Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 11/2002 – Dirigenza pubblica ius superveniens d.lgs. 165/2001

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili e manifestamente infondate le questioni sulle norme del d.lgs. 29/1993 relative alla dirigenza pubblica, poiché quelle disposizioni sono state trasfuse nel d.lgs. 165/2001 e occorre valutare l’impatto del ius superveniens.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (sulla razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni) nel testo risultante dalle modifiche apportate dai successivi decreti legislativi, in relazione al d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150, concernente la dirigenza delle pubbliche amministrazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale rimettente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, in riferimento agli artt. 97 e 28 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara in parte la manifesta inammissibilità e in parte la manifesta infondatezza delle questioni. Le norme censurate sono state trasfuse nelle corrispondenti disposizioni del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego), pertanto il rimettente deve valutare se e in che termini la questione permanga rilevante alla luce del ius superveniens.

    Il principio

    Quando le norme oggetto di questione di legittimità costituzionale sono state integralmente trasfuse in un testo unico successivo, la questione può risultare inammissibile o manifestamente infondata se il rimettente non ha tenuto conto del sopravvenuto testo normativo e non ha motivato sulla persistente rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano gli artt. 15 e 23 del d.lgs. 29/1993?

    Il d.lgs. 29/1993 ha riformato il pubblico impiego, introducendo la contrattualizzazione del rapporto di lavoro e la separazione tra funzioni di indirizzo politico (organi di governo) e funzioni gestionali (dirigenza). L’art. 15 riguardava la responsabilità dei dirigenti e l’art. 23 la loro selezione.

    Cos’è il d.lgs. 165/2001?

    Il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è il testo unico che ha riunito tutte le norme sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sul pubblico impiego, abrogando il d.lgs. 29/1993 e i successivi decreti correttivi.

    Cosa disciplina il d.P.R. 150/1999?

    Il d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150 disciplinava la verifica dei risultati dell’attività dei dirigenti generali delle amministrazioni statali, ai fini della conferma o revoca dell’incarico dirigenziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 41/2002 – Proroga locazioni immobili pubblici e morosità del conduttore

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 32 della legge n. 724/1994 (proroga dei contratti di locazione di immobili di proprietà pubblica) perché il rimettente non ha considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato pagamento del canone durante la proroga legale non sospende il pagamento ma autorizza la risoluzione per inadempimento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e l’art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 415/1995 (convertito dalla legge n. 507/1995), prevedevano la proroga automatica dei contratti di locazione di immobili di proprietà pubblica. Il Ministero della giustizia aveva avviato procedura di sfratto per morosità contro una conduttrice che non pagava il canone durante la proroga.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ancona aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 32, commi 1, 2 e 4, della legge n. 724/1994 e dell’art. 5, comma 7-bis, del d.l. n. 415/1995, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui consentono la proroga anche nel caso di morosità del conduttore, creando una disparità rispetto ai locatari privati che non godono di tale protezione.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non aveva tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato pagamento del canone durante la proroga legale non sospende l’obbligo del conduttore, ma costituisce inadempimento che consente la risoluzione del contratto. Ignorare questo orientamento senza spiegarne le ragioni rende la questione manifestamente inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il rimettente non tiene conto di un consolidato orientamento interpretativo che esclude la rilevanza della questione nel caso concreto, senza fornire motivazione sul perché si discosti da tale orientamento.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la proroga legale delle locazioni di immobili pubblici?

    Le norme del 1994-1995 avevano prorogato automaticamente i contratti di locazione stipulati da enti pubblici (come il Ministero della giustizia) in scadenza, al fine di evitare il disagio abitativo dei conduttori. La proroga non era a titolo gratuito: il conduttore era comunque tenuto a pagare il canone.

    Il mancato pagamento del canone sospende l’obbligo durante la proroga legale?

    No, secondo la giurisprudenza. Il canone è dovuto anche durante la proroga; il mancato pagamento è inadempimento contrattuale che, di per sé, autorizza la risoluzione del contratto, indipendentemente dalla proroga.

    Cosa sono gli artt. 3 e 97 della Costituzione in questo contesto?

