Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 119/2002 – Sanzioni per omesso versamento tassa motocicli di lusso

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La questione di legittimità costituzionale delle sanzioni per il mancato versamento della tassa straordinaria sui motocicli è stata dichiarata manifestamente inammissibile per motivazione carente e contraddittoria. La Commissione tributaria remittente, da un lato contestava l’istituzione stessa del tributo, dall’altro impugnava solo le norme sulle sanzioni; inoltre una delle due sanzioni era già stata soppressa.

    Di cosa si tratta

    L’art. 8, commi 7 e 8, del d.l. n. 384 del 1992 prevede le sanzioni per l’omessa presentazione della dichiarazione e per l’omesso pagamento della tassa straordinaria sui motocicli con potenza fiscale superiore a sei cavalli (c.d. beni di lusso). Un contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento relativo a un motociclo di cilindrata 650 cc, ritenendo incostituzionale il tributo stesso e le relative sanzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, commi 7 e 8, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione. Il rimettente contestava l’inadeguatezza del motociclo come indice di ricchezza e l’irragionevolezza delle relative sanzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per motivazione carente e contraddittoria. La rimettente si era appropriata delle argomentazioni della parte senza motivazione autonoma. Vi era poi un’evidente contraddizione tra la contestazione del tributo in sé e la limitazione dell’impugnazione alle sole norme sanzionatorie. Infine, la sovrattassa per omessa dichiarazione era già stata soppressa dall’art. 2, comma 163, della legge n. 662 del 1996, e il rimettente non aveva specificato quale delle due condotte sanzionate riguardasse il caso concreto.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare autonomamente e coerentemente la questione di legittimità, senza limitarsi a recepire le argomentazioni di parte; deve indicare con precisione la norma applicabile alla fattispecie concreta; e deve considerare le eventuali modifiche normative sopravvenute che incidano sul quadro sanzionatorio.

    Domande e risposte

    In cosa consisteva la tassa straordinaria sui motocicli?

    L’art. 8 del d.l. n. 384 del 1992 aveva istituito una tassa straordinaria sui c.d. beni di lusso, tra cui i motocicli con potenza fiscale superiore a sei cavalli, a carico degli intestatari al pubblico registro in un determinato periodo di tempo.

    Perché la motivazione era contraddittoria?

    Perché la Commissione tributaria sembrava contestare l’istituzione stessa del tributo (norma sostanziale), ma aveva impugnato solo i commi che riguardano le sanzioni per omessa dichiarazione e omesso pagamento. Questo disallineamento rendeva oscuro l’oggetto reale della questione.

    La questione era già stata esaminata dalla Corte in precedenza?

    Sì. La Corte aveva già dichiarato la questione non fondata con le ordinanze n. 475 del 1994, n. 355 del 1995 e n. 471 del 1997, in relazione al tributo stesso. Il Governo aveva chiesto che la nuova questione fosse dichiarata inammissibile o infondata anche sulla base di questi precedenti.

    Norme collegate

    • Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, invocato per contestare la tassazione del possesso di un motociclo come indice di ricchezza
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro accessorio della questione
  • Corte cost. n. 118/2002 – Ordinanza priva di motivazione e inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 538, comma 2, c.p.c. perché l’ordinanza di rimessione era del tutto priva di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Il giudice si era limitato a richiamare per relationem un’altra propria ordinanza, senza descrivere la fattispecie né illustrare i profili di incostituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice onorario del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 538, comma 2, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della Costituzione. Tuttavia l’ordinanza era priva di qualsiasi descrizione della fattispecie concreta e di qualsiasi motivazione, limitandosi a richiamare genericamente un’altra propria ordinanza già trasmessa alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice onorario del Tribunale di Lanciano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 538, comma 2, c.p.c. in riferimento agli artt. 24 (diritto di azione e difesa), 4 (diritto al lavoro) e 35 (tutela del lavoro) della Costituzione. L’ordinanza non precisava nemmeno quale fosse l’oggetto della questione, limitandosi al generico rinvio all’altra ordinanza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Un’ordinanza di rimessione che non descrive la fattispecie concreta e non motiva in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza non è idonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale. Il semplice richiamo per relationem a un’altra ordinanza non supplisce all’obbligo di motivazione autonoma.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente: deve contenere una descrizione della fattispecie concreta, la motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e la spiegazione dei profili di non manifesta infondatezza. Il rinvio generico a un’altra ordinanza non soddisfa tali requisiti e rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Quali requisiti deve soddisfare l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale?

