Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 61/2009 – Rifiuti e cave Valle d’Aosta

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Valle d’Aosta in materia di gestione dei rifiuti e di cave, perché invadevano la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente. Una norma regionale sulla valorizzazione dei rifiuti estrattivi è stata invece ritenuta costituzionalmente legittima.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva adottato disposizioni proprie in materia di gestione dei rifiuti (legge regionale n. 31/2007) e di cave, miniere e acque minerali (legge regionale n. 5/2008). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune di queste norme davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che violassero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, riconosciuta dall’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 14 (commi 1, 2, 3 e 6) e 21 della legge regionale Valle d’Aosta n. 31/2007 sulla gestione dei rifiuti, e l’art. 64 della legge regionale n. 5/2008 sulle cave. I parametri invocati erano l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione e l’art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 (Statuto speciale Valle d’Aosta). Il giudice rimettente era il Presidente del Consiglio dei ministri tramite ricorso diretto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della legge regionale n. 31/2007 (disposizioni sui rifiuti) e dell’art. 64 della legge regionale n. 5/2008 (sulle cave), perché eccedevano i limiti della competenza regionale in materia ambientale. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 21 della stessa legge regionale n. 31/2007.

    Il principio

    Le Regioni, anche a statuto speciale, non possono adottare norme in materia di gestione dei rifiuti e di cave che si discostino dagli standard uniformi fissati dallo Stato a tutela dell’ambiente, materia di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost. Le disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 costituiscono livelli minimi inderogabili di protezione ambientale.

    Domande e risposte

    Le Regioni a statuto speciale possono legiferare in materia di rifiuti?

    Sì, ma solo nei limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio e nel rispetto degli standard uniformi stabiliti dallo Stato per la tutela dell’ambiente. Non possono derogare ai livelli minimi di protezione fissati dal d.lgs. n. 152/2006.

    Perché la norma sulle cave è stata dichiarata illegittima?

    L’art. 64 della legge regionale n. 5/2008 disciplinava i materiali di cava in modo difforme dalle disposizioni statali sulla classificazione dei rifiuti, invadendo così la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente.

    Cosa distingue la norma salvata (art. 21) da quelle annullate?

    L’art. 21 riguardava aspetti di valorizzazione dei rifiuti estrattivi compatibili con i livelli di tutela statali, senza ridurre gli standard di protezione ambientale fissati dalla normativa nazionale, ed è stato pertanto giudicato non in contrasto con la Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, con la tutela dell’ambiente tra le materie di competenza esclusiva statale
  • Corte cost. n. 15/2009 – Avviso condotte riparatorie giudice di pace

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non prevede l’avviso all’imputato, nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace, della possibilità di estinguere il reato mediante condotte riparatorie.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace) prevede all’art. 35 che il reato può estinguersi per condotte riparatorie dell’imputato prima dell’udienza. Tuttavia, l’art. 20 non prevede che nella citazione a giudizio sia inserito un avviso specifico su questa possibilità, a differenza di quanto dispone l’art. 552, lett. f), c.p.p. per la citazione davanti al tribunale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Montebelluna aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost. Relatore Gaetano Silvestri; camera di consiglio del 17 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La mancanza dell’avviso nella citazione non priva l’imputato della possibilità di porre in essere condotte riparatorie: il giudice di pace può disporre, in apertura di dibattimento, una sospensione del giudizio per consentire all’imputato non informato di attivarsi. Analoghe questioni erano già state dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 225/2006, 333/2005, 56/2004, 11/2004).

    Il principio

    L’omessa previsione dell’avviso sulle condotte riparatorie nella citazione davanti al giudice di pace non viola il diritto di difesa né il principio di eguaglianza: il giudice può sopperire disponendo una sospensione del giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa sono le condotte riparatorie nel processo davanti al giudice di pace?

    L’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 prevede che il giudice di pace, sentite le parti, dichiari l’estinzione del reato quando l’imputato ha riparato il danno cagionato e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato prima dell’udienza di comparizione.

    Perché l’imputato potrebbe non sapere di questa possibilità?

