Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 86/2002 – Difesa d’ufficio e legittimazione del PM rimettente

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il Sostituto Procuratore di Firenze non era dotato di legittimazione a sollevare questione di legittimità nel contesto del proprio atto, poiché la convalida del sequestro probatorio non costituisce un «giudizio» ai fini dell’incidentalità della questione, e il PM non è un «giudice» ai sensi dell’art. 1 della legge n. 87/1953.

    Di cosa si tratta

    Il Sostituto Procuratore di Firenze, mentre stava procedendo alla convalida di un sequestro probatorio, si era trovato nell’impossibilità di nominare un difensore d’ufficio perché l’Ordine degli avvocati non aveva ancora attivato i nuovi uffici previsti dalla legge n. 60/2001. Ha quindi sollevato questione di legittimità degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge n. 60/2001 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio).

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate sono gli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio). I parametri invocati sono gli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 Cost. Il rimettente è il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per due ragioni concorrenti: il PM non è un «giudice» ai sensi dell’art. 1 della legge n. 87/1953, e la procedura di convalida del sequestro probatorio non è un «giudizio» nel senso rilevante per la questione incidentale di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo da un «giudice» nell’esercizio di una funzione giurisdizionale. Il pubblico ministero, pur essendo un organo della giurisdizione, non può proporre questioni di legittimità nell’ambito di atti tipicamente requirenti.

    Domande e risposte

    Perché il PM non può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

    Il sistema di giustizia costituzionale incidentale prevede che la questione sia sollevata da un «giudice» nel corso di un «giudizio»: il PM svolge funzioni di parte nel processo penale e non di organo giudicante, anche quando esercita attività con connotati decisori come la convalida di atti della polizia giudiziaria.

    Cosa ha cambiato la legge n. 60/2001 sulla difesa d’ufficio?

    La legge n. 60/2001 ha riformato il sistema di nomina dei difensori di ufficio, istituendo apposite liste tenute dagli Ordini degli avvocati e un ufficio centralizzato per l’individuazione del difensore. Il rimettente lamentava che la nuova procedura fosse inattuabile in mancanza della predisposizione dell’ufficio centralizzato.

    Cos’è la convalida di un sequestro probatorio?

    Quando la polizia giudiziaria esegue un sequestro probatorio di propria iniziativa (art. 354 c.p.p.), deve darne immediata comunicazione al PM, che ha 48 ore per convalidarlo o disporne la restituzione (art. 355 c.p.p.). Si tratta di un atto del PM, non di un provvedimento giurisdizionale in senso stretto.

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  • Corte cost. n. 15/2002 – Tardività conflitto attribuzioni insindacabilità parlamentare

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d’appello di Bologna contro la Camera dei deputati per tardività. Il ricorso è stato presentato oltre un anno dopo la delibera parlamentare che aveva dichiarato l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Bologna stava giudicando un caso di diffamazione in cui l’imputato era un deputato. La Camera dei deputati aveva deliberato che le sue dichiarazioni rientravano nell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello aveva atteso oltre un anno prima di proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bologna ha proposto, con ordinanza del 19-30 novembre 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 24 febbraio 1999 con cui era stata applicata la prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. alle dichiarazioni rese dal deputato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Il ricorso è stato presentato oltre un anno dopo la delibera parlamentare. La Corte, pur in assenza di un termine esplicito nella legge, ritiene che questo lasso di tempo eccessivo sia incompatibile con la certezza del diritto e con la natura del conflitto, che presuppone una lesione attuale delle attribuzioni.

    Il principio

    Il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato deve essere proposto entro un termine ragionevole dalla delibera o dall’atto lesivo. Un ritardo eccessivo nel promuovere il conflitto è causa di inammissibilità, in quanto viene meno l’attualità della lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Domande e risposte

    Esiste un termine legale per proporre conflitto di attribuzioni?

    La legge non fissa un termine perentorio esplicito. Tuttavia la Corte ha elaborato il principio che il ricorso deve essere proposto entro un termine ragionevole. Nel caso di specie il superamento di oltre un anno dalla delibera parlamentare è stato ritenuto incompatibile con l’attualità del conflitto.

