Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 35/2002 – Trattenimento stranieri nei CPT e limiti al sindacato su regolamenti

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 14, commi 3-5, del d.lgs. n. 286/1998 (trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea), e manifestamente inammissibile quella sull’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999, che è norma regolamentare non soggetta al sindacato incidentale di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) prevedeva all’art. 14, commi 3, 4 e 5, la possibilità di trattenere lo straniero irregolare nei Centri di Permanenza Temporanea (CPT) per un periodo limitato, in attesa dell’esecuzione dell’espulsione. Il Tribunale di Milano aveva dubitato della compatibilità di questa misura restrittiva con i diritti fondamentali della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tredici ordinanze del Tribunale di Milano sollevavano questione di legittimità dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, lamentando l’assenza di garanzie adeguate per lo straniero trattenuto.

    La decisione della Corte

    Le questioni sull’art. 14, commi 3, 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998 sono dichiarate manifestamente infondate: la Corte aveva già esaminato e respinto le stesse censure (sentenza n. 105 del 2001). Le questioni sull’art. 20 del regolamento attuativo sono dichiarate manifestamente inammissibili perché si tratta di una norma regolamentare (d.P.R. n. 394/1999), priva di forza di legge, e quindi non sottoponibile al giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono essere impugnate soltanto disposizioni aventi forza di legge; le norme regolamentari, prive di tale forza, non possono essere sottoposte al sindacato della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa sono i Centri di Permanenza Temporanea (CPT)?

    Strutture di detenzione amministrativa in cui gli stranieri in attesa di espulsione potevano essere trattenuti per il tempo necessario a eseguire il provvedimento. La disciplina era poi oggetto di successive riforme, che hanno più volte modificato le garanzie giurisdizionali previste.

    Perché un regolamento non può essere impugnato davanti alla Corte costituzionale?

    Il sindacato incidentale di legittimità costituzionale è riservato alle leggi e agli atti aventi forza di legge (art. 134 Cost.). I regolamenti sono atti amministrativi e possono essere annullati solo dal giudice amministrativo.

    Quali garanzie prevede l’art. 13 della Costituzione per la libertà personale?

    L’art. 13 Cost. stabilisce che la libertà personale è inviolabile e che le restrizioni sono ammesse solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria, salvo casi eccezionali in cui l’autorità di pubblica sicurezza può intervenire, con obbligo di convalida entro 48 ore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 77/2002 – Divieto intermediazione manodopera e Pubblica Amministrazione

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: il giudice rimettente aveva chiesto di estendere il divieto di intermediazione di manodopera (l. n. 1369/1960) alla Pubblica Amministrazione, ma l’Amministrazione non era parte del giudizio a quo e nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Firenze, nel corso di un giudizio in cui un lavoratore chiedeva l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di una società privata, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, commi 1, 4 e 5, della legge n. 1369/1960, nella parte in cui esclude la Pubblica Amministrazione dal divieto di intermediazione e dalla presunzione di titolarità del rapporto di lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è l’art. 1, commi 1, 4 e 5, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro). I parametri invocati sono gli artt. 3 e 97 Cost. Il giudice rimettente è il Tribunale di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Il rimettente fondava la rilevanza sull’argomento che solo attribuendo la titolarità del rapporto all’Amministrazione si sarebbero potuti assolvere i privati convenuti; tuttavia l’Amministrazione non era parte del giudizio e nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti. L’eventuale accoglimento della questione non avrebbe quindi potuto incidere sul giudizio principale.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone che la risposta della Corte possa effettivamente incidere sul giudizio a quo. Se il soggetto che beneficerebbe dell’eventuale declaratoria di incostituzionalità non è parte nel giudizio, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Cos’è il divieto di intermediazione di manodopera previsto dalla legge n. 1369/1960?

