Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 183/2002 – Giurisdizione impiego pubblico e termine decadenza

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Sicilia di Catania in merito alla questione sul termine di decadenza del 15 settembre 2000 per proporre controversie di lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998 davanti al giudice amministrativo. La restituzione è motivata da un sopravvenuto mutamento del quadro normativo che impone al giudice di rivalutare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Con la privatizzazione del pubblico impiego (d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche), le controversie di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono state devolute al giudice ordinario. Il d.lgs. n. 80/1998 aveva fissato al 15 settembre 2000 il termine di decadenza entro cui proporre davanti al giudice amministrativo le controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998. Il TAR Sicilia dubitava della costituzionalità di questo termine, ritenendo che chi aveva depositato il ricorso solo il 5 ottobre 2000 – dopo il 15 settembre – si trovasse privo di qualsiasi giudice competente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per le controversie sul rapporto di lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998. Il remittente lamentava che la norma creasse una “zona franca” in cui il lavoratore non poteva adire né il giudice ordinario (privo di giurisdizione per quel periodo) né quello amministrativo (che l’aveva perduta alla scadenza del termine).

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Un sopravvenuto mutamento del quadro normativo rendeva necessario che il TAR rivalutasse la rilevanza della questione nel giudizio principale, prima che la Corte si pronunciasse nel merito.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione della questione di legittimità costituzionale, interviene una modifica normativa che potrebbe incidere sulla rilevanza della questione nel giudizio principale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché questi rivaluti autonomamente se la questione rimanga rilevante alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa accade al dipendente pubblico che non ha rispettato il termine del 15 settembre 2000?

    Secondo la tesi del giudice rimettente, un dipendente pubblico che avesse proposto ricorso amministrativo per controversie anteriori al 30 giugno 1998 dopo il 15 settembre 2000 si sarebbe trovato privo di qualsiasi tutela giurisdizionale: il giudice amministrativo aveva perso la giurisdizione per scadenza del termine, mentre il giudice ordinario non aveva giurisdizione sulle controversie anteriori a quella data. La questione era se tale situazione fosse compatibile con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

    Che effetto ha la “restituzione degli atti”?

    Non è una pronuncia nel merito. Il giudice rimettente deve ridecidere se la questione sia ancora rilevante e, in caso affermativo, può risollevarla davanti alla Corte costituzionale, adeguando la motivazione al mutato quadro normativo. Non si produce un giudicato sulla questione di costituzionalità.

    La norma impugnata è tuttora in vigore?

    Il regime transitorio della devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro pubblico ha esaurito i suoi effetti da tempo. La giurisdizione del giudice ordinario sul pubblico impiego è oggi pienamente consolidata, con le eccezioni previste per talune categorie di personale (magistrati, forze armate, personale diplomatico).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato in relazione alla disparità di trattamento creata dal termine decadenziale
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
  • Corte cost. n. 182/2002 – Campi elettromagnetici e competenze regionali Umbria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Umbria sulla tutela sanitaria dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Il ricorso era stato proposto avverso una delibera legislativa regionale successivamente promulgata con modificazioni rispetto alla versione impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge regionale umbra che disciplinava la tutela dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, contestando in particolare il «principio di giustificazione» imposto ai gestori di impianti e le competenze attribuite alla Giunta regionale per la fissazione di limiti di esposizione. La controversia riguardava il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela sanitaria ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1, 5, comma 1, lettera c), e 12, comma 1, della delibera legislativa della Regione Umbria “Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, riapprovata il 30 luglio 2001, invocando l’art. 97 della Costituzione e il principio di ragionevolezza, nonché la violazione dei criteri di riparto di competenze in materia di reti di telecomunicazione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso. La delibera legislativa impugnata era stata riapprovata con modificazioni rispetto alla versione originaria rinviata dal Governo, sicché il ricorso, che aveva ad oggetto il testo originario, era divenuto privo di oggetto. La Regione Umbria si era nel frattempo costituita in giudizio.

    Il principio

    Il ricorso in via principale contro una legge regionale diventa improcedibile quando la delibera legislativa impugnata è stata successivamente promulgata in una versione modificata rispetto a quella oggetto dell’impugnazione governativa, venendo meno la corrispondenza tra l’atto impugnato e quello promulgato.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “principio di giustificazione” contestato dal Governo?

