Autore: Andrea Marton

  • Articolo 83 del TUIR

    Articolo 83 del TUIR

    Art. 83 TUIR – Determinazione del reddito complessivo (ex art.52) (1)

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 3

    Nota:Per l’anno 2026, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, per la determinazione dei ricavi in caso di cessione di azioni o quote, si veda l’articolo 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

    “1. Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile oalla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile chenon hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili. (2) (3)(4)

    1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.(4)

    1-ter. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 1-bis, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.(4)”

    —————

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 13-bis, comma 2 lett. a) decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, vedasi i commi 1, 5, 7 e 8 del citato art. 13-bis decreto-legge n. 244 del 2016, vedasi pure l’art. 2 del DM 03/08/2017 economia e finanze.

    (2) Per l’applicazione delle modifiche del presente comma vedi l’art. 8 del D.L. n. 73 del 21/06/2022.

    (3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 273, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Per gli effetti si veda quanto disposto dal successivo comma 275.

    (4) Le disposizioni del presente comma modificate dall’art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2025, n. 192 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

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  • Articolo 84 del TUIR

    Articolo 84 del TUIR

    Art. 84 TUIR – Riporto delle perdite (ex art.102) (1) (2) (3)

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 2

    “1. La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo’ essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita e’ riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita e’ diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’ articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’ articolo 109, comma 5. Detta differenza potra’ tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80.

    2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita’ previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita’ produttiva.

    3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e, inoltre, viene modificata l’attivita’ principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell’attivita’ si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La limitazione di cui al presente comma si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all’acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest’ultimo intervenga dopo la prima meta’ del medesimo periodo d’imposta.

    3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo all’esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell’attivita’ caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

    3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della societa’ che riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla societa’, scelto tra quelli di cui all’articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64 del codice di procedura civile, ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite e’ consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.

    3-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi previsto dall’articolo 96, comma 5, e dell’eccedenza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all’aiuto alla crescita economica previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”

    _______________________

    (1) Vedasi anche i commi da76 a 80 dell’art. 1 legge 11 dicembre 2016 n. 232.

    (2) Per il computo delle perdite in diminuzione del reddito del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, si veda anche quanto disposto dall’articolo 1,commi 18, 19 e 20 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

    (3) Per il computo delle perdite in diminuzione del reddito si veda quanto disposto dall’articolo 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Per la determinazione del reddito e degli acconti si vedano anche i successivi commi 80 e 81.

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  • Articolo 85 del TUIR

    Articolo 85 del TUIR

    Art. 85 TUIR – Ricavi

    In vigore dal 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. Sono considerati ricavi:

    a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa;

    b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

    c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di societa’ ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa. Se le partecipazioni sono nelle societa’ o enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell’articolo 44;

    d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da societa’ ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa;

    e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa;

    f) le indennita’ conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

    g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

    h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

    2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa.

    3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.

    3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.”

    (1) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 5, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

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  • Articolo 86 del TUIR

    Articolo 86 del TUIR

    Art. 86 TUIR – Plusvalenze patrimoniali (1).

    In vigore dal 01/01/2026

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 42

    “1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito:

    a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

    b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

    c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa.

    2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e’ costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e’ costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

    3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza e’ costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

    4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all’articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda e’ stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le societa’ sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui e’ stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non e’ presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui e’ stata realizzata (2).

    4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, e’ computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si puo’ procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

    5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

    5-bis. Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.”

    —————

    (1) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 5, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

    (2) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, come modificato dall’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), si veda quanto disposto dai successivi commi da 43 a 45 della legge stessa.

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  • Art. 87 TUIR: Plusvalenze esenti

    Art. 87 TUIR: Plusvalenze esenti

    Art. 87 TUIR – Plusvalenze esenti

    In vigore dal 01/01/2026

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 51

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1.1 e 3, rispettivamente inserito e modificato dall’articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), si veda quanto disposto dai commi da 54 a 58 della stessa legge.

    1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:

    a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

    b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

    c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;

    d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.

    1.1. L’esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

    1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

    2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

    3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo, nonchè ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo.

    4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l’esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).

    5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

    6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all’articolo 86, comma 5-bis.