    La legge n. 1369/1960 vietava l’interposizione di manodopera, ossia l’utilizzo di lavoratori formalmente dipendenti da un appaltatore ma di fatto inseriti nell’organizzazione del committente. In caso di violazione, il lavoratore era considerato dipendente del committente.

    Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?

    Il rimettente sosteneva che la norma fosse incostituzionale perché escludeva la PA dal divieto, ma nel giudizio principale l’Amministrazione non era stata convenuta. Una declaratoria di incostituzionalità non avrebbe quindi potuto cambiare l’esito del giudizio: mancava la rilevanza.

    La legge n. 1369/1960 è ancora in vigore?

    No: la legge n. 1369/1960 è stata abrogata dal d.lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi), che ha introdotto una nuova disciplina della somministrazione di lavoro.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato per la disparità di trattamento tra datori di lavoro privati e PA
    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione, parametro invocato per la speciale esenzione riconosciuta alla PA
  • Corte cost. n. 6/2002 – Conflitto attribuzioni insindacabilità parlamentare deputati

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    La Corte dichiara ammissibili i conflitti di attribuzione proposti dal GIP del Tribunale di Roma contro le delibere della Camera dei deputati che avevano dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese da quattro deputati. La questione è ammissibile ai sensi dell’art. 37 della l. 87/1953.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma stava procedendo per diffamazione nei confronti di alcuni deputati (Marco Follini, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Tiziana Maiolo). La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni contestate ai parlamentari rientravano nella insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GIP ha promosso conflitto di attribuzioni davanti alla Corte per contestare tali delibere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Roma ha proposto conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni con le quali è stata dichiarata la riconducibilità delle dichiarazioni rese dai deputati Marco Follini, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Tiziana Maiolo ad opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibili i conflitti ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. In questa fase preliminare la Corte verifica solo se i soggetti ricorrenti siano «poteri dello Stato» e se il conflitto sia astrattamente configurabile, riservando al merito la valutazione sul fondamento.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, la Corte valuta esclusivamente l’astratta configurabilità del conflitto sotto il profilo dei soggetti legittimati, senza esaminare il fondamento nel merito delle pretese avanzate.

    Domande e risposte

    Cosa è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    È il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (ad es. un tribunale) contesta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia invaso la sua sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita. È disciplinato dall’art. 134 Cost. e dalla legge 87/1953.

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È la cosiddetta «insindacabilità parlamentare».

    Qual è la differenza tra la fase di ammissibilità e il merito del conflitto?

    Nella fase di ammissibilità la Corte verifica solo se il conflitto è astrattamente configurabile (poteri legittimati, atto lesivo). Nel merito decide se la lesione delle attribuzioni sia effettivamente avvenuta.

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  • Corte cost. n. 34/2002 – Vilipendio religione di Stato già incostituzionale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 402 c.p. (vilipendio della religione dello Stato), sollevata dalla Cassazione in riferimento agli artt. 3 e 8 Cost., perché quella stessa norma era già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 508 del 2000, successiva all’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 402 del codice penale puniva il «vilipendio della religione dello Stato», ossia la religione cattolica, con pene più severe rispetto alle offese alle altre confessioni religiose. La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità di questa norma nel 2000, ritenendola incompatibile con i principi di uguaglianza e di parità delle confessioni religiose.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, con ordinanza del 6 ottobre 2000, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 402 c.p. in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi di uguaglianza e di parità tra le confessioni religiose.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per una ragione sopravvenuta: la sentenza n. 508 del 2000 — pronunciata dopo l’ordinanza di rimessione ma prima della trattazione — aveva già dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 402 c.p. per violazione degli artt. 3 e 8 Cost. La norma denunciata non esiste più nell’ordinamento.

    Il principio

    Quando la norma censurata viene dichiarata incostituzionale da una pronuncia sopravvenuta nel corso del giudizio, la questione di legittimità costituzionale perde oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 402 del codice penale?

    Puniva con la reclusione da uno a tre anni chiunque «vilipende» la religione dello Stato (la religione cattolica). La norma era considerata una sopravvivenza del Concordato lateranense e della concezione dello Stato confessionale, incompatibile con una Repubblica laica.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile invece che «non fondata»?

    Perché mancava l’oggetto del giudizio: la norma era già stata eliminata dall’ordinamento dalla sentenza n. 508/2000. Non aveva senso esaminare nel merito la legittimità di una disposizione che non era più vigente.

    Cosa prevedono gli artt. 3 e 8 della Costituzione in materia religiosa?

    L’art. 3 garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione; l’art. 8 stabilisce che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Insieme fondano il principio di laicità e di parità tra le religioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 76/2002 – Vendite straordinarie regionali e riforma del Titolo V

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    La Corte restituisce gli atti al Giudice di pace di Morbegno perché rivaluti la questione alla luce della legge costituzionale n. 3/2001, che ha integralmente riscritto l’art. 117 Cost. La norma regionale lombarda sulle vendite straordinarie (l.r. n. 22/2000) era stata impugnata per violazione del vecchio art. 117; la riforma del Titolo V impone una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Morbegno ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 22 del 2000 (Attuazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 114/1998 sulle vendite straordinarie), sostenendo che la legge regionale poneva limitazioni alle vendite promozionali non previste dalla normativa statale di riferimento, in violazione del vecchio art. 117 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22. Il parametro originariamente invocato è l’art. 117 Cost. (nel testo previgente alla riforma del 2001). Il giudice rimettente è il Giudice di pace di Morbegno, nel giudizio civile promosso da Grand Vision Italia s.p.a. nei confronti del Comune di Piantedo.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. La legge cost. n. 3 del 2001 ha integralmente riscritto l’art. 117 Cost., innovando l’intero quadro del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Il giudice a quo deve rivalutare se la questione mantenga rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo parametro.

    Il principio

    Quando sopravviene una modifica costituzionale che incide sul parametro invocato, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché ri-valuti la questione nel mutato quadro normativo, senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito la questione?

    Perché dopo la rimessione è entrata in vigore la legge cost. n. 3/2001, che ha completamente riscritto l’art. 117 Cost. (il parametro del giudizio): occorre che il giudice a quo rivaluti se la questione sia ancora rilevante sotto il nuovo testo costituzionale.

    Cosa cambia con la riforma del Titolo V del 2001?

    Il nuovo art. 117 Cost. ridisegna il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, introducendo materie di legislazione esclusiva statale, concorrente e residuale regionale. Il commercio al dettaglio rientra nella competenza residuale delle Regioni, salvo norme statali di principio.

    Cosa può fare il giudice rimettente dopo la restituzione degli atti?

    Può decidere il giudizio applicando il diritto vigente, oppure sollevare nuovamente questione di legittimità costituzionale formulando i parametri in relazione al nuovo testo dell’art. 117 Cost.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Parametro costituzionale invocato, nel testo riformato dalla legge cost. n. 3/2001 che ha riorganizzato il riparto di competenze legislative
  • Corte cost. n. 5/2002 – Integrazioni salariali e stabilizzazione finanziaria 1998

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 26 della legge finanziaria 1998, che limitava le integrazioni salariali dei dipendenti pubblici. Le ordinanze di rimessione presentano vizi di motivazione che impediscono alla Corte di pronunciarsi nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) aveva introdotto limitazioni alle integrazioni salariali e alle indennità per i dipendenti pubblici, con l’obiettivo di contenere la spesa. Il TAR del Lazio dubitava che questa norma violasse i principi di uguaglianza, proporzionalità della retribuzione e buon andamento della pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, con due ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Mentre il dispositivo di una delle ordinanze indicava l’art. 26, commi 4 e 5, l’altra ordinanza nel dispositivo indicava solo i commi 4 e 5 senza specificare la norma impugnata, e presentava difetti di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale la cui ordinanza di rimessione presenti una divergenza tra la motivazione e il dispositivo, rendendo incerta l’individuazione della norma impugnata, ovvero non motivi adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Quali limiti poneva l’art. 26 della legge n. 448/1998?

    La norma introduceva limitazioni e tetti alle integrazioni salariali e alle indennità aggiuntive per il personale delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dalla legge finanziaria 1999.

    Perché la divergenza tra motivazione e dispositivo rende inammissibile la questione?

    Perché la Corte non riesce a stabilire con certezza quale sia la norma impugnata: se il giudice indica una cosa nella motivazione e un’altra nel dispositivo, non è possibile svolgere il giudizio di costituzionalità su un oggetto determinato.

    L’art. 36 Cost. si applica ai dipendenti pubblici?

    Sì, l’art. 36 Cost. garantisce a ogni lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente. Il principio si applica anche al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 4/2002 – Citazione diretta a giudizio e decreto penale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulle norme che disciplinano la citazione diretta a giudizio e il decreto penale di condanna. Il quesito alternativo e l’assenza di un’adeguata motivazione sulla rilevanza rendono la questione inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Genova in composizione monocratica dubitava della legittimità costituzionale delle norme del codice di procedura penale che disciplinano la citazione diretta a giudizio (art. 556) e il decreto penale di condanna (artt. 448 e 464 c.p.p.), in quanto le due discipline avrebbero trattato diversamente situazioni analoghe, determinando una disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha sollevato, con due ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, c.p.p., nonché dell’art. 464 c.p.p. in quanto richiamato dall’art. 557, comma 3, c.p.p., in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Il quesito è formulato in forma alternativa, il che ne determina l’inammissibilità perché impedisce alla Corte di individuare con certezza quale norma sia oggetto del giudizio. Anche la motivazione sulla rilevanza è insufficiente.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale formulata in forma alternativa, poiché la Corte non può individuare con precisione la norma oggetto del giudizio né valutare la rilevanza della questione nel procedimento a quo.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per citazione diretta a giudizio in materia penale?

    La citazione diretta è il rito semplificato attraverso cui il pubblico ministero porta il caso davanti al giudice monocratico senza udienza preliminare, per reati di minore gravità (art. 550 c.p.p.). Il decreto penale di condanna è invece un provvedimento del GIP emesso su richiesta del P.M. senza contraddittorio.

    Perché un quesito alternativo rende inammissibile la questione?

    Perché la Corte costituzionale deve sapere esattamente quale norma è impugnata per verificarne la rilevanza nel giudizio e per decidere nel merito. Un quesito che indica in modo equivalente più norme come possibili oggetti dell’impugnazione non soddisfa questo requisito.

    Cosa è la rilevanza in un giudizio di costituzionalità?

    La rilevanza è il nesso tra la questione di costituzionalità e il giudizio in corso: la questione è rilevante se la norma impugnata deve essere applicata dal giudice per decidere il caso concreto, e se l’eventuale declaratoria di incostituzionalità cambierebbe l’esito del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 33/2002 – Accertamenti bancari IVA e redditi nel processo tributario

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 (accertamenti bancari redditi) e manifestamente infondata quella sull’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972 (accertamenti bancari IVA), entrambe in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost. Il potere di utilizzare i dati bancari in sede tributaria non comprime il diritto di difesa del contribuente.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale di Ancona aveva dubitato della legittimità delle norme che consentono all’Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati bancari acquisiti nell’ambito di indagini penali (tramite la «rilevazione a norma dell’art. 63, primo comma» del d.P.R. IVA o dell’art. 33, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973) per fondare accertamenti tributari, sostenendo che il contribuente non potrebbe difendersi adeguatamente perché non aveva partecipato al procedimento penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Quattro ordinanze della Commissione tributaria regionale di Ancona sollevavano questione di legittimità dell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione (diritto di difesa), nella parte in cui consentono di utilizzare in sede tributaria le risultanze bancarie acquisite in ambito penale.

