Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 78/2002 – Ricusazione del giudice civile e impugnabilità dell’ordinanza

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui prevede la «condanna» della parte che ha proposto ricusazione inammissibile o rigettata, anziché una semplice «ammenda». Rigetta le ulteriori censure sulla competenza a decidere la ricusazione e sull’inimpugnabilità dell’ordinanza.

    Di cosa si tratta

    Due Corti d’appello (Perugia e Roma) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina processuale civile della ricusazione del giudice. In particolare, contestavano: che la ricusazione fosse decisa dallo stesso collegio cui appartiene il giudice ricusato (art. 53 c.p.c.); che l’ordinanza di rigetto non fosse impugnabile; e che il rigetto comportasse la «condanna» della parte o del difensore al pagamento di una pena pecuniaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate sono gli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis c.p.c. I parametri invocati sono gli artt. 3, 24, 104 e 111 Cost. I giudici rimettenti sono la Corte d’appello di Perugia e la Corte d’appello di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità parziale dell’art. 54, terzo comma, c.p.c.: la parola «condanna» va sostituita con «ammenda», perché la condanna implica una sanzione processuale eccedente rispetto alla finalità di deflazione del contenzioso temerario. Le altre questioni (competenza e inimpugnabilità) sono invece dichiarate non fondate o inammissibili: la competenza del medesimo collegio è conforme al sistema processuale civile e l’inimpugnabilità dell’ordinanza è coerente con la natura incidentale del procedimento.

    Il principio

    La sanzione per la ricusazione temeraria deve essere proporzionata: usare il termine «condanna» invece di «ammenda» altera il regime della sanzione procesuale in modo irragionevole. La regola della competenza del collegio a decidere sulla ricusazione di uno dei propri membri è invece compatibile con l’art. 111 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è la ricusazione di un giudice nel processo civile?

    La ricusazione è lo strumento con cui una parte può chiedere che un giudice non partecipi alla decisione perché si trova in una delle situazioni di incompatibilità elencate dalla legge (es. interesse personale nella causa, rapporti di parentela con le parti).

    Perché la «condanna» era incostituzionale?

    Il termine «condanna» richiama un istituto sanzionatorio più grave rispetto all’«ammenda», con conseguenze sulla disciplina applicabile e sulla proporzionalità della sanzione. La Corte ha ritenuto che l’uso di questo termine violasse il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.

    Il giudice ricusato può davvero partecipare al collegio che decide sulla propria ricusazione?

    Secondo la Corte sì, nell’ambito del processo civile: il codice di rito civile prevede che la ricusazione sia decisa dallo stesso collegio, e questa regola è diversa da quella del processo penale (dove decide una sezione diversa). La Corte ha ritenuto la scelta legislativa non irragionevole.

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  • Corte cost. n. 8/2002 – Esercizio abusivo attività giornalistica depenalizzato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 663-bis c.p. relativo all’esercizio abusivo dell’attività giornalistica, convertito in illecito amministrativo. Il giudice rimettente non ha descritto in modo sufficiente la fattispecie concreta.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. 507/1999 aveva depenalizzato l’art. 663-bis c.p., che puniva l’esercizio abusivo dell’attività giornalistica (in combinazione con le norme sull’ordinamento professionale dei giornalisti), trasformandolo da reato in illecito amministrativo. Il Giudice di pace di Pistoia, nel corso di un giudizio di opposizione a un’ordinanza-ingiunzione, dubitava della legittimità di tale disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 663-bis del codice penale, come modificato dall’art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1999, n. 507, in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21 della Costituzione, in quanto richiamato dal combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 47/1948 e 45 della legge n. 69/1963.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente non ha descritto in modo compiuto la fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi a un fugace accenno all’oggetto della violazione amministrativa contestata. Ciò non permette di valutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata senza una descrizione adeguata della fattispecie concreta del giudizio a quo, che non consente alla Corte di verificare se la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel procedimento principale.

    Domande e risposte

    Cosa è la depenalizzazione del 1999?

    Il d.lgs. 507/1999 ha trasformato in illeciti amministrativi numerosi reati minori, compresi quelli riguardanti l’esercizio abusivo di professioni. La pena detentiva o pecuniaria penale è stata sostituita da una sanzione amministrativa.

    Cosa vieta l’art. 663-bis c.p.?

    L’art. 663-bis c.p. prevedeva (e nella versione depenalizzata, ora l’illecito amministrativo corrispondente prevede) la sanzione per chi esercita l’attività giornalistica senza essere iscritto all’ordine professionale.

