Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 173/2002 – Beni culturali opere arte viventi

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    La questione è infondata. La Corte chiarisce che il Testo unico dei beni culturali del 1999 non ha depenalizzato la contraffazione di opere d’arte di autori viventi o recenti: tali opere restano protette dalle sanzioni penali previste dall’art. 127 del medesimo decreto.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 1062 del 1971 puniva penalmente la messa in commercio e l’autenticazione di opere d’arte contraffatte o alterate, a prescindere dall’epoca di realizzazione e dalla circostanza che l’autore fosse vivente o meno. Nel 1999, con il d.lgs. n. 490, è stato emanato il Testo unico dei beni culturali e ambientali, che ha abrogato la legge del 1971. Il Tribunale di Piacenza dubitava che l’art. 2, comma 6, del nuovo testo unico avesse ristretto l’ambito di tutela penale, escludendo le opere di autori viventi o realizzate da meno di cinquant’anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Piacenza, nel corso di un procedimento per contraffazione di opere di pittori piacentini contemporanei, ha sollevato questione in riferimento all’art. 76 della Costituzione, sostenendo che l’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 490 del 1999 avesse introdotto una limitazione sostanziale alla tutela penale non autorizzata dalla legge delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Condividendo la tesi dell’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto che l’art. 2, comma 6 (che esclude dalla disciplina del “titolo” sui beni culturali le opere di autori viventi o recenti) non incida sull’art. 127, che prevede le sanzioni penali per la contraffazione, il quale continua ad applicarsi a tutte le opere, indipendentemente dall’epoca.

    Il principio

    La delimitazione dell’oggetto di tutela contenuta in una norma definitoria di un Testo unico non opera necessariamente per tutte le disposizioni del medesimo decreto. La norma sanzionatoria penale (art. 127 d.lgs. n. 490/1999) deve essere interpretata autonomamente: l’obbligo di assumere come testimone l’autore vivente nelle cause di contraffazione (art. 9 della legge n. 1062/1971, espressamente mantenuto in vigore) conferma che il legislatore non ha inteso depenalizzare la contraffazione di opere contemporanee.

    Domande e risposte

    Quali opere erano al centro del procedimento penale piacentino?

    Opere contraffatte di pittori piacentini, alcune delle quali presumibilmente di autori viventi o realizzate negli ultimi decenni. La questione era se, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 490 del 1999, tali opere godessero ancora di tutela penale.

    Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione?

    L’art. 76 Cost. regola la delega legislativa: il Parlamento può delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa entro i principi e criteri direttivi stabiliti e per un tempo limitato. Un decreto legislativo che ecceda i limiti della delega viola l’art. 76.

    La normativa sulla contraffazione di opere d’arte è cambiata dopo il 2002?

    Sì. Il d.lgs. n. 490 del 1999 è stato abrogato dal Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), che contiene all’art. 178 la disciplina penale sulla contraffazione di opere d’arte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 172/2002 – Conflitto attribuzioni insindacabilità Sgarbi

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    La Corte dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Il Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni diffamatorie dell’on. Sgarbi nei confronti di un magistrato, ma nel frattempo il procedimento penale sottostante era divenuto improcedibile.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Nel 1999 la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Roberto Pennisi, sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, che lo aveva accusato di “comportamento disumano e persecutorio” in relazione alla conduzione di un procedimento penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, sostenendo che la delibera di insindacabilità fosse stata adottata in assenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni di Sgarbi (diffuse tramite comunicato ANSA e su quotidiani nel 1994) e l’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso: nelle more del giudizio costituzionale il Tribunale di Roma aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Sgarbi per essere il reato estinto per prescrizione. Venuto meno il procedimento penale sottostante, era venuto meno anche l’interesse a coltivare il conflitto di attribuzioni.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato presuppone la permanenza dell’interesse a vedere tutelata la sfera di competenza rivendicata. Se il procedimento principale si estingue per prescrizione, il ricorso per conflitto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    Domande e risposte

    Cosa distingue un atto parlamentare coperto da insindacabilità da una dichiarazione extraparlamentare?

