Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 365/2010 – Notifiche opposizione sanzioni e domicilio fuori sede

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689/1981 nella parte in cui, per chi si oppone a una sanzione amministrativa ma risiede fuori dal comune dove ha sede il giudice, prevede come unico mezzo di notifica il deposito in cancelleria. Tale regime discrimina ingiustificatamente chi non può eleggere domicilio locale e viola il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino residente ad Antegnate (Bergamo) aveva impugnato una multa per infrazione al codice della strada davanti al Giudice di pace di Milano. Non avendo eletto domicilio a Milano, le comunicazioni gli erano state inviate tramite semplice deposito in cancelleria, così non veniva a sapere delle nuove udienze fissate dopo i rinvii. Non compariva quindi all’udienza, senza possibilità di difendersi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano censurava l’art. 22, commi 4 e 5, della legge n. 689/1981 in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione: la norma crea una discriminazione tra chi risiede nel comune sede del giudice — e riceve le notifiche regolarmente — e chi risiede altrove, costretto a frequentare la cancelleria per sapere se ci sono avvisi, con effettiva impossibilità di esercitare il diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione. Il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative è strutturato per essere semplice e accessibile, senza gravare l’opponente di incombenti formali. Obbligarlo ad eleggere domicilio nel comune sede del giudice — o subire la notifica solo in cancelleria — costituisce un fattore di dissuasione ingiustificato e irragionevole, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., specialmente alla luce delle nuove possibilità di notifica telematica introdotte dal legislatore.

    Il principio

    In un procedimento giurisdizionale ispirato a semplicità e accessibilità, il legislatore non può prevedere modalità di notifica che discriminano i cittadini in base al loro luogo di residenza rispetto alla sede del giudice, imponendo alla sola parte lontana l’onere di monitorare la cancelleria. Esistendo mezzi alternativi (posta, telematica), il deposito in cancelleria non può essere l’unica opzione.

    Domande e risposte

    Dopo questa sentenza, come vengono effettuate le notifiche a chi oppone una multa?

    L’opponente che risiede fuori dal comune sede del giudice ha diritto a ricevere le notifiche con i mezzi previsti dalla legge statale (ad esempio, raccomandata, posta elettronica certificata), su propria richiesta, e non più tramite il solo deposito in cancelleria, che resta modalità residuale.

    Questa decisione vale anche per le sanzioni al codice della strada?

    Sì: la questione era sorta proprio in relazione a un’opposizione a una multa per violazione del codice della strada. Il legislatore aveva già parzialmente modificato l’art. 204-bis del codice della strada per consentire notifiche via fax o e-mail; la sentenza consolida e generalizza tale orientamento.

    Perché la Corte aveva in precedenza ritenuto legittima la norma?

    Con l’ordinanza n. 391/2007 la Corte aveva respinto una questione analoga, ritenendo la norma espressione di discrezionalità legislativa. La nuova questione era però formulata in termini diversi (discriminazione basata sul luogo di residenza) e il quadro normativo era cambiato con l’introduzione della posta elettronica certificata nei procedimenti civili.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: vietata la discriminazione basata sul luogo di residenza nel godimento dei diritti processuali.
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa: il deposito in cancelleria come unico mezzo lo comprime ingiustificatamente.
  • Corte cost. n. 364/2010 – Successione ente delegato e passività pregresse

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge regionale Basilicata n. 23/1992, nella parte in cui, sopprimendo un consorzio e trasferendone le funzioni alla Provincia di Matera, non hanno previsto le modalità di finanziamento per coprire le passività maturate prima del trasferimento. Un ente delegato non può essere gravato da debiti altrui senza risorse per farvi fronte.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva soppresso il Consorzio dei comuni non montani del Materano e trasferito le sue funzioni alla Provincia di Matera. Il Consorzio aveva accumulato debiti previdenziali verso l’INPS, relativi a contributi per operai agricoli assunti in modo irregolare. La Provincia, succeduta nelle funzioni, si trovò a dover pagare quei debiti senza che la legge regionale avesse previsto alcun meccanismo di copertura finanziaria. La Corte d’Appello di Potenza ha quindi sollevato questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’Appello di Potenza censurava gli artt. 2 e 4 della legge regionale n. 23/1992 in riferimento agli artt. 3 (ragionevolezza), 97 (buon andamento), 119 e 128 Cost. (autonomia finanziaria degli enti locali), per non aver disciplinato le modalità di estinzione delle passività pregresse del Consorzio a carico del soggetto delegato.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. È principio fondamentale della finanza pubblica che chi dispone il trasferimento di funzioni da un ente all’altro debba disciplinare anche gli aspetti finanziari dei rapporti attivi e passivi, incluse le passività pregresse. L’omissione totale di tale disciplina rende la norma manifestamente irragionevole e contraria al buon andamento.