    La legge regionale umbra imponeva ai gestori e ai concessionari di impianti che producono emissioni elettromagnetiche di dimostrare le ragioni obiettive dell’indispensabilità degli impianti stessi. Il Governo riteneva tale onere irragionevole, poiché la Regione non avrebbe potere di valutare l’indispensabilità degli impianti di telecomunicazione, rientrando tale valutazione nella competenza esclusiva dello Stato.

    Cosa significa che il ricorso è “improcedibile”?

    L’improcedibilità si distingue dall’inammissibilità e dall’infondatezza: indica che il giudizio non può proseguire per il venir meno di un presupposto processuale, nel caso di specie perché la legge impugnata ha subito modifiche tali da far mancare l’oggetto del ricorso nella sua formulazione originaria.

    La Regione Umbria poteva legiferare in materia di elettromagnetismo?

    La questione della competenza regionale in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico era controversa nel 2002, prima della riforma del Titolo V della Costituzione a regime. Con la riforma del 2001 la materia è stata ricondotta alla legislazione concorrente, con competenza statale a fissare i principi fondamentali e competenza regionale per la disciplina di dettaglio.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, invocato come parametro nel ricorso
    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, rilevante per la disciplina delle emissioni elettromagnetiche
  • Corte cost. n. 212/2002 – Sanzione guida turistica senza licenza regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 19 della legge della Regione Veneto n. 7/1986, che sanziona l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico senza licenza regionale. La questione era stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto del 1986 disciplina la professione di guida turistica, interprete e accompagnatore turistico, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie per chi eserciti tali attività senza la relativa licenza regionale. Un’agenzia di viaggi veneziana era stata sanzionata per aver utilizzato un accompagnatore turistico privo di licenza regionale per un gruppo di turisti stranieri. Il Giudice di pace di Venezia aveva dubitato della compatibilità della norma con i principi di uguaglianza e libertà di impresa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7, che prevede sanzioni amministrative a carico di chi eserciti, anche occasionalmente, l’attività di accompagnatore turistico senza licenza regionale, e di chi si avvalga di soggetti privi di tale licenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Pur avendo preso atto degli argomenti del giudice rimettente, ha ritenuto che la questione non fosse stata proposta in modo ammissibile, mancando i presupposti processuali necessari per un pronunciamento nel merito della compatibilità costituzionale della norma regionale.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando difettano i requisiti di ammissibilità processuali richiesti per il giudizio incidentale, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della censura sollevata dal giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge regionale veneta sulle guide turistiche?

    La legge della Regione Veneto n. 7/1986 disciplina la professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico, subordinando l’esercizio di tali attività al possesso di un’apposita licenza regionale e sanzionando amministrativamente chi vi operi senza licenza.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» di una questione di legittimità costituzionale?

    La manifesta inammissibilità indica che la questione non soddisfa i requisiti formali o processuali indispensabili per essere esaminata nel merito dalla Corte costituzionale. Non è un giudizio sulla fondatezza della censura, ma sull’impossibilità di procedere all’esame.

    Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza?

    L’inammissibilità blocca l’esame nel merito per ragioni processuali (ad esempio difetto di rilevanza, carenze motivazionali dell’ordinanza di rimessione). L’infondatezza presuppone invece che la Corte abbia esaminato la questione nel merito e l’abbia ritenuta non contraria alla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 181/2002 – Trattenimento stranieri in CPA e libertà personale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Milano sull’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, che consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea quando non è possibile eseguire immediatamente l’espulsione. Il giudice remittente aveva denunciato la violazione dell’art. 13, commi 2 e 3, della Costituzione, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano, chiamato a convalidare provvedimenti di trattenimento in centri di permanenza temporanea (CPT) adottati dal questore nei confronti di stranieri destinatari di decreti di espulsione, aveva sollevato dubbi di costituzionalità sulla norma che consente tale trattenimento quando l’espulsione immediata non sia eseguibile per mancanza di vettori o mezzi di trasporto idonei. La questione coinvolge il delicato bilanciamento tra l’esigenza di controllo dell’immigrazione e la tutela della libertà personale riconosciuta anche allo straniero dall’art. 13 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato con quattro ordinanze la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei CPT quando non è possibile eseguire immediatamente l’espulsione per indisponibilità di vettore. Il parametro invocato era l’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, che riserva all’autorità giudiziaria le misure restrittive della libertà personale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il difetto di ammissibilità deriva dalla insufficiente motivazione del giudice remittente in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio principale, requisito indispensabile per l’accesso al giudizio di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve adeguatamente motivare la rilevanza della questione stessa nel procedimento pendente. In mancanza di tale motivazione la questione è dichiarata manifestamente inammissibile, indipendentemente dal merito delle censure sollevate.

