Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 81/2002 – Facoltà di non rispondere dell’art. 210 c.p.p. e giusto processo

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi: la legge n. 63/2001, che ha attuato la riforma del giusto processo (art. 111 Cost.), ha profondamente modificato la disciplina dell’art. 210 c.p.p. e della facoltà di non rispondere, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi aveva sollevato questione di legittimità del combinato disposto del d.l. n. 2/2000 (convertito in l. n. 35/2000) e dell’art. 210, comma 4, c.p.p., nella parte in cui consentiva all’imputato in procedimento connesso di avvalersi della facoltà di non rispondere anche sui fatti relativi alla responsabilità altrui, impedendo l’acquisizione e utilizzo delle dichiarazioni precedentemente rese.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate sono il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, del d.l. n. 2/2000 e 210, comma 4, c.p.p. I parametri invocati sono gli artt. 3, 24, comma 2, 25, comma 2, 101, comma 2, 111 e 112 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al rimettente. Dopo la proposizione della questione, la legge n. 63/2001 ha attuato la riforma dell’art. 111 Cost. in materia di giusto processo, profondamente innovando sia la disciplina della formazione della prova in dibattimento sia quella della facoltà di non rispondere. Il rimettente deve rivalutare la questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Il principio

    Anche l’introduzione di una legge ordinaria attuativa di una riforma costituzionale può costituire ius superveniens tale da imporre la restituzione degli atti al giudice a quo, quando la nuova disciplina incide direttamente sulle norme oggetto della questione.

    Domande e risposte

    Chi è l’imputato esaminato ai sensi dell’art. 210 c.p.p.?

    L’art. 210 c.p.p. riguarda l’esame, nel dibattimento, di imputati in procedimenti connessi o collegati che non hanno ancora una condanna definitiva. A differenza dei testimoni, costoro possono avvalersi del diritto al silenzio.

    Cosa ha cambiato la legge n. 63/2001 sul giusto processo?

    La legge n. 63/2001 ha dato attuazione alla legge cost. n. 2/1999 (riforma dell’art. 111 Cost.) ridisegnando il diritto al silenzio, la formazione della prova in contraddittorio, e i presupposti per l’uso delle dichiarazioni predibattimentali. Ha modificato anche l’art. 210 c.p.p. riducendo l’ambito della facoltà di non rispondere.

    Perché il giudice doveva rivalutare la questione?

    Perché le norme impugnate erano state integralmente riformate dalla l. n. 63/2001: la questione era divenuta parzialmente priva di oggetto o richiedeva una nuova formulazione dei parametri e delle censure alla luce del diritto vigente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 40/2002 – Sostituzione automatica arresti domiciliari con custodia cautelare

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 276, comma 1-ter, c.p.p. (sostituzione obbligatoria degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione). La norma può essere interpretata in modo da consentire al giudice una valutazione delle concrete circostanze della trasgressione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, introdotto dal decreto-legge n. 341/2000, prevedeva la sostituzione obbligatoria e automatica degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, senza possibilità di valutare l’entità, i motivi e le circostanze della violazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Aosta aveva sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sostenendo che la sostituzione automatica della misura era irragionevole perché non consentiva di valutare il caso concreto: la norma si applicava allo stesso modo sia a gravi violazioni sia a mere irregolarità formali.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata. La Corte richiama la propria giurisprudenza sulle misure cautelari e osserva che la nozione di «allontanamento dalla propria abitazione» non esclude che il giudice valuti le connotazioni strutturali e finalistiche della condotta per verificare se essa presenti i caratteri di «effettiva lesività» richiesti dalla norma. In altri termini, la sostituzione non è automatica in senso assoluto: il giudice può apprezzare la concreta trasgressione.

    Il principio

    La norma che prevede la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanamento può essere interpretata nel senso di consentire al giudice la valutazione dell’effettiva lesività della condotta, escludendo un automatismo assoluto.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli arresti domiciliari?

    Sono una misura cautelare che obbliga l’imputato a rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora. Sono considerati meno afflittivi della custodia cautelare in carcere e applicati quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte senza l’incarcerazione.

    Perché la norma prevedeva la sostituzione automatica?