    Cosa si intende per insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, primo comma, Cost. protegge i membri del Parlamento dall’essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera o il Senato possono deliberare che determinate dichiarazioni rientrano in questa protezione.

    Cosa succede dopo una delibera parlamentare di insindacabilità?

    Il giudice penale o civile deve sospendere o archiviare il procedimento nei confronti del parlamentare per i fatti coperti dall’insindacabilità. Se non condivide la delibera parlamentare, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 85/2002 – Scommesse sportive e rinvio pregiudiziale alla Corte UE

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente aveva contemporaneamente sollevato la questione di legittimità costituzionale e proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla stessa norma, senza attendere la risposta della Corte europea. Il giudice non può instaurare i due giudizi contemporaneamente senza sospendere il processo principale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Ascoli Piceno stava processando alcune persone per aver favorito la raccolta di scommesse su eventi sportivi per conto di un’impresa comunitaria autorizzata nel proprio Stato. Ritenendo che l’art. 4 della legge n. 401/1989 potesse violare sia la Costituzione sia il diritto UE (libertà di stabilimento e prestazione di servizi), il Tribunale aveva sollevato entrambe le questioni in contemporanea.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è l’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall’art. 37, comma 5, l. n. 388/2000). I parametri invocati sono gli artt. 3, 10 comma 2, 11 e 41 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale di Ascoli Piceno.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente aveva contestualmente sollevato la questione di costituzionalità e rinviato in via pregiudiziale alla Corte di giustizia: questo è incompatibile con l’obbligo di sospensione del processo principale pendente il rinvio pregiudiziale. La questione avrebbe dovuto essere sollevata solo dopo la risposta della CGUE, o in alternativa alla stessa.

    Il principio

    Non è ammissibile sollevare contemporaneamente questione di legittimità costituzionale e proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla stessa norma e nel medesimo giudizio: il processo principale deve essere sospeso per il rinvio pregiudiziale, e solo dopo la risposta della CGUE il giudice può valutare se residui una questione di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE?

    Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE, già art. 234 TCE) è lo strumento con cui i giudici nazionali possono chiedere alla CGUE di interpretare il diritto dell’Unione prima di applicarlo. Il processo principale viene sospeso fino alla risposta della Corte.

    Perché i due giudizi non possono coesistere contemporaneamente?

    Perché se il giudice sospende il processo per il rinvio pregiudiziale, non può contemporaneamente sollevare questione di costituzionalità, che presuppone la rilevanza della questione nell’ambito di un giudizio in corso. I due strumenti hanno logiche processuali incompatibili se usati in parallelo.

    Come doveva comportarsi correttamente il giudice?

    Attendere la risposta della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale. Se la CGUE avesse dichiarato la norma incompatibile con il diritto UE, non sarebbe stato necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale. In caso contrario, avrebbe potuto valutare se residuassero profili di incostituzionalità.

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  • Corte cost. n. 45/2002 – Inammissibilità per difetto incidentalità su trattenimento stranieri

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 14, commi 3-5, d.lgs. n. 286/1998 e sull’art. 20, d.P.R. n. 394/1999 (trattenimento stranieri nei CPT): il primo profilo per difetto del requisito di incidentalità; il secondo perché la norma regolamentare è inidonea a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale.

    Di cosa si tratta

    Quattordici ordinanze del Tribunale di Milano sollevavano le stesse questioni già decise con l’ordinanza n. 35/2002 sull’art. 14, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998 (trattenimento dello straniero irregolare nei CPT) e sull’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999 (regolamento attuativo). La differenza rispetto a n. 35/2002 è che in questi giudizi le questioni sono state dichiarate inammissibili per profili processuali diversi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, per le stesse ragioni prospettate nelle ordinanze decise con n. 35/2002.

    La decisione della Corte

    La questione sull’art. 14, commi 3-5, è dichiarata manifestamente inammissibile per difetto del requisito di incidentalità: il giudice rimettente sollevava la questione in un giudizio in cui la norma non era concretamente applicabile nel caso specifico esaminato. La questione sull’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999 è dichiarata manifestamente inammissibile perché si tratta di una norma regolamentare, priva di forza di legge, non soggetta al sindacato incidentale di costituzionalità.

