Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 3/2002 – Notifica al contumace all’udienza di prima trattazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 180, secondo comma, c.p.c. relativa all’obbligo di notifica del verbale al convenuto contumace. La questione è divenuta priva di oggetto dopo l’abrogazione della norma impugnata da parte della l. 353/1990.

    Di cosa si tratta

    L’art. 180, secondo comma, del codice di procedura civile (nel testo allora vigente) disciplinava la prima udienza di trattazione. Il Tribunale di Milano si chiedeva se fosse costituzionalmente legittimo che il giudice fissasse all’attore un termine perentorio per proporre eccezioni anche quando il convenuto era contumace, senza onere per l’attore di notificare il verbale al contumace.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, secondo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’onere per l’attore di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna un termine perentorio per proporre eccezioni e fissa l’udienza ex art. 183 c.p.c.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non ha considerato che la norma impugnata era già stata abrogata e sostituita dalla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, onde la questione difettava di oggetto nel testo applicabile al giudizio a quo.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata su una norma processuale non più vigente nel testo impugnato, quando il giudice rimettente non ha motivato circa l’applicabilità ratione temporis di tale testo al procedimento pendente.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva l’art. 180, secondo comma, c.p.c. prima della riforma del 1990?

    Nel testo precedente alla riforma del 1990 la norma prevedeva la convocazione delle parti per la prima udienza di trattazione, con assegnazione di termini perentori per le eccezioni. La legge 353/1990 ha profondamente modificato questa disciplina.

    Cosa si intende per convenuto contumace?

    Il convenuto contumace è colui che, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. In tal caso il processo prosegue in sua assenza, ma alcune garanzie processuali continuano ad applicarsi anche nei suoi confronti.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il rimettente aveva citato e impugnato il testo dell’art. 180, secondo comma, c.p.c. ormai abrogato, senza verificare quale fosse la versione applicabile al giudizio in corso. La Corte non può pronunciarsi su una norma che non è applicabile nel giudizio a quo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 32/2002 – Testimonianza indiretta polizia giudiziaria ex art. 195 c.p.p.

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 195, comma 4, c.p.p. (divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali di polizia giudiziaria) rispetto all’art. 3 Cost.; dichiara invece manifestamente inammissibile la questione in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., rilevando che i rimettenti non avevano esaminato possibili interpretazioni costituzionalmente orientate della norma.

    Di cosa si tratta

    L’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale — modificato dalla legge n. 63 del 2001 che ha attuato la riforma dell’art. 111 Cost. sul giusto processo — vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di testimoniare sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni durante le indagini. Diversi tribunali avevano dubitato della legittimità di questo divieto, sostenendo che crea un’irragionevole disparità rispetto agli altri testimoni indiretti.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Palmi, Roma, la Corte d’assise di Messina e il Tribunale di Siracusa avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 195, comma 4, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Lamentavano la disparità di trattamento tra polizia giudiziaria — per la quale vige il divieto — e altri soggetti ammessi a testimoniare indirettamente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione in riferimento all’art. 3 Cost., ritenendo che il diverso trattamento della polizia giudiziaria rispetto agli altri testimoni sia giustificato dalla peculiare posizione istituzionale degli agenti in fase di indagini. Dichiara invece manifestamente inammissibili le questioni proposte in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. dai Tribunali di Palmi e Roma (che non avevano sperimentato un’interpretazione alternativa) e tutte le questioni sollevate dal Tribunale di Siracusa (il cui rimettente, avendo già acquisito la testimonianza dell’ufficiale, non si trovava più nelle condizioni di applicare la norma censurata).

    Il principio

    Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previsto dall’art. 195, comma 4, c.p.p., non contrasta con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., poiché la peculiare posizione istituzionale della polizia giudiziaria giustifica una disciplina differenziata rispetto agli altri testimoni indiretti.

    Domande e risposte

    Perché la legge vieta alla polizia di testimoniare sulle dichiarazioni raccolte?

