Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 49/2002 – Reati tributari tentativo e concorso fatture false

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sugli artt. 6 e 9 del d.lgs. 74/2000. Il GIP di Brescia chiedeva di estendere la punibilità penale a chi utilizza fatture false anche senza presentare la dichiarazione infedele, ma ciò richiederebbe un intervento in malam partem che solo il legislatore può compiere.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. 74/2000 ha riformato i reati tributari spostando il fuoco penale sulla dichiarazione annuale (atto che «realizza definitivamente» l’evasione) e abbandonando il modello del «reato prodromico». In conseguenza, chi annota fatture false in contabilità senza poi presentare dichiarazione infedele non è punibile: né per tentativo (art. 6), né come concorrente nell’emissione delle fatture (art. 9 comma 1 lett. b). L’emittente delle fatture false è invece punito come delitto consumato (art. 8).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia sollevava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9 comma 1 lett. b) del d.lgs. 74/2000, lamentando una irragionevole disparità di trattamento tra l’emittente delle fatture false (punito come delitto consumato) e l’utilizzatore (non punibile anche solo a titolo di tentativo o concorso).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. L’intervento chiesto dal rimettente — rimozione degli artt. 6 e 9 — produrrebbe un ampliamento delle fattispecie incriminatrici in contrasto con la riserva di legge penale dell’art. 25 secondo comma Cost. La Corte non può creare nuove fattispecie penali in via ablativa. Peraltro l’intervento avrebbe effetti sistematici imprevedibili sull’intero d.lgs. 74/2000.

    Il principio

    Il divieto di interventi della Corte costituzionale in malam partem è un limite strutturale derivante dalla riserva di legge penale: la Corte non può creare — neppure indirettamente attraverso pronunce ablative — nuove ipotesi di reato o ampliarne l’ambito applicativo. Tale regola vale anche quando la scelta legislativa di depenalizzare appaia irragionevole al rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «reato prodromico»?

    Con «reato prodromico» si indica il modello previgente (legge n. 516/1982) che puniva penalmente anche le violazioni preparatorie dell’evasione (come l’annotazione di fatture false) indipendentemente dall’effettiva presentazione di una dichiarazione fraudolenta. Il d.lgs. 74/2000 ha abbandonato questo modello, concentrando la risposta punitiva sull’atto della dichiarazione.

    Perché l’emittente delle fatture false è comunque punito?

    Il legislatore ha mantenuto la punibilità dell’emittente — come eccezione alla linea guida della riforma — per ragioni di politica criminale legate al ruolo di questi soggetti nel circuito dell’evasione. L’art. 8 del d.lgs. 74/2000 punisce l’emissione di fatture per operazioni inesistenti come reato in sé consumato, ancorché preparatorio dell’evasione altrui.

    Quale sarebbe l’effetto sistemico della rimozione dell’art. 6?

    La soppressione del divieto di tentativo potrebbe coinvolgere anche altri delitti di falsa dichiarazione (artt. 3 e 4 d.lgs. 74/2000), trasformando in delitti tentati violazioni che la legge n. 516/1982 aveva già degradato a semplici contravvenzioni. Un tale effetto a cascata non appartiene alla competenza della Corte ma alla discrezionalità del legislatore.

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  • Corte cost. n. 48/2002 – Processo penale minorile e irrilevanza del fatto

