Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 73/2002 – Legge regionale Lazio su servizi educativi e competenza legislativa

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 73 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9, in materia di servizi socio-educativi. L’esito è la dichiarazione di restituzione degli atti al giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una disposizione della legge regionale laziale in materia di servizi socio-educativi, contestando il riparto di competenze tra Stato e Regione Lazio e la compatibilità con i principi di autonomia finanziaria regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9, in materia di servizi socio-educativi. Il parametro costituzionale invocato è il art. 117 della Costituzione, art. 119 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Roma: erano nel frattempo intervenute modifiche alla normativa costituzionale di riferimento (riforma del Titolo V della Costituzione, legge cost. n. 3/2001) che ridisegnavano il riparto di competenze Stato-Regioni, rendendo necessaria una rivalutazione della questione.

    Il principio

    La riforma costituzionale del Titolo V (legge cost. n. 3/2001), modificando il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus nelle questioni già pendenti riguardanti tale riparto.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato la riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3/2001)?

    Ha ridisegnato il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ampliando le materie di competenza regionale e rivedendo le categorie di competenza esclusiva statale e concorrente, con effetti su numerosi giudizi costituzionali in corso.

    Perché la modifica del Titolo V ha determinato la restituzione degli atti?

    Le questioni sollevate prima della riforma erano basate sul vecchio art. 117 Cost.; con il nuovo riparto, il giudice doveva verificare se il dubbio di costituzionalità persistesse o fosse risolto dalla nuova disciplina.

    Cosa riguardava la legge regionale Lazio n. 9/1995?

    La legge disciplinava l’organizzazione e il finanziamento dei servizi socio-educativi regionali, materia che si trovava al confine tra competenza statale e regionale secondo il vecchio Titolo V della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 72/2002 – Gestioni liquidatorie sanitarie regionali Liguria e ius superveniens

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 72 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario). L’esito è la dichiarazione di restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

    Di cosa si tratta

    Quattro giudici avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge regionale ligure che disciplinava l’estinzione delle gestioni liquidatorie sanitarie istituite per la transizione al sistema delle ASL, contestando il riparto di competenze con lo Stato e la tutela dei creditori.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario). Il parametro costituzionale invocato è il art. 117 della Costituzione, art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di La Spezia, Tribunale di Milano, Tribunale di Genova, Corte di appello di Genova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti per sopravvenuta modifica normativa: la normativa statale e regionale di riferimento era stata modificata nel corso del giudizio, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della persistenza del dubbio di costituzionalità.

    Il principio

    Quando intervenzioni normative successive alle ordinanze di rimessione modificano il quadro legislativo in modo significativo, la Corte restituisce gli atti ai giudici a quibus per una rivalutazione della rilevanza, evitando pronunce su norme di incerto vigore.

    Domande e risposte

    Cosa sono le gestioni liquidatorie sanitarie?

    Erano strutture transitorie create per gestire i debiti e i residui patrimoniali delle ex Unità Sanitarie Locali durante la riforma sanitaria degli anni ’90, in attesa della loro estinzione definitiva.

    Perché la Regione Liguria era intervenuta con una legge specifica?

    La regione aveva legiferato per definire le modalità di estinzione delle gestioni liquidatorie e il trattamento dei creditori rimasti insoddisfatti, materia che si intersecava con la competenza statale.

    Cosa accade ai creditori dopo la restituzione degli atti?

    Il giudizio principale riprende; i creditori devono attendere una nuova valutazione del giudice rimettente, che deciderà se sollevare nuovamente la questione o decidere nel merito con la normativa sopravvenuta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 71/2002 – Maltrattamento di animali e responsabilità penale del minore

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 71 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 727, secondo comma, del codice penale (Maltrattamento di animali), nella parte in cui sanziona anche il comportamento di un minore. L’esito è la dichiarazione di manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale per i minorenni de L’Aquila aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 727, secondo comma, c.p. (maltrattamento di animali) in un procedimento a carico di un minorenne imputato di concorso nel reato, contestando la compatibilità della norma con i principi di tutela del minore e di uguaglianza (artt. 3 e 31 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 727, secondo comma, del codice penale (Maltrattamento di animali), nella parte in cui sanziona anche il comportamento di un minore. Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 31 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni de L’Aquila.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel procedimento a carico del minore, né specificato in modo sufficiente quale aspetto della norma penale fosse incompatibile con la condizione del minore imputato.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non argomenta specificamente in che modo la norma impugnata si ponga in contrasto con la tutela costituzionale del minore nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 727 c.p. sul maltrattamento di animali?