    La riforma del «giusto processo» (l. cost. n. 2/1999 e legge n. 63/2001) ha privilegiato la formazione della prova in contraddittorio in dibattimento. Consentire alla polizia di riferire in udienza ciò che il teste aveva detto durante le indagini aggirate questo principio, sostituendo la deposizione diretta del teste con il racconto dell’agente investigatore.

    Cosa si intende per manifesta inammissibilità della questione?

    La Corte non esamina il merito quando risulta evidente un difetto procedurale: ad esempio quando il rimettente non ha tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata, o quando la norma non è più rilevante nel caso concreto (come nel giudizio del Tribunale di Siracusa, che aveva già assunto la testimonianza).

    Quali sono gli «altri casi» in cui la testimonianza indiretta della polizia è ammessa?

    L’art. 195, comma 4, c.p.p. fa salve le situazioni diverse dalle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 c.p.p. (sommarie informazioni e atti investigativi). L’attività di polizia delegata dal PM rientra in tali «altri casi» secondo l’interpretazione dominante, ragione per cui la norma non è stata ritenuta applicabile nel giudizio a quo del Tribunale di Siracusa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 2/2002 – Indennità avviamento locazione commerciale

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’indennità di avviamento dovuta al conduttore commerciale anche in caso di destinazione meramente transitoria dell’immobile alla stessa attività. La norma si applica al diverso primo comma e non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34, secondo comma, della legge sull’equo canone (l. 392/1978) attribuisce al conduttore di un locale commerciale il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento quando, dopo il rilascio, il locatore destina l’immobile alla stessa attività o ad attività affini entro un anno. Il Tribunale di Trapani dubitava che la norma fosse irragionevole nella parte in cui non esclude l’indennità quando tale destinazione è puramente temporanea.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trapani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude il diritto all’indennità di avviamento quando la destinazione dell’immobile ad attività identica o affine sia meramente occasionale e transitoria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La giurisprudenza di legittimità richiamata dal rimettente riguarda il diverso primo comma dell’art. 34, mentre il secondo comma non è stato mai interpretato nel senso indicato. La questione è quindi fondata su un presupposto erroneo circa la portata del diritto vivente.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale basata su un’interpretazione erronea della norma impugnata, che confonde il campo di applicazione del primo e del secondo comma della stessa disposizione, è manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Quando spetta l’indennità di avviamento al conduttore commerciale?

    Secondo l’art. 34, primo comma, l. 392/1978, l’indennità spetta alla cessazione del contratto per volontà del locatore, salvo i casi di inadempimento del conduttore. Il secondo comma prevede una maggiorazione se il locatore, entro un anno, destina l’immobile alla stessa attività del conduttore uscente.

    Perché la questione era infondata secondo la Corte?

    Perché la giurisprudenza richiamata dal rimettente riguardava il primo comma dell’art. 34, non il secondo. Il secondo comma non era mai stato interpretato nel senso che la temporaneità della destinazione non escluda l’indennità, quindi non esisteva il «diritto vivente» su cui si fondava la questione.

    Cosa si intende per attività «affine»?

    Per attività affine si intende un’attività che appartiene allo stesso settore merceologico o che si pone in concorrenza con quella svolta dal conduttore uscente, così da potere in astratto trarre vantaggio dall’avviamento commerciale da questi creato.

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  • Corte cost. n. 1/2002 – Comunicazione decreto ablazione potestà genitoriale

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    La Corte dichiara inammissibili alcune questioni e non fondate altre relative alle norme che disciplinano la comunicazione dei decreti camerali sui procedimenti di ablazione della potestà genitoriale. La motivazione insufficiente delle ordinanze di rimessione è alla base delle pronunce di inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la disciplina del procedimento camerale davanti al tribunale per i minorenni quando si decide di togliere o limitare la potestà genitoriale. In particolare si discuteva se il decreto del tribunale dovesse essere comunicato alle parti solo nel dispositivo oppure nella sua interezza, e se il termine di dieci giorni per il reclamo, che decorreva dalla sola comunicazione del dispositivo, garantisse adeguatamente il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino e la Corte d’appello di Genova (sezioni per i minorenni) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 c.p.c., nonché degli artt. 737, 738, 739 c.p.c. e 336 c.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni relative al combinato disposto degli artt. 739 comma 2 e 136 c.p.c. e al combinato disposto degli artt. 739 comma 2 e 741 c.p.c., per insufficiente motivazione sulla rilevanza. Dichiara non fondate le questioni sull’art. 336, secondo comma, c.c. in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31 e 111 Cost., e inammissibili quelle sull’art. 336, terzo comma, c.c. Dichiara inammissibile la questione degli artt. 737, 738 e 739 c.p.c. e 336 c.c. sollevata dalla Corte di Genova.