    Il legislatore del 2000, con d.l. n. 341, intese rendere più rigorosa la misura degli arresti domiciliari, creando un meccanismo dissuasivo: chi viola gli obblighi domiciliari sa che andrà automaticamente in carcere. La Corte ha tuttavia chiarito che l’automatismo non è assoluto.

    Cosa intende la Corte per «effettiva lesività»?

    La trasgressione deve manifestare un’intenzione di eludere la misura cautelare in modo sostanziale. Un allontanamento momentaneo e involontario — come nel caso del soggetto identificato in prossimità della propria abitazione — potrebbe non integrare la «violazione» richiesta dalla norma, rimessa alla valutazione del giudice.

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  • Corte cost. n. 9/2002 – Autonomia regionale gestione aree protette Titolo V

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    La Corte restituisce gli atti al TAR Sardegna per rivalutare la questione sull’art. 34 della legge quadro sulle aree protette alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. 3/2001), che ha ridisegnato i rapporti tra Stato e Regioni.

    Di cosa si tratta

    Il TAR per la Sardegna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), che disciplinava i poteri dello Stato nella gestione delle riserve naturali, dubitando che la norma comprimesse irragionevolmente le autonomie regionali. Nel frattempo era intervenuta la riforma costituzionale del Titolo V (l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), che ha profondamente modificato il riparto di competenze tra Stato e Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in relazione agli artt. 5 e 128 della Costituzione (nel testo previgente alla riforma del 2001).

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR Sardegna. La riforma del Titolo V della Costituzione ha introdotto nuove disposizioni sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (artt. 117 e 118 Cost.), che costituiscono ius superveniens rilevante ai fini della valutazione della questione, richiedendo una nuova motivazione da parte del giudice rimettente.

    Il principio

    Quando nelle more del giudizio di legittimità costituzionale interviene una riforma della Costituzione che modifica il parametro rilevante per la questione, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la fondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 34 della legge quadro sulle aree protette?

    L’art. 34 della legge 394/1991 disciplinava l’istituzione delle riserve naturali statali e i poteri di gestione del Ministero dell’Ambiente, definendo i rapporti con le regioni e gli enti locali nel governo delle aree protette.

    Cosa ha cambiato la riforma del Titolo V del 2001?

    La legge cost. 3/2001 ha riscritto gli artt. 114-132 della Costituzione, introducendo un nuovo riparto di competenze legislative: materie di competenza esclusiva statale, concorrente (Stato fissa i principi, Regioni legiferano) e residuale regionale. La tutela dell’ambiente è rimasta in larga parte di competenza statale.

    Cosa significa «ius superveniens»?

    Il ius superveniens è una norma sopravvenuta dopo che la questione è stata sollevata. Se modifica il quadro giuridico rilevante per la questione, il giudice rimettente deve valutare nuovamente se la questione mantiene la sua rilevanza e il suo oggetto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 80/2002 – Libera professione medici veterinari SSN e riforma del Titolo V

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    La Corte restituisce gli atti al TAR Piemonte per rivalutare la questione alla luce della riforma del Titolo V. La legge regionale piemontese che regola la libera professione dei medici veterinari del SSN era stata impugnata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 Cost.; la legge cost. n. 3/2001 ha profondamente innovato il quadro normativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Piemonte aveva impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale piemontese n. 4/1997, che disciplina la libera professione dei medici veterinari dipendenti dal SSN, sostenendo che le norme rendessero di fatto impossibile l’esercizio della libera professione in violazione di principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate sono gli artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4 della legge regionale Piemonte n. 4/1997. I parametri invocati sono gli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 Cost. Il giudice rimettente è il TAR Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR Piemonte. Anche qui il sopraggiunto art. 117 Cost. (riscritto dalla legge cost. n. 3/2001) e il mutato quadro del riparto di competenze Stato-Regioni impongono al giudice rimettente di rivalutare la questione nel nuovo contesto normativo.

    Il principio

    La riforma costituzionale del Titolo V costituisce ius superveniens che impone la restituzione degli atti al giudice a quo ogni volta che i parametri invocati (in particolare l’art. 117 Cost.) risultino significativamente modificati, rendendo necessaria una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge regionale piemontese n. 4/1997 sulla libera professione veterinaria?