    Il principio

    Il requisito di incidentalità del giudizio di legittimità costituzionale esige che la norma censurata sia effettivamente applicabile nel caso concreto sottoposto al giudice rimettente; la questione sollevata in assenza di concreta applicabilità della norma è inammissibile per difetto di incidentalità.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «requisito di incidentalità»?

    La questione di legittimità costituzionale deve sorgere nel corso di un giudizio (incidente in esso) e la norma censurata deve essere applicabile nel caso concreto: la sua eventuale incostituzionalità deve incidere sull’esito del giudizio. Se la norma non si applica, la questione è irrilevante e inammissibile.

    Quale differenza c’è tra la n. 35/2002 e la n. 45/2002 sulla stessa materia?

    Nella n. 35/2002 la Corte aveva dichiarato le questioni manifestamente infondate (per l’art. 14) e manifestamente inammissibili per difetto di forza di legge (per l’art. 20). Nella n. 45/2002 l’inammissibilità dell’art. 14 dipende da un difetto diverso: la mancanza del requisito di incidentalità nel caso specifico.

    Le ordinanze n. 35 e n. 45 del 2002 hanno effetti diversi sulla norma?

    No. Entrambe sono pronunce processuali (inammissibilità/infondatezza) che non eliminano la norma dall’ordinamento. Il trattenimento nei CPT restava disciplinato dall’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 come modificato nel tempo da successivi interventi legislativi e dalla giurisprudenza costituzionale.

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  • Corte cost. n. 84/2002 – Ammissibilità conflitto insindacabilità parlamentare Lo Porto

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    La Corte dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal GUP di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità delle opinioni dell’on. Lo Porto. La fase è solo preliminare: sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Guido Lo Porto era imputato di diffamazione aggravata per avere offeso, tramite un comunicato stampa, la reputazione di un sostituto procuratore di Palermo. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle opinioni ex art. 68, primo comma, Cost. Il GUP di Caltanissetta aveva quindi promosso conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto verte sulla delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2001, relativa all’on. Guido Lo Porto. Il parametro è l’art. 68, primo comma, Cost. (insindacabilità parlamentare). Il ricorrente è il GUP del Tribunale di Caltanissetta.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il ricorso: in questa fase preliminare deve solo verificare l’esistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo. Il GUP è un potere dello Stato legittimato a sollevare conflitto; la delibera della Camera è un atto suscettibile di menomare le attribuzioni giurisdizionali. La Corte dispone la notifica alla Camera e fissa il termine per la costituzione.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri, la Corte verifica solo l’esistenza dei requisiti soggettivo (le parti sono poteri dello Stato distinti) e oggettivo (vi è un atto del convenuto suscettibile di menomare le attribuzioni del ricorrente), senza pronunziarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra la fase di ammissibilità e il giudizio di merito nel conflitto di attribuzione?

    La fase di ammissibilità (art. 37 l. n. 87/1953) è un filtro preliminare in camera di consiglio, senza contraddittorio, in cui si verifica solo la sussistenza formale dei presupposti del conflitto. Se ammesso, il giudizio di merito si svolge con pieno contraddittorio.

    Un comunicato stampa diffuso da un’agenzia giornalistica rientra nell’insindacabilità parlamentare?

    Dipende dal nesso funzionale con l’attività parlamentare: la questione è oggetto del giudizio di merito. Non tutti i comunicati dei parlamentari sono coperti dall’art. 68, primo comma, Cost.; occorre valutare se le dichiarazioni siano connesse all’esercizio del mandato.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    La Corte ordina la notifica del ricorso alla Camera dei deputati, che può costituirsi in giudizio. Si apre quindi la fase del contraddittorio, al termine della quale la Corte decide nel merito se spettava alla Camera affermare l’insindacabilità.