    L’art. 3 è il principio di uguaglianza (disparità tra conduttori di immobili pubblici e privati); l’art. 97 è il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, che il rimettente riteneva violato da una norma che costringe enti pubblici a mantenere locazioni con conduttori morosi.

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  • Corte cost. n. 82/2002 – Artt. 513 e 210 c.p.p. e riforma del giusto processo

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Palermo: la legge n. 63/2001 ha profondamente riformato sia l’art. 513 c.p.p. sia la disciplina dell’art. 210 c.p.p., incidendo direttamente sulle norme oggetto della questione e rendendo necessaria una nuova valutazione del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Palermo aveva sollevato questione di legittimità degli artt. 513 e 210, comma 4, c.p.p. limitatamente alla facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità altrui. Nel processo principale, due imputati di reato connesso avevano esercitato la facoltà di non rispondere anche sulle dichiarazioni a carico di coimputati già rese in fase di indagine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate sono gli artt. 513 e 210, comma 4, c.p.p. Il parametro è l’art. 111 Cost. (principio dell’assunzione della prova nel contraddittorio). Il giudice rimettente è il Tribunale di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti. La legge n. 63/2001 ha modificato la disciplina dell’art. 513 c.p.p. e dell’art. 210 c.p.p., riformando profondamente i meccanismi delle contestazioni e del diritto al silenzio. Il Tribunale di Palermo deve rivalutare la questione alla luce della nuova normativa.

    Il principio

    La sopravvenienza di una legge che riformi radicalmente le norme oggetto di censura costituisce causa di restituzione degli atti: il giudice rimettente deve verificare se e come la questione mantenga rilevanza e plausibilità sotto il nuovo regime normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 513 c.p.p.?

    L’art. 513 c.p.p. disciplina la lettura e l’uso dibattimentale delle dichiarazioni rese dagli imputati in sede di indagini preliminari. Prima della riforma del 2001 era al centro di un intenso dibattito sulla compatibilità con il principio del contraddittorio.

    Come operano le «contestazioni» dibattimentali?

    Se un dichiarante (imputato o testimone) rende dichiarazioni difformi da quelle rese in precedenza, il pubblico ministero o la difesa possono contestargli le precedenti dichiarazioni per incrinarne la credibilità. Prima della riforma, le dichiarazioni contestate potevano essere acquisite al fascicolo e valutate come prova.

    Cosa cambia con la legge n. 63/2001?

    La legge n. 63/2001 ha ridisegnato il regime del diritto al silenzio degli imputati di reato connesso (art. 210 c.p.p.) e ha modificato i limiti all’uso dibattimentale delle dichiarazioni rese in indagine, adeguando il codice di rito alla nuova versione dell’art. 111 Cost.

    Norme collegate

    • Art. 111 della Costituzione — Principio del contraddittorio nella formazione della prova, parametro della questione di legittimità
  • Corte cost. n. 10/2002 – Divieto reingresso in magistratura dopo dimissioni

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 211 dell’ordinamento giudiziario, che vieta il reingresso in magistratura a chi vi abbia rinunciato a propria domanda. La norma non è irragionevole perché esprime una scelta discrezionale del legislatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 211, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) stabilisce che il magistrato che ha cessato di far parte dell’ordine giudiziario a propria domanda, per qualsiasi motivo, non può più essere riammesso. Il TAR del Lazio dubitava che questo divieto assoluto fosse irragionevole rispetto ad altre ipotesi in cui il reingresso è consentito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 211, primo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui vieta il reingresso in magistratura al magistrato che vi abbia rinunciato a sua domanda.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nell’organizzazione dei pubblici impieghi e nell’accesso alle carriere. La scelta di non consentire il reingresso dopo le dimissioni volontarie non è manifestamente irragionevole, trattandosi di una misura coerente con l’esigenza di stabilità nell’organico della magistratura.

    Il principio

    Il divieto assoluto di reingresso in magistratura per il magistrato che vi abbia volontariamente rinunciato non è manifestamente irragionevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore nella disciplina dell’accesso e della carriera nelle funzioni giudiziarie.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 211 dell’ordinamento giudiziario?

