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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la norma statale che ha istituito quattro parchi nazionali in Sicilia senza rispettare le competenze statutarie della Regione siciliana in materia di parchi e riserve naturali.

Di cosa si tratta

L’art. 26, comma 4-septies, del d.l. n. 159/2007 (convertito dalla l. n. 222/2007) aveva previsto l’istituzione di quattro parchi nazionali in territorio siciliano (Egadi e litorale trapanese, Eolie, Pantelleria, Iblei) tramite decreto del Presidente della Repubblica, con finanziamento statale. La Regione siciliana aveva impugnato la norma sostenendo che le proprie competenze legislative e amministrative esclusive in materia la rendevano illegittima.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione siciliana aveva sollevato questione di legittimità in riferimento agli artt. 14, lettere a), b), f), h), i) ed n), e 17, lettera b), dello Statuto di autonomia e alle norme di attuazione, nonché agli artt. 3, 97 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione. Relatore Paolo Maria Napolitano; udienza pubblica del 2 dicembre 2008.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. La Regione siciliana ha una competenza esclusiva in materia di “conservazione della natura” e “foreste” in base allo Statuto, e aveva già disciplinato la materia con la l.r. n. 98/1981 (istituzione di parchi e riserve naturali). Lo Stato non poteva istituire parchi nazionali in Sicilia senza il consenso regionale e senza rispettare le competenze esclusive dello Statuto speciale.

Il principio

La potere statale di istituire parchi nazionali non può essere esercitato in Sicilia in modo da sovrapporsi alle competenze esclusive dello Statuto di autonomia in materia di conservazione della natura: è necessario il rispetto del principio di leale collaborazione e delle norme di attuazione dello Statuto.

Domande e risposte

La Sicilia ha già parchi regionali propri?

Sì. La Regione siciliana aveva adottato la l.r. n. 98/1981 sull’istituzione di parchi e riserve naturali, anticipando la normativa statale. Disponeva quindi di un proprio sistema di aree protette, il che rendeva ancora più delicata la sovrapposizione con l’azione statale.

Cosa è lo Statuto di autonomia della Sicilia?

Lo Statuto siciliano (r.d.lgs. n. 455/1946, approvato con l. cost. n. 2/1948) è la legge costituzionale che disciplina l’autonomia speciale della Sicilia, attribuendole competenze esclusive in numerose materie, tra cui conservazione della natura, foreste e turismo.

Il finanziamento statale di 250.000 euro per parco era sufficiente per neutralizzare l’illegittimità?

No. La Corte ha ritenuto che la questione non riguardasse solo il finanziamento, ma la stessa previsione unilaterale dell’istituzione dei parchi da parte dello Stato, senza coinvolgimento della Regione, violando il principio di leale collaborazione e le competenze statutarie.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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