    La Corte aveva già chiarito (sentenza n. 289 del 1998) che la prerogativa dell’insindacabilità non può estendersi all’“intera attività politica” del parlamentare, pena la trasformazione della prerogativa in privilegio personale. Occorre un nesso funzionale specifico tra la dichiarazione e atti parlamentari concreti.

    Perché il Tribunale di Roma aveva sollevato il conflitto due volte?

    Il primo ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla Corte (ordinanza n. 264 del 2000) per carenza formale (assenza di riferimento ai fatti e mancanza di domanda nel dispositivo). Il secondo ricorso aveva corretto questi vizi ed era stato sollevato nel 2000.

    Cosa significa “improcedibile” in un conflitto di attribuzioni?

    Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché è venuta meno una condizione necessaria per proseguire il giudizio (nel caso, l’esistenza del procedimento penale sottostante che giustificava l’interesse del potere giudiziario a fare valere le proprie attribuzioni).

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  • Corte cost. n. 171/2002 – Infortuni lavoro sindacalisti in aspettativa

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    La Corte dichiara l’incostituzionalità. I lavoratori in aspettativa per cariche sindacali che svolgono attività a rischio professionale devono essere coperti dall’assicurazione INAIL obbligatoria contro gli infortuni, e le organizzazioni sindacali devono versare i relativi premi.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R. n. 1124 del 1965) elencava tassativamente le categorie di lavoratori e i soggetti obbligati al pagamento dei premi INAIL. I lavoratori posti in aspettativa non retribuita per svolgere cariche sindacali (art. 31 dello Statuto dei lavoratori) non vi erano contemplati, nonostante svolgessero attività oggettivamente a rischio (utilizzo di veicoli, computers, macchine elettriche).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Siena ha sollevato questione, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 38 e 39 della Costituzione, nei confronti degli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non includevano rispettivamente i lavoratori in aspettativa sindacale tra i soggetti assicurati e le organizzazioni sindacali tra i datori di lavoro obbligati al pagamento dei premi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevedevano tra i beneficiari della tutela i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali (provinciali e nazionali) che svolgano attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico, né le organizzazioni sindacali tra gli obbligati al pagamento dei premi.

    Il principio

    L’esclusione dei sindacalisti in aspettativa dalla tutela INAIL contro gli infortuni è incostituzionale per violazione degli artt. 3, 38 e 39 Cost.: non vi è ragione di escluderli dalla copertura assicurativa quando svolgono attività rischiosa, che è la stessa posta a base della tutela accordata ad altre categorie di lavoratori.

    Domande e risposte

    Chi sono i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali?

    Sono lavoratori subordinati che, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), vengono collocati in aspettativa non retribuita dal proprio datore di lavoro per svolgere a tempo pieno incarichi in organizzazioni sindacali nazionali o provinciali.

    Quale attività rischiosa svolgevano i sindacalisti nel caso concreto?

    Secondo il Tribunale di Siena, i sindacalisti in aspettativa presso la CISL di Siena utilizzavano non occasionalmente veicoli a motore personalmente condotti, nonché personal computer, fotocopiatrici e macchine elettriche ed elettroniche: tutte attività per le quali la legge prevede la copertura assicurativa INAIL per altri lavoratori.

    Le organizzazioni sindacali devono ora iscrivere i sindacalisti in aspettativa all’INAIL?

    Sì. Per effetto di questa sentenza, le organizzazioni sindacali sono obbligate al pagamento dei premi INAIL per i lavoratori in aspettativa che svolgano attività a rischio professionale, analogamente a qualsiasi altro datore di lavoro.

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  • Corte cost. n. 170/2002 – Espulsione stranieri accompagnamento frontiera

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    La questione è manifestamente infondata. La Corte aveva già deciso con la sentenza n. 105 del 2001 che una corretta interpretazione del Testo unico sull’immigrazione impone al giudice della convalida di verificare anche la legittimità del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) prevede che lo straniero destinatario di un decreto di espulsione possa essere accompagnato coattivamente alla frontiera dalla forza pubblica, e che, se non è possibile eseguire immediatamente l’espulsione, venga trattenuto in un Centro di permanenza temporanea (CPT) con convalida del giudice. Il Tribunale di Milano contestava che questo sistema non garantisse un controllo giurisdizionale preventivo sull’accompagnamento coatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano (con 13 ordinanze) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 13, secondo e terzo comma, della Costituzione nei confronti degli artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevedevano che l’accompagnamento coatto alla frontiera fosse disposto dall’autorità giudiziaria o convalidato entro 96 ore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando la propria sentenza n. 105 del 2001, che aveva chiarito come una lettura costituzionalmente orientata delle norme consentisse già al giudice della convalida del trattenimento di verificare anche la legittimità dell’espulsione con accompagnamento, garantendo così la riserva di giurisdizione imposta dall’art. 13 Cost.

    Il principio

    Il giudice della convalida del trattenimento dello straniero nei CPT deve verificare non solo i presupposti del trattenimento ma anche la legittimità del decreto di espulsione con accompagnamento coatto, così assicurando la garanzia giurisdizionale imposta dall’art. 13 della Costituzione per ogni restrizione della libertà personale.

    Domande e risposte

    Cosa garantisce l’art. 13 della Costituzione in materia di libertà personale?

    L’art. 13 Cost. prevede una riserva di legge e una riserva di giurisdizione: le limitazioni della libertà personale devono essere previste dalla legge e disposte dall’autorità giudiziaria. Solo in casi eccezionali di necessità e urgenza può intervenire l’autorità di pubblica sicurezza, con convalida giudiziaria entro 96 ore.

    Cosa sono i Centri di permanenza temporanea (CPT)?

    Erano strutture di trattenimento amministrativo per stranieri destinatari di provvedimento di espulsione non immediatamente eseguibile. Oggi denominati Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), sono disciplinati dall’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.

    La sentenza n. 105 del 2001 ha risolto definitivamente la questione?

    Sì, per i profili sollevati in questa ordinanza. La Corte ha ritenuto che quella sentenza avesse già chiarito l’interpretazione costituzionalmente adeguata delle norme, e che i rimettenti non adducèssero profili nuovi rispetto a quelli già esaminati.

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  • Corte cost. n. 169/2002 – Sostituzione giudice militare ricusato

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    Le questioni sono manifestamente inammissibili. Il Tribunale militare di Torino contestava la norma del codice di procedura penale che consente la sostituzione del giudice ricusato o astenutosi mediante applicazione o supplenza esterna, ritenendola incompatibile con il principio del giudice naturale, ma la questione era mal formulata.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice si astiene o viene ricusato, l’art. 43 c.p.p. prevede la sua sostituzione con un altro magistrato. La Corte di cassazione ha interpretato questa norma nel senso di ammettere la supplenza “esterna” (magistrato proveniente da altro ufficio giudiziario, anche assegnato per quel solo procedimento) come alternativa alla rimessione del processo ad altro tribunale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale militare di Torino ha sollevato questione in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101 e 108 della Costituzione, sostenendo che la supplenza esterna per un singolo procedimento creasse di fatto un “giudice per il caso concreto”, in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. La questione riguardava due diversi procedimenti penali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni per difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente non aveva dimostrato in modo adeguato il nesso causale tra l’eventuale accoglimento della questione e la decisione dei giudizi pendenti.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve soddisfare requisiti formali e sostanziali di ammissibilità: il giudice rimettente deve motivare in modo non implausibile sia la rilevanza (incidenza sul giudizio a quo) sia la non manifesta infondatezza. Carenze su questi profili determinano l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “giudice naturale precostituito per legge”?