    Domande e risposte

    Che cos’è il trattenimento nei centri di permanenza temporanea?

    È una misura amministrativa restrittiva della libertà personale che il questore può disporre nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, quando questa non può essere eseguita immediatamente. Lo straniero viene trattenuto per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’allontanamento, con un limite massimo stabilito dalla legge e soggetto a convalida del giudice.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Il Tribunale di Milano non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio di convalida pendente. La Corte costituzionale non entra nel merito delle questioni che non superano il vaglio di ammissibilità, il quale richiede che il giudice remittente dimostri in modo non apparente e non contraddittorio perché l’esito della questione incida sulla decisione del caso concreto.

    La questione sulla compatibilità del trattenimento con l’art. 13 Cost. è definitivamente chiusa?

    No. La dichiarazione di inammissibilità non preclude future rimessioni della stessa questione, purché adeguatamente motivate. Il tema del trattenimento amministrativo degli stranieri e il suo rapporto con la garanzia costituzionale della libertà personale è rimasto oggetto di numerosi successivi giudizi davanti alla Corte.

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  • Corte cost. n. 211/2002 – Trasferimento azione civile in sede penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il trasferimento dell’azione civile nel processo penale richieda il consenso delle parti costituite. La norma non viola i principi di uguaglianza, difesa e giudice naturale.

    Di cosa si tratta

    Quando una persona ha già avviato una causa civile per ottenere il risarcimento di un danno, può scegliere di trasferire tale domanda nel processo penale che riguarda lo stesso fatto. L’art. 75, comma 1, c.p.p. consente questo trasferimento senza richiedere l’accordo delle altre parti già costituite nel giudizio civile, a differenza di quanto prevede l’art. 306 c.p.c. per il caso inverso. Il Tribunale di Padova ha dubitato della costituzionalità di questa asimmetria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede — analogamente all’art. 306, comma 1, c.p.c. — che il trasferimento dell’azione civile nel processo penale avvenga solo con l’accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha ricordato che la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice sia designato in modo non arbitrario né a posteriori, o direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge. Nella specie nessuna di tali garanzie risulta compromessa.

    Il principio

    Il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, disciplinato dall’art. 75, comma 1, c.p.p., non richiede il consenso delle parti già costituite nel giudizio civile e non viola gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, poiché la designazione del giudice avviene in modo non arbitrario e nel rispetto della riserva di legge.

    Domande e risposte

    Cosa succede all’azione civile quando si avvia un processo penale per lo stesso fatto?

    Chi ha già promosso un’azione civile di risarcimento può scegliere di trasferirla nel processo penale, esercitando l’azione civile in quella sede. Il giudice civile, a quel punto, sospende il processo fino alla definizione del giudizio penale.

    Le altre parti del giudizio civile devono dare il consenso al trasferimento?

    No. L’art. 75, comma 1, c.p.p. non prevede che le parti già costituite nel giudizio civile debbano acconsentire al trasferimento. La Corte costituzionale ha confermato che questa scelta legislativa è costituzionalmente legittima.

    Qual è la differenza rispetto all’art. 306 c.p.c.?

    L’art. 306 c.p.c. disciplina la rinuncia agli atti del giudizio civile e richiede l’accettazione delle controparti. Si tratta di istituti diversi: il trasferimento nel processo penale segue regole proprie dettate dal codice di procedura penale e non è assimilabile alla rinuncia civile.

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  • Corte cost. n. 165/2002 – Mutamento destinazione d’uso e riforma Titolo V

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    Il TAR Piemonte aveva dubitato che la legge regionale piemontese del 1999, che subordinava a concessione edilizia il mutamento di destinazione d’uso anche senza opere (da direzionale a residenziale), violasse i principi fondamentali della legislazione statale. Sopravvenuta la riforma del Titolo V del 2001, la Corte ha restituito gli atti al giudice per una nuova valutazione.