    L’art. 727 c.p. sanzionava (e sanziona) chiunque maltrattasse animali o li sottoponesse a sevizie, strazi o fatiche insopportabili, con pena detentiva o pecuniaria; la norma si applicava anche ai minorenni.

    Perché il GUP del Tribunale per i minorenni ha sollevato la questione?

    Il giudice riteneva che l’applicazione della norma penale al minorenne potesse essere sproporzionata rispetto alla finalità rieducativa che deve orientare il processo minorile ex art. 31 Cost.

    Cosa significa che la questione è ‘manifestamente inammissibile’ per difetto di motivazione?

    Il giudice rimettente non ha spiegato con sufficiente precisione come la norma leda concretamente i principi costituzionali nel caso specifico; senza questa motivazione, la Corte non può entrare nel merito della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 70/2002 – Contributi previdenziali e lavoratori autonomi occasionali

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 70 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 1, comma 2, lettera c), del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. L’esito è la dichiarazione di manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bolzano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che estendeva l’obbligo contributivo previdenziale ai lavoratori autonomi c.d. occasionali, contestando la compatibilità con i principi di uguaglianza e di proporzionalità della contribuzione rispetto alla capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 1, comma 2, lettera c), del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 38 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: l’estensione dell’obbligo contributivo ai lavoratori autonomi occasionali rientra nella discrezionalità del legislatore e è ragionevolmente giustificata dall’esigenza di garantire una tutela previdenziale minima anche a questa categoria di lavoratori.

    Il principio

    L’estensione dell’obbligo contributivo ai lavoratori autonomi occasionali è legittima: rientra nella discrezionalità del legislatore ampliare le tutele previdenziali e non viola il principio di uguaglianza né il diritto al lavoro.

    Domande e risposte

    Chi sono i lavoratori autonomi occasionali?

    Sono coloro che prestano opera intellettuale o manuale senza vincolo di subordinazione e senza carattere di abitualità, in modo episodico o saltuario. Diversamente dai lavoratori autonomi abituali, non sono iscritti a casse professionali specifiche.

    Qual era il dubbio di costituzionalità?

    Il Tribunale di Bolzano contestava che l’obbligo contributivo su prestazioni occasionali potesse essere sproporzionato rispetto al reddito effettivamente percepito, in violazione dell’art. 38 Cost.

    La Corte ha ritenuto legittima l’estensione?

    Sì: la Corte ha confermato che il legislatore può ragionevolmente estendere le tutele previdenziali a categorie di lavoratori non garantite, senza violare i principi costituzionali invocati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 69/2002 – Rimessione della causa per incompetenza territoriale nel processo civile

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 69 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 46 del codice di procedura civile (rimessione della causa per incompetenza territoriale). L’esito è la dichiarazione di manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 c.p.c., che disciplina la rimessione degli atti al giudice dichiarato competente in caso di declinatoria di competenza territoriale, contestando la mancanza di meccanismi di conservazione degli atti processuali a tutela del diritto di difesa e del principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 46 del codice di procedura civile (rimessione della causa per incompetenza territoriale). Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: la disciplina della rimessione degli atti per incompetenza territoriale rientra nella discrezionalità del legislatore processuale, che ha ragionevolmente contemperato esigenze di efficienza del processo e tutela dei diritti delle parti.

    Il principio

    Le norme processuali sulla rimessione della causa per incompetenza territoriale rientrano nella discrezionalità del legislatore e non violano il diritto di difesa né il principio di uguaglianza, purché garantiscano un equo processo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 46 c.p.c.?

    L’art. 46 c.p.c. disciplina la rimessione della causa: quando il giudice dichiara la propria incompetenza territoriale, gli atti sono trasmessi al giudice competente, con conservazione degli effetti degli atti già compiuti.

    Qual era il dubbio di costituzionalità sollevato?

    Il Tribunale di Roma riteneva che la norma potesse pregiudicare il diritto di difesa delle parti, in quanto la trasmissione degli atti potrebbe causare ritardi o perdita di garanzie processuali.

    Cosa significa che la questione è manifestamente infondata?

    La Corte ha ritenuto evidente, senza necessità di approfondita trattazione, che la norma impugnata non viola la Costituzione: le scelte del legislatore processuale sono ragionevoli e compatibili con il diritto di difesa.

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  • Corte cost. n. 68/2002 – Riscossione delle imposte e fermo dei beni del debitore

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 68 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 38, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). L’esito è la dichiarazione di restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria centrale e la Commissione tributaria regionale di Firenze avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, in materia di fermo dei beni del contribuente moroso nella riscossione delle imposte, contestando la compatibilità con i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 38, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Commissione tributaria centrale e Commissione tributaria regionale di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti a entrambe le commissioni rimettenti: nel frattempo era intervenuta una riforma della materia che modificava le norme impugnate, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice a quo è il meccanismo con cui la Corte risponde all’ius superveniens: quando una norma viene modificata nel corso del giudizio di costituzionalità, spetta al giudice rimettente verificare se il dubbio di legittimità persista.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava l’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973?