    La legge regolamenta l’esercizio della libera professione dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale: stabilisce limiti orari, obblighi di comunicazione, condizioni di compatibilità con il rapporto di lavoro pubblico e possibili sanzioni. I giudici rimettenti ritenevano tali limitazioni eccessive.

    Come opera il meccanismo della restituzione degli atti?

    Quando il quadro normativo cambia significativamente dopo la rimessione della questione, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente, che deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce del nuovo diritto.

    Dopo la riforma del 2001, chi ha competenza legislativa in materia sanitaria?

    Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., la tutela della salute è materia di legislazione concorrente Stato-Regioni: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel rispetto di tali principi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 39/2002 – Incompatibilità GUP per stesso fatto in procedimento separato

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 34 c.p.p. (incompatibilità del giudice), nella parte in cui non prevede incompatibilità tra la funzione di GUP che ha già svolto udienza preliminare in altro procedimento per lo stesso fatto e il GUP del nuovo procedimento. La situazione descritta non richiede una valutazione contenutistica di merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34 del codice di procedura penale disciplina le ipotesi di incompatibilità del giudice, cioè i casi in cui un magistrato non può esercitare funzioni in un procedimento perché ha già svolto attività in esso o in procedimenti connessi. Il GUP del Tribunale di Benevento aveva sollevato questione perché, per lo stesso fatto e le stesse querele, era già stata svolta udienza preliminare da lui medesimo in altro procedimento separato, con rinvio a giudizio seguito da condanna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Benevento aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sostenendo che l’art. 34 c.p.p. crea un’irragionevole disparità di trattamento non prevedendo l’incompatibilità tra le funzioni di GUP che ha già giudicato lo stesso fatto in un altro procedimento separato.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata. L’incompatibilità ex art. 34 c.p.p. presuppone che il giudice sia chiamato a svolgere una nuova valutazione contenutistica dei fatti in vista di una decisione di merito. Nel caso concreto, il GUP non è chiamato a valutare di nuovo il merito, ma solo a svolgere l’udienza preliminare secondo il suo normale rito: la situazione prospettata non integra quindi la condizione necessaria per far scattare l’incompatibilità.

    Il principio

    L’incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. opera solo quando il magistrato è chiamato a effettuare una nuova valutazione contenutistica dei fatti ai fini di una decisione di merito; non basta che si tratti dello stesso fatto già esaminato in separato procedimento.

    Domande e risposte

    Cos’è l’incompatibilità del giudice nel processo penale?

    L’art. 34 c.p.p. elenca i casi in cui un giudice non può svolgere funzioni in un procedimento: ad esempio, il GIP non può fare il GUP nello stesso caso, e il giudice che ha pronunciato sentenza non può essere giudice d’appello. L’obiettivo è garantire l’imparzialità del giudice.

    Perché la Corte non ha ravvisato incompatibilità in questo caso?

    Perché il GUP del nuovo procedimento non era chiamato a riesaminare nel merito quanto già deciso in un precedente procedimento: doveva solo svolgere l’udienza preliminare autonomamente, in un contesto processuale distinto. L’incompatibilità presuppone la «contaminazione» da una precedente valutazione del merito nel medesimo percorso decisionale.

    Quali altri casi di incompatibilità prevede l’art. 34 c.p.p.?

    Tra i più rilevanti: il GIP che ha emesso misure cautelari non può fare il GUP (salvo eccezioni); il giudice che ha pronunciato decreto che dispone il giudizio non può partecipare al dibattimento; chi ha emesso sentenza non può essere giudice nei successivi gradi di impugnazione della stessa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 79/2002 – Insindacabilità parlamentare Pisanu e conflitto di attribuzioni