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul processo penale minorile. Il GIP del Tribunale per i minorenni dell’Aquila lamentava l’impossibilità di pronunciare sentenza di irrilevanza del fatto dopo il rigetto dell’archiviazione, ma la Corte chiarisce che tale possibilità è assicurata nella successiva udienza preliminare.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale minorile esiste uno strumento speciale — la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 d.P.R. 448/1988) — che permette di chiudere anticipatamente il procedimento quando il fatto contestato al minore è di particolare tenuità. La questione riguardava cosa accade quando il pubblico ministero aveva prima chiesto l’archiviazione (non accolta) e poi — costretto all’esercizio dell’azione penale — chiedeva comunque l’irrilevanza del fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di L’Aquila sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 31 secondo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 409 comma 5 c.p.p. e 27 commi 1 e 2 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non consentono al p.m. di richiedere la sentenza di irrilevanza del fatto e al GIP di fissare udienza camerale per valutarla, quando l’archiviazione non sia stata accolta.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Le preoccupazioni del rimettente sono prive di rilievo costituzionale perché l’uscita anticipata del minore dal processo è comunque garantita: ai sensi degli artt. 27 comma 4 e 32 comma 1 del d.P.R. 448/1988 è possibile pronunciare sentenza di irrilevanza del fatto anche d’ufficio nell’udienza preliminare, che offre addirittura maggiori garanzie (giudice collegiale, presenza necessaria del p.m. e del difensore).

    Il principio

    La disciplina che colloca il possibile proscioglimento per irrilevanza del fatto del minorenne nell’udienza preliminare — anziché nella fase del GIP dopo il rigetto dell’archiviazione — rientra nelle scelte discrezionali del legislatore sulla distribuzione delle competenze tra i giudici, non sindacabili in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., purché non esercitate arbitrariamente. Il bilanciamento è ragionevole poiché il minore accede comunque a una sede garantita.

    Domande e risposte

    Cos’è la sentenza di irrilevanza del fatto nel processo minorile?

    Ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 448/1988, il giudice può dichiarare non luogo a procedere quando il fatto è di particolare tenuità, il comportamento occasionale e il proseguimento del procedimento pregiudizievole per le esigenze educative del minore. È uno strumento di deflazione processuale pensato per evitare che reati bagattellari abbiano un impatto negativo sul percorso di crescita del minore.

    Perché il rimettente riteneva vi fosse una disparità di trattamento?

    Secondo il GIP, chi non aveva una precedente richiesta di archiviazione rigettata poteva beneficiare dell’irrilevanza del fatto nelle indagini preliminari, mentre chi si trovava nella stessa situazione sostanziale ma con un’archiviazione già rigettata era costretto ad affrontare l’udienza preliminare. La Corte ha ritenuto le situazioni non comparabili in modo significativo.

    Quali sono le garanzie nell’udienza preliminare minorile?

    L’udienza preliminare nel processo minorile è celebrata da un giudice collegiale (il tribunale per i minorenni), con la presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore. Rispetto alla camera di consiglio del GIP, offre un contraddittorio più pieno e tutele processuali maggiori per il minore.

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  • Corte cost. n. 47/2002 – Conflitto attribuzioni parlamentare insindacabilità Gramazio

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, riguardante la delibera di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Gramazio nei confronti di Pierluigi Celli. Il conflitto è ammissibile perché investe attribuzioni costituzionalmente garantite degli organi giurisdizionali.

    Di cosa si tratta

    Quando un parlamentare viene convenuto in giudizio civile per dichiarazioni ritenute lesive dell’altrui reputazione, la Camera di appartenenza può deliberare che quelle dichiarazioni siano «opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni» ai sensi dell’art. 68 primo comma della Costituzione, rendendole insindacabili. Il giudice ordinario può allora contestare tale delibera attraverso il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma (tredicesima sezione civile) sollevava conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 18 marzo 1999, con la quale la Camera aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Domenico Gramazio rese tramite comunicato stampa il 10 novembre 1998 nei confronti di Pierluigi Celli. Il Tribunale sosteneva che tali dichiarazioni non rientravano nell’esercizio di funzioni parlamentari ex art. 68 primo comma Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il conflitto proposto dall’autorità giudiziaria — chiamata a giudicare della responsabilità di un parlamentare in un giudizio civile — nei confronti della Camera che ha deliberato l’insindacabilità, verte su attribuzioni costituzionalmente garantite e insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono. Ne dispone la notificazione alla Camera dei deputati.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra autorità giudiziaria e Camera parlamentare è ammissibile ogni volta che il giudice contesti la riconducibilità all’art. 68 primo comma Cost. di una delibera parlamentare di insindacabilità, in quanto investe attribuzioni dell’organo giurisdizionale che si assumono lese. L’ammissibilità viene verificata in questa fase senza contraddittorio.

