Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara non fondata (o manifestamente infondata) la questione sulla soppressione dell’appellabilità delle sentenze che definiscono l’opposizione all’esecuzione, introdotta dalla legge n. 52/2006.
Di cosa si tratta
La legge n. 52/2006 (riforma delle esecuzioni mobiliari) ha modificato l’art. 616 del codice di procedura civile, sopprimendo l’appellabilità della sentenza che definisce l’opposizione all’esecuzione. Prima della riforma, chi perdeva davanti al Tribunale in sede di opposizione poteva appellare; dopo la riforma, la sentenza è direttamente ricorribile in Cassazione. La Corte d’appello di Caltanissetta aveva dubitato della legittimità di questa scelta.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Caltanissetta aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 616, ultimo periodo, c.p.c. (come sostituito dall’art. 14 della l. n. 52/2006) in riferimento agli artt. 3, comma 1, 24 e 111, comma 2, Cost. Relatore Francesco Amirante; camera di consiglio del 17 dicembre 2008.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La Costituzione non garantisce il doppio grado di merito nei giudizi civili; la scelta del legislatore di sopprimere l’appello sulle opposizioni all’esecuzione rientra nella sua discrezionalità, purché sia assicurato un controllo giurisdizionale effettivo (nel caso, garantito dalla Cassazione).
Il principio
La Costituzione non impone il doppio grado di giurisdizione di merito: la soppressione dell’appello sulle opposizioni all’esecuzione e il ricorso diretto in Cassazione non violano gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Domande e risposte
Cosa è l’opposizione all’esecuzione?
L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) è il rimedio con cui il debitore o un terzo contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata, ad esempio contestando l’esistenza o la validità del titolo esecutivo.
Cosa cambia con la riforma del 2006?
Prima della riforma, contro la sentenza del Tribunale sull’opposizione si poteva proporre appello. Dopo la riforma, la sentenza è impugnabile direttamente in Cassazione, per motivi di legittimità. Non c’è più un riesame nel merito da parte di un giudice di secondo grado.
La Costituzione garantisce sempre l’appello?
No. La Corte costituzionale ha più volte affermato che il doppio grado di merito non è un principio costituzionalmente necessario nel processo civile. Il legislatore può prevedere un sistema diverso purché garantisca un controllo giurisdizionale effettivo.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio e di difendersi
- Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo e del diritto di ricorrere in Cassazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.