    Di cosa si tratta

    Una proprietà a Domodossola era stata oggetto di un cambio di destinazione d’uso da “direzionale” a “residenziale”, eseguito senza alcuna opera edilizia. Il Comune aveva intimato la riduzione in pristino. Il TAR Piemonte, chiamato a giudicare la legittimità di questo provvedimento, aveva sollevato questione di costituzionalità dell’art. 8 della legge regionale piemontese n. 19/1999, che qualificava tale cambio come mutamento di destinazione d’uso subordinato a concessione edilizia anche in assenza di opere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale (art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985) secondo cui il mutamento di destinazione d’uso senza opere sarebbe soggetto al massimo a semplice autorizzazione, non a concessione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo. Dopo l’ordinanza di rimessione era entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha sostituito l’intero art. 117 della Costituzione. Inoltre la norma statale invocata come principio fondamentale (art. 25, ultimo comma, legge n. 47/1985) era stata nel frattempo più volte modificata e infine abrogata dall’art. 136 del d.lgs. n. 378/2001, poi trasfusa nell’art. 10, comma 2, del Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001). Il mutamento del quadro normativo rendeva necessario un nuovo esame.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente si impone non solo quando il parametro costituzionale viene modificato, ma anche quando il quadro normativo complessivo (incluse le norme interposte invocate come principi fondamentali) è sostanzialmente mutato rispetto al momento dell’ordinanza di rimessione, così da imporre una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Cambiare la destinazione d’uso di un appartamento senza fare opere richiede sempre la concessione edilizia?

    Dipende dalla normativa regionale e dal Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001). In linea generale, il mutamento di destinazione d’uso rilevante dal punto di vista urbanistico è soggetto a titolo abilitativo anche in assenza di opere. La Corte non ha deciso nel merito questa specifica questione, avendo restituito gli atti al giudice.

    Perché la norma statale invocata come principio fondamentale era rilevante?

    Nel vecchio sistema del Titolo V, le Regioni potevano legiferare in materia urbanistica (di competenza concorrente) nei limiti dei principi fondamentali fissati dalla legge statale. L’art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985 era considerato un principio fondamentale che consentiva alle Regioni di prevedere al massimo l’autorizzazione (non la concessione) per i cambi d’uso senza opere.

    Cosa stabilisce oggi il Testo unico dell’edilizia sul mutamento di destinazione d’uso?

    L’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) prevede che i mutamenti di destinazione d’uso connessi ad opere edilizie siano soggetti a permesso di costruire. Per i mutamenti senza opere, la disciplina è demandata alle leggi regionali nell’ambito del governo del territorio (materia di competenza concorrente dopo la riforma del 2001).

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni in materia di governo del territorio, parametro modificato dalla riforma del 2001
  • Corte cost. n. 164/2002 – Contributi Fondo trasporti e aliquota differenziata

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    Dopo la soppressione del Fondo previdenziale speciale per il personale addetto ai trasporti pubblici, i lavoratori già iscritti continuavano a pagare un’aliquota contributiva più alta (11,219%) rispetto ai colleghi assunti successivamente (8,89%). Il Tribunale di Siena riteneva questa disparità incostituzionale, ma la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, giustificando il differenziale con il trattamento pensionistico più favorevole di cui beneficiavano i lavoratori già iscritti al Fondo.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 414/1996 aveva soppresso il Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, trasferendo le posizioni previdenziali all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Tuttavia i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995 continuavano a beneficiare, pro rata, del più favorevole trattamento pensionistico del vecchio Fondo, e in cambio pagavano un’aliquota contributiva più alta (11,219%) rispetto a quella ordinaria (8,89%). Alcuni dipendenti di un’azienda di trasporto senese avevano chiesto il rimborso della maggiorazione contributiva trattenuta negli anni 1996-1998.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Siena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui imponeva agli autoferrotranvieri già iscritti al Fondo un’aliquota contributiva (11,219%) superiore a quella degli altri lavoratori (8,89%) anche dopo la soppressione del Fondo e il trasferimento all’INPS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La maggiore aliquota contributiva è giustificata dalla residuale applicazione del più favorevole trattamento pensionistico del Fondo soppresso, che i lavoratori già iscritti continuano a fruire pro rata: l’onere contributivo più elevato copre il maggior costo di questo trattamento preferenziale. Non vi è quindi disparità ingiustificata rispetto ai nuovi assunti (che non beneficiano del trattamento più favorevole) né rispetto agli altri lavoratori INPS.

