglimento, dovrebbero dichiarare i reati prescritti, mentre un’analisi corretta dei termini mostrerebbe che la prescrizione non sarebbe comunque maturata nei giudizi a quibus.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere valutata in concreto: se, anche in caso di accoglimento, la decisione del giudice a quo non cambierebbe per ragioni diverse da quella censurata, la questione è irrilevante e va dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge ex Cirielli sulla prescrizione per i recidivi?

    La legge n. 251 del 2005 ha introdotto un aumento del termine di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti imputati recidivi (aumento di un quarto), con recidiva infraquinquennale o specifica (aumento della metà), plurima (aumento di due terzi), o delinquenti abituali o professionali (aumento del doppio).

    Perché i giudici ritenevano la norma incostituzionale?

    Perché a loro avviso la norma faceva dipendere la durata della prescrizione non dalla gravità oggettiva del reato, ma dallo status soggettivo dell’imputato, introducendo un «diritto penale d’autore» potenzialmente in contrasto con i principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché in ciascun giudizio a quo, calcolando correttamente i termini di prescrizione applicabili (anche con la norma censurata), i reati contestati non risultavano prescritti. Il presupposto da cui muovevano i giudici rimettenti era quindi erroneo.

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  • Corte cost. n. 33/2009 – Oneri contributivi su compensi avvocati pubblici

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 1, comma 208, della legge finanziaria 2006, che dispone che i compensi professionali corrisposti al personale dell’avvocatura interna delle pubbliche amministrazioni siano comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. La norma, che trasla sul lavoratore la quota contributiva normalmente a carico del datore, non viola né l’art. 2, né l’art. 3, né l’art. 39 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Gli avvocati dipendenti da enti pubblici non economici (come l’INAIL) percepiscono, oltre allo stipendio tabellare, compensi professionali (cosiddette «propine») derivanti dai giudizi vinti. Prima del 2006 l’ente pubblico-datore sosteneva anche gli oneri contributivi riflessi su tali compensi. Con la legge finanziaria 2006, il legislatore ha stabilito che tali somme si intendano già comprensive degli oneri a carico del datore, spostando di fatto quel peso sul lavoratore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Siena, nel procedimento di un avvocato dell’INAIL che chiedeva differenze retributive, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione, ritenendo che la norma violasse il principio di solidarietà, il principio di uguaglianza e l’autonomia della contrattazione collettiva.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata sotto tutti i profili. Non vi è violazione dell’art. 2 Cost. perché il collegamento tra principio di solidarietà e parità contributiva ex art. 2115 cod. civ. non è suffragato; non vi è violazione dell’art. 3 Cost. perché manca un valido termine di raffronto (tertium comparationis) con altri dipendenti pubblici; non vi è violazione dell’art. 39 Cost. perché la norma disciplina la distribuzione del carico contributivo, materia estranea all’autonomia contrattuale collettiva.

    Il principio

    Il legislatore può derogare al principio generale di ripartizione paritaria degli oneri contributivi tra datore e lavoratore, previsto dall’art. 2115 cod. civ., senza violare la Costituzione, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole. La materia del riparto contributivo è estranea all’ambito dell’autonomia negoziale collettiva.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «propine» degli avvocati dipendenti da enti pubblici?

    Sono i compensi professionali aggiuntivi rispetto allo stipendio tabellare, distribuiti periodicamente agli avvocati dell’ente in base all’attività svolta e ai risultati ottenuti nei giudizi.

    Cosa ha cambiato la legge finanziaria 2006?

    Ha stabilito che le somme erogate come compensi professionali agli avvocati interni delle pubbliche amministrazioni si considerano già comprensive degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, trasferendo di fatto tale onere sul lavoratore.

    Perché la norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima?

    Perché si tratta di una scelta discrezionale del legislatore nell’ambito del contenimento della spesa pubblica, che non determina una violazione manifesta dei principi di solidarietà o di uguaglianza, e che non invade l’autonomia contrattuale collettiva.

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  • Corte cost. n. 32/2009 – Istituzione comune Cavallino-Treporti e riparto patrimonio

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto n. 11 del 1999, che ha istituito il Comune di Cavallino-Treporti per scorporo dal Comune di Venezia, censurato per non aver fissato criteri sufficientemente dettagliati per il riparto del patrimonio tra i due enti. Il principio di legalità sostanziale non impone al legislatore regionale di disciplinare ogni profilo operativo della successione patrimoniale.

