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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non prevede l’avviso all’imputato, nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace, della possibilità di estinguere il reato mediante condotte riparatorie.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace) prevede all’art. 35 che il reato può estinguersi per condotte riparatorie dell’imputato prima dell’udienza. Tuttavia, l’art. 20 non prevede che nella citazione a giudizio sia inserito un avviso specifico su questa possibilità, a differenza di quanto dispone l’art. 552, lett. f), c.p.p. per la citazione davanti al tribunale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Montebelluna aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost. Relatore Gaetano Silvestri; camera di consiglio del 17 dicembre 2008.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La mancanza dell’avviso nella citazione non priva l’imputato della possibilità di porre in essere condotte riparatorie: il giudice di pace può disporre, in apertura di dibattimento, una sospensione del giudizio per consentire all’imputato non informato di attivarsi. Analoghe questioni erano già state dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 225/2006, 333/2005, 56/2004, 11/2004).
Il principio
L’omessa previsione dell’avviso sulle condotte riparatorie nella citazione davanti al giudice di pace non viola il diritto di difesa né il principio di eguaglianza: il giudice può sopperire disponendo una sospensione del giudizio.
Domande e risposte
Cosa sono le condotte riparatorie nel processo davanti al giudice di pace?
L’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000 prevede che il giudice di pace, sentite le parti, dichiari l’estinzione del reato quando l’imputato ha riparato il danno cagionato e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato prima dell’udienza di comparizione.
Perché l’imputato potrebbe non sapere di questa possibilità?
Nel processo davanti al tribunale ordinario, la citazione a giudizio deve contenere, a pena di nullità, l’avviso della possibilità di definire il procedimento prima del dibattimento (art. 552, lett. f, c.p.p.). Davanti al giudice di pace, questo avviso non è previsto, e un imputato non assistito da difensore potrebbe non conoscere la norma dell’art. 35.
Come può il giudice di pace rimediare all’omissione?
Il giudice di pace può, in apertura del dibattimento, verificare se l’imputato è a conoscenza della disciplina delle condotte riparatorie e, in caso contrario, disporre una sospensione per consentirgli di attivarsi. La Corte ha ritenuto questa soluzione idonea a tutelare il diritto di difesa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza nel trattamento processuale
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo
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