    7. (Comma abrogato)”

    Commento del professionista

    L’art. 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), consente ai soggetti IRES di escludere dalla propria base imponibile il 95% della plusvalenza realizzata cedendo una partecipazione societaria qualificata.

    La ratio è semplice quanto fondamentale: evitare la doppia imposizione economica sullo stesso reddito d’impresa. Il reddito viene tassato in capo alla società che lo produce; se, successivamente, chi detiene la partecipazione cedesse la quota realizzando una plusvalenza (che di quel reddito già tassato è, in ultima analisi, espressione), tassarlo ancora una volta sarebbe una duplicazione ingiustificata. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12138 dell’8 maggio 2019, ha sintetizzato efficacemente questa logica ricordando che la riforma del 2003 aveva l’obiettivo di «tassare il reddito esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente prodotto».

    Introdotta con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (la cosiddetta “Riforma Tremonti”), in vigore per i periodi d’imposta successivi al 1° gennaio 2004, la PEX ha allineato il sistema fiscale italiano a quelli già in vigore in altri Paesi UE, eliminando il vantaggio competitivo che spingeva le holding a localizzarsi all’estero.

    Soggetti beneficiari e misura dell’esenzione

    Il regime si rivolge in primo luogo ai soggetti IRES: società di capitali, enti commerciali residenti, stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Per questi, la quota esente è fissata al 95% della plusvalenza fiscalmente rilevante (il restante 5% concorre dunque al reddito imponibile).

    Anche i soggetti IRPEF che operano in regime d’impresa — imprenditori individuali e società di persone commerciali — possono fruire della PEX, ma con una percentuale di esenzione ridotta: l’art. 58 TUIR e il D.M. 26 maggio 2017 la fissano al 41,86%.

    Una nota storica è utile per comprendere l’evoluzione: la percentuale di esenzione per i soggetti IRES non è sempre stata al 95%. Dopo l’esenzione totale vigente fino al 3 ottobre 2005, si è passati al 95% (ottobre-dicembre 2005), poi all’91%, poi all’84% per il 2007, per tornare definitivamente al 95% a partire dal 1° gennaio 2008.

    I quattro requisiti: la struttura portante della disciplina

    La PEX non si applica a qualsiasi cessione di partecipazione. Il comma 1 dell’art. 87 individua quattro requisiti, tutti obbligatoriamente presenti in contemporanea. L’assenza anche di uno solo comporta la piena imponibilità della plusvalenza — e, specularmente, la piena deducibilità dell’eventuale minusvalenza.

    1. Il minimum holding period (requisito soggettivo)

    La partecipazione deve essere stata posseduta ininterrottamente almeno dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello in cui avviene la cessione. La norma non parla di 365 giorni, ma di mesi calendari: una partecipazione acquistata il 15 febbraio 2024 e venduta il 1° marzo 2025 non soddisfa il requisito, perché il primo giorno del dodicesimo mese precedente a marzo 2025 è il 1° marzo 2024, data in cui la partecipazione non era ancora detenuta.

    Quando le partecipazioni sono state acquistate in momenti diversi, si applica il criterio LIFO: si considerano cedute per prime le azioni acquisite per ultime. Questo non serve a determinare il costo fiscale (per il quale il contribuente rimane libero di usare il metodo di valutazione adottato in bilancio), ma a verificare quali quantità rispettino il requisito temporale.

    Il periodo di possesso non si interrompe in caso di fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda neutri ex art. 176 TUIR, trasformazioni societarie: in questi casi opera il principio di continuità, e il soggetto avente causa può “ereditare” il periodo già maturato dal dante causa. Lo stesso vale per il pegno regolare, per i pronti contro termine e per le operazioni di prestito titoli, dove la titolarità fiscale rimane in capo al cedente.

    2. L’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie (requisito soggettivo)

    La partecipazione deve essere stata classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Questa classificazione è vincolante e definitiva ai fini PEX: una partecipazione iscritta ab origine nell’attivo circolante non può mai accedere all’esenzione, anche se successivamente riclassificata tra le immobilizzazioni. Al contrario, una partecipazione inizialmente immobilizzata può beneficiare della PEX anche se in seguito trasferita al circolante.