    Domande e risposte

    Cos’è la prerogativa di insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68 primo comma della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una prerogativa che protegge la libertà del mandato parlamentare, ma che non si estende a ogni attività politica del parlamentare al di fuori delle funzioni tipiche.

    Cosa succeede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    La Corte ordina che il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità siano notificati alla Camera dei deputati entro sessanta giorni. Si apre poi la fase di merito del conflitto, con la possibilità per la Camera di costituirsi e difendersi, e con la successiva udienza pubblica.

    Quale specifico profilo contestava il Tribunale di Roma?

    Il Tribunale sosteneva che la diffusione di un comunicato stampa riproduttivo di un’interrogazione — presentata la stessa sera per il vaglio di ammissibilità — non costituisce attività inerente al mandato parlamentare, e che la successiva accertata non pertinenza dell’interrogazione alla funzione ispettiva confermava l’estraneità delle dichiarazioni dall’esercizio di funzioni parlamentari.

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  • Corte cost. n. 46/2002 – Opposizione di terzo esecuzione e domanda riconvenzionale

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Venezia sull’opposizione di terzo all’esecuzione. Il rimettente non aveva motivato se la domanda riconvenzionale — condizionata all’accoglimento dell’opposizione — fosse concretamente rilevante, omettendo di pronunciarsi sulla fondatezza dell’opposizione stessa.

    Di cosa si tratta

    Nel processo civile, quando un terzo si oppone all’esecuzione forzata affermando di essere proprietario dei beni pignorati (art. 619 c.p.c.), il procedimento si articola in due fasi: una sommaria davanti al giudice dell’esecuzione e una a cognizione piena davanti al tribunale competente. Il Tribunale di Venezia chiedeva alla Corte se fosse incostituzionale che, in tale rito speciale, non fossero previsti gli stessi avvertimenti sulla decadenza dalla domanda riconvenzionale operanti nel rito ordinario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Venezia sollevava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 terzo comma n. 7, 164 primo comma e del combinato disposto degli artt. 166 e 167 secondo comma del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono per l’opposizione di terzo gli avvertimenti sulla decadenza dalla domanda riconvenzionale presenti nel rito ordinario. Secondo il rimettente vi sarebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti introdotti con citazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione indicava espressamente che la domanda riconvenzionale era proposta «per l’ipotesi di accoglimento dell’opposizione»: il suo esame presupponeva quindi la preventiva verifica dell’opposizione principale. Il Tribunale, tuttavia, non aveva motivato in alcun modo sulla fondatezza dell’opposizione, rendendo così indeterminata la rilevanza della questione costituzionale.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve motivare adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio principale. Se la questione riguarda un istituto la cui applicazione è condizionata al previo accoglimento di una domanda, il giudice rimettente è tenuto a spiegare se tale condizione sussista, pena la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «difetto di motivazione sulla rilevanza»?

    Si intende l’omissione, nell’ordinanza di rimessione, della spiegazione di come e perché la questione di incostituzionalità incida concretamente sull’esito del giudizio in corso. Senza tale motivazione la Corte non può verificare l’effettiva necessità di decidere la questione.

    Qual era la tesi del rimettente sulla disparità di trattamento?

    Il Tribunale di Venezia sosteneva che nel rito ordinario introdotto con citazione esiste un avvertimento formale sulla decadenza dalla domanda riconvenzionale (artt. 163 e 167 c.p.c.), mentre nel giudizio di opposizione di terzo — che inizia con ricorso — tale avvertimento non è previsto, con conseguente disparità irragionevole rispetto all’art. 3 Cost.

    La questione nel merito era fondata?

    La Corte non si è pronunciata nel merito, avendo dichiarato la manifesta inammissibilità per ragioni procedurali. Il difetto di motivazione sulla rilevanza è assorbente rispetto all’esame della fondatezza.

