Autore: Andrea Marton

  • Articolo 39 del TUIR

    Articolo 39 del TUIR

    Art. 39 TUIR – Decorrenza delle variazioni

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 10, comma 1, del DL n. 414/89. Per gli effetti vedasi l’art. 12, comma 1, del DL n. 40/90.

    “1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell’articolo 38 hanno effetto dall’1 gennaio dell’anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.”

  • Articolo 40 del TUIR

    Articolo 40 del TUIR

    Art. 40 TUIR – Fabbricati di nuova costruzione

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.”

  • Articolo 41 del TUIR

    Articolo 41 del TUIR

    Art. 41 TUIR – Unità immobiliari non locate

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Lett. a) soppressa ex art. 7 comma 11 dl 323/96.

    1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.”

    Commento del professionista
    La norma e la sua logica

    Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.

    Con questa formulazione scarna ma densa di contenuto, l’art. 41 del TUIR introduce una delle regole più discusse e, spesso, meno comprese della fiscalità immobiliare: la maggiorazione di un terzo della rendita catastale per gli immobili abitativi che il proprietario tiene per sé, senza darli in locazione. La ratio è chiaramente penalizzante nei confronti di chi sottrae l’immobile al mercato delle locazioni, applicando un carico fiscale aggiuntivo rispetto alla rendita ordinaria.

    L’ambito oggettivo: non tutti gli immobili, solo il gruppo A (escluso A/10)

    Non ogni immobile di proprietà è soggetto alla maggiorazione. La prassi amministrativa ha tracciato con precisione il perimetro applicativo: la maggiorazione riguarda esclusivamente le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A, con espressa esclusione della categoria A/10, che è quella degli uffici e degli studi privati. Si tratta, in sostanza, delle abitazioni in tutte le loro forme.

    Restano fuori dal campo di applicazione anche gli immobili strumentali all’impresa e quelli destinati alla vendita da parte di imprese che hanno per oggetto la compravendita immobiliare, in quanto questi seguono regimi fiscali del tutto diversi.

    Un caso che vale la pena segnalare per la sua specificità è quello dell’autorimessa o del garage a servizio di un’abitazione tenuta a disposizione: anche questo tipo di pertinenza non è soggetto alla maggiorazione, trattandosi di categoria catastale diversa dal gruppo A.

    Il presupposto soggettivo: “posseduta in aggiunta” all’abitazione principale

    La maggiorazione scatta solo quando l’immobile è posseduto in aggiunta a quello destinato ad abitazione principale. Il concetto di “abitazione principale” funge qui da termine di riferimento oggettivo: conta il fatto che il possessore (o un suo familiare) vi abiti stabilmente, indipendentemente dal titolo giuridico in base al quale ci abita. Quindi, chi abita in affitto la propria casa principale e possiede anche un altro appartamento che tiene a disposizione, è soggetto alla maggiorazione su quest’ultimo: la disponibilità in locazione dell’abitazione principale non costituisce un’esimente.

    Quando l’immobile è utilizzato o tenuto a disposizione solo per una parte dell’anno, la maggiorazione non si applica per l’intero periodo d’imposta, ma viene proporzionata ai soli giorni in cui si è verificata quella condizione.

    Le situazioni escluse: la prassi dell’Amministrazione finanziaria

    Qui si apre il capitolo più ricco e, per il professionista, più utile. Nel corso degli anni l’Amministrazione finanziaria ha chiarito una serie di situazioni in cui la maggiorazione non trova applicazione, nonostante l’immobile risulti formalmente “a disposizione”:

    L’alloggio del portiere condominiale. L’unità immobiliare condominiale abitata dal portiere è esclusa dalla maggiorazione. La ratio è evidente: non si tratta di un immobile tenuto a disposizione del proprietario per uso personale, ma di un alloggio funzionale all’organizzazione condominiale.

    L’immobile privo di utenze. Questo è forse l’esenzione più interessante sul piano pratico. La maggiorazione di un terzo si applica, ai sensi dell’articolo 41 TUIR, nel caso di unità immobiliari non locate.  Tuttavia, l’Amministrazione ha chiarito che se l’immobile è privo delle utenze che ne consentono l’effettivo utilizzo allacciamento alla rete elettrica, idrica e del gas non può considerarsi “di fatto” a disposizione del contribuente, e quindi la maggiorazione non si applica. È un principio di buon senso: un immobile senza luce, acqua e riscaldamento non è concretamente fruibile, e tassarlo come se fosse una seconda casa usufruibile sarebbe sproporzionato.

    Il contribuente emigrato per motivi di lavoro. L’Amministrazione ha anche chiarito che l’immobile non affittato posseduto nel Comune dal quale il contribuente si è temporaneamente trasferito per motivi di lavoro non è soggetto alla maggiorazione. Si tratta di una tutela importante per chi, per esigenze lavorative contingenti, si trova a non poter né abitare né agevolmente locare il proprio immobile di residenza abituale.