    La decisione della Corte

    La questione relativa all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 è dichiarata manifestamente inammissibile perché il rimettente aveva indicato erroneamente il n. 1 invece del n. 2 del comma 1 (erronea individuazione della norma censurata). La questione relativa all’art. 51 d.P.R. n. 633/1972 è dichiarata manifestamente infondata: il contribuente può contestare in sede tributaria la rilevanza e la correttezza dei dati bancari, sicché il diritto di difesa non risulta compresso.

    Il principio

    L’utilizzo in sede tributaria dei dati bancari acquisiti nell’ambito di indagini penali non viola il diritto di difesa del contribuente (art. 24, secondo comma, Cost.), il quale può contestare tali risultanze nel corso del procedimento di accertamento tributario.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «risultanze bancarie» in materia tributaria?

    Sono i dati relativi ai movimenti dei conti correnti e agli altri rapporti bancari del contribuente, che l’Amministrazione finanziaria può acquisire direttamente o tramite la polizia tributaria. La legge consente di usare questi dati per ricostruire il reddito o il volume d’affari IVA del contribuente.

    Perché la questione sull’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il rimettente aveva citato il «numero 1» invece del «numero 2» del primo comma, incorrendo in un errore materiale che rendeva impossibile identificare la norma effettivamente censurata.

    Il contribuente può opporsi all’utilizzo dei dati bancari nel processo tributario?

    Sì. Può eccepirne l’irrilevanza, contestarne la correttezza o dimostrare che i movimenti bancari non corrispondono a ricavi non dichiarati. La Corte ha ritenuto che questi strumenti di difesa siano sufficienti a garantire il rispetto dell’art. 24 Cost.

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  • Corte cost. n. 3/2002 – Notifica al contumace all’udienza di prima trattazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 180, secondo comma, c.p.c. relativa all’obbligo di notifica del verbale al convenuto contumace. La questione è divenuta priva di oggetto dopo l’abrogazione della norma impugnata da parte della l. 353/1990.

    Di cosa si tratta

    L’art. 180, secondo comma, del codice di procedura civile (nel testo allora vigente) disciplinava la prima udienza di trattazione. Il Tribunale di Milano si chiedeva se fosse costituzionalmente legittimo che il giudice fissasse all’attore un termine perentorio per proporre eccezioni anche quando il convenuto era contumace, senza onere per l’attore di notificare il verbale al contumace.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, secondo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’onere per l’attore di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna un termine perentorio per proporre eccezioni e fissa l’udienza ex art. 183 c.p.c.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non ha considerato che la norma impugnata era già stata abrogata e sostituita dalla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, onde la questione difettava di oggetto nel testo applicabile al giudizio a quo.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata su una norma processuale non più vigente nel testo impugnato, quando il giudice rimettente non ha motivato circa l’applicabilità ratione temporis di tale testo al procedimento pendente.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva l’art. 180, secondo comma, c.p.c. prima della riforma del 1990?

    Nel testo precedente alla riforma del 1990 la norma prevedeva la convocazione delle parti per la prima udienza di trattazione, con assegnazione di termini perentori per le eccezioni. La legge 353/1990 ha profondamente modificato questa disciplina.

    Cosa si intende per convenuto contumace?

    Il convenuto contumace è colui che, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. In tal caso il processo prosegue in sua assenza, ma alcune garanzie processuali continuano ad applicarsi anche nei suoi confronti.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il rimettente aveva citato e impugnato il testo dell’art. 180, secondo comma, c.p.c. ormai abrogato, senza verificare quale fosse la versione applicabile al giudizio in corso. La Corte non può pronunciarsi su una norma che non è applicabile nel giudizio a quo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 32/2002 – Testimonianza indiretta polizia giudiziaria ex art. 195 c.p.p.

