Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 325/2010 – Servizi pubblici locali e art. 23-bis: parziale illegittimità

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    La Corte ha esaminato le impugnazioni di più Regioni e del Presidente del Consiglio contro l’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 sui servizi pubblici locali a rilevanza economica. Ha dichiarato parzialmente illegittima la norma nella parte in cui consentiva deroghe al regime di gara per i servizi idrici integrati, materia in cui prevalgono le regole europee di concorrenza, e ha dichiarato illegittime alcune disposizioni di leggi regionali in contrasto con i principi statali sulla concorrenza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 (aggiunto dalla legge di conversione n. 133/2008 e poi modificato dall’art. 15 del d.l. n. 135/2009) disciplinava l’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, imponendo il ricorso alla gara come regola generale e ammettendo eccezioni circostanziate. Più Regioni ne contestavano l’invadenza nelle competenze locali; il Presidente del Consiglio impugnava invece alcune leggi regionali che andavano in direzione contraria ai principi statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Diversi ricorsi (Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Marche) e due ricorsi del Presidente del Consiglio contro leggi regionali di Liguria e Campania, in riferimento principalmente agli artt. 117 (quarto e sesto comma), 118 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte, nella misura in cui prevedeva che, per il servizio idrico integrato, la disciplina derogatoria all’obbligo di gara potesse essere più restrittiva rispetto a quella dettata dal diritto comunitario: la risorsa acqua è soggetta a regole europee che lo Stato non può restringere ulteriormente per le Regioni. Ha dichiarato altresì illegittime alcune disposizioni delle leggi regionali impugnate che contrastavano con i principi fondamentali statali sulla concorrenza.

    Il principio

    La tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.); le Regioni non possono introdurre discipline più restrittive rispetto al diritto europeo, né possono sottrarsi ai principi fondamentali statali sull’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

    Domande e risposte

    Cosa sono i servizi pubblici locali a rilevanza economica?

    Sono servizi di interesse generale (es. trasporto locale, ciclo dei rifiuti, servizio idrico) che le amministrazioni locali erogano anche tramite affidamento a operatori economici, con impatto sul mercato. Il loro affidamento è soggetto alle regole europee e nazionali sulla concorrenza e sulle gare.

    Perché la norma sull’acqua è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché permetteva deroghe all’obbligo di gara per il servizio idrico più restrittive di quelle consentite dal diritto europeo: se il diritto UE già prevede condizioni per gestioni in house o deroghe, lo Stato non può vietarle alle Regioni, invasivamente restringendo uno spazio che il diritto europeo lascia.

    Cosa è stato confermato come legittimo?

    La disciplina generale dell’art. 23-bis che impone la gara come regola per i servizi pubblici locali a rilevanza economica: tale scelta rientra nella tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale) ed è costituzionalmente legittima.

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  • Corte cost. n. 324/2010 – Incarichi dirigenziali esterni alle Regioni e d.lgs. n. 150/2009

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    Le Regioni Piemonte, Toscana e Marche avevano impugnato l’art. 40 del d.lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta) nella parte in cui estende alle Regioni i limiti percentuali sugli incarichi dirigenziali a soggetti esterni. La Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni (per difetto di delega) e non fondate le altre: la norma è riconducibile all’ordinamento civile (materia statale esclusiva) e non invade l’autonomia regionale sull’organizzazione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 150/2009 (c.d. «riforma Brunetta» del pubblico impiego) ha esteso alle amministrazioni regionali la disciplina degli incarichi dirigenziali esterni, fissando limiti percentuali (10% della dotazione organica per la prima fascia e 8% per la seconda) e dando precise regole su durata e qualificazione dei soggetti incaricabili. Le Regioni sostenevano che ciò invadesse la loro competenza esclusiva sull’organizzazione amministrativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Piemonte, Toscana e Marche hanno impugnato l’art. 40, comma 1, lettera f), e l’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 (terzo e quarto comma) e 119 della Costituzione, contestando sia eccessi di delega sia invasioni della competenza regionale in materia di organizzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 76 Cost. (eccesso di delega), promosse da Toscana e Marche, per difetto di adeguata motivazione. Ha dichiarato non fondate le questioni sul riparto di competenze (artt. 117, 119 Cost.): la norma disciplina i profili fondamentali del rapporto con il dirigente esterno (durata, qualificazione, corrispettivo) e è riconducibile all’ordinamento civile, materia di esclusiva competenza statale.

