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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale accoglie il conflitto di attribuzioni della Regione Emilia-Romagna e annulla il decreto statale che disciplinava le modalità di erogazione dei fondi per il turismo senza il previsto coinvolgimento delle Regioni: la materia del turismo appartiene alla competenza residuale regionale.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 1228, della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) aveva autorizzato 48 milioni di euro annui per incentivare l’adeguamento delle imprese turistico-ricettive. Il DPCM del 16 febbraio 2007 aveva rimandato a un decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo del turismo la definizione delle modalità attuative. Il decreto ministeriale del 23 gennaio 2008 aveva poi fissato criteri e modalità senza un’intesa con le Regioni. La Regione Emilia-Romagna ne contestava la legittimità.

La questione

La Regione Emilia-Romagna aveva promosso conflitto di attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che venisse dichiarato che non spettava allo Stato regolare modalità e criteri generali degli incentivi al turismo senza l’intesa con le Regioni. Parametri: artt. 117 comma 2, 4, 118 comma 1 e 119 Cost. e principio di leale collaborazione. Relatore Luigi Mazzella; udienza pubblica del 16 dicembre 2008.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il conflitto e annullato il decreto ministeriale. Il turismo, dopo la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001), è materia di competenza residuale delle Regioni (art. 117, comma 4, Cost.): lo Stato non può disciplinarne unilateralmente gli incentivi senza il consenso regionale. L’interesse nazionale di rilevanza non basta a giustificare un’assunzione diretta della funzione da parte dello Stato senza rispettare il principio di leale collaborazione.

Il principio

Il turismo è materia di esclusiva competenza regionale residuale: lo Stato non può disciplinare unilateralmente, senza intesa con le Regioni, le modalità di erogazione di fondi statali destinati al settore turistico.

Domande e risposte

Perché il turismo è competenza delle Regioni dopo il 2001?

Con la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), le materie non elencate negli artt. 117, comma 2 (competenza esclusiva statale) e 117, comma 3 (competenza concorrente) spettano alle Regioni. Il turismo non compare in nessuno dei due elenchi, e dunque è diventato competenza residuale regionale.

Lo Stato non può mai finanziare il turismo?

Lo Stato può stanziare fondi per il turismo, ma le modalità di utilizzo devono essere definite d’intesa con le Regioni, rispettando il principio di leale collaborazione. Nel caso di specie, il decreto era stato emanato senza tale intesa.

Cosa si intende per “interesse nazionale” nella giurisprudenza costituzionale?

Dopo la riforma del 2001, il concetto di “interesse nazionale” non costituisce più un titolo autonomo di intervento statale nelle materie regionali. Lo Stato deve comunque rispettare il riparto di competenze e coinvolgere le Regioni attraverso la leale collaborazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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