Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 279/2003 – Multitrattamento Di Bella e SSN, questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, comma 4, del d.l. n. 186/1998, nella parte in cui esclude la somministrazione gratuita del Multitrattamento Di Bella (MDB) a carico del SSN anche in casi individuali particolari. La questione ripropone tesi già esaminate e superate dalla Corte con la sent. n. 188/2000.

    Di cosa si tratta

    Un paziente oncologico che utilizzava il MDB a proprie spese, con apparente stabilizzazione della malattia, aveva chiesto al Tribunale di Bergamo di condannare la ASL locale a farsi carico delle spese. Il giudice del lavoro aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che in casi di questo tipo il SSN dovesse coprire i costi del trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bergamo (giudice del lavoro) ha impugnato l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 186/1998, convertito con l. n. 257/1998, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non consente la somministrazione del MDB a spese del SSN anche quando il paziente non può permetterselo e la terapia convenzionale è inapplicabile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La sent. n. 188/2000 aveva già esaminato analoga questione relativa alla gratuita erogazione dei farmaci MDB per pazienti oncologici indigenti non curabili con terapie convenzionali ed era pervenuta ad una soluzione che non richiedeva l’intervento additivo invocato. Il rimettente non ha addotto argomenti nuovi.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità può essere dichiarata quando la questione ripropone, senza elementi nuovi, una tesi già esaminata e respinta dalla Corte in una pronuncia precedente. Non è sufficiente allegare la particolarità del caso concreto se la questione di diritto è identica a quella già decisa.

    Domande e risposte

    Cos’è il Multitrattamento Di Bella?

    È un protocollo terapeutico ideato dal prof. Luigi Di Bella per il trattamento dei tumori, basato su un cocktail di farmaci non approvato come terapia oncologica standard. Alla fine degli anni ’90 aveva suscitato grande attenzione pubblica e numerosi ricorsi per ottenerne l’erogazione gratuita a carico del SSN.

    Cosa aveva deciso la Corte con la sent. n. 188/2000?

    Aveva ritenuto che l’esclusione del MDB dalla gratuita erogazione a carico del SSN non violasse di per sé il diritto alla salute, purché fossero garantite cure essenziali. Il problema della somministrazione in casi individuali era già stato trattato in quella sede.

    Il paziente non abbiente può ottenere farmaci sperimentali a carico del SSN?

    Solo se il farmaco è inserito nei prontuari terapeutici o se una disposizione normativa specifica ne prevede l’erogazione gratuita. Il giudice non può sostituirsi al legislatore nell’estendere la copertura del SSN a trattamenti non approvati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 278/2003 – Sospensione pensioni anticipate legge finanziaria 1998

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 59, comma 54, e 63 della legge finanziaria 1998 (l. n. 449/1997), che avevano confermato la sospensione dei trattamenti pensionistici anticipati per novembre-dicembre 1997. La norma non viola l’art. 38, comma 2, Cost. perché non lede diritti già definitivamente acquisiti ma sospende aspettative non ancora consolidate.

    Di cosa si tratta

    Un sottufficiale della Guardia di Finanza aveva chiesto il collocamento in congedo a fine dicembre 1997 con diritto a pensione di anzianità. La finanziaria 1998 aveva confermato la sospensione dei trattamenti pensionistici anticipati già disposta con d.l. n. 375/1997 (poi non convertito). Il militare contestava il mancato riconoscimento del trattamento pensionistico, sostenendo che la norma aveva revocato retroattivamente un diritto già acquisito.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti – sez. giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 59, comma 54, e 63 della l. n. 449/1997, in riferimento all’art. 38, comma 2, Cost., sostenendo che la norma avrebbe eliminato retroattivamente un diritto a pensione già maturato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La norma non ha inciso su un diritto a pensione già definitivamente acquisito, ma su un’aspettativa non ancora consolidata. Il d.l. n. 375/1997, decaduto per mancata conversione, non aveva prodotto effetti stabili, e la l. n. 449/1997 ne ha validato gli effetti nel periodo di vigenza temporanea, senza ledere posizioni già definitivamente acquisite.