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    La Corte dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Pisanu. Il conflitto di attribuzione promosso dal GUP di Roma viene così risolto in favore dell’Assemblea parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Giuseppe Pisanu aveva rilasciato un’intervista in cui definiva una persona «delatrice prezzolata e di facili costumi». Il GUP del Tribunale di Roma era investito di un procedimento per diffamazione; la Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il GUP aveva quindi promosso conflitto di attribuzione, ritenendo che le espressioni non avessero il necessario nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto verte sulla delibera della Camera dei deputati del 28 marzo 2000 che ha affermato l’insindacabilità delle opinioni del deputato Pisanu. Il parametro è l’art. 68, primo comma, Cost. Il ricorrente è il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte risolve il conflitto in favore della Camera: le dichiarazioni del deputato Pisanu presentano un nesso funzionale con l’attività parlamentare, nel contesto di un dibattito politico riguardante un concorso per consiglieri parlamentari. L’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. è pertanto applicabile e spetta alla Camera affermarlo.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si estende alle opinioni espresse extra moenia quando sussiste un nesso funzionale con l’esercizio del mandato. La delibera della Camera che accerti tale nesso non può essere rimossa dalla magistratura attraverso il conflitto di attribuzione se la valutazione è plausibile.

    Domande e risposte

    Cosa significa «insindacabilità parlamentare» ai sensi dell’art. 68 Cost.?

    I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa prerogativa mira a garantire l’indipendenza del mandato parlamentare da interferenze giudiziarie.

    Il conflitto di attribuzione tra poteri cos’è?

    Il conflitto di attribuzione è un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato (qui il giudice) contesta che un altro potere (la Camera) abbia invaso la sua sfera di competenza o menomato le sue attribuzioni costituzionali.

    L’insindacabilità si applica anche a dichiarazioni fatte fuori dal Parlamento?

    Sì, ma solo se c’è un nesso funzionale con l’attività parlamentare. Le dichiarazioni rese in interviste, articoli o convegni possono essere coperte dall’art. 68 Cost. se riprendono sostanzialmente posizioni già espresse in sede parlamentare o sono direttamente connesse all’esercizio del mandato.

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  • Corte cost. n. 38/2002 – Indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie

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    La Corte dichiara non fondata la questione sugli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge n. 210/1992, sull’indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie. Il meccanismo di calcolo dell’indennizzo non viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., anche se la Corte sollecita il legislatore a una disciplina più specifica e adeguata.

    Di cosa si tratta

    La legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo a favore di chi subisce danni irreversibili causati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati. Il comma 7 dell’art. 2 prevede un indennizzo aggiuntivo per chi abbia contratto più malattie a causa dell’evento dannoso; il comma 4 dell’art. 4 disciplina la competente commissione medica. Il Tribunale di Camerino aveva dubitato della legittimità di questi meccanismi nella parte in cui non prevedono l’assegno di «superinvalidità» (tabella E, d.P.R. n. 834/1981) per le vittime più gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Camerino aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui le norme non prevedevano il diritto all’assegno di superinvalidità (tabella E, d.P.R. n. 834/1981) per i soggetti danneggiati in modo gravissimo dalla vaccinazione antipolio obbligatoria.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata non fondata. La Corte riconosce che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel definire criteri e misure dell’indennizzo, purché esso sia equo e adeguato. Il fatto che la tabella E, costruita per le pensioni di guerra, venga usata come parametro di calcolo non determina di per sé un’illegittimità, ma la Corte ribadisce — come già nella sentenza n. 423 del 2000 — la sollecitazione al legislatore a introdurre una disciplina specifica e proporzionata alla delicata materia degli indennizzi per danni da vaccinazione.

    Il principio

    Il diritto a un equo indennizzo per i danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, fondato sul principio di solidarietà sociale (artt. 2 e 32 Cost.), non implica necessariamente l’applicazione dei medesimi parametri previsti per le pensioni di guerra; la discrezionalità legislativa è ampia, ma la Corte sollecita una normazione specifica e adeguata alle esigenze proprie della materia.

    Domande e risposte

    Che cos’è la legge n. 210/1992?

    La legge 25 febbraio 1992, n. 210, istituisce un regime indennitario a carico dello Stato in favore di chi subisce complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati. È stata preceduta da una serie di sentenze costituzionali (n. 307/1990, n. 118/1996, n. 27/1998) che ne hanno ampliato progressivamente la portata.

    Cosa è la tabella E del d.P.R. n. 834/1981?