    Deve descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, motivare sulla rilevanza della questione (cioè che la decisione dipende dall’esito del giudizio costituzionale) e illustrare i profili di non manifesta infondatezza. È il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione.

    Il rinvio a un’altra ordinanza propria soddisfa l’obbligo di motivazione?

    No. La Corte ha ribadito in più occasioni che il giudice rimettente non può limitarsi a richiamare un’altra ordinanza, anche propria. Ogni ordinanza di rimessione deve motivare autonomamente sulla propria fattispecie.

    Che cosa prevede l’art. 538, comma 2, c.p.c. oggetto della questione?

    Il testo non è precisato nell’ordinanza di rimessione, che ne omette persino l’oggetto. Questa omissione è stata rilevata dalla Corte come ulteriore ragione di inammissibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 117/2002 – Risoluzione contratto direttore ASL e riforma Titolo V

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    La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente per effetto dello jus superveniens. La questione di legittimità costituzionale di una legge regionale umbra sulla risoluzione del contratto dei direttori generali delle ASL era stata sollevata invocando l’art. 117 Cost. nella versione previgente: sopraggiunta la legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha riscritto integralmente l’art. 117, il giudice deve rivalutare la questione nel nuovo quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Un ex direttore generale di un’azienda sanitaria locale della Regione Umbria, la cui ASL era stata soppressa per incorporazione in un’altra, aveva impugnato il provvedimento regionale di cessazione del suo rapporto di lavoro. La Regione Umbria si era avvalsa dell’art. 34, comma 3, ultima parte, della propria legge n. 3 del 1998, che prevede la risoluzione di diritto dei contratti in corso in caso di riorganizzazione delle ASL. Il Tribunale di Orvieto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di quella norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Orvieto ha impugnato l’art. 34, comma 3, ultima parte, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione. La norma avrebbe disciplinato un contratto di natura privatistica in materia riservata alla competenza legislativa statale (art. 117 Cost., vecchio testo), e avrebbe creato un’ingiustificata disparità per i destinatari rispetto agli altri lavoratori.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Orvieto senza pronunciarsi nel merito. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha modificato radicalmente l’art. 117 Cost. (riparto di competenze tra Stato e Regioni), che era il principale parametro di riferimento. Di fronte a una tale modifica dell’intero quadro normativo, il giudice rimettente deve riesaminare i termini della questione alla luce del nuovo art. 117.

    Il principio

    Quando nelle more del giudizio di legittimità costituzionale interviene una modifica radicale del parametro invocato, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché riesamini la questione nel nuovo contesto normativo, anziché pronunciarsi su di una fattispecie ormai superata dal sopravvenuto mutamento costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede la norma regionale umbra impugnata?

    L’art. 34, comma 3, ultima parte, della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998 dispone la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso dei direttori generali delle ASL quando, a seguito di riorganizzazione, l’azienda sanitaria locale per cui lavoravano cessa di esistere.

    Perché la Corte ha restituito gli atti senza decidere?

    Perché la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha integralmente riscritto l’art. 117 Cost. — uno dei due parametri invocati — innovando profondamente il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Di fronte a questo mutamento, il giudice deve riesaminare se la questione sussiste ancora e in quali termini.

    La Regione può disciplinare contratti privatistici dei dirigenti delle ASL?

    Questa è precisamente la questione che il rimettente dovrà rivalutare alla luce del nuovo art. 117 Cost. Il vecchio testo riservava allo Stato la materia dell’ordinamento civile; il nuovo testo ha ridisegnato i confini delle competenze regionali in modo significativamente diverso.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro principale della questione, radicalmente modificato dalla L. cost. n. 3 del 2001
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la pretesa disparità di trattamento creata dalla norma regionale
  • Corte cost. n. 116/2002 – Sospensione prescrizione per impedimento dell’imputato

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    La questione sulla mancata sospensione della prescrizione in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il Tribunale di Milano non aveva verificato se la norma censurata fosse suscettibile di un’interpretazione conforme a Costituzione, già accolta dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione.