    L’art. 211, primo comma, r.d. 12/1941 stabilisce che chi cessa volontariamente dalla magistratura (per dimissioni accettate dal CSM) non può più essere riammesso all’ordine giudiziario, indipendentemente dal motivo che ha determinato le dimissioni.

    Il divieto vale per tutte le cause di cessazione volontaria?

    Sì, secondo la norma il divieto si applica a qualsiasi ipotesi in cui la cessazione avvenga «a domanda» del magistrato, quindi su sua iniziativa, anche se motivata da ragioni personali o familiari.

    Il CSM può derogare a questo divieto?

    No. Il divieto è fissato dalla legge e il CSM non ha il potere di derogarvi. La competenza a modificare la norma spetta al legislatore.

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  • Corte cost. n. 81/2002 – Facoltà di non rispondere dell’art. 210 c.p.p. e giusto processo

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi: la legge n. 63/2001, che ha attuato la riforma del giusto processo (art. 111 Cost.), ha profondamente modificato la disciplina dell’art. 210 c.p.p. e della facoltà di non rispondere, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi aveva sollevato questione di legittimità del combinato disposto del d.l. n. 2/2000 (convertito in l. n. 35/2000) e dell’art. 210, comma 4, c.p.p., nella parte in cui consentiva all’imputato in procedimento connesso di avvalersi della facoltà di non rispondere anche sui fatti relativi alla responsabilità altrui, impedendo l’acquisizione e utilizzo delle dichiarazioni precedentemente rese.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate sono il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, del d.l. n. 2/2000 e 210, comma 4, c.p.p. I parametri invocati sono gli artt. 3, 24, comma 2, 25, comma 2, 101, comma 2, 111 e 112 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al rimettente. Dopo la proposizione della questione, la legge n. 63/2001 ha attuato la riforma dell’art. 111 Cost. in materia di giusto processo, profondamente innovando sia la disciplina della formazione della prova in dibattimento sia quella della facoltà di non rispondere. Il rimettente deve rivalutare la questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Il principio

    Anche l’introduzione di una legge ordinaria attuativa di una riforma costituzionale può costituire ius superveniens tale da imporre la restituzione degli atti al giudice a quo, quando la nuova disciplina incide direttamente sulle norme oggetto della questione.

    Domande e risposte

    Chi è l’imputato esaminato ai sensi dell’art. 210 c.p.p.?

    L’art. 210 c.p.p. riguarda l’esame, nel dibattimento, di imputati in procedimenti connessi o collegati che non hanno ancora una condanna definitiva. A differenza dei testimoni, costoro possono avvalersi del diritto al silenzio.

    Cosa ha cambiato la legge n. 63/2001 sul giusto processo?

    La legge n. 63/2001 ha dato attuazione alla legge cost. n. 2/1999 (riforma dell’art. 111 Cost.) ridisegnando il diritto al silenzio, la formazione della prova in contraddittorio, e i presupposti per l’uso delle dichiarazioni predibattimentali. Ha modificato anche l’art. 210 c.p.p. riducendo l’ambito della facoltà di non rispondere.

    Perché il giudice doveva rivalutare la questione?

    Perché le norme impugnate erano state integralmente riformate dalla l. n. 63/2001: la questione era divenuta parzialmente priva di oggetto o richiedeva una nuova formulazione dei parametri e delle censure alla luce del diritto vigente.

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  • Corte cost. n. 40/2002 – Sostituzione automatica arresti domiciliari con custodia cautelare

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 276, comma 1-ter, c.p.p. (sostituzione obbligatoria degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione). La norma può essere interpretata in modo da consentire al giudice una valutazione delle concrete circostanze della trasgressione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, introdotto dal decreto-legge n. 341/2000, prevedeva la sostituzione obbligatoria e automatica degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, senza possibilità di valutare l’entità, i motivi e le circostanze della violazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Aosta aveva sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sostenendo che la sostituzione automatica della misura era irragionevole perché non consentiva di valutare il caso concreto: la norma si applicava allo stesso modo sia a gravi violazioni sia a mere irregolarità formali.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata. La Corte richiama la propria giurisprudenza sulle misure cautelari e osserva che la nozione di «allontanamento dalla propria abitazione» non esclude che il giudice valuti le connotazioni strutturali e finalistiche della condotta per verificare se essa presenti i caratteri di «effettiva lesività» richiesti dalla norma. In altri termini, la sostituzione non è automatica in senso assoluto: il giudice può apprezzare la concreta trasgressione.

