Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 371/2003 – Maternità adozione internazionale libere professioniste

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui esclude l’indennità di maternità per le libere professioniste che adottano un minore straniero di età superiore a sei anni. Nei tre mesi successivi all’ingresso del minore adottato, il diritto all’indennità spetta indipendentemente dall’età del bambino.

    Di cosa si tratta

    Il Testo Unico sulla maternità (D.Lgs. n. 151/2001) prevedeva che le libere professioniste avessero diritto all’indennità di maternità per adozione solo se il bambino non aveva ancora compiuto sei anni al momento dell’ingresso nella famiglia. Una libera professionista aveva adottato un bambino straniero che aveva superato questa soglia di età, e la Cassa forense le aveva negato il trattamento. Il Tribunale di Genova aveva ritenuto incostituzionale il limite dei sei anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 72 del D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennità di maternità per la libera professionista che abbia adottato un bambino che abbia superato i sei anni di età (fino a dodici se italiano, fino alla maggiore età se straniero), in riferimento agli artt. 3 (eguaglianza), 31 (tutela della famiglia) e 37 (tutela della lavoratrice madre) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non prevede che, nel caso di adozione internazionale, l’indennità di maternità spetti nei tre mesi successivi all’ingresso del minore adottato, anche se abbia superato i sei anni di età. La Corte dichiara invece inammissibile la questione relativa all’adozione di bambini italiani (profilo che richiederebbe scelte discrezionali riservate al legislatore).

    Il principio

    Il limite di età di sei anni per il bambino adottato ai fini dell’indennità di maternità della libera professionista non è applicabile nel caso di adozione internazionale: l’ingresso del minore straniero nella famiglia adottiva crea esigenze di cura e integrazione che giustificano la tutela indipendentemente dall’età.

    Domande e risposte

    Perché l’adozione internazionale è trattata diversamente da quella nazionale?

    Nell’adozione internazionale il minore deve spesso affrontare una transizione culturale, linguistica e ambientale particolarmente impegnativa. La Corte ha ritenuto che questo giustifichi una tutela più ampia rispetto all’adozione nazionale, per la quale la discrezionalità del legislatore è più ampia.

    L’indennità di maternità vale anche per le libere professioniste?

    Sì: le libere professioniste iscritte agli enti di previdenza di categoria (come la Cassa forense per gli avvocati) hanno diritto all’indennità di maternità, anche per adozione, versando i contributi alla propria Cassa. Le regole differivano — e differiscono tuttora in parte — rispetto alle lavoratrici dipendenti.

    Cosa deve fare ora una professionista che adotta un bambino straniero maggiore di sei anni?

    Dopo questa sentenza può richiedere l’indennità di maternità alla propria Cassa di previdenza per i tre mesi successivi all’ingresso del minore in Italia, indipendentemente dall’età del bambino adottato. I tre mesi decorrono dall’ingresso effettivo nella famiglia.

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  • Corte cost. n. 370/2003 – Asili nido: illegittimità del fondo statale vincolato

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più commi dell’art. 70 della legge finanziaria 2002 sugli asili nido. La materia appartiene alla competenza residuale delle Regioni: lo Stato non può istituire un fondo settoriale a destinazione vincolata né qualificare gli asili nido come «competenze fondamentali dello Stato».

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2002 (l. n. 448/2001), all’art. 70, aveva istituito un fondo statale per la costruzione e la gestione di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevedendo un finanziamento vincolato ripartito tra le Regioni con decreto ministeriale. Quattro Regioni (Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria) avevano impugnato la norma sostenendo che la materia degli asili nido rientrasse nella loro competenza residuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria hanno impugnato l’art. 70, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, della legge n. 448/2001, in riferimento agli artt. 117 (competenza residuale), 118 (sussidiarietà) e 119 (autonomia finanziaria) della Costituzione, sostenendo che la gestione degli asili nido fosse una materia regionale non elencata tra quelle statali o concorrenti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 3 e 8 (fondo settoriale statale vincolato), del comma 2 (qualificazione degli asili nido come «competenze fondamentali dello Stato», limitatamente alle parole «fondamentali dello Stato»), e del comma 4 (criteri di riparto ministeriale). Salva il comma 6 (deducibilità fiscale delle spese), non rientrante nel medesimo vizio.

    Il principio

    Gli asili nido rientrano nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione. Lo Stato non può istituire fondi settoriali a destinazione vincolata in materie di competenza residuale regionale, né qualificarle come proprie «competenze fondamentali».

    Domande e risposte

    Cosa sono le competenze residuali delle Regioni?

    L’art. 117, quarto comma, Cost. attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato o attribuite alla competenza concorrente. Se una materia non compare negli elenchi del secondo o terzo comma, appartiene alle Regioni.

    Lo Stato può ancora finanziare gli asili nido?

    Sì, ma solo attraverso il Fondo perequativo o trasferimenti non vincolati di cui all’art. 119 Cost., oppure nell’ambito del principio di sussidiarietà con accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, non con fondi settoriali a destinazione imposta.

    Cosa è cambiato dopo questa sentenza per i Comuni?

    La gestione degli asili nido è rimasta in capo ai Comuni come funzione fondamentale, ma il finanziamento deve seguire le regole del federalismo fiscale (art. 119 Cost.): le Regioni non possono essere vincolate da fondi statali settoriali.

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  • Corte cost. n. 369/2003 – Benefici previdenziali lavoratori esposti all’amianto

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 relativa ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. Il meccanismo di calcolo del coefficiente di rivalutazione contributiva non viola i principi di eguaglianza, diritto alla salute e diritto alla previdenza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 257/1992 ha disciplinato la cessazione dell’impiego dell’amianto, prevedendo all’art. 13, comma 8, un beneficio previdenziale per i lavoratori esposti: il periodo di esposizione viene moltiplicato per un coefficiente che incrementa il montante contributivo ai fini pensionistici. Il Tribunale di Napoli aveva contestato il meccanismo, ritenendolo non equo rispetto ad altre categorie di lavoratori esposti a rischi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 169/1993 conv. in l. n. 271/1993, in riferimento agli artt. 3 (eguaglianza), 32 (diritto alla salute) e 38 (diritto alla previdenza) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il beneficio previdenziale previsto per i lavoratori esposti all’amianto costituisce una misura di protezione speciale giustificata dalla peculiare pericolosità dell’amianto. Il coefficiente di rivalutazione scelto dal legislatore rientra nella sua discrezionalità e non è manifestamente irragionevole.

    Il principio

    La previsione di un beneficio previdenziale speciale per i lavoratori esposti all’amianto, anche se non identico a quello riservato ad altre categorie di lavoratori a rischio, non viola i principi di eguaglianza, salute e previdenza, in quanto giustificata dalla specificità del rischio amianto.

    Domande e risposte

    In cosa consiste il beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto?

    L’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 prevede che i periodi di esposizione all’amianto vengano moltiplicati per 1,25 ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva e della pensione, riconoscendo l’aggravio sanitario subito.

    L’amianto è ancora utilizzato in Italia?

    No: la legge n. 257/1992 ha vietato la produzione, l’importazione e la commercializzazione dell’amianto in Italia. I benefici previdenziali della stessa legge riguardano i lavoratori che vi erano stati esposti prima del divieto.

    Chi ha diritto ai benefici previdenziali per l’amianto oggi?

    I lavoratori (e i loro eredi in alcuni casi) che hanno svolto mansioni con esposizione all’amianto per più di dieci anni, anche in via indiretta. L’INPS gestisce le domande; la giurisprudenza ha progressivamente esteso i criteri di ammissibilità.

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  • Corte cost. n. 368/2003 – Canoni edilizia residenziale pubblica Emilia-Romagna

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla tabella dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione Emilia-Romagna. Il meccanismo di calcolo dei canoni, graduato in base al reddito e alle caratteristiche dell’alloggio, non viola il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 12/1984 disciplinava l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), inclusa la determinazione dei canoni di affitto attraverso una tabella allegata alla legge. La Corte d’appello di Bologna aveva sollevato dubbi sulla razionalità del sistema di calcolo, ritenendo che potesse generare trattamenti diseguali tra locatari in condizioni simili.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della tabella A allegata alla legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 12/1984, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una disparità irragionevole nel calcolo dei canoni ERP.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il sistema tabellare di calcolo dei canoni dell’edilizia residenziale pubblica riflette una scelta legislativa regionale discrezionale, adeguatamente motivata da criteri di graduazione in funzione del reddito e delle caratteristiche abitative. Non emerge alcuna irrazionalità tale da integrare una violazione dell’art. 3 Cost.