    Il meccanismo di calcolo

    La struttura del calcolo è la seguente: si parte dalla rendita catastale, che viene rivalutata del 5% (ai sensi dell’art. 3, comma 48, della L. 662/1996, vigente dalla fine degli anni ’90 e mai aggiornata). Su questa base rivalutata si applica la maggiorazione di un terzo prevista dall’art. 41. Nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione, si applica la maggiorazione di 1/3 ai sensi dell’articolo 41 del TUIR. Il risultato è il reddito imponibile ai fini IRPEF per quell’immobile.

    Facendo un esempio pratico: un appartamento con rendita catastale di 1.000 euro genera una rendita rivalutata di 1.050 euro. Con la maggiorazione di un terzo, il reddito imponibile sale a 1.400 euro. Non una somma enorme in valore assoluto, ma significativa rispetto alla rendita base, e soprattutto un costo che il contribuente si trascina ogni anno senza percezione di alcun canone.

    Un’importante eccezione: gli immobili di interesse storico o artistico

    Vale la pena segnalare che per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), la disciplina è completamente diversa: il reddito medio ordinario è ridotto del 50% e non si applica comunque l’art. 41 TUIR. Anche se l’immobile vincolato è tenuto a disposizione, il proprietario non subisce la maggiorazione: la riduzione della rendita catastale del 50% costituisce già di per sé un regime agevolato che assorbe ogni penalizzazione aggiuntiva.

    Profili di rischio e attenzione professionale

    Nella pratica dichiarativa, l’art. 41 TUIR è una norma che genera errori frequenti, soprattutto in due direzioni opposte: da un lato, contribuenti che omettono la maggiorazione pur ricadendo nel suo ambito applicativo; dall’altro, contribuenti che la applicano su immobili che ne sono invece esclusi (ad esempio, pertinenze non abitative o immobili formalmente inutilizzabili). Entrambe le situazioni espongono a contestazioni in sede di controllo.

    Un’attenzione particolare va riservata agli immobili che cambiano condizione nel corso dell’anno ad esempio passano da locati a “a disposizione” o viceversa per i quali è necessario calcolare la maggiorazione in modo proporzionale, compilando correttamente il quadro B della dichiarazione con i relativi giorni di utilizzo per ciascun codice.

    Conclusione

    L’art. 41 TUIR è, nella sostanza, una norma di disincentivo alla “tesaurizzazione” immobiliare: chi possiede una seconda casa e non la mette a reddito paga di più rispetto a chi la affitta. Non una patrimoniale in senso tecnico, ma qualcosa che le somiglia. La sua applicazione richiede un’attenta analisi della situazione concreta del contribuente, perché le eccezioni costruite in parte dalla legge e in parte dalla prassi amministrativa sono tutt’altro che marginali e possono fare la differenza tra un carico fiscale legittimamente ridotto e uno che invece risulta esagerato.

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  • Articolo 42 del TUIR

    Articolo 42 del TUIR

    Art. 42 TUIR – Costruzioni rurali

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/2001

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Contiene anche le modifiche apportate dall’art. 10 del DLG 168/2001. Contiene anche le modifiche apportate dall’art. 13 del DLG 47/2000. “1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate:
    a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;
    b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
    c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
    d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell’articolo 32.”

  • Articolo 43 del TUIR

    Articolo 43 del TUIR

    Art. 43 TUIR – Immobili non produttivi di reddito fondiario (NDR: ex art. 40.)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nel comma 2, primo periodo, del presente articolo o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi da 31 a 36, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

    Per le assegnazioni e cessioni effettuate entro il 30 settembre 2026 si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi da 35 a 40, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

    “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni.

    2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall’art. 77, comma 1 (1). Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 62 (2) per il medesimo periodo temporale ivi indicato.”

    _________________________________

    (1) Ora art. 65 ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

    (2) Ora art. 95 ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

  • Articolo 44 del TUIR

    Articolo 44 del TUIR

    Art. 44 TUIR – Redditi di capitale

    In vigore dal 25/12/2019

    Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 13

    “1. Sono redditi di capitale:

    a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

    b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche’ dei certificati di massa;

    c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

    d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

    d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia.(1)

    e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

    f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53;

    g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; (2)

    g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

    g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

    g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; (2)

    g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

    g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73;

    h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

    2. Ai fini delle imposte sui redditi:

    a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilita’ deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;

    b) (lettera abrogata);

    c) si considerano similari alle obbligazioni:

    1) i buoni fruttiferi emessi da societa’ esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;

    2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.”

    —————–

    (1) Vedasi pure il comma 44 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 2712/2017.