    Di cosa si tratta

    Con legge regionale del 1999, il Veneto ha istituito il nuovo Comune di Cavallino-Treporti scorporandolo dal Comune di Venezia. La legge ha dettato come criterio di riparto del patrimonio la successione universale del nuovo ente in tutti i beni e rapporti del Comune di origine. Venezia ha impugnato la delibera provinciale che aveva concretamente attuato il riparto, lamentando l’eccessiva genericità dei criteri fissati dal legislatore regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale Veneto n. 11 del 1999, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, ritenendo che la norma, non fissando criteri sufficienti per il riparto patrimoniale, avesse delegato una scelta sostanzialmente legislativa alla discrezionalità amministrativa della Provincia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la censura fondata sull’art. 117 Cost. per carenza di motivazione, e non fondata quella basata sugli artt. 3 e 97 Cost. La disposizione censurata non viola il principio di legalità sostanziale: essa esprime la scelta della successione universale in tutti i beni, un criterio che si cumula con i parametri demografici e territoriali presenti nella legislazione vigente, lasciando alla Provincia il compito di applicarli concretamente sotto il controllo giurisdizionale.

    Il principio

    Il principio di legalità sostanziale non impone che la legge istitutiva di un nuovo Comune contenga criteri analitici e di dettaglio per ogni aspetto del riparto patrimoniale: è sufficiente che essa indichi orientamenti generali idonei a vincolare e orientare l’azione amministrativa, in un contesto in cui la legislazione vigente già prevede parametri integrativi.

    Domande e risposte

    Come si ripartisce il patrimonio quando un Comune viene scorporato in due enti?

    La regola generale è quella della successione universale: il nuovo Comune subentra proporzionalmente in beni, diritti e obblighi del Comune di origine, con quote determinate tenendo conto di popolazione e territorio. I dettagli vengono definiti dall’amministrazione delegata (di solito la Provincia) sulla base delle direttive legislative.

    Cosa è il principio di legalità sostanziale?

    Il principio di legalità sostanziale, ricavato dall’art. 97 Cost., richiede che la legge non si limiti a fondare il potere amministrativo, ma ne determini anche i contenuti sostanziali, così da impedire esercizi arbitrari della discrezionalità.

    In questo caso il Comune di Venezia ha avuto torto?

    La Corte ha ritenuto che il criterio della successione universale indicato dalla legge regionale, per quanto sintetico, non sia così indeterminato da violare il principio di legalità sostanziale. Restava alla Provincia il compito di applicarlo concretamente.

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  • Corte cost. n. 31/2009 – Insindacabilità parlamentare e nesso funzionale

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera del 18 marzo 2004 con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Cesare Previti. Il ricorso non rispetta il principio di completezza e autosufficienza: manca il testo integrale delle dichiarazioni e della delibera di insindacabilità.

    Di cosa si tratta

    Un senatore (Cesare Previti) aveva rilasciato alla stampa, nel 1995, dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti del giornalista David Maria Sassoli. Il Senato aveva dichiarato quelle opinioni insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, considerandole espressione di pensiero politico. La Corte d’appello di Roma, ritenendo assente il nesso funzionale con l’attività parlamentare, aveva sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma contestava la delibera del Senato del 18 marzo 2004 che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Previti, invocando l’art. 68, primo comma, della Costituzione. Secondo il giudice rimettente, le affermazioni rese nei confronti di Sassoli non erano funzionalmente connesse all’attività parlamentare ma attenevano a una vicenda personale dell’imputato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso. L’atto introduttivo del conflitto non rispetta il principio di completezza e autosufficienza: la Corte d’appello non ha allegato né riportato fedelmente il contenuto della delibera di insindacabilità, e non ha riprodotto in modo esatto e obiettivo il testo delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie, limitandosi a citare il riassunto che ne aveva fatto il Tribunale di Roma in primo grado.

    Il principio

    Il ricorso con cui l’autorità giudiziaria promuove conflitto di attribuzione in materia di insindacabilità parlamentare deve essere completo e autosufficiente: deve riportare le espressioni ritenute offensive in modo esatto e obiettivo, e deve allegare la delibera della Camera competente. La mancanza di tali elementi è causa di inammissibilità del conflitto.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in materia di insindacabilità parlamentare?

    È lo strumento con cui un giudice contesta davanti alla Corte costituzionale la delibera parlamentare che ha dichiarato insindacabili le opinioni di un membro del Parlamento, ritenendo che tale delibera invada le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

    Cosa significa «nesso funzionale» con l’attività parlamentare?

