Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 381/2003 – Oblazione e spese processuali alla parte civile

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis c.p. nella parte in cui non consentono al giudice di liquidare le spese alla parte civile quando il reato si estingue per oblazione. L’impossibilità di condannare alle spese deriva dall’art. 541 c.p.p., non dalle norme impugnate, e la situazione è già stata affrontata dalla giurisprudenza costituzionale.

    Di cosa si tratta

    L’oblazione è un istituto del diritto penale che consente all’imputato di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma di denaro (artt. 162 e 162-bis c.p.). Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, dubita che tale istituto violi i principi di uguaglianza e di tutela del diritto di difesa perché non prevede la possibilità per il giudice di liquidare le spese processuali in favore della parte civile costituita nel processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis del codice penale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il giudice possa liquidare le spese alla parte civile in caso di estinzione del reato a seguito di oblazione.

    La decisione della Corte

    L’ordinanza è manifestamente infondata. La Corte richiama l’ordinanza n. 73 del 1993 con cui aveva già affrontato analoga questione, rilevando che l’oblazione è una sentenza di non doversi procedere per causa estintiva del reato, non una sentenza di proscioglimento per difetto di responsabilità. L’impossibilità di liquidare le spese alla parte civile non deriva dagli artt. 162 e 162-bis c.p. ma dall’art. 541 c.p.p., che non era stato impugnato dal rimettente. Le norme denunciate sono pertanto estranee al vizio lamentato.

    Il principio

    La preclusione alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile in caso di estinzione del reato per oblazione non deriva dagli artt. 162 e 162-bis c.p. ma dall’art. 541 c.p.p.: la questione sollevata nei confronti delle prime due norme è manifestamente infondata per erronea individuazione della norma denunciata.

    Domande e risposte

    Cos’è l’oblazione nel diritto penale italiano?

    L’oblazione è un istituto previsto dagli artt. 162 (oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda) e 162-bis (oblazione nelle contravvenzioni punite in alternativa con l’arresto) del codice penale, che consente all’imputato di estinguere il reato pagando una somma di denaro, con conseguente sentenza di non doversi procedere.

    Perché la parte civile non può ottenere le spese processuali in caso di oblazione?

    Perché l’art. 541 c.p.p. limita la condanna alle spese alle sentenze di condanna, e la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per oblazione non è una sentenza di condanna. Le norme sull’oblazione in sé non regolano la liquidazione delle spese.

    La parte civile rimane senza tutela?

    No: la parte civile che abbia subito un danno può agire in sede civile per il risarcimento. L’oblazione estingue il reato ma non pregiudica l’azione civile per i danni, che rimane esperibile dinanzi al giudice civile.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per asserita disparità di trattamento della parte civile nei diversi esiti del processo penale
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e tutela giurisdizionale dei diritti, invocato dalla parte civile nel processo penale
  • Corte cost. n. 380/2003 – Controfirma ministeriale nomina Procuratore della Repubblica

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    In un conflitto di attribuzioni tra CSM e Ministro della giustizia, la Corte dichiara che non spettava al Ministro rifiutare la controfirma del decreto presidenziale di nomina del dott. Galizzi a Procuratore della Repubblica di Bergamo e annulla la relativa nota di rifiuto. Il Ministro, dopo adeguata concertazione ispirata a leale collaborazione, non può bloccare indefinitamente la delibera del CSM.

    Di cosa si tratta

    Il CSM aveva deliberato all’unanimità di conferire l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi. Il Ministro della giustizia Castelli rifiuta la controfirma del relativo decreto del Presidente della Repubblica, adducendo un’asserita causa di incompatibilità derivante dalla presenza del fratello del magistrato come Presidente di sezione dello stesso Tribunale. Il CSM solleva conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: il CSM ritiene che il Ministro della giustizia, con la nota del 25 ottobre 2002, abbia leso le attribuzioni costituzionalmente garantite dall’organo di autogoverno della magistratura. I parametri invocati sono gli artt. 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, che disciplinano le competenze del CSM e il ruolo del Ministro in materia di organizzazione giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ricorda che il «concerto» tra CSM e Ministro è una modalità di leale collaborazione, non un potere di veto. Il Ministro può esprimere riserve e avviare una fase di concertazione, ma non può trasformare il dissenso in rifiuto definitivo e unilaterale di dar corso alla delibera del CSM, una volta che la concertazione si sia protratta per tempi ragionevoli senza raggiungere un accordo. La valutazione sull’eventuale incompatibilità ai sensi dell’art. 19 R.D. n. 12/1941 apparteneva alla competenza del CSM, che aveva già esaminato e superato il profilo. La Corte annulla la nota ministeriale di rifiuto.