    Il principio

    La tutela del contraddittorio nel procedimento camerale ablativo della potestà genitoriale è assicurata dalla possibilità per il giudice del reclamo di rimediare alle violazioni del diritto di difesa verificatesi in primo grado, senza che occorra una rimessione al primo giudice fuori dai casi espressamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

    Domande e risposte

    Che cosa è il procedimento camerale per la potestà genitoriale?

    È il procedimento con cui il tribunale per i minorenni può dichiarare la decadenza di un genitore dalla potestà o limitarla, su richiesta del pubblico ministero o di un genitore. Si svolge in camera di consiglio, secondo le regole degli artt. 737 ss. c.p.c.

    Perché le questioni erano inammissibili?

    I giudici rimettenti non avevano motivato in modo sufficiente la rilevanza delle questioni nel giudizio a quo, ossia non avevano spiegato in che modo la norma impugnata incidesse concretamente sulla decisione che dovevano adottare.

    Cosa succede se il giudice del reclamo rileva una violazione del contraddittorio in primo grado?

    Secondo la Corte, il giudice del reclamo deve adottare una nuova decisione che rispetti le regole del contraddittorio, senza necessità di rimettere la causa al primo giudice, salvo i casi tassativi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.

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  • Corte cost. n. 31/2002 – Inammissibilità conflitto attribuzioni Camera per difetto petitum

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Pesaro contro la Camera dei deputati per difetto del petitum: il ricorrente non aveva precisato né la rivendicazione né chiesto l’annullamento della delibera parlamentare sull’insindacabilità del deputato Nuccio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pesaro, che processava il deputato Gaspare Nuccio per il reato di rivelazione di segreto istruttorio (art. 326 c.p.) riguardante elenchi di iscritti a logge massoniche, aveva sollevato un conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati. Quest’ultima aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni del parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il conflitto era stato già dichiarato improcedibile in una precedente occasione (sentenza n. 274 del 1998) e ora veniva riproposto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, bensì di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Tribunale di Pesaro contestava che la Camera dei deputati avesse esercitato un potere di giudizio di merito — verificare se gli elenchi diffusi dal deputato fossero quelli acquisiti dalla Commissione parlamentare antimafia — che spetterebbe esclusivamente all’autorità giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il Tribunale di Pesaro aveva omesso di formulare qualsiasi specifica richiesta (petitum): si era limitato ad affermare che «insorge conflitto di attribuzione», senza precisare quale rivendicazione facesse valere né domandare l’annullamento della delibera. Questa carenza — già riscontrata in analoga situazione dalla sentenza n. 15 del 2002 — rende il ricorso privo di un requisito essenziale.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato il ricorrente deve indicare con precisione l’oggetto della pretesa e richiedere l’annullamento dell’atto lesivo; la mancata formulazione di qualsiasi richiesta comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto del petitum.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È uno strumento che consente a un potere dello Stato (ad es. l’autorità giudiziaria) di far valere davanti alla Corte costituzionale la lesione o l’usurpazione della propria sfera di competenza costituzionale da parte di un altro potere (ad es. il Parlamento).

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso?

    Perché mancava il petitum, cioè la specifica domanda di annullamento dell’atto parlamentare ritenuto lesivo. Il Tribunale si era limitato a «sollevare conflitto» senza precisare cosa chiedesse alla Corte.

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Spetta alla Camera di appartenenza deliberare se tale prerogativa copra il comportamento del parlamentare; il conflitto di attribuzione consente al giudice di contestare tale delibera davanti alla Corte.

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  • Corte cost. n. 30/2002 – Conflitto Camera-GIP: insindacabilità dep. Previti

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal GIP di Roma contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Previti verso un giornalista. Il ricorso era il secondo conflitto sulla stessa delibera, dopo che il precedente era già stato dichiarato improcedibile per vizio formale.

    Di cosa si tratta

    Il GIP di Roma procedeva nei confronti del deputato Cesare Previti per diffamazione aggravata nei confronti del giornalista David Sassoli, che aveva definito “capace di mistificare fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di disinformazione”. La Camera aveva dichiarato le dichiarazioni insindacabili (ottobre 1997). Un primo conflitto era già stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 35/1999 per tardivo deposito. Il GIP aveva riproposto il conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto era tra il GIP del Tribunale di Roma (ufficio VII) e la Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 22 ottobre 1997 sull’insindacabilità dell’on. Previti. Il parametro era l’art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto: il GIP aveva già proposto un precedente conflitto sulla stessa delibera, dichiarato improcedibile con sentenza n. 35/1999. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di improcedibilità per vizio formale non consentisse la riproposizione del medesimo conflitto sulla medesima delibera: il ne bis in idem processuale copriva anche i conflitti di attribuzione.

    Il principio

    Un conflitto di attribuzione già dichiarato improcedibile per vizio formale non può essere riproposto: il principio del ne bis in idem si applica anche ai conflitti di attribuzione, precludendo una seconda impugnazione della medesima delibera parlamentare.

    Domande e risposte

    Cosa differenzia “improcedibilità” e “inammissibilità” nel conflitto tra poteri?

    L’improcedibilità attiene a difetti formali del ricorso (es. tardivo deposito); l’inammissibilità riguarda la struttura del conflitto (es. assenza di materia). In questo caso la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso perché il primo era già stato esaminato e definito.

    Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono “funzionali” ai sensi dell’art. 68?

    Quando vi è un nesso tra le dichiarazioni e l’esercizio di funzioni tipicamente parlamentari (atti d’indirizzo, discorsi in aula, interpellanze): non basta che il parlamentare parli di argomenti politici.

    Chi era David Sassoli nel 2002?

    David Sassoli era giornalista RAI; in seguito è diventato parlamentare europeo e Presidente del Parlamento europeo (2019-2022).

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  • Corte cost. n. 29/2002 – Usura bancaria: illegittimità interpretazione autentica

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    La Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionale il decreto-legge n. 394/2000 (interpretazione autentica della legge antiusura del 1996): ha lasciato intatto il comma 1 (valutazione dell’usurarietà al momento della pattuizione), ma ha dichiarato illegittimi i commi 2 e 3 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. in relazione alla portata retroattiva ingiustificata.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 108/1996 sull’usura aveva creato incertezza: i mutui stipulati prima del 1996 con tassi all’epoca legali erano diventati “usurari” in seguito all’abbassamento dei tassi soglia. Il d.l. n. 394/2000 ha fornito un’interpretazione autentica stabilendo che l’usurarietà va valutata al momento della pattuizione (non della scadenza delle rate). Più tribunali hanno sollevato questioni costituzionali, lamentando che la norma favorisse le banche retroattivamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate erano l’art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2001, n. 24. I parametri principali erano gli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost. I giudici rimettenti erano: il Tribunale di Benevento (tre ordinanze) e il Tribunale di Taranto e di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato non fondata la questione sul comma 1 (valutazione al momento della pattuizione): si tratta di un’interpretazione autentica plausibile e non irragionevole; 2) dichiarato incostituzionale il comma 2, nella parte in cui applicava la sostituzione del tasso alle rate scadenti dopo il 2 gennaio 2001 invece che dal giorno dell’entrata in vigore del decreto; 3) dichiarato incostituzionale il comma 3, nella parte in cui faceva decorrere la nullità delle clausole sostituite da data diversa dall’entrata in vigore del decreto.