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  • Corte cost. n. 14/2002 – Legge regionale sport e libertà di associazione

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    La Corte restituisce gli atti alla Corte di cassazione sulla questione relativa alla legge regionale lombarda sullo sport, alla luce della sopravvenuta riforma del Titolo V della Costituzione che ha modificato il riparto di competenze tra Stato e Regioni.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione a sezioni unite aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59, in riferimento agli artt. 18 e 117 della Costituzione. La norma regionale interveniva in materia di associazionismo sportivo. La riforma del Titolo V ha ridisegnato le competenze in materia di sport.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59, in riferimento agli artt. 18 e 117 della Costituzione, in quanto la norma regionale avrebbe ecceduto i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione. La questione era prospettata in riferimento all’art. 117 Cost. nel testo previgente alla riforma del 2001. La l. cost. 3/2001 ha sostituito interamente il sistema del riparto di competenze, onde il rimettente deve rivalutare la questione alla luce del nuovo art. 117 Cost.

    Il principio

    Quando il parametro costituzionale evocato (art. 117 Cost. sul riparto di competenze legislative) è stato integralmente riscritto dalla riforma del Titolo V, la Corte non può decidere nel merito e deve restituire gli atti al giudice rimettente per la rivalutazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 18 della Costituzione?

    L’art. 18 Cost. tutela la libertà di associazione, garantendo il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazione preventiva. Il limite riguarda solo le associazioni con fini vietati dalla legge penale.

    Come è cambiato l’art. 117 Cost. con la riforma del 2001?

    Il nuovo art. 117 Cost. distingue le materie di competenza esclusiva statale, quelle di competenza concorrente (dove lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano) e quelle di competenza residuale regionale. L’ordinamento sportivo non figura espressamente tra le materie enumerate, quindi è di competenza residuale regionale.

    Perché la Cassazione a sezioni unite può sollevare questioni di costituzionalità?

    La Corte di cassazione, come ogni giudice nel corso di un giudizio, può sollevare questione di legittimità costituzionale quando deve applicare una norma che ritiene in contrasto con la Costituzione. Le sezioni unite, che decidono le questioni più delicate, hanno questa stessa facoltà.

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  • Corte cost. n. 44/2002 – Accompagnamento frontiera e trattenimento stranieri nei CPT

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sugli artt. 13, commi 4-6, e 14, commi 4-5, del d.lgs. n. 286/1998 (accompagnamento alla frontiera dello straniero e trattenimento nei CPT), in riferimento all’art. 13, commi 2 e 3, della Costituzione. La compatibilità con la riserva di giurisdizione era già stata stabilita dalla sentenza n. 105 del 2001.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) prevedeva che l’accompagnamento alla frontiera dello straniero irregolare con la forza pubblica e il successivo trattenimento nei Centri di Permanenza Temporanea (CPT) potessero avvenire senza la previa convalida del giudice. Ventuno ordinanze del Tribunale di Milano avevano censurato questo sistema per contrasto con la riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità degli artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che il mancato assoggettamento a convalida giudiziaria dell’accompagnamento alla frontiera violasse la riserva di giurisdizione sulla libertà personale.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono dichiarate manifestamente infondate. La Corte richiama la sentenza n. 105 del 2001, che aveva già affrontato e respinto le medesime censure, e le ordinanze n. 388 e n. 298 del 2001, che le avevano dichiarate manifestamente infondate. I rimettenti non avevano addotto profili o argomenti nuovi che inducano la Corte a rivedere il proprio orientamento.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale già esaminata e respinta dalla Corte deve essere dichiarata manifestamente infondata quando il rimettente non adduce argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati; la stabilità dell’indirizzo giurisprudenziale costituzionale è un valore da preservare in assenza di ragioni per un ripensamento.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’accompagnamento alla frontiera nel T.U. immigrazione del 1998?

    L’art. 13, commi 4-6, d.lgs. n. 286/1998 prevedeva che il questore potesse eseguire il provvedimento di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera con la forza pubblica, trattenendo lo straniero se necessario nei CPT. La convalida giudiziaria era prevista solo per il trattenimento, non per l’accompagnamento in sé.

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 105 del 2001?

    Aveva dichiarato non fondate analoghe questioni di costituzionalità sull’accompagnamento alla frontiera, ritenendo che la disciplina fosse compatibile con l’art. 13 Cost. anche se la convalida interveniva successivamente e non preventivamente.

    L’art. 13 Cost. richiede sempre la preventiva autorizzazione del giudice per le restrizioni della libertà personale?

    No. Il terzo comma dell’art. 13 Cost. ammette che l’autorità di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori in casi di necessità e urgenza, ma impone la convalida giudiziaria entro 48 ore; in mancanza, il provvedimento perde efficacia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 83/2002 – Rito abbreviato in appello e iniziativa probatoria del PM

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la sentenza n. 115/2001 ha già stabilito che non è irragionevole omettere un’iniziativa probatoria del PM nel giudizio abbreviato. La disposizione che consente all’imputato di richiedere il rito abbreviato anche in presenza di rinnovazione dibattimentale chiesta dal PM in appello è coerente con i principi del giusto processo.

    Di cosa si tratta

    La Corte di assise di appello di Lecce aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 4-ter del d.l. n. 82/2000 (conv. l. n. 144/2000), che consente all’imputato, nel giudizio di appello, di chiedere il rito abbreviato anche quando la rinnovazione del dibattimento era stata disposta su richiesta del pubblico ministero. Il rimettente riteneva che ciò privasse il PM del diritto di assumere una prova già ammessa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è l’art. 4-ter, commi 2 e 3, lett. b), del d.l. n. 82/2000. Il parametro è l’art. 111, secondo comma, Cost. (parità delle parti). Il giudice rimettente è la Corte di assise di appello di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la sentenza n. 115/2001 ha già chiarito che non è irragionevole la mancata attribuzione al PM di un’iniziativa probatoria nel giudizio abbreviato, e che il rito à premiale implica di per sé la rinuncia ad alcune facoltà processuali da parte di tutti i soggetti.

    Il principio

    Il rito abbreviato è un rito premiale che comporta rinunce processuali: la scelta dell’imputato di accedere al rito riduce le facoltà istruttorie di tutte le parti, incluso il PM. Questa limitazione non è irragionevole né viola il principio di parità delle parti ex art. 111, secondo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio abbreviato?

    Il giudizio abbreviato è un rito alternativo al dibattimento: l’imputato chiede di essere giudicato allo stato degli atti delle indagini, senza dibattimento, in cambio di una riduzione della pena (un terzo nel caso di condanna).

    Cosa significa «rinnovazione del dibattimento» in appello?

    In appello, la rinnovazione del dibattimento è l’eccezione: di norma la Corte d’appello decide sulle carte. La rinnovazione può essere disposta d’ufficio o su richiesta di parte quando è assolutamente necessaria per decidere. Nel caso in esame era il PM a chiederla.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata?

    Perché aveva già affrontato la questione di fondo nella sentenza n. 115/2001: il legislatore ha la discrezionalità di modulare le facoltà processuali nel rito abbreviato, e la mancata previsione di un’iniziativa probatoria del PM non è irragionevole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 13/2002 – Consorzi di irrigazione e riforma Titolo V Costituzione

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    La Corte restituisce gli atti al TAR Emilia-Romagna sulle questioni riguardanti la soppressione dei consorzi di irrigazione per effetto della legge regionale, alla luce della sopravvenuta riforma costituzionale del Titolo V.

    Di cosa si tratta

    Il TAR per l’Emilia-Romagna aveva sollevato, con undici ordinanze di identico tenore, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, che disponeva la soppressione dei consorzi di irrigazione e miglioramento fondiario. La questione era prospettata in relazione all’art. 3 della Costituzione. La riforma del Titolo V (l. cost. 3/2001) ha modificato il quadro delle competenze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha sollevato, con undici ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al TAR Emilia-Romagna. Il rimettente aveva prospettato la questione senza considerare adeguatamente il sopravvenuto ius superveniens costituito dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha modificato il riparto di competenze rilevante ai fini della valutazione della questione.

    Il principio

    La sopravvenienza della riforma costituzionale del Titolo V impone al giudice rimettente una nuova valutazione della rilevanza e della fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti atti legislativi regionali, in quanto il parametro del riparto di competenze è mutato.

    Domande e risposte

    Cosa sono i consorzi di irrigazione e miglioramento fondiario?

    Sono enti pubblici che gestiscono le infrastrutture idrauliche per l’irrigazione dei fondi agricoli e il miglioramento delle terre. Tradizionalmente costituiti su base associativa tra i proprietari dei fondi irrigati, possono essere soppressi o trasformati dal legislatore regionale.