    Nel processo davanti al tribunale ordinario, la citazione a giudizio deve contenere, a pena di nullità, l’avviso della possibilità di definire il procedimento prima del dibattimento (art. 552, lett. f, c.p.p.). Davanti al giudice di pace, questo avviso non è previsto, e un imputato non assistito da difensore potrebbe non conoscere la norma dell’art. 35.

    Come può il giudice di pace rimediare all’omissione?

    Il giudice di pace può, in apertura del dibattimento, verificare se l’imputato è a conoscenza della disciplina delle condotte riparatorie e, in caso contrario, disporre una sospensione per consentirgli di attivarsi. La Corte ha ritenuto questa soluzione idonea a tutelare il diritto di difesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 14/2009 – Delegato comunale Meduna di Livenza conflitto inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal delegato effettivo e supplente del Comune di Meduna di Livenza: anche in questo caso i delegati comunali non costituiscono “poteri dello Stato” ai sensi dell’art. 134 Cost.

    Di cosa si tratta

    Analogo alla n. 1/2009, il caso riguarda il Comune di Meduna di Livenza (Treviso), che aveva avviato la procedura referendaria per distaccarsi dalla Regione Veneto e aggregarsi alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’art. 132, secondo comma, Cost. I delegati nominati dal Consiglio comunale avevano impugnato gli atti dell’Ufficio centrale per il referendum, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    I delegati di Meduna di Livenza sostenevano, come nel caso del Comune di San Michele al Tagliamento, di essere “poteri dello Stato” legittimati a sollevare conflitto di attribuzioni. Il ricorso era stato depositato il 9 giugno 2008. Relatore Ugo De Siervo; camera di consiglio del 19 novembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in applicazione dello stesso principio enunciato nell’ordinanza n. 1/2009: il delegato comunale nel referendum ex art. 132 Cost. non è un potere dello Stato. Le argomentazioni dei ricorrenti non mutano il quadro giuridico già valutato nel caso analogo.

    Il principio

    Il delegato comunale — effettivo e supplente — nel referendum per la variazione territoriale di cui all’art. 132, secondo comma, Cost. non costituisce “potere dello Stato” e non può promuovere conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale: principio confermato in linea con l’ordinanza n. 1/2009.

    Domande e risposte

    Questa ordinanza è identica alla n. 1/2009?

    In sostanza sì: entrambe riguardano la stessa questione (legittimazione del delegato comunale nel referendum ex art. 132 Cost.), ma per Comuni diversi (San Michele al Tagliamento e Meduna di Livenza). La Corte ha applicato lo stesso principio già enunciato nell’ordinanza n. 1.

    Meduna di Livenza ha poi effettuato il referendum?

    Il conflitto di attribuzioni riguardava la fase di ammissibilità del ricorso e non il merito della procedura referendaria. La Corte non ha esaminato la legittimità degli atti impugnati nel merito, avendo dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti.

    Chi avrebbe potuto proporre il conflitto in modo ammissibile?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel referendum ex art. 132 Cost., il soggetto eventualmente legittimato a sollevare conflitto avrebbe dovuto avere una posizione analoga a quella del comitato promotore nel referendum abrogativo, cioè doveva essere il soggetto che raccoglie le firme e avvia la procedura. I delegati, invece, hanno solo un ruolo di rappresentanza nella fase successiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 13/2009 – Turismo competenza regionale fondi statali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale accoglie il conflitto di attribuzioni della Regione Emilia-Romagna e annulla il decreto statale che disciplinava le modalità di erogazione dei fondi per il turismo senza il previsto coinvolgimento delle Regioni: la materia del turismo appartiene alla competenza residuale regionale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 1228, della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) aveva autorizzato 48 milioni di euro annui per incentivare l’adeguamento delle imprese turistico-ricettive. Il DPCM del 16 febbraio 2007 aveva rimandato a un decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo del turismo la definizione delle modalità attuative. Il decreto ministeriale del 23 gennaio 2008 aveva poi fissato criteri e modalità senza un’intesa con le Regioni. La Regione Emilia-Romagna ne contestava la legittimità.