    Il principio

    La Regione che sopprime un ente e delega le sue funzioni a un altro soggetto pubblico è tenuta a dettare norme specifiche per il finanziamento delle passività maturate prima del trasferimento. Non è consentito accollare silenziosamente all’ente subentrante i debiti pregressi senza attribuire le risorse necessarie: ciò viola il principio di parità tra responsabilità di disciplina e responsabilità finanziaria.

    Domande e risposte

    Un comune o una provincia può rifiutare le funzioni trasferite per non rispondere dei debiti altrui?

    No: gli enti pubblici non possono declinare le competenze attribuite per legge né accettarle «con beneficio d’inventario». Proprio per questo il legislatore che trasferisce funzioni deve regolamentare contestualmente la sorte delle passività pregresse, garantendo che l’ente subentrante non ne risponda senza le risorse adeguate.

    Qual è la differenza tra successione in senso civilistico e trasferimento amministrativo di funzioni?

    Nel diritto privato l’erede risponde dei debiti del de cuius, ma può rinunciare. Negli enti pubblici il trasferimento di funzioni non implica automaticamente la successione nei debiti dell’ente soppresso: occorre una norma espressa che disciplini il riparto delle responsabilità finanziarie.

    Cosa deve fare ora la Regione Basilicata?

    A seguito della dichiarazione di incostituzionalità, la Regione deve emanare una normativa che individui le modalità con cui la Provincia di Matera potrà essere tenuta indenne dagli oneri derivanti dalla gestione del Consorzio soppresso, stabilendo le risorse finanziarie necessarie a tal fine.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 363/2010 – Reclamo cautelare agrario e competenza funzionale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Presidente della Sezione agraria specializzata del Tribunale di Ancona sull’art. 669-terdecies c.p.c. e sull’art. 26, comma 3, della legge n. 11/1971. Il rimettente usava il giudizio di costituzionalità per ottenere dalla Corte un avallo interpretativo sulla propria competenza, senza descrivere il procedimento concreto.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Ancona riteneva che le norme sul procedimento cautelare agrario creassero un vuoto normativo in punto di reclamabilità dei provvedimenti e di competenza funzionale del presidente monocratico. Invece di risolvere la questione in via interpretativa, sollevava incidente di costituzionalità per ottenere dalla Corte una risposta definitiva sul punto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente censurava l’art. 669-terdecies c.p.c. — nella parte in cui non prevede espressamente la reclamabilità dell’ordinanza cautelare emessa dalla sezione agraria — e l’art. 26, comma 3, della legge n. 11/1971, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte rileva plurimi profili di inammissibilità: mancata descrizione della fattispecie concreta; uso distorto del giudizio incidentale (diretto a ottenere un avallo, non a risolvere una questione rilevante per il processo); questioni premature o ipotetiche; motivazione apodittica sulla non manifesta infondatezza. L’ordinanza di rimessione risulta priva della necessaria chiarezza.

    Il principio

    Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale non può essere utilizzato dal giudice rimettente come strumento per ottenere dalla Corte una conferma interpretativa della propria competenza funzionale. La questione deve riguardare una norma la cui incostituzionalità è rilevante per la risoluzione della specifica controversia pendente.

    Domande e risposte

    Cos’è il reclamo cautelare?

    Il reclamo è il mezzo con cui la parte soccombente in un procedimento cautelare può impugnare il provvedimento davanti a un diverso organo giudicante (di regola, collegiale). L’art. 669-terdecies c.p.c. disciplina questo istituto in via generale, ma la sua applicazione alle sezioni agrarie specializzate presentava margini di incertezza interpretativa.

    Perché la questione è stata dichiarata prematura?

    Perché la censura sulla reclamabilità dell’ordinanza cautelare era irrilevante in un procedimento di prima istanza: il problema del reclamo si pone solo dopo l’emissione del provvedimento, non durante la fase di trattazione.

