Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 348/2003 – Difensore d’ufficio e irreperibilità di fatto dell’imputato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Pisa sull’art. 117 del d.P.R. n. 115/2002 in materia di spese di giustizia. Il rimettente non ha verificato se fosse possibile un’interpretazione diversa della norma prima di sollevare la questione di costituzionalità: obbligo imposto dalla costante giurisprudenza costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Un avvocato nominato difensore d’ufficio per un cittadino straniero privo di documenti e senza fissa dimora in Italia si era visto negare la liquidazione del compenso professionale a carico dello Stato, perché non aveva dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure civili per il recupero del credito. Il Tribunale di Pisa ha ritenuto che questa regola creasse una disparità di trattamento rispetto al difensore d’ufficio del soggetto dichiarato formalmente irreperibile ex art. 159 c.p.p., che invece ottiene il pagamento tramite le norme sul patrocinio a spese dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pisa ha impugnato l’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia), nella parte in cui impone al difensore d’ufficio di chi è irreperibile di fatto di provare il previo inutile esperimento delle procedure civili, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché il rimettente non ha assolto l’onere di verificare la concreta possibilità di attribuire alla norma censurata un significato diverso, che avrebbe potuto superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale. In effetti lo stesso Tribunale di Pisa lasciava intendere che potesse essere possibile un’interpretazione diversa della nozione di irreperibilità.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente ha l’obbligo di verificare se la norma impugnata possa essere interpretata in modo costituzionalmente orientato. L’omissione di tale verifica rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Quando il difensore d’ufficio ha diritto alla liquidazione del compenso a carico dello Stato?

    Quando l’assistito è stato dichiarato formalmente irreperibile secondo le procedure dell’art. 159 c.p.p., il difensore ottiene il pagamento attraverso le norme sul patrocinio a spese dello Stato. Negli altri casi di irreperibilità materiale occorre in linea di principio preventivamente esperire le procedure civili di recupero del credito ex art. 116 del d.P.R. n. 115/2002.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?

    Perché il rimettente non aveva esaminato se la norma fosse interpretabile in senso diverso da quello censurato. La Corte costantemente dichiara inammissibili le questioni sollevate senza la previa indagine sulle possibili interpretazioni adeguatrici.

    Il problema del difensore d’ufficio con assistito irreperibile di fatto è rimasto irrisolto?

    Con questa pronuncia la Corte non si è espressa nel merito. La questione riguardante il diverso trattamento tra irreperibilità formale e irreperibilità di fatto rimane aperta sul piano interpretativo, a meno che il giudice non riesca a risolvere il dubbio in via ermeneutica.

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  • Corte cost. n. 347/2003 – Armi ad aria compressa e soglia energetica 7,5 joule

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Vercelli sull’art. 2, terzo comma, della legge n. 110/1975. Il legislatore non è tenuto a specificare in modo analitico i parametri di temperatura, umidità e massa dei proiettili per verificare la soglia di 7,5 joule: spetta al giudice risolvere il problema interpretativo caso per caso.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Vercelli, in un procedimento penale per illegale detenzione di una carabina ad aria compressa, aveva rilevato che la potenza dell’arma variava in base a condizioni ambientali (temperatura, umidità) e alla massa dei pallini utilizzati. La norma impugnata, che fissa a 7,5 joule il limite oltre il quale un’arma ad aria compressa diventa arma comune da sparo, non indica tali parametri di misurazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Vercelli ha impugnato l’art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’art. 11 della legge n. 526/1999, nella parte in cui non specifica i parametri di temperatura, umidità e massa dei proiettili per la verifica della soglia energetica di 7,5 joule. I parametri invocati erano gli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Il principio di determinatezza dell’illecito penale non può essere spinto fino a imporre al legislatore la definizione analitica, in termini numerici, di tutte le componenti astrattamente suscettive di incidere sulla valutazione del fatto. La soglia di 7,5 joule esprime una caratteristica dell’arma in sé, e spetta al giudice accertare nel concreto la responsabilità penale con gli ordinari strumenti ermeneutici.

    Il principio

    Il principio di determinatezza della fattispecie penale non impone al legislatore di specificare analiticamente ogni variabile tecnica di misurazione: il giudice, con gli strumenti ermeneutici a disposizione, è chiamato a risolvere il problema interpretativo relativo alla conformità del fatto al modello legale tipico.

    Domande e risposte

    Un’arma ad aria compressa è sempre un’arma comune da sparo?

    No. Solo se i proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule l’arma rientra nella definizione di arma comune da sparo ex art. 2, terzo comma, della legge n. 110/1975. Le armi a bassa potenza sono presuntivamente inidonee all’offesa, salvo diversa valutazione della Commissione consultiva.

    Come rileva la variabilità della potenza in base alle condizioni ambientali?

    Secondo la Corte, si tratta di un profilo attinente all’accertamento concreto della fattispecie, che spetta al giudice risolvere. La soglia normativa esprime una caratteristica intrinseca dell’arma, non una misura da eseguire in condizioni standardizzate predeterminate per legge.

    La norma violava il principio di uguaglianza o il diritto di difesa?

    No. La Corte ha escluso la violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.: una volta risolto il problema interpretativo sulla soglia, l’accertamento in concreto avviene in modo uguale per tutti gli imputati e consente l’esercizio del diritto di difesa.