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  • Corte cost. n. 90/2002 – Sospensione provvisoria della patente senza querela della parte offesa

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: è ragionevole che il prefetto possa disporre la sospensione provvisoria della patente anche quando il reato stradale sia perseguibile a querela e la querela non sia stata proposta. La sospensione è una misura cautelare amministrativa a tutela della circolazione, indipendente dall’esercizio dell’azione penale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Imperia stava decidendo sull’opposizione avverso un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida (art. 223, comma 2, codice della strada), adottato a seguito di un incidente stradale con lesioni personali. La persona offesa non aveva presentato querela nel termine di legge, rendendo l’azione penale improcedibile. Il giudice rimettente riteneva irragionevole mantenere la sospensione amministrativa nonostante l’impossibilità di procedere penalmente.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è l’art. 223, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come modificato dall’art. 120 del d.lgs. n. 360/1993. I parametri invocati sono gli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale di Imperia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La sospensione provvisoria della patente da parte del prefetto è una misura cautelare amministrativa volta a tutelare la sicurezza stradale, funzionalmente distinta e autonoma rispetto al processo penale. Non vi è alcuna ragione costituzionale che imponga di condizionare la misura alla procedibilità del reato: la valutazione della pericolosità della condotta di guida non dipende dalla volontà della persona offesa di sporgere querela.

    Il principio

    La sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 223 CdS è una misura preventiva amministrativa autonoma dal processo penale. Il fatto che il reato sia perseguibile a querela e la querela non sia stata presentata non rende irragionevole la sua applicazione: gli scopi della misura (sicurezza stradale) sono diversi da quelli del diritto penale (punizione dell’autore).

    Domande e risposte

    Cos’è la sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto?

    L’art. 223 CdS prevede che, in caso di incidente con danni alle persone in cui sia coinvolto un veicolo, il prefetto possa sospendere in via provvisoria la patente del conducente nelle more del procedimento penale. La misura è automatica all’avvio del procedimento e ha carattere cautelare preventivo.

    Perché la mancanza di querela non è rilevante ai fini della sospensione?

    La Corte ha ritenuto che la sospensione serva a proteggere la sicurezza della circolazione stradale, non a sanzionare penalmente il conducente. Il fatto che la persona offesa non abbia sporto querela non significa che la condotta di guida non abbia comportato un pericolo: il prefetto valuta la condotta oggettiva, non la volontà processuale della vittima.

    Questa sospensione viola il diritto di libertà di circolazione?

    La Corte non l’ha ritenuto: l’art. 16 Cost. garantisce la libertà di circolazione ma consente limitazioni previste dalla legge per motivi di sicurezza e salute pubblica. La disciplina del codice della strada rientra in queste limitazioni ammissibili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 89/2002 – Dichiarazioni difensive e imputati connessi nel processo militare

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: il Tribunale militare di Torino chiedeva che la norma transitoria sul giusto processo (d.l. n. 2/2000) fosse estesa alle dichiarazioni «a discarico» dell’imputato, ma non dimostrava che tale estensione fosse necessaria per la decisione del caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un processo per peculato militare, il difensore di un imputato aveva chiesto di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da un coimputato nella fase delle indagini (favorevoli al proprio assistito) dopo che il coimputato si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il PM non aveva prestato il consenso. Il Tribunale militare aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 1 del d.l. n. 2/2000 nella parte in cui non distingueva tra dichiarazioni di accusa e dichiarazioni di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2/2000 (conv. l. n. 35/2000). I parametri invocati sono gli artt. 24 e 111 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale militare di Torino.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non indicava quale decisione dovesse adottare nel giudizio principale né perché la risposta della Corte avrebbe influito su di essa. La mera affermazione che le norme impugnate «potrebbero» incidere sul giudizio non è sufficiente a integrare la motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    La motivazione sulla rilevanza richiede che il giudice indichi concretamente quale atto del procedimento principale sia condizionato dall’esito del giudizio costituzionale. Affermazioni generiche o ipotetiche non soddisfano il requisito.

    Domande e risposte

    Perché la distinzione tra dichiarazioni di accusa e di difesa sarebbe stata rilevante?

    Il rimettente sosteneva che la norma transitoria sul giusto processo tutelasse solo la posizione accusatoria (limitando l’uso delle dichiarazioni rese in indagine a carico di altri) ma non permettesse di utilizzare le dichiarazioni favorevoli all’imputato rese da un coimputato che poi si avvalga del silenzio. Il difensore non poteva quindi usare quelle dichiarazioni a vantaggio del proprio cliente.

    Il processo penale militare segue le stesse regole del processo ordinario?

    In gran parte sì: il codice di procedura penale militare rinvia in larga misura al c.p.p. ordinario. La riforma del giusto processo (art. 111 Cost. e l. n. 63/2001) si applica anche ai processi militari.

    La questione era fondata nel merito?

    La Corte non si pronuncia sul merito a causa dell’inammissibilità. Il problema della disparità di trattamento tra dichiarazioni di accusa e dichiarazioni di difesa nel regime transitorio era tuttavia una questione reale, che ha continuato ad animare il dibattito dottrinale e giurisprudenziale dopo la riforma del 2001.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 88/2002 – Dichiarazioni predibattimentali e giusto processo, manifesta inammissibilità

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Grosseto: il rimettente formulava tre censure alternative in modo cumulativo e non specificava quale, tra le diverse soluzioni, fosse costituzionalmente necessaria; inoltre l’ordinanza di rimessione era carente nella motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Grosseto aveva sollevato, in due ordinanze, questione di legittimità dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2/2000 (conv. l. n. 35/2000, in materia di giusto processo) e dell’art. 513 c.p.p., contestando le limitazioni all’utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da imputati che avessero poi scelto di non rispondere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate sono l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2/2000 (conv. l. n. 35/2000) e l’art. 513 c.p.p. I parametri sono gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale di Grosseto.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per due ragioni: primo, le censure erano formulate in modo alternativo e cumulativo, senza che il rimettente specificasse quale norma fosse la ratio decidendi del giudizio a quo; secondo, la motivazione sulla rilevanza era insufficiente — il rimettente non indicava con chiarezza in quale modo la risposta della Corte avrebbe influito sul giudizio principale.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica sulla rilevanza della questione: il giudice deve spiegare perché la norma impugnata è applicabile nel giudizio a quo e come l’esito del giudizio di costituzionalità potrebbe incidere sulla sua decisione. La formulazione alternativa o cumulativa di più censure distinte è causa di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Perché non è ammissibile formulare censure «in alternativa»?

    Il rimettente deve avere già individuato qual è la norma effettivamente applicabile nel giudizio a quo e sollevare la questione sulla base di quella norma. Se avanza dubbi su norme diverse in via alternativa, significa che non ha ancora chiarito quale sia la ratio decidendi del caso: la questione è prematura.

    Cosa si intende per «rilevanza» della questione di legittimità?

    La rilevanza significa che la norma impugnata deve essere effettivamente applicabile nel giudizio principale e che l’esito del giudizio costituzionale deve poter influire sulla decisione del giudice a quo. Senza rilevanza, la questione è inammissibile.

    Cosa è successo a queste norme dopo il 2002?

    La legge n. 63/2001 aveva già ampiamente riformato sia l’art. 513 c.p.p. sia il regime transitorio del d.l. n. 2/2000, adeguandoli alla nuova versione dell’art. 111 Cost. Molte questioni di legittimità sollevate prima di quella riforma sono divenute prive di oggetto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 87/2002 – Conflitto Sgarbi-Balocchi e insindacabilità parlamentare Di Pietro

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal GUP di Bergamo contro la Camera dei deputati, relativo alla delibera di insindacabilità delle opinioni dei deputati Sgarbi e Balocchi nei confronti del senatore Di Pietro. Il ricorso era stato notificato dopo la conclusione del procedimento penale di primo grado, con conseguente difetto di interesse.