    Il principio

    L’art. 38 Cost. tutela i diritti previdenziali già definitivamente acquisiti, non le mere aspettative. Una norma che sospende temporaneamente l’accesso ai trattamenti pensionistici anticipati non viola il diritto alla previdenza sociale quando non incide su posizioni giuridiche ormai cristallizzate.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra diritto quesito e aspettativa previdenziale?

    Il diritto quesito è una posizione definitivamente acquisita nel patrimonio del soggetto. L’aspettativa è una posizione in via di formazione, ancora suscettibile di essere modificata dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità.

    Cosa succede a un decreto-legge non convertito?

    Perde efficacia retroattivamente (ex tunc) come se non fosse mai stato emanato, salvo che il Parlamento non regoli con legge di sanatoria gli effetti già prodottisi. Questo aveva fatto la l. n. 449/1997: validare gli effetti del d.l. n. 375/1997 nel periodo di vigenza.

    Perché la Corte dei conti aveva sollevato la questione?

    Perché riteneva che, una volta caduto il decreto-legge, il diritto al trattamento pensionistico dovesse “rivivere” nella sua formulazione originaria. La Corte costituzionale ha escluso questa tesi: la reviviscenza non opera automaticamente.

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  • Corte cost. n. 277/2003 – Insindacabilità Sgarbi, diffamazione Caselli inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la delibera di insindacabilità della Camera relativa alle dichiarazioni dell’on. Vittorio Sgarbi sul magistrato Giancarlo Caselli. Il conflitto ripropone la medesima delibera già esaminata (sent. n. 363/2001) senza superare le ragioni di inammissibilità precedentemente rilevate rispetto all’oggetto del giudizio come ridefinito dalla Cassazione.

    Di cosa si tratta

    L’on. Vittorio Sgarbi aveva affermato nel marzo 1996 che “solo la mente perversa di alcuni magistrati può permettere di attribuire a Berlusconi l’associazione mafiosa. Loro che arrivano dal Piemonte per inquinare la Sicilia”. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità nel 1999. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva riproposto il conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 23 marzo 1999. Il conflitto era già stato dichiarato inammissibile con sent. n. 363/2001 per vizi formali. Parametro: art. 68, comma 1, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il giudizio di rinvio dalla Cassazione aveva ristretto l’oggetto del procedimento principale alle sole pubblicazioni di alcune agenzie, sicché il conflitto non appare più rilevante rispetto al procedimento pendente nei termini in cui è stato ridefinito dalla Cassazione.

    Il principio

    Un conflitto di attribuzioni riproposto in sede di rinvio deve soddisfare il requisito di rilevanza rispetto all’oggetto del giudizio come definitivamente delimitato dalla Cassazione; non è sufficiente che il conflitto sia formalmente corretto se la delibera impugnata non è più pertinente all’oggetto del procedimento come ridefinito.

    Domande e risposte

    Perché la Cassazione aveva annullato la precedente sentenza?

    Perché il reato di diffamazione a mezzo stampa si consuma con la pubblicazione; ogni organo di stampa che pubblica la dichiarazione integra un’autonoma condotta rilevante. La Cassazione aveva chiarito che il giudizio di rinvio riguardava solo le pubblicazioni delle specifiche agenzie citate nell’imputazione.

    Cosa deve dimostrare il giudice per sollevare validamente il conflitto?

    Deve dimostrare: (1) la propria legittimazione; (2) la natura dell’atto impugnato come idoneo a ledere le sue attribuzioni; (3) la rilevanza della delibera rispetto al giudizio pendente nel suo oggetto attuale.

    Cosa è il requisito del “nesso funzionale” nell’insindacabilità parlamentare?

    È il collegamento sostanziale tra le dichiarazioni rese all’esterno del Parlamento e l’esercizio concreto delle funzioni parlamentari. Senza questo nesso, l’immunità ex art. 68 Cost. non opera.

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  • Corte cost. n. 276/2003 – Regione Lombardia, DIA edilizia e Cassazione penale

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni della Regione Lombardia contro una sentenza della Cassazione penale che aveva disapplicato la legge regionale n. 22/1999 in materia di denuncia di inizio attività (DIA) edilizia. La disapplicazione giudiziale di una norma regionale non integra un conflitto di attribuzioni censurabile davanti alla Corte.