    Il principio

    La determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rientra nella discrezionalità del legislatore regionale, e non viola il principio di eguaglianza ove il sistema di calcolo sia ancorato a criteri obiettivi e ragionevoli quali il reddito del nucleo familiare e le caratteristiche dell’alloggio.

    Domande e risposte

    Cos’è l’edilizia residenziale pubblica?

    L’ERP è l’insieme degli alloggi di proprietà pubblica (Comuni, ATER/IACP o società regionali) affittati a canone agevolato a nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, secondo graduatorie pubbliche.

    Come si calcola il canone dell’ERP?

    Di norma il canone è calcolato in percentuale del reddito del nucleo familiare (ISEE), con correttivi legati alla superficie dell’alloggio e alla sua ubicazione. Ogni Regione adotta i propri criteri entro i limiti fissati dalla legge statale.

    Un inquilino ERP può contestare il canone in giudizio?

    Sì: può impugnare l’atto amministrativo di determinazione del canone davanti al TAR (ove sia un atto pubblico) o al giudice civile (se il rapporto ha natura privatistica), eccependone l’illegittimità per vizio di legge o di atto.

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  • Corte cost. n. 367/2003 – Mobilità lavoratori e indennità senza anzianità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 16 e 8 della legge n. 223/1991 in materia di mobilità dei lavoratori. Le ordinanze del Tribunale di Chieti non hanno sufficientemente motivato la non manifesta infondatezza delle censure relative agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 223/1991 disciplina la cassa integrazione guadagni, la mobilità e i trattamenti di disoccupazione. Alcune disposizioni concernono i requisiti contributivi e di anzianità per accedere all’indennità di mobilità. Il Tribunale di Chieti aveva sollevato dubbi sulla conformità costituzionale delle norme che escludevano o limitavano il trattamento per lavoratori che non avevano maturato determinati requisiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Chieti ha sollevato, con più ordinanze riunite, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, e 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991, in riferimento agli artt. 2 (doveri di solidarietà), 3 (eguaglianza) e 38 (diritto alla previdenza) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione non hanno adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza: si limitano a enunciare il dubbio di costituzionalità senza argomentare in modo sufficiente perché le norme impugnate violerebbero i parametri invocati.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente si limita a enunciare il sospetto di incostituzionalità senza sviluppare un’argomentazione sufficiente a dimostrare la non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa significa «non manifesta infondatezza»?

    Per sollevare una questione di legittimità costituzionale il giudice deve ritenere che il dubbio di incostituzionalità non sia palesemente privo di fondamento, ossia deve motivare almeno in modo sommario perché la norma potrebbe essere incostituzionale.

    Cos’è l’indennità di mobilità?

    Era un sussidio economico per i lavoratori licenziati collettivamente da imprese in crisi, disciplinato dalla legge n. 223/1991. È stata progressivamente superata dalla NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) introdotta con il Jobs Act del 2015.

    Può il Tribunale riproporre la stessa questione?

    Sì, con un’ordinanza più argomentata che illustri in modo congruo la non manifesta infondatezza. La pronuncia di manifesta inammissibilità non preclude una nuova rimessione.