    Il principio

    Una norma di interpretazione autentica è legittima se si limita ad assegnare alla disposizione precedente il solo significato tra quelli possibili; è invece incostituzionale quando, sotto le spoglie dell’interpretazione, introduce in modo retroattivo un regime più favorevole alle parti forti del contratto, violando il principio di ragionevolezza e il diritto di difesa dei mutuatari.

    Domande e risposte

    Cosa ha stabilito il d.l. n. 394/2000 sull’usura?

    Ha stabilito che, ai fini della nullità della clausola per usura, il tasso deve essere “usurario” al momento della stipula del contratto, non al momento del pagamento delle rate.

    Perché i commi 2 e 3 erano incostituzionali?

    Perché facevano slittare la decorrenza degli effetti senza una giustificazione razionale, penalizzando i mutuatari che avevano già avviato azioni giudiziarie sulla base del precedente orientamento giurisprudenziale.

    La valutazione dell’usura al momento della pattuizione è costituzionale?

    Sì: la Corte ha ritenuto il comma 1 non fondato, riconoscendo al legislatore la facoltà di interpretare autenticamente la legge n. 108/1996 in modo da escludere che il semplice calo dei tassi mercato trasformi in retroattivo un mutuo originariamente lecito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 28/2002 – Correzione errore materiale ordinanza n. 359/2001

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    La Corte ha corretto un errore materiale nel dispositivo dell’ordinanza n. 359 del 6 novembre 2001: il riferimento alla “legge 26 luglio 1975, n. 375” va sostituito con “legge 26 luglio 1975, n. 354” (ordinamento penitenziario).

    Di cosa si tratta

    Nel dispositivo dell’ordinanza n. 359/2001 era stato erroneamente citato il numero 375 della legge del 26 luglio 1975, anziché il numero corretto 354 (che è la legge sull’ordinamento penitenziario). La Corte ha proceduto alla correzione ai sensi dell’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità su una norma, bensì di un procedimento di correzione di errore materiale contenuto in una propria pronuncia. Base normativa: art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione: nel dispositivo dell’ordinanza n. 359 del 6 novembre 2001 l’espressione “legge 26 luglio 1975, n. 375” è sostituita con “legge 26 luglio 1975, n. 354”.

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere errori materiali nelle proprie pronunce (sviste tipografiche o refusi) con un apposito procedimento camerale, senza per questo modificare la portata sostanziale della decisione.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge n. 354 del 1975?

    È la legge sull’ordinamento penitenziario (o.p.), che disciplina l’esecuzione delle pene detentive, le misure alternative alla detenzione e il trattamento dei detenuti.

    Come si corregge un errore materiale in una pronuncia della Corte?

    Con un procedimento camerale in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 21 delle norme integrative, senza contraddittorio tra le parti originarie.

    La correzione è retroattiva?

    Sì: la correzione ha effetto sulla pronuncia originaria, che si considera emessa con il testo corretto fin dall’inizio.

  • Corte cost. n. 27/2002 – Conflitto Camera-Tribunale: insindacabilità dep. Cito

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    La Corte ha dichiarato ammissibile (in fase preliminare) il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Cito accusato di diffamazione nei confronti di un tenente della Guardia di finanza.

    Di cosa si tratta

    L’on. Giancarlo Cito era imputato di diffamazione davanti al Tribunale di Taranto per dichiarazioni rese in un comizio e in un comunicato stampa contro un tenente della Guardia di finanza. La Camera aveva deliberato (24 ottobre 2000) che quei fatti concernevano “opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni” ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale aveva sollevato conflitto sostenendo che mancasse il nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguardava la delibera della Camera dei deputati del 24 ottobre 2000 sull’insindacabilità delle opinioni dell’on. Cito. Il ricorrente era il Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in composizione monocratica. Il parametro era l’art. 68, primo comma, Cost. (insindacabilità parlamentare).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto: esisteva la materia di un conflitto di attribuzione di propria competenza (conflitto tra potere giudiziario e Camera dei deputati sull’applicabilità dell’art. 68 Cost.). La pronuncia di ammissibilità non pregiudica la decisione di merito, che verrà adottata in un successivo giudizio dopo la notifica alla Camera.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione è ammissibile quando vi sia “materia di conflitto” rientrante nella competenza della Corte: è sufficiente che la delibera parlamentare di insindacabilità produca un effetto inibitorio sul procedimento penale e che il giudice contesti il collegamento funzionale dell’atto contestato con le funzioni parlamentari.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare (art. 68 Cost.)?