    Di cosa si tratta

    La Cassazione penale (sez. III, n. 204/2001) aveva annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Sondrio che aveva escluso il reato di costruzione senza concessione, applicando la l.r. Lombardia n. 22/1999 (che per certe opere sostituiva la concessione con la DIA). Secondo la Cassazione quella norma regionale era inapplicabile. La Regione ha sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, contestando la sentenza della Cassazione n. 204/2001 che aveva disapplicato l’art. 4 della l.r. Lombardia n. 22/1999. Parametri: artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Il giudice penale, nell’interpretare e applicare la legge — anche disapplicando una norma regionale ritenuta incompatibile con quella statale — esercita la propria funzione giurisdizionale senza invadere la sfera di attribuzioni legislative della Regione. Il conflitto di attribuzioni non è lo strumento idoneo a contestare l’interpretazione giudiziaria di norme legislative.

    Il principio

    La disapplicazione di una legge regionale da parte del giudice penale nell’esercizio della funzione giurisdizionale non costituisce lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione. Il conflitto di attribuzioni presuppone che un potere invada la sfera di competenze di un altro; l’interpretazione di norme è attività propria del potere giudiziario.

    Domande e risposte

    Può il giudice penale disapplicare una legge regionale?

    Sì. Il giudice ordinario può ritenere inapplicabile una norma regionale se la considera in contrasto con la normativa statale di principio. Per contestare questo esito la Regione deve ricorrere ad altri strumenti e non al conflitto di attribuzioni.

    Quando è ammissibile il conflitto di attribuzioni tra Regione e Stato?

    Quando un atto dello Stato invade concretamente la sfera di attribuzioni riservata costituzionalmente alla Regione (o viceversa). Non quando si tratta di una mera divergenza interpretativa su norme legislative.

    Cosa era la DIA edilizia in Lombardia nel 1999?

    La denuncia di inizio attività: un meccanismo semplificato che sostituiva la concessione edilizia per certe categorie di opere. La l.r. n. 22/1999 aveva ampliato le tipologie di interventi soggetti a DIA, includendo alcune nuove costruzioni conformi agli strumenti urbanistici.

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  • Corte cost. n. 275/2003 – Farmacie comunali, incompatibilità con distribuzione farmaci

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    La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 362/1991 sul settore farmaceutico, nella parte in cui non estende alle società che gestiscono farmacie comunali il divieto — valido per i farmacisti privati — di partecipare alla distribuzione e intermediazione di farmaci. Il vuoto normativo crea una disparità ingiustificata.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Lombardia aveva sollevato la questione nel contesto di un ricorso contro gli atti del Comune di Milano relativi alla privatizzazione delle farmacie comunali (cessione dell’80% ad una società distributrice di farmaci, GEHE Italia). La legge n. 362/1991 vietava ai farmacisti privati di svolgere attività di distribuzione/intermediazione del farmaco, ma tale divieto non era previsto per le società che gestivano farmacie comunali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Lombardia ha impugnato l’art. 8, comma 1, lett. a), l. n. 362/1991, in relazione all’art. 9 l. n. 475/1968, nella parte in cui non estende alle società partecipanti alla gestione delle farmacie comunali il divieto di operare nel settore della distribuzione del farmaco. Parametri: artt. 3 e 32 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale parziale della norma. Il principio di incompatibilità deve valere in egual misura per tutti i soggetti che gestiscono farmacie, siano esse private o comunali, a tutela della salute pubblica e della concorrenza nel settore farmaceutico.

    Il principio

    La tutela della salute (art. 32 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) impongono che il divieto di commistione tra gestione della farmacia e distribuzione del farmaco si applichi uniformemente, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della farmacia gestita.

    Domande e risposte

    Perché la legge vietava al farmacista privato di distribuire farmaci ma non alla società che gestisce una farmacia comunale?

    Si trattava di un vuoto normativo: la legge del 1991 aveva aggiornato le incompatibilità per i farmacisti privati, ma non aveva allineato la disciplina per i soggetti che gestiscono farmacie comunali, creando involontariamente uno squilibrio.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Le società che partecipano alla gestione di farmacie comunali non possono più svolgere contemporaneamente attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.

    Qual è il rischio che la Corte ha inteso prevenire?

    Il conflitto di interessi tra chi gestisce il punto vendita del farmaco (farmacia) e chi lo produce o distribuisce. Il gestore potrebbe privilegiare i prodotti della società controllante/partecipata a scapito dell’interesse del paziente.

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  • Corte cost. n. 274/2003 – Personale regionale Sardegna, concorso e competenze

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    La Corte esamina la legge della Regione Sardegna n. 11/2002 sul personale regionale, impugnata dal Governo. Dichiara inammissibile la questione sull’art. 3, comma 5 (profilo art. 81 Cost.) e accoglie parzialmente le censure sulle disposizioni che eludono la regola del concorso aperto per l’accesso agli impieghi pubblici regionali.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11, che disciplinava il personale regionale prevedendo modalità di stabilizzazione. Le censure riguardavano il contrasto con il principio del concorso aperto (artt. 3 e 97 Cost.) e con le norme statali in materia di pubblico impiego.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo ha impugnato gli artt. 3 e 4 della l.r. Sardegna n. 11/2002 per contrasto con gli artt. 3, 51, 81 e 97 Cost. e con l’art. 3 dello Statuto speciale sardo, lamentando che le disposizioni regionali eludessero la regola del concorso aperto e violassero norme statali di principio in materia di lavoro pubblico.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 3, comma 5, in riferimento all’art. 81 Cost. per difetto di motivazione sulla rilevanza. Accoglie le censure sulle disposizioni che prevedevano meccanismi di fatto preclusivi del concorso aperto a esterni, in linea con la propria giurisprudenza (sentt. n. 1/1999 e n. 194/2002).

    Il principio

    Le leggi regionali non possono prevedere meccanismi che escludano o gravemente limitino l’effettività del concorso aperto a candidati esterni, in quanto ciò contrasta con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, anche per le Regioni a statuto speciale.

    Domande e risposte

    Il concorso pubblico è obbligatorio anche per le Regioni speciali?

    Sì. L’art. 97 Cost. impone la regola del concorso aperto come principio fondamentale valevole per tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali, salve limitate eccezioni giustificate da specifiche esigenze.

    Quando una riserva di posti è illegittima?

    Quando di fatto esclude i candidati esterni o li penalizza in misura tale da svuotare la logica del concorso meritocratico. La Corte ha ripetutamente censurato stabilizzazioni e riserve che trasformano il concorso in una mera formalità.

    Cosa significa “manifesta inammissibilità” per difetto di motivazione sulla rilevanza?

    Il giudice che solleva la questione deve spiegare perché la norma impugnata sia rilevante ai fini della decisione del giudizio principale. Se questa spiegazione manca o è insufficiente, la Corte dichiara la questione inammissibile.

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  • Corte cost. n. 273/2003 – Giudizio abbreviato nel rito immediato, richiesta riproposta

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 458, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non consente all’imputato — nel rito immediato e dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato — di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato semplice oltre i termini. La disciplina è coerente con i principi di uguaglianza e diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Nel rito immediato l’imputato ha un termine tassativo per chiedere il giudizio abbreviato. Se presenta una richiesta condizionata a un’integrazione probatoria e questa viene rigettata, si pone il problema se possa ancora riproporre la richiesta di giudizio abbreviato semplice dopo la scadenza del termine. Due giudici — il GIP di Salerno e il Tribunale di Vercelli — avevano sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Entrambi i rimettenti hanno impugnato l’art. 458, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non consente all’imputato — quando la richiesta condizionata è rigettata e i termini sono scaduti — di presentare richiesta di giudizio abbreviato semplice. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte dichiara la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. La differenza di trattamento rispetto all’imputato in udienza preliminare è giustificata dalla diversa struttura dei due riti: nel rito immediato la scelta del rito alternativo è rimessa a termini più brevi, coerenti con la celerità del procedimento.