    Il principio

    Il «concerto» del Ministro della giustizia nelle nomine direttive proposte dal CSM è strumento di leale collaborazione istituzionale: non attribuisce al Ministro un potere di veto sine die sulle delibere del CSM, ma impone una fase di concertazione in tempi ragionevoli al termine della quale, in caso di persistente disaccordo, la delibera dell’organo di autogoverno della magistratura prevale.

    Domande e risposte

    Cos’è il «concerto» tra CSM e Ministro della giustizia?

    E’ la procedura attraverso cui le nomine agli uffici direttivi della magistratura richiedono non solo la delibera del CSM ma anche la partecipazione del Ministro, che ha la facoltà di sollevare rilievi. La Corte chiarisce che si tratta di un meccanismo di collaborazione, non di un potere di approvazione o veto ministeriale.

    Quali motivi aveva addotto il Ministro per rifiutare la controfirma?

    Il Ministro sosteneva che il fratello del dott. Galizzi, Presidente di sezione al Tribunale di Bergamo, determinasse una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 19 del R.D. n. 12/1941 sull’ordinamento giudiziario. Il CSM aveva però già valutato e disatteso tale rilievo.

    Quali sono le conseguenze pratiche della pronuncia?

    La nota ministeriale di rifiuto è annullata dalla Corte: il decreto presidenziale di nomina del dott. Galizzi a Procuratore della Repubblica di Bergamo deve quindi essere controfirmato dal Ministro e diventare efficace.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 379/2003 – Insindacabilità parlamentare opinioni on. Gramazio

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    In un conflitto di attribuzioni tra Tribunale di Roma e Camera dei deputati, la Corte dichiara che spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Gramazio, in quanto espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il comunicato stampa che riproduceva il contenuto di un’interrogazione parlamentare contestualmente presentata costituisce un’opinione connessa all’esercizio del mandato.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Domenico Gramazio aveva diffuso un comunicato stampa — ripreso dal quotidiano Roma — che riportava i contenuti di un’interrogazione da lui presentata alla Camera, sollevando dubbi su presunti rapporti contrattuali tra una società riconducibile alla moglie del dott. Stefano Balassone (consigliere RAI) e la RAI-TV. Balassone e la moglie intentano causa per danni da diffamazione davanti al Tribunale civile di Roma. La Camera delibera l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. e il Tribunale solleva conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: il Tribunale di Roma (sezione I civile) contesta la delibera della Camera dei deputati del 25 marzo 1999, con cui l’Assemblea ha dichiarato che le dichiarazioni dell’on. Gramazio costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, coperte dall’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale ritiene invece che il comunicato stampa non rientri tra gli atti tipici coperti dalla garanzia.

    La decisione della Corte

    La Corte accerta che il comunicato stampa riproduceva sostanzialmente il contenuto dell’interrogazione parlamentare presentata dallo stesso Gramazio il medesimo giorno della diffusione. Sussiste quindi il requisito del nesso funzionale tra le dichiarazioni esterne e l’atto parlamentare tipico: le opinioni divulgate al di fuori del Parlamento sono coperti dall’insindacabilità quando costituiscono una «proiezione esterna» di atti parlamentari compiuti contestualmente. La Camera aveva quindi correttamente esercitato la propria attribuzione nel deliberare l’insindacabilità.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si estende alle dichiarazioni rese extra moenia quando sussiste un nesso funzionale diretto con un atto parlamentare tipico contestualmente compiuto: il comunicato stampa che riproduce i contenuti di un’interrogazione presentata lo stesso giorno costituisce una «proiezione esterna» dell’atto parlamentare coperta dalla garanzia costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    E’ uno strumento processuale con cui un potere dello Stato — nel caso, il Tribunale — contesta che un altro potere — la Camera — abbia usurpato o vincolato illegittimamente le sue attribuzioni costituzionali. La Corte decide quale potere avesse titolo ad agire.