    Di cosa si tratta

    Un imputato era detenuto all’estero per altra causa e aveva comunicato di voler presenziare al proprio dibattimento in Italia. Non essendo possibile né il trasferimento temporaneo né la videoconferenza, il dibattimento subiva continui rinvii, mentre i termini di prescrizione continuavano a decorrere. L’art. 159 c.p. non prevede la sospensione della prescrizione per il caso di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato (a differenza della sospensione del procedimento). Il Tribunale di Milano ne aveva sollevato questione di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 primo comma, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione nel caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire dell’imputato, per tutta la durata dell’impedimento, ove non rimovibile con i mezzi consentiti dalla legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Successivamente all’ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite penali della Cassazione (sentenza n. 1021 del 28 novembre 2001) avevano affermato che il rinvio del dibattimento per impedimento dell’imputato o del difensore ha effetto sospensivo della prescrizione. Il Tribunale di Milano avrebbe dovuto verificare se la norma fosse suscettibile di tale interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare la questione.

    Il principio

    Il giudice ha il dovere di verificare se una norma sia suscettibile di interpretazione conforme a Costituzione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale. Solo dopo aver accertato l’impossibilità di una lettura costituzionalmente corretta la questione può essere sottoposta alla Corte.

    Domande e risposte

    Il rinvio del dibattimento per impedimento dell’imputato sospende la prescrizione?

    Sì, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 1021 del 2002). Questa interpretazione è stata accolta da parte della giurisprudenza di legittimità e risponde all’esigenza costituzionale di non far scorrere la prescrizione quando il processo non avanza per causa dell’imputato stesso.

    Perché la Corte non ha potuto esaminare la questione nel merito?

    Perché il rimettente non aveva verificato se esistesse un’interpretazione della norma conforme a Costituzione. La Corte ha già affermato (tra l’altro nell’ordinanza n. 233 del 2000 in relazione alla stessa norma) che il giudice deve prima tentare la via interpretativa.

    Qual è la differenza tra sospensione del procedimento e rinvio per impedimento?

    La sospensione del procedimento è espressamente prevista come causa di sospensione della prescrizione dall’art. 159 c.p. Il rinvio per legittimo impedimento dell’imputato non lo era testualmente, ma le Sezioni Unite hanno ritenuto che anche questo caso sospenda la prescrizione in via interpretativa.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per l’asserita irragionevole assimilazione del rinvio per impedimento alle cause di sospensione previste
    • Art. 111 della Costituzione — giusto processo, invocato perché il sistema processuale deve obbligatoriamente svilupparsi senza che l’imputato venga distolto dal giudice naturale
  • Corte cost. n. 114/2002 – Legittimazione passiva INPS nei giudizi sugli invalidi civili

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    Non è incostituzionale l’art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998, che attribuisce all’INPS la legittimazione passiva nei giudizi relativi a pensioni, assegni e indennità degli invalidi civili. La Corte ha confermato la propria precedente giurisprudenza dichiarando la questione manifestamente infondata: quella norma non eccede i limiti della delega conferita dalla legge n. 59 del 1997.

    Di cosa si tratta

    L’art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, prevede che l’INPS sia «passivamente legittimato» nei giudizi aventi ad oggetto l’erogazione di prestazioni agli invalidi civili (pensioni, assegni, indennità). Il Tribunale di Viterbo, con due ordinanze, aveva sollevato questione di legittimità di questa norma, sostenendo che il Governo non era stato delegato a conferire tali funzioni all’INPS.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Viterbo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in riferimento all’art. 77, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce all’INPS la legittimazione passiva nei giudizi sulle prestazioni agli invalidi civili. Il rimettente sosteneva che la legge delega n. 59 del 1997 non autorizzasse il Governo a conferire all’INPS tali funzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, rilevando che già con le ordinanze n. 366 e n. 90 del 2001 aveva dichiarato identica questione manifestamente infondata, anche sollevata dallo stesso Tribunale di Viterbo. I giudici rimettenti non hanno svolto argomenti nuovi tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.

    Il principio

    L’attribuzione all’INPS della legittimazione passiva nei giudizi relativi alle prestazioni per invalidità civile rientra nell’ambito della delega conferita dalla legge n. 59 del 1997 e non contrasta con l’art. 77, primo comma, della Costituzione. La questione, già decisa negativamente dalla Corte, non può essere riproposta senza nuovi argomenti.

    Domande e risposte

    Chi è il soggetto convenuto nei giudizi per il pagamento di prestazioni di invalidità civile?

    Per effetto dell’art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998, nei giudizi relativi a pensioni, assegni e indennità per invalidi civili è passivamente legittimato l’INPS, che ha assunto la gestione di tali prestazioni.

    Questa attribuzione all’INPS rientra nei limiti della delega del 1997?