    Il principio

    La norma che prevede la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanamento può essere interpretata nel senso di consentire al giudice la valutazione dell’effettiva lesività della condotta, escludendo un automatismo assoluto.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli arresti domiciliari?

    Sono una misura cautelare che obbliga l’imputato a rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora. Sono considerati meno afflittivi della custodia cautelare in carcere e applicati quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte senza l’incarcerazione.

    Perché la norma prevedeva la sostituzione automatica?

    Il legislatore del 2000, con d.l. n. 341, intese rendere più rigorosa la misura degli arresti domiciliari, creando un meccanismo dissuasivo: chi viola gli obblighi domiciliari sa che andrà automaticamente in carcere. La Corte ha tuttavia chiarito che l’automatismo non è assoluto.

    Cosa intende la Corte per «effettiva lesività»?

    La trasgressione deve manifestare un’intenzione di eludere la misura cautelare in modo sostanziale. Un allontanamento momentaneo e involontario — come nel caso del soggetto identificato in prossimità della propria abitazione — potrebbe non integrare la «violazione» richiesta dalla norma, rimessa alla valutazione del giudice.

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  • Corte cost. n. 9/2002 – Autonomia regionale gestione aree protette Titolo V

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    La Corte restituisce gli atti al TAR Sardegna per rivalutare la questione sull’art. 34 della legge quadro sulle aree protette alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. 3/2001), che ha ridisegnato i rapporti tra Stato e Regioni.

    Di cosa si tratta

    Il TAR per la Sardegna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), che disciplinava i poteri dello Stato nella gestione delle riserve naturali, dubitando che la norma comprimesse irragionevolmente le autonomie regionali. Nel frattempo era intervenuta la riforma costituzionale del Titolo V (l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), che ha profondamente modificato il riparto di competenze tra Stato e Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in relazione agli artt. 5 e 128 della Costituzione (nel testo previgente alla riforma del 2001).

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR Sardegna. La riforma del Titolo V della Costituzione ha introdotto nuove disposizioni sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (artt. 117 e 118 Cost.), che costituiscono ius superveniens rilevante ai fini della valutazione della questione, richiedendo una nuova motivazione da parte del giudice rimettente.

    Il principio

    Quando nelle more del giudizio di legittimità costituzionale interviene una riforma della Costituzione che modifica il parametro rilevante per la questione, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la fondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 34 della legge quadro sulle aree protette?

    L’art. 34 della legge 394/1991 disciplinava l’istituzione delle riserve naturali statali e i poteri di gestione del Ministero dell’Ambiente, definendo i rapporti con le regioni e gli enti locali nel governo delle aree protette.

    Cosa ha cambiato la riforma del Titolo V del 2001?

    La legge cost. 3/2001 ha riscritto gli artt. 114-132 della Costituzione, introducendo un nuovo riparto di competenze legislative: materie di competenza esclusiva statale, concorrente (Stato fissa i principi, Regioni legiferano) e residuale regionale. La tutela dell’ambiente è rimasta in larga parte di competenza statale.

    Cosa significa «ius superveniens»?

    Il ius superveniens è una norma sopravvenuta dopo che la questione è stata sollevata. Se modifica il quadro giuridico rilevante per la questione, il giudice rimettente deve valutare nuovamente se la questione mantiene la sua rilevanza e il suo oggetto.