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  • Corte cost. n. 346/2003 – IRPEF immobili storico-artistici locati

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991. La norma, che fissa il reddito imponibile degli immobili di interesse storico-artistico sulla base della minore tariffa d’estimo — anche quando l’immobile è locato — non viola gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto la particolare condizione degli immobili vincolati giustifica il trattamento differenziato.

    Di cosa si tratta

    Un proprietario di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico chiedeva il rimborso dell’IRPEF pagata sul canone di locazione, sostenendo di avere diritto a tassare il reddito in base alla minore tariffa d’estimo catastale — come previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991 — invece che sul canone effettivo. La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva sollevato la questione di costituzionalità di quella stessa norma, ritenendola ingiustamente favorevole al proprietario-locatore rispetto ad altri contribuenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Torino ha impugnato l’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui determina il reddito degli immobili vincolati mediante la minore tariffa d’estimo in ogni caso, cioè anche quando l’immobile è concesso in locazione. I parametri evocati erano gli artt. 3 (uguaglianza, ragionevolezza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha affermato che il beneficio fiscale per gli immobili di interesse storico-artistico non è irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli e obblighi gravanti per legge su tali beni, a tutela del patrimonio culturale sancita dall’art. 9, secondo comma, della Costituzione. L’applicazione della minore tariffa d’estimo anche agli immobili locati trova una giustificazione non irragionevole nell’obiettiva difficoltà di ricavare il reddito effettivo dal canone, data la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione.

    Il principio

    Le disposizioni legislative che accordano agevolazioni tributarie possono essere ritenute lesive del canone di ragionevolezza solo nei casi di palese arbitrarietà o irrazionalità. Il beneficio fiscale per gli immobili storico-artistici è giustificato dai vincoli che gravano su tali beni, tali da rendere non omogenea la loro situazione rispetto agli altri immobili locati.

    Domande e risposte

    Come si determina il reddito imponibile di un immobile storico-artistico locato?

    Secondo l’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991, il reddito è determinato applicando la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria, indipendentemente dal canone di locazione effettivamente percepito.

    Perché questa regola vale anche per gli immobili locati?

    La Corte ha ritenuto che la particolare condizione degli immobili vincolati — gravati da obblighi di manutenzione e conservazione molto onerosi — renda difficile ricavare dal canone il reddito effettivo. La norma trova dunque una giustificazione non irragionevole nel sistema catastale di tassazione e nelle specificità di questi beni.

    Il trattamento di favore è stato ritenuto discriminatorio rispetto ad altri proprietari?

    No. La Corte ha escluso la comparabilità della disciplina fiscale degli immobili storico-artistici con quella degli altri immobili, rendendo priva di fondamento la censura di disparità di trattamento. Le due categorie non sono omogenee, data la diversità dei vincoli cui sono soggette.

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  • Corte cost. n. 300/2003 – Fondazioni bancarie tra Stato e Regioni nella legge finanziaria 2002

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    La Corte decide i ricorsi di quattro Regioni contro l’art. 11 della legge finanziaria 2002 (l. n. 448/2001), che modificava la disciplina delle fondazioni bancarie. La Corte stabilisce che le fondazioni bancarie non sono enti pubblici ma privati a rilevanza sociale, soggetti alla legislazione statale in materia di tutela del risparmio e ordinamento civile. La potestà regolamentare del Ministero sull’attività delle fondazioni è parzialmente illegittima.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria hanno impugnato l’art. 11 della legge n. 448/2001, che modificava il d.lgs. n. 153/1999 in materia di fondazioni bancarie: prevedeva settori “ammessi” e “rilevanti” di intervento, regole sulla composizione degli organi, incompatibilità, gestione del patrimonio e poteri di vigilanza del Ministero. Le Regioni ritenevano che la materia rientrasse nella competenza concorrente regionale sulle “casse di risparmio”.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti hanno impugnato l’art. 11 l. n. 448/2001 in riferimento all’art. 117, comma 3 e 6, Cost. Le fondazioni bancarie, a loro giudizio, rientravano ancora nella materia delle “casse di risparmio” di competenza concorrente, con la conseguenza che le norme statali potevano porre solo i principi fondamentali. Alcune disposizioni avrebbero poi illegittimamente attribuito la potestà regolamentare al Ministero in una materia di competenza regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte riconosce che le fondazioni bancarie, pur originate da enti creditizi, si sono trasformate in soggetti privati del pluralismo, operanti nel settore del volontariato e della promozione sociale. La loro disciplina rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e tutela del risparmio (art. 117, comma 2, lett. e) e g)), non nella competenza concorrente regionale. La Corte tuttavia dichiara illegittima la parte della norma che attribuisce al Ministero la potestà regolamentare per la modifica dei “settori ammessi”, in quanto eccede i limiti della vigilanza statale sulle fondazioni.

    Il principio

    Le fondazioni bancarie sono persone giuridiche private di utilità sociale che perseguono scopi di interesse pubblico. La loro disciplina rientra nella competenza esclusiva statale (ordinamento civile e tutela del risparmio). Il legislatore nazionale può imporre loro obblighi e limiti operativi, ma la potestà regolamentare del Ