Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 177/2002 – Durata trattenimento stranieri CPT convalida

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    Le questioni sono manifestamente infondate. La norma che fissa in venti giorni (prorogabili) la durata del trattenimento nei CPT a seguito della convalida giudiziaria è già stata ritenuta compatibile con la Costituzione, con la precisazione che il giudice della convalida può modulare la durata del trattenimento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5, del Testo unico sull’immigrazione prevede che, convalidato il trattenimento dello straniero nel Centro di permanenza temporanea, la permanenza nel centro possa durare fino a un massimo di venti giorni (poi prorogabili di ulteriori dieci) senza che sia necessario un ulteriore provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria. Il Tribunale di Milano contestava che questa automaticità violasse la riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano (con 47 ordinanze complessive di quattro serie) ha sollevato questione in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione nei confronti dell’art. 14, commi 1, 4 e 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, contestando che la durata del trattenimento successivo alla convalida non fosse stabilita con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, adeguato alle concrete esigenze del caso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando i propri precedenti (sentenza n. 105 del 2001 e successive ordinanze) che avevano già chiarito la compatibilità del sistema con la Costituzione, interpretato nel senso che il giudice della convalida valuta anche l’opportunità e la durata del trattenimento.

    Il principio

    La previsione legale di una durata massima del trattenimento non viola di per sé la riserva di giurisdizione dell’art. 13 Cost., purché il giudice della convalida abbia la possibilità di verificare i presupposti e modulare la risposta cautelare. Il carattere automatico della durata deve essere interpretato come limite massimo, non come obbligo di trattenimento per l’intero periodo.

    Domande e risposte

    Il giudice della convalida può disporre un trattenimento più breve dei venti giorni?

    Sì, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata affermata dalla Corte con la sentenza n. 105 del 2001. Il giudice della convalida non è vincolato al limite massimo di venti giorni: può disporre un trattenimento più breve se lo ritiene sufficiente.

    Quante ordinanze aveva sollevato il Tribunale di Milano sulla disciplina dell’immigrazione?

    Nell’ambito di questa sola ordinanza n. 177 del 2002, la Corte ha riunito 47 ordinanze del Tribunale di Milano (monocratico), distribuite in quattro serie temporali tra il 1° febbraio e l’8 febbraio 2001, tutte di analogo contenuto.

    Cosa è successo alla disciplina del trattenimento degli stranieri dopo il 2002?

    La disciplina è stata più volte modificata. La legge n. 189 del 2002 (“Bossi-Fini”) ha esteso la durata massima del trattenimento. Successivamente la Corte è tornata sulla materia con varie pronunce, tra cui la sentenza n. 143 del 2024 in materia di trattenimento dei richiedenti asilo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 176/2002 – Trattenimento stranieri libertà personale difesa

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    Le questioni sono manifestamente infondate. Le norme del Testo unico sull’immigrazione sull’accompagnamento coatto alla frontiera e sul trattenimento nei CPT sono già state vagliate dalla Corte, che ne ha confermato la compatibilità con la Costituzione mediante interpretazione adeguatrice.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano (con 21 ordinanze) contestava più aspetti del Testo unico sull’immigrazione: (1) l’assenza di controllo giurisdizionale preventivo sull’accompagnamento coatto alla frontiera; (2) la mancanza di un autonomo provvedimento giudiziario per il trattenimento successivo alla convalida; (3) l’assenza di nomina automatica di un difensore d’ufficio dal momento del trattenimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione nei confronti degli artt. 13, commi 4 e 5, e 14, commi 5 e intero articolo, del d.lgs. n. 286 del 1998, contestando che lo straniero trattenuto fosse privato di garanzie processuali fondamentali relative alla libertà personale e al diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di tutte le questioni, richiamando i propri precedenti (sentenza n. 105 del 2001 e ordinanze nn. 44, 298, 388 del 2001) che avevano già chiarito i profili invocati mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale che replicano, senza nuovi argomenti, profili già esaminati dalla Corte e risolti in via interpretativa possono essere dichiarate manifestamente infondate, anche quando si tratta di ordinanze multiple che propongono la medesima questione.

    Domande e risposte

    La Corte ha mai dichiarato incostituzionale qualcosa in materia di trattenimento degli stranieri?

    Sì. La sentenza n. 105 del 2001 aveva dichiarato non fondate alcune questioni ma aveva imposto un’interpretazione adeguatrice delle norme. Successivamente la Corte è intervenuta più volte sulla disciplina dell’immigrazione, ad esempio con la sentenza n. 222 del 2004 sul trattenimento dei richiedenti asilo.

    Il trattenimento nei CPT viola la libertà personale garantita dall’art. 13 Cost.?

    In sé, no: l’art. 13 Cost. non vieta le restrizioni della libertà personale ma impone che siano previste dalla legge e convalidate dall’autorità giudiziaria. La Corte ha ritenuto che una lettura adeguatrice del testo unico assicurasse già questo controllo.

    Quando deve essere nominato il difensore d’ufficio allo straniero trattenuto?

    Secondo le norme vigenti, il giudice della convalida avvisa il difensore nominato d’ufficio. Il rimettente riteneva che l’avviso dovesse avvenire già dal momento del trattenimento da parte del questore. La Corte ha ritenuto il sistema vigente non incompatibile con l’art. 24 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 174/2002 – Condono edilizio termine riesame sanatoria

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    La questione è manifestamente infondata. Il termine di 60 giorni per chiedere il riesame della domanda di condono edilizio respinta non viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, perché il condono del 1994 ha presupposti autonomi rispetto a quello del 1985.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 662 del 1996 aveva previsto che chi aveva ricevuto un diniego alla domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724 del 1994 potesse chiederne il riesame entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anche se il provvedimento di rigetto non era stato ancora notificato. Un comune siciliano aveva impugnato l’ordine di demolizione di un fabbricato, contestando la norma sul termine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che fosse irragionevole imporre lo stesso termine di 60 giorni sia a chi già conosceva il provvedimento di diniego sia a chi non l’aveva ancora ricevuto, e che la norma violasse il buon andamento imponendo un adempimento superfluo a chi aveva ancora una legittima aspettativa all’ottenimento del condono originario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il condono del 1994 ha una propria autonomia rispetto al condono del 1985, con limiti temporali diversi e una diversa platea di beneficiari. Chi aveva ancora pendente la domanda di condono ex lege n. 47 del 1985 aveva comunque interesse a avvalersi del nuovo e più favorevole regime del 1994, che estendeva la sanatoria agli abusi commessi fino al 31 dicembre 1993.

    Il principio

    Non è irragionevole imporre un termine uniforme per la richiesta di riesame di un provvedimento di diniego del condono, anche per chi non ha ancora ricevuto la notifica del diniego: il soggetto che ha presentato domanda di sanatoria è consapevole del procedimento e ha interesse a beneficiare del più favorevole regime del 1994 per escludere rischi futuri.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra condono ex legge n. 47 del 1985 e condono ex legge n. 724 del 1994?

    Il condono del 1985 riguardava gli abusi edilizi commessi fino al 1° ottobre 1983. Il condono del 1994 estendeva la sanatoria agli abusi commessi fino al 31 dicembre 1993, con criteri e limiti parzialmente diversi. I due condoni operavano in parallelo e si integravano.

    Cosa si intende per riesame ex art. 39, comma 10-bis, legge n. 724 del 1994?

    Era una procedura che consentiva a chi aveva ricevuto un diniego dalla domanda di sanatoria di chiederne una rivalutazione, presentando eventualmente nuovi elementi o documentazione integrativa. Aveva finalità deflattive del contenzioso amministrativo.

    La norma sul termine di 60 giorni era una legge di sanatoria con effetti retroattivi?

    No, si trattava di una norma procedurale che regolava le modalità di accesso al riesame, prevedendo un termine uniforme decorrente dall’entrata in vigore della legge. La Corte ha ritenuto che questo criterio non fosse irragionevole.

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  • Corte cost. n. 175/2002 – Reinquadramento personale università stranieri

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    La questione è manifestamente infondata. La norma che consente il reinquadramento per mansioni al personale tecnico-amministrativo delle Università per stranieri di Perugia e Siena, e a quello assunto con la legge n. 116 del 1984, non viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 11 del d.l. n. 120 del 1995 (conv. legge n. 236 del 1995) permetteva a specifiche categorie di dipendenti tecnico-amministrativi universitari (quelli statizzati delle Università per stranieri di Perugia e Siena e quelli assunti con contratti precari ai sensi della legge n. 116 del 1984) di essere reinquadrati nei profili professionali corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, anche se già formalmente inquadrati nel nuovo ordinamento per qualifiche funzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Molise ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che tale trattamento di favore fosse irragionevolmente limitato a queste categorie, escludendo altri dipendenti universitari che si trovassero nella medesima situazione di fatto (mansioni superiori rispetto alla qualifica formale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Le due categorie beneficiarie avevano una specifica storia normativa che giustificava il trattamento differenziato: erano state interessate da processi di statizzazione o di regolarizzazione di rapporti precari, con conseguenti disallineamenti tra il vecchio ordinamento per carriere e il nuovo sistema di qualifiche funzionali.

    Il principio

    Il legislatore ha ampia discrezionalità nel disciplinare il personale pubblico, anche con norme di favore limitate a specifiche categorie, purché la delimitazione sia giustificata da una ragionevole differenziazione di situazioni. Il pregresso percorso normativo delle categorie beneficiarie rappresenta una sufficiente ragione di differenziazione.

    Domande e risposte

    Cosa sono le Università per stranieri di Perugia e Siena?

    Sono istituti universitari di diritto pubblico specializzati nell’insegnamento della lingua e cultura italiana agli stranieri. Erano originariamente enti privati o parastatali, poi statizzati (per Perugia con legge n. 204 del 1992), con conseguente applicazione della disciplina del personale universitario statale.

    Cosa era il “vecchio ordinamento per carriere” nel pubblico impiego?

    Era il sistema retributivo-funzionale precedente alla riforma del 1980 (legge n. 312), basato su carriere verticali con passaggi automatici. La legge n. 312 del 1980 lo sostituì con il sistema delle qualifiche funzionali, organizzato per profili professionali orizzontali.

    Il personale universitario ordinario poteva beneficiare di reinquadramento per mansioni?

    Non in base alla norma censurata. Poteva eventualmente avvalersi di altri istituti generali, ma la norma impugnata era speciale e limitata alle categorie indicate. La Corte ha ritenuto tale limitazione non irragionevole.

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  • Corte cost. n. 173/2002 – Beni culturali opere arte viventi

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    La questione è infondata. La Corte chiarisce che il Testo unico dei beni culturali del 1999 non ha depenalizzato la contraffazione di opere d’arte di autori viventi o recenti: tali opere restano protette dalle sanzioni penali previste dall’art. 127 del medesimo decreto.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 1062 del 1971 puniva penalmente la messa in commercio e l’autenticazione di opere d’arte contraffatte o alterate, a prescindere dall’epoca di realizzazione e dalla circostanza che l’autore fosse vivente o meno. Nel 1999, con il d.lgs. n. 490, è stato emanato il Testo unico dei beni culturali e ambientali, che ha abrogato la legge del 1971. Il Tribunale di Piacenza dubitava che l’art. 2, comma 6, del nuovo testo unico avesse ristretto l’ambito di tutela penale, escludendo le opere di autori viventi o realizzate da meno di cinquant’anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Piacenza, nel corso di un procedimento per contraffazione di opere di pittori piacentini contemporanei, ha sollevato questione in riferimento all’art. 76 della Costituzione, sostenendo che l’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 490 del 1999 avesse introdotto una limitazione sostanziale alla tutela penale non autorizzata dalla legge delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Condividendo la tesi dell’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto che l’art. 2, comma 6 (che esclude dalla disciplina del “titolo” sui beni culturali le opere di autori viventi o recenti) non incida sull’art. 127, che prevede le sanzioni penali per la contraffazione, il quale continua ad applicarsi a tutte le opere, indipendentemente dall’epoca.

    Il principio

    La delimitazione dell’oggetto di tutela contenuta in una norma definitoria di un Testo unico non opera necessariamente per tutte le disposizioni del medesimo decreto. La norma sanzionatoria penale (art. 127 d.lgs. n. 490/1999) deve essere interpretata autonomamente: l’obbligo di assumere come testimone l’autore vivente nelle cause di contraffazione (art. 9 della legge n. 1062/1971, espressamente mantenuto in vigore) conferma che il legislatore non ha inteso depenalizzare la contraffazione di opere contemporanee.

    Domande e risposte

    Quali opere erano al centro del procedimento penale piacentino?

    Opere contraffatte di pittori piacentini, alcune delle quali presumibilmente di autori viventi o realizzate negli ultimi decenni. La questione era se, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 490 del 1999, tali opere godessero ancora di tutela penale.

    Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione?

    L’art. 76 Cost. regola la delega legislativa: il Parlamento può delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa entro i principi e criteri direttivi stabiliti e per un tempo limitato. Un decreto legislativo che ecceda i limiti della delega viola l’art. 76.

    La normativa sulla contraffazione di opere d’arte è cambiata dopo il 2002?

    Sì. Il d.lgs. n. 490 del 1999 è stato abrogato dal Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), che contiene all’art. 178 la disciplina penale sulla contraffazione di opere d’arte.

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  • Corte cost. n. 172/2002 – Conflitto attribuzioni insindacabilità Sgarbi

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    La Corte dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Il Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni diffamatorie dell’on. Sgarbi nei confronti di un magistrato, ma nel frattempo il procedimento penale sottostante era divenuto improcedibile.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Nel 1999 la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Roberto Pennisi, sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, che lo aveva accusato di “comportamento disumano e persecutorio” in relazione alla conduzione di un procedimento penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, sostenendo che la delibera di insindacabilità fosse stata adottata in assenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni di Sgarbi (diffuse tramite comunicato ANSA e su quotidiani nel 1994) e l’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso: nelle more del giudizio costituzionale il Tribunale di Roma aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Sgarbi per essere il reato estinto per prescrizione. Venuto meno il procedimento penale sottostante, era venuto meno anche l’interesse a coltivare il conflitto di attribuzioni.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato presuppone la permanenza dell’interesse a vedere tutelata la sfera di competenza rivendicata. Se il procedimento principale si estingue per prescrizione, il ricorso per conflitto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    Domande e risposte

    Cosa distingue un atto parlamentare coperto da insindacabilità da una dichiarazione extraparlamentare?

    La Corte aveva già chiarito (sentenza n. 289 del 1998) che la prerogativa dell’insindacabilità non può estendersi all’“intera attività politica” del parlamentare, pena la trasformazione della prerogativa in privilegio personale. Occorre un nesso funzionale specifico tra la dichiarazione e atti parlamentari concreti.

    Perché il Tribunale di Roma aveva sollevato il conflitto due volte?

    Il primo ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla Corte (ordinanza n. 264 del 2000) per carenza formale (assenza di riferimento ai fatti e mancanza di domanda nel dispositivo). Il secondo ricorso aveva corretto questi vizi ed era stato sollevato nel 2000.

    Cosa significa “improcedibile” in un conflitto di attribuzioni?

    Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché è venuta meno una condizione necessaria per proseguire il giudizio (nel caso, l’esistenza del procedimento penale sottostante che giustificava l’interesse del potere giudiziario a fare valere le proprie attribuzioni).

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  • Corte cost. n. 171/2002 – Infortuni lavoro sindacalisti in aspettativa

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    La Corte dichiara l’incostituzionalità. I lavoratori in aspettativa per cariche sindacali che svolgono attività a rischio professionale devono essere coperti dall’assicurazione INAIL obbligatoria contro gli infortuni, e le organizzazioni sindacali devono versare i relativi premi.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R. n. 1124 del 1965) elencava tassativamente le categorie di lavoratori e i soggetti obbligati al pagamento dei premi INAIL. I lavoratori posti in aspettativa non retribuita per svolgere cariche sindacali (art. 31 dello Statuto dei lavoratori) non vi erano contemplati, nonostante svolgessero attività oggettivamente a rischio (utilizzo di veicoli, computers, macchine elettriche).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Siena ha sollevato questione, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 38 e 39 della Costituzione, nei confronti degli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non includevano rispettivamente i lavoratori in aspettativa sindacale tra i soggetti assicurati e le organizzazioni sindacali tra i datori di lavoro obbligati al pagamento dei premi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevedevano tra i beneficiari della tutela i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali (provinciali e nazionali) che svolgano attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico, né le organizzazioni sindacali tra gli obbligati al pagamento dei premi.

    Il principio

    L’esclusione dei sindacalisti in aspettativa dalla tutela INAIL contro gli infortuni è incostituzionale per violazione degli artt. 3, 38 e 39 Cost.: non vi è ragione di escluderli dalla copertura assicurativa quando svolgono attività rischiosa, che è la stessa posta a base della tutela accordata ad altre categorie di lavoratori.

    Domande e risposte

    Chi sono i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali?