    La questione

    La Regione Emilia-Romagna aveva promosso conflitto di attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che venisse dichiarato che non spettava allo Stato regolare modalità e criteri generali degli incentivi al turismo senza l’intesa con le Regioni. Parametri: artt. 117 comma 2, 4, 118 comma 1 e 119 Cost. e principio di leale collaborazione. Relatore Luigi Mazzella; udienza pubblica del 16 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto e annullato il decreto ministeriale. Il turismo, dopo la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001), è materia di competenza residuale delle Regioni (art. 117, comma 4, Cost.): lo Stato non può disciplinarne unilateralmente gli incentivi senza il consenso regionale. L’interesse nazionale di rilevanza non basta a giustificare un’assunzione diretta della funzione da parte dello Stato senza rispettare il principio di leale collaborazione.

    Il principio

    Il turismo è materia di esclusiva competenza regionale residuale: lo Stato non può disciplinare unilateralmente, senza intesa con le Regioni, le modalità di erogazione di fondi statali destinati al settore turistico.

    Domande e risposte

    Perché il turismo è competenza delle Regioni dopo il 2001?

    Con la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), le materie non elencate negli artt. 117, comma 2 (competenza esclusiva statale) e 117, comma 3 (competenza concorrente) spettano alle Regioni. Il turismo non compare in nessuno dei due elenchi, e dunque è diventato competenza residuale regionale.

    Lo Stato non può mai finanziare il turismo?

    Lo Stato può stanziare fondi per il turismo, ma le modalità di utilizzo devono essere definite d’intesa con le Regioni, rispettando il principio di leale collaborazione. Nel caso di specie, il decreto era stato emanato senza tale intesa.

    Cosa si intende per “interesse nazionale” nella giurisprudenza costituzionale?

    Dopo la riforma del 2001, il concetto di “interesse nazionale” non costituisce più un titolo autonomo di intervento statale nelle materie regionali. Lo Stato deve comunque rispettare il riparto di competenze e coinvolgere le Regioni attraverso la leale collaborazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 12/2009 – Parchi nazionali Sicilia competenze regionali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la norma statale che ha istituito quattro parchi nazionali in Sicilia senza rispettare le competenze statutarie della Regione siciliana in materia di parchi e riserve naturali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 26, comma 4-septies, del d.l. n. 159/2007 (convertito dalla l. n. 222/2007) aveva previsto l’istituzione di quattro parchi nazionali in territorio siciliano (Egadi e litorale trapanese, Eolie, Pantelleria, Iblei) tramite decreto del Presidente della Repubblica, con finanziamento statale. La Regione siciliana aveva impugnato la norma sostenendo che le proprie competenze legislative e amministrative esclusive in materia la rendevano illegittima.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana aveva sollevato questione di legittimità in riferimento agli artt. 14, lettere a), b), f), h), i) ed n), e 17, lettera b), dello Statuto di autonomia e alle norme di attuazione, nonché agli artt. 3, 97 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione. Relatore Paolo Maria Napolitano; udienza pubblica del 2 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. La Regione siciliana ha una competenza esclusiva in materia di “conservazione della natura” e “foreste” in base allo Statuto, e aveva già disciplinato la materia con la l.r. n. 98/1981 (istituzione di parchi e riserve naturali). Lo Stato non poteva istituire parchi nazionali in Sicilia senza il consenso regionale e senza rispettare le competenze esclusive dello Statuto speciale.

    Il principio

    La potere statale di istituire parchi nazionali non può essere esercitato in Sicilia in modo da sovrapporsi alle competenze esclusive dello Statuto di autonomia in materia di conservazione della natura: è necessario il rispetto del principio di leale collaborazione e delle norme di attuazione dello Statuto.

    Domande e risposte

    La Sicilia ha già parchi regionali propri?

    Sì. La Regione siciliana aveva adottato la l.r. n. 98/1981 sull’istituzione di parchi e riserve naturali, anticipando la normativa statale. Disponeva quindi di un proprio sistema di aree protette, il che rendeva ancora più delicata la sovrapposizione con l’azione statale.

    Cosa è lo Statuto di autonomia della Sicilia?

    Lo Statuto siciliano (r.d.lgs. n. 455/1946, approvato con l. cost. n. 2/1948) è la legge costituzionale che disciplina l’autonomia speciale della Sicilia, attribuendole competenze esclusive in numerose materie, tra cui conservazione della natura, foreste e turismo.

    Il finanziamento statale di 250.000 euro per parco era sufficiente per neutralizzare l’illegittimità?