    L’art. 25, primo comma, Cost. stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Ciò significa che la competenza del giudice deve essere determinata da norme generali e astratte, previste prima del fatto, e non su base individuale per il singolo caso.

    Qual è la differenza tra supplenza interna ed esterna?

    La supplenza interna avviene all’interno dello stesso ufficio giudiziario, attraverso magistrati già assegnati. La supplenza esterna comporta l’assegnazione di un magistrato proveniente da altro ufficio. Secondo la Cassazione, quest’ultima è ammissibile purché avvenga secondo criteri predeterminati.

    L’ordinamento giudiziario militare prevede il giudice monocratico?

    No, secondo il rimettente, a differenza dell’ordinamento giudiziario ordinario (riformato dal d.lgs. n. 51 del 1998). Questo rendeva particolarmente problematica, nell’ottica del Tribunale militare, la costruzione di soluzioni alternative alla rimessione del processo.

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  • Corte cost. n. 168/2002 – Imparzialità giudice delegato fallimentare

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    La questione è manifestamente infondata. Il giudice delegato che ha autorizzato l’azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita può adottare le misure cautelari correlate senza violare il principio di imparzialità dell’art. 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel diritto fallimentare il giudice delegato ha competenze molto ampie, tra cui quella di autorizzare il curatore ad agire in giudizio per responsabilità contro gli ex amministratori e, contestualmente, di adottare misure cautelari (sequestro conservativo) a tutela del patrimonio dei convenuti. Il Tribunale di Messina ha sollevato dubbi sulla compatibilità di questa concentrazione di poteri con il principio del giudice imparziale e terzo, introdotto nella Costituzione con la riforma dell’art. 111 nel 1999.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice delegato del Tribunale di Messina ha sollevato questione in riferimento all’art. 111 della Costituzione nei confronti dell’art. 146 del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la prevenzione derivante dall’aver autorizzato l’azione compromettesse la sua imparzialità nell’adottare successivamente le misure cautelari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la propria ordinanza n. 176 del 2001, che aveva già escluso un analogo contrasto con i principi del giusto processo. L’autorizzazione all’azione di responsabilità non vincola il giudice delegato nella valutazione cautelare in quanto le due funzioni hanno oggetti e presupposti diversi.

    Il principio

    Il fatto che il giudice delegato abbia autorizzato il curatore all’azione di responsabilità non determina una “forza della prevenzione” tale da compromettere la sua imparzialità nel successivo procedimento cautelare. Le due valutazioni hanno presupposti distinti e non danno luogo all’incompatibilità prevista dall’art. 51 c.p.c.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “forza della prevenzione” del giudice?

    Si intende il condizionamento psicologico che può derivare dall’aver già espresso una valutazione su un fatto o su una parte nel medesimo procedimento. L’art. 111 Cost. impone che il giudice sia terzo e imparziale, il che richiede l’assenza di pregiudizi derivanti da precedenti valutazioni.

    L’art. 146 della legge fallimentare è stato poi riformato?

    Sì. La disciplina è stata profondamente riformata dal d.lgs. n. 5 del 2006 e poi dal Codice della crisi d’impresa (d.lgs. n. 14 del 2019), che ha riorganizzato il ruolo del giudice delegato nel fallimento (ora “liquidazione giudiziale”).

    Quando il giudice delegato deve astenersi?