    Cosa si intende per «uso distorto» dell’incidente di costituzionalità?

    Si tratta del caso in cui il giudice rimettente utilizza il giudizio costituzionale non per risolvere un dubbio che condiziona la decisione del processo principale, ma per rafforzare la propria posizione interpretativa o per ottenere un chiarimento normativo generale, finalità estranee alla funzione dell’incidente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 362/2010 – Appalti regionali e tutela della concorrenza

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Sardegna sulla legge regionale sarda in materia di appalti pubblici. Il rimettente non ha spiegato perché la norma regionale sia incompatibile con quella statale, ignorando un orientamento giurisprudenziale contrario alla propria tesi.

    Di cosa si tratta

    Una società aveva ottenuto provvisoriamente l’aggiudicazione di un appalto dalla Abbanoa s.p.a. (società pubblica che gestisce il servizio idrico in Sardegna), ma era stata successivamente esclusa per irregolarità contributive. Il TAR Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, commi 3, 4 e 5, della legge regionale n. 5/2007, che prevede l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di vigilanza in caso di mancata prova dei requisiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sardegna dubitava che la norma regionale, nel prevedere conseguenze sanzionatorie aggiuntive rispetto a quelle statali (artt. 48 e 75 del d.lgs. n. 163/2006), violasse l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza — competenza esclusiva statale) e l’art. 3, lettera e), dello Statuto speciale sardo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente ha enunciato la propria interpretazione in modo assertivo, senza confrontarsi con un orientamento della giurisprudenza amministrativa che, al contrario, riteneva già la norma statale applicabile anche ai casi disciplinati dalla legge regionale. In assenza di tale motivazione, la questione non supera il vaglio di ammissibilità.

    Il principio

    Il giudice rimettente che solleva questione di legittimità costituzionale su una norma che si pone in apparente contrasto con quella statale deve motivare compiutamente la propria interpretazione, specie quando esista un orientamento giurisprudenziale che conduce a conclusioni opposte. L’omissione di tale confronto rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Sardegna ha una disciplina propria sugli appalti?

    La Sardegna gode di autonomia speciale e può legiferare in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale. La legge n. 5/2007 recepiva la direttiva europea 2004/18/CE adattandola al contesto regionale, ma la competenza sulla tutela della concorrenza rimane esclusiva dello Stato.

    Cosa succede quando una norma regionale aggiunge sanzioni non previste dalla legge statale?

    Se la norma statale è già interpretabile nel senso di includere quelle sanzioni — come riteneva parte della giurisprudenza amministrativa — allora la norma regionale potrebbe non essere costituzionalmente illegittima. Il giudice rimettente avrebbe dovuto affrontare questa questione invece di ignorarla.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    La manifesta inammissibilità è una pronuncia con cui la Corte, senza entrare nel merito, dichiara che la questione non soddisfa i requisiti formali e sostanziali per essere esaminata: ad esempio, perché manca la motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni; la tutela della concorrenza è materia esclusiva statale.
  • Corte cost. n. 361/2010 – Piano casa Calabria commissario ad acta ed estinzione del processo

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    Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere: la Regione Calabria ha abrogato la legge n. 5 del 2010 (approvata dal Presidente della Giunta quale commissario ad acta per il “piano casa”) con la successiva legge n. 21 del 2010. Tanto il ricorso per legittimità costituzionale quanto il conflitto di attribuzioni vengono dichiarati estinti.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato la legge regionale calabrese n. 5 del 2010, approvata dal Presidente della Giunta regionale nelle vesti di commissario ad acta governativo per attuare l’intesa sul “piano casa” del 1 aprile 2009. Le contestazioni riguardavano: la previsione di un regolamento attuativo della Giunta (rinvio che differiva l’attuazione), e una disposizione sulle aree a rischio idrogeologico che violava la competenza statale esclusiva in materia ambientale. Era stato proposto anche un conflitto di attribuzioni per la promulgazione della legge in difformità dalle istruzioni governative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 1, comma 2, lett. d) e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 5 del 2010 (piano casa), in riferimento agli artt. 117, comma 2, lett. s), e 118 della Costituzione, e propone conflitto di attribuzioni in relazione agli artt. 118 e 120 Cost.