    Le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili solo se sono funzionalmente collegate all’esercizio delle sue funzioni: devono essere espressione di attività tipicamente parlamentare, non semplici esternazioni personali o commenti su vicende private.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché la Corte d’appello non ha allegato la delibera di insindacabilità e non ha trascritto letteralmente le dichiarazioni contestate al parlamentare, rendendo impossibile alla Corte costituzionale valutare l’esistenza o meno del nesso funzionale.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Disciplina l’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 60/2009 – Mandato di arresto europeo e termini di fase della custodia cautelare

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 33 della l. n. 69/2005 (mandato di arresto europeo e computo della detenzione estera ai fini dei termini di fase): la norma era già stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 143/2008, quindi la questione è priva di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Un imputato era stato detenuto in Romania per ventinove giorni in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, e poi consegnato alle autorità italiane. Il GIP dubitava che quella detenzione dovesse computarsi ai fini del termine di fase della custodia cautelare (art. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p.), cosa che l’art. 33 della l. n. 69/2005 non prevedeva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha impugnato l’art. 33 della l. 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo), in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva che la detenzione sofferta all’estero in esecuzione del mandato fosse computata ai fini dei termini di fase della custodia cautelare.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per sopravvenuto difetto di oggetto: dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata con la sentenza n. 143/2008, per contrasto con l’art. 3 Cost. La questione è quindi divenuta priva di oggetto.

    Il principio

    Se, dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, la norma impugnata viene dichiarata incostituzionale da una precedente sentenza della Corte, la questione diventa priva di oggetto e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    La detenzione sofferta all’estero in esecuzione del MAE conta ai fini della custodia cautelare in Italia?

    Sì, a seguito della sentenza n. 143/2008 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 33 della l. n. 69/2005 nella parte in cui non lo prevedeva. Il principio è analogo a quello già affermato dalla Corte per la detenzione in attesa di estradizione (sent. n. 253/2004).

    Che cos’è il “termine di fase” della custodia cautelare?

    L’art. 303 c.p.p. prevede termini massimi per la custodia cautelare suddivisi per “fasi” processuali (indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio di primo grado, appello, cassazione). Superato ciascun termine senza sentenza, la misura perde efficacia.

    Perché la questione era stata sollevata se la norma era già stata dichiarata incostituzionale?

    L’ordinanza di rimessione era del 27 agosto 2007, mentre la sent. n. 143/2008 è stata depositata il 7 maggio 2008. Il GIP ha sollevato la questione prima che la Corte si pronunciasse; quando poi la pronuncia è sopravvenuta, la questione è diventata priva di oggetto.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra detenzione all’estero in MAE e custodia cautelare in Italia, fondamento della sent. n. 143/2008
    • Art. 13 della Costituzione — libertà personale, parametro evocato per i limiti alla custodia cautelare
  • Corte cost. n. 59/2009 – Rendita catastale e assenza di termine decadenziale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, comma 3, del d.m. n. 701/1994 e sull’art. 74 della l. n. 342/2000 in materia di rendita catastale: le censure investono solo la norma regolamentare (non sindacabile dalla Corte), non quella di legge, che ha un contenuto del tutto diverso. Identica questione era già stata decisa con sent. n. 162/2008.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Firenze era investita di ricorsi contro avvisi di rettifica della rendita catastale emessi dall’Agenzia del territorio. Contestava che la normativa non fissasse un termine decadenziale perentorio per l’ufficio, lasciando i contribuenti indefinitamente esposti alle rettifiche. La questione era identica a una già decisa dalla Corte con la sentenza n. 162/2008.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Firenze ha impugnato l’art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, e l’art. 74 della l. 21 novembre 2000, n. 342, per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un termine perentorio per la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell’Agenzia del territorio.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità: solo il d.m. 701/1994 fa riferimento a termini per la determinazione della rendita catastale, mentre l’art. 74 della l. n. 342/2000 (norma di legge, unica sindacabile dalla Corte) disciplina solo il termine di efficacia degli atti attributivi, non i termini per la determinazione. Il nesso richiesto tra norma di legge e norma regolamentare censurata non sussiste.

    Il principio

    La Corte costituzionale sindaca solo norme di legge o atti aventi forza di legge (art. 134 Cost.). I regolamenti ministeriali sono sottratti al suo sindacato; se il rimettente censura sostanzialmente una norma regolamentare (pur citando formalmente anche una norma di legge dal contenuto diverso), la questione è inammissibile per mancanza dello specifico collegamento tra le due.

    Domande e risposte

    L’Agenzia del territorio può rettificare la rendita catastale senza limiti di tempo?

    La questione è rimasta aperta in questa sede. La sentenza n. 162/2008 aveva già dichiarato inammissibile una questione identica per le stesse ragioni. I termini di decadenza per la rettifica catastale rimangono oggetto di interpretazione giurisprudenziale.