    Il giudice delegato deve astenersi nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c. (interesse proprio nella causa, parentela con le parti, ecc.). L’aver adottato provvedimenti nel medesimo procedimento fallimentare, in linea generale, non costituisce causa di incompatibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 167/2002 – Patrocinio spese Stato contravvenzioni

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    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente. La norma che escludeva il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali per contravvenzioni era stata abrogata dalla legge n. 134 del 2001 prima della decisione della Corte.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato garantisce ai non abbienti il diritto alla difesa tecnica pagata dall’erario. L’art. 1, comma 8, della legge n. 217 del 1990 escludeva questo beneficio nei procedimenti penali per contravvenzioni, salvo che fossero riuniti o connessi a procedimenti per delitti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nel corso di un procedimento per la contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. (detenzione ingiustificata di chiavi e grimaldelli), ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sostenendo che l’esclusione del patrocinio in materia contravvenzionale fosse irragionevole rispetto alla pari complessità giuridica di alcuni procedimenti per contravvenzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente perché valutasse se la questione fosse ancora rilevante: il censurato comma 8 dell’art. 1 della legge n. 217 del 1990 era stato nel frattempo abrogato dall’art. 2, comma 5, della legge n. 134 del 2001, che aveva riformato la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

    Il principio

    La sopravvenuta abrogazione della norma impugnata impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per rivalutare la rilevanza della questione: se il diritto è cambiato, il giudice deve verificare se la questione incida ancora sul giudizio pendente.

    Domande e risposte

    La legge n. 134 del 2001 ha esteso il patrocinio anche alle contravvenzioni?

    Sì. La legge n. 134 del 2001 ha abrogato la limitazione prevista dal vecchio comma 8 e ha riformato in senso estensivo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, ora contenuta nel d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia).

    Cosa succede quando la norma impugnata viene abrogata in pendenza del giudizio costituzionale?

    La Corte, di norma, non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice a quo, il quale deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce del nuovo quadro normativo applicabile al giudizio principale.

    L’art. 707 c.p. riguarda un reato o una contravvenzione?

    Si tratta di una contravvenzione (detenzione ingiustificata di chiavi o grimaldelli), punita con l’arresto. Pur trattandosi di un reato minore, può comportare questioni giuridiche di una certa complessità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 166/2002 – Orari commercio Regione Veneto

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    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per sopravvenute modifiche normative. Il TAR Veneto aveva contestato la legge regionale che delegava alle Province l’individuazione dei Comuni a economia turistica per le deroghe agli orari di vendita, ma nel frattempo il quadro normativo nazionale è mutato.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto n. 62 del 1999 dettava i criteri per riconoscere i Comuni a prevalente economia turistica e le città d’arte, ai fini delle deroghe agli orari di chiusura degli esercizi commerciali previste dal d.lgs. n. 114 del 1998 (riforma del commercio). Le Province erano delegate a compiere queste valutazioni applicando criteri fissati dalla legge regionale, tra cui il numero di posti-letto alberghieri ed extra-alberghieri e la collocazione in zona montana, litoranea o lacuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Veneto ha sollevato questione in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che la materia del commercio non rientrerebbe nella potestà legislativa concorrente delle Regioni e che i criteri di individuazione dei Comuni fossero irragionevoli (preclusione basata su requisiti non coerenti con la finalità turistica) e lesivi del principio di buon andamento, in quanto escludevano Comuni che in passato godevano di analoga qualifica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Veneto per consentirgli di valutare se la questione fosse ancora rilevante alla luce del mutato quadro normativo sopravvenuto dopo l’ordinanza di rimessione.

    Il principio

    Quando intervengono modifiche normative successive all’ordinanza di rimessione che incidono sulla disciplina oggetto della questione, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione nel nuovo contesto normativo.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché nel periodo tra l’ordinanza di rimessione e la decisione è intervenuto un mutamento del quadro normativo che potrebbe avere eliminato il presupposto della questione. In questi casi la Corte restituisce gli atti al giudice per una rivalutazione.

    Cosa contestava il TAR sulla legge regionale veneta?

    Il TAR contestava sia la competenza legislativa della Regione in materia di orari commerciali (materia che, all’epoca, non rientrava tra quelle di potestà concorrente), sia l’irragionevolezza dei criteri adottati, che escludevano Comuni di pianura storicamente riconosciuti come a economia turistica.

