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Testo dell'articoloVigente
Art. 48 bis TUIR – Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. ( NDR: ora art. 52. )
In vigore dal 26/05/2001 al 12/12/2003 con effetto dal 01/01/2001
Modificato da: Decreto legislativo del 12/04/2001 n. 168 Articolo 7
Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
“1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell’articolo 48 salvo quanto di seguito specificato: a) (Soppressa);
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attivita’ libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento; b) ai fini della determinazione delle indennita’ di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 47, non concorrono, altresi’, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche’ a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche’ l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell’articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gia’ assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell’articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli; d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi gia’ assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell’articolo 41, se determinabili;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l’eta’ prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta lire sei milioni. d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita’ o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi gia’ assoggettati ad imposta, se determinabili;”
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 48-bis del TUIR e' una norma di coordinamento sistematico che mira a uniformare il trattamento fiscale delle diverse categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il legislatore, avendo ricondotto nell'art. 50 TUIR una pluralità di redditi eterogenei (collaborazioni coordinate e continuative, indennita' parlamentari, borse di studio, lavori socialmente utili, ecc.) alla stessa categoria fiscale del lavoro dipendente, ha avvertito la necessità di disciplinare le modalità di determinazione del reddito imponibile per queste categorie, poiché le regole pensate per il rapporto di lavoro subordinato standard non sempre si adattano immediatamente alle specificità dei redditi assimilati.
La norma si pone in collegamento sistematico con gli artt. 49-52 TUIR, che disciplinano i redditi di lavoro dipendente in senso stretto, e con l'art. 50 TUIR, che elenca i redditi assimilati. L'art. 48-bis funge da raccordo tecnico, chiarendo quando e come le regole del lavoro dipendente si applicano ai redditi assimilati e quali adattamenti sono necessari per le categorie con caratteristiche peculiari.
Analisi
L'art. 48-bis TUIR stabilisce che i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono determinati applicando le stesse disposizioni degli artt. 51-52 TUIR, con gli adattamenti resi necessari dalla diversa natura dei rapporti sottostanti. In pratica, questo significa che:
Per i compensi da collaborazioni coordinate e continuative (c.d. co.co.co., oggi spesso qualificati come collaborazioni ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c-bis, TUIR), la base imponibile e' costituita da tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d'imposta, al lordo delle spese sostenute e non rimborsate, senza possibilità di dedurre le spese di produzione del reddito (a differenza dei redditi di lavoro autonomo). Le regole sulle erogazioni in natura (fringe benefit) degli artt. 51-52 si applicano anche ai collaboratori, limitatamente ai benefici previsti dal contratto di collaborazione.
Per le borse di studio e gli assegni per finalità di formazione professionale, il regime di tassazione come reddito assimilato si applica a condizione che le somme non siano espressamente esenti per legge (alcune tipologie di borse di studio universitarie o dottorati di ricerca possono godere di regime di esenzione totale o parziale ai sensi di norme speciali). La distinzione tra borsa di studio imponibile e borsa esente richiede un'analisi caso per caso delle norme applicabili.
La ritenuta d'acconto e' obbligatoria per il sostituto d'imposta: enti pubblici, enti privati, università, fondazioni e altri soggetti che erogano redditi assimilati devono applicare le ritenute come previsto per il lavoro dipendente ordinario, con l'obbligo di versamento periodico all'Erario e di certificazione (CU - Certificazione Unica) al percettore entro i termini previsti dalla legge.
Quando si applica
L'art. 48-bis TUIR si applica ogni volta che un soggetto percepisce redditi qualificati come assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 TUIR, e il sostituto d'imposta che li eroga deve determinare la base imponibile e applicare la ritenuta IRPEF. La norma e' rilevante sia per il sostituto d'imposta (nella fase di erogazione e ritenuta) sia per il percettore (nella fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, dove i redditi assimilati vengono indicati nel quadro C o nel quadro D a seconda della tipologia).