    La decisione della Corte

    La Regione Calabria ha approvato la legge n. 21 del 2010 che abroga la legge n. 5 del 2010. Il Governo ha valutato se rinunciare al ricorso per cessazione della materia del contendere. La Corte dichiara l’estinzione del processo — sia del ricorso per legittimità costituzionale sia del conflitto di attribuzioni — per sopravvenuta carenza di interesse.

    Il principio

    Quando la legge regionale impugnata viene abrogata nel corso del giudizio costituzionale e il ricorrente rinuncia al ricorso, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, senza che la Corte entri nel merito della legittimità costituzionale delle disposizioni originariamente censurate.

    Domande e risposte

    Cosa è il commissario ad acta in materia legislativa?

    Il commissario ad acta è un organo nominato dal Governo (o dalla Corte dei conti) per sostituirsi all’ente inadempiente. In casi eccezionali il Governo può incaricare il Presidente della Giunta di adottare anche atti di natura legislativa, come avvenne per il piano casa calabrese.

    Il conflitto di attribuzioni può estinguersi per cessazione della materia del contendere?

    Sì. Come i giudizi di legittimità costituzionale in via principale, anche i conflitti di attribuzioni possono estinguersi quando l’atto impugnato viene rimosso o abrogato e il ricorrente rinuncia all’interesse a proseguire il giudizio.

    Cos’è il “piano casa” del 2009?

    È l’intesa raggiunta in Conferenza unificata il 1 aprile 2009 tra Stato, Regioni ed enti locali, volta a rilanciare il settore edilizio attraverso la concessione di ampliamenti volumetrici e la regolarizzazione di manufatti. Le Regioni erano tenute ad approvare proprie leggi attuative entro 90 giorni.

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  • Corte cost. n. 360/2010 – Concessioni demaniali marittime e competenza statale in Sicilia

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma siciliana che attribuiva alla Regione il rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale oltre il demanio costiero. La competenza appartiene allo Stato: né lo Statuto regionale né la Costituzione riconoscono alla Regione siciliana potere sul mare territoriale.

    Di cosa si tratta

    Una società aveva chiesto una concessione demaniale marittima per creare gabbie di allevamento di tonni in mare aperto. La legge regionale siciliana del 2003 aveva attribuito alla Regione (anziché alla Capitaneria di porto) la competenza al rilascio di tali concessioni. La Capitaneria aveva trasmesso gli atti all’Assessorato regionale, che aveva poi negato il finanziamento richiesto per mancanza della concessione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana impugna l’art. 7, comma 1, della legge regionale siciliana n. 4 del 2003, nella parte in cui attribuisce alla Regione le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale al di fuori del demanio marittimo costiero. Parametri: Statuto siciliano e Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. Lo Statuto speciale siciliano e la Costituzione non attribuiscono alla Regione competenze sul mare territoriale oltre il demanio marittimo costiero: auto-attribuirsi tali competenze con legge regionale è incostituzionale.

    Il principio

    La Regione siciliana non può, con propria legge, estendere le proprie competenze al mare territoriale al di là del demanio marittimo costiero: si tratta di una materia riservata allo Stato, e l’auto-attribuzione praeter vel contra Constitutionem di competenze non previste dallo Statuto è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Chi rilascia le concessioni demaniali marittime in Italia?

    Dipende dall’area. Per il demanio marittimo costiero (spiagge, porti, aree portuali) la competenza è in parte delegata alle Regioni. Per il mare territoriale al di là del demanio costiero, la competenza spetta allo Stato, esercitata attraverso le Capitanerie di porto.

    La Regione siciliana ha poteri speciali sulle acque territoriali?

    No. Lo Statuto speciale siciliano (approvato con d.lgs. n. 455 del 1946 e convertito in legge costituzionale) non attribuisce alla Regione competenze sul mare territoriale oltre le acque costiere. La Corte ha escluso che tali competenze possano essere auto-attribuite dalla Regione con propria legge.

    Cosa succede alle concessioni già rilasciate dalla Regione sulla base della norma dichiarata incostituzionale?

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Le concessioni già rilasciate sulla base della norma incostituzionale potrebbero essere soggette a impugnazione, ma la questione dipende da valutazioni caso per caso sull’efficacia retroattiva.