    Sì, secondo la Corte. L’art. 77, primo comma, della Costituzione vieta ai decreti legislativi di eccedere i limiti della legge di delegazione, ma nel caso la Corte ha già valutato che l’art. 130 del d.lgs. n. 112 rientra nell’ambito della legge n. 59 del 1997 (ordinanze n. 366 e n. 90 del 2001).

    Perché la questione è stata dichiarata manifestamente infondata senza un nuovo esame?

    Perché i giudici rimettenti non hanno addotto argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte nelle precedenti pronunce. In assenza di nuove ragioni, la Corte conferma il proprio orientamento consolidato.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, rilevante nel contesto della tutela previdenziale degli invalidi civili
  • Corte cost. n. 115/2002 – Poteri del PM nel giudizio abbreviato condizionato

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    Non è incostituzionale che il pubblico ministero non possa interloquire sull’ammissione del rito abbreviato condizionato né disponga di un autonomo potere di iniziativa probatoria. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, applicando i principi già espressi nella sentenza n. 115 del 2001 in materia di giudizio abbreviato non condizionato.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 479 del 1999 ha riformato il giudizio abbreviato, consentendo all’imputato di subordinare la richiesta a un’integrazione probatoria (art. 438, comma 5, c.p.p.). In questo schema riformato, il pubblico ministero non può opporsi all’ammissione del rito ma ha solo il diritto di chiedere la prova contraria. Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, sostenendo che i poteri del PM risultassero eccessivamente compressi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di esprimere consenso o dissenso motivato sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato, né di svolgere ulteriori indagini derivanti dall’integrazione probatoria chiesta dall’imputato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la sentenza n. 115 del 2001, relativa al giudizio abbreviato non condizionato. Le medesime argomentazioni valgono per il rito condizionato: il potere di veto del PM riprodurrebbe profili di illegittimità derivanti dal sacrificio del diritto dell’imputato alla riduzione di pena; il principio del contraddittorio non è invocabile per le forme introduttive del rito; il PM ha già esercitato i propri poteri investigativi nella fase delle indagini preliminari.

    Il principio

    Il pubblico ministero non ha diritto di veto sull’accesso dell’imputato al giudizio abbreviato, nemmeno nella forma condizionata a integrazione probatoria. Il riconoscimento al PM del solo diritto alla prova contraria non costituisce una discriminazione irragionevole tra le parti, in quanto il PM ha già svolto le indagini preliminari finalizzate all’esercizio dell’azione penale.

    Domande e risposte

    Può il pubblico ministero bloccare una richiesta di giudizio abbreviato condizionato?

    No. Il PM non ha potere di consenso o dissenso sull’ammissione del rito, né nella forma ordinaria né in quella condizionata. Può solo chiedere l’ammissione di prova contraria ex art. 438, comma 5, c.p.p.

    Il PM può svolgere ulteriori indagini quando l’imputato chiede un’integrazione probatoria?

    No. La norma non prevede un autonomo potere di iniziativa probatoria del PM conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato. La Corte ha ritenuto che ciò non costituisca una discriminazione irragionevole.

    Qual è il bilanciamento tra i diritti dell’imputato e i poteri del PM nel giudizio abbreviato?

    L’imputato ha il diritto di subordinare la richiesta di rito abbreviato a un’integrazione probatoria, necessaria per difendersi in relazione al materiale raccolto dal PM nelle indagini. Quest’ultimo, avendo già completato le indagini preliminari, dispone del diritto alla prova contraria come strumento di riequilibrio.

    Norme collegate

    • Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo e del contraddittorio tra le parti, invocati per censurare la compressione dei poteri del PM
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, invocato per l’asserita lesione delle finalità di speditezza processuale
  • Corte cost. n. 113/2002 – Decadenza rimborso tasse concessioni governative

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    La questione di legittimità costituzionale sull’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 641 del 1972 (tasse sulle concessioni governative) è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il Tribunale di Firenze aveva impugnato la norma sbagliata: il termine triennale di decadenza per il rimborso della tassa di mantenimento nel registro delle imprese derivava non dall’art. 13 del d.P.R. n. 641, ma direttamente dall’art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 1998, non impugnato.