    Il requisito dell’iscrizione all’ordine dei giornalisti è costituzionalmente legittimo?

    La Corte ha in più occasioni ritenuto che l’art. 2 della legge n. 69/1963, che istituisce l’obbligo di iscrizione all’ordine, non contrasti con la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., nei limiti in cui l’obbligo riguarda l’esercizio professionale abituale e non la semplice espressione di opinioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 36/2002 – Intervento Camere Penali inammissibile nel giudizio incidentale

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    La Corte dichiara inammissibili gli interventi dell’Unione delle Camere Penali Italiane nei giudizi sull’art. 500, commi 2 e 7, c.p.p. (dichiarazioni contestate in dibattimento), confermando che nel giudizio incidentale possono intervenire solo le parti del giudizio a quo o i titolari di un interesse qualificato direttamente inciso dalla pronuncia.

    Di cosa si tratta

    Cinque tribunali avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 500, commi 2 e 7, del codice di procedura penale, che disciplina l’acquisizione al fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni usate per contestazioni in udienza. L’Unione delle Camere Penali Italiane, associazione dei penalisti, aveva depositato atti di intervento in questi giudizi, affermando il proprio interesse alla corretta attuazione del giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nel corso dei giudizi sulla legittimità dell’art. 500 c.p.p., l’Unione delle Camere Penali ha chiesto di intervenire qualificandosi come portatrice di un interesse alla tutela dei valori del processo penale democratico. La Corte ha dovuto decidere se tale associazione fosse legittimata a spiegare intervento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili gli interventi dell’Unione delle Camere Penali, ordinando la prosecuzione della discussione nel merito. La giurisprudenza costituzionale è consolidata nel ritenere inammissibile l’intervento di soggetti che non siano parte nel giudizio a quo e non siano titolari di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla pronuncia. L’Unione delle Camere Penali non soddisfa questi requisiti.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale l’intervento è inammissibile per i soggetti che non siano parte del giudizio a quo e non vantino un interesse qualificato, immediatamente e direttamente inciso dalla pronuncia della Corte; non è sufficiente un interesse diffuso o associativo alla corretta applicazione del diritto processuale.

    Domande e risposte

    Chi può intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale?

    Le parti del giudizio a quo, il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Presidente della Giunta regionale) e, nei giudizi in via principale, le altre Regioni interessate. Soggetti terzi possono intervenire solo se titolari di un interesse qualificato direttamente e concretamente inciso dalla pronuncia.

    Cos’è l’art. 500 del codice di procedura penale?

    Disciplina l’utilizzo nel dibattimento delle dichiarazioni rese in indagini quando il testimone le smentisce o non le ricorda. Nel corso degli anni la norma è stata al centro di un lungo contenzioso costituzionale, legato alla riforma dell’art. 111 Cost. sul contraddittorio nella formazione della prova.

    L’Unione delle Camere Penali non ha alcun interesse rilevante nel processo costituzionale?

    L’interesse c’è, ma non è qualificato nel senso tecnico richiesto dalla Corte: è un interesse di tipo associativo e culturale, non un interesse giuridicamente inciso in modo diretto e specifico dalla pronuncia. Per la Corte questo non è sufficiente.

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  • Corte cost. n. 7/2002 – Esenzione imposta di registro atti cooperativi

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’esenzione dall’imposta di registro per determinati atti delle cooperative. Le agevolazioni fiscali rientrano nella discrezionalità del legislatore e non violano il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 prevedeva particolari trattamenti agevolativi ai fini dell’imposta di registro per atti riguardanti cooperative. La Commissione tributaria provinciale di Parma dubitava che tale agevolazione determinasse un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ad enti o soggetti non cooperativi che pongono in essere atti analoghi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando la propria ordinanza n. 27 del 2001 con cui aveva già esaminato la stessa questione. Le disposizioni legislative concernenti esenzioni o agevolazioni tributarie, quale che ne sia la finalità, non violano di per sé il principio di uguaglianza, rientrando nella discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    Le norme tributarie agevolative, comprese le esenzioni dall’imposta di registro per gli atti di cooperative, non violano il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., trattandosi di scelte discrezionali del legislatore nella politica fiscale, non manifestamente irragionevoli.

    Domande e risposte

    Cosa è l’imposta di registro?

    L’imposta di registro è un tributo che colpisce gli atti giuridici soggetti a registrazione (contratti, atti notarili, sentenze, ecc.), disciplinato dal d.P.R. 131/1986. L’aliquota varia in base alla natura dell’atto.