    No. La Corte ha ritenuto che la questione non riguardasse solo il finanziamento, ma la stessa previsione unilaterale dell’istituzione dei parchi da parte dello Stato, senza coinvolgimento della Regione, violando il principio di leale collaborazione e le competenze statutarie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 11/2009 – Invalidità civile stranieri senza carta soggiorno

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo il combinato disposto che subordina la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento agli stranieri al possesso della carta di soggiorno: la norma viola i principi di eguaglianza e di solidarietà sociale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 80, comma 19, della l. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) e l’art. 9, comma 1, del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) subordinavano l’accesso degli stranieri alla pensione di inabilità civile e all’indennità di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), documento che richiede, tra l’altro, un reddito minimo. Un cittadino albanese totalmente invalido e privo di tale documento si era visto rifiutare le prestazioni dall’INPS.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Prato aveva sollevato questione di legittimità del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, l. n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. Relatore Francesco Amirante; camera di consiglio del 3 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui escludono gli stranieri legalmente soggiornanti in Italia dalla pensione di inabilità e dall’indennità di accompagnamento per difetto della carta di soggiorno. Le prestazioni assistenziali volte a garantire i mezzi di sopravvivenza a chi sia in condizione di totale inabilità sono espressione del diritto alla salute e della solidarietà sociale, che non possono essere negate in base alla nazionalità quando lo straniero è regolarmente presente in Italia.

    Il principio

    Lo straniero legalmente soggiornante in Italia che si trovi in stato di totale inabilità ha diritto alla pensione di inabilità e all’indennità di accompagnamento, indipendentemente dal possesso della carta di soggiorno: il requisito reddituale implicito nella carta di soggiorno è irragionevole per chi è totalmente invalido e non può lavorare.

    Domande e risposte

    Cos’è la carta di soggiorno e perché creava problemi agli invalidi?

    La carta di soggiorno (oggi “permesso UE per soggiornanti di lungo periodo”) richiede, per essere ottenuta, un reddito minimo adeguato. Un invalido totale che non può lavorare e non ha altre fonti di reddito non riesce ad ottenerla, e per questo si trovava escluso anche dalle prestazioni assistenziali di cui aveva bisogno.

    Dopo questa sentenza, gli stranieri invalidi hanno diritto alle stesse prestazioni degli italiani?

    La Corte ha riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità e all’indennità di accompagnamento a prescindere dalla carta di soggiorno, per gli stranieri legalmente soggiornanti in Italia. Il principio è stato poi esteso ad altre prestazioni assistenziali nelle sentenze successive.

    L’art. 117, primo comma, Cost. come rileva in questa vicenda?

    L’art. 117, primo comma, Cost. vincola la legislazione italiana al rispetto degli obblighi internazionali. La Corte ha richiamato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta sociale europea, che vietano discriminazioni ingiustificate nell’accesso alle prestazioni assistenziali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 10/2009 – Rifiuti speciali extra-regione limite Puglia illegittimo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la legge della Regione Puglia n. 29/2007 nella parte in cui limita lo smaltimento in Puglia dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione: la norma viola la libertà di circolazione delle merci e il riparto di competenze in materia ambientale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva emanato la l.r. n. 29/2007 per limitare o vietare lo smaltimento in impianti pugliesi di rifiuti speciali (pericolosi e non) prodotti al di fuori del territorio regionale. La norma aveva come obiettivo dichiarato la tutela ambientale, ma di fatto creava una barriera territoriale al transito e allo smaltimento dei rifiuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (sezione di Lecce e sezione prima) aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 3, comma 1, l.r. Puglia n. 29/2007 in riferimento agli artt. 117, comma 3, 41 e 120 Cost. Relatore Paolo Maria Napolitano; udienza pubblica del 16 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Le limitazioni territoriali allo smaltimento dei rifiuti speciali violano i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale (d.lgs. n. 152/2006) e dalla normativa europea, che ammettono limitazioni solo per i rifiuti urbani in un’ottica di prossimità, non per i rifiuti speciali che devono poter raggiungere gli impianti più idonei.

    Il principio

    Le Regioni non possono imporre limitazioni territoriali allo smaltimento di rifiuti speciali prodotti fuori dal loro territorio: tale scelta viola il principio di libertà di circolazione delle merci (art. 41 Cost.) e il riparto di competenze in materia ambientale (art. 117 Cost.).