    Quando un comunicato stampa di un parlamentare è coperto dall’insindacabilità?

    Quando riproduce sostanzialmente il contenuto di un atto parlamentare tipico (interrogazione, interpellanza, ecc.) contestualmente compiuto, stabilendo così quel nesso funzionale che la giurisprudenza costituzionale richiede per estendere la garanzia dell’art. 68, primo comma, alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento.

    Cosa accade al processo civile di risarcimento pendente davanti al Tribunale di Roma?

    A seguito della pronuncia della Corte che riconosce l’attribuzione della Camera, il Tribunale è vincolato dalla delibera di insindacabilità: non può condannare il parlamentare per le dichiarazioni coperte dall’art. 68, primo comma, Cost.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni
  • Corte cost. n. 378/2003 – Quota obbligatoria pneumatici ricostruiti acquisti PA

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    La Corte dichiara non fondata la questione della Regione Emilia-Romagna sull’obbligo — imposto dall’art. 52, comma 14, della legge finanziaria 2002 — di riservare almeno il 20% degli acquisti di pneumatici di ricambio a pneumatici ricostruiti. La norma persegue finalità di tutela ambientale che rientrano nella competenza statale esclusiva: la limitazione dell’autonomia organizzativa delle amministrazioni è giustificata e proporzionata.

    Di cosa si tratta

    L’art. 52, comma 14, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) impone alle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e ai gestori di servizi pubblici di riservare almeno il 20% degli acquisti di pneumatici di ricambio per le loro flotte a pneumatici ricostruiti, per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione. La Regione Emilia-Romagna ritiene che la norma comprima ingiustificatamente la propria autonomia organizzativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna denuncia l’art. 52, comma 14, della legge n. 448/2001 in riferimento agli artt. 117 (commi secondo, terzo, quarto e sesto), 118 (primo comma) e 119 della Costituzione, nonché ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, sostenendo che la norma non persegua reali finalità di tutela ambientale ma miri piuttosto a sostenere le industrie locali di ricostruzione, e che comunque leda l’autonomia decisionale delle Regioni e degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La questione è infondata. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa — nazionale e comunitaria — in materia di gestione dei rifiuti, ricordando che il d.lgs. n. 22/1997 classifica il pneumatico ricostruibile come rifiuto non pericoloso recuperabile e che il successivo d.lgs. n. 209/2003 prevede obblighi di recupero per i produttori. La tutela ambientale è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., sicché lo Stato può introdurre misure vincolanti per tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, purché coerenti con la finalità ambientale perseguita.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale che abilita lo Stato a porre obblighi vincolanti anche sulle scelte organizzative e di acquisto delle amministrazioni regionali e locali, quando la misura sia coerente con la finalità ambientale e proporzionata all’obiettivo perseguito.

    Domande e risposte

    In cosa consiste l’obbligo imposto dalla norma censurata?

    Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le proprie flotte di autoveicoli, devono destinare almeno il 20% della spesa a pneumatici ricostruiti, in applicazione delle politiche di recupero e riciclo dei rifiuti.

    Perché la Regione contestava la norma?

    Sosteneva che le finalità ambientali dichiarate fossero pretestuose, che la norma avesse in realtà lo scopo di sostenere un settore industriale, e che comprimesse l’autonomia organizzativa regionale in materie di competenza concorrente o residuale.

    Come ha risposto la Corte sull’effettività della finalità ambientale?