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  • Corte cost. n. 366/2003 – Espropriazione pubblica utilità in Provincia di Bolzano

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla legge provinciale di Bolzano in materia di espropriazione per pubblica utilità. La Cassazione non ha sufficientemente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, rendendo il ricorso privo del requisito minimo per un esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Provincia Autonoma di Bolzano aveva una propria legge sull’espropriazione per pubblica utilità (l. prov. n. 10/1991, come modificata dalla l. prov. n. 1/1997) nelle materie di sua competenza ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. La Corte di cassazione aveva sollevato dubbi sulla conformità di questa normativa ai principi costituzionali di eguaglianza e tutela della proprietà privata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano n. 10/1991, come modificato dall’art. 18 della legge provinciale n. 1/1997, in riferimento agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione della Cassazione non ha adeguatamente esposto la rilevanza della questione nel giudizio principale, né ha illustrato in modo sufficiente in che modo la norma provinciale impugnata incidesse sulla controversia da decidere.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza quando il giudice rimettente non spiega in modo adeguato il nesso tra la norma censurata e la decisione del giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cos’è il requisito della «rilevanza» in un giudizio di legittimità costituzionale?

    La rilevanza è il nesso di necessità tra la norma impugnata e la decisione del giudizio a quo: il giudice deve dimostrare che, senza risolvere la questione di costituzionalità, non può definire il processo principale.

    Le Province autonome possono legiferare in materia di espropriazione?

    Sì, nei limiti delle materie attribuite dallo Statuto speciale (l. cost. n. 5/1948) e nel rispetto dei principi costituzionali. Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige conferisce alla Provincia di Bolzano potestà legislativa primaria in diverse materie, inclusa l’espropriazione per scopi provinciali.

    La manifesta inammissibilità chiude definitivamente il caso?

    No: il giudice rimettente può sollevare nuovamente la stessa questione con un’ordinanza meglio motivata, oppure un altro giudice può farlo in un diverso procedimento che presenti gli stessi profili.

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  • Corte cost. n. 365/2003 – Coefficiente pensionistico parasubordinati e parità

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 11, comma 2, della legge n. 448/1998, che fissa un coefficiente di calcolo pensionistico per i lavoratori parasubordinati. La norma non viola il principio di uguaglianza: la differenza di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti è giustificata dalla diversità strutturale dei due sistemi previdenziali.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 1999 (l. 448/1998) ha introdotto una disposizione che disciplinava il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato dubbi di costituzionalità ritenendo che il coefficiente previsto per i parasubordinati fosse iniquo rispetto a quello applicato ad altre categorie di lavoratori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze, con più ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge n. 448/1998, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), ritenendo che il diverso coefficiente pensionistico per i lavoratori parasubordinati determinasse una disparità di trattamento irragionevole.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza. Il sistema contributivo della gestione separata ha parametri di calcolo diversi rispetto al sistema dei lavoratori dipendenti, coerenti con i diversi livelli di contribuzione e con la diversa struttura del rapporto di lavoro. L’eguaglianza non impone di trattare allo stesso modo situazioni strutturalmente differenti.

    Il principio

    Il principio di eguaglianza non è violato dalla differenziazione dei coefficienti pensionistici tra lavoratori dipendenti e parasubordinati, se tale differenziazione riflette la diversa struttura contributiva e previdenziale delle due categorie.

    Domande e risposte

    Chi sono i lavoratori parasubordinati?

    Sono i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e, più in generale, chi svolge prestazioni prevalentemente personali senza subordinazione. Sono iscritti alla gestione separata INPS introdotta dalla legge n. 335/1995.

    Come funziona il calcolo della pensione con il sistema contributivo?

    Nel sistema contributivo la pensione si calcola moltiplicando il montante dei contributi versati per un coefficiente di trasformazione che dipende dall’età al pensionamento. Coefficienti diversi per categorie diverse non violano di per sé l’eguaglianza se la diversità è giustificata.

    Questa decisione è definitiva o si può riaprire la questione?

    La «manifesta infondatezza» non preclude una nuova questione se cambiano il quadro normativo o i termini del confronto. Una futura ordinanza di rimessione con argomentazioni diverse potrebbe portare a un esame nel merito.

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  • Corte cost. n. 364/2003 – Sportello unico attività produttive e conflitto regioni

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Veneto contro il d.P.R. n. 440/2000 sullo sportello unico per le attività produttive, ed estinto quello della Regione Liguria. In entrambi i casi il ricorso era tardivo o privo dei requisiti di ammissibilità per un conflitto intersoggettivo.