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra rifiuti urbani e rifiuti speciali ai fini dello smaltimento regionale?

    Per i rifiuti urbani, il principio di prossimità e autosufficienza regionale è ammesso dalla normativa europea (direttiva 2006/12/CE). Per i rifiuti speciali, invece, vige il principio della libera circolazione: devono poter essere smaltiti nell’impianto più idoneo, anche fuori regione.

    Una Regione può tutelare l’ambiente vietando l’importazione di rifiuti?

    No, non attraverso un divieto generalizzato per i rifiuti speciali. La Corte ha chiarito che la tutela ambientale va perseguita attraverso la corretta applicazione delle norme sulle autorizzazioni degli impianti, non con barriere territoriali incompatibili con la normativa statale e comunitaria.

    Cosa rischiava l’impresa che gestiva la discarica pugliese?

    L’impresa rischiava di non poter ricevere rifiuti da fuori Puglia, con conseguente riduzione del volume di attività e potenziale insostenibilità economica degli investimenti effettuati per l’apertura dell’impianto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 9/2009 – Polisonnografia autotrasportatori Abruzzo incostituzionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la legge della Regione Abruzzo n. 35/2007 nella parte in cui impone ai conducenti professionisti la polisonnografia come condizione per continuare a svolgere l’attività: la Regione ha invaso la competenza statale concorrente in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo, con la legge n. 35/2007, aveva introdotto l’obbligo per i conducenti di autocarri pesanti (oltre 35 quintali) residenti in Abruzzo di sottoporsi a un esame del sonno (polisonnografia) e di esibire il relativo referto favorevole alle forze dell’ordine come autorizzazione annuale all’attività. L’obiettivo era prevenire incidenti stradali causati dalla sonnolenza alla guida.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della l.r. Abruzzo n. 35/2007 in riferimento agli artt. 3, 117 e 120 Cost. Secondo il Governo, la Regione aveva ecceduto dalla propria competenza concorrente in materia di “tutela della salute”. Relatore Luigi Mazzella; udienza pubblica del 18 novembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. La Regione ha invaso la competenza statale: in assenza di determinazioni nazionali sull’esame del sonno come requisito per la guida professionale, e in contrasto con le indicazioni della letteratura medica internazionale (il solo esame polisonnografico non attesta con certezza una correlazione con i “colpi di sonno”), la legge regionale impone un obbligo privo di base scientifica consolidata e che potrebbe privare i lavoratori del posto di lavoro.

    Il principio

    La Regione non può imporre autonomamente, nell’ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, requisiti medici aggiuntivi per la guida professionale in assenza di determinazioni nazionali e in difformità dalle linee guida medico-scientifiche validate a livello nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa è la polisonnografia?

    La polisonnografia è un esame diagnostico che registra durante il sonno i parametri fisiologici (respiro, attività cerebrale, frequenza cardiaca) per individuare disturbi come l’apnea notturna. È utile, ma la letteratura medica internazionale avvertiva nel 2007 che non bastava da sola a predire con certezza i “colpi di sonno” alla guida.

    Perché la Regione non può agire in materia di requisiti medici per la guida?

    I requisiti fisici e psichici per la guida di veicoli sono disciplinati a livello statale (e, per i veicoli pesanti, anche europeo), nell’ambito della competenza concorrente “tutela della salute”. La Regione può legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato.

    Quali conseguenze ha avuto la legge abruzzese sui lavoratori?

    I camionisti che non avessero ottenuto esito favorevole alla polisonnografia non avrebbero più potuto esercitare la professione, con rischio di perdita del posto di lavoro. Questo effetto è stato uno degli elementi valutati dalla Corte per dichiarare l’incostituzionalità della norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2009 – Appello sanzioni amministrative giudice di pace

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 26 del d.lgs. n. 40/2006, che ha introdotto l’appello davanti al Tribunale avverso le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 40/2006 (riforma del processo di cassazione e dell’arbitrato) ha introdotto, tra l’altro, l’appellabilità delle ordinanze e delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative (ex art. 23 l. n. 689/1981). Il Tribunale di Genova aveva dubitato che questa modifica eccedesse la delega legislativa contenuta nella l. n. 80/2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 26 del d.lgs. n. 40/2006 in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega), sostenendo che la legge di delega n. 80/2005 non autorizzava il Governo a modificare le disposizioni sulle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative. Relatore Giuseppe Tesauro; camera di consiglio del 17 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. L’art. 1, commi 2 e 3, della l. n. 80/2005 aveva attribuito al Governo una delega ampia per la riforma del processo di cassazione, ricomprendente anche la disciplina delle impugnazioni. L’introduzione dell’appello non eccede i confini della delega.