    Ha rilevato che il quadro normativo, nazionale e comunitario, classifica il pneumatico ricostruito nell’ambito del recupero e riciclo dei rifiuti, confermando la coerenza della misura con obiettivi ambientali riconosciuti e non meramente strumentali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 377/2003 – Incompatibilità amministratori locali e società miste patti territoriali

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Campania sull’art. 52, comma 62, della legge finanziaria 2002. La norma, che ripristina una causa di incompatibilità per sindaci e presidenti di provincia che amministrano società miste responsabili di patti territoriali, attiene all’elettorato passivo nelle elezioni locali: materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 52, comma 62, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) abroga una disposizione introdotta dalla legge finanziaria 2001 che escludeva l’incompatibilità tra la carica di sindaco o presidente di provincia e le funzioni di amministrazione in società di capitale a partecipazione mista costituite come responsabili di patti territoriali. Con l’abrogazione viene ripristinata l’incompatibilità. La Regione Campania impugna la norma sostenendo che incida nelle materie di sviluppo economico del territorio di sua competenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania denuncia l’art. 52, comma 62, della legge n. 448/2001 in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, sostenendo che la norma incida sulle materie relative allo sviluppo economico del territorio attribuite alla competenza regionale e comprima l’autonomia organizzativa degli enti locali. Nessun giudice rimettente: si tratta di ricorso in via principale.

    La decisione della Corte

    La questione è infondata. La norma censurata, pur avendo contenuto abrogativo, si inserisce nella disciplina delle cause di incompatibilità degli amministratori locali, cioè nel regime dell’elettorato passivo nelle elezioni di Comuni, Province e Città metropolitane. Tale materia rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Non vi è pertanto alcuna invasione della sfera di competenza regionale.

    Il principio

    La disciplina delle incompatibilità degli amministratori locali appartiene alla legislazione elettorale degli enti locali, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., indipendentemente dai riflessi che tale disciplina può avere sulla gestione di strumenti di sviluppo economico territoriale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma abrogata dalla legge finanziaria 2002?

    Il comma 82 dell’art. 145 della legge n. 388/2000 stabiliva che la carica di sindaco, presidente di provincia o consigliere locale non fosse incompatibile con le funzioni di amministrazione in società di capitale a partecipazione mista costituite come responsabili di patti territoriali ai sensi della legge n. 662/1996.

    Perché la Regione Campania riteneva la norma incostituzionale?

    Sosteneva che la disposizione incidesse sullo sviluppo economico del territorio — materia regionale — e comprimesse l’autonomia organizzativa degli enti locali, determinando un’ingiustificata equiparazione di situazioni disomogenee.

    In quale materia ha ricondotto la norma la Corte?

    Non nello sviluppo economico del territorio, bensì nella legislazione elettorale degli enti locali (incompatibilità e ineleggibilità): materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 376/2003 – Coordinamento MEF e autonomia finanziaria regioni

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate da cinque Regioni sull’art. 41 della legge finanziaria 2002. Il coordinamento del MEF sull’accesso al mercato dei capitali degli enti territoriali rientra nella materia «coordinamento della finanza pubblica» di competenza concorrente: lo Stato può fissare principi fondamentali e strumenti puntuali di vigilanza senza violare l’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il potere di coordinare l’accesso al mercato dei capitali di Regioni, enti locali e loro consorzi, imponendo comunicazioni periodiche sui dati finanziari e disciplinando le emissioni obbligazionarie. Cinque Regioni — Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria — impugnano la norma ritenendola lesiva della loro autonomia legislativa e finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti denunciano l’art. 41, commi 1 e 2, della legge n. 448/2001 in riferimento agli artt. 117 (terzo, quarto e sesto comma) e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. In sintesi: lo Stato avrebbe invaso la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica dettando norme di dettaglio e attribuendo al Ministro un potere regolamentare in assenza dei presupposti dell’art. 117, sesto comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i cinque giudizi e dichiara non fondate le questioni. Il coordinamento della finanza pubblica consente allo Stato di collocare al livello centrale anche poteri amministrativi e tecnici — non solo principi fondamentali — purché strumentali alla finalità di coordinamento. Il potere ministeriale deve essere inteso in senso meramente informativo e di raccolta dati, senza facoltà di inibire le scelte degli enti; il decreto attuativo non è un regolamento in senso proprio ma un atto di coordinamento tecnico-amministrativo. Anche l’obbligo di comunicazione periodica è espressione di coordinamento informativo non lesivo dell’autonomia. Infine, la previsione del comma 2 in materia di rinegoziazione dei mutui non è irragionevole poiché il limite temporale (mutui post 1996) risponde a criteri di razionalità finanziaria.