    Di cosa si tratta

    I deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi erano stati rinviati a giudizio per diffamazione aggravata a mezzo televisione nei confronti di Antonio Di Pietro. Durante il programma “Sgarbi Quotidiani” avevano definito Di Pietro con espressioni ritenute offensive. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. Il GUP di Bergamo aveva promosso conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto verte sulla delibera della Camera dei deputati del 29 luglio 1999 di insindacabilità delle opinioni di Sgarbi e Balocchi. Il parametro è l’art. 68, primo comma, Cost. Il ricorrente è il GUP del Tribunale di Bergamo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il GUP aveva proposto il conflitto nel corso della fase di udienza preliminare, ma il ricorso era stato notificato solo nel 2000 (con data 18 agosto 2000), dopo che nel frattempo si era svolto il dibattimento di primo grado. Il GUP non aveva più la competenza giurisdizionale sul caso e il conflitto era divenuto privo di oggetto, venendo meno il presupposto dell’attualità della lesione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone che la lesione delle attribuzioni del ricorrente sia attuale: se il giudice che ha promosso il conflitto ha perso la competenza sul procedimento a quo, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva sopravvenuta.

    Domande e risposte

    Perché il GUP perde legittimazione dopo che il processo è andato avanti?

    Il GUP può promuovere conflitto solo finché è investito della questione. Se il giudizio è proseguito davanti al Tribunale e il GUP non è più coinvolto, non ha più interesse ad annullare la delibera di insindacabilità della Camera: la lesione delle sue attribuzioni è cessata.

    La Camera aveva torto a deliberare l’insindacabilità?

    La Corte non si pronuncia sul merito: l’inammissibilità impedisce ogni valutazione di merito. Non sappiamo quindi se le opinioni di Sgarbi e Balocchi avessero il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost.

    Come si propone correttamente un conflitto di attribuzione tra poteri?

    Il ricorso deve essere depositato tempestivamente, quando il giudice ricorrente è ancora investito del procedimento. I termini non sono rigidamente fissati, ma l’attualità della lesione e la legittimazione del ricorrente devono persistere fino alla decisione della Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 86/2002 – Difesa d’ufficio e legittimazione del PM rimettente

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il Sostituto Procuratore di Firenze non era dotato di legittimazione a sollevare questione di legittimità nel contesto del proprio atto, poiché la convalida del sequestro probatorio non costituisce un «giudizio» ai fini dell’incidentalità della questione, e il PM non è un «giudice» ai sensi dell’art. 1 della legge n. 87/1953.

    Di cosa si tratta

    Il Sostituto Procuratore di Firenze, mentre stava procedendo alla convalida di un sequestro probatorio, si era trovato nell’impossibilità di nominare un difensore d’ufficio perché l’Ordine degli avvocati non aveva ancora attivato i nuovi uffici previsti dalla legge n. 60/2001. Ha quindi sollevato questione di legittimità degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge n. 60/2001 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio).

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate sono gli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio). I parametri invocati sono gli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 Cost. Il rimettente è il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per due ragioni concorrenti: il PM non è un «giudice» ai sensi dell’art. 1 della legge n. 87/1953, e la procedura di convalida del sequestro probatorio non è un «giudizio» nel senso rilevante per la questione incidentale di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo da un «giudice» nell’esercizio di una funzione giurisdizionale. Il pubblico ministero, pur essendo un organo della giurisdizione, non può proporre questioni di legittimità nell’ambito di atti tipicamente requirenti.

    Domande e risposte

    Perché il PM non può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

    Il sistema di giustizia costituzionale incidentale prevede che la questione sia sollevata da un «giudice» nel corso di un «giudizio»: il PM svolge funzioni di parte nel processo penale e non di organo giudicante, anche quando esercita attività con connotati decisori come la convalida di atti della polizia giudiziaria.

    Cosa ha cambiato la legge n. 60/2001 sulla difesa d’ufficio?