    Il principio

    La diversa modulazione dei termini per accedere al giudizio abbreviato nel rito immediato rispetto all’udienza preliminare ordinaria non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa, perché risponde alla diversa struttura dei due procedimenti.

    Domande e risposte

    Che cos’è il rito immediato?

    È un procedimento speciale che, in presenza di determinate condizioni, salta l’udienza preliminare e va direttamente al dibattimento. L’imputato può chiedere riti alternativi entro termini tassativi.

    Qual è la differenza tra giudizio abbreviato semplice e condizionato?

    Nel giudizio abbreviato semplice il processo si svolge allo stato degli atti; in quello condizionato l’imputato subordina la richiesta all’assunzione di prove integrative. Se il giudice rigetta la condizione, la richiesta cade.

    Perché la Corte ha ritenuto non irragionevole la disciplina?

    Perché nel rito immediato la celerità è un valore costitutivo del rito stesso. I termini tassativi per la scelta del rito alternativo sono funzionali a questa logica e non sono paragonabili a quelli dell’udienza preliminare ordinaria.

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  • Corte cost. n. 272/2003 – Insindacabilità Bossi, vilipendio bandiera ammissibile

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Venezia contro la delibera della Camera che aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni dell’on. Bossi sul tricolore (settembre 1997). La fase è preliminare: si verifica la sola ammissibilità formale.

    Di cosa si tratta

    Nel settembre 1997 l’on. Umberto Bossi aveva pronunciato frasi ritenute vilipendio della bandiera italiana. Il Tribunale di Venezia aveva avviato un procedimento penale per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 292, primo e terzo comma c.p., ma la Camera dei deputati aveva deliberato, l’11 gennaio 2000, che le dichiarazioni rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Venezia ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera dell’11 gennaio 2000, per asserita violazione delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria. Parametro: art. 68, comma 1, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto, riconoscendo i requisiti soggettivo e oggettivo previsti dall’art. 37 l. n. 87/1953. Il Tribunale di Venezia è legittimato a sollevare il conflitto; la Camera è legittimata passivamente. La decisione di merito è rinviata alla fase successiva con contraddittorio tra le parti.

    Il principio

    In sede di ammissibilità del conflitto, la Corte verifica solo i requisiti formali (legittimazione soggettiva e sussistenza di un atto idoneo a ledere le attribuzioni altrui), riservando ogni giudizio sul nesso funzionale tra dichiarazioni e attività parlamentare alla fase di merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    È il procedimento con cui un potere (ad es. l’autorità giudiziaria) contesta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia invaso la sua sfera di competenze costituzionali, ledendo le sue attribuzioni.

    Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili ex art. 68 Cost.?

    Solo quando sussiste un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l’esercizio delle funzioni parlamentari. Dichiarazioni rese in sedi extraparlamentari sono insindacabili solo se riproducono sostanzialmente atti tipici già compiuti all’interno del Parlamento.

    Cosa accade dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    La Corte fissa la fase di merito con contraddittorio tra le parti. Solo in quella sede deciderà se la delibera della Camera abbia effettivamente menomato le attribuzioni del giudice e se debba essere annullata.

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  • Corte cost. n. 271/2003 – Incompatibilità del GUP dopo non luogo a procedere

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare che, nello stesso procedimento, aveva già pronunciato sentenza di non luogo a procedere poi annullata. La norma impugnata — art. 34, comma 1, c.p.p. — non viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    Un imputato aveva ricusato il giudice dell’udienza preliminare che, nel corso dello stesso procedimento, aveva in precedenza pronunciato sentenza di non luogo a procedere poi annullata. La Corte d’appello di Potenza aveva sollevato questione di legittimità costituzionale chiedendo se tale situazione generasse un’incompatibilità non prevista dall’art. 34, comma 1, c.p.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Potenza ha impugnato l’art. 34, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del GUP che, nello stesso procedimento, abbia già emesso sentenza di non luogo a procedere poi annullata. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Richiama la propria giurisprudenza (sent. n. 224/2001) e precisa che la regressione del procedimento non implica automaticamente una previa valutazione del merito tale da compromettere l’imparzialità del giudice, perché l’annullamento degli atti ha travolto anche la sentenza di non luogo a procedere.