    È la tabella allegata al decreto sul riordino delle pensioni di guerra, che individua le lesioni più gravi (ad es. lesioni del sistema nervoso centrale con profonde perturbazioni della vita organica e sociale) per le quali è previsto un assegno aggiuntivo detto «superinvalidità». La legge n. 210/1992 vi rinvia per il calcolo di alcune componenti dell’indennizzo.

    Perché la Corte ha sollecitato il legislatore pur respingendo la questione?

    Perché ha riconosciuto che la norma, pur non incostituzionale, è inadeguata: il rinvio a una tabella pensionistica bellica non è lo strumento più appropriato per tutelare le vittime di vaccinazioni. Si tratta di un «monito» al legislatore a intervenire con una disciplina più specifica, senza che la Corte si sostituisca al Parlamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 37/2002 – Ammissibilità conflitto attribuzioni per insindacabilità dep. Sgarbi

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Lorenzo Matassa, e restituisce gli atti al giudice ricorrente.

    Di cosa si tratta

    Il magistrato Lorenzo Matassa aveva convenuto in giudizio civile il deputato Vittorio Sgarbi per risarcimento danni, a seguito di dichiarazioni diffamatorie contenute in una nota trasmessa all’agenzia ANSA il 14 ottobre 1995. Il Tribunale civile di Roma aveva condannato Sgarbi, ma la Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di quelle opinioni ex art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Roma, che doveva decidere sull’appello di Sgarbi, ha proposto conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, bensì di un conflitto di attribuzione. La Corte d’appello contesta che la Camera abbia deliberato l’insindacabilità di espressioni contenute in una nota trasmessa a un’agenzia stampa, atto esterno all’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    Questa ordinanza riguarda solo la fase di delibazione preliminare sull’ammissibilità del conflitto. La Corte dichiara ammissibile il conflitto, ravvisando che dall’atto introduttivo si possono ricavare le «ragioni di conflitto» e le norme costituzionali che regolano la materia. Ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello per la notifica alla Camera dei deputati entro sessanta giorni e il successivo deposito in Cancelleria.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando l’atto introduttivo contenga l’indicazione sufficientemente chiara delle ragioni del conflitto e delle norme costituzionali regolatrici della materia, anche se la formulazione non è tecnicamente precisa in ogni sua parte.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra questa ordinanza e la n. 31/2002?

    Nella sentenza n. 31/2002 il conflitto era stato dichiarato inammissibile per difetto di petitum. In questo caso la Corte ritiene invece che l’atto introduttivo sia sufficientemente preciso da consentire di ricavare le ragioni del conflitto e le norme costituzionali rilevanti.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    La Corte restituisce gli atti al giudice ricorrente, che deve notificare il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati entro sessanta giorni, per poi depositarli in Cancelleria entro venti giorni dalla notifica. Segue la trattazione del merito del conflitto.

    Quando le dichiarazioni di un deputato non sono coperte dall’insindacabilità?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, la prerogativa dell’art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese all’esterno del Parlamento — come una nota a un’agenzia di stampa — sono coperte solo se presentano un nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 78/2002 – Ricusazione del giudice civile e impugnabilità dell’ordinanza

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui prevede la «condanna» della parte che ha proposto ricusazione inammissibile o rigettata, anziché una semplice «ammenda». Rigetta le ulteriori censure sulla competenza a decidere la ricusazione e sull’inimpugnabilità dell’ordinanza.

    Di cosa si tratta

    Due Corti d’appello (Perugia e Roma) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina processuale civile della ricusazione del giudice. In particolare, contestavano: che la ricusazione fosse decisa dallo stesso collegio cui appartiene il giudice ricusato (art. 53 c.p.c.); che l’ordinanza di rigetto non fosse impugnabile; e che il rigetto comportasse la «condanna» della parte o del difensore al pagamento di una pena pecuniaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate sono gli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis c.p.c. I parametri invocati sono gli artt. 3, 24, 104 e 111 Cost. I giudici rimettenti sono la Corte d’appello di Perugia e la Corte d’appello di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità parziale dell’art. 54, terzo comma, c.p.c.: la parola «condanna» va sostituita con «ammenda», perché la condanna implica una sanzione processuale eccedente rispetto alla finalità di deflazione del contenzioso temerario. Le altre questioni (competenza e inimpugnabilità) sono invece dichiarate non fondate o inammissibili: la competenza del medesimo collegio è conforme al sistema processuale civile e l’inimpugnabilità dell’ordinanza è coerente con la natura incidentale del procedimento.