    Il principio

    L’introduzione dell’appello avverso le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative, operata dall’art. 26 del d.lgs. n. 40/2006, non eccede la delega contenuta nella l. n. 80/2005 e non viola l’art. 76 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa è l’eccesso di delega (art. 76 Cost.)?

    L’art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare al Governo il potere di emanare decreti legislativi, ma entro principì, criteri direttivi e limiti definiti. Se il Governo va oltre questi limiti, il decreto legislativo è incostituzionale per eccesso di delega.

    Prima del d.lgs. n. 40/2006, come si impugnavano le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amm.?

    Prima della riforma, le sentenze del giudice di pace che definivano l’opposizione a sanzione amministrativa non erano appellabili, ma ricorribili direttamente in Cassazione per motivi di legittimità.

    Dove si propone oggi l’appello contro le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amm.?

    Dopo la riforma del 2006, l’appello si propone davanti al Tribunale in composizione monocratica. La sentenza del Tribunale in appello è poi ricorribile in Cassazione per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 7/2009 – Reclusione straniero inottemperante ordine espulsione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) nella parte in cui prevede la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che non ottemperi all’ordine di allontanamento del questore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-ter, del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), come modificato dalla l. n. 271/2004, prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, rimanga in Italia nonostante l’ordine di allontanamento impartito dal questore. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità sulla proporzionalità di questa pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze, con tre ordinanze, aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., ritenendo sproporzionata la pena rispetto alla natura del fatto (inottemperanza a un ordine amministrativo). Relatore Gaetano Silvestri; camera di consiglio del 17 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate. Pur rilevando la durezza del trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto che la norma non ecceda manifestamente i limiti della discrezionalità legislativa. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    La pena della reclusione da uno a quattro anni per l’inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore non è manifestamente sproporzionata rispetto agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore in materia di immigrazione.

    Domande e risposte

    Cos’è l’ordine di allontanamento del questore?

    Il questore, ai sensi dell’art. 14 T.U. immigrazione, può intimare allo straniero privo di titolo di soggiorno di lasciare il territorio nazionale entro un termine determinato (di solito cinque giorni). Il mancato rispetto di quest’ordine configura il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter.

    Perché il rimettente riteneva la pena sproporzionata?

    Il Tribunale di Firenze osservava che in soli due anni la pena era stata notevolmente inasprita (da pena detentiva più bassa a reclusione da uno a quattro anni) senza un corrispondente cambiamento del fenomeno, e che la modifica sembrava motivata dal tentativo di aggirare una precedente sentenza della Corte (n. 223/2004).

    La Corte ha poi cambiato orientamento su questa norma?

    Sì. Successivamente, con la sentenza n. 249/2010, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’aggravante della clandestiniteria (art. 61, n. 11-bis c.p.), segnalando una maggiore attenzione al trattamento sanzionatorio degli stranieri.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 6/2009 – Appello opposizione esecuzione soppresso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara non fondata (o manifestamente infondata) la questione sulla soppressione dell’appellabilità delle sentenze che definiscono l’opposizione all’esecuzione, introdotta dalla legge n. 52/2006.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 52/2006 (riforma delle esecuzioni mobiliari) ha modificato l’art. 616 del codice di procedura civile, sopprimendo l’appellabilità della sentenza che definisce l’opposizione all’esecuzione. Prima della riforma, chi perdeva davanti al Tribunale in sede di opposizione poteva appellare; dopo la riforma, la sentenza è direttamente ricorribile in Cassazione. La Corte d’appello di Caltanissetta aveva dubitato della legittimità di questa scelta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Caltanissetta aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 616, ultimo periodo, c.p.c. (come sostituito dall’art. 14 della l. n. 52/2006) in riferimento agli artt. 3, comma 1, 24 e 111, comma 2, Cost. Relatore Francesco Amirante; camera di consiglio del 17 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La Costituzione non garantisce il doppio grado di merito nei giudizi civili; la scelta del legislatore di sopprimere l’appello sulle opposizioni all’esecuzione rientra nella sua discrezionalità, purché sia assicurato un controllo giurisdizionale effettivo (nel caso, garantito dalla Cassazione).

    Il principio

    La Costituzione non impone il doppio grado di giurisdizione di merito: la soppressione dell’appello sulle opposizioni all’esecuzione e il ricorso diretto in Cassazione non violano gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa è l’opposizione all’esecuzione?

    L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) è il rimedio con cui il debitore o un terzo contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata, ad esempio contestando l’esistenza o la validità del titolo esecutivo.

    Cosa cambia con la riforma del 2006?

    Prima della riforma, contro la sentenza del Tribunale sull’opposizione si poteva proporre appello. Dopo la riforma, la sentenza è impugnabile direttamente in Cassazione, per motivi di legittimità. Non c’è più un riesame nel merito da parte di un giudice di secondo grado.

    La Costituzione garantisce sempre l’appello?

    No. La Corte costituzionale ha più volte affermato che il doppio grado di merito non è un principio costituzionalmente necessario nel processo civile. Il legislatore può prevedere un sistema diverso purché garantisca un controllo giurisdizionale effettivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 5/2009 – Prescrizione truffa dies a quo commissione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 158 c.p. relative al dies a quo della prescrizione per la truffa e per il reato continuato: il legislatore può scegliere il momento della commissione del reato come punto di partenza del termine.

    Di cosa si tratta

    L’art. 158 del codice penale stabilisce che il termine di prescrizione decorre, per la truffa, dal giorno in cui il reato è stato commesso. Il Tribunale di Verbania, davanti a una serie di truffe ai danni di compagnie assicurative commesse dal 1995 al 2004, riteneva incostituzionale che la prescrizione decorresse dal giorno della commissione anziché dal giorno in cui la vittima aveva preso conoscenza dell’inganno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Verbania aveva sollevato tre questioni sull’art. 158 c.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost.: (a) dies a quo per la truffa; (b) prescrizione del reato continuato dalla consumazione di ciascun reato anziché dalla cessazione del reato continuato; (c) prescrizione dei reati a querela dal giorno della commissione anziché dalla cessazione del reato continuato. Relatore Paolo Maria Napolitano; camera di consiglio del 3 dicembre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato tutte e tre le questioni manifestamente infondate. Il legislatore ha la facoltà di scegliere il dies a quo della prescrizione in modo che garantisca la ragionevole perseguibilità dei reati. Le soluzioni adottate dall’art. 158 c.p. non sono irragionevoli né violano il diritto di difesa della persona offesa.

    Il principio

    La fissazione del dies a quo della prescrizione al momento della commissione del reato, anche per la truffa e il reato continuato, rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola gli artt. 3, 24 e 112 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa succede se la vittima di una truffa si accorge del danno molto tempo dopo?

    In linea di principio, la prescrizione decorre dal momento della commissione del reato, indipendentemente da quando la vittima se ne accorge. Ciò può far scattare la prescrizione prima che la vittima sappia di essere stata truffata. Il legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di certezza giuridica.

    Come funziona la prescrizione per il reato continuato?

    Secondo l’art. 158 c.p., per il reato continuato il termine decorre separatamente per ciascun episodio, dal giorno di consumazione di ognuno. Il rimettente riteneva più razionale far decorrere la prescrizione dalla cessazione dell’ultimo episodio, ma la Corte ha ritenuto la scelta del legislatore non irragionevole.

    Cosa è l’art. 112 Cost. e cosa c’entra con la prescrizione?

    L’art. 112 Cost. stabilisce l’obbligatorietà dell’azione penale. Il rimettente sosteneva che la prescrizione che decorre a prescindere dalla conoscenza del reato da parte della persona offesa ostacolasse l’esercizio obbligatorio dell’azione penale. La Corte ha escluso la violazione.

    Norme collegate