    Perché la riforma del Titolo V incideva sulla questione?

    Prima del 2001 le norme sulle competenze regionali erano contenute negli artt. 117-118 Cost. nella loro versione originaria. La l. cost. 3/2001 ha ridisegnato queste competenze, potenzialmente incidendo sul parametro rispetto al quale valutare la legge regionale impugnata.

    Le Regioni possono sopprimere i consorzi di irrigazione?

    In linea di principio sì, nell’ambito delle proprie competenze legislative in materia di agricoltura e di enti locali. La questione è se la soppressione avvenga nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare dell’uguaglianza e dei diritti degli associati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 43/2002 – Legge di conversione decreto sanitario e reiterazione decreti-legge

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla legge n. 4/1997 (conversione del d.l. n. 583/1996 in materia sanitaria), sollevata senza precisare né l’oggetto né il contenuto dell’ordinanza-ingiunzione censurata, e senza motivare adeguatamente il preteso contrasto con l’art. 77 Cost. in tema di reiterazione dei decreti-legge.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Ascoli Piceno, in un giudizio di opposizione a un’ordinanza-ingiunzione di natura sanitaria, aveva impugnato la legge 17 gennaio 1997, n. 4, che aveva convertito il decreto-legge n. 583/1996 in materia sanitaria e fatto salvi gli effetti di precedenti decreti-legge non convertiti (d.l. n. 377/96 e n. 478/96). Il rimettente riteneva che questa tecnica legislativa violasse l’art. 77 della Costituzione sul divieto di reiterazione dei decreti-legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva sollevato questione di legittimità dell’intera legge n. 4/1997, sostenendo che essa non costituisse «in realtà» una legge di conversione, ma solo un meccanismo per far salvi gli effetti di decreti-legge non convertiti, in violazione del principio espresso dalla sentenza costituzionale n. 360 del 1996.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per una duplice insufficienza motivazionale: il rimettente non aveva precisato né l’oggetto né il contenuto dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione; e non aveva spiegato per quale iter logico la sentenza n. 360/1996 — che riguardava un decreto-legge reiterato e non ancora convertito — si applicasse a una legge di conversione che fa salvi gli effetti di decreti-legge non convertiti (situazioni giuridicamente distinte).

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale relativa a una legge di conversione che fa salvi gli effetti di decreti-legge non convertiti è inammissibile se il rimettente non chiarisce le ragioni per cui il divieto di reiterazione dei decreti-legge si estende a tale tipologia di norma, trattandosi di fattispecie giuridicamente distinta.

    Domande e risposte

    Cosa proibì la sentenza n. 360/1996?

    La sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale dichiarò incostituzionale un decreto-legge che reiterava, a termini scaduti, un precedente decreto-legge non convertito. La reiterazione sistematica dei decreti-legge era considerata una violazione dell’art. 77 Cost., che limita l’uso di tale strumento ai casi di straordinaria necessità e urgenza.

    Qual è la differenza tra «reiterazione del decreto-legge» e «legge che fa salvi gli effetti»?

    La reiterazione è un nuovo decreto-legge che riproduce il contenuto di uno scaduto, aggirando il voto parlamentare. Una legge ordinaria che «fa salvi gli effetti» è invece un atto legislativo del Parlamento che consolida le situazioni giuridiche già prodottesi, con contenuto e portata potenzialmente diversi rispetto al decreto scaduto.

    Perché è importante identificare l’oggetto dell’ordinanza-ingiunzione nel giudizio a quo?

    Perché senza conoscere l’oggetto e il contenuto del provvedimento impugnato è impossibile stabilire se la norma di legge censurata sia effettivamente rilevante nella controversia, cioè se dalla sua illegittimità dipenda la decisione del caso concreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 12/2002 – Usura civile e restituzione atti per ius superveniens

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Napoli sulla questione relativa all’art. 1815, secondo comma, c.c. in materia di interessi usurari, a causa del sopravvenuto d.l. 394/2000 (conv. l. 24/2001) che ha chiarito la disciplina.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1815, secondo comma, c.c. (modificato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 sull’usura) stabilisce che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Il Tribunale di Napoli dubitava della legittimità di questa disciplina. Nel frattempo è sopravvenuto il d.l. 394/2000, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, che ha chiarito il momento rilevante per verificare il superamento del tasso soglia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli. Il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, ha precisato che ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite al momento della pattuizione. Questo ius superveniens è rilevante e richiede una nuova valutazione da parte del rimettente.