    Perché la Corte non sindaca i regolamenti ministeriali?

    L’art. 134 Cost. attribuisce alla Corte la competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. I decreti ministeriali regolamentari non hanno forza di legge e sono sindacabili dai giudici ordinari e amministrativi per via di annullamento o disapplicazione.

    Cosa si intende per “rendita catastale”?

    La rendita catastale è il valore fiscale attribuito dall’Agenzia del territorio a ogni unità immobiliare. È la base di calcolo di molte imposte sugli immobili (ICI, IMU, imposta di registro). La sua determinazione o rettifica da parte dell’ufficio può essere contestata dal contribuente davanti alle Commissioni tributarie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 58/2009 – Responsabile del procedimento nelle cartelle esattoriali

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007: la norma, che impone l’indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle esattoriali a pena di nullità solo per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, non è retroattiva perché in base al diritto previgente la mancata indicazione non produceva già nullità della cartella.

    Di cosa si tratta

    L’art. 7, comma 2, dello Statuto del contribuente (l. n. 212/2000) prevede che gli atti dell’amministrazione finanziaria debbano indicare il responsabile del procedimento, ma non ne sanziona espressamente l’omissione con la nullità. Il legislatore ha poi stabilito (art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007) che tale omissione produce nullità solo per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, escludendo le cartelle precedenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Commissioni tributarie di Isernia e Lucca e il Giudice di pace di Genova (con due ordinanze) hanno impugnato l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31, per violazione degli artt. 2, 3, 23, 24, 97, 101, 102, 108 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per le questioni del Giudice di pace di Genova (motivazione confusa, rilevanza non dimostrata) e per le censure delle Commissioni tributarie ex artt. 101, 102 e 108 Cost. (generiche). Non fondate nel merito le censure delle Commissioni tributarie di Isernia e Lucca: prima del 1° giugno 2008 l’omissione non produceva nullità (la Cassazione aveva escluso la nullità in mancanza di espressa previsione); quindi la norma non è retroattiva, non viola l’art. 3 Cost. per irragionevolezza né gli artt. 23, 24, 97 e 111 Cost.

    Il principio

    Una norma che preveda un effetto di nullità a partire da una certa data, chiarendo che tale nullità non si applica al periodo anteriore, non è retroattiva se in base al diritto previgente quell’effetto non era già previsto. Lo Statuto del contribuente non ha rango costituzionale né vale come norma interposta tra Costituzione e legge ordinaria.

    Domande e risposte

    Una cartella esattoriale priva del responsabile del procedimento è nulla?

    Solo se si riferisce a un ruolo consegnato dopo il 1° giugno 2008. Per le cartelle precedenti, la Corte ha confermato che l’omissione non produce nullità in base alla disciplina previgente, non avendo lo Statuto del contribuente previsto questa sanzione.

    Lo Statuto del contribuente è una legge “rinforzata” che prevale sulle leggi ordinarie successive?

    No. La Corte ha ribadito che la legge n. 212/2000 non ha rango costituzionale né vale come norma interposta, e può quindi essere derogata da leggi ordinarie successive, purché in modo espresso.

    Come si conosce il responsabile del procedimento nella propria cartella esattoriale?

    Per i ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008, il responsabile del procedimento deve essere indicato a pena di nullità. Per le cartelle anteriori, la mancata indicazione non comporta nullità ma il contribuente può comunque chiedere all’ente competente le informazioni sull’identità del responsabile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 57/2009 – Guida in stato di ebbrezza sintomatica e rifiuto alcol test

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’art. 186, commi 2 e 7, del Codice della strada sollevate dal GIP di Milano: entrambe mirerebbero a interventi in malam partem non consentiti alla Corte in materia penale. Spetta al legislatore, non alla Corte, criminalizzare condotte o inasprire le pene.

    Di cosa si tratta

    Un automobilista era stato colto in stato di ebbrezza accertata in via sintomatica (alito vinoso, andatura barcollante, linguaggio sconnesso) e aveva rifiutato l’alcol test. Il GIP di Milano applicava la sanzione della fascia più lieve (lettera a) del comma 2 dell’art. 186 cod. strada) e chiedeva alla Corte di irrogare invece la sanzione più grave (lettera c) e di reincriminalizzare il rifiuto dell’accertamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha impugnato l’art. 186, commi 2 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), nel testo sostituito dall’art. 5, comma 1, lettere a) e c) del d.l. n. 117/2007, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Inammissibilità di entrambe le questioni: la Corte non può intervenire in malam partem in materia penale, cioè aggravando il trattamento sanzionatorio del reo o criminalizzando condotte, se ciò non consegue all’ablazione di norme penali di favore ma richiede manipolazione della norma o ripristino di norme abrogate. In materia penale vige la riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.): solo il legislatore può operare tali scelte.