    Il principio

    La disciplina degli aspetti sostanziali degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni (durata, requisiti, compenso) attiene all’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.), non all’organizzazione amministrativa regionale, e quindi può essere regolata dallo Stato con norme uniformi applicabili anche alle Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni?

    Sono incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni a persone non appartenenti ai propri ruoli dirigenziali, per coprire posizioni di vertice o funzioni specialistiche. La legge ne limita il numero (percentuale sulla dotazione organica) e fissa requisiti di qualificazione.

    Perché le Regioni ritenevano la norma incostituzionale?

    Perché sostenevano che la disciplina delle modalità di accesso ai ruoli dirigenziali regionali appartenesse alla loro competenza esclusiva residuale in materia di organizzazione amministrativa (art. 117, quarto comma, Cost.).

    Come ha risposto la Corte?

    Ha chiarito che la norma non regola «l’accesso» agli incarichi dirigenziali (competenza regionale), bensì gli aspetti fondamentali del rapporto contrattuale con il dirigente esterno (durata, qualificazione, corrispettivo), che attengono all’ordinamento civile (competenza esclusiva statale).

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  • Corte cost. n. 323/2010 – Studi odontoiatrici liguri e autorizzazione sanitaria: processo estinto

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    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 27 della legge della Regione Liguria n. 57/2009, che escludeva dall’obbligo di autorizzazione gli studi medici e odontoiatrici privati. Il processo si è concluso con la dichiarazione di estinzione, dopo che il Governo – a fronte di modifiche legislative intervenute – ha rinunciato al ricorso, rinuncia accettata dalla Regione.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale ligure del 2009 aveva introdotto due nuovi commi nell’art. 2 della l.r. n. 20 del 1999, stabilendo che gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotti in forma singola o associata non richiedono l’autorizzazione sanitaria prevista dalla legge regionale. Il Governo aveva contestato che ciò contrastasse con i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 27 della legge della Regione Liguria 25 novembre 2009, n. 57, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la norma regionale esorbitasse dalla competenza concorrente in materia di tutela della salute violando i principi fondamentali statali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi costituzionali, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio, seguita dall’accettazione della Regione Liguria, determina l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale (art. 23 norme integrative).

    Domande e risposte

    Perché il Governo aveva impugnato la legge regionale?

    Perché la norma regionale escludeva gli studi medici privati dall’obbligo di autorizzazione sanitaria, discostandosi dagli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, che prevedono tale obbligo per le strutture che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o diagnostica complessa.

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Come indicato nella delibera del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2010, erano venute meno le ragioni del ricorso, presumibilmente a seguito di modifiche normative o chiarimenti applicativi intervenuti nel frattempo.

    Cosa significa «estinzione del processo»?

    Significa che il giudizio costituzionale si chiude senza una decisione nel merito: la Corte non esamina se la norma regionale fosse o meno incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 335/2010 – Sospensione processo tributario e procedimento penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, che vieta la sospensione del processo tributario per pendenza di un procedimento penale. La questione era inammissibile per più ragioni: erronea individuazione della norma da censurare, mancata motivazione sulla rilevanza e molteplicità di soluzioni costituzionalmente possibili.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento IVA, una società aveva chiesto la sospensione del giudizio tributario perché la sua documentazione era stata sequestrata dalla Procura della Repubblica. La Commissione tributaria di Napoli aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, che in linea generale vieta tale sospensione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato questione di legittimità dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, lamentando la compressione del diritto di difesa del contribuente che, a differenza dell’imputato nel processo penale, non può ottenere la sospensione del processo per effettuare accertamenti sui fatti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per plurimi profili: l’erronea individuazione della norma da censurare (il divieto effettivo discende dall’art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, non dall’art. 39 impugnato); la mancata motivazione sulla rilevanza con riferimento ai poteri istruttori del giudice tributario ex art. 7 del d.lgs. n. 546; la molteplicità di soluzioni costituzionalmente praticabili per rimediare al vizio denunciato; l’assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente individua erroneamente la norma da censurare (aberratio ictus): la caducazione della norma impugnata non eliminerebbe il vizio denunciato, che dipende da una diversa disposizione; inoltre l’assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata rende la questione priva dei requisiti minimi di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per aberratio ictus nella questione di legittimità costituzionale?

    Si verifica quando il giudice rimettente impugna una norma che, anche se eliminata dall’ordinamento, non risolverebbe il problema di incostituzionalità denunciato, perché quest’ultimo dipende da una norma diversa da quella censurata.

    Può un contribuente ottenere la sospensione del processo tributario per attendere la definizione del processo penale?

    In linea generale no: il principio del “doppio binario” tra processo penale e tributario vieta tale sospensione. La norma che lo dispone è l’art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, non il solo art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992.

    Perché la Corte ha ritenuto che mancasse una soluzione costituzionalmente obbligata?

    Perché per rimediare al vizio erano astrattamente possibili più interventi legislativi diversi: il legislatore aveva ampio margine di scelta su come bilanciare le esigenze del processo tributario e di quello penale.

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  • Corte cost. n. 322/2010 – Reclamo avverso ordinanze del giudice istruttore in separazione

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    Il Tribunale di Cagliari aveva sollevato questione sull’art. 709, quarto comma, c.p.c. e sull’art. 709-ter c.p.c., ritenendo che l’impossibilità di reclamare dinanzi al collegio le ordinanze del giudice istruttore in materia di provvedimenti provvisori di separazione violasse uguaglianza, diritto di difesa e imparzialità del giudice. La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili entrambe le questioni.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento di separazione giudiziale, il presidente del tribunale emette provvedimenti provvisori urgenti; il giudice istruttore, nella fase successiva, può revocarli o modificarli con ordinanza. Il Tribunale di Cagliari (in sede di reclamo) riteneva che queste ordinanze del giudice istruttore fossero prive di impugnativa, creando così una disparità rispetto ai provvedimenti presidenziali, che sono invece reclamabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Cagliari (composizione collegiale) ha sollevato, con due ordinanze del 28 novembre 2009, questioni di legittimità degli artt. 709, quarto comma, e 709-ter c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Quanto all’art. 709, quarto comma, c.p.c., il rimettente era lo stesso organo giudicante che aveva emesso il provvedimento impugnato, e quindi non era un «giudice diverso» in grado di garantire l’imparzialità. Quanto all’art. 709-ter, la questione non emergeva direttamente dalla fattispecie concreta esaminata.

    Il principio

    Non può sollevare questione di legittimità costituzionale il giudice che, nell’ambito del medesimo procedimento, è anche il soggetto i cui atti sono oggetto di censura; la questione deve essere rilevante per la risoluzione della controversia pendente davanti al rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa sono i provvedimenti provvisori urgenti nel giudizio di separazione?

    Sono misure temporanee disposte dal presidente del tribunale nella prima fase del giudizio di separazione (art. 708, terzo comma, c.p.c.) per regolare la situazione dei coniugi e dei figli nell’attesa della sentenza definitiva. Sono reclamabili al collegio.

    Perché il Tribunale riteneva incostituzionale la disciplina?

    Perché le ordinanze con cui il giudice istruttore revoca o modifica quei provvedimenti provvisori non possono essere reclamate al collegio, a differenza di quelle presidenziali, creando così una disparità di tutela per le parti.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile?

    Perché il rimettente (il tribunale in composizione collegiale) era lo stesso organo che aveva già emesso un’ordinanza nel procedimento: sollevare questione per garantire l’imparzialità da parte del giudice che è egli stesso protagonista dell’atto censurato è logicamente contraddittorio.

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  • Corte cost. n. 334/2010 – Apprendistato regionale Abruzzo e leale collaborazione

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    La Corte ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge abruzzese sull’apprendistato che consentivano alla Regione di disciplinare autonomamente i profili formativi, senza le intese con il Ministero del lavoro, il Ministero dell’istruzione e le parti sociali previste dalla legislazione statale. Ha invece respinto la questione sugli artt. 6, comma 4, e 29, commi 1, 2 e 3, della medesima legge.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo n. 30 del 2009 disciplinava l’apprendistato nelle sue tre tipologie. Alcune sue disposizioni permettevano alla Giunta regionale di regolare unilateralmente i profili formativi, senza passare per l’intesa prevista dalla normativa statale (d.lgs. n. 276 del 2003) con Ministeri e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il Presidente del Consiglio ha impugnato diverse norme per violazione delle competenze esclusive e concorrenti statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente ha impugnato gli artt. 6, comma 4, 25, commi 1 e 2, 28, comma 1, e 29, commi 1, 2 e 3, della legge Regione Abruzzo n. 30 del 2009, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettere l) e n), e terzo, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. La doglianza principale riguardava la possibilità per la Regione di provvedere unilateralmente sui profili formativi dell’apprendistato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 25, commi 1 e 2, e 28, comma 1, per violazione del principio di leale collaborazione, poiché consentivano alla Regione di intervenire unilateralmente anziché attraverso lo strumento dell’intesa previsto dalla legislazione statale. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa agli artt. 6, comma 4, e 29, commi 1, 2 e 3, con riguardo all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Il principio

    Le regioni non possono disciplinare unilateralmente i profili formativi dell’apprendistato quando la legislazione statale richiede un’intesa con i Ministeri competenti e le parti sociali: la leale collaborazione impone la codeterminazione in luogo dell’intervento unilaterale.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per principio di leale collaborazione?

    Impone allo Stato e alle Regioni di cooperare nell’esercizio delle rispettive competenze, in particolare ricorrendo a strumenti di codecisione (come le intese) quando le materie si intrecciano. La violazione si configura quando un ente agisce unilateralmente su materie che richiedono concertazione.

    Quale norma statale prevedeva l’intesa per i profili formativi dell’apprendistato?

    Gli artt. 48, comma 4, e 49, comma 5, del d.lgs. n. 276 del 2003, che richiedevano l’intesa tra la Regione, il Ministero del lavoro, il Ministero dell’istruzione e le associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

    Quali norme della legge abruzzese sono state salvate dalla Corte?

    Gli artt. 6, comma 4, e 29, commi 1, 2 e 3, relativi ai requisiti generali della formazione formale: la Corte ha dichiarato non fondata la questione con riguardo alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — ripartizione della potestà legislativa; lettera l) (ordinamento civile) e terzo comma (materie concorrenti) invocati come parametri
  • Corte cost. n. 333/2010 – Assunzioni Servizio sanitario Puglia e turn-over

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale la legge pugliese che consentiva alle aziende sanitarie regionali di reimpiegare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per nuove assunzioni. Tale meccanismo violava i principi statali di coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia n. 27 del 2009 prevedeva che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale del Servizio sanitario regionale negli anni 2009 e 2010 fossero messi a disposizione a livello regionale nella misura del 40%, per essere poi ridistribuiti sulla base di specifici fabbisogni. In sostanza, la norma permetteva di reinvestire in nuove assunzioni l’intero ammontare dei risparmi sul personale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge pugliese n. 27 del 2009, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la norma regionale si poneva in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, specificamente con l’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 e con l’art. 2, commi 71 e 73, della legge n. 191 del 2009.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Puglia n. 27 del 2009. Destinando l’intero ammontare dei minori costi da cessazioni a nuove assunzioni, la norma non rispettava i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Il principio

    Le regioni, nell’esercizio della loro competenza in materia sanitaria, sono tenute a rispettare i principi fondamentali statali in tema di coordinamento della finanza pubblica; una norma regionale che reinveste integralmente i risparmi sul personale sanitario in nuove assunzioni si pone in contrasto con tali principi, anche se formalmente richiama i limiti di spesa statali.

    Domande e risposte

    Può una regione decidere autonomamente come impiegare i risparmi del personale sanitario?

    No: la materia è assoggettata ai principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica stabiliti dallo Stato, che limitano la possibilità di reinvestire integralmente i risparmi da cessazioni in nuove assunzioni.

    Perché la Corte ha ritenuto che la norma non rispettasse i principi statali pur richiamandoli espressamente?

    Il richiamo formale ai principi statali non è sufficiente se il meccanismo previsto dalla norma regionale è in concreto incompatibile con essi. La restituzione integrale dei risparmi in nuove assunzioni contraddiceva de facto le disposizioni statali sul contenimento della spesa per il personale.

    Qual è la competenza legislativa in materia di tutela della salute?

    È una competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: spetta allo Stato determinare i principi fondamentali e alle regioni disciplinare la materia nel rispetto di tali principi.

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  • Corte cost. n. 332/2010 – Trattamento accessorio personale regionale Marche

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 11, comma 5, e 57, commi 1, 2 e 3, della legge finanziaria 2010 della Regione Marche. Il primo stabilizzava per legge risorse destinate al trattamento accessorio del personale regionale in materie riservate alla contrattazione collettiva; il secondo imponeva limiti di potenza agli impianti di cogenerazione, in contrasto con i principi statali in materia di produzione energetica.

    Di cosa si tratta

    Con la legge finanziaria 2010 (n. 31/2009), la Regione Marche aveva introdotto due disposizioni: la prima dichiarava stabile e certa la retribuzione accessoria di particolari categorie di dipendenti regionali (assistenti di gruppi politici, autisti, ecc.), incidendo su materie che spettano alla contrattazione collettiva; la seconda imponeva un limite di potenza termica agli impianti di cogenerazione autorizzabili in Regione, derogando così ai principi fissati dal decreto legislativo n. 387 del 2003 sulla produzione di energia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11, comma 5, e 57, comma 1, della legge della Regione Marche n. 31 del 2009, deducendo la violazione degli artt. 117, commi primo, secondo lettera l), e terzo, e 120, primo comma, della Costituzione. La norma sul trattamento accessorio interferiva con la contrattazione collettiva nazionale (ordinamento civile, competenza esclusiva statale); la norma sull’energia contrastava con i principi fondamentali della legislazione statale in materia concorrente di produzione energetica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 5, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), nonché dell’art. 57, commi 1, 2 e 3, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di produzione di energia. L’illegittimità dei commi 2 e 3 dell’art. 57 è stata dichiarata in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, in quanto tali commi introducevano mere deroghe alla norma principale invalidata.

    Il principio

    Una legge regionale non può stabilizzare con norma unilaterale le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, materia riservata alla contrattazione collettiva nazionale. Parimenti, la regione non può imporre limiti di potenza agli impianti energetici in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

    Domande e risposte

    Può una regione modificare per legge il trattamento economico accessorio del proprio personale?

    No: la materia rientra nell’ordinamento civile e nella contrattazione collettiva, riservati alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Cosa si intende per dichiarazione di illegittimità consequenziale?

    L’art. 27 della legge n. 87 del 1953 consente alla Corte di estendere l’illegittimità a norme che, pur non direttamente impugnate, non possono sopravvivere alla caducazione della norma principale di cui costituiscono mera deroga o specificazione.

    Qual era il vizio degli articoli sulla cogenerazione?

    L’art. 57 della legge marchigiana imponeva un limite di potenza termica che contrastava con il principio fondamentale in materia di produzione energetica espresso dall’art. 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 387 del 2003, violando la competenza concorrente regolata dall’art. 117, terzo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 321/2010 – Ingresso illegale straniero e oblazione esclusa

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    Il Giudice di pace di Trieste ha sollevato, con quattro ordinanze, questioni di legittimità dell’art. 10-bis TU Immigrazione. La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le censure sulla preclusione dell’oblazione e sulla mancanza di disciplina transitoria; ha dichiarato manifestamente infondate le censure sull’art. 27 Cost. (rieducazione) e sull’art. 3 Cost. (ragionevolezza della criminalizzazione).