    Di cosa si tratta

    Il d.P.R. n. 440/2000 aveva modificato la disciplina dello sportello unico per gli impianti produttivi (SUAP), istituendo una struttura comunale unica che accentrava tutte le funzioni autorizzatorie, istruttorie e di controllo, comprese quelle prima attribuite ad altre amministrazioni. Le Regioni Veneto e Liguria lamentavano che il regolamento governativo invadesse le loro competenze legislative e amministrative in materie ormai regionali dopo la riforma costituzionale del 2001.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto (r. confl. n. 13/2001) ha sollevato conflitto di attribuzioni contro lo Stato chiedendo l’annullamento del d.P.R. n. 440/2000 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La Regione Liguria (r. confl. n. 14/2001) aveva instaurato un analogo conflitto, poi non coltivato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo instaurato dalla Regione Liguria (per rinuncia). Dichiara poi inammissibile il conflitto della Regione Veneto: il ricorso era stato proposto prima che entrasse in vigore la legge costituzionale n. 3/2001 che aveva ridisegnato il Titolo V, e dopo la sua entrata in vigore la Regione non aveva più un interesse attuale a far valere le originarie competenze pre-riforma.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni è inammissibile se, nel corso del giudizio, le competenze invocate dal ricorrente subiscono una modifica costituzionale che priva il conflitto del presupposto originario, ovvero se non viene dimostrato un persistente interesse attuale alla pronuncia.

    Domande e risposte

    Cosa è lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)?

    Il SUAP è un ufficio comunale che funge da interlocutore unico per le imprese che richiedono autorizzazioni per l’apertura o l’ampliamento di impianti produttivi. Concentra in un’unica sede procedimentale tutte le pratiche che prima richiedevano contatti con più enti.

    Perché il conflitto della Regione Veneto era inammissibile?

    Il ricorso era stato presentato nel 2001, prima che la riforma del Titolo V entrasse in vigore. Dopo quella riforma il quadro delle competenze era cambiato; la Regione non aveva dimostrato un interesse attuale a un annullamento del regolamento governativo nel nuovo assetto costituzionale.

    Le Regioni possono impugnare regolamenti governativi?

    Sì, attraverso il conflitto di attribuzioni se il regolamento menoma una competenza costituzionalmente attribuita alla Regione. Tuttavia l’atto deve effettivamente ledere una competenza regionale e il ricorso deve rispettare i termini e i requisiti previsti.

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  • Corte cost. n. 363/2003 – Italia Lavoro Spa e politiche attive del lavoro

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 30 della legge finanziaria 2002, che affidava a Italia Lavoro S.p.A. la promozione delle politiche attive del lavoro. La scelta dello Stato di avvalersi di una società strumentale per funzioni di assistenza tecnica non viola la competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

    Di cosa si tratta

    L’art. 30 della legge finanziaria 2002 consentiva al Ministero del Lavoro di avvalersi di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai servizi per l’impiego. Le Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna contestarono la norma ritenendo che sottraesse loro competenze legislative e amministrative senza una giustificazione fondata sul principio di sussidiarietà.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna hanno impugnato l’art. 30 della legge n. 448/2001 in riferimento agli artt. 117 (competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro), 118 (sussidiarietà) e 119 (autonomia finanziaria) della Costituzione, lamentando che la creazione di uno strumento operativo ministeriale esautorasse le Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Le funzioni affidate a Italia Lavoro hanno carattere di assistenza tecnica e promozionale: non incidono sulla potestà legislativa regionale, né spostano le funzioni amministrative verso il centro in modo da violare la sussidiarietà. Lo Stato può legittimamente organizzarsi con società strumentali per l’esercizio di compiti che restano comunque coordinati con le Regioni.

    Il principio

    L’utilizzo da parte dello Stato di una società strumentale per attività di promozione e assistenza tecnica nel settore delle politiche attive del lavoro non lede la competenza concorrente regionale, purché le funzioni attribuite non comportino l’esercizio di potestà pubbliche sottratte alle Regioni.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono contestare la scelta organizzativa dello Stato di usare una società per azioni?

    Sì, ma solo se questa scelta si traduce in una sottrazione di competenze regionali. Se la società svolge mere funzioni strumentali e di assistenza tecnica senza esercitare potestà pubbliche, la contestazione non ha fondamento costituzionale.

    Cosa sono le «politiche attive del lavoro»?

    Sono gli interventi pubblici volti a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (formazione, orientamento, tirocini, incentivi all’assunzione), distinti dalle politiche passive come la cassa integrazione e i sussidi di disoccupazione.

    Dopo la riforma del Titolo V del 2001, chi ha la competenza principale sul mercato del lavoro?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce «tutela e sicurezza del lavoro» alla competenza concorrente. Nelle materie concorrenti lo Stato fissa i principi fondamentali; alle Regioni spetta la disciplina di dettaglio. Le funzioni amministrative di norma seguono le competenze legislative secondo il principio di sussidiarietà.

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  • Corte cost. n. 361/2003 – Sanzioni divieto di fumo e competenza regionale

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Toscana sull’art. 52, comma 20, della legge finanziaria 2002. Le sanzioni per la violazione del divieto di fumo nei locali pubblici attengono alla sicurezza sanitaria unitaria e rientrano nella competenza esclusiva statale, non nella competenza concorrente regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2002 (l. 448/2001) aveva inasprito le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto di fumo nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto, modificando l’art. 7 della legge n. 584 del 1975. La Regione Toscana ha contestato questa norma ritenendo che la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, impedisse allo Stato di determinare le sanzioni concrete applicabili nelle singole violazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato l’art. 52, comma 20, della legge n. 448/2001 in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute). Secondo la ricorrente, spettava alle Regioni fissare le sanzioni specifiche, essendo la determinazione dei principi fondamentali l’unica funzione riservata allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Le sanzioni per il divieto di fumo presentano una valenza che trascende la sola tutela della salute, essendo collegate agli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo. La disciplina sanzionatoria uniforme è giustificata dall’esigenza di garantire un livello unitario di deterrenza su tutto il territorio nazionale, senza che le Regioni possano introdurre differenziazioni al ribasso o al rialzo.

    Il principio

    Quando una norma sanzionatoria attiene a obblighi derivanti dall’ordinamento europeo e presenta una valenza che trascende la materia della tutela della salute, la sua determinazione spetta allo Stato anche in regime di competenza concorrente.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con questa sentenza per le Regioni?

    Le Regioni non possono modificare le sanzioni pecuniarie per il divieto di fumo fissate dallo Stato: la competenza è statale in quanto la materia ha rilevanza europea e non è riconducibile esclusivamente alla tutela della salute.

    Chi poteva irrogare le sanzioni prima della legge finanziaria 2002?

    Le sanzioni erano già previste dalla legge n. 584/1975, attribuita alla competenza statale. La legge finanziaria 2002 ha solo inasprito gli importi, confermando la scelta del legislatore statale di mantenere un regime uniforme.

    Qual è la differenza tra competenza esclusiva e concorrente in materia sanitaria?

    Nelle materie di competenza concorrente lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni la disciplina di dettaglio. Tuttavia, quando la norma risponde a obblighi sovranazionali o ha valenza trasversale, il perimetro della competenza statale si allarga oltre i soli principi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 362/2003 – Trasferimento beni demaniali ai Comuni: cessata materia

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei Comuni (art. 71, l. 448/2001) e sull’art. 27, commi 16 e 17, della stessa legge finanziaria 2002. Le norme impugnate da più Regioni erano nel frattempo state abrogate o sostituite, rendendo la controversia priva di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Diverse Regioni — Marche, Toscana, Campania ed Emilia-Romagna — avevano impugnato l’art. 71 della legge finanziaria 2002, che estendeva alle aree demaniali edificate in tutta Italia il regime di trasferimento al patrimonio disponibile dei Comuni già previsto dalla legge n. 177/1992 per alcune province. Le ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di governo del territorio, attribuita alla competenza concorrente delle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Marche, Toscana, Campania ed Emilia-Romagna hanno impugnato l’art. 71 della legge n. 448/2001, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (governo del territorio, competenza concorrente). È stata impugnata anche la disciplina dei commi 16 e 17 dell’art. 27 della stessa legge, relativa ad ulteriori trasferimenti patrimoniali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine a tutte le questioni riunite. Nel corso del giudizio le disposizioni impugnate sono state abrogate o radicalmente modificate dalla legge n. 112/2002 (legge La Loggia) e da successive disposizioni, eliminando la ragione del conflitto costituzionale originariamente lamentato dalle Regioni.