    Il principio

    La diversità di aliquote contributive tra lavoratori già iscritti a un Fondo previdenziale speciale soppresso e lavoratori assunti successivamente non viola il principio di uguaglianza quando la più elevata aliquota è la contropartita del più favorevole trattamento pensionistico garantito a esaurimento ai soli iscritti al Fondo alla data della soppressione.

    Domande e risposte

    Perché i lavoratori del trasporto pubblico avevano un fondo previdenziale speciale?

    Il Fondo speciale per il personale addetto ai trasporti pubblici offriva un trattamento pensionistico più favorevole rispetto all’assicurazione generale obbligatoria, in considerazione delle particolari condizioni di lavoro del settore. Quando il Fondo è stato soppresso nel 1996, i lavoratori già iscritti hanno conservato il diritto al trattamento più favorevole pro rata sul periodo lavorato.

    In cosa consisteva concretamente il “trattamento più favorevole” del vecchio Fondo?

    Il Fondo assicurava ai propri iscritti una pensione complessivamente più alta rispetto all’assicurazione INPS ordinaria. Questo vantaggio si rifletteva nella più alta aliquota contributiva a carico del lavoratore: più alti contributi, più alta pensione.

    I lavoratori assumibili dopo il 1995 avrebbero potuto beneficiare del trattamento del vecchio Fondo?

    No. Il Fondo è stato soppresso a fine 1995 e le nuove assunzioni confluivano direttamente nell’INPS ordinario, senza accesso al regime speciale. Questa differenza è alla base della diversità di aliquote: i vecchi iscritti pagano di più perché riceveranno di più.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 163/2002 – Vincolo territoriale per praticanti avvocati

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    Il Tribunale di Trento aveva dubitato che la limitazione territoriale dell’attività dei praticanti avvocati al distretto del proprio ordine fosse ingiustificata rispetto agli avvocati iscritti all’albo, i quali possono operare senza vincoli geografici. La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, confermando la legittimità di tale limitazione in ragione del differente status del praticante.

    Di cosa si tratta

    Un praticante avvocato abilitato al patrocinio, iscritto nel registro speciale del Consiglio dell’Ordine di Venezia, aveva assunto la difesa di una società in un giudizio davanti al Tribunale di Trento, che appartiene al distretto della Corte di appello di Trento, diverso da quello veneziano. L’art. 8, secondo comma, del r.d.l. n. 1578/1933 limita l’attività dei praticanti abilitati ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine che tiene il registro: gli atti processuali sottoscritti fuori distretto sono insanabilmente nulli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trento — sezione distaccata di Borgo Valsugana — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento forense), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l’attività dei praticanti al distretto di appartenenza, mentre gli avvocati iscritti all’albo possono operare su tutto il territorio nazionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il praticante avvocato è un semplice laureato in giurisprudenza con abilitazione provvisoria, limitata nel tempo (massimo sei anni) e soggetta alla vigilanza del Consiglio dell’ordine di iscrizione. Questa condizione è radicalmente diversa da quella dell’avvocato iscritto all’albo, che ha superato l’esame di Stato e ha ottenuto l’abilitazione professionale piena e permanente. La limitazione territoriale rientra nella discrezionalità del legislatore, che può ragionevolmente collegare il tirocinio alla vigilanza dell’ordine di appartenenza.

    Il principio

    Il vincolo territoriale che limita l’attività dei praticanti avvocati abilitati al distretto dell’ordine che tiene il registro non viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) rispetto agli avvocati iscritti all’albo. La differenza di status tra i due soggetti — uno in formazione con abilitazione provvisoria e limitata, l’altro con abilitazione piena e permanente — giustifica la diversità di trattamento.

    Domande e risposte

    Un praticante avvocato può patrocinare in qualunque tribunale d’Italia?

    No. L’art. 8, secondo comma, del r.d.l. n. 1578/1933 limita l’attività dei praticanti abilitati al patrocinio ai soli tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine che tiene il registro. Operare fuori distretto rende gli atti processuali insanabilmente nulli.

    Perché la legge n. 27/1997 che ha unificato procuratori e avvocati non ha eliminato questa limitazione per i praticanti?