    Il criterio classificatorio è rimesso alla discrezionalità degli amministratori e si fonda sull’intenzione e sulla capacità di detenere durevolmente la partecipazione. L’OIC 21 precisa che per “periodo prolungato” si intende un arco non inferiore a 12 mesi. Tuttavia, la mera prospettiva di vendita non è sufficiente a imporre la classificazione nel circolante.

    Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), l’art. 85, comma 3-bis del TUIR chiarisce che si considerano immobilizzazioni finanziarie tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (portafoglio di trading).

    Le imprese minori in contabilità semplificata, non potendo soddisfare questo requisito, sono escluse dalla PEX: per loro le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono sempre integralmente imponibili.

    3. La residenza fiscale della società partecipata (requisito oggettivo)

    La partecipata deve essere residente — o localizzata — in uno Stato o territorio non a regime fiscale privilegiato, individuato in base ai criteri dell’art. 47-bis, comma 1 del TUIR. In pratica, sono esclusi i Paesi la cui fiscalità effettiva (o nominale, in assenza di controllo) sia inferiore al 50% di quella applicata in Italia.

    Gli Stati UE e SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni sono automaticamente esclusi dalla categoria “black list”, indipendentemente dall’aliquota nominale ivi applicata.

    Il requisito deve sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso. Tuttavia — novità introdotta dal D.Lgs. 142/2018 (decreto ATAD) — per i rapporti detenuti da più di cinque periodi d’imposta ceduti a soggetti al di fuori del gruppo, è sufficiente che la condizione ricorra nei cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo. Il “gruppo” è identificato mediante il criterio del controllo ex art. 167, comma 2 TUIR.

    Se il contribuente intende dimostrare che, pur trattandosi di una partecipata residente in un Paese a fiscalità privilegiata, non si è realizzato l’effetto di localizzare redditi in quel Paese, può farlo — anche tramite interpello preventivo ex art. 47-bis, comma 3 — ma deve in ogni caso segnalarlo in dichiarazione dei redditi, a pena di sanzione amministrativa.

    4. Il requisito della commercialità (requisito oggettivo)

    La società partecipata deve esercitare un’impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 TUIR. Non è sufficiente la mera forma giuridica (essere una S.r.l. o una S.p.A. non basta): occorre un’effettiva attività di produzione o commercializzazione di beni e servizi. Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 2013, la partecipata deve essere «dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi».

    La norma pone una presunzione assoluta di non commercialità per le società il cui patrimonio sia prevalentemente composto da immobili diversi da quelli costituenti beni-merce (cioè destinati alla produzione o allo scambio) o dai fabbricati e impianti utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si tratta di una presunzione iuris et de iure: non ammette prova contraria. Ne sono escluse, tuttavia, le società che svolgono una vera e propria gestione attiva del patrimonio immobiliare, come nel caso dei gestori di centri commerciali che erogano servizi significativi (promozione, autorizzazioni, pulizia, gestione amministrativa) accessori alla locazione.

    La commercialità deve sussistere ininterrottamente dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo. Se la partecipata è costituita da meno di tre anni, è sufficiente che il requisito ricorra sin dalla data di costituzione.

    Una questione delicata riguarda le società in start-up: l’Agenzia, con la circolare n. 7/E/2013, ha riconosciuto che le attività preparatorie e propedeutiche all’avvio dell’impresa possono rilevare ai fini del computo del “triennio”, purché la partecipata abbia poi effettivamente avviato l’attività. Restano irrilevanti, invece, i periodi di mera quiescenza.

    Analogamente, per le società in liquidazione, la verifica del requisito va ancorata al momento di inizio della liquidazione, non a quello del realizzo della plusvalenza.

    Il requisito è derogato per le società quotate

    L’art. 87, comma 4 prevede che il requisito della commercialità non rilevi quando i titoli della partecipata sono negoziati in mercati regolamentati: in quel caso, la commercialità si presume assoluta. La stessa deroga vale per le plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita (OPV). Rimangono in ogni caso necessari gli altri tre requisiti (holding period, iscrizione in bilancio, residenza fiscale).

    Partecipazioni, strumenti finanziari e contratti ammissibili

    L’art. 87 non si limita alle partecipazioni azionarie in senso stretto. Il comma 3 estende il regime PEX anche alle plusvalenze derivanti da:

    • strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a) TUIR, cioè quelli la cui remunerazione è totalmente indeducibile per l’emittente perché commisurata ai risultati economici dello stesso;

    • contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza ex art. 109, comma 9, lett. b) TUIR, con apporto di capitale o misto.