    La legge n. 60/2001 ha riformato il sistema di nomina dei difensori di ufficio, istituendo apposite liste tenute dagli Ordini degli avvocati e un ufficio centralizzato per l’individuazione del difensore. Il rimettente lamentava che la nuova procedura fosse inattuabile in mancanza della predisposizione dell’ufficio centralizzato.

    Cos’è la convalida di un sequestro probatorio?

    Quando la polizia giudiziaria esegue un sequestro probatorio di propria iniziativa (art. 354 c.p.p.), deve darne immediata comunicazione al PM, che ha 48 ore per convalidarlo o disporne la restituzione (art. 355 c.p.p.). Si tratta di un atto del PM, non di un provvedimento giurisdizionale in senso stretto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 15/2002 – Tardività conflitto attribuzioni insindacabilità parlamentare

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d’appello di Bologna contro la Camera dei deputati per tardività. Il ricorso è stato presentato oltre un anno dopo la delibera parlamentare che aveva dichiarato l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Bologna stava giudicando un caso di diffamazione in cui l’imputato era un deputato. La Camera dei deputati aveva deliberato che le sue dichiarazioni rientravano nell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello aveva atteso oltre un anno prima di proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bologna ha proposto, con ordinanza del 19-30 novembre 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 24 febbraio 1999 con cui era stata applicata la prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. alle dichiarazioni rese dal deputato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Il ricorso è stato presentato oltre un anno dopo la delibera parlamentare. La Corte, pur in assenza di un termine esplicito nella legge, ritiene che questo lasso di tempo eccessivo sia incompatibile con la certezza del diritto e con la natura del conflitto, che presuppone una lesione attuale delle attribuzioni.

    Il principio

    Il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato deve essere proposto entro un termine ragionevole dalla delibera o dall’atto lesivo. Un ritardo eccessivo nel promuovere il conflitto è causa di inammissibilità, in quanto viene meno l’attualità della lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Domande e risposte

    Esiste un termine legale per proporre conflitto di attribuzioni?

    La legge non fissa un termine perentorio esplicito. Tuttavia la Corte ha elaborato il principio che il ricorso deve essere proposto entro un termine ragionevole. Nel caso di specie il superamento di oltre un anno dalla delibera parlamentare è stato ritenuto incompatibile con l’attualità del conflitto.

    Cosa si intende per insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, primo comma, Cost. protegge i membri del Parlamento dall’essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera o il Senato possono deliberare che determinate dichiarazioni rientrano in questa protezione.

    Cosa succede dopo una delibera parlamentare di insindacabilità?

    Il giudice penale o civile deve sospendere o archiviare il procedimento nei confronti del parlamentare per i fatti coperti dall’insindacabilità. Se non condivide la delibera parlamentare, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 85/2002 – Scommesse sportive e rinvio pregiudiziale alla Corte UE

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente aveva contemporaneamente sollevato la questione di legittimità costituzionale e proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla stessa norma, senza attendere la risposta della Corte europea. Il giudice non può instaurare i due giudizi contemporaneamente senza sospendere il processo principale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Ascoli Piceno stava processando alcune persone per aver favorito la raccolta di scommesse su eventi sportivi per conto di un’impresa comunitaria autorizzata nel proprio Stato. Ritenendo che l’art. 4 della legge n. 401/1989 potesse violare sia la Costituzione sia il diritto UE (libertà di stabilimento e prestazione di servizi), il Tribunale aveva sollevato entrambe le questioni in contemporanea.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è l’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall’art. 37, comma 5, l. n. 388/2000). I parametri invocati sono gli artt. 3, 10 comma 2, 11 e 41 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale di Ascoli Piceno.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente aveva contestualmente sollevato la questione di costituzionalità e rinviato in via pregiudiziale alla Corte di giustizia: questo è incompatibile con l’obbligo di sospensione del processo principale pendente il rinvio pregiudiziale. La questione avrebbe dovuto essere sollevata solo dopo la risposta della CGUE, o in alternativa alla stessa.