    Perché la legge del 1997 ha unificato le professioni e gli albi per chi è già avvocato, ma non ha modificato la posizione dei praticanti, il cui status è regolato da norme speciali che prevedono un tirocinio propedeutico all’esame di Stato. Il legislatore ha deliberatamente mantenuto il vincolo territoriale anche dopo la riforma del 1997.

    La limitazione territoriale è compatibile con il diritto europeo di stabilimento?

    Sì, secondo la Corte. Il praticante avvocato italiano non è comparabile all’avvocato proveniente da un altro Stato comunitario che invoca il diritto di stabilimento: il primo è ancora in formazione, con un’abilitazione provvisoria connessa al tirocinio; il secondo ha già una qualificazione professionale piena nel proprio Paese.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 162/2002 – Dirigenza Sert psicologi e riforma Titolo V

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    Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione sulla legge regionale pugliese che riservava ai soli medici la direzione dei Sert (servizi tossicodipendenze), escludendo gli psicologi. Sopravvenuta la riforma costituzionale del Titolo V del 2001, la Corte ha restituito gli atti al giudice per un nuovo esame.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 riservava la direzione dei Sert ad alta utenza (Servizi per le tossicodipendenze) al solo personale medico, escludendo i dirigenti psicologi pur in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale (legge n. 45/1999) per accedere alla qualifica apicale. Una dirigente psicologa responsabile di un Sert ad alta utenza aveva impugnato i provvedimenti aziendali che l’escludevano dai concorsi interni per dirigente di secondo livello.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nella parte in cui riservavano ai soli medici la direzione dei Sert, in contrasto con la disciplina statale che non limitava l’accesso in base al profilo professionale di appartenenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo. Dopo l’ordinanza di rimessione era entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato l’art. 117 della Costituzione innovando profondamente il riparto di competenze tra Stato e Regioni anche in materia sanitaria e organizzativa. Il mutamento del parametro costituzionale rendeva necessario un nuovo esame da parte del Consiglio di Stato.

    Il principio

    Quando interviene una modifica costituzionale che incide sul parametro invocato in una questione incidentale di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti la questione alla luce del nuovo quadro normativo, senza pronunciarsi nel merito sulla questione come originariamente formulata.

    Domande e risposte

    Chi può dirigere un Sert secondo la legislazione statale del 1999?

    La legge 18 febbraio 1999, n. 45 prevedeva che la direzione dei Sert ad alta utenza fosse conferita mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di ruolo che avesse esercitato tali funzioni, senza limitare l’accesso al solo personale medico. Erano inclusi anche gli psicologi, ricompresi nel “ruolo sanitario” del d.P.R. n. 761/1979.

    In cosa consisteva il contrasto tra la legge regionale pugliese e quella statale?

    La Regione Puglia aveva introdotto un vincolo di professione (solo medici) assente nella legge statale di riferimento. Il Consiglio di Stato riteneva che questo vincolo violasse i principi fondamentali della legislazione statale in materia sanitaria, che non consentivano alle Regioni di introdurre restrizioni innovative rispetto al quadro normativo nazionale.

    Come ha cambiato la riforma del Titolo V il riparto di competenze in materia sanitaria?

    La legge cost. n. 3/2001 ha introdotto la competenza concorrente Stato-Regioni in materia di “tutela della salute” (sostituendo la vecchia “assistenza sanitaria e ospedaliera”) e la competenza esclusiva statale per la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”. Questo nuovo quadro richiedeva di rivalutare se e in che misura la legge regionale potesse derogare ai principi statali in materia di personale sanitario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 161/2002 – Sanzioni disciplinari autoferrotranvieri e giurisdizione amministrativa

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    Il Tribunale di Pisa aveva dubitato della costituzionalità del sistema che attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sulle sanzioni disciplinari degli autoferrotranvieri, in contrasto con la privatizzazione del pubblico impiego che aveva trasferito al giudice ordinario le controversie di lavoro. La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, confermando la legittimità della specialità del settore.