    Di cosa si tratta

    Con quattro ordinanze di analogo tenore, il Giudice di pace di Trieste ha censurato il reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998) da angolazioni diverse: impossibilità di pagare l’ammenda per lo straniero privo di reddito, esclusione dell’oblazione, mancata disciplina transitoria per chi era già clandestino all’entrata in vigore della norma, e irragionevolezza complessiva della scelta di criminalizzare la clandestinità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Trieste (quattro ordinanze iscritte ai nn. 130, 131, 132 e 135 del registro ordinanze 2010) ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 comma 2, 27 e 117 della Costituzione sull’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998.

    La decisione della Corte

    La Corte ha operato una distinzione: ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’esclusione dell’oblazione e sulla mancanza di disciplina transitoria (per difetti di motivazione); ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’art. 27 Cost. (la pena pecuniaria assolve comunque alla sua funzione anche se l’interessato non può pagarla) e sull’art. 3 Cost. (la criminalizzazione della clandestinità non è irragionevole).

    Il principio

    La previsione di una pena pecuniaria a carico di soggetti privi di reddito non è di per sé incostituzionale; la scelta di criminalizzare l’ingresso e il soggiorno illegale rientra nella discrezionalità del legislatore, non manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Cos’è l’oblazione?

    È un istituto che consente all’imputato di estinguere il reato pagando una somma di denaro prima dell’apertura del dibattimento (art. 162 c.p.). Per il reato di cui all’art. 10-bis, l’oblazione è esclusa.

    Perché la Corte ha dichiarato infondata la censura sulla rieducazione?

    Perché l’inidoneità della pena pecuniaria a sortire effetti pratici su chi è privo di reddito non equivale a una violazione del principio rieducativo: la funzione della pena non si esaurisce nella rieducazione e la sua eseguibilità è questione distinta dalla sua legittimità.

    La criminalizzazione della clandestinità è costituzionalmente legittima?

    Secondo questa pronuncia sì: la scelta del legislatore di elevare a reato il fatto dell’ingresso e del soggiorno irregolare non supera la soglia dell’irragionevolezza manifesta, rientrando nell’esercizio della discrezionalità legislativa in materia di immigrazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 320/2010 – Clandestinità come reato e manifesta inammissibilità

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    Il Giudice di pace di Trieste aveva sollevato, in riferimento a numerosi parametri costituzionali, questione sulla legittimità del reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis TU Immigrazione). La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: molte censure erano generiche, alcune norme invocate come parametro erano state erroneamente indicate e mancava adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Trieste, in un procedimento penale a carico di un cittadino straniero imputato del reato di ingresso e soggiorno illegale, ha censurato l’art. 10-bis del TU Immigrazione sotto molteplici profili: irragionevolezza, violazione della funzione rieducativa della pena, lesione del diritto di difesa, contrasto con norme internazionali recepite in Costituzione tramite l’art. 117.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 comma 2, 27 e 117 della Costituzione, contestando sotto vari profili la scelta legislativa di penalizzare la clandestinità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Molte censure erano generiche e non motivate; alcune norme internazionali richiamate come parametro interposto tramite l’art. 117 Cost. erano state erroneamente identificate (confondendo la Convenzione ONU del 1948 con altri strumenti). La motivazione complessiva non raggiungeva il livello minimo richiesto.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono individuare con precisione le norme parametro, incluse quelle interposte richiamate tramite l’art. 117 Cost.; l’erronea o generica indicazione dei parametri rende inammissibile la questione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il reato di cui all’art. 10-bis TU Immigrazione?

    Punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene in Italia in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

    Quali erano le critiche del Giudice di pace di Trieste?