    Il principio

    Il coordinamento della finanza pubblica è materia di competenza legislativa concorrente che legittima lo Stato a prevedere — oltre ai principi fondamentali — poteri puntuali di raccolta dati e di coordinamento tecnico-amministrativo, purché questi non si traducano in un potere inibitorio sulle scelte autonome degli enti territoriali.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 41 della legge finanziaria 2002?

    Attribuiva al MEF il compito di coordinare l’accesso al mercato dei capitali di Regioni ed enti locali, con obbligo per questi ultimi di trasmettere periodicamente i propri dati finanziari. Disciplinava inoltre le emissioni obbligazionarie e la rinegoziazione dei mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996.

    Perché le Regioni ritenevano la norma incostituzionale?

    Sostenevano che la disciplina invadesse la competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni in materia di finanza regionale e locale, e che attribuisse al Ministro un potere regolamentare fuori dai casi previsti dall’art. 117, sesto comma, della Costituzione.

    Qual è il confine tra principi fondamentali e norme di dettaglio in questa materia?

    La Corte chiarisce che il coordinamento della finanza pubblica, per sua natura, richiede anche poteri amministrativi puntuali. Non si tratta di norme di dettaglio lesive dell’autonomia regionale, ma di strumenti tecnici necessari perché il coordinamento possa essere efficace a livello centrale.

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  • Corte cost. n. 285/2003 – Disoccupazione edili, computo malattia e infortunio

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 11, comma 2, della l. n. 223/1991, nella parte in cui non include nel computo dei 18 mesi di lavoro effettivo i periodi di assenza per malattia e infortunio, ai fini del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili. Il rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione né indicato il preciso intervento additivo richiesto.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore edile con un rapporto di lavoro dal 1996 al 1998 aveva numerosi periodi di assenza per malattia e un breve periodo per infortunio. L’INPS aveva negato il trattamento speciale di disoccupazione perché il requisito dei 18 mesi di lavoro effettivo non risultava soddisfatto se si escludevano i periodi di astensione. Il Tribunale di Rossano aveva sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Rossano ha impugnato l’art. 11, comma 2, della l. n. 223/1991, nella parte in cui non include nel computo del periodo di 18 mesi i periodi di assenza per infortunio sul lavoro o malattia. Parametri: artt. 3 e 38 Cost. Il rimettente sosteneva che escludere questi periodi creasse una disparità rispetto all’analoga prestazione previdenziale per i lavoratori in mobilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione. Il rimettente non ha specificato quale intervento additivo si aspettava dalla Corte (se includere solo i periodi per infortunio, solo quelli per malattia, o entrambi e in quale misura) e non ha adeguatamente dimostrato la rilevanza della questione nel caso concreto.

    Il principio

    Quando una questione mira a ottenere una sentenza additiva, il rimettente deve indicare con precisione quale norma di risulta è costituzionalmente obbligata. In mancanza di tale indicazione la questione è inammissibile, perché l’intervento richiesto sarebbe discrezionale e non vincolato.

    Domande e risposte

    Cos’è il trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori edili?

    È un’indennità previdenziale prevista dall’art. 11 della l. n. 223/1991 per i lavoratori del settore edile licenziati, subordinata (tra l’altro) all’aver svolto almeno 18 mesi di lavoro effettivo. È una prestazione più favorevole rispetto all’indennità ordinaria di disoccupazione.

    Perché escludere i periodi di malattia e infortunio dal computo può sembrare discriminatorio?

    Perché sono eventi involontari e tutelati dall’art. 38 Cost. Il lavoratore non ha scelto di non lavorare durante la malattia o l’infortunio; escludere questi periodi dall’anzianità utile può penalizzare chi è stato più sfortunato sul piano della salute.

    Come può il giudice rimediare all’inammissibilità della questione?