    Il principio

    Non è ammissibile sollevare contemporaneamente questione di legittimità costituzionale e proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla stessa norma e nel medesimo giudizio: il processo principale deve essere sospeso per il rinvio pregiudiziale, e solo dopo la risposta della CGUE il giudice può valutare se residui una questione di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE?

    Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE, già art. 234 TCE) è lo strumento con cui i giudici nazionali possono chiedere alla CGUE di interpretare il diritto dell’Unione prima di applicarlo. Il processo principale viene sospeso fino alla risposta della Corte.

    Perché i due giudizi non possono coesistere contemporaneamente?

    Perché se il giudice sospende il processo per il rinvio pregiudiziale, non può contemporaneamente sollevare questione di costituzionalità, che presuppone la rilevanza della questione nell’ambito di un giudizio in corso. I due strumenti hanno logiche processuali incompatibili se usati in parallelo.

    Come doveva comportarsi correttamente il giudice?

    Attendere la risposta della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale. Se la CGUE avesse dichiarato la norma incompatibile con il diritto UE, non sarebbe stato necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale. In caso contrario, avrebbe potuto valutare se residuassero profili di incostituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 45/2002 – Inammissibilità per difetto incidentalità su trattenimento stranieri

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 14, commi 3-5, d.lgs. n. 286/1998 e sull’art. 20, d.P.R. n. 394/1999 (trattenimento stranieri nei CPT): il primo profilo per difetto del requisito di incidentalità; il secondo perché la norma regolamentare è inidonea a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale.

    Di cosa si tratta

    Quattordici ordinanze del Tribunale di Milano sollevavano le stesse questioni già decise con l’ordinanza n. 35/2002 sull’art. 14, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998 (trattenimento dello straniero irregolare nei CPT) e sull’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999 (regolamento attuativo). La differenza rispetto a n. 35/2002 è che in questi giudizi le questioni sono state dichiarate inammissibili per profili processuali diversi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, per le stesse ragioni prospettate nelle ordinanze decise con n. 35/2002.

    La decisione della Corte

    La questione sull’art. 14, commi 3-5, è dichiarata manifestamente inammissibile per difetto del requisito di incidentalità: il giudice rimettente sollevava la questione in un giudizio in cui la norma non era concretamente applicabile nel caso specifico esaminato. La questione sull’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999 è dichiarata manifestamente inammissibile perché si tratta di una norma regolamentare, priva di forza di legge, non soggetta al sindacato incidentale di costituzionalità.

    Il principio

    Il requisito di incidentalità del giudizio di legittimità costituzionale esige che la norma censurata sia effettivamente applicabile nel caso concreto sottoposto al giudice rimettente; la questione sollevata in assenza di concreta applicabilità della norma è inammissibile per difetto di incidentalità.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «requisito di incidentalità»?

    La questione di legittimità costituzionale deve sorgere nel corso di un giudizio (incidente in esso) e la norma censurata deve essere applicabile nel caso concreto: la sua eventuale incostituzionalità deve incidere sull’esito del giudizio. Se la norma non si applica, la questione è irrilevante e inammissibile.

    Quale differenza c’è tra la n. 35/2002 e la n. 45/2002 sulla stessa materia?

    Nella n. 35/2002 la Corte aveva dichiarato le questioni manifestamente infondate (per l’art. 14) e manifestamente inammissibili per difetto di forza di legge (per l’art. 20). Nella n. 45/2002 l’inammissibilità dell’art. 14 dipende da un difetto diverso: la mancanza del requisito di incidentalità nel caso specifico.

    Le ordinanze n. 35 e n. 45 del 2002 hanno effetti diversi sulla norma?

    No. Entrambe sono pronunce processuali (inammissibilità/infondatezza) che non eliminano la norma dall’ordinamento. Il trattenimento nei CPT restava disciplinato dall’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 come modificato nel tempo da successivi interventi legislativi e dalla giurisprudenza costituzionale.

    Norme collegate

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