    Il principio

    L’incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. presuppone che la precedente decisione abbia espresso un giudizio sul merito dell’accusa; la mera adozione di una sentenza di non luogo a procedere poi annullata non integra automaticamente tale condizione quando il procedimento è regredito per ragioni processuali che hanno travolto anche quell’atto.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’incompatibilità del giudice nell’udienza preliminare?

    È la situazione in cui il giudice non può svolgere una funzione perché ha già espresso in precedenza, nello stesso procedimento, una valutazione di merito sull’accusa. L’art. 34 c.p.p. disciplina tassativamente questi casi.

    Perché la Corte ha respinto la questione come manifestamente infondata?

    Perché l’annullamento della sentenza di non luogo a procedere e la regressione del procedimento travolgono anche gli effetti di quella decisione, sicché il giudice non si trova nella posizione di chi ha già valutato il merito in modo definitivo.

    Cosa cambia per l’imputato che voglia ricusare il giudice?

    Deve dimostrare che la precedente decisione conteneva una valutazione di merito incompatibile con il nuovo giudizio; la sola circostanza che il medesimo magistrato celebri una seconda udienza preliminare non è sufficiente.

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  • Corte cost. n. 345/2003 – Agevolazione ICI immobili storico-artistici e proprietà pubblica

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’agevolazione ICI per gli immobili storico-artistici di proprietà pubblica. La norma limita il beneficio agli immobili privati vincolati ex art. 3 della legge n. 1089/1939: la Banca d’Italia sosteneva che i propri immobili d’interesse storico, soggetti alla legge anche senza notifica, dovessero ricevere lo stesso trattamento. La Corte ritiene la distinzione fondata su criteri ragionevoli.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 16/1993 prevede un’agevolazione ICI per gli immobili di interesse storico o artistico “ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1089/1939”, cioè i beni privati dichiarati di interesse particolarmente importante mediante provvedimento ministeriale. La Banca d’Italia sosteneva che questa limitazione escludesse irragionevolmente i beni pubblici, automaticamente sottoposti alla legge senza necessità di provvedimento, rendendo la distinzione puramente soggettiva (proprietà pubblica vs privata) anziché basata sulle caratteristiche oggettive del bene.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui limita l’agevolazione ICI ai soli immobili storico-artistici di cui all’art. 3 della legge n. 1089/1939 (beni privati dichiarati con provvedimento). Parametro: art. 3 della Costituzione (violazione del principio di eguaglianza). Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Genova, nel giudizio Banca d’Italia c. Comune di Genova.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata non fondata. La distinzione tra beni pubblici e beni privati d’interesse storico-artistico ai fini dell’agevolazione ICI ha un fondamento ragionevole. I beni di proprietà privata sono soggetti alla legge n. 1089/1939 solo dopo la notifica del provvedimento ministeriale di dichiarazione, che comporta vincoli e limitazioni stringenti alla facoltà di disposizione del proprietario: è ragionevole concedere un ristoro fiscale a chi subisce questi vincoli. I beni pubblici, invece, sono automaticamente soggetti alla legge senza necessità di provvedimento; l’obbligo di conservazione ricade sull’ente pubblico proprietario nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, e la sua capacità contributiva è diversa da quella del privato.

    Il principio

    Le agevolazioni fiscali previste per i beni privati vincolati come beni storico-artistici non devono necessariamente estendersi ai beni pubblici della stessa categoria. La distinzione tra privati che subiscono vincoli imposti dallo Stato e soggetti pubblici che istituzionalmente conservano il patrimonio culturale ha una ragionevole giustificazione nel diverso regime di cui questi beni godono e nella diversa capacità contributiva dei rispettivi proprietari.

    Domande e risposte

    Quali immobili hanno diritto all’agevolazione ICI storico-artistica?

    L’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16/1993 si applica agli immobili di interesse storico o artistico dichiarati tali con provvedimento ministeriale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1089/1939 (ora art. 13 del d.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali). Sono esclusi i beni pubblici automaticamente sottoposti alla legge senza dichiarazione formale. La base imponibile ICI degli immobili vincolati viene calcolata in modo più favorevole rispetto agli immobili ordinari.