    Formulando una nuova ordinanza che individui con precisione l’unica norma di risulta costituzionalmente obbligata (ad es. l’inclusione dei soli periodi di infortunio, analogamente ad altra disciplina previdenziale), motivando adeguatamente la rilevanza nel caso concreto.

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  • Corte cost. n. 284/2003 – Riparazione ingiusta detenzione, ordine non revocato

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 314 c.p.p., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la detenzione sofferta in esecuzione di un ordine di carcerazione inizialmente legittimo ma che avrebbe dovuto essere revocato per un fatto sopravvenuto. La norma è già interpretabile in modo conforme a Costituzione alla luce della sentenza additiva n. 310/1996.

    Di cosa si tratta

    Un condannato aveva scontato 39 mesi di detenzione in esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Palermo. Successivamente si era accertato che per gli stessi fatti era già intervenuta condanna negli USA con pena già scontata; in applicazione del principio del ne bis in idem l’ordine di carcerazione era stato dichiarato illegittimo. Il soggetto chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la detenzione sofferta in esecuzione di un ordine di carcerazione inizialmente legittimo che, per un fatto sopravvenuto, avrebbe dovuto essere revocato. Parametri: artt. 3 e 24 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. La sentenza n. 310/1996 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 314 c.p.p. nella parte in cui escludeva la riparazione per erroneo ordine di carcerazione. I principi espressi in quella sentenza, adeguatamente interpretati, consentono di ricomprendere nel diritto alla riparazione anche le ipotesi di ordine non revocato per fatti sopravvenuti, senza necessità di una nuova pronuncia additiva.

    Il principio

    Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione va interpretato estensivamente alla luce della Costituzione: comprende non solo i casi di custodia cautelare ingiusta ma anche le ipotesi in cui una detenzione, inizialmente legittima, si protrae indebitamente per omessa revoca dell’ordine a fronte di fatti sopravvenuti che ne avevano eliminato il presupposto.

    Domande e risposte

    Cos’è la riparazione per ingiusta detenzione?

    È un indennizzo previsto dall’art. 314 c.p.p. in favore di chi abbia subito una custodia cautelare ingiusta, ovvero di chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile. Non ha natura di risarcimento del danno ma di indennizzo equitativo.

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 310/1996?

    Aveva dichiarato incostituzionale l’art. 314 c.p.p. nella parte in cui escludeva la riparazione per la detenzione subita in esecuzione di un ordine di carcerazione originariamente illegittimo. La norma è stata interpretata estensivamente anche per i casi di sopravvenienze.

    Il ne bis in idem vale anche rispetto a condanne straniere?

    Sì, con alcune condizioni. Se la sentenza straniera è stata riconosciuta in Italia (procedura dell’art. 730 e ss. c.p.p.), il soggetto non può essere nuovamente condannato per gli stessi fatti. Il mancato riconoscimento preventivo può tuttavia determinare situazioni come quella oggetto di questa pronuncia.

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  • Corte cost. n. 283/2003 – Insindacabilità Maiolo, esposto calunnia ammissibile

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP di Perugia contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabile l’esposto presentato dall’on. Tiziana Maiolo alla Procura di Perugia contro il presidente ANM Mario Almerighi. La fase è preliminare; il merito è rinviato alla fase successiva.

    Di cosa si tratta

    Nel novembre 1998 l’on. Tiziana Maiolo aveva presentato un esposto alla Procura di Perugia chiedendo di verificare se le dichiarazioni del presidente dell’ANM Almerighi integrassero il reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.). Almerighi aveva poi denunciato la Maiolo per calunnia; la Camera aveva deliberato l’insindacabilità dell’esposto nel settembre 2000.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Perugia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 26 settembre 2000, sostenendo che l’esposto non era collegato all’attività parlamentare della Maiolo ma costituiva una manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) o una denuncia penale. Parametro: art. 68 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Il GIP di Perugia è legittimato a sollevarlo, avendo competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario nel procedimento in corso. La Camera è parimenti legittimata. Ogni decisione nel merito è riservata alla fase successiva.

    Il principio

    Un esposto penale presentato da un parlamentare alla Procura della Repubblica è astrattamente idoneo a essere oggetto di delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost., purché sussista un nesso funzionale con l’attività parlamentare. La verifica di tale nesso è riservata alla fase di merito del conflitto.