    Perché le agevolazioni fiscali sono di solito considerate legittime?

    Perché il legislatore gode di ampia discrezionalità nella politica tributaria. Le agevolazioni per le cooperative trovano inoltre un fondamento nel principio costituzionale di promozione della cooperazione di cui all’art. 45 Cost.

    Cosa è il principio del «diritto vivente» richiamato nelle questioni?

    Il diritto vivente è l’interpretazione di una norma consolidata nella giurisprudenza, in particolare nella Cassazione. La Corte costituzionale di norma accetta tale interpretazione come il significato effettivo della norma da vagliare.

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  • Corte cost. n. 35/2002 – Trattenimento stranieri nei CPT e limiti al sindacato su regolamenti

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 14, commi 3-5, del d.lgs. n. 286/1998 (trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea), e manifestamente inammissibile quella sull’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999, che è norma regolamentare non soggetta al sindacato incidentale di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) prevedeva all’art. 14, commi 3, 4 e 5, la possibilità di trattenere lo straniero irregolare nei Centri di Permanenza Temporanea (CPT) per un periodo limitato, in attesa dell’esecuzione dell’espulsione. Il Tribunale di Milano aveva dubitato della compatibilità di questa misura restrittiva con i diritti fondamentali della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tredici ordinanze del Tribunale di Milano sollevavano questione di legittimità dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, lamentando l’assenza di garanzie adeguate per lo straniero trattenuto.

    La decisione della Corte

    Le questioni sull’art. 14, commi 3, 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998 sono dichiarate manifestamente infondate: la Corte aveva già esaminato e respinto le stesse censure (sentenza n. 105 del 2001). Le questioni sull’art. 20 del regolamento attuativo sono dichiarate manifestamente inammissibili perché si tratta di una norma regolamentare (d.P.R. n. 394/1999), priva di forza di legge, e quindi non sottoponibile al giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono essere impugnate soltanto disposizioni aventi forza di legge; le norme regolamentari, prive di tale forza, non possono essere sottoposte al sindacato della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa sono i Centri di Permanenza Temporanea (CPT)?

    Strutture di detenzione amministrativa in cui gli stranieri in attesa di espulsione potevano essere trattenuti per il tempo necessario a eseguire il provvedimento. La disciplina era poi oggetto di successive riforme, che hanno più volte modificato le garanzie giurisdizionali previste.

    Perché un regolamento non può essere impugnato davanti alla Corte costituzionale?

    Il sindacato incidentale di legittimità costituzionale è riservato alle leggi e agli atti aventi forza di legge (art. 134 Cost.). I regolamenti sono atti amministrativi e possono essere annullati solo dal giudice amministrativo.

    Quali garanzie prevede l’art. 13 della Costituzione per la libertà personale?

    L’art. 13 Cost. stabilisce che la libertà personale è inviolabile e che le restrizioni sono ammesse solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria, salvo casi eccezionali in cui l’autorità di pubblica sicurezza può intervenire, con obbligo di convalida entro 48 ore.

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  • Corte cost. n. 77/2002 – Divieto intermediazione manodopera e Pubblica Amministrazione

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: il giudice rimettente aveva chiesto di estendere il divieto di intermediazione di manodopera (l. n. 1369/1960) alla Pubblica Amministrazione, ma l’Amministrazione non era parte del giudizio a quo e nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Firenze, nel corso di un giudizio in cui un lavoratore chiedeva l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di una società privata, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, commi 1, 4 e 5, della legge n. 1369/1960, nella parte in cui esclude la Pubblica Amministrazione dal divieto di intermediazione e dalla presunzione di titolarità del rapporto di lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è l’art. 1, commi 1, 4 e 5, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro). I parametri invocati sono gli artt. 3 e 97 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Il rimettente fondava la rilevanza sull’argomento che solo attribuendo la titolarità del rapporto all’Amministrazione si sarebbero potuti assolvere i privati convenuti; tuttavia l’Amministrazione non era parte del giudizio e nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti. L’eventuale accoglimento della questione non avrebbe quindi potuto incidere sul giudizio principale.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone che la risposta della Corte possa effettivamente incidere sul giudizio a quo. Se il soggetto che beneficerebbe dell’eventuale declaratoria di incostituzionalità non è parte nel giudizio, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Cos’è il divieto di intermediazione di manodopera previsto dalla legge n. 1369/1960?