È altresi' rilevante in sede di verifica fiscale: l'Agenzia delle Entrate controlla la corretta applicazione delle ritenute sui redditi assimilati, che e' una fonte frequente di contestazioni, soprattutto per le collaborazioni coordinate e continuative e per le borse di studio erogate da enti pubblici o privati.
Connessioni
L'art. 48-bis TUIR si raccorda con le seguenti disposizioni:
Art. 49 TUIR: definisce il reddito di lavoro dipendente in senso stretto, costituendo il modello di riferimento per i redditi assimilati. Art. 50 TUIR: elenca le categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, individuando i soggetti e le tipologie di provento che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 48-bis. Artt. 51-52 TUIR: disciplinano la determinazione del reddito di lavoro dipendente e i criteri di valutazione dei redditi in natura, applicabili per rinvio anche ai redditi assimilati. Art. 23 e seguenti D.P.R. 600/1973: disciplina delle ritenute d'acconto e del sostituto d'imposta, che si applica anche ai redditi assimilati erogati da sostituti d'imposta.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
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Casi pratici
Caso 1: Collaborazione coordinata e continuativa
Tizio svolge un'attività di collaborazione coordinata e continuativa per una fondazione culturale, percependo un compenso mensile di 1.500 euro. La fondazione e' il sostituto d'imposta e deve applicare la ritenuta d'acconto IRPEF sul compenso lordo ai sensi dell'art. 48-bis TUIR, con le stesse modalita' del lavoro dipendente. Tizio ricevera' la Certificazione Unica (CU) dalla fondazione e dovra' dichiarare i compensi nel quadro C del modello 730, con diritto alle detrazioni per redditi assimilati al lavoro dipendente.
Caso 2: Borsa di studio universitaria
Caio e' dottorando e percepisce una borsa di studio da un'università statale. La borsa e' soggetta a tassazione come reddito assimilato ai sensi dell'art. 50 TUIR, salvo che specifiche norme di legge ne prevedano l'esenzione. L'università, in qualità di sostituto d'imposta, deve verificare se la borsa rientra tra quelle esenti (ad esempio per le borse di studio per dottorato di ricerca, la cui esenzione e' prevista da specifiche norme di settore) ovvero se deve applicare la ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 48-bis TUIR.
Domande frequenti
I compensi da co.co.co. si tassano come il lavoro dipendente?
Si'. I compensi da collaborazione coordinata e continuativa sono qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR) e tassati con le stesse regole degli artt. 48-bis e 51 TUIR. Il sostituto d'imposta applica le ritenute come per i dipendenti e rilascia la Certificazione Unica.
Le borse di studio sono sempre soggette all'IRPEF?
Non sempre. Alcune borse di studio universitarie e i compensi per dottorati di ricerca possono essere esenti da IRPEF in base a specifiche norme di legge. È necessario verificare caso per caso la normativa applicabile alla tipologia di borsa percepita, poiché l'esenzione non e' generalizzata.
Chi applica la ritenuta sui redditi assimilati al lavoro dipendente?
Il sostituto d'imposta che eroga il reddito (ente, fondazione, università, azienda, ecc.) e' obbligato ad applicare la ritenuta d'acconto IRPEF ai sensi degli artt. 48-bis TUIR e 23 D.P.R. 600/1973, con le stesse modalità previste per il lavoro dipendente.
Posso dedurre le spese sostenute per l'attività da collaboratore co.co.co.?
No. I redditi assimilati al lavoro dipendente non consentono la deduzione analitica delle spese di produzione del reddito (a differenza del lavoro autonomo). Il compenso lordo costituisce integralmente la base imponibile, salvo le detrazioni forfettarie previste per redditi assimilati al lavoro dipendente.
Dove si dichiarano i redditi assimilati al lavoro dipendente nella dichiarazione dei redditi?
I redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50 TUIR vengono dichiarati nel quadro C del modello 730 o nel quadro RC di Redditi PF, con indicazione dei dati del sostituto d'imposta e degli importi certificati nella CU. Le detrazioni spettanti per redditi assimilati sono riportate nel quadro E del 730.