    Domande e risposte

    Un esposto penale può essere coperto dall’insindacabilità parlamentare?

    Teoricamente sì, se sussiste il nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. La presentazione di un esposto da parte di un deputato in materia di interesse istituzionale può rientrare nell’ambito delle attività connesse al mandato. Spetterà alla Corte decidere nel merito.

    Perché il GIP ha eccepito l’assenza del nesso funzionale?

    Perché l’esposto riguardava dichiarazioni rese da un funzionario dell’ANM su una nomina politica, senza che la parlamentare avesse compiuto alcun atto parlamentare correlato (interrogazione, interpellanza, proposta di legge) con contenuto sostanzialmente corrispondente.

    Cosa è l’art. 21 Cost. richiamato nel ricorso?

    È la norma che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero. Il GIP sosteneva che l’esposto fosse una normale espressione di questa libertà (o una denuncia penale), non un atto funzionale al mandato parlamentare. La distinzione è rilevante perché l’art. 21 non conferisce immunità processuale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 282/2003 – Insindacabilità Cito, diffamazione Domina ammissibile

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Taranto contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Giancarlo Cito nei confronti del consigliere comunale Liborio Domina. La fase è preliminare; il merito è rinviato alla fase successiva.

    Di cosa si tratta

    L’on. Giancarlo Cito aveva reso dichiarazioni in una conferenza stampa televisiva nell’agosto 1998 che il consigliere comunale Liborio Domina aveva ritenuto diffamatorie. Il Tribunale di Taranto stava celebrando il processo penale quando la Camera aveva deliberato, nel febbraio 2001, che le dichiarazioni rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Taranto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 13 febbraio 2001, sostenendo che le dichiarazioni riguardavano una polemica politica locale (rapporti tra sindaco e consigliere comunale di Taranto) priva del nesso funzionale con l’attività parlamentare. Parametri: art. 68, comma 1, e art. 101 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto, riconoscendo la legittimazione soggettiva di entrambe le parti e la sussistenza di un atto idoneo a determinare un conflitto di attribuzioni. Il Tribunale è competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario; la Camera è parimenti legittimata. La decisione nel merito è rinviata alla fase successiva.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra autorità giudiziaria e Parlamento è ammissibile ogniqualvolta la delibera di insindacabilità sia astrattamente idonea a ledere le attribuzioni del giudice, indipendentemente dall’esito finale del giudizio di merito sul nesso funzionale.

    Domande e risposte

    Perché il Tribunale ha sostenuto l’assenza del nesso funzionale?

    Perché le dichiarazioni riguardavano vicende del tutto locali (contrasti tra sindaco e consigliere comunale di Taranto) che nulla avevano a che fare con i compiti istituzionali di un parlamentare.

    Quando un conflitto tra giudice e Camera è ammissibile?

    Quando il giudice dimostra: (1) di essere legittimato a sollevare il conflitto; (2) che la Camera ha adottato una delibera; (3) che tale atto è astrattamente idoneo a menomare le sue attribuzioni giurisdizionali.

    Cosa è l’art. 101 Cost. invocato dal Tribunale?

    È la norma che sancisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Il Tribunale lo ha invocato per sottolineare che la delibera parlamentare interferiva con l’esercizio della funzione giurisdizionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 281/2003 – Legge Emilia-Romagna beni culturali, rinuncia al ricorso

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    La Corte dichiara estinto per rinuncia accettata il giudizio promosso dal Governo contro la legge della Regione Emilia-Romagna n. 16/2002 sui beni culturali e la qualità architettonica. La Regione aveva modificato le disposizioni più contestate con la l.r. n. 31/2002 e il Governo aveva rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale dell’Emilia-Romagna 15 luglio 2002, n. 16, sulle norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la qualità architettonica del territorio. Le censure riguardavano la presunta invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo aveva censurato diversi articoli della l.r. Emilia-Romagna n. 16/2002 per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. l) e s), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di beni culturali), nonché con il d.lgs. n. 490/1999 (Testo unico beni culturali).