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 195, comma 4, c.p.p. (divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali di polizia giudiziaria) rispetto all’art. 3 Cost.; dichiara invece manifestamente inammissibile la questione in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., rilevando che i rimettenti non avevano esaminato possibili interpretazioni costituzionalmente orientate della norma.

    Di cosa si tratta

    L’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale — modificato dalla legge n. 63 del 2001 che ha attuato la riforma dell’art. 111 Cost. sul giusto processo — vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di testimoniare sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni durante le indagini. Diversi tribunali avevano dubitato della legittimità di questo divieto, sostenendo che crea un’irragionevole disparità rispetto agli altri testimoni indiretti.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Palmi, Roma, la Corte d’assise di Messina e il Tribunale di Siracusa avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 195, comma 4, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Lamentavano la disparità di trattamento tra polizia giudiziaria — per la quale vige il divieto — e altri soggetti ammessi a testimoniare indirettamente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione in riferimento all’art. 3 Cost., ritenendo che il diverso trattamento della polizia giudiziaria rispetto agli altri testimoni sia giustificato dalla peculiare posizione istituzionale degli agenti in fase di indagini. Dichiara invece manifestamente inammissibili le questioni proposte in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. dai Tribunali di Palmi e Roma (che non avevano sperimentato un’interpretazione alternativa) e tutte le questioni sollevate dal Tribunale di Siracusa (il cui rimettente, avendo già acquisito la testimonianza dell’ufficiale, non si trovava più nelle condizioni di applicare la norma censurata).

    Il principio

    Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previsto dall’art. 195, comma 4, c.p.p., non contrasta con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., poiché la peculiare posizione istituzionale della polizia giudiziaria giustifica una disciplina differenziata rispetto agli altri testimoni indiretti.

    Domande e risposte

    Perché la legge vieta alla polizia di testimoniare sulle dichiarazioni raccolte?

    La riforma del «giusto processo» (l. cost. n. 2/1999 e legge n. 63/2001) ha privilegiato la formazione della prova in contraddittorio in dibattimento. Consentire alla polizia di riferire in udienza ciò che il teste aveva detto durante le indagini aggirate questo principio, sostituendo la deposizione diretta del teste con il racconto dell’agente investigatore.

    Cosa si intende per manifesta inammissibilità della questione?

    La Corte non esamina il merito quando risulta evidente un difetto procedurale: ad esempio quando il rimettente non ha tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata, o quando la norma non è più rilevante nel caso concreto (come nel giudizio del Tribunale di Siracusa, che aveva già assunto la testimonianza).

    Quali sono gli «altri casi» in cui la testimonianza indiretta della polizia è ammessa?

    L’art. 195, comma 4, c.p.p. fa salve le situazioni diverse dalle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 c.p.p. (sommarie informazioni e atti investigativi). L’attività di polizia delegata dal PM rientra in tali «altri casi» secondo l’interpretazione dominante, ragione per cui la norma non è stata ritenuta applicabile nel giudizio a quo del Tribunale di Siracusa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 2/2002 – Indennità avviamento locazione commerciale

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’indennità di avviamento dovuta al conduttore commerciale anche in caso di destinazione meramente transitoria dell’immobile alla stessa attività. La norma si applica al diverso primo comma e non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34, secondo comma, della legge sull’equo canone (l. 392/1978) attribuisce al conduttore di un locale commerciale il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento quando, dopo il rilascio, il locatore destina l’immobile alla stessa attività o ad attività affini entro un anno. Il Tribunale di Trapani dubitava che la norma fosse irragionevole nella parte in cui non esclude l’indennità quando tale destinazione è puramente temporanea.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trapani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude il diritto all’indennità di avviamento quando la destinazione dell’immobile ad attività identica o affine sia meramente occasionale e transitoria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La giurisprudenza di legittimità richiamata dal rimettente riguarda il diverso primo comma dell’art. 34, mentre il secondo comma non è stato mai interpretato nel senso indicato. La questione è quindi fondata su un presupposto erroneo circa la portata del diritto vivente.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale basata su un’interpretazione erronea della norma impugnata, che confonde il campo di applicazione del primo e del secondo comma della stessa disposizione, è manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    Quando spetta l’indennità di avviamento al conduttore commerciale?

