Autore: Andrea Marton

  • Art. 60 T.U.IVA: Pagamento delle imposte accertate

    Art. 60 T.U.IVA: Pagamento delle imposte accertate

    Art. 60 T.U.IVA – Pagamento delle imposte accertate.

    In vigore dal 24/01/2012

    Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 Articolo 93

    “L’imposta o la maggiore imposta accertata dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento o di rettifica.

    (Comma abrogato)

    (Comma abrogato)

    (Comma abrogato)

    (Comma abrogato)

    L’imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e’ iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all’articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall’ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all’ufficio con le modalita’ di cui all’articolo 38, quarto comma.

    Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo’ esercitare il diritto alla detrazione, al piu’ tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.”

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  • Art. 60 bis T.U.IVA: Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta

    Art. 60 bis T.U.IVA: Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta

    Art. 60 bis T.U.IVA – Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta.

    In vigore dal 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su
    fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le
    disposizioni dei commi 2 e 3.
    2. In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente
    relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il
    cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, e’
    obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
    3. L’obbligato solidale di cui al comma 2 puo’ tuttavia documentalmente
    dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e’ stato determinato in ragione
    di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di
    specifiche disposizioni di legge e che comunque non e’ connesso con il
    mancato pagamento dell’imposta.
    3-bis. Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione
    avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello
    effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese,
    arti o professioni, e’ responsabile in solido con il cedente per il
    pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo
    effettivo e quello indicato, nonche’ della relativa sanzione. Il cessionario
    che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni puo’
    regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro
    sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il
    cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all’ufficio
    territorialmente competente nei suoi confronti copia dell’attestazione del
    pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.”

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  • Art. 61 T.U.IVA: Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse

    Art. 61 T.U.IVA: Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse

    Art. 61 T.U.IVA – Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse.

    In vigore dal 01/04/1998 al 09/06/2001 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    Soppresso dal 09/06/2001 da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 37

    “Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici dell’imposta sul
    valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma
    dell’art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di
    rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate.
    In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al
    saggio indicato nell’art. 38 bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno
    successivo alla notificazione dell’avviso o della sentenza o decisione
    definitiva.”

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  • Art. 62 T.U.IVA: Riscossione coattiva e privilegi

    Art. 62 T.U.IVA: Riscossione coattiva e privilegi

    Art. 62 T.U.IVA – Riscossione coattiva e privilegi.

    In vigore dal 01/01/2008 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Se il contribuente non esegue il pagamento dell’imposta, delle pene
    pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l’ufficio dell’imposta
    sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l’ordine di
    pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione
    e’ vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede
    l’ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed e’ notificata a norma del primo
    comma dell’art. 56.
    Se entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione il contribuente
    non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le
    disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con
    regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
    I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse
    dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni
    mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15
    dell’art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui
    mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli
    immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i
    crediti indicati al primo e secondo comma dell’art. 66 della legge 30 aprile
    1969, n. 153.
    Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il
    contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente
    rimborsategli.
    Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal
    committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e
    2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto
    della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado
    rispettivamente indicato al n. 5 dell’art. 2778 e al n. 4 dell’art. 2780 del
    codice civile.
    (comma abrogato)
    (comma abrogato)”

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  • Art. 63 T.U.IVA: Collaborazione della Guardia di Finanza

    Art. 63 T.U.IVA: Collaborazione della Guardia di Finanza

    Art. 63 T.U.IVA – Collaborazione della Guardia di Finanza.

    In vigore dal 15/04/2000

    Modificato da: Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 Articolo 23

    “La Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell’I.V.A. per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento della imposta e
    per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di
    propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le
    facolta’ di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e
    trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre,
    previa autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria, che puo’ essere concessa
    anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e
    trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
    riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri
    di polizia giudiziaria.
    Ai fini del necessario coordinamento dell’azione della guardia di finanza
    con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e
    nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la
    Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il
    Comando generale della guardia di finanza e, nell’ambito delle singole
    circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi
    territoriali.
    Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la
    reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi
    reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche
    intraprese. L’ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo’
    richiedere all’organo che sta eseguendo l’ispezione o la verifica
    l’esecuzione di determinati controlli e l’acquisizione di determinati
    elementi utili ai fini dell’accertamento.”

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  • Articolo 54 Codice Civile

    Articolo 54 Codice Civile

    Art. 54 c.c.

    In vigore

    Limiti alla disponibilità dei beni Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale. Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate.

  • Art. 64 T.U.IVA: Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di

    Art. 64 T.U.IVA: Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di

    Art. 64 T.U.IVA – Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

    In vigore dal 31/12/1980

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1980 n. 897 Articolo 22

    “Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l’accertamento delle
    violazioni di cui al quinto comma dell’art. 46 e ne riferiscono ai
    competenti uffici dell’I.V.A. Per le controversie relative alla qualita’ e
    quantita’ dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale.
    Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici
    dell’imposta sul valore aggiunto per l’accertamento dell’imposta dovuta
    dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza
    degli uffici stessi.”

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  • Art. 65 T.U.IVA: Obblighi dell’amministrazione finanziaria

    Art. 65 T.U.IVA: Obblighi dell’amministrazione finanziaria

    Art. 65 T.U.IVA – Obblighi dell’amministrazione finanziaria.

    In vigore dal 07/08/1982

    “L’amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita’
    competenti degli Stati membri della Comunita’ economica europea, delle
    informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell’I.V.A.
    Essa, a tal fine, puo’ autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di
    funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
    L’amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da
    fornire alle predette autorita’ con le modalita’ ed entro i limiti previsti
    per l’accertamento dell’I.V.A..”

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  • Art. 66 T.U.IVA: Segreto d’ufficio

    Art. 66 T.U.IVA: Segreto d’ufficio

    Art. 66 T.U.IVA – Segreto d’ufficio.

    In vigore dal 08/11/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 19/09/2005 n. 215 Articolo 1

    “Gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto cio’ che
    riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell’adempimento
    dei compiti e nell’esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.
    Non e’ considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da
    parte dell’Amministrazione finanziaria alle competenti autorita’ degli Stati
    membri della Comunita’ economica europea delle informazioni atte a
    permettere il corretto accertamento dell’I.V.A., in attuazione della
    direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.”

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  • Art. 66 bis T.U.IVA: Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    Art. 66 bis T.U.IVA: Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    Art. 66 bis T.U.IVA – Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

    In vigore dal 22/08/2008

    Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 42

    “Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi
    di contribuenti nei cui confronti l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto
    ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli artt. 54 e 55.
    Sono ricompresi nell’elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato
    la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un’imposta
    inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile
    o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli
    elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in
    contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume
    di affari dichiarato dai contribuenti.
    Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto formano annualmente per
    ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco
    nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai
    fini dell’imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno,
    del volume di affari. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno
    sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati.
    Nel predetto periodo, e’ ammessa la visione e l’estrazione di copia degli
    elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di
    accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella
    legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa
    normativa di attuazione, nonche’ da specifiche disposizioni di legge. Per
    l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. Per la consultazione
    non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
    (Comma soppresso)
    Gli stessi uffici formano, per le finalita’ di cui al secondo comma
    inoltre un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che
    hanno richiesto rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto e di quelli che li
    hanno ottenuti.
    Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o
    diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati
    personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e’ punita con
    la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a
    trentamila euro. La somma puo’ essere aumentata sino al triplo quando
    risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.”

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