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  • Corte cost. n. 80/2002 – Libera professione medici veterinari SSN e riforma del Titolo V

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    La Corte restituisce gli atti al TAR Piemonte per rivalutare la questione alla luce della riforma del Titolo V. La legge regionale piemontese che regola la libera professione dei medici veterinari del SSN era stata impugnata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 Cost.; la legge cost. n. 3/2001 ha profondamente innovato il quadro normativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Piemonte aveva impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale piemontese n. 4/1997, che disciplina la libera professione dei medici veterinari dipendenti dal SSN, sostenendo che le norme rendessero di fatto impossibile l’esercizio della libera professione in violazione di principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate sono gli artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4 della legge regionale Piemonte n. 4/1997. I parametri invocati sono gli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 Cost. Il giudice rimettente è il TAR Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR Piemonte. Anche qui il sopraggiunto art. 117 Cost. (riscritto dalla legge cost. n. 3/2001) e il mutato quadro del riparto di competenze Stato-Regioni impongono al giudice rimettente di rivalutare la questione nel nuovo contesto normativo.

    Il principio

    La riforma costituzionale del Titolo V costituisce ius superveniens che impone la restituzione degli atti al giudice a quo ogni volta che i parametri invocati (in particolare l’art. 117 Cost.) risultino significativamente modificati, rendendo necessaria una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge regionale piemontese n. 4/1997 sulla libera professione veterinaria?

    La legge regolamenta l’esercizio della libera professione dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale: stabilisce limiti orari, obblighi di comunicazione, condizioni di compatibilità con il rapporto di lavoro pubblico e possibili sanzioni. I giudici rimettenti ritenevano tali limitazioni eccessive.

    Come opera il meccanismo della restituzione degli atti?

    Quando il quadro normativo cambia significativamente dopo la rimessione della questione, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente, che deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce del nuovo diritto.

    Dopo la riforma del 2001, chi ha competenza legislativa in materia sanitaria?

    Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., la tutela della salute è materia di legislazione concorrente Stato-Regioni: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel rispetto di tali principi.

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  • Corte cost. n. 39/2002 – Incompatibilità GUP per stesso fatto in procedimento separato

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 34 c.p.p. (incompatibilità del giudice), nella parte in cui non prevede incompatibilità tra la funzione di GUP che ha già svolto udienza preliminare in altro procedimento per lo stesso fatto e il GUP del nuovo procedimento. La situazione descritta non richiede una valutazione contenutistica di merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34 del codice di procedura penale disciplina le ipotesi di incompatibilità del giudice, cioè i casi in cui un magistrato non può esercitare funzioni in un procedimento perché ha già svolto attività in esso o in procedimenti connessi. Il GUP del Tribunale di Benevento aveva sollevato questione perché, per lo stesso fatto e le stesse querele, era già stata svolta udienza preliminare da lui medesimo in altro procedimento separato, con rinvio a giudizio seguito da condanna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Benevento aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sostenendo che l’art. 34 c.p.p. crea un’irragionevole disparità di trattamento non prevedendo l’incompatibilità tra le funzioni di GUP che ha già giudicato lo stesso fatto in un altro procedimento separato.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata. L’incompatibilità ex art. 34 c.p.p. presuppone che il giudice sia chiamato a svolgere una nuova valutazione contenutistica dei fatti in vista di una decisione di merito. Nel caso concreto, il GUP non è chiamato a valutare di nuovo il merito, ma solo a svolgere l’udienza preliminare secondo il suo normale rito: la situazione prospettata non integra quindi la condizione necessaria per far scattare l’incompatibilità.

    Il principio

    L’incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. opera solo quando il magistrato è chiamato a effettuare una nuova valutazione contenutistica dei fatti ai fini di una decisione di merito; non basta che si tratti dello stesso fatto già esaminato in separato procedimento.

    Domande e risposte

    Cos’è l’incompatibilità del giudice nel processo penale?

    L’art. 34 c.p.p. elenca i casi in cui un giudice non può svolgere funzioni in un procedimento: ad esempio, il GIP non può fare il GUP nello stesso caso, e il giudice che ha pronunciato sentenza non può essere giudice d’appello. L’obiettivo è garantire l’imparzialità del giudice.

    Perché la Corte non ha ravvisato incompatibilità in questo caso?

    Perché il GUP del nuovo procedimento non era chiamato a riesaminare nel merito quanto già deciso in un precedente procedimento: doveva solo svolgere l’udienza preliminare autonomamente, in un contesto processuale distinto. L’incompatibilità presuppone la «contaminazione» da una precedente valutazione del merito nel medesimo percorso decisionale.