    Di cosa si tratta

    Una società per azioni in liquidazione aveva chiesto la restituzione delle somme pagate tra il 1985 e il 1988 come tassa di concessione governativa per il mantenimento dell’iscrizione nel registro delle imprese, dopo che la Corte di Giustizia CE aveva dichiarato illegittima tale tassa. L’Amministrazione finanziaria aveva opposto la decadenza triennale prevista dall’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 641 del 1972, e il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità di quella norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze ha impugnato l’art. 13, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non distingue tra rimborso da indebito e rimborso da errore, applicando lo stesso termine di decadenza triennale a entrambi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 1998 aveva disciplinato specificamente il rimborso della tassa di mantenimento degli anni 1985-1988, rinviando espressamente ai termini dell’art. 13 del d.P.R. n. 641. Il termine triennale applicato alla fattispecie concreta derivava dunque non dall’art. 13 del d.P.R. (che regolamenta in generale le tasse di concessione), bensì direttamente dalla legge del 1998, non impugnata. Il rimettente aveva censurato una norma diversa da quella applicabile al caso.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve impugnare la norma che effettivamente disciplina la fattispecie concreta, verificando l’intero quadro normativo anche per le disposizioni sopravvenute. Qualora il termine di decadenza derivi da una legge successiva che rinvia a quella anteriore, è quest’ultima a dover essere impugnata.

    Domande e risposte

    Qual è il termine per chiedere il rimborso della tassa di mantenimento nel registro delle imprese per gli anni 1985-1988?

    L’art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 1998 ha previsto che tale rimborso debba essere chiesto nei termini previsti dall’art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, ossia entro tre anni dal giorno del pagamento, a pena di decadenza.

    La tassa di mantenimento nel registro delle imprese era illegittima?

    Sì, la Corte di Giustizia CE aveva dichiarato illegittima questa tassa. Tuttavia il diritto al rimborso rimane soggetto ai termini di decadenza previsti dalla legislazione nazionale, purché questi siano compatibili con i principi comunitari di effettività e non discriminazione.

    Perché il rimettente ha sbagliato la norma da impugnare?

    Perché non ha considerato che nel 1998 era intervenuta una legge specifica (art. 11, comma 2, legge n. 448 del 1998) che regolava espressamente il rimborso di quella tassa. Il termine triennale in quel caso non derivava dall’art. 13 del d.P.R. n. 641 direttamente applicato, ma dal rinvio operato dalla norma del 1998.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la pretesa mancata distinzione tra rimborso da indebito e da errore
  • Corte cost. n. 112/2002 – Trasferimento cause al giudice di pace e giudice naturale

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    Non è incostituzionale la norma della legge n. 479 del 1999 che, in sede di riforma del giudice unico di primo grado, ha trasferito al giudice di pace del luogo della sede del preesistente ufficio giudiziario le cause civili già pendenti davanti al pretore. La garanzia del giudice naturale non è lesa quando la competenza è individuata da criteri generali e non arbitrari.

    Di cosa si tratta

    Con l’istituzione del giudice unico di primo grado, la legge n. 479 del 1999 ha previsto il trasferimento delle cause civili già pendenti davanti ai pretori soppressi. I giudizi assegnati al Giudice di pace di Rutigliano erano stati in precedenza pendenti davanti al Pretore di Casamassima e poi trasmessi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano. Il Giudice di pace di Rutigliano dubitava di essere il giudice naturale competente, ritenendo che le cause avrebbero dovuto andare al Giudice di pace di Casamassima.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Rutigliano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 primo comma della Costituzione. Il rimettente riteneva che il trasferimento delle cause al giudice di pace della sede dell’ufficio pendente, anziché a quello del luogo di origine, violasse la garanzia del giudice naturale e determinasse una disparità irragionevole.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate. Il trasferimento è basato su un criterio generale e valido per tutti i giudizi pendenti, non su una designazione arbitraria o a posteriori del giudice. La deroga ai criteri ordinari di competenza territoriale è ragionevolmente giustificata dalla finalità di semplificare la transizione tra i vecchi e i nuovi assetti giudiziari e di evitare ulteriori spostamenti per le parti.

    Il principio

    La garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) non è violata quando il giudice è individuato mediante criteri generali e astratti, anche se in deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale, purché la deroga risponda a un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco.

    Domande e risposte

    Come sono state ridistribuite le cause della pretura soppressa con la riforma del giudice unico?

    La legge n. 479 del 1999 ha stabilito che le cause già pendenti davanti ai pretori, trasmesse ai tribunali e rientranti nella competenza del giudice di pace, vengano assegnate al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della legge.

    Questo trasferimento viola la garanzia del giudice naturale?

    No, secondo la Corte. La garanzia del giudice naturale precostituito per legge non è lesa quando il giudice non sia designato in modo arbitrario o a posteriori: nel caso, la legge ha adottato un criterio generale applicabile a tutte le cause pendenti, rispettando la riserva di legge.

    Perché la deroga al criterio territoriale ordinario è ragionevole?

    Perché serve a semplificare la fase di transizione tra diversi assetti giudiziari, evitando ulteriori mutamenti del luogo di svolgimento del giudizio per le parti e i loro difensori. La Corte ha già confermato questo principio nell’ordinanza n. 152 del 2001.

    Norme collegate

    • Art. 25 della Costituzione — garanzia del giudice naturale precostituito per legge, parametro principale della questione
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri giudizi pendenti
  • Corte cost. n. 111/2002 – Aspettativa dipendenti Provincia Bolzano e contributi

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    La questione di legittimità costituzionale sull’aspettativa supplementare delle dipendenti della Provincia di Bolzano è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il Consiglio di Stato aveva letto parzialmente la norma provinciale: per le lavoratrici collocate in aspettativa entro il 31 dicembre 1992, la contribuzione gravante sul datore di lavoro restava a carico della Provincia, sicché la censura di onere previdenziale forzoso si fondava su un’interpretazione errata della norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    L’art. 19, commi 5 e 6, della legge della Provincia di Bolzano n. 15 del 1993 aveva introdotto un nuovo regime per le dipendenti provinciali già in aspettativa: potevano optare per una aspettativa supplementare non retribuita (pagando i contributi previdenziali) oppure chiedere la riammissione in servizio in caso di posti vacanti. Numerose lavoratrici avevano impugnato i provvedimenti provinciali davanti alla giustizia amministrativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 15 del 1993, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 37 e 38 della Costituzione. Il rimettente riteneva che il comma 5 ponesse l’intera contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici, costituendo una prestazione patrimoniale forzosa. Il comma 6, condizionando la riammissione alla vacanza di posti, non avrebbe equilibrato tale onere.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato entrambe le questioni manifestamente inammissibili. Riguardo al comma 5, l’ordinanza di rimessione aveva ignorato l’ultimo inciso della norma, che per le lavoratrici collocate in aspettativa entro il 31 dicembre 1992 prevedeva il solo rimborso della quota contributi a loro carico, con il resto a carico della Provincia. Il rimettente aveva pertanto censurato una disciplina diversa da quella effettivamente applicabile. Riguardo al comma 6, la Provincia aveva concretamente offerto la riammissione in servizio, rendendo la questione irrilevante.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve leggere integralmente la norma impugnata, tenendo conto di tutti i suoi commi e incisi. Una lettura parziale che porta a censurare una disciplina diversa da quella effettivamente applicabile rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual era il regime contributivo per le dipendenti provinciali di Bolzano in aspettativa supplementare?

    Per le lavoratrici collocate in aspettativa entro il 31 dicembre 1992, la norma provinciale prevedeva il solo rimborso della quota contributi a loro carico diretto, mentre la quota a carico del datore di lavoro restava a carico della Provincia. Non era quindi vero che tutta la contribuzione fosse a carico delle dipendenti.

    Perché è stata dichiarata inammissibile anche la questione sul comma 6?

    Perché dalla ricostruzione della vicenda emergeva che la Provincia aveva concretamente offerto alle lavoratrici la riammissione in servizio. La questione di legittimità della norma nella parte in cui condiziona la riammissione alla vacanza di posti risultava quindi irrilevante nel caso concreto.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3 (ragionevolezza), 23 (prestazioni patrimoniali imposte per legge), 36 (retribuzione equa), 37 (tutela del lavoro femminile) e 38 (previdenza sociale) della Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per il preteso onere irragionevole imposto alle dipendenti
    • Art. 38 della Costituzione — previdenza sociale, parametro per la modifica del regime contributivo durante l’aspettativa
  • Corte cost. n. 110/2002 – Depenalizzazione guida in stato di ebbrezza