    L’art. 38 prevedeva la procedura di fermo amministrativo dei beni del contribuente moroso, uno strumento cautelare nella riscossione coattiva delle imposte sul reddito.

    Perché la questione è stata restituita invece di essere decisa nel merito?

    Una riforma della disciplina della riscossione aveva modificato o sostituito le norme impugnate; le commissioni dovevano valutare se il dubbio di costituzionalità persistesse rispetto al nuovo testo normativo.

    Cos’è la Commissione tributaria centrale?

    Era l’organo di vertice della giurisdizione tributaria speciale, poi soppresso con la riforma del contenzioso tributario; le sue funzioni sono state distribuite tra le commissioni tributarie regionali e provinciali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 67/2002 – Integrazione università-SSN e rapporti di lavoro dei medici universitari

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 67 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale artt. 3 e 5, commi da 1 a 11, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università). L’esito è la dichiarazione di restituzione degli atti al giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il TAR del Lazio aveva sollevato, con 27 ordinanze, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 517/1999, che disciplina l’integrazione tra l’Università e il Servizio sanitario nazionale, contestando i criteri per il trattamento economico e la posizione giuridica dei medici universitari che svolgono attività clinica nelle strutture del SSN.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è artt. 3 e 5, commi da 1 a 11, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università). Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 97 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale amministrativo regionale del Lazio (27 ordinanze).

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Lazio: nel corso del giudizio era intervenuta una nuova disciplina legislativa che modificava le norme impugnate, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte del giudice rimettente sulla perdurante rilevanza delle questioni.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio di costituzionalità interviene una modificazione normativa delle disposizioni impugnate, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava il d.lgs. n. 517/1999?

    Il decreto regolava i rapporti tra l’Università e il Servizio sanitario nazionale, in particolare la posizione giuridica ed economica dei medici universitari che operano nelle strutture ospedaliere convenzionate.

    Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere nel merito?

    Una modifica legislativa sopravvenuta alle ordinanze di rimessione aveva alterato il quadro normativo; il TAR doveva quindi valutare se le questioni fossero ancora rilevanti e se le nuove norme risolvessero i dubbi di costituzionalità.

    Cosa accade dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente valuta se la nuova normativa abbia eliminato il dubbio di costituzionalità o se sia necessario sollevare una nuova questione davanti alla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 66/2002 – Avvocatura dello Stato e patteggiamento nel processo civile

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 66 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1661 (Testo unico Avvocatura dello Stato) e art. 444 del codice di procedura civile. L’esito è la dichiarazione di manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Due tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del testo unico sull’Avvocatura dello Stato e dell’art. 444 c.p.c. (conciliazione in sede giudiziale), contestando la compatibilità con il principio di uguaglianza, il diritto di difesa e il diritto al lavoro delle norme che disciplinano la rappresentanza in giudizio dell’INPS e degli enti previdenziali pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1661 (Testo unico Avvocatura dello Stato) e art. 444 del codice di procedura civile. Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione, art. 38 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Castrovillari e Tribunale di Chieti.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: le norme che affidano la difesa in giudizio degli enti previdenziali all’Avvocatura dello Stato rientrano nella discrezionalità del legislatore e non violano gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.

    Il principio

    La scelta del legislatore di affidare la rappresentanza in giudizio degli enti previdenziali pubblici all’Avvocatura dello Stato non viola i principi di uguaglianza, diritto di difesa e tutela previdenziale.

    Domande e risposte

    Qual è la funzione dell’Avvocatura dello Stato?

    L’Avvocatura dello Stato rappresenta e difende in giudizio le amministrazioni dello Stato e, per legge, alcuni enti pubblici (come l’INPS), senza compenso aggiuntivo a carico degli enti.

    Perché i tribunali contestavano le norme impugnate?

    I giudici rimettenti ritenevano che affidare obbligatoriamente la difesa dell’INPS all’Avvocatura dello Stato potesse creare disparità rispetto a enti analoghi difesi da avvocati privati e limitare l’accesso effettivo alla tutela giurisdizionale.

    Cosa significa ‘riunione dei giudizi’ davanti alla Corte Costituzionale?