    Quali altri casi di incompatibilità prevede l’art. 34 c.p.p.?

    Tra i più rilevanti: il GIP che ha emesso misure cautelari non può fare il GUP (salvo eccezioni); il giudice che ha pronunciato decreto che dispone il giudizio non può partecipare al dibattimento; chi ha emesso sentenza non può essere giudice nei successivi gradi di impugnazione della stessa.

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  • Corte cost. n. 79/2002 – Insindacabilità parlamentare Pisanu e conflitto di attribuzioni

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    La Corte dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Pisanu. Il conflitto di attribuzione promosso dal GUP di Roma viene così risolto in favore dell’Assemblea parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Giuseppe Pisanu aveva rilasciato un’intervista in cui definiva una persona «delatrice prezzolata e di facili costumi». Il GUP del Tribunale di Roma era investito di un procedimento per diffamazione; la Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il GUP aveva quindi promosso conflitto di attribuzione, ritenendo che le espressioni non avessero il necessario nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto verte sulla delibera della Camera dei deputati del 28 marzo 2000 che ha affermato l’insindacabilità delle opinioni del deputato Pisanu. Il parametro è l’art. 68, primo comma, Cost. Il ricorrente è il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte risolve il conflitto in favore della Camera: le dichiarazioni del deputato Pisanu presentano un nesso funzionale con l’attività parlamentare, nel contesto di un dibattito politico riguardante un concorso per consiglieri parlamentari. L’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. è pertanto applicabile e spetta alla Camera affermarlo.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si estende alle opinioni espresse extra moenia quando sussiste un nesso funzionale con l’esercizio del mandato. La delibera della Camera che accerti tale nesso non può essere rimossa dalla magistratura attraverso il conflitto di attribuzione se la valutazione è plausibile.

    Domande e risposte

    Cosa significa «insindacabilità parlamentare» ai sensi dell’art. 68 Cost.?

    I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa prerogativa mira a garantire l’indipendenza del mandato parlamentare da interferenze giudiziarie.

    Il conflitto di attribuzione tra poteri cos’è?

    Il conflitto di attribuzione è un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato (qui il giudice) contesta che un altro potere (la Camera) abbia invaso la sua sfera di competenza o menomato le sue attribuzioni costituzionali.

    L’insindacabilità si applica anche a dichiarazioni fatte fuori dal Parlamento?

    Sì, ma solo se c’è un nesso funzionale con l’attività parlamentare. Le dichiarazioni rese in interviste, articoli o convegni possono essere coperte dall’art. 68 Cost. se riprendono sostanzialmente posizioni già espresse in sede parlamentare o sono direttamente connesse all’esercizio del mandato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 38/2002 – Indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie

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    La Corte dichiara non fondata la questione sugli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge n. 210/1992, sull’indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie. Il meccanismo di calcolo dell’indennizzo non viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., anche se la Corte sollecita il legislatore a una disciplina più specifica e adeguata.

    Di cosa si tratta

    La legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo a favore di chi subisce danni irreversibili causati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati. Il comma 7 dell’art. 2 prevede un indennizzo aggiuntivo per chi abbia contratto più malattie a causa dell’evento dannoso; il comma 4 dell’art. 4 disciplina la competente commissione medica. Il Tribunale di Camerino aveva dubitato della legittimità di questi meccanismi nella parte in cui non prevedono l’assegno di «superinvalidità» (tabella E, d.P.R. n. 834/1981) per le vittime più gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Camerino aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui le norme non prevedevano il diritto all’assegno di superinvalidità (tabella E, d.P.R. n. 834/1981) per i soggetti danneggiati in modo gravissimo dalla vaccinazione antipolio obbligatoria.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata non fondata. La Corte riconosce che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel definire criteri e misure dell’indennizzo, purché esso sia equo e adeguato. Il fatto che la tabella E, costruita per le pensioni di guerra, venga usata come parametro di calcolo non determina di per sé un’illegittimità, ma la Corte ribadisce — come già nella sentenza n. 423 del 2000 — la sollecitazione al legislatore a introdurre una disciplina specifica e proporzionata alla delicata materia degli indennizzi per danni da vaccinazione.

