Autore: Andrea Marton

  • Art. 54 quinquies T.U.IVA: Accertamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli da

    Art. 54 quinquies T.U.IVA: Accertamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli da

    Art. 54 quinquies T.U.IVA – Accertamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies (1)

    In vigore dal 30/06/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    “1. L’Amministrazione finanziaria, sulla base delle informazioni di cui all’articolo 63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle notizie raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o secondo le convenzioni internazionali in vigore, nonche’ sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all’articolo 51 o desunte sulla base di presunzioni semplici, purche’ queste siano gravi, precise e concordanti, con apposito avviso di accertamento, procede alla rettifica della dichiarazione presentata nei rispettivi Stati membri di identificazione dai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta.

    2. L’Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, l’omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l’imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell’articolo 55.

    3. L’avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso entro i termini di cui all’articolo 57, costituisce titolo esecutivo ai fini della riscossione.

    4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nell’avviso di accertamento di cui al comma 3 potra’ essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.”

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  • Articolo 24 del TUIR

    Articolo 24 del TUIR

    Art. 24 TUIR – Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti (NDR: ex art.21.)

    In vigore dal 01/01/2016

    Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

    “1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.

    2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 10.

    3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonche’ quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell’articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.

    3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta e’ determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma (1).”

    (1) In attuazione delle disposizioni del presente comma vedasi il decreto 21 settembre 2015.

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  • Articolo 47 del TUIR

    Articolo 47 del TUIR

    Art. 47 TUIR – Utili da partecipazione (ex art. 44) (1)

    In vigore dal 12/01/2019

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 5

    “1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

    2. Nel caso di contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l’apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.

    3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109.

    4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è  stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori. (2)

    5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

    6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

    7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

    8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all’imposta di cui al titolo II.”

    (1) Vedi anche il comma 1005 e ss. dell’art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017.

    (2) Per gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

  • Art. 54 ter T.U.IVA: Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia

    Art. 54 ter T.U.IVA: Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia

    Art. 54 ter T.U.IVA – Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia (1)

    In vigore dal 30/06/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    “1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all’articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, e di cui all’articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14, l’Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l’avvenuta presentazione della dichiarazione, nonche’ la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti dell’imposta risultante dalla stessa. (2)

    2. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell’articolo 74-quinquies e di cui al comma 10 dell’articolo 74-sexies.1 non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

    3. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l’imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

    4. Nei casi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 5, all’articolo 74-sexies, comma 3-bis, e all’articolo 74-sexies.1, commi 8 e 9, l’Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.”

    _______________________

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

    (2) Per i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte o dall’omesso versamento di contributi previdenziali si veda quanto disposto, ai fini della definizione agevolata, dall’articolo 1, commi da 82 a 98, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Si veda anche quanto stabilito dai successivi commi da 99 a 109.

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  • Art. 55 T.U.IVA: Accertamento induttivo

    Art. 55 T.U.IVA: Accertamento induttivo

    Art. 55 T.U.IVA – Accertamento induttivo.

    In vigore dal 01/01/1999 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 14

    “Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l’ufficio
    dell’imposta sul valore aggiunto puo’ procedere in ogni caso all’accertamento
    dell’imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della
    contabilita’. In tal caso l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota
    applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
    notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio e sono computati
    in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e
    le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle liquidazioni
    prescritte dagli articoli 27 e 33.
    Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione
    reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell’art. 28 senza le distinzioni
    e specificazioni ivi richieste, sempreche’ le indicazioni stesse non siano
    state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della
    dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle
    disposizioni dell’art.54, anche nelle seguenti ipotesi:
    1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi
    dell’art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o
    ha comunque sottratto all’ispezione i registri previsti dal presente
    decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo
    comma dell’art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di
    imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e
    scritture;
    2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso
    le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha
    conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
    all’ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
    3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni
    accertate ai sensi dell’art. 54, ovvero le irregolarita’ formali dei
    registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di
    ispezione, sono cosi’ gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la
    contabilita’ del contribuente.
    Se vi e’ pericolo per la riscossione dell’imposta l’ufficio puo’ procedere
    all’accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia’ decorsa,
    senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione
    annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e
    33.”

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  • Art. 56 T.U.IVA: Notificazione e motivazione degli accertamenti

    Art. 56 T.U.IVA: Notificazione e motivazione degli accertamenti

    Art. 56 T.U.IVA – Notificazione e motivazione degli accertamenti.

    In vigore dal 20/02/2010 con effetto dal 01/01/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

    “Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell’imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.

    Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all’art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullita’, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui e’ fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.

    Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullita’, l’imponibile determinato dall’ufficio, l’aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell’art. 55.

    Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 54 e al terzo comma dell’art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullita’, le ragioni di pericolo per la riscossione dell’imposta.

    La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne’ ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento e’ nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

    I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.”

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  • Art. 57 T.U.IVA: Termine per gli accertamenti

    Art. 57 T.U.IVA: Termine per gli accertamenti

    Art. 57 T.U.IVA – Termine per gli accertamenti (1) (2)

    In vigore dal 01/01/2016

    Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

    “1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione.

    2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

    3. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e’ formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e’ differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

    4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita’, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 130 legge 28 dicembre 2015 n. 208. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi il comma 132 dell’art. 1 della citata legge n. 208 del 2015.

    (2) Per la proroga dei termini di decadenza per l’accertamento, vedi il comma 14 dell’art. 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.”

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  • Art. 53 Codice Civile: Godimento dei beni

    Art. 53 Codice Civile: Godimento dei beni

    Art. 53 c.c. Godimento dei beni

    In vigore

    Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all’assente il terzo delle rendite.

  • Art. 58 T.U.IVA: Irrogazione delle sanzioni

    Art. 58 T.U.IVA: Irrogazione delle sanzioni

    Art. 58 T.U.IVA – Irrogazione delle sanzioni.

    In vigore dal 01/05/1990 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1983

    Modificato da: Decreto-legge del 27/04/1990 n. 90 Articolo 3

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.”In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto
    l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle
    pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.
    Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell’imposta
    l’irrogazione delle sanzioni e’ comunicata al contribuente con lo stesso
    avviso di rettifica o di accertamento.
    Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento
    dell’imposta l’ufficio puo’ provvedere in qualsiasi momento, con separati
    avvisi da notificare a norma del primo comma dell’art. 56, entro il 31
    dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ avvenuta la
    violazione.
    La pena pecuniaria non puo’ essere irrogata qualora nel termine di trenta
    giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata
    versata all’ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la
    pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione
    effettuata presso l’ufficio sara’ considerata priva di effetto se il
    pagamento avviene nei termini e con le modalita’ sopra citate.
    5. (soppresso).”

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  • Art. 59 T.U.IVA: Ricorsi

    Art. 59 T.U.IVA: Ricorsi

    Art. 59 T.U.IVA – Ricorsi

    In vigore dal 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2024 n. 175 Articolo 130

    Nota:(1) Per l’abrogazione dei commi 1 e 2, vedi l’art. 130 del Testo unico 14 novembre 2024, n. 175.

    “Abrogato [Il contribuente puo’ ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.] (1)

    Abrogato [ La nullita’ degli avvisi per l’omissione o l’insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. ] (1)

    I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.”

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