    Quando più ordinanze di rimessione pongono questioni identiche o strettamente connesse, la Corte le tratta in un unico procedimento per ragioni di economia processuale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 60/2002 – Cartelloni pubblicitari Umbria e riforma del titolo V

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato. La questione sulla legge regionale umbra che vieta i cartelloni pubblicitari sulle strade era parametrata sugli artt. 117 e 118 Cost., ma nel frattempo la legge cost. n. 3/2001 ha totalmente riscritto queste norme, imponendo un riesame dell’intera questione alla luce del nuovo quadro costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Umbria del 1983 (piano urbanistico territoriale) vietava il rilascio di nuove concessioni e il rinnovo di quelle esistenti per l’installazione di cartelloni pubblicitari sulle principali strade regionali. Alcune società di pubblicità avevano impugnato i provvedimenti che negavano il rinnovo delle autorizzazioni; il Consiglio di Stato dubitava che la norma regionale invadesse la competenza statale in materia di tutela paesaggistica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato sollevava, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 77, 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 ultimo comma delle norme di attuazione della legge regionale umbra n. 52/1983, sostenendo che la materia della tutela paesaggistica rientri nella competenza esclusiva dello Stato e che il divieto di cartelloni pubblicitari comprimesse irragionevolmente la libertà di iniziativa economica.

    La decisione della Corte

    La Corte non esamina il merito e ordina la restituzione degli atti al giudice remittente. La legge costituzionale n. 3/2001, entrata in vigore il 9 novembre 2001, ha totalmente riscritto gli artt. 117 e 118 Cost. — i parametri principali della questione —, modificando l’intero sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Il Consiglio di Stato deve riesaminare la questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Il principio

    Quando dopo la proposizione di una questione di legittimità costituzionale interviene una modifica delle norme costituzionali assunte come parametro, la Corte ordina la restituzione degli atti al giudice remittente affinché riesamini i termini della questione. La riforma organica del titolo V della Costituzione operata dalla legge cost. n. 3/2001 ha avuto questo effetto sistematico su tutti i giudizi pendenti che invocavano gli artt. 117 e 118 Cost. nel loro testo previgente.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato la legge cost. n. 3/2001 sul riparto di competenze Stato-Regioni?

    La riforma del titolo V ha rovesciato la logica precedente: anziché elencare le materie regionali (con tutto il resto riservato allo Stato), il nuovo art. 117 Cost. elenca le materie di esclusiva competenza statale e quelle concorrenti, attribuendo alle Regioni competenza legislativa residuale su tutto il resto. Questo ha profondamente modificato i confini tra competenza legislativa statale e regionale in materia urbanistica e paesaggistica.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il Consiglio di Stato deve riesaminare se la questione di legittimità costituzionale sia ancora rilevante e se i parametri invocati (ora nella nuova formulazione degli artt. 117 e 118 Cost.) consentano ancora la stessa censura. Può confermare la questione, riformularla o rinunciare a sollevarla se ritiene che la questione sia risolta dalla nuova disciplina costituzionale.

    Anche il parametro dell’art. 41 Cost. era interessato dalla riforma?

    No, l’art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica) non è stato modificato dalla legge cost. n. 3/2001. La restituzione degli atti è disposta per i parametri principali (artt. 117 e 118 Cost.), ma il riesame complessivo della questione investe tutti i profili, incluso quello relativo all’art. 41 Cost., nella misura in cui è inscindibilmente connesso agli altri.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 65/2002 – Improcedibilità del ricorso statale su legge regionale Friuli

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 65 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale artt. 9, 14 e 18 della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di personale e organizzazione degli uffici. L’esito è la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di organizzazione del personale regionale, sostenendo la violazione delle competenze statali in materia di ordinamento degli uffici.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è artt. 9, 14 e 18 della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di personale e organizzazione degli uffici. Il parametro costituzionale invocato è il art. 127 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso: dopo la proposizione dell’impugnazione, la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva modificato o abrogato le disposizioni contestate, facendo venir meno l’interesse a una pronuncia nel merito.

    Il principio

    Il ricorso statale in via principale diventa improcedibile quando, nelle more del giudizio, la Regione modifica o abroga le disposizioni impugnate, eliminando l’interesse del ricorrente a una pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è il ricorso in via principale davanti alla Corte Costituzionale?

    È lo strumento con cui lo Stato (o una Regione) impugna direttamente una legge regionale (o statale) per conflitto di competenza, senza attendere un giudizio a quo.

    Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva modificato le disposizioni impugnate nel corso del giudizio, eliminando la materia del contendere e rendendo inutile una pronuncia della Corte.

    Quali conseguenze ha l’improcedibilità per il ricorrente?