    Di cosa si tratta

    I dipendenti delle aziende di trasporto pubblico in concessione (autobus, tram, filobus) sono soggetti a un regime disciplinare speciale regolato dal regio decreto n. 148 del 1931, in base al quale le sanzioni disciplinari — compresa la “destituzione” (licenziamento disciplinare) — sono impugnabili davanti al giudice amministrativo (giurisdizione esclusiva) anzié davanti al giudice ordinario del lavoro. Il Tribunale di Pisa, nel giudicare un caso di destituzione disciplinare di alcuni dipendenti del Consorzio Pisano Trasporti, si era chiesto se questo sistema fosse ancora compatibile con la Costituzione dopo la “privatizzazione” del pubblico impiego.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pisa aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628, degli artt. 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054, e dell’art. 58, allegato A, al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui attribuivano al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie disciplinari degli autoferrotranvieri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il settore degli autoferrotranvieri presenta una specialità residuale — già riconosciuta nelle sentenze n. 208 del 1984 e n. 62 del 1996 — legata al sistema disciplinare organico del r.d. n. 148/1931, che si applica indifferentemente alle aziende sia in mano pubblica sia privata. Questa specialità giustifica costituzionalmente la scelta discrezionale del legislatore di mantenere la giurisdizione amministrativa per i provvedimenti disciplinari, senza che ciò configuri una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Il principio

    La specialità del regime disciplinare degli autoferrotranvieri — basata su un corpus organico applicabile sia alle aziende pubbliche sia a quelle private — giustifica costituzionalmente il mantenimento della giurisdizione amministrativa in materia di sanzioni disciplinari, anche dopo la generalizzata privatizzazione del pubblico impiego. La ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo resta rimessa alla discrezionalità del legislatore, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.

    Domande e risposte

    Perché gli autoferrotranvieri avevano un regime disciplinare diverso dagli altri lavoratori?

    Il r.d. n. 148 del 1931 era stato emanato per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi pubblici di trasporto in concessione, ritenuti di primario interesse collettivo. Il sistema disciplinare speciale — con un Consiglio di disciplina interno e impugnazione al giudice amministrativo — si applicava a tutte le aziende del settore, pubbliche e private.

    La “privatizzazione” del pubblico impiego aveva abolito queste specialità?

    Non completamente. La legislazione sulla privatizzazione (d.lgs. n. 29/1993) aveva trasferito al giudice ordinario le controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, ma lasciava intatti i regimi speciali già esistenti, come quello degli autoferrotranvieri. Il diritto vivente confermava che la derogabilità del regime speciale si applicasse ai soli aspetti del rapporto di lavoro, non ai provvedimenti disciplinari.

    Il giudice amministrativo offre una tutela meno efficace di quello ordinario?

    No, secondo la giurisprudenza della Corte. Non si può affermare in linea di principio che il giudice amministrativo offra una tutela meno vantaggiosa o appagante di quella del giudice ordinario. La diversa allocazione della giurisdizione è costituzionalmente legittima purché non sia manifestamente irragionevole.

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  • Corte cost. n. 160/2002 – Sanzioni amministrative e accesso immediato al giudice

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    Il Giudice di pace di Chieti sosteneva che il sistema sanzionatorio della legge n. 689/1981 — che consente il ricorso al giudice solo contro l’ordinanza-ingiunzione del prefetto, non contro il verbale di accertamento — impedisse l’immediata tutela giurisdizionale del cittadino. La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: il verbale non è un atto lesivo e il cittadino può sempre ricorrere al giudice avverso l’ordinanza-ingiunzione.

    Di cosa si tratta

    La legge 24 novembre 1981, n. 689 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie. Il procedimento prevede: (1) verbale di accertamento della violazione; (2) facoltà di presentare scritti difensivi al prefetto entro trenta giorni; (3) emissione dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia; (4) possibilità di opposizione al giudice ordinario. Un Giudice di pace di Chieti, nel corso di un procedimento per violazione delle norme sugli impianti telefonici interni, sosteneva che questo sistema impedisse al cittadino di rivolgersi direttamente al giudice avverso il verbale di accertamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Chieti ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non consentivano l’immediato ricorso al giudice avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il verbale di accertamento non è un atto immediatamente lesivo: non costituisce titolo esecutivo, non irroga sanzioni e non vincola l’autorità competente. È solo il primo atto di un procedimento che deve sempre concludersi con l’ordinanza-ingiunzione (se la sanzione è irrogata) o con la sua archiviazione. La presentazione di scritti difensivi al prefetto non è un “ricorso amministrativo” in senso tecnico e non condiziona la possibilità di tutela giurisdizionale avverso la successiva ordinanza-ingiunzione.