    Il principio

    Quando è sopravvenuta una norma di interpretazione autentica che chiarisce la portata della disposizione impugnata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo testo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 1815, secondo comma, c.c.?

    L’art. 1815, secondo comma, c.c. (nel testo introdotto dalla l. 108/1996) stabilisce che se sono convenuti interessi in misura superiore a quella usuraria (art. 644 c.p.) la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Quindi il mutuo non porta interessi.

    Cosa ha chiarito il decreto-legge 394/2000?

    Il d.l. 394/2000, convertito in l. 24/2001, ha precisato che la verifica del tasso usurario va effettuata al momento della stipula del contratto, non al momento del pagamento delle rate. Ciò ha risolto un contrasto interpretativo sulla «usura sopravvenuta».

    Art. 47 Cost. e tutela del risparmio: cosa c’entra con l’usura?

    L’art. 47 Cost. tutela il risparmio e disciplina il credito. La normativa anti-usura serve a tutelare i debitori da condizioni di credito eccessivamente onerose, in un’ottica di equilibrio tra libertà contrattuale e tutela della parte debole del rapporto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 42/2002 – Sanzioni per omissioni da condotta illecita del professionista

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1 della legge n. 423/1995 (sanzioni per omissioni contributive da condotta illecita del professionista), perché il rimettente aveva trascurato la disciplina analoga già esistente in materia previdenziale, ricostruendo il quadro normativo in modo parziale e inesatto.

    Di cosa si tratta

    La legge 11 ottobre 1995, n. 423, prevede la sospensione della riscossione e la commutazione delle sanzioni tributarie quando il mancato versamento delle imposte è conseguente alla condotta illecita penalmente rilevante del professionista che gestiva il mandato del contribuente. Il Tribunale di Vercelli aveva dubitato che questa protezione non si estendesse anche alle omissioni contributive previdenziali, creando un’ingiustificata disparità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Vercelli aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 1 della legge n. 423/1995, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede analoga sospensione e commutazione per le sanzioni previdenziali da omissioni contributive imputabili al professionista.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. Esisteva già una disciplina specifica per le omissioni contributive (in materia previdenziale) che prevedeva la riduzione — e non solo la sospensione — delle sanzioni, in termini addirittura più favorevoli al contribuente. Il rimettente aveva omesso di considerare questa normativa, incorrendo in un difetto di motivazione che rende manifesta l’inammissibilità.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il rimettente ha ricostruito il quadro normativo in modo parziale e inesatto, omettendo di considerare disposizioni già vigenti che disciplinano la medesima situazione prospettata come lacunosa.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge n. 423/1995?

    In caso di omesso o insufficiente versamento di imposte causato dalla condotta illecita penalmente rilevante di un professionista (ad es. un commercialista o consulente fiscale) che agiva in forza di un mandato professionale, il contribuente-vittima beneficia della sospensione della riscossione e della commutazione delle sanzioni, a condizione di aver dato immediata denuncia all’autorità e di aver subito condanna del professionista.

    Perché la Corte ha ritenuto il quadro normativo già completo?

    Perché esiste una disciplina analoga per le omissioni contributive previdenziali, che è anzi più favorevole (riduzione delle sanzioni, non solo sospensione; operatività già dopo la denuncia senza aspettare la condanna). Il rimettente non aveva esaminato questa normativa.

    Qual è la differenza tra «sospensione» e «commutazione» delle sanzioni?

    La sospensione blocca temporaneamente la riscossione in attesa dell’esito del procedimento penale a carico del professionista; la commutazione trasforma la sanzione da pecuniaria a un’altra forma (ad es. riduzione), liberando definitivamente il contribuente-vittima dalla responsabilità per le omissioni causate dall’illecito altrui.

    Norme collegate