    Tra le altre: la pena pecuniaria sarebbe inutile per chi non ha redditi; la norma non permetterebbe all’imputato di dimostrare cause di giustificazione; ci sarebbero disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie analoghe; la norma punirebbe una condizione personale anziçhé un fatto.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    Per difetti formali: le censure erano generiche, le norme parametro erano state indicate in modo errato (ad es. confondendo la Dichiarazione universale ONU con altri trattati) e non era dimostrata adeguatamente la rilevanza della questione nel caso concreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 319/2010 – Omesso versamento IVA e irretroattività della legge penale

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    Il Tribunale di Orvieto aveva sollevato questione sulla possibile applicazione retroattiva dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (reato di omesso versamento IVA) a fatti precedenti la sua entrata in vigore. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché l’ordinanza di rimessione non descriveva il caso concreto e la motivazione era del tutto carente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, introdotto nel 2006, punisce chi non versa l’IVA dovuta oltre una certa soglia. Il Tribunale di Orvieto, chiamato a giudicare fatti anteriori all’entrata in vigore della norma, aveva dubbi sulla sua applicazione retroattiva, sollevando questione costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Orvieto ha sollevato questione di legittimità dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, in relazione all’art. 5 dello stesso decreto, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’applicazione ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non descriveva la fattispecie concreta, non motivava sulla rilevanza della questione e presentava argomenti inadeguati sia sul principio di irretroattività (art. 25 Cost.) sia sull’eguaglianza (art. 3 Cost.). Tra l’altro, il rimettente erroneamente parlava di “art. 10-bis” invece che di “art. 10-ter”.

    Il principio

    Un’ordinanza di rimessione che non descriva la fattispecie concreta e non motivi adeguatamente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza è manifestamente inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza del dubbio costituzionale nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000?

    Punisce chi non versa, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo superiore a 250.000 euro (soglia vigente al momento).

    Qual era il dubbio del Tribunale di Orvieto?

    Riteneva che la norma potesse applicarsi retroattivamente a fatti (mancati versamenti IVA) commessi prima della sua entrata in vigore, in violazione del principio di irretroattività penale (art. 25, comma 2, Cost.).

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    Perché l’ordinanza di rimessione era priva dei requisiti minimi: non indicava i fatti concreti, non spiegava perché la questione fosse rilevante nel giudizio, e la motivazione sulla non manifesta infondatezza era oscura e contraddittoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 318/2010 – Reato di ingresso e soggiorno illegale e giustificato motivo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni che chiedevano di introdurre nell’art. 10-bis del Testo Unico Immigrazione una clausola di esclusione della punibilità per giustificato motivo. I giudici rimettenti (Giudici di pace di Lecco, La Spezia, Vasto, Perugia e Tribunale di Trento) non avevano adeguatamente motivato la rilevanza e i parametri costituzionali invocati.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dalla legge n. 94 del 2009) punisce con ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che entra o si trattiene illegalmente in Italia. Diversi giudici di pace e un tribunale dubitavano che la norma fosse costituzionale nella parte in cui non prevede, come fa invece l’art. 14, comma 5-ter, dello stesso testo unico, un’esimente per il giustificato motivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Giudici di pace di Lecco (sez. di Missaglia), La Spezia, Vasto e Perugia, nonché il Tribunale di Trento, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non esclude la punibilità per giustificato motivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione erano carenti sotto il profilo della motivazione: non descrivevano adeguatamente le fattispecie concrete, non spiegavano la rilevanza della questione nel giudizio principale e presentavano argomenti insufficienti o contraddittori.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere adeguatamente motivate sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza: l’omissione di tali elementi determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 10-bis del TU Immigrazione?

    Punisce con ammenda (da 5.000 a 10.000 euro) lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio italiano in violazione delle norme sull’immigrazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

    Perché i giudici rimettenti dubitavano della sua costituzionalità?

    Ritenevano ingiusto che la norma non prevedesse una clausola esimente per giustificato motivo, a differenza di quanto disposto per l’analoga fattispecie dell’art. 14, comma 5-ter, che tutela lo straniero inottemperante all’ordine di espulsione per ragioni giustificate.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni?

    Per difetti di motivazione delle ordinanze di rimessione: mancava la descrizione della fattispecie concreta, la rilevanza nel giudizio principale non era dimostrata e gli argomenti sulla non manifesta infondatezza erano insufficienti.

    Norme collegate