    Sono lavoratori subordinati che, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), vengono collocati in aspettativa non retribuita dal proprio datore di lavoro per svolgere a tempo pieno incarichi in organizzazioni sindacali nazionali o provinciali.

    Quale attività rischiosa svolgevano i sindacalisti nel caso concreto?

    Secondo il Tribunale di Siena, i sindacalisti in aspettativa presso la CISL di Siena utilizzavano non occasionalmente veicoli a motore personalmente condotti, nonché personal computer, fotocopiatrici e macchine elettriche ed elettroniche: tutte attività per le quali la legge prevede la copertura assicurativa INAIL per altri lavoratori.

    Le organizzazioni sindacali devono ora iscrivere i sindacalisti in aspettativa all’INAIL?

    Sì. Per effetto di questa sentenza, le organizzazioni sindacali sono obbligate al pagamento dei premi INAIL per i lavoratori in aspettativa che svolgano attività a rischio professionale, analogamente a qualsiasi altro datore di lavoro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 170/2002 – Espulsione stranieri accompagnamento frontiera

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    La questione è manifestamente infondata. La Corte aveva già deciso con la sentenza n. 105 del 2001 che una corretta interpretazione del Testo unico sull’immigrazione impone al giudice della convalida di verificare anche la legittimità del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) prevede che lo straniero destinatario di un decreto di espulsione possa essere accompagnato coattivamente alla frontiera dalla forza pubblica, e che, se non è possibile eseguire immediatamente l’espulsione, venga trattenuto in un Centro di permanenza temporanea (CPT) con convalida del giudice. Il Tribunale di Milano contestava che questo sistema non garantisse un controllo giurisdizionale preventivo sull’accompagnamento coatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano (con 13 ordinanze) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 13, secondo e terzo comma, della Costituzione nei confronti degli artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevedevano che l’accompagnamento coatto alla frontiera fosse disposto dall’autorità giudiziaria o convalidato entro 96 ore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando la propria sentenza n. 105 del 2001, che aveva chiarito come una lettura costituzionalmente orientata delle norme consentisse già al giudice della convalida del trattenimento di verificare anche la legittimità dell’espulsione con accompagnamento, garantendo così la riserva di giurisdizione imposta dall’art. 13 Cost.

    Il principio

    Il giudice della convalida del trattenimento dello straniero nei CPT deve verificare non solo i presupposti del trattenimento ma anche la legittimità del decreto di espulsione con accompagnamento coatto, così assicurando la garanzia giurisdizionale imposta dall’art. 13 della Costituzione per ogni restrizione della libertà personale.

    Domande e risposte

    Cosa garantisce l’art. 13 della Costituzione in materia di libertà personale?

    L’art. 13 Cost. prevede una riserva di legge e una riserva di giurisdizione: le limitazioni della libertà personale devono essere previste dalla legge e disposte dall’autorità giudiziaria. Solo in casi eccezionali di necessità e urgenza può intervenire l’autorità di pubblica sicurezza, con convalida giudiziaria entro 96 ore.

    Cosa sono i Centri di permanenza temporanea (CPT)?

    Erano strutture di trattenimento amministrativo per stranieri destinatari di provvedimento di espulsione non immediatamente eseguibile. Oggi denominati Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), sono disciplinati dall’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.

    La sentenza n. 105 del 2001 ha risolto definitivamente la questione?

    Sì, per i profili sollevati in questa ordinanza. La Corte ha ritenuto che quella sentenza avesse già chiarito l’interpretazione costituzionalmente adeguata delle norme, e che i rimettenti non adducèssero profili nuovi rispetto a quelli già esaminati.

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  • Corte cost. n. 169/2002 – Sostituzione giudice militare ricusato