    Secondo l’art. 34, primo comma, l. 392/1978, l’indennità spetta alla cessazione del contratto per volontà del locatore, salvo i casi di inadempimento del conduttore. Il secondo comma prevede una maggiorazione se il locatore, entro un anno, destina l’immobile alla stessa attività del conduttore uscente.

    Perché la questione era infondata secondo la Corte?

    Perché la giurisprudenza richiamata dal rimettente riguardava il primo comma dell’art. 34, non il secondo. Il secondo comma non era mai stato interpretato nel senso che la temporaneità della destinazione non escluda l’indennità, quindi non esisteva il «diritto vivente» su cui si fondava la questione.

    Cosa si intende per attività «affine»?

    Per attività affine si intende un’attività che appartiene allo stesso settore merceologico o che si pone in concorrenza con quella svolta dal conduttore uscente, così da potere in astratto trarre vantaggio dall’avviamento commerciale da questi creato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 1/2002 – Comunicazione decreto ablazione potestà genitoriale

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    La Corte dichiara inammissibili alcune questioni e non fondate altre relative alle norme che disciplinano la comunicazione dei decreti camerali sui procedimenti di ablazione della potestà genitoriale. La motivazione insufficiente delle ordinanze di rimessione è alla base delle pronunce di inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la disciplina del procedimento camerale davanti al tribunale per i minorenni quando si decide di togliere o limitare la potestà genitoriale. In particolare si discuteva se il decreto del tribunale dovesse essere comunicato alle parti solo nel dispositivo oppure nella sua interezza, e se il termine di dieci giorni per il reclamo, che decorreva dalla sola comunicazione del dispositivo, garantisse adeguatamente il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino e la Corte d’appello di Genova (sezioni per i minorenni) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 c.p.c., nonché degli artt. 737, 738, 739 c.p.c. e 336 c.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni relative al combinato disposto degli artt. 739 comma 2 e 136 c.p.c. e al combinato disposto degli artt. 739 comma 2 e 741 c.p.c., per insufficiente motivazione sulla rilevanza. Dichiara non fondate le questioni sull’art. 336, secondo comma, c.c. in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31 e 111 Cost., e inammissibili quelle sull’art. 336, terzo comma, c.c. Dichiara inammissibile la questione degli artt. 737, 738 e 739 c.p.c. e 336 c.c. sollevata dalla Corte di Genova.

    Il principio

    La tutela del contraddittorio nel procedimento camerale ablativo della potestà genitoriale è assicurata dalla possibilità per il giudice del reclamo di rimediare alle violazioni del diritto di difesa verificatesi in primo grado, senza che occorra una rimessione al primo giudice fuori dai casi espressamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

    Domande e risposte

    Che cosa è il procedimento camerale per la potestà genitoriale?

    È il procedimento con cui il tribunale per i minorenni può dichiarare la decadenza di un genitore dalla potestà o limitarla, su richiesta del pubblico ministero o di un genitore. Si svolge in camera di consiglio, secondo le regole degli artt. 737 ss. c.p.c.

    Perché le questioni erano inammissibili?

    I giudici rimettenti non avevano motivato in modo sufficiente la rilevanza delle questioni nel giudizio a quo, ossia non avevano spiegato in che modo la norma impugnata incidesse concretamente sulla decisione che dovevano adottare.

    Cosa succede se il giudice del reclamo rileva una violazione del contraddittorio in primo grado?

    Secondo la Corte, il giudice del reclamo deve adottare una nuova decisione che rispetti le regole del contraddittorio, senza necessità di rimettere la causa al primo giudice, salvo i casi tassativi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.

    Norme collegate

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