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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Valle d’Aosta in materia di gestione dei rifiuti e di cave, perché invadevano la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente. Una norma regionale sulla valorizzazione dei rifiuti estrattivi è stata invece ritenuta costituzionalmente legittima.
Di cosa si tratta
La Regione Valle d’Aosta aveva adottato disposizioni proprie in materia di gestione dei rifiuti (legge regionale n. 31/2007) e di cave, miniere e acque minerali (legge regionale n. 5/2008). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune di queste norme davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che violassero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, riconosciuta dall’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 14 (commi 1, 2, 3 e 6) e 21 della legge regionale Valle d’Aosta n. 31/2007 sulla gestione dei rifiuti, e l’art. 64 della legge regionale n. 5/2008 sulle cave. I parametri invocati erano l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione e l’art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 (Statuto speciale Valle d’Aosta). Il giudice rimettente era il Presidente del Consiglio dei ministri tramite ricorso diretto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della legge regionale n. 31/2007 (disposizioni sui rifiuti) e dell’art. 64 della legge regionale n. 5/2008 (sulle cave), perché eccedevano i limiti della competenza regionale in materia ambientale. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 21 della stessa legge regionale n. 31/2007.
Il principio
Le Regioni, anche a statuto speciale, non possono adottare norme in materia di gestione dei rifiuti e di cave che si discostino dagli standard uniformi fissati dallo Stato a tutela dell’ambiente, materia di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost. Le disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 costituiscono livelli minimi inderogabili di protezione ambientale.
Domande e risposte
Le Regioni a statuto speciale possono legiferare in materia di rifiuti?
Sì, ma solo nei limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio e nel rispetto degli standard uniformi stabiliti dallo Stato per la tutela dell’ambiente. Non possono derogare ai livelli minimi di protezione fissati dal d.lgs. n. 152/2006.
Perché la norma sulle cave è stata dichiarata illegittima?
L’art. 64 della legge regionale n. 5/2008 disciplinava i materiali di cava in modo difforme dalle disposizioni statali sulla classificazione dei rifiuti, invadendo così la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente.
Cosa distingue la norma salvata (art. 21) da quelle annullate?
L’art. 21 riguardava aspetti di valorizzazione dei rifiuti estrattivi compatibili con i livelli di tutela statali, senza ridurre gli standard di protezione ambientale fissati dalla normativa nazionale, ed è stato pertanto giudicato non in contrasto con la Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, con la tutela dell’ambiente tra le materie di competenza esclusiva statale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.