    Sono invece escluse le quote di fondi comuni di investimento, le quote di SICAV (assimilate ai fondi), le obbligazioni convertibili (solo potenzialmente partecipazioni), e le partecipazioni in società semplici.

    Holding e catene partecipative

    Quando la partecipazione è detenuta in una società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (holding pura), il comma 5 dell’art. 87 impone uno “scavalcamento”: i requisiti di residenza e commercialità devono essere verificati non in capo alla holding, ma alle società indirettamente partecipate da essa, nella misura in cui queste rappresentino la maggior parte del valore del patrimonio sociale. La valutazione va effettuata a valori correnti, non a valori contabili — principio recentemente confermato dalla Cassazione (sentenza n. 898 del 9 gennaio 2024), che ha escluso l’applicabilità della diversa definizione di holding contenuta nell’art. 162-bis TUIR ai fini del comma 5 dell’art. 87.

    In presenza di catene holding-subholding, l’analisi deve risalire fino alle società operative, eliminando gli schermi intermedi.

    Simmetria con le minusvalenze e la deducibilità dei costi

    Il rovescio della medaglia della PEX è che le minusvalenze relative a partecipazioni in possesso dei quattro requisiti sono integralmente indeducibili (art. 101 TUIR). Questo assetto simmetrico — plusvalenze esenti al 95%, minusvalenze indeducibili al 100% — impone ai contribuenti una scelta consapevole al momento dell’iscrizione in bilancio, poiché la classificazione iniziale è vincolante e definitiva.

    Anche i costi accessori direttamente connessi alla cessione (spese notarili, provvigioni, due diligence, consulenze specifiche sulla partecipata) subiscono un trattamento speciale: se inclusi nel calcolo della plusvalenza come oneri di diretta imputazione, sono fiscalmente indeducibili nella stessa misura in cui il provento è esente. Se si tratta di costi inerenti ma non computati nella plusvalenza, vanno ripresi a tassazione con variazione in aumento in dichiarazione.

    Le novità normative del 2026: un’estate agitata in tre mesi

    Questo è il punto che, a inizio 2026, ha animato il dibattito nella comunità di professionisti e imprese, e vale la pena ripercorrere la sequenza con ordine.

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto un quinto requisito tramite il nuovo comma 1.1 dell’art. 87: per accedere alla PEX, la plusvalenza doveva riguardare una partecipazione diretta nel capitale di almeno il 5%, oppure avente un valore fiscale non inferiore a € 500.000. La scelta del legislatore era motivata dall’esigenza di riallineare il trattamento fiscale di fattispecie economicamente connesse, prevenendo fenomeni di arbitraggio tra chi realizzava plusvalenze esenti su partecipazioni che, durante il possesso, generavano dividendi pienamente imponibili.

    Le nuove disposizioni si applicavano alle cessioni di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026; le partecipazioni acquisite entro il 31.12.2025 potevano invece beneficiare dell’esenzione indipendentemente dal superamento delle soglie del 5% o di € 500.000.

    Ai fini del calcolo della soglia del 5%, si potevano considerare anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, tenendo conto dell’effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena di controllo.

    Tuttavia, con il DL 38/2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 in pari data, in vigore dal 28 marzo, il Governo ha eliminato la “doppia soglia” introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per l’accesso al regime agevolato su dividendi e plusvalenze. Il DL dispone la cancellazione integrale delle soglie e il ripristino della formulazione originaria degli artt. 87 e 89 del TUIR con retroattività al 1° gennaio 2026.

    In pratica, la riforma è durata appena un trimestre. Le società che avevano deliberato distribuzioni o concluso cessioni nei primi tre mesi del 2026 nell’incertezza normativa possono ora applicare il regime originario degli artt. 87 e 89 TUIR con piena copertura legislativa, grazie alla decorrenza retroattiva espressamente prevista dal DL 38/2026.

    Rimane in fase di conversione parlamentare (il decreto deve essere convertito entro 60 giorni dalla pubblicazione): fino all’approvazione definitiva, il quadro è da monitorare con attenzione.