    Il principio

    Il diritto a un equo indennizzo per i danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, fondato sul principio di solidarietà sociale (artt. 2 e 32 Cost.), non implica necessariamente l’applicazione dei medesimi parametri previsti per le pensioni di guerra; la discrezionalità legislativa è ampia, ma la Corte sollecita una normazione specifica e adeguata alle esigenze proprie della materia.

    Domande e risposte

    Che cos’è la legge n. 210/1992?

    La legge 25 febbraio 1992, n. 210, istituisce un regime indennitario a carico dello Stato in favore di chi subisce complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati. È stata preceduta da una serie di sentenze costituzionali (n. 307/1990, n. 118/1996, n. 27/1998) che ne hanno ampliato progressivamente la portata.

    Cosa è la tabella E del d.P.R. n. 834/1981?

    È la tabella allegata al decreto sul riordino delle pensioni di guerra, che individua le lesioni più gravi (ad es. lesioni del sistema nervoso centrale con profonde perturbazioni della vita organica e sociale) per le quali è previsto un assegno aggiuntivo detto «superinvalidità». La legge n. 210/1992 vi rinvia per il calcolo di alcune componenti dell’indennizzo.

    Perché la Corte ha sollecitato il legislatore pur respingendo la questione?

    Perché ha riconosciuto che la norma, pur non incostituzionale, è inadeguata: il rinvio a una tabella pensionistica bellica non è lo strumento più appropriato per tutelare le vittime di vaccinazioni. Si tratta di un «monito» al legislatore a intervenire con una disciplina più specifica, senza che la Corte si sostituisca al Parlamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 37/2002 – Ammissibilità conflitto attribuzioni per insindacabilità dep. Sgarbi

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Lorenzo Matassa, e restituisce gli atti al giudice ricorrente.

    Di cosa si tratta

    Il magistrato Lorenzo Matassa aveva convenuto in giudizio civile il deputato Vittorio Sgarbi per risarcimento danni, a seguito di dichiarazioni diffamatorie contenute in una nota trasmessa all’agenzia ANSA il 14 ottobre 1995. Il Tribunale civile di Roma aveva condannato Sgarbi, ma la Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di quelle opinioni ex art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Roma, che doveva decidere sull’appello di Sgarbi, ha proposto conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, bensì di un conflitto di attribuzione. La Corte d’appello contesta che la Camera abbia deliberato l’insindacabilità di espressioni contenute in una nota trasmessa a un’agenzia stampa, atto esterno all’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    Questa ordinanza riguarda solo la fase di delibazione preliminare sull’ammissibilità del conflitto. La Corte dichiara ammissibile il conflitto, ravvisando che dall’atto introduttivo si possono ricavare le «ragioni di conflitto» e le norme costituzionali che regolano la materia. Ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello per la notifica alla Camera dei deputati entro sessanta giorni e il successivo deposito in Cancelleria.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando l’atto introduttivo contenga l’indicazione sufficientemente chiara delle ragioni del conflitto e delle norme costituzionali regolatrici della materia, anche se la formulazione non è tecnicamente precisa in ogni sua parte.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra questa ordinanza e la n. 31/2002?

    Nella sentenza n. 31/2002 il conflitto era stato dichiarato inammissibile per difetto di petitum. In questo caso la Corte ritiene invece che l’atto introduttivo sia sufficientemente preciso da consentire di ricavare le ragioni del conflitto e le norme costituzionali rilevanti.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    La Corte restituisce gli atti al giudice ricorrente, che deve notificare il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati entro sessanta giorni, per poi depositarli in Cancelleria entro venti giorni dalla notifica. Segue la trattazione del merito del conflitto.

    Quando le dichiarazioni di un deputato non sono coperte dall’insindacabilità?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, la prerogativa dell’art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese all’esterno del Parlamento — come una nota a un’agenzia di stampa — sono coperte solo se presentano un nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Norme collegate