    Il principio

    Nel sistema sanzionatorio della legge n. 689/1981, il verbale di accertamento non è un atto lesivo della posizione giuridica del destinatario. Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.) sono garantiti dalla possibilità di opporsi all’ordinanza-ingiunzione davanti al giudice ordinario, con pieno sindacato sia sulla legittimità dell’atto sia sulla misura della sanzione.

    Domande e risposte

    Se ricevo un verbale per una sanzione amministrativa, devo rivolgermi prima al prefetto?

    No. La presentazione di scritti difensivi al prefetto entro trenta giorni è una facoltà, non un obbligo. Se il cittadino non presenta scritti difensivi, il procedimento prosegue normalmente e si conclude con l’ordinanza-ingiunzione, contro la quale è possibile fare opposizione al giudice ordinario. La scelta di non presentare scritti difensivi non preclude in alcun modo la tutela giurisdizionale.

    Perché il sistema delle sanzioni amministrative stradali è diverso?

    Il codice della strada prevede un meccanismo diverso in cui il verbale può, al decorrere dei termini, diventare titolo esecutivo. In quel caso la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la possibilità di impugnare il verbale stesso. Ma nel sistema della legge n. 689/1981, applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, il verbale non produce mai effetti esecutivi: è necessaria sempre l’ordinanza-ingiunzione.

    Il pagamento volontario della sanzione in misura ridotta viola il principio di uguaglianza rispetto a chi non può permetterselo?

    No, secondo la Corte. La facoltà di pagare in misura ridotta è offerta a tutti i cittadini nelle stesse condizioni, ed è collegata a importi predeterminati indipendenti dalla situazione economica. Non costituisce un trattamento discriminatorio in favore dei più abbienti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 159/2002 – Conflitto attribuzioni e insindacabilità parlamentare Sgarbi

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    Il Tribunale di Cosenza aveva riproposto il conflitto di attribuzioni contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi durante una trasmissione televisiva. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di domanda chiaramente individuabile.

    Di cosa si tratta

    Nel 1992 il deputato Vittorio Sgarbi, durante una trasmissione televisiva, aveva rivolto espressioni offensive al consulente tecnico Sandro Lopez, imputandogli di non essere competente. Ne era seguito un processo penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa. La Camera dei deputati, nel 1999, aveva deliberato che le espressioni rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi erano coperte dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Cosenza aveva già tentato di sollevare conflitto di attribuzioni, ma il primo ricorso era stato dichiarato improcedibile per deposito tardivo; aveva quindi riproposto il conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Cosenza aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 9 novembre 1999 con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Sgarbi nei confronti di Sandro Lopez, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur essendo presenti gli elementi per l’identificazione delle “ragioni di conflitto”, il ricorso mancava di una domanda chiaramente individuabile: non chiedeva espressamente alla Corte di dichiarare che non spettava alla Camera la valutazione contenuta nella delibera impugnata e di annullare tale delibera. Senza questa domanda esplicita, il conflitto era carente di un suo requisito essenziale.

    Il principio

    Il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato deve contenere non solo l’indicazione delle ragioni del conflitto, ma anche una domanda esplicita e chiaramente individuabile: la richiesta alla Corte di dichiarare che il potere convenuto ha esercitato attribuzioni non proprie e di annullare l’atto impugnato. In mancanza di questa domanda, il conflitto è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare prevista dall’art. 68 della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, Cost. (nel testo novellato dalla legge cost. n. 3/1993) stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa prerogativa tutela l’autonomia e la libertà del Parlamento, ma non copre le espressioni prive di nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Perché il primo ricorso era stato dichiarato improcedibile?

    Perché il Tribunale di Cosenza aveva depositato il ricorso e la relativa ordinanza oltre il termine perentorio che la Corte aveva assegnato. Questo aveva reso improcedibile il conflitto con sentenza n. 293 del 2001. Il Tribunale aveva poi riproposto il conflitto, ma anche questa seconda volta il ricorso presentava vizi diversi.

    In che cosa consisteva il difetto di domanda nel ricorso?

    Il Tribunale si era limitato a “sollevare conflitto di attribuzioni” senza formulare esplicitamente la richiesta che la Corte dichiarasse non spettare alla Camera la valutazione di insindacabilità e annullasse la relativa delibera. Secondo la giurisprudenza costituzionale del 2001-2002, questa domanda deve essere esplicitamente formulata nell’atto introduttivo del conflitto.

    Norme collegate

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