    Qualche considerazione pratica

    Alla luce di tutto quanto esposto, alcune raccomandazioni operative per chi gestisce cessioni di partecipazioni:

    Documentare la classificazione di bilancio. La scelta di iscrivere una partecipazione tra le immobilizzazioni è irrevocabile ai fini PEX. È indispensabile che questa classificazione sia supportata da un processo deliberativo completo (verbali, note integrative, piani strategici) che ne dimostri la coerenza con i principi contabili. Non basta la “buona intenzione”: serve la “buona forma”.

    Monitorare il triennio di commercialità. Chi acquista oggi una partecipazione non può limitarsi a verificare la commercialità al momento dell’acquisto: deve tenere traccia dell’evoluzione dell’attività della partecipata nei tre anni successivi. Questo è particolarmente critico in caso di start-up, liquidazioni programmate o ristrutturazioni aziendali.

    Attenzione alle cessioni di azienda che includono partecipazioni. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 6/E/2006 e principio di diritto n. 10/2021), la PEX non si applica alle plusvalenze relative a partecipazioni cedute nell’ambito di una cessione d’azienda, poiché la plusvalenza aziendale è determinata unitariamente. È una posizione criticata da Assonime, ma ancora formalmente in vigore.

    Verificare la residenza della partecipata per tutto il periodo rilevante. Il requisito di residenza non basta verificarlo al momento della cessione: deve sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso (o, per i rapporti ultra-quinquennali ceduti a terzi, nei cinque anni anteriori al realizzo).

    Conclusione

    La PEX è uno strumento fiscale di straordinaria importanza nella vita delle imprese: incide sulle strategie di investimento, sulle scelte di struttura societaria, sulle operazioni di M&A e sulle riorganizzazioni di gruppo. Non è un privilegio, ma un correttivo sistemico alla doppia imposizione. Per questo motivo va applicata con rigore, nella piena consapevolezza dei suoi quattro requisiti e delle numerose eccezioni che la giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno stratificato nel tempo.

    Il turbinio normativo dell’inizio 2026 — con l’introduzione e poi la rapida soppressione del requisito dimensionale — ricorda, se mai ce ne fosse bisogno, quanto sia fondamentale un monitoraggio costante del quadro normativo di riferimento, possibilmente prima di concludere un’operazione straordinaria.

    Fonti principali: art. 87 D.P.R. 917/1986 (testo vigente); L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026); DL 27 marzo 2026, n. 38; Circ. AE n. 36/E/2004; Circ. AE n. 7/E/2013; Cass. n. 12138/2019; Cass. n. 898/2024.

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  • Art. 89 TUIR: Dividendi ed interessi

    Art. 89 TUIR: Dividendi ed interessi

    Art. 89 TUIR – Dividendi ed interessi (N.d.R.: ex art.56)

    In vigore dal 01/01/2026

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 51

    “1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa’ semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell’articolo 5.

    2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, dalle societa’ ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l’intero ammontare a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime societa’ ed enti nei quali e’ detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo che non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della societa’ o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo.

    2.1. L’esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

    a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

    b) ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. (2)

    2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti.

    3. Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), nei quali e’ detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo , e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo , stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), nei quali e’ detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo , residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo , stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e’ riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente e’ computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si puo’ procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in societa’ residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.

    3-bis. L’esclusione di cui al comma 2 si applica anche:

    a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti finanziari e sui contratti indicati dall’articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109 ;

    b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante (2).

    3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una societa’ che riveste una delle forme previste dall’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale e’ detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:

    a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea;

    b) e’ soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilita’ di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate (1).

    4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili.

    5. Se la misura non e’ determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

    6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l’ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita’ oggetto dell’operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio.

    7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.”

    —————

    (1) Comma aggiunto, a decorrere dal 23 luglio 2016, dall’art. 26, comma 1 legge 7 luglio 2016 n. 122. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 26, comma 3 della citata legge n. 122 del 2016.

    (2) Comma inserito dall’articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Per l’applicazione di tutte le modifiche di cui al comma 51 si veda quanto disposto dai successivi commi da 54 a 58 della stessa legge.