    È la prerogativa costituzionale per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

    Quando manca il “collegamento funzionale”?

    Quando le dichiarazioni incriminate non riproducono, neppure sostanzialmente, atti tipici della funzione parlamentare (interrogazioni, interpellanze, discorsi in aula), ma si collocano in un contesto di polemica personale.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    Il ricorso (conflitto) deve essere notificato alla Camera dei deputati entro sessanta giorni, per poi essere depositato in cancelleria: solo allora si apre il giudizio di merito sull’effettiva fondatezza del conflitto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 26/2002 – Costi degenza psichiatrica SSN e Regione Veneto

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    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Bassano del Grappa, chiamato a decidere se i costi di degenza presso un istituto neuropsichiatrico privato fossero a carico del SSN o della Regione Veneto, a seguito di sopravvenute modifiche normative (riforma del Titolo V della Costituzione).

    Di cosa si tratta

    I genitori di una paziente degente presso l’Istituto Costante Gris (struttura neuropsichiatrica privata) contestavano all’ASL di Bassano del Grappa di aver posto a loro carico i costi di ricovero. Il Tribunale di Bassano aveva sollevato la questione su alcune norme della Regione Veneto che distinguevano le prestazioni sanitarie (a carico del SSN) da quelle “socio-assistenziali” (a carico di regioni ed enti locali), ritenendole in contrasto con l’art. 117 Cost. vigente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate erano più disposizioni delle leggi regionali venete (l. n. 8/1993, l. n. 5/1996, l. n. 3/1998, l. n. 7/1999) che ponevano a carico dei pazienti (o della Regione) — anziché del SSN — i costi delle prestazioni di “rilievo socio-assistenziale”. Il parametro era l’art. 117 Cost. (nella versione previgente). Giudice rimettente: Tribunale di Bassano del Grappa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente: nelle more del giudizio era entrata in vigore la legge costituzionale n. 3/2001, che ha profondamente riformato il Titolo V della Costituzione (artt. 114-132) modificando il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Il giudice doveva rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro costituzionale.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale, sopravviene una modifica del parametro costituzionale invocato, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la questione alla luce del nuovo assetto normativo.

    Domande e risposte

    Cosa distingue le prestazioni sanitarie da quelle socio-assistenziali?

    Le prestazioni sanitarie (riabilitazione, cure mediche) sono a carico del SSN; quelle “socio-assistenziali” (assistenza alla persona, vitto, alloggio) spettano a regioni e comuni.

    Perché la riforma del Titolo V rilevava in questo caso?

    Perché il nuovo art. 117 Cost. aveva ridisegnato le competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di salute, potenzialmente modificando la valutazione di legittimità delle norme regionali venete.

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    La Corte rinvia gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce dello ius superveniens (la nuova legge sopravvenuta).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 25/2002 – Sospensione da cariche elettive per condanna penale

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 15 della legge n. 55/1990, che prevede la sospensione automatica dalle cariche elettive in caso di condanna (anche non definitiva) per spaccio di stupefacenti, anche quando sia riconosciuta l’attenuante dei “motivi di particolare valore morale e sociale”.

    Di cosa si tratta

    Un consigliere comunale di Roma era stato condannato in primo grado a due mesi di reclusione (sostituita con multa) per spaccio di stupefacenti (art. 73, d.P.R. n. 309/1990), con riconoscimento dell’attenuante della lieve entità e di quella per motivi di particolare valore morale e sociale. Il prefetto ne aveva disposto la sospensione dalla carica. Il Tribunale di Roma aveva sollevato la questione ritenendo irragionevole che una condotta giudicata moralmente nobile potesse comportare la sospensione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate erano l’art. 15, commi 1 lett. a), 4-bis lett. a) e 4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55. I parametri erano gli artt. 3 (uguaglianza/ragionevolezza) e 51 (elettorato passivo) Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Roma, seconda sezione civile.