    Come si determina il valore imponibile ICI di un immobile vincolato?

    Per gli immobili storico-artistici sottoposti a vincolo, la rendita catastale viene determinata con criteri speciali, generalmente più favorevoli. Le tariffe d’estimo applicate tengono conto dello stato conservativo imposto dal vincolo e delle limitazioni all’uso. Il beneficio non consiste in una riduzione dell’aliquota ma in un diverso metodo di calcolo della base imponibile.

    Il Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) ha cambiato questo sistema?

    Il d.lgs. n. 42/2004 ha riorganizzato la materia, sostituendo le vecchie leggi del 1939 e del 1999. La distinzione tra beni privati (dichiarati con provvedimento) e beni pubblici (automaticamente protetti) è rimasta sostanzialmente invariata. L’agevolazione ICI storico-artistica si applica a tutti i beni vincolati anche secondo il nuovo codice, ma la Corte ha confermato che il legislatore può ragionevolmente differenziare tra beni pubblici e privati ai fini fiscali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 344/2003 – Ricovero in OPG obbligatorio e infermità mentale

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    La Corte restituisce gli atti al GIP del Tribunale di Genova: dopo la rimessione della questione sull’art. 222 del codice penale (ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico giudiziario), la sentenza n. 253/2003 della stessa Corte ha già dichiarato quella norma parzialmente incostituzionale, consentendo al giudice di sostituire il ricovero in OPG con misure di sicurezza alternative. Il rimettente deve valutare se la questione sia ancora rilevante alla luce di tale pronuncia.

    Di cosa si tratta

    L’art. 222 del codice penale prevedeva che l’imputato prosciolto per vizio totale di mente e ritenuto socialmente pericoloso dovesse essere obbligatoriamente ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), senza che il giudice potesse optare per misure di sicurezza alternative anche quando queste fossero più idonee. Il GIP di Genova aveva sollevato la questione in un caso in cui una perizia psichiatrica indicava che l’imputata avrebbe potuto essere trattata adeguatamente in una struttura di cura protetta con libertà vigilata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 222 del codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella parte in cui rendeva obbligatoria tale misura anche quando altre misure di sicurezza meno afflittive potessero adeguatamente tutelare la società e garantire cure più efficaci. Parametri: artt. 3 (disparità con il trattamento dei minori non imputabili) e 32 (diritto alla salute) della Costituzione. Rimettente: GIP del Tribunale di Genova.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al GIP rimettente. La sentenza n. 253 del 18 luglio 2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 c.p. “nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale”. Il giudice rimettente deve quindi valutare se la questione sia ancora rilevante alla luce di questa pronuncia sopravvenuta.

    Il principio

    Quando la Corte ha già pronunciato una sentenza di accoglimento (anche parziale) sulla stessa norma impugnata, le ordinanze di rimessione successive vengono restituite al giudice affinché questi verifichi se la questione resti ancora rilevante nel giudizio pendente alla luce della mutata disciplina normativa.

    Domande e risposte

    Cosa ha stabilito la sentenza n. 253/2003 sull’art. 222 c.p.?

    La sentenza n. 253/2003 ha dichiarato incostituzionale l’art. 222 c.p. nella parte in cui non permetteva al giudice di scegliere misure di sicurezza diverse dall’internamento in OPG. Dopo questa pronuncia, il giudice può applicare la libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche o altre misure previste dalla legge, quando queste garantiscono cure adeguate e proteggono la società dalla pericolosità del soggetto.

    Cosa sono gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)?

    Gli OPG erano strutture detentive destinate ai soggetti prosciolti per infermità mentale e ritenuti socialmente pericolosi, nonché a coloro che impazzivano durante l’esecuzione della pena. Erano gestiti dall’Amministrazione penitenziaria e si caratterizzavano per un regime di custodia molto simile al carcere. Con la legge n. 81/2014, gli OPG sono stati definitivamente chiusi e sostituiti dalle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), strutture sanitarie a gestione regionale.

    Qual è il trattamento dei minori non imputabili comparato a quello degli adulti?