    La legge n. 1369/1960 vietava l’interposizione di manodopera, ossia l’utilizzo di lavoratori formalmente dipendenti da un appaltatore ma di fatto inseriti nell’organizzazione del committente. In caso di violazione, il lavoratore era considerato dipendente del committente.

    Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?

    Il rimettente sosteneva che la norma fosse incostituzionale perché escludeva la PA dal divieto, ma nel giudizio principale l’Amministrazione non era stata convenuta. Una declaratoria di incostituzionalità non avrebbe quindi potuto cambiare l’esito del giudizio: mancava la rilevanza.

    La legge n. 1369/1960 è ancora in vigore?

    No: la legge n. 1369/1960 è stata abrogata dal d.lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi), che ha introdotto una nuova disciplina della somministrazione di lavoro.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato per la disparità di trattamento tra datori di lavoro privati e PA
    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione, parametro invocato per la speciale esenzione riconosciuta alla PA
  • Corte cost. n. 6/2002 – Conflitto attribuzioni insindacabilità parlamentare deputati

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    La Corte dichiara ammissibili i conflitti di attribuzione proposti dal GIP del Tribunale di Roma contro le delibere della Camera dei deputati che avevano dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese da quattro deputati. La questione è ammissibile ai sensi dell’art. 37 della l. 87/1953.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma stava procedendo per diffamazione nei confronti di alcuni deputati (Marco Follini, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Tiziana Maiolo). La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni contestate ai parlamentari rientravano nella insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GIP ha promosso conflitto di attribuzioni davanti alla Corte per contestare tali delibere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Roma ha proposto conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni con le quali è stata dichiarata la riconducibilità delle dichiarazioni rese dai deputati Marco Follini, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Tiziana Maiolo ad opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibili i conflitti ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. In questa fase preliminare la Corte verifica solo se i soggetti ricorrenti siano «poteri dello Stato» e se il conflitto sia astrattamente configurabile, riservando al merito la valutazione sul fondamento.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, la Corte valuta esclusivamente l’astratta configurabilità del conflitto sotto il profilo dei soggetti legittimati, senza esaminare il fondamento nel merito delle pretese avanzate.

    Domande e risposte

    Cosa è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    È il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (ad es. un tribunale) contesta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia invaso la sua sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita. È disciplinato dall’art. 134 Cost. e dalla legge 87/1953.

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È la cosiddetta «insindacabilità parlamentare».

    Qual è la differenza tra la fase di ammissibilità e il merito del conflitto?

    Nella fase di ammissibilità la Corte verifica solo se il conflitto è astrattamente configurabile (poteri legittimati, atto lesivo). Nel merito decide se la lesione delle attribuzioni sia effettivamente avvenuta.

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  • Corte cost. n. 34/2002 – Vilipendio religione di Stato già incostituzionale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 402 c.p. (vilipendio della religione dello Stato), sollevata dalla Cassazione in riferimento agli artt. 3 e 8 Cost., perché quella stessa norma era già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 508 del 2000, successiva all’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 402 del codice penale puniva il «vilipendio della religione dello Stato», ossia la religione cattolica, con pene più severe rispetto alle offese alle altre confessioni religiose. La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità di questa norma nel 2000, ritenendola incompatibile con i principi di uguaglianza e di parità delle confessioni religiose.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, con ordinanza del 6 ottobre 2000, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 402 c.p. in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi di uguaglianza e di parità tra le confessioni religiose.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per una ragione sopravvenuta: la sentenza n. 508 del 2000 — pronunciata dopo l’ordinanza di rimessione ma prima della trattazione — aveva già dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 402 c.p. per violazione degli artt. 3 e 8 Cost. La norma denunciata non esiste più nell’ordinamento.

    Il principio

    Quando la norma censurata viene dichiarata incostituzionale da una pronuncia sopravvenuta nel corso del giudizio, la questione di legittimità costituzionale perde oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 402 del codice penale?

    Puniva con la reclusione da uno a tre anni chiunque «vilipende» la religione dello Stato (la religione cattolica). La norma era considerata una sopravvivenza del Concordato lateranense e della concezione dello Stato confessionale, incompatibile con una Repubblica laica.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile invece che «non fondata»?

    Perché mancava l’oggetto del giudizio: la norma era già stata eliminata dall’ordinamento dalla sentenza n. 508/2000. Non aveva senso esaminare nel merito la legittimità di una disposizione che non era più vigente.

    Cosa prevedono gli artt. 3 e 8 della Costituzione in materia religiosa?