    Lo Stato non ottiene alcuna pronuncia nel merito sulla legittimità costituzionale delle norme originariamente impugnate; il giudizio si chiude senza effetti sulla normativa regionale vigente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 59/2002 – Rinnovazione dibattimento e mutamento del giudice

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    La Corte riunisce tre giudizi e dichiara manifestamente infondate le questioni sulla rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento del giudice. L’obbligo di ripetere l’esame dei testi quando ciò sia possibile e richiesto da una parte è conforme alla Costituzione: principio già affermato con le ordinanze n. 399 e 431 del 2001.

    Di cosa si tratta

    Quando nel corso di un dibattimento cambia la composizione del collegio giudicante (o la persona del giudice monocratico), l’art. 525 comma 2 c.p.p. impone la rinnovazione del dibattimento. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno interpretato questa norma nel senso che le testimonianze già assunte davanti al precedente giudice devono essere ripetute, se possibile e richiesto dalle parti. Tre rimettenti contestavano questa interpretazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palmi, la Corte di appello di Venezia e il Tribunale di Tortona sollevavano, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis, 514 e 525 c.p.p. nella parte in cui impongono la rinnovazione dell’esame dei testi, lamentando irragionevole dilazione dei tempi processuali.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte dichiara la manifesta infondatezza di tutte le questioni, richiamando le ordinanze n. 399 e n. 431 del 2001 con cui aveva già deciso questioni sostanzialmente identiche. Non vi sono argomenti nuovi che giustifichino un diverso esito.

    Il principio

    Il principio di immutabilità del giudice — che fonda la rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudicante — risponde ai canoni dell’oralità, dell’immediatezza e della centralità del dibattimento sanciti dall’art. 111 Cost. L’obbligo di risentire i testi già esaminati dal precedente giudice, quando ciò sia tecnicamente possibile e richiesto da una parte, è costituzionalmente corretto.

    Domande e risposte

    Cosa accade praticamente quando cambia il giudice a metà dibattimento?

    Ai sensi dell’art. 525 comma 2 c.p.p. il dibattimento deve essere rinnovato. Ciò significa che le udienze già svolte davanti al precedente giudice sono inutilizzabili per la decisione. I testimoni già sentiti devono essere riconvocati e riascoltati dal nuovo giudice (o dal collegio nella nuova composizione) se una delle parti ne fa richiesta e ciò è tecnicamente possibile.

    Perché i rimettenti ritenevano la norma irragionevole?

    I rimettenti sostenevano che l’obbligo di ripetere tutte le prove orali già assunte causasse inutili lungaggini processuali, particolarmente nei processi complessi con molti testimoni. Ritenevano che le dichiarazioni assunte nel contraddittorio del precedente giudice dovessero poter essere utilizzate mediante semplice lettura, come avviene per le prove assunte in altro procedimento.

    Qual è il collegamento con la riforma dell’art. 111 Cost.?

    La legge cost. n. 2/1999 ha costituzionalizzato il principio del contraddittorio nella formazione della prova: ogni prova deve formarsi nel contraddittorio davanti al giudice che decide. La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice è l’applicazione processuale di questo principio, anche se ne comporta inevitabilmente un allungamento dei tempi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 64/2002 – Accertamento sintetico del reddito e riservatezza

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 64 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche), come modificato dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L’esito è la dichiarazione di manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento sintetico del reddito, in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, contestando la conformità dei criteri presuntivi di determinazione del reddito ai principi di riserva di legge in materia tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche), come modificato dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il parametro costituzionale invocato è il art. 23 della Costituzione, art. 70 della Costituzione, art. 76 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Commissione tributaria regionale di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetti motivazionali nell’ordinanza di rimessione, in particolare per la mancata descrizione precisa del fatto controverso e per la carente indicazione della rilevanza della questione nel giudizio tributario in corso.

    Il principio

    Anche in materia di accertamento fiscale, la questione di legittimità costituzionale deve essere corredata da una motivazione adeguata sulla rilevanza nel giudizio a quo; la carenza motivazionale determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è l’accertamento sintetico del reddito (art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973)?

    L’accertamento sintetico consente all’Amministrazione finanziaria di rideterminare il reddito del contribuente sulla base di elementi di spesa e di capacità contributiva, invertendo di fatto l’onere della prova.

    Quali parametri costituzionali erano stati invocati?

    Gli artt. 23 (riserva di legge in materia tributaria), 70 (funzione legislativa) e 76 (delega legislativa) della Costituzione, per contestare i margini di discrezionalità dell’Amministrazione nel rideterminare il reddito.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    L’ordinanza di rimessione non aveva descritto adeguatamente il fatto controverso né motivato in modo sufficiente la rilevanza della questione nel giudizio tributario principale.

    Norme collegate

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