    (2) Si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi 112, 113 e 114 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

  • Articolo 45 del TUIR

    Articolo 45 del TUIR

    Art. 45 TUIR – Determinazione del reddito di capitale (ex art. 42).

    In vigore dal 27/10/2019

    Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 13

    “1. Il reddito di capitale e’ costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell’articolo 44 e’ compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 44 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonche’ le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 44 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l’evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell’articolo 44 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

    2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura non e’ determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

    3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

    4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni (1).

    4-bis. (Comma abrogato)

    4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

    4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonche’ di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.”

    ________________________

    (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 5, decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del presente comma 4 deve intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

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  • Articolo 46 del TUIR

    Articolo 46 del TUIR

    Art. 46 TUIR – Versamenti dei soci

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le somme versate alle societa’ commerciali e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento e’ stato fatto ad altro titolo. 2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.”

    Commento del professionista

    L’art. 46 del D.P.R. 917/1986 disciplina il trattamento fiscale dei versamenti effettuati dai soci a favore delle società commerciali e degli enti commerciali residenti. La norma stabilisce una presunzione generale: le somme versate dai soci si considerano finanziamenti (mutui), salvo che dai bilanci o rendiconti risulti chiaramente una diversa qualificazione.

    In pratica, ciò significa che, in assenza di una specifica evidenza contabile, tali versamenti si presumono fruttiferi e quindi idonei a generare redditi di capitale. Questa regola si applica non solo alle società di capitali, ma anche alle società di persone e agli enti commerciali, nonché – per espressa previsione normativa – ad associazioni e consorzi.

    Un elemento fondamentale è rappresentato dalla rilevazione contabile: la disciplina si basa sulle risultanze di bilancio. Se i versamenti sono iscritti nel patrimonio netto (ad esempio come versamenti in conto capitale), non si applica la presunzione di finanziamento. Al contrario, se sono iscritti tra i debiti o comunque non risultano come patrimonio netto, si presume l’esistenza di un rapporto di mutuo tra socio e società.

    La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che questa presunzione si applica a tutti i soci, inclusi quelli che operano in forma imprenditoriale, sia individuale sia collettiva. In tal caso, gli eventuali interessi attivi derivanti dai finanziamenti concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

    Il finanziamento soci si caratterizza per l’obbligo di restituzione da parte della società e non richiede necessariamente una proporzione con la quota di partecipazione né una delibera assembleare specifica. Inoltre, può essere effettuato in diverse forme, anche indirette: ad esempio mediante la concessione di dilazioni di pagamento, la rinuncia temporanea alla riscossione di crediti, la mancata percezione di dividendi deliberati o di compensi spettanti.

    Tuttavia, ai fini fiscali, non è sufficiente una semplice dichiarazione del socio per qualificare il versamento come apporto di capitale. La prova contraria alla presunzione di finanziamento deve emergere in modo chiaro e formale dai documenti contabili ufficiali. La normativa richiede infatti che la diversa natura del versamento risulti espressamente dal bilancio o dal rendiconto; non è ammessa una prova libera o generica.

    Inoltre, la presunzione di onerosità del finanziamento (ossia la produzione di interessi) può essere superata solo nei modi previsti dalla norma, e non semplicemente invocando una diversa volontà delle parti.

    Un ulteriore profilo rilevante riguarda i controlli dell’Amministrazione finanziaria. La semplice iscrizione in bilancio di un finanziamento soci non è sufficiente a dimostrarne l’effettiva esistenza: la giurisprudenza richiede anche un adeguato supporto documentale, come delibere assembleari formalmente corrette. In mancanza, tali somme possono essere contestate come ricavi occulti.

    Infine, è stato chiarito che la disciplina dell’art. 46 non si applica quando dal bilancio emerge chiaramente una diversa qualificazione del versamento, ad esempio come prestito infruttifero, purché tale qualificazione sia adeguatamente documentata.

    In sintesi, il trattamento fiscale dei versamenti soci dipende in modo determinante dalla loro corretta qualificazione contabile e dalla presenza di idonea documentazione, elementi essenziali per evitare presunzioni fiscali sfavorevoli e possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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  • Articolo 47 Bis del TUIR

    Articolo 47 Bis del TUIR

    Art. 47-bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati.

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 12

    “1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

    a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;

    b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e semprechè, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

    2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un’impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che:

    a) il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;

    b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.

    3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212.”

  • Articolo 49 del TUIR

    Articolo 49 del TUIR

    Art. 49 TUIR – Redditi di lavoro dipendente (1)

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e’ considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

    2. Costituiscono, altresi’, redditi di lavoro dipendente:

    a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

    b) le somme di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.”

    _______________________

    (1) Vedi D.L. n. 3 05/02/2020.

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