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    Le questioni sono manifestamente inammissibili. Il Tribunale militare di Torino contestava la norma del codice di procedura penale che consente la sostituzione del giudice ricusato o astenutosi mediante applicazione o supplenza esterna, ritenendola incompatibile con il principio del giudice naturale, ma la questione era mal formulata.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice si astiene o viene ricusato, l’art. 43 c.p.p. prevede la sua sostituzione con un altro magistrato. La Corte di cassazione ha interpretato questa norma nel senso di ammettere la supplenza “esterna” (magistrato proveniente da altro ufficio giudiziario, anche assegnato per quel solo procedimento) come alternativa alla rimessione del processo ad altro tribunale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale militare di Torino ha sollevato questione in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101 e 108 della Costituzione, sostenendo che la supplenza esterna per un singolo procedimento creasse di fatto un “giudice per il caso concreto”, in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. La questione riguardava due diversi procedimenti penali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni per difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente non aveva dimostrato in modo adeguato il nesso causale tra l’eventuale accoglimento della questione e la decisione dei giudizi pendenti.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve soddisfare requisiti formali e sostanziali di ammissibilità: il giudice rimettente deve motivare in modo non implausibile sia la rilevanza (incidenza sul giudizio a quo) sia la non manifesta infondatezza. Carenze su questi profili determinano l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “giudice naturale precostituito per legge”?

    L’art. 25, primo comma, Cost. stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Ciò significa che la competenza del giudice deve essere determinata da norme generali e astratte, previste prima del fatto, e non su base individuale per il singolo caso.

    Qual è la differenza tra supplenza interna ed esterna?

    La supplenza interna avviene all’interno dello stesso ufficio giudiziario, attraverso magistrati già assegnati. La supplenza esterna comporta l’assegnazione di un magistrato proveniente da altro ufficio. Secondo la Cassazione, quest’ultima è ammissibile purché avvenga secondo criteri predeterminati.

    L’ordinamento giudiziario militare prevede il giudice monocratico?

    No, secondo il rimettente, a differenza dell’ordinamento giudiziario ordinario (riformato dal d.lgs. n. 51 del 1998). Questo rendeva particolarmente problematica, nell’ottica del Tribunale militare, la costruzione di soluzioni alternative alla rimessione del processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 168/2002 – Imparzialità giudice delegato fallimentare

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    La questione è manifestamente infondata. Il giudice delegato che ha autorizzato l’azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita può adottare le misure cautelari correlate senza violare il principio di imparzialità dell’art. 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel diritto fallimentare il giudice delegato ha competenze molto ampie, tra cui quella di autorizzare il curatore ad agire in giudizio per responsabilità contro gli ex amministratori e, contestualmente, di adottare misure cautelari (sequestro conservativo) a tutela del patrimonio dei convenuti. Il Tribunale di Messina ha sollevato dubbi sulla compatibilità di questa concentrazione di poteri con il principio del giudice imparziale e terzo, introdotto nella Costituzione con la riforma dell’art. 111 nel 1999.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice delegato del Tribunale di Messina ha sollevato questione in riferimento all’art. 111 della Costituzione nei confronti dell’art. 146 del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la prevenzione derivante dall’aver autorizzato l’azione compromettesse la sua imparzialità nell’adottare successivamente le misure cautelari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la propria ordinanza n. 176 del 2001, che aveva già escluso un analogo contrasto con i principi del giusto processo. L’autorizzazione all’azione di responsabilità non vincola il giudice delegato nella valutazione cautelare in quanto le due funzioni hanno oggetti e presupposti diversi.

    Il principio

    Il fatto che il giudice delegato abbia autorizzato il curatore all’azione di responsabilità non determina una “forza della prevenzione” tale da compromettere la sua imparzialità nel successivo procedimento cautelare. Le due valutazioni hanno presupposti distinti e non danno luogo all’incompatibilità prevista dall’art. 51 c.p.c.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “forza della prevenzione” del giudice?

    Si intende il condizionamento psicologico che può derivare dall’aver già espresso una valutazione su un fatto o su una parte nel medesimo procedimento. L’art. 111 Cost. impone che il giudice sia terzo e imparziale, il che richiede l’assenza di pregiudizi derivanti da precedenti valutazioni.

    L’art. 146 della legge fallimentare è stato poi riformato?

    Sì. La disciplina è stata profondamente riformata dal d.lgs. n. 5 del 2006 e poi dal Codice della crisi d’impresa (d.lgs. n. 14 del 2019), che ha riorganizzato il ruolo del giudice delegato nel fallimento (ora “liquidazione giudiziale”).

    Quando il giudice delegato deve astenersi?