    Qual era la norma nazionale rilevante?

    L’art. 12 del d.lgs. n. 114 del 1998 (riforma del commercio), che affidava alle Regioni l’individuazione dei Comuni e dei periodi per le deroghe agli orari di chiusura degli esercizi commerciali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 104/2002 – Regolamento TFR Ministero finanze inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 6, ultimo comma, del d.P.R. n. 1034/1984 (Fondo di previdenza Ministero delle finanze): si tratta di un atto di natura regolamentare, inidoneo a formare oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Il d.P.R. n. 1034/1984, approvato dal Consiglio dei ministri con regolamento, disciplina l’erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. L’art. 6, ultimo comma, prevede che le anticipazioni dell’indennità di fine rapporto siano detratte dall’importo finale maggiorate degli interessi legali. Un dipendente lamentava che ciò comportasse un trattamento deteriore rispetto ai lavoratori privati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma (r.o. 591/2001) impugnava l’art. 6, ultimo comma, del d.P.R. n. 1034/1984 in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., sostenendo che la maggiorazione degli interessi sulle anticipazioni del TFR creasse un trattamento irragionevolmente più sfavorevole per i dipendenti pubblici rispetto a quelli privati.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. Il d.P.R. n. 1034/1984 ha natura regolamentare, non legislativa: non è un atto avente forza di legge e pertanto non può essere oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. La Corte richiama la sentenza n. 427/2000 e le ordinanze n. 328/2000 e n. 430/1999. Aggiunge che l’ordinanza manca anche di una motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale può avere ad oggetto solo atti aventi forza di legge (leggi formali, decreti legislativi, decreti-legge, norme equiparate): i regolamenti governativi, pur se approvati con d.P.R., ne sono esclusi perché sprovvisti di forza di legge.

    Domande e risposte

    Come si impugna un regolamento governativo ritenuto illegittimo?

    Il giudice ordinario può disapplicarlo se contrario alla legge; il TAR può annullarlo in sede di giurisdizione amministrativa; non è invece impugnabile davanti alla Corte costituzionale in via incidentale.

    Le anticipazioni del TFR nel pubblico impiego sono soggette a maggiorazioni di interessi?

    In base alla normativa allora vigente (d.P.R. n. 1034/1984) sì, a differenza del lavoro privato dove l’art. 2120 c.c. non prevede tale maggiorazione. La questione di merito non è stata esaminata dalla Corte per il vizio processuale.

    Cosa si intende per “atto avente forza di legge”?

    Un atto del Governo dotato di efficacia normativa pari o superiore alla legge formale: decreti legislativi (art. 76 Cost.), decreti-legge (art. 77 Cost.) e atti equiparati dalla Costituzione. I regolamenti ex art. 17 della legge n. 400/1988 non hanno forza di legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2002 – IRAP: legittimità e questioni inammissibili

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    La Corte riunisce otto giudizi sull’IRAP (d.lgs. n. 446/1997): dichiara inammissibili le questioni sollevate in modo generico o senza individuare la norma specifica impugnata, e manifestamente infondate quelle su alcuni articoli del decreto. L’impianto dell’IRAP è confermato compatibile con gli artt. 3, 53 e 76 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 446/1997 ha istituito l’IRAP, imposta regionale sulle attività produttive. Più Commissioni tributarie (Milano, Firenze, Treviso, Isernia) avevano sollevato numerose questioni contestando il decreto di delega (l. n. 662/1996) e il decreto stesso per violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 Cost., lamentando in particolare: mancata distinzione tra lavoratori autonomi e imprenditori, indeducibilità dei costi per dipendenti e collaboratori, disparità di trattamento rispetto ai dipendenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Numerosi giudizi (r.o. 495, 496, 497, 498/2001 e altri) investivano gli artt. 1, 2, 3, 4, 8, 11, 36, 45 del d.lgs. n. 446/1997 e l’art. 3, commi 143 e 144, della legge n. 662/1996. I parametri invocati includevano artt. 3, 23, 35, 53, 76, 77 Cost. Le censure erano in larga parte identiche o sovrapponibili.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e adotta una pronuncia articolata: (1) dichiara inammissibile la questione sul decreto ministeriale del 1998 (atto non legislativo, non impugnabile in via incidentale); (2) dichiara inammissibili le questioni formulate genericamente sul “decreto legislativo n. 446” senza individuare specifiche disposizioni; (3) dichiara inammissibili le questioni su singoli articoli per insufficiente motivazione sulla rilevanza; (4) dichiara manifestamente infondate le questioni sugli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del d.lgs. n. 446/1997 per il loro contrasto con artt. 3, 53 e 76 Cost.