  • Articolo 88 del TUIR

    Articolo 88 del TUIR

    Art. 88 TUIR – Sopravvenienze attive

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 9

    “1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita’ iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonche’ la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita’ iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

    2. Se le indennita’ di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.

    3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:(3)

    a) le indennita’ conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86;

    b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita’, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche’ quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalita’ i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, nonche’ quelli erogati alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione.

    3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalita’ dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche’ alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da societa’ controllate dall’impresa o controllate dalla stessa societa’ che controlla l’impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure (2).

    4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa’ e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, ne’ gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni (1).

    4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito e’ assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa (1).

    4-ter. Non si considerano, altresi’, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis (1).(4)

    5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.”

    ____________________________

    (1) L’originario comma 4 e’ stato sostituito dagli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter dall’art. 13, comma 1, lett. a) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nei sopra citati commi vedasi l’art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

    (2) Comma aggiunto dall’art. 14, comma 1 decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016 n. 49. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi i commi 2, 3 e 4 dell’art. 14 del citato decreto-legge n. 18 del 2016.

    (3) Vedi comma 431 art. 1 L. 160 del 27/12/2019.

    (4) Per l’interpretazione del presente comma vedi l’art. 8 del DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186.

  • Articolo 16 del TUIR Copy

    Articolo 16 del TUIR Copy

    Art. 16 TUIR – Detrazioni per canoni di locazione (NDR: ex art.13-ter. Ai sensi dell’art.1, comma 10, legge 24 dicembre 2007, n.244 le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.)

    In vigore dal 01/01/2022

    Modificato da: Legge del 30/12/2021 n. 234 Articolo 1

    “01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

    a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

    b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

    1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

    a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

    b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.

    1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:

    a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

    b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.

    1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000. (2)

    1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

    1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

    1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. (1)

    1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare.”

    —————

    (1) La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2014.

    (2) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 155, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

  • Articolo 17 del TUIR

    Articolo 17 del TUIR

    Art. 17 TUIR – Tassazione separata (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell’art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.)

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 1

    Nota:Per la decorrenza vedi l’art. 12 del DLG 47/2000. Il comma 1 e’ modificato da DLG 446 del 15/12/97 art. 48 comma 2.

    “1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

    a) trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e indennita’ equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile; altre indennita’ e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennita’ di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del codice civile nonche’ le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; (1)

    a-bis) abrogata [le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;]

    b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti, compresi i compensi e le indennita’ di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49;

    c) indennita’ percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’articolo 53 (N.D.R.: ora art. 50, comma 1, lett. c-bis, se il diritto all’indennita’ risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonche’, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

    c-bis) l’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;

    d) indennita’ per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa’ di persone;

    e) indennita’ percepite per la cessazione da funzioni notarili;

    f) indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, se non rientranti tra le indennita’ indicate alla lett. a);

    g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu’ di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu’ di cinque anni;

    g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

    g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, se percepiti, anche in piu’ rate, nello stesso periodo di imposta;

    h) indennita’ per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita’ di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

    i) indennita’ spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu’ anni;

    l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa’ indicate nell’art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa’ stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa’ e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione e’ superiore a cinque anni;

    m) (lettera abrogata);

    n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e’ superiore a cinque anni;

    n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e’ fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c),quinto e sesto periodo.

    2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa’ in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

    3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facolta’ di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e’ avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita’ stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se cio’ risulta piu’ favorevole per il contribuente.”

    (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 9 legge 27 dicembre 2006 n.296, ai fini della presente lettera, si applicano, se piu’ favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

  • Art. 20 TUIR: Prestazioni pensionistiche

    Art. 20 TUIR: Prestazioni pensionistiche

    Art. 20 TUIR – Prestazioni pensionistiche (NDR: ex art. 17-bis.)

    In vigore dal 04/07/2006 con effetto dal 01/01/1999

    Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 37

    Soppresso da: Decreto legislativo del 05/12/2005 n. 252 Articolo 21

    “[1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell`articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l`applicazione dell`aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell`articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l`importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l`imposta in base all`aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d`imposta. Si applicano le disposizioni previste dall`articolo 17, comma 1-bis.

    2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell`importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l`imposta si applica sull`importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall`articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell`articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l`importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell`assegno sociale di cui all`articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

    3. Salvo conguaglio all`atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all`articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l`aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.]”

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