    La decisione della Corte

    La questione è stata dichiarata non fondata. La Corte ha ritenuto che l’automatismo della sospensione risponda a una scelta legislativa razionale: il legislatore ha valutato che la condanna per spaccio, anche di lieve entità, pone in dubbio il rapporto fiduciario con l’elettorato. Il riconoscimento dell’attenuante non è sufficiente a escludere la tipicità del fatto reato, che resta fondamento idoneo per la sospensione.

    Il principio

    La sospensione automatica dalle cariche elettive in caso di condanna per spaccio di stupefacenti non è irragionevole: il legislatore può prevedere preclusioni automatiche a tutela del rapporto fiduciario tra eletti ed elettori, anche quando siano state riconosciute attenuanti.

    Domande e risposte

    Quando scatta la sospensione dalla carica elettiva?

    Con la condanna (anche non definitiva) per uno dei reati elencati dalla legge n. 55/1990, tra cui lo spaccio di stupefacenti ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990.

    L’attenuante dei “motivi di particolare valore morale” elimina la condanna?

    No: l’attenuante riduce la pena ma non incide sulla tipicità del fatto reato, che rimane il presupposto della sospensione automatica dalla carica.

    La disciplina si applica anche con condanna non definitiva?

    Sì: la legge n. 55/1990 prevede la sospensione (e non solo la decadenza) anche in caso di condanna non ancora irrevocabile, proprio per garantire la fiducia degli elettori durante il processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 24/2002 – Decreto penale di condanna e reati militari

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 459, comma 1, c.p.p.: la norma non consente il decreto penale di condanna per i reati militari perseguibili solo su richiesta del comandante di corpo. La diversità di trattamento è giustificata dalla natura strutturalmente diversa di tale condizione di procedibilità rispetto alla querela.

    Di cosa si tratta

    L’art. 459 c.p.p., come modificato dalla legge n. 479/1999, consente il decreto penale di condanna anche per i reati perseguibili a querela. Il GIP del Tribunale militare di Torino aveva ricevuto una richiesta di decreto penale per un militare accusato di “allontanamento illecito”, reato perseguibile solo su richiesta del comandante di corpo (art. 260, secondo comma, c.p.m.p.). La norma non menziona questa condizione di procedibilità militare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata era l’art. 459, comma 1, c.p.p. I parametri erano gli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. (ragionevole durata del processo). Giudice rimettente: GIP del Tribunale militare di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la richiesta del comandante di corpo è una condizione di procedibilità strutturalmente diversa dalla querela. La querela è atto di parte privata e il suo ritiro può interrompere il processo; la richiesta militare invece è un atto di un soggetto istituzionale. Questa diversità giustifica la diversità di trattamento processuale senza violazione del principio di uguaglianza.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza non impone di estendere a reati militari condizionati alla richiesta del comandante di corpo le medesime regole processuali previste per reati procedibili a querela: le due condizioni di procedibilità sono strutturalmente diverse.

    Domande e risposte

    Cos’è il procedimento per decreto penale di condanna?

    È un rito semplificato in cui il PM chiede al GIP di emettere direttamente la condanna (senza udienza) per reati di minore gravità; l’imputato può fare opposizione entro 15 giorni.

    Cosa differenzia la richiesta del comandante di corpo dalla querela?

    La querela è un diritto del privato offeso, rinunciabile; la richiesta del comandante di corpo è un atto istituzionale che non può essere ritirato unilateralmente e risponde a logiche disciplinari militari.

    La questione era già stata esaminata dalla Corte?

    Sì: la Corte si era già pronunciata negativamente con la sentenza n. 274/1997, sul vecchio testo dell’art. 459 c.p.p. Il rimettente riteneva che la modifica del 1999 giustificasse una nuova valutazione, ma la Corte ha confermato la non fondatezza.

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