    Il principio

    Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale richiede che l’atto impugnato sia una norma di legge (o atto avente forza di legge): i decreti ministeriali non vi rientrano. Inoltre, l’impugnazione del “decreto nel suo complesso” senza individuazione delle specifiche disposizioni è inammissibile per genericita.

    Domande e risposte

    Può un decreto ministeriale essere dichiarato incostituzionale in via incidentale?

    No: il giudizio incidentale di costituzionalità può avere ad oggetto solo leggi e atti aventi forza di legge. I decreti ministeriali possono essere disapplicati dal giudice per contrarietà alla legge, non impugnati in via costituzionale.

    L’IRAP viola il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)?

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate sul nucleo degli artt. 2-11 del d.lgs. n. 446/1997: l’impianto dell’IRAP è stato ritenuto coerente con il principio della capacità contributiva, che non impone la deducibilità di tutti i costi.

    L’IRAP differenzia in modo irragionevole lavoratori autonomi e imprenditori?

    La Corte ha respinto questa censura: la distinzione normativa tra le due categorie risponde a criteri oggettivi connessi all’organizzazione produttiva e non è manifestamente irrazionale rispetto al presupposto impositivo dell’IRAP.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2002 – Estinzione processo per mancata riassunzione ente pubblico

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul combinato disposto degli artt. 300 e 305 c.p.c.: l’estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine di sei mesi, anche quando la parte estinta è un ente pubblico, non viola l’art. 24 Cost. sul diritto di difesa, in quanto l’ente successore ha conoscibilità dell’evento interruttivo tramite il difensore.

    Di cosa si tratta

    Quando una delle parti di un processo civile si estingue (nel caso: un ente pubblico IPAB trasformato in Comune), il processo si interrompe e deve essere riassunto entro sei mesi pena l’estinzione. Il Comune di Prato, succeduto all’IPAB estinta, aveva riassunto il giudizio oltre i sei mesi lamentando di non aver potuto rispettare il termine per i vincoli procedurali della successione fra enti pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Prato (r.o. 225/2001) impugnava gli artt. 300 e 305 c.p.c. in riferimento all’art. 24 Cost.: il meccanismo estintivo per gli enti pubblici sarebbe irragionevole perché l’ente successore non ha conoscenza diretta del processo interrotto e spesso non può agire nel termine per ragioni organizzative e burocratiche.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La Corte rileva che l’ente pubblico costituito a mezzo di procuratore è rappresentato in giudizio da un avvocato che è al corrente dell’evento interruttivo e del termine per la riassunzione. Il procuratore può ritardare la dichiarazione dell’evento per consentire all’ente successore di organizzarsi: non è quindi violato il diritto di difesa. La scelta di estendere all’ente pubblico la disciplina ordinaria è frutto di una discrezionalità legislativa non irrazionale.

    Il principio

    L’ente pubblico successore, essendo rappresentato in giudizio da un procuratore che conosce l’evento interruttivo, ha la possibilità di gestire i tempi della dichiarazione e della riassunzione: il meccanismo estintivo ex artt. 300-305 c.p.c. non è perciò lesivo del diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Quando si interrompe un processo civile e come si riprende?