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    Non è incostituzionale che la riforma del 1999 abbia depenalizzato la guida senza patente ma non la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Il Tribunale di Firenze sosteneva l’irrazionalità della distinzione, ma la Corte ha ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore scegliere quali reati depenalizzare, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 205 del 1999 e il d.lgs. n. 507 del 1999 hanno depenalizzato numerosi reati minori, tra cui la guida senza patente (art. 116 c.d.s.), trasformandola in illecito amministrativo. Tuttavia non hanno esteso la depenalizzazione alla guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) né alla guida sotto effetto di stupefacenti (art. 187 c.d.s.). Il Tribunale di Firenze, con otto ordinanze, ha sollevato questione di legittimità, sostenendo che chi guida senza patente è più pericoloso di chi, pur patentato, è in stato di momentanea alterazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205, e dell’art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione degli artt. 186 c. 2 e 187 c. 4 del codice della strada. Il giudice rimettente riteneva irragionevole depenalizzare la guida senza patente e non la guida sotto l’effetto di sostanze alteranti la capacità di guida.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, riunendo i giudizi. Ha ribadito che la configurazione dei reati e la scelta di depenalizzare appartengono alla discrezionalità del legislatore, e che uno scrutinio sul merito delle scelte sanzionatorie è possibile solo se l’opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza. La scelta di non estendere la depenalizzazione ai reati di guida in stato di alterazione non risulta manifestamente irragionevole, anche alla luce della precedente ordinanza n. 144 del 2001.

    Il principio

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella scelta di quali reati depenalizzare. La Corte non può sostituire le proprie valutazioni a quelle legislative sulle scelte sanzionatorie, se non quando l’opzione normativa contrasta in modo manifesto con il canone della ragionevolezza.

    Domande e risposte

    La guida in stato di ebbrezza è stata depenalizzata dalla riforma del 1999?

    No. La legge n. 205 del 1999 e il d.lgs. n. 507 del 1999 hanno depenalizzato la guida senza patente ma non la guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) né quella sotto effetto di stupefacenti (art. 187 c.d.s.), che sono rimaste reati.

    Perché la Corte non ha ritenuto irragionevole questa differenza?

    Perché la discrezionalità del legislatore in materia penale e sanzionatoria è ampia. Le valutazioni espresse dal giudice rimettente circa la relativa pericolosità delle condotte non sono sufficienti a qualificare come manifestamente irragionevole la scelta di non depenalizzare i reati di guida in stato di alterazione.

    Questa questione era già stata esaminata dalla Corte?

    Sì. La Corte aveva già dichiarato manifestamente infondata una questione analoga con l’ordinanza n. 144 del 2001, argomentando che la scelta di non estendere la depenalizzazione non è irragionevole, e le ordinanze di rimessione del Tribunale di Firenze non prospettavano profili di censura nuovi o diversi.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, unico parametro invocato per censurare la disparità di trattamento sanzionatorio tra guida senza patente e guida in stato di alterazione
  • Corte cost. n. 109/2002 – Plusvalenze terreni edificatori e cessioni in esproprio

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    Non è incostituzionale la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificatori, anche quando la cessione avvenga volontariamente nell’ambito di un procedimento espropriativo. La Corte ha confermato che l’art. 81 del TUIR adotta un criterio descrittivo e classificatorio delle fattispecie reddituali, non fondato sul fine speculativo, e che il trattamento fiscale delle indennità di esproprio è ragionevole.

    Di cosa si tratta

    Un contribuente aveva ceduto volontariamente terreni agricoli con potenzialità edificatorie nell’ambito di un procedimento espropriativo, e aveva versato l’IRPEF sulla plusvalenza. La Commissione tributaria provinciale di Terni aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 81, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dell’art. 11, commi 5 e 9, della legge n. 413 del 1991, ritenendo ingiusta la tassazione delle cessioni coattive e la limitata retroattività della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Terni ha impugnato l’art. 81, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986 e l’art. 11, commi 5 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La tassazione delle plusvalenze da esproprio sarebbe irragionevole perché non vi è arricchimento speculativo; il trattamento uguale tra cessioni volontarie e coattive discriminerebbe irragionevolmente; la retroattività al 31 dicembre 1988 lederebbe la capacità contributiva attuale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, ribadendo la propria giurisprudenza. L’art. 81 del TUIR ha abbandonato il criterio del fine speculativo in favore di un criterio descrittivo e classificatorio delle fattispecie reddituali: è nella discrezionalità del legislatore qualificare come reddito le plusvalenze da cessione di terreni edificatori, in ragione della loro oggettiva lievitazione di prezzo. Anche la tassazione delle cessioni volontarie in esproprio è ragionevole, essendo riconducibile alla stessa ratio delle plusvalenze da cessione libera.

    Il principio

    Il legislatore può assoggettare a tassazione le plusvalenze realizzate con la cessione di terreni a destinazione edificatoria — sia in regime di libera contrattazione sia nell’ambito di procedimenti espropriativi — senza che ciò violi il principio di capacità contributiva o quello di uguaglianza, purché la scelta classificatoria sia non irragionevole.