    Il principio

    La sanzione per la ricusazione temeraria deve essere proporzionata: usare il termine «condanna» invece di «ammenda» altera il regime della sanzione procesuale in modo irragionevole. La regola della competenza del collegio a decidere sulla ricusazione di uno dei propri membri è invece compatibile con l’art. 111 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è la ricusazione di un giudice nel processo civile?

    La ricusazione è lo strumento con cui una parte può chiedere che un giudice non partecipi alla decisione perché si trova in una delle situazioni di incompatibilità elencate dalla legge (es. interesse personale nella causa, rapporti di parentela con le parti).

    Perché la «condanna» era incostituzionale?

    Il termine «condanna» richiama un istituto sanzionatorio più grave rispetto all’«ammenda», con conseguenze sulla disciplina applicabile e sulla proporzionalità della sanzione. La Corte ha ritenuto che l’uso di questo termine violasse il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.

    Il giudice ricusato può davvero partecipare al collegio che decide sulla propria ricusazione?

    Secondo la Corte sì, nell’ambito del processo civile: il codice di rito civile prevede che la ricusazione sia decisa dallo stesso collegio, e questa regola è diversa da quella del processo penale (dove decide una sezione diversa). La Corte ha ritenuto la scelta legislativa non irragionevole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2002 – Esercizio abusivo attività giornalistica depenalizzato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 663-bis c.p. relativo all’esercizio abusivo dell’attività giornalistica, convertito in illecito amministrativo. Il giudice rimettente non ha descritto in modo sufficiente la fattispecie concreta.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. 507/1999 aveva depenalizzato l’art. 663-bis c.p., che puniva l’esercizio abusivo dell’attività giornalistica (in combinazione con le norme sull’ordinamento professionale dei giornalisti), trasformandolo da reato in illecito amministrativo. Il Giudice di pace di Pistoia, nel corso di un giudizio di opposizione a un’ordinanza-ingiunzione, dubitava della legittimità di tale disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 663-bis del codice penale, come modificato dall’art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1999, n. 507, in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21 della Costituzione, in quanto richiamato dal combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 47/1948 e 45 della legge n. 69/1963.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente non ha descritto in modo compiuto la fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi a un fugace accenno all’oggetto della violazione amministrativa contestata. Ciò non permette di valutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata senza una descrizione adeguata della fattispecie concreta del giudizio a quo, che non consente alla Corte di verificare se la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel procedimento principale.

    Domande e risposte

    Cosa è la depenalizzazione del 1999?

    Il d.lgs. 507/1999 ha trasformato in illeciti amministrativi numerosi reati minori, compresi quelli riguardanti l’esercizio abusivo di professioni. La pena detentiva o pecuniaria penale è stata sostituita da una sanzione amministrativa.

    Cosa vieta l’art. 663-bis c.p.?

    L’art. 663-bis c.p. prevedeva (e nella versione depenalizzata, ora l’illecito amministrativo corrispondente prevede) la sanzione per chi esercita l’attività giornalistica senza essere iscritto all’ordine professionale.

    Il requisito dell’iscrizione all’ordine dei giornalisti è costituzionalmente legittimo?

    La Corte ha in più occasioni ritenuto che l’art. 2 della legge n. 69/1963, che istituisce l’obbligo di iscrizione all’ordine, non contrasti con la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., nei limiti in cui l’obbligo riguarda l’esercizio professionale abituale e non la semplice espressione di opinioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 36/2002 – Intervento Camere Penali inammissibile nel giudizio incidentale

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    La Corte dichiara inammissibili gli interventi dell’Unione delle Camere Penali Italiane nei giudizi sull’art. 500, commi 2 e 7, c.p.p. (dichiarazioni contestate in dibattimento), confermando che nel giudizio incidentale possono intervenire solo le parti del giudizio a quo o i titolari di un interesse qualificato direttamente inciso dalla pronuncia.