    Il principio

    Quando la norma impugnata è abrogata o integralmente sostituita nel corso del giudizio costituzionale in via principale, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, purché la disposizione sopravvenuta non riproduca il medesimo vizio e non vi siano effetti permanenti da eliminare.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata materia del contendere» in un giudizio costituzionale?

    Significa che la norma impugnata è venuta meno (per abrogazione o sostituzione) in modo da eliminare il contrasto denunciato, rendendo inutile una pronuncia di merito. La Corte non accerta né la costituzionalità né l’illegittimità della disposizione originaria.

    Le Regioni ottenevano qualcosa con questa decisione?

    Non nel merito: non vi è stata una dichiarazione di illegittimità. Tuttavia, la pressione delle impugnazioni regionali ha probabilmente contribuito alla modifica legislativa che ha reso privo di oggetto il giudizio.

    I beni già trasferiti ai Comuni restano nel loro patrimonio?

    La cessata materia del contendere non tocca i trasferimenti già perfezionati: la Corte non ha annullato gli effetti già prodottisi, ma solo constatato che il quadro normativo era mutato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 382/2003 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso lavoro sommerso

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    La Corte dichiara estinto il processo instaurato dalla Regione Umbria con ricorso in via principale avverso l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 210/2002 (convertito nella legge n. 266/2002) sulla procedura di regolarizzazione del lavoro sommerso tramite i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). La Regione ha rinunciato al ricorso e la parte resistente ha accettato: il processo si estingue ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva impugnato l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266, in materia di emersione del lavoro sommerso. La norma istituisce in ogni capoluogo di provincia i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) — organi statali — con il compito di approvare piani individuali di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari, con effetti estintivi dei reati contravvenzionali connessi e sospensione delle ispezioni durante l’istruttoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Umbria denunciava l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 210/2002, convertito nella legge n. 266/2002, in riferimento agli artt. 117 (terzo e quarto comma) e 118 (secondo comma) della Costituzione, nonché all’art. 2 del d.lgs. n. 281/1997 e al principio di leale collaborazione, ritenendo che l’istituzione di organi statali in ogni capoluogo invadesse le competenze regionali in materia di lavoro e politiche attive per l’occupazione.

    La decisione della Corte

    Il processo è dichiarato estinto. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la rinuncia al ricorso — quando accettata da tutte le parti — estingue il processo senza che la Corte possa pronunciarsi nel merito. Non vi è alcuna decisione sulla fondatezza o infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

    Il principio

    Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, se accettata dalla controparte, estingue il processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative: la Corte non si pronuncia nel merito e la norma impugnata rimane in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa sono i CLES istituiti dalla norma impugnata?

    I Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) sono organi statali istituiti in ogni capoluogo di provincia dalla legge n. 266/2002, con il compito di approvare piani individuali di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, determinando effetti estintivi dei reati contravvenzionali e la sospensione delle ispezioni nei confronti del datore di lavoro che presenta il piano.

    Perché la Regione aveva impugnato la norma?

    Sosteneva che l’istituzione di organi statali capillari per gestire la regolarizzazione del lavoro sommerso invadesse le competenze regionali in materia di mercato del lavoro e politiche attive per l’occupazione (artt. 117, terzo e quarto comma, Cost.) e violasse il principio di leale collaborazione.

    Cosa significa che il processo è estinto? La questione è risolta?

    No: l’estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di inammissibilità o infondatezza. La Corte non ha giudicato la norma costituzionale: ha semplicemente preso atto che le parti hanno posto fine al giudizio. La questione di costituzionalità avrebbe potuto essere riproposta in futuro da altri soggetti legittimati.

    Norme collegate