📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 3, comma 9, della legge n. 99 del 2009 in materia di energia, perché attribuiva al Governo il potere di localizzare siti nucleari senza alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, violando la competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».
Di cosa si tratta
La legge 23 luglio 2009, n. 99 aveva riavviato il programma nucleare italiano, delegando al Governo l’adozione di decreti legislativi per la localizzazione dei siti nucleari e la disciplina dell’intero ciclo del combustibile. Undici Regioni hanno impugnato diverse disposizioni, lamentando l’esclusione dalle procedure decisionali in una materia che tocca il loro territorio.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Marche, Emilia-Romagna e Molise hanno impugnato gli artt. 3, comma 9, 25, commi 1 e 2, 26, comma 1, e 27 della legge n. 99 del 2009, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Le Regioni sostenevano di dover essere coinvolte nelle decisioni sulla localizzazione degli impianti nucleari.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 9, della legge n. 99 del 2009 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. La norma attribuiva al Governo poteri di localizzazione nucleare senza prevedere la necessaria intesa con le Regioni. Le altre questioni sono state dichiarate inammissibili per vari motivi processuali.
Il principio
La localizzazione di impianti per la produzione di energia, incluse le centrali nucleari, rientra nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»: lo Stato può fissare i principi fondamentali, ma deve garantire il coinvolgimento delle Regioni nelle scelte che incidono sui loro territori. L’esclusione delle Regioni da tale procedimento viola la Costituzione.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 3, comma 9, della legge n. 99 del 2009?
Consentiva al Governo di localizzare i siti per gli impianti del ciclo del combustibile nucleare mediante decreto legislativo, senza richiedere l’intesa con le Regioni interessate. La Corte ha ritenuto che questo meccanismo violasse la competenza concorrente in materia energetica.
Le Regioni devono esprimere intesa obbligatoria sulle centrali nucleari?
Sì, in materia di localizzazione di impianti energetici rilevanti il principio di leale collaborazione impone forme forti di coinvolgimento regionale, fino all’intesa. La Corte ha confermato questo orientamento anche in relazione al nucleare.
Il programma nucleare italiano è andato avanti dopo questa sentenza?
No. Un referendum nel giugno 2011 ha abrogato le norme che consentivano la realizzazione di impianti nucleari in Italia, ponendo fine definitivamente al programma.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — La produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia è materia di legislazione concorrente (comma 3)