Autore: Andrea Marton

  • Articolo 72 del TUIR

    Articolo 72 del TUIR

    Art. 72 TUIR – Presupposto dell’imposta

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6.”

  • Articolo 74 del TUIR

    Articolo 74 del TUIR

    Art. 74 TUIR – Stato ed enti pubblici

    In vigore dal 25/12/2019

    Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 57

    “1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita’ giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunita’ montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta.

    2. Non costituiscono esercizio dell’attivita’ commerciale:

    a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

    b) l’esercizio di attivita’ previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonche’ l’esercizio di attivita’ previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.”

  • Articolo 75 del TUIR

    Articolo 75 del TUIR

    Art. 75 TUIR – Base imponibile

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Ripristino “1. L’imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le societa’ e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le societa’ e gli enti non residenti di cui alla lettera d). 2. Le societa’ residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI.”

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  • Articolo 76 del TUIR

    Articolo 76 del TUIR

    Art. 76 TUIR – Periodo d’imposta (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005 con effetto dal 01/01/1993

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 5

    “1. L’imposta e’ dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84.
    2. Il periodo di imposta e’ costituito dall’esercizio o periodo di gestione della societa’ o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non e’ determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o e’ determinata in due o piu’ anni, il periodo di imposta e’ costituito dall’anno solare.
    3. (Comma abrogato)”

    Commento del professionista

    L’articolo 76 disciplina il periodo d’imposta per i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Poiché il reddito rappresenta un incremento del patrimonio netto, esso deve necessariamente riferirsi a un arco temporale definito, al quale vanno imputati, secondo le regole specifiche di ciascuna categoria reddituale, i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile, come previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Titolo II – Imposta sul reddito delle società, Capo I – Soggetti passivi e disposizioni generali.

    Analogamente all’imposta sul reddito delle persone fisiche, anche l’IRES è un’imposta di natura periodica.In questo contesto, il primo comma dell’art. 76 stabilisce il principio di autonomia dell’obbligazione tributaria per ciascun periodo d’imposta. Tale principio, tuttavia, è soggetto a deroga dalle disposizioni contenute negli artt. 80 e 84 del TUIR.

    In particolare, l’art. 80 consente al contribuente, a sua scelta:

    • di utilizzare nel periodo d’imposta successivo, in riduzione della relativa imposta, l’eccedenza dei crediti derivanti da imposte pagate all’estero, ritenute d’acconto e versamenti in acconto;

    • di richiederne il rimborso tramite la dichiarazione dei redditi;

    • di compensare l’eccedenza secondo quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

    Un’ulteriore deroga al principio di autonomia del periodo d’imposta è contenuta nell’art. 84, che disciplina il riporto delle perdite fiscali.

    Il secondo comma dell’articolo stabilisce che, a differenza delle persone fisiche (per le quali il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, art. 7 TUIR), per i soggetti IRES il periodo d’imposta corrisponde all’esercizio o al periodo di gestione della società o dell’ente, come determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Ciò significa che la legge può fissare direttamente il periodo d’imposta, come nel caso degli enti pubblici, oppure esso può essere definito dai soci o dagli associati.

    L’anno solare coincide con il periodo d’imposta solo in via residuale: quando la durata non è stabilita dalla legge, non risulta dall’atto costitutivo, oppure quando il periodo d’imposta si estende su due o più anni.

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  • Articolo 77 del TUIR

    Articolo 77 del TUIR

    Art. 77 TUIR – Aliquota dell’imposta (ex art.91)

    In vigore dal 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. L’imposta e’ commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 24 per cento (1).”

    __________________________

    (1) Per la maggiorazione dell’aliquota alle societa’ di comodo vedasi l’art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Per l’applicazione di un’addizionale, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d’Italia e per le societa’ e gli enti che esercitano attivita’ assicurativa vedasi l’art. 2, comma 2 decreto-legge 30 novembre 2013 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5 e successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208.Vedi comma 716 e 718 art. 1 L. 160 del 27/12/2019.

  • Articolo 78 Bis del TUIR

    Articolo 78 Bis del TUIR

    Art. 78 Bis TUIR – Altre attivita’ agricole. (N.D.R.: Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n.350. Ai sensi dell’art. 15 D.L.G. 29 marzo 2004, n. 99 il presen tearticolo e’ ora divenuto art. 56-bis del presente testo unico.) \

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Legge del 24/12/2003 n. 350 Articolo 2

    “1. Per le attivita’ dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
    2. Per le attivita’ dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito e’ determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita’, il coefficiente di redditivita’ del 15 per cento.
    3. Per le attivita’ dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito e’ determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita’, il coefficiente di redditivita’ del 25 per cento.
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche’ alle societa’ in nome collettivo ed in accomandita semplice.
    5. Il contribuente ha facolta’ di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalita’ stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.”

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  • Articolo 79 del TUIR

    Articolo 79 del TUIR

    Art. 79 TUIR – Scomputo degli acconti

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1992

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall’imposta a norma dell’articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. 2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorche’ non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L’importo da scomputare e’ calcolato in proporzione all’ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.”

  • Articolo 80 del TUIR

    Articolo 80 del TUIR

    Art. 80 TUIR – Riporto o rimborso delle eccedenze (ex art. 94) (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 5

    “1. Se l’ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all’estero, delle ritenute d’acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell’imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

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  • Articolo 81 del TUIR

    Articolo 81 del TUIR

    Art. 81 TUIR – Reddito complessivo

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 1

    Nota:Ripristino

    “1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione fatto salvo quanto stabilito all’articolo 56-bis, comma 4.”

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  • Articolo 82 del TUIR

    Articolo 82 del TUIR

    Art. 82 TUIR – Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1999

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Vedi il comma 2 e 3 dell’art. 9 del decreto-legge n. 350/2001.”1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a
    norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell’articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86.”

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