    L’art. 3 garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione; l’art. 8 stabilisce che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Insieme fondano il principio di laicità e di parità tra le religioni.

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  • Corte cost. n. 76/2002 – Vendite straordinarie regionali e riforma del Titolo V

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    La Corte restituisce gli atti al Giudice di pace di Morbegno perché rivaluti la questione alla luce della legge costituzionale n. 3/2001, che ha integralmente riscritto l’art. 117 Cost. La norma regionale lombarda sulle vendite straordinarie (l.r. n. 22/2000) era stata impugnata per violazione del vecchio art. 117; la riforma del Titolo V impone una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Morbegno ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 22 del 2000 (Attuazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 114/1998 sulle vendite straordinarie), sostenendo che la legge regionale poneva limitazioni alle vendite promozionali non previste dalla normativa statale di riferimento, in violazione del vecchio art. 117 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22. Il parametro originariamente invocato è l’art. 117 Cost. (nel testo previgente alla riforma del 2001). Il giudice rimettente è il Giudice di pace di Morbegno, nel giudizio civile promosso da Grand Vision Italia s.p.a. nei confronti del Comune di Piantedo.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. La legge cost. n. 3 del 2001 ha integralmente riscritto l’art. 117 Cost., innovando l’intero quadro del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo parametro.

    Il principio

    Quando sopravviene una modifica costituzionale che incide sul parametro invocato, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché ri-valuti la questione nel mutato quadro normativo, senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito la questione?

    Perché dopo la rimessione è entrata in vigore la legge cost. n. 3/2001, che ha completamente riscritto l’art. 117 Cost. (il parametro del giudizio): occorre che il giudice a quo rivaluti se la questione sia ancora rilevante sotto il nuovo testo costituzionale.

    Cosa cambia con la riforma del Titolo V del 2001?

    Il nuovo art. 117 Cost. ridisegna il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, introducendo materie di legislazione esclusiva statale, concorrente e residuale regionale. Il commercio al dettaglio rientra nella competenza residuale delle Regioni, salvo norme statali di principio.

    Cosa può fare il giudice rimettente dopo la restituzione degli atti?

    Può decidere il giudizio applicando il diritto vigente, oppure sollevare nuovamente questione di legittimità costituzionale formulando i parametri in relazione al nuovo testo dell’art. 117 Cost.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Parametro costituzionale invocato, nel testo riformato dalla legge cost. n. 3/2001 che ha riorganizzato il riparto di competenze legislative
  • Corte cost. n. 5/2002 – Integrazioni salariali e stabilizzazione finanziaria 1998

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 26 della legge finanziaria 1998, che limitava le integrazioni salariali dei dipendenti pubblici. Le ordinanze di rimessione presentano vizi di motivazione che impediscono alla Corte di pronunciarsi nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) aveva introdotto limitazioni alle integrazioni salariali e alle indennità per i dipendenti pubblici, con l’obiettivo di contenere la spesa. Il TAR del Lazio dubitava che questa norma violasse i principi di uguaglianza, proporzionalità della retribuzione e buon andamento della pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, con due ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Mentre il dispositivo di una delle ordinanze indicava l’art. 26, commi 4 e 5, l’altra ordinanza nel dispositivo indicava solo i commi 4 e 5 senza specificare la norma impugnata, e presentava difetti di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale la cui ordinanza di rimessione presenti una divergenza tra la motivazione e il dispositivo, rendendo incerta l’individuazione della norma impugnata, ovvero non motivi adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Quali limiti poneva l’art. 26 della legge n. 448/1998?

    La norma introduceva limitazioni e tetti alle integrazioni salariali e alle indennità aggiuntive per il personale delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dalla legge finanziaria 1999.

    Perché la divergenza tra motivazione e dispositivo rende inammissibile la questione?

    Perché la Corte non riesce a stabilire con certezza quale sia la norma impugnata: se il giudice indica una cosa nella motivazione e un’altra nel dispositivo, non è possibile svolgere il giudizio di costituzionalità su un oggetto determinato.

    L’art. 36 Cost. si applica ai dipendenti pubblici?