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  • Corte cost. n. 359/2010 – Inottemperanza ordine espulsione straniero e giustificato motivo

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del Testo unico sull’immigrazione, nella parte in cui non prevede che il reato di reiterata inottemperanza all’ordine di allontanamento sia escluso quando lo straniero dimostra l’esistenza di un giustificato motivo. La norma punisce condotte inesigibili per chi versi in condizioni di assoluta indigenza.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina straniera, già condannata tre volte per inottemperanza agli ordini di allontanamento, veniva ancora arrestata mentre viveva in un sottoscala abbandonato privo di riscaldamento, con temperature sotto zero. Il giudice riteneva che le sue condizioni di estrema indigenza le rendessero impossibile abbandonare il territorio con i propri mezzi: ma la norma censurata (art. 14, comma 5-quater, introdotto nel 2009) non prevedeva alcuna clausola di giustificato motivo, a differenza del comma 5-ter.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Voghera impugna l’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 94 del 2009 (pacchetto sicurezza), nella parte in cui non esclude la punibilità dello straniero reiteratamente inottemperante quando ricorra un giustificato motivo. Parametri: artt. 2, 3, 25 comma 2 e 27 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la clausola del giustificato motivo. Punire lo straniero in stato di assoluta indigenza che non può materialmente lasciare il territorio viola i principi di offensività (art. 25, comma 2, Cost.) e di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.): la condotta è materialmente inesigibile e non esprime un significativo disvalore.

    Il principio

    Il legislatore non può sanzionare penalmente condotte materialmente inesigibili: se lo straniero non può lasciare il territorio per ragioni obiettive (indigenza estrema), la sua permanenza non è punibile. L’omissione di una clausola di giustificato motivo è incostituzionale perché viola i principi di offensività e personalità della responsabilità penale.

    Domande e risposte

    Cos’è il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento?

    L’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che lo straniero non espellibile con accompagnamento coattivo riceva un ordine del questore di lasciare il territorio. Se non ottemperante, commette un reato (comma 5-ter); se reiteratamente inottemperante, commette un reato più grave (comma 5-quater).

    Perché il giustificato motivo è costituzionalmente necessario?

    Perché l’art. 27 Cost. richiede che la responsabilità penale sia personale: non si può punire chi non ha la possibilità concreta di adempiere all’obbligo. L’art. 25, comma 2, Cost. (principio di offensività) esclude la punibilità delle condotte prive di significato offensivo, come il mancato allontanamento per impossibilità materiale.

    Dopo questa sentenza, lo straniero può invocare il giustificato motivo?

    Sì. La sentenza n. 359 del 2010 ha introdotto nell’art. 14, comma 5-quater, la clausola di non punibilità in presenza di giustificato motivo, analogamente a quanto già previsto dal comma 5-ter. Spetta al giudice valutare la sussistenza del giustificato motivo caso per caso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 358/2010 – Dichiarazioni predibattimentali del teste e prova dell’intimidazione

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 500, comma 2, c.p.p.: il divieto di usare le dichiarazioni predibattimentali del teste (lette per contestazione) come prova dell’avvenuta intimidazione o subornazione non viola l’art. 111, comma 5, Cost., che consente il recupero delle dichiarazioni solo in presenza di “provata condotta illecita”.

    Di cosa si tratta

    In un processo per maltrattamenti in famiglia, la persona offesa aveva ritrattato in dibattimento le accuse. Dalle dichiarazioni predibattimentali emergeva però che il convivente l’aveva minacciata per farle ritrattare. Il giudice poteva usare quelle dichiarazioni per valutare la credibilità del teste, ma si chiedeva se potesse usarle anche per provare l’avvenuta intimidazione (presupposto per acquisire le dichiarazioni al fascicolo ex art. 500, comma 4, c.p.p.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Biella impugna l’art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di usare le dichiarazioni lette per contestazione anche ai fini della prova dell’intimidazione o subornazione del testimone. Parametro: art. 111, comma 5, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata. L’art. 111, comma 5, Cost. consente la deroga al contraddittorio in caso di “provata condotta illecita” del soggetto che ha influenzato il testimone. La disciplina del codice sul punto è compatibile con questo parametro: la prova dell’intimidazione va ricercata in altri elementi, non necessariamente nelle dichiarazioni contestate al teste.

    Il principio

    Le dichiarazioni predibattimentali lette per contestazione (art. 500, comma 2, c.p.p.) possono essere valutate solo ai fini della credibilità del testimone. Non possono essere usate come prova autonoma dell’intimidazione o subornazione del teste: la “provata condotta illecita” richiesta dall’art. 111, comma 5, Cost. deve essere dimostrata con altri mezzi.