    Domande e risposte

    Le indennità di esproprio sono tassabili come plusvalenze?

    Sì, secondo la disciplina introdotta dall’art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991. La Corte ha ritenuto che questa scelta legislativa sia ragionevole, in quanto riconducibile alla medesima ratio della tassazione delle plusvalenze da cessione volontaria di terreni edificatori.

    La legge del 1991 si applicava retroattivamente?

    Sì, in misura limitata: l’art. 11, comma 9, faceva riferimento a situazioni verificatesi a partire dal 31 dicembre 1988. La Corte ha ritenuto che questa limitata retroattività non leda il principio della capacità contributiva né l’art. 3 Cost.

    Qual è il criterio attuale del TUIR per tassare le plusvalenze immobiliari?

    Il d.P.R. n. 917 del 1986 ha adottato un criterio descrittivo e classificatorio: sono redditi le plusvalenze nelle fattispecie tassativamente elencate dall’art. 81 (ora art. 67), indipendentemente da una nozione teorica di reddito-prodotto o reddito-entrata. Il fine speculativo non è più un elemento costitutivo.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento tra cessioni volontarie e coattive
    • Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, parametro della questione sulla tassazione di plusvalenze asseritamente non speculative
  • Corte cost. n. 108/2002 – Rendita INAIL lavoratori agricoli e successione di leggi

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    Non è incostituzionale la norma che, dal 1° giugno 1993, ha modificato la base di calcolo della rendita INAIL per i lavoratori agricoli, commisurandola al minimale di legge per l’industria. Il fluire del tempo è elemento idoneo a differenziare situazioni soggettive: non è una disparità irragionevole che chi ha cessato l’inabilità temporanea dopo quella data veda applicarsi la nuova disciplina.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 155 del 1993, art. 14, ha stabilito che, a partire dal 1° giugno 1993, la rendita per inabilità permanente da infortunio in agricoltura va calcolata sul minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria, anziché sulla retribuzione convenzionale agricola dell’anno 1993. Una lavoratrice agricola, la cui inabilità temporanea era cessata dopo quella data, aveva contestato l’applicazione del nuovo criterio più sfavorevole. Il Tribunale di Pesaro aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pesaro ha impugnato l’art. 14 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, in riferimento agli artt. 3, 35 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione. La norma discriminerebbe i lavoratori che, per la maggiore gravità dell’infortunio, sono guariti dopo il 1° giugno 1993, imponendo la nuova disciplina meno favorevole. Il rimettente lamentava anche l’assenza di una disciplina transitoria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata sotto ogni profilo. Il fluire del tempo costituisce, secondo il costante orientamento della Corte, elemento idoneo di per sé a differenziare le situazioni soggettive, sicché il principio di uguaglianza non è violato dalla successione di leggi nel tempo. In materia di disciplina transitoria, il legislatore ha ampia discrezionalità, con il solo limite della ragionevolezza, che nella specie non risulta valicato.

    Il principio

    La successione di leggi nel tempo non viola di per sé il principio di uguaglianza: il fatto che situazioni giuridiche sorte prima e dopo una modifica normativa ricevano trattamenti diversi è conseguenza fisiologica del potere legislativo. Il legislatore ha ampia discrezionalità nella disciplina transitoria, censurabile solo in caso di irragionevolezza manifesta.

    Domande e risposte

    Come si calcola la rendita INAIL per i lavoratori agricoli dopo il d.l. n. 155 del 1993?

    Dal 1° giugno 1993 la base retributiva per la rendita da inabilità permanente dei lavoratori agricoli di cui all’art. 205, primo comma, lettera b), del T.U. n. 1124 del 1965 è pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria dall’art. 116 del medesimo testo unico.

    Quando si applica la nuova disciplina introdotta nel 1993?

    La nuova base retributiva si applica ai lavoratori il cui diritto alla rendita è sorto dopo il 1° giugno 1993. L’art. 215 del d.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce che il diritto nasce il giorno successivo alla cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, indipendentemente dalla data dell’infortunio.

    Può essere discriminatorio applicare la nuova disciplina a chi era già infortunato prima del 1993?

    No, secondo la Corte. La diversità di trattamento tra chi ha conseguito il diritto alla rendita prima o dopo la modifica non integra una violazione dell’art. 3 Cost., perché il tempo è idoneo a differenziare le situazioni giuridiche.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la presunta disparità tra lavoratori con diversa durata dell’inabilità temporanea
    • Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale in caso di infortunio sul lavoro, parametro centrale della questione
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