    Il giudice delegato deve astenersi nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c. (interesse proprio nella causa, parentela con le parti, ecc.). L’aver adottato provvedimenti nel medesimo procedimento fallimentare, in linea generale, non costituisce causa di incompatibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 167/2002 – Patrocinio spese Stato contravvenzioni

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    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente. La norma che escludeva il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali per contravvenzioni era stata abrogata dalla legge n. 134 del 2001 prima della decisione della Corte.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato garantisce ai non abbienti il diritto alla difesa tecnica pagata dall’erario. L’art. 1, comma 8, della legge n. 217 del 1990 escludeva questo beneficio nei procedimenti penali per contravvenzioni, salvo che fossero riuniti o connessi a procedimenti per delitti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nel corso di un procedimento per la contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. (detenzione ingiustificata di chiavi e grimaldelli), ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sostenendo che l’esclusione del patrocinio in materia contravvenzionale fosse irragionevole rispetto alla pari complessità giuridica di alcuni procedimenti per contravvenzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente perché valutasse se la questione fosse ancora rilevante: il censurato comma 8 dell’art. 1 della legge n. 217 del 1990 era stato nel frattempo abrogato dall’art. 2, comma 5, della legge n. 134 del 2001, che aveva riformato la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

    Il principio

    La sopravvenuta abrogazione della norma impugnata impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per rivalutare la rilevanza della questione: se il diritto è cambiato, il giudice deve verificare se la questione incida ancora sul giudizio pendente.

    Domande e risposte

    La legge n. 134 del 2001 ha esteso il patrocinio anche alle contravvenzioni?

    Sì. La legge n. 134 del 2001 ha abrogato la limitazione prevista dal vecchio comma 8 e ha riformato in senso estensivo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, ora contenuta nel d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia).

    Cosa succede quando la norma impugnata viene abrogata in pendenza del giudizio costituzionale?

    La Corte, di norma, non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice a quo, il quale deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce del nuovo quadro normativo applicabile al giudizio principale.

    L’art. 707 c.p. riguarda un reato o una contravvenzione?

    Si tratta di una contravvenzione (detenzione ingiustificata di chiavi o grimaldelli), punita con l’arresto. Pur trattandosi di un reato minore, può comportare questioni giuridiche di una certa complessità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 166/2002 – Orari commercio Regione Veneto

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    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per sopravvenute modifiche normative. Il TAR Veneto aveva contestato la legge regionale che delegava alle Province l’individuazione dei Comuni a economia turistica per le deroghe agli orari di vendita, ma nel frattempo il quadro normativo nazionale è mutato.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto n. 62 del 1999 dettava i criteri per riconoscere i Comuni a prevalente economia turistica e le città d’arte, ai fini delle deroghe agli orari di chiusura degli esercizi commerciali previste dal d.lgs. n. 114 del 1998 (riforma del commercio). Le Province erano delegate a compiere queste valutazioni applicando criteri fissati dalla legge regionale, tra cui il numero di posti-letto alberghieri ed extra-alberghieri e la collocazione in zona montana, litoranea o lacuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Veneto ha sollevato questione in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che la materia del commercio non rientrerebbe nella potestà legislativa concorrente delle Regioni e che i criteri di individuazione dei Comuni fossero irragionevoli (preclusione basata su requisiti non coerenti con la finalità turistica) e lesivi del principio di buon andamento, in quanto escludevano Comuni che in passato godevano di analoga qualifica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Veneto per consentirgli di valutare se la questione fosse ancora rilevante alla luce del mutato quadro normativo sopravvenuto dopo l’ordinanza di rimessione.

    Il principio

    Quando intervengono modifiche normative successive all’ordinanza di rimessione che incidono sulla disciplina oggetto della questione, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione nel nuovo contesto normativo.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché nel periodo tra l’ordinanza di rimessione e la decisione è intervenuto un mutamento del quadro normativo che potrebbe avere eliminato il presupposto della questione. In questi casi la Corte restituisce gli atti al giudice per una rivalutazione.

    Cosa contestava il TAR sulla legge regionale veneta?

    Il TAR contestava sia la competenza legislativa della Regione in materia di orari commerciali (materia che, all’epoca, non rientrava tra quelle di potestà concorrente), sia l’irragionevolezza dei criteri adottati, che escludevano Comuni di pianura storicamente riconosciuti come a economia turistica.

    Qual era la norma nazionale rilevante?

    L’art. 12 del d.lgs. n. 114 del 1998 (riforma del commercio), che affidava alle Regioni l’individuazione dei Comuni e dei periodi per le deroghe agli orari di chiusura degli esercizi commerciali.

    Norme collegate