    Domande e risposte

    Quando il giudice può acquisire al fascicolo le dichiarazioni predibattimentali del teste?

    Ai sensi dell’art. 500, comma 4, c.p.p., quando risulta provato che il testimone ha subito violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro per non deporre o deporre il falso. In questo caso il giudice può acquisire le precedenti dichiarazioni e usarle come prova.

    Cosa sono le “contestazioni” in dibattimento?

    Quando il teste nega o afferma qualcosa di diverso rispetto alle precedenti dichiarazioni rese alla PG o al PM, le parti possono “contestargli” quelle dichiarazioni leggendogliele (art. 500, commi 1-2, c.p.p.). Le dichiarazioni contestate sono utilizzabili solo per valutare la credibilità del teste, non come prova del fatto.

    Cos’è la “provata condotta illecita” ex art. 111, comma 5, Cost.?

    È l’ipotesi in cui qualcuno ha commesso un reato (violenza, minaccia, corruzione) per condizionare la deposizione del testimone. In questo caso la Costituzione consente di derogare al principio del contraddittorio e di usare le dichiarazioni predibattimentali come prova piena.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 357/2010 – IRAP agricola Provincia autonoma Trento e competenza statale

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    La Corte dichiara parzialmente illegittime alcune disposizioni della Provincia autonoma di Trento in materia di IRAP agricola e di altre agevolazioni fiscali provinciali, per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia tributaria. Non tutte le norme impugnate sono incostituzionali.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato varie disposizioni delle leggi finanziarie provinciali di Trento del 2009 e 2010, riguardanti: la proroga della riduzione dell’aliquota IRAP per il settore agricolo e la piccola pesca (0,9% anziché 1,9%); l’esenzione IRAP per soggetti analoghi a quelli esenti a livello statale; e una norma sulle aree edificabili ai fini IMU. La Provincia sosteneva di avere competenza fiscale in base allo Statuto speciale Trentino-Alto Adige.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna: a) l’art. 3, comma 2, l.p. Trento n. 2 del 2009 (proroga aliquota IRAP ridotta per agricoltura); b) l’art. 56, comma 1, stessa legge (esenzione IRAP); c) l’art. 45, comma 5, l.p. Trento n. 19 del 2009. Parametri: artt. 117 comma 2 lettere e) e s), 119 comma 2 Cost. e artt. 8 e 9 dello Statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente. La proroga dell’aliquota IRAP ridotta per l’agricoltura è illegittima: dopo che lo Stato ha “stabilizzato” l’aliquota speciale all’1,9% con la legge n. 203 del 2008, la Provincia non aveva più titolo per ridurla ulteriormente, poiché l’IRAP non è tributo “proprio” della Regione nel senso dello Statuto. Alcune delle altre disposizioni vengono invece dichiarate non fondate o cessate.

    Il principio

    L’IRAP, pur con gettito destinato alle Regioni, è un tributo istituito e disciplinato dalla legge statale: le Regioni e le Province autonome possono variarne l’aliquota solo nei limiti espressamente concessi dalla legge dello Stato. Una volta che lo Stato ha stabilizzato un’aliquota speciale (es. per il settore agricolo), le Province autonome non possono prorogare riduzioni di propria iniziativa.

    Domande e risposte

    Le Province autonome possono modificare l’aliquota IRAP?

    Solo nei limiti fissati dalla legge statale. In base agli artt. 16 e 45 del d.lgs. n. 446 del 1997, Regioni e Province autonome possono variare l’aliquota ordinaria IRAP fino a un punto percentuale, ma non l’aliquota speciale per il settore agricolo una volta che lo Stato l’ha stabilizzata.

    Perché l’IRAP non è un tributo “proprio” della Regione?

    Perché, pur essendo il gettito destinato alle Regioni, l’IRAP è istituita e disciplinata dalla legge dello Stato (d.lgs. n. 446 del 1997). Un tributo è “proprio” della Regione ai sensi dell’art. 119 Cost. solo quando è la Regione stessa a istituirlo con propria legge.

    Quale rilevanza ha lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia tributaria?