    Sì, l’art. 36 Cost. garantisce a ogni lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente. Il principio si applica anche al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 4/2002 – Citazione diretta a giudizio e decreto penale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulle norme che disciplinano la citazione diretta a giudizio e il decreto penale di condanna. Il quesito alternativo e l’assenza di un’adeguata motivazione sulla rilevanza rendono la questione inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Genova in composizione monocratica dubitava della legittimità costituzionale delle norme del codice di procedura penale che disciplinano la citazione diretta a giudizio (art. 556) e il decreto penale di condanna (artt. 448 e 464 c.p.p.), in quanto le due discipline avrebbero trattato diversamente situazioni analoghe, determinando una disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha sollevato, con due ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, c.p.p., nonché dell’art. 464 c.p.p. in quanto richiamato dall’art. 557, comma 3, c.p.p., in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Il quesito è formulato in forma alternativa, il che ne determina l’inammissibilità perché impedisce alla Corte di individuare con certezza quale norma sia oggetto del giudizio. Anche la motivazione sulla rilevanza è insufficiente.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale formulata in forma alternativa, poiché la Corte non può individuare con precisione la norma oggetto del giudizio né valutare la rilevanza della questione nel procedimento a quo.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per citazione diretta a giudizio in materia penale?

    La citazione diretta è il rito semplificato attraverso cui il pubblico ministero porta il caso davanti al giudice monocratico senza udienza preliminare, per reati di minore gravità (art. 550 c.p.p.). Il decreto penale di condanna è invece un provvedimento del GIP emesso su richiesta del P.M. senza contraddittorio.

    Perché un quesito alternativo rende inammissibile la questione?

    Perché la Corte costituzionale deve sapere esattamente quale norma è impugnata per verificarne la rilevanza nel giudizio e per decidere nel merito. Un quesito che indica in modo equivalente più norme come possibili oggetti dell’impugnazione non soddisfa questo requisito.

    Cosa è la rilevanza in un giudizio di costituzionalità?

    La rilevanza è il nesso tra la questione di costituzionalità e il giudizio in corso: la questione è rilevante se la norma impugnata deve essere applicata dal giudice per decidere il caso concreto, e se l’eventuale declaratoria di incostituzionalità cambierebbe l’esito del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 33/2002 – Accertamenti bancari IVA e redditi nel processo tributario

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 (accertamenti bancari redditi) e manifestamente infondata quella sull’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972 (accertamenti bancari IVA), entrambe in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost. Il potere di utilizzare i dati bancari in sede tributaria non comprime il diritto di difesa del contribuente.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale di Ancona aveva dubitato della legittimità delle norme che consentono all’Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati bancari acquisiti nell’ambito di indagini penali (tramite la «rilevazione a norma dell’art. 63, primo comma» del d.P.R. IVA o dell’art. 33, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973) per fondare accertamenti tributari, sostenendo che il contribuente non potrebbe difendersi adeguatamente perché non aveva partecipato al procedimento penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Quattro ordinanze della Commissione tributaria regionale di Ancona sollevavano questione di legittimità dell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione (diritto di difesa), nella parte in cui consentono di utilizzare in sede tributaria le risultanze bancarie acquisite in ambito penale.

    La decisione della Corte

    La questione relativa all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 è dichiarata manifestamente inammissibile perché il rimettente aveva indicato erroneamente il n. 1 invece del n. 2 del comma 1 (erronea individuazione della norma censurata). La questione relativa all’art. 51 d.P.R. n. 633/1972 è dichiarata manifestamente infondata: il contribuente può contestare in sede tributaria la rilevanza e la correttezza dei dati bancari, sicché il diritto di difesa non risulta compresso.

    Il principio

    L’utilizzo in sede tributaria dei dati bancari acquisiti nell’ambito di indagini penali non viola il diritto di difesa del contribuente (art. 24, secondo comma, Cost.), il quale può contestare tali risultanze nel corso del procedimento di accertamento tributario.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «risultanze bancarie» in materia tributaria?

    Sono i dati relativi ai movimenti dei conti correnti e agli altri rapporti bancari del contribuente, che l’Amministrazione finanziaria può acquisire direttamente o tramite la polizia tributaria. La legge consente di usare questi dati per ricostruire il reddito o il volume d’affari IVA del contribuente.

    Perché la questione sull’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il rimettente aveva citato il «numero 1» invece del «numero 2» del primo comma, incorrendo in un errore materiale che rendeva impossibile identificare la norma effettivamente censurata.

    Il contribuente può opporsi all’utilizzo dei dati bancari nel processo tributario?

    Sì. Può eccepirne l’irrilevanza, contestarne la correttezza o dimostrare che i movimenti bancari non corrispondono a ricavi non dichiarati. La Corte ha ritenuto che questi strumenti di difesa siano sufficienti a garantire il rispetto dell’art. 24 Cost.

    Norme collegate