    La decisione della Corte

    La Regione Emilia-Romagna aveva modificato con la l.r. n. 31/2002 gli artt. 5 e 7 della legge impugnata. Il Governo aveva quindi depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla Regione. La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia accettata dalla controparte.

    Il principio

    Nel giudizio costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente — se accettata dalla parte resistente — determina l’estinzione del processo. Questo meccanismo consente di chiudere i giudizi quando le modifiche legislative sopravvenute abbiano rimosso le ragioni del conflitto.

    Domande e risposte

    Perché il Governo aveva impugnato la legge regionale?

    Perché riteneva che la Regione avesse legiferato su materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (tutela dei beni culturali, art. 117, comma 2, lett. s), Cost.) nella formulazione introdotta dalla riforma del Titolo V del 2001.

    Cosa succede quando la Regione modifica la legge impugnata?

    Se le disposizioni censurate vengono modificate o abrogate, il ricorrente può rinunciare al ricorso. La Corte dichiara estinto il giudizio se la controparte accetta la rinuncia, senza pronunciarsi nel merito.

    La sentenza di estinzione ha effetti sull’applicabilità della nuova legge regionale?

    No. La dichiarazione di estinzione per rinuncia non afferma né nega la legittimità costituzionale della nuova disciplina introdotta dalla l.r. n. 31/2002. Le norme regionali rimangono applicabili, fermo restando che potranno essere sottoposte a nuovo scrutinio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 280/2003 – Insindacabilità Parenti su Di Pietro, conflitto inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’on. Tiziana Parenti su Antonio Di Pietro. Lo stesso conflitto, relativo alla medesima delibera, era già stato definito con sentenza n. 274/2001 che ne aveva dichiarato l’inammissibilità, esaurendo definitivamente il giudizio.

    Di cosa si tratta

    L’on. Tiziana Parenti aveva rilasciato un’intervista in cui commentava le asserite motivazioni dell’inchiesta “Mani pulite” e i presunti collegamenti tra Antonio Di Pietro e i servizi segreti americani. Il Tribunale di Roma l’aveva processata per diffamazione aggravata. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità l’11 febbraio 1999. Il Tribunale aveva già sollevato una prima volta il conflitto, dichiarato inammissibile con sent. n. 274/2001.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha riproposto il conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera dell’11 febbraio 1999. La stessa delibera era già stata oggetto di un conflitto dichiarato inammissibile nel merito con sent. n. 274/2001. Parametro: art. 68, comma 1, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il conflitto era già stato definito con sentenza n. 274/2001 che, dichiarandolo inammissibile, aveva esaurito il giudizio su quella delibera. Riproporre lo stesso conflitto con atto formalmente corretto non è consentito: la sentenza di inammissibilità pronunciata in esito alla fase di merito ha natura di pronuncia definitiva.

    Il principio

    Una volta che la Corte costituzionale abbia definito con sentenza un conflitto di attribuzioni — anche con pronuncia di inammissibilità nel merito — lo stesso conflitto non può essere riproposto. Il giudicato costituzionale ha efficacia preclusiva anche rispetto a nuovi atti introduttivi concernenti la medesima delibera.

    Domande e risposte

    Perché il Tribunale di Roma aveva riproposto il conflitto?

    Perché la sent. n. 274/2001 aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso per vizi formali, e il Tribunale riteneva di poter riproporre la questione con atto correttamente redatto. La Corte ha chiarito che quella sentenza esauriva comunque il giudizio.

    C’è differenza tra inammissibilità in fase preliminare e inammissibilità dopo l’ammissione?

    Sì. L’ordinanza di ammissibilità (fase preliminare) è provvisoria e non preclude nulla. Invece la sentenza pronunciata nella fase di merito — anche se di inammissibilità — chiude definitivamente il giudizio su quel conflitto.

    Cosa deve fare il giudice se ritiene che la delibera di insindacabilità leda le sue attribuzioni?

    Deve sollevare il conflitto nei termini previsti con atto che rispetti tutti i requisiti formali e sostanziali. Se il conflitto è già stato deciso definitivamente, non è possibile ripresentarlo.

    Norme collegate