    Lo Statuto (artt. 8 e 9 d.P.R. n. 670 del 1972) attribuisce alle Province autonome alcune competenze tributarie, ma queste non si estendono ai tributi statali erariali come l’IRAP. La Corte ha più volte ribadito che l’IRAP rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 356/2010 – Indennità di malattia dializzati e limite di 180 giorni

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 2110 del codice civile, che non esclude le giornate di dialisi dal computo del limite di 180 giorni per l’indennità di malattia. La scelta di riservare una disciplina speciale solo a tubercolosi e infortuni professionali rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore affetto da insufficienza renale aveva esaurito i 180 giorni di indennità di malattia nell’anno, sommando le giornate di assenza per dialisi a quelle per altre malattie. L’INPS non riconosceva l’indennità per le ulteriori 17 giornate di dialisi. Il lavoratore sosteneva che la dialisi, trattamento salvavita, avrebbe dovuto essere esclusa dal computo del periodo massimo indennizzabile, come avviene per tubercolosi e infortuni sul lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Arezzo impugna l’art. 2110 del codice civile, nella parte in cui il limite di 180 giorni di indennità di malattia si applica anche ai lavoratori sottoposti a dialisi, senza escludere tali giornate. Parametri: artt. 3, 32 e 38 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il trattamento speciale per la tubercolosi si giustifica storicamente con la sua elevata mortalità e contagiosità, e per l’infortunio professionale con la responsabilità del datore di lavoro; l’assenza di un regime analogo per la dialisi non è irragionevole. Spetta al legislatore valutare l’estensione delle tutele speciali, e un eventuale intervento additivo della Corte rischierebbe di creare nuove disparità tra categorie di malati bisognosi di cure continue.

    Il principio

    L’art. 2110 c.c. attribuisce al legislatore e all’autonomia collettiva la determinazione dei limiti temporali dell’indennità di malattia. Non è incostituzionale non aver esteso ai dializzati il regime speciale previsto per la tubercolosi o gli infortuni professionali: si tratta di scelte discrezionali del legislatore non irragionevoli.

    Domande e risposte

    I lavoratori in dialisi hanno diritto a un’indennità di malattia senza limiti temporali?

    No, in base all’art. 2110 c.c. e alla disciplina INPS. Le giornate di dialisi si sommano alle altre assenze per malattia nel computo del periodo massimo indennizzabile (generalmente 180 giorni nell’anno). Per alcune categorie speciali (tubercolosi, infortuni professionali) esistono regimi più favorevoli, ma la dialisi non è inclusa.

    Perché la tubercolosi ha una tutela speciale?

    Per ragioni storiche: la tubercolosi era una “malattia sociale” ad alta mortalità e contagiosità, che il legislatore aveva voluto tutelare con un regime previdenziale ad hoc. La Corte ha riconosciuto che questa differenziazione ha una giustificazione razionale anche se oggi la malattia è meno diffusa.

    La contrattazione collettiva può prevedere tutele aggiuntive per i dializzati?

    Sì. L’art. 2110 c.c. rimette alla legge e alla contrattazione collettiva la determinazione dei periodi di conservazione del posto e di indennità. I CCNL di settore possono prevedere periodi più favorevoli o escludere determinate terapie dal computo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 355/2010 – Danno all’immagine della PA e giurisdizione Corte dei conti

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    La Corte dichiara in parte illegittima la norma che limitava l’azione della Corte dei conti per il risarcimento del danno all’immagine della PA ai soli casi previsti dall’art. 7 della legge n. 97 del 2001 (condanna penale definitiva per reati contro la PA). La restrizione è irragionevole e lede la giurisdizione contabile.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge “anticrisi” n. 78 del 2009 aveva limitato la competenza delle Procure della Corte dei conti ad agire per il danno all’immagine della pubblica amministrazione ai soli casi in cui vi fosse una condanna penale definitiva per i delitti contro la PA (art. 7 legge n. 97 del 2001). La norma prevedeva anche la sospensione della prescrizione fino alla conclusione del processo penale. Più sezioni regionali della Corte dei conti avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Varie sezioni giurisdizionali della Corte dei conti impugnano l’art. 17, comma 30-ter, periodi secondo, terzo e quarto, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, come modificato dal d.l. n. 103 del 2009. Parametri: artt. 3, 24, 54, 81 comma 4, 97, 103 comma 2 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la parziale illegittimità costituzionale: la limitazione dell’azione di responsabilità per danno all’immagine ai soli casi di condanna penale definitiva per reati contro la PA è incostituzionale perché irragionevole (art. 3 Cost.) e lede la giurisdizione in materia di contabilità pubblica attribuita alla Corte dei conti dall’art. 103, comma 2, Cost. Restano valide le parti della norma non dichiarate illegittime.

    Il principio

    La competenza della Corte dei conti a perseguire il danno all’immagine della PA non può essere condizionata all’esistenza di una previa condanna penale definitiva: si tratta di una giurisdizione costituzionalmente garantita che il legislatore ordinario non può comprimere in modo irragionevole.

    Domande e risposte

    Cos’è il danno all’immagine della pubblica amministrazione?

    È il pregiudizio non patrimoniale (ma con risvolti economici) che la PA subisce quando la condotta illecita di un suo dipendente lede il prestigio e la credibilità dell’ente presso la collettività. È risarcibile davanti alla Corte dei conti.

    Perché la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma?

    Perché condizionare l’azione contabile per danno all’immagine all’esistenza di una condanna penale definitiva è irragionevole: il danno all’immagine può verificarsi anche in assenza di reato, e la Corte dei conti è costituzionalmente competente a giudicarne.

    La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva sui danni erariali?

    L’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce alla Corte dei conti giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica: ciò include il danno all’immagine della PA. Il legislatore non può sottrarre intere categorie di danni erariali alla cognizione del giudice contabile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 354/2010 – Sanatoria concorsi interni regionali e principio del concorso pubblico

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    La Corte dichiara l’incostituzionalità della norma della Regione Puglia che faceva salvi gli esiti di concorsi interni già annullati dal giudice amministrativo. La sanatoria legislativa è in contrasto con il principio del pubblico concorso aperto agli esterni (art. 97 Cost.) e viola il diritto di chi aveva impugnato quelle procedure.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva bandito, nel 1998-1999, concorsi per la progressione verticale del personale (VII e VIII qualifica) interamente riservati ai dipendenti interni. Il Tar Puglia e la Corte costituzionale (sentenza n. 373 del 2002) avevano dichiarato illegittime tali riserve totali e annullato le procedure. La Regione, invece di bandire nuovi concorsi aperti agli esterni per tutti i posti originari, aveva approvato una norma che faceva salvi gli esiti dei concorsi annullati, mettendo a concorso aperto solo 60 posti su 863.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato impugna l’art. 59, comma 3, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2004, per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. La disposizione, facendo salvi gli inquadramenti già operati in base ai concorsi annullati, precludeva alla Regione di ottemperare correttamente alle sentenze di annullamento.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La sanatoria legislativa degli esiti di concorsi interni già annullati in sede giurisdizionale viola l’art. 97 Cost. (principio del concorso pubblico aperto) e l’art. 24 Cost. (diritto di difesa di chi aveva impugnato le procedure), frustrando l’effetto conformativo delle sentenze di annullamento.

    Il principio

    Il legislatore regionale non può sanare con legge gli esiti di procedure concorsuali già annullate dal giudice per contrasto con il principio del concorso pubblico aperto: una tale sanatoria viola l’art. 97 Cost. e priva di effetti concreti le sentenze del giudice amministrativo, ledendo il diritto di difesa dei ricorrenti.

    Domande e risposte

    Il legislatore può sanare con una legge gli esiti di concorsi annullati dal giudice?

    No, almeno non quando l’annullamento giudiziale è stato pronunciato per violazione del principio del concorso pubblico aperto. Una sanatoria legislativa in questi casi svuota di effetti le sentenze di annullamento e viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di imparzialità (art. 97 Cost.).

    Cosa prevede il principio del concorso pubblico aperto?

    L’art. 97 Cost. impone che l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avvenga mediante concorso aperto ai candidati esterni. I concorsi riservati interamente al personale interno sono incostituzionali: la Corte ha ammesso riserve parziali (fino al 50%) a favore degli interni, ma non riserve totali.

    Cosa doveva fare la Regione Puglia per ottemperare alle sentenze di annullamento?

    Secondo il Consiglio di Stato, la Regione avrebbe dovuto bandire concorsi aperti agli esterni per il 50% degli 863 posti originari, calcolato al momento in cui le procedure furono indette. La norma censurata ha invece cristallizzato una situazione diversa, rendendo impossibile questa ottemperanza.

    Norme collegate