    Il principio

    La Corte costituzionale non può dichiarare l’illegittimità di norme penali con effetti in malam partem (aggravamento della pena o criminalizzazione), salvo che tali effetti conseguano automaticamente all’ablazione di norme penali di favore che sottraggano determinati soggetti o condotte a una norma generale più grave: in quel caso la Corte “rimuove” il privilegio e la norma generale riespande il proprio ambito.

    Domande e risposte

    Che cosa significa “effetti in malam partem” in materia penale?

    Significa che la sentenza della Corte avrebbe come risultato un trattamento più severo per il reo: aumento della pena, criminalizzazione di una condotta prima lecita o depenalizzata, ampliamento della fattispecie incriminatrice. La riserva di legge penale (art. 25 Cost.) riserva queste scelte al Parlamento.

    La guida in stato di ebbrezza accertata in via sintomatica è un reato?

    Sì, ma con la lex mitior: il GIP applicava la sanzione più lieve (fascia a) in applicazione del principio del favor rei, poiché il dato sintomatico non consente di accertare con certezza quale soglia di tasso alcolemico fosse stata superata.

    Cosa è successo dopo questa sentenza al rifiuto dell’alcol test?

    Il d.l. n. 92/2008 (convertito dalla l. n. 125/2008) ha reintrodotto la rilevanza penale del rifiuto dell’alcol test, assoggettandolo alle pene della fascia più grave (lettera c del comma 2 dell’art. 186). Ciò era avvenuto per via legislativa, non per sentenza della Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 56/2009 – Proroga termini processuali tributari da parte dell’Amministrazione

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sul potere dell’amministrazione finanziaria di prorogare i termini processuali tributari in caso di eventi eccezionali (art. 1 d.l. n. 498/1961, come sostituito dalla l. n. 592/1985, e art. 3 dello stesso decreto, come sostituito dalla l. n. 28/1999). La proroga opera a vantaggio di entrambe le parti, è sindacabile dal giudice e non viola la parità processuale né la ragionevole durata del processo.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio tributario, l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello tardivo, ma il termine era stato prorogato da un decreto della Direzione regionale del Lazio emesso ai sensi della normativa sulle proroghe in caso di malfunzionamento degli uffici finanziari. Il contribuente contestava la legittimità costituzionale di questo potere di proroga.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 1 del d.l. 21 giugno 1961, n. 498 (sostituito dall’art. 1 della l. n. 592/1985) e dell’art. 3 del medesimo decreto (sostituito dall’art. 33 della l. n. 28/1999), in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Non fondate le questioni su tutti i profili. La proroga: opera a vantaggio sia dell’amministrazione che dei contribuenti; è disposta da organi non parti nel processo; il decreto è sindacabile in via incidentale dal giudice per eccesso di potere; l’art. 111, secondo comma, Cost. (introdotto dalla l. cost. n. 2/1999) non ha portata innovativa rispetto ai principi già desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost.; la “ragionevole durata del processo” non esclude proroghe sorrette da logiche esigenze (interesse al regolare accertamento e riscossione delle imposte ex art. 53 Cost.).

    Il principio

    Il potere dell’amministrazione finanziaria di prorogare i termini processuali tributari in caso di eventi eccezionali non viola la parità delle parti né il principio del contraddittorio, perché la proroga giova contemporaneamente a entrambe le parti, è condizionata a presupposti oggettivi ed è sindacabile dal giudice. La legge costituzionale n. 2/1999 sull’art. 111 Cost. non ha portata innovativa su questi profili.

    Domande e risposte

    L’amministrazione finanziaria può prorogare da sola i termini processuali?

    Sì, ma solo in presenza di eventi eccezionali che abbiano causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, accertati con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il giudice tributario può disapplicare il decreto se ne accerta l’invalidità.

    La proroga vale anche per i termini del contribuente?

    Sì. Sia la giurisprudenza della Corte che quella della Cassazione confermano che la proroga opera a favore di entrambe le parti del rapporto tributario, non solo dell’amministrazione.

    Cosa è cambiato dopo il 2001 sulla proroga per disfunzioni organizzative?

    Il d.lgs. n. 32/2001 ha limitato il potere di proroga agli eventi “non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria”. Questa norma più restrittiva non era applicabile al caso di specie (la proroga era del 2000) ma testimonia l’evoluzione del legislatore verso criteri più rigorosi.

    Norme collegate