    Di cosa si tratta

    Cinque tribunali avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 500, commi 2 e 7, del codice di procedura penale, che disciplina l’acquisizione al fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni usate per contestazioni in udienza. L’Unione delle Camere Penali Italiane, associazione dei penalisti, aveva depositato atti di intervento in questi giudizi, affermando il proprio interesse alla corretta attuazione del giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nel corso dei giudizi sulla legittimità dell’art. 500 c.p.p., l’Unione delle Camere Penali ha chiesto di intervenire qualificandosi come portatrice di un interesse alla tutela dei valori del processo penale democratico. La Corte ha dovuto decidere se tale associazione fosse legittimata a spiegare intervento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili gli interventi dell’Unione delle Camere Penali, ordinando la prosecuzione della discussione nel merito. La giurisprudenza costituzionale è consolidata nel ritenere inammissibile l’intervento di soggetti che non siano parte nel giudizio a quo e non siano titolari di un interesse qualificato e direttamente inciso dalla pronuncia. L’Unione delle Camere Penali non soddisfa questi requisiti.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale l’intervento è inammissibile per i soggetti che non siano parte del giudizio a quo e non vantino un interesse qualificato, immediatamente e direttamente inciso dalla pronuncia della Corte; non è sufficiente un interesse diffuso o associativo alla corretta applicazione del diritto processuale.

    Domande e risposte

    Chi può intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale?

    Le parti del giudizio a quo, il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Presidente della Giunta regionale) e, nei giudizi in via principale, le altre Regioni interessate. Soggetti terzi possono intervenire solo se titolari di un interesse qualificato direttamente e concretamente inciso dalla pronuncia.

    Cos’è l’art. 500 del codice di procedura penale?

    Disciplina l’utilizzo nel dibattimento delle dichiarazioni rese in indagini quando il testimone le smentisce o non le ricorda. Nel corso degli anni la norma è stata al centro di un lungo contenzioso costituzionale, legato alla riforma dell’art. 111 Cost. sul contraddittorio nella formazione della prova.

    L’Unione delle Camere Penali non ha alcun interesse rilevante nel processo costituzionale?

    L’interesse c’è, ma non è qualificato nel senso tecnico richiesto dalla Corte: è un interesse di tipo associativo e culturale, non un interesse giuridicamente inciso in modo diretto e specifico dalla pronuncia. Per la Corte questo non è sufficiente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 7/2002 – Esenzione imposta di registro atti cooperativi

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’esenzione dall’imposta di registro per determinati atti delle cooperative. Le agevolazioni fiscali rientrano nella discrezionalità del legislatore e non violano il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 prevedeva particolari trattamenti agevolativi ai fini dell’imposta di registro per atti riguardanti cooperative. La Commissione tributaria provinciale di Parma dubitava che tale agevolazione determinasse un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ad enti o soggetti non cooperativi che pongono in essere atti analoghi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando la propria ordinanza n. 27 del 2001 con cui aveva già esaminato la stessa questione. Le disposizioni legislative concernenti esenzioni o agevolazioni tributarie, quale che ne sia la finalità, non violano di per sé il principio di uguaglianza, rientrando nella discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    Le norme tributarie agevolative, comprese le esenzioni dall’imposta di registro per gli atti di cooperative, non violano il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., trattandosi di scelte discrezionali del legislatore nella politica fiscale, non manifestamente irragionevoli.

    Domande e risposte

    Cosa è l’imposta di registro?

    L’imposta di registro è un tributo che colpisce gli atti giuridici soggetti a registrazione (contratti, atti notarili, sentenze, ecc.), disciplinato dal d.P.R. 131/1986. L’aliquota varia in base alla natura dell’atto.

    Perché le agevolazioni fiscali sono di solito considerate legittime?

    Perché il legislatore gode di ampia discrezionalità nella politica tributaria. Le agevolazioni per le cooperative trovano inoltre un fondamento nel principio costituzionale di promozione della cooperazione di cui all’art. 45 Cost.

    Cosa è il principio del «diritto vivente» richiamato nelle questioni?

    Il diritto vivente è l’interpretazione di una norma consolidata nella giurisprudenza, in particolare nella Cassazione. La Corte costituzionale di norma accetta tale interpretazione come il significato effettivo della norma da vagliare.

    Norme collegate

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