    Il processo si interrompe per eventi che colpiscono una delle parti (morte, perdita della capacità, estinzione di ente). Il processo deve essere riassunto entro sei mesi dalla dichiarazione dell’evento da parte del procuratore; decorso inutilmente il termine il processo si estingue.

    Il procuratore dell’ente estinto ha l’obbligo di dichiarare subito l’evento?

    La legge prevede che il procuratore dichiari l’evento interruttivo, ma la giurisprudenza riconosce un margine di discrezionalità sui tempi della dichiarazione, che permette all’ente successore di attivarsi prima che la dichiarazione avvenga.

    Un’eventuale disparità di trattamento tra privati e enti pubblici non viola l’art. 3 Cost.?

    La Corte non ha esaminato il profilo dell’art. 3 Cost. perché non era stato invocato; si è limitata a ritenere non violato l’art. 24 Cost. in considerazione della struttura del processo e del ruolo del procuratore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 101/2002 – Incompatibilità giudice dopo rigetto rito abbreviato

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 34, comma 2, c.p.p., sollevata dal Tribunale di Biella: il giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a integrazione probatoria non è per ciò solo incompatibile a proseguire il giudizio, perché tale valutazione è meramente processuale e non presuppone un pre-giudizio sul merito.

    Di cosa si tratta

    Il codice di procedura penale prevede specifiche ipotesi di incompatibilità del giudice che abbia in precedenza adottato determinati atti. La sentenza n. 186/1992 della Corte aveva dichiarato illegittimo l’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità del giudice che avesse rigettato la richiesta di applicazione della pena. Il Tribunale di Biella chiedeva l’estensione a chi aveva rigettato il giudizio abbreviato condizionato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Biella (r.o. 599/2001) sollevava questione sull’art. 34, comma 2, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, comma 2, Cost., lamentando disparità di trattamento tra l’ipotesi già dichiarata incostituzionale (rigetto della richiesta di applicazione della pena) e quella de qua (rigetto del giudizio abbreviato condizionato).

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La Corte precisa che il rigetto del giudizio abbreviato condizionato è una valutazione di natura “meramente processuale” (necessità della prova ai fini della decisione), non di natura sostanziale. Il giudice non esprime un giudizio di colpevolezza o un apprezzamento del merito: pertanto non si crea l’effetto di pre-giudizio che la Corte aveva censurato nel 1992 per il rito di applicazione della pena.

    Il principio

    L’incompatibilità del giudice presuppone che l’atto precedentemente compiuto contenga un apprezzamento sostanziale sulla responsabilità dell’imputato; una valutazione di tipo meramente processuale – come la necessità di una prova ai fini del rito – non pregiudica l’imparzialità e non richiede sostituzione del giudice.

    Domande e risposte

    Cosa è il giudizio abbreviato “condizionato” o “subordinato”?

    La forma di giudizio abbreviato introdotta dalla legge n. 479/1999 (Carotti) che consente all’imputato di chiedere il rito semplificato a condizione che il giudice ammetta una integrazione probatoria: se il giudice ritiene la prova non necessaria, la richiesta viene respinta.

    Perché il rigetto dell’applicazione della pena è più “inquinante” del rigetto del giudizio abbreviato?

    Il rigetto della pena patteggiata richiede la verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comportando un’entrata nel merito; il rigetto del rito abbreviato condizionato riguarda solo l’ammissibilità della prova richiesta, senza valutare la fondatezza dell’accusa.

    L’imparzialità del giudice è garantita solo attraverso le incompatibilità codicistiche?

    No; l’art. 111 Cost. prevede il principio del giudice terzo e imparziale come garanzia generale, che può essere attuata anche attraverso l’astensione volontaria o la ricusazione, oltre alle incompatibilità tipizzate nel codice.

    Norme collegate

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