    Il rimettente aveva evidenziato che gli artt. 224 e 232, commi 1 e 2, c.p. consentono per i minori non imputabili l’applicazione della libertà vigilata (misura non segregante) anche quando vi sia pericolosità sociale. La disparità con il regime dell’adulto, obbligatoriamente destinato all’OPG, era uno dei profili di incostituzionalità poi confermato dalla sentenza n. 253/2003.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 343/2003 – Referendum distacco comunale da Regione e conflitto di attribuzione

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal delegato del Comune di San Michele al Tagliamento. Il Comune vuole indire un referendum per distaccarsi dalla Regione Veneto, ma le norme del 1970 richiedono anche il concorso di altri Comuni e una votazione dell’intera popolazione regionale. Il conflitto è inammissibile perché esiste già un procedimento davanti all’Ufficio centrale per il referendum in cui la questione può essere sollevata in via incidentale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 132, secondo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, prevede che i Comuni possano essere distaccati da una Regione e aggregati a un’altra mediante referendum. La legge n. 352/1970, che regola l’attuazione dei referendum, prevede però che la richiesta debba essere presentata da una pluralità di Comuni di entrambe le Regioni e che il voto riguardi l’intera popolazione regionale. Il Comune di San Michele al Tagliamento sosteneva che questa disciplina fosse incompatibile con la riforma del 2001.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione era sollevato dal “delegato effettivo” del Comune di San Michele al Tagliamento contro il Parlamento, lamentando che gli artt. 42 e seguenti della legge n. 352/1970, non adeguati alla modifica dell’art. 132, secondo comma Cost. operata dalla legge cost. n. 3/2001, ledessero la sfera di attribuzioni costituzionali del Comune e dei suoi cittadini. Il Comune voleva proporre il distacco dalla Regione Veneto e l’aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ma l’Ufficio centrale per il referendum gli aveva imposto di ottenere anche le delibere di altri Comuni delle due Regioni.

    La decisione della Corte

    Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il conflitto di attribuzione sollevato con riferimento ad atti di rango legislativo è ammissibile solo quando non esista un giudizio nel quale la questione possa essere portata in via incidentale. Nel caso di specie, il procedimento davanti all’Ufficio centrale per il referendum esiste ed è in corso: il ricorrente aveva già chiesto che quello stesso Ufficio sollevasse la questione di legittimità costituzionale della legge n. 352/1970 (richiesta dichiarata manifestamente infondata). L’esistenza di quel giudizio preclude il conflitto di attribuzione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione con oggetto atti legislativi è ammissibile solo in via residuale, quando non esista alcun giudizio in cui la questione di legittimità costituzionale possa essere sollevata in via incidentale. Se tale giudizio esiste — anche se il tentativo di sollevarvi la questione è stato dichiarato infondato — il conflitto è inammissibile.

    Domande e risposte

    Come può oggi un Comune cambiare Regione di appartenenza?

    Dopo la riforma costituzionale del 2001 (legge cost. n. 3/2001), l’art. 132, secondo comma, Cost. prevede che i Comuni possano essere distaccati da una Regione e aggregati a un’altra con legge statale, sentiti i Consigli regionali interessati e previa approvazione mediante referendum della popolazione del Comune o dei Comuni interessati e del territorio della Provincia o delle Province interessate. La disciplina di dettaglio è demandata alla legge ordinaria.

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere sollevato da ogni potere dello Stato legittimato a partecipare all’indirizzo politico costituzionale. I Comuni non sono “poteri dello Stato” in senso tecnico, e nella specie la questione della legittimazione del “delegato effettivo” del Comune rimaneva aperta; la Corte ha preferito dichiarare inammissibile il ricorso per il motivo più immediato dell’esistenza del giudizio alternativo.

    L’Ufficio centrale per il referendum può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

    Sì. L’Ufficio centrale per il referendum, nonostante la sua peculiare funzione, è considerato organo giurisdizionale ai fini della proposizione di questioni incidentali di legittimità costituzionale, come riconosciuto dalla Corte in precedenti pronunce e come ha dimostrato la stessa vicenda in questione, in cui l’Ufficio aveva effettivamente esaminato e dichiarato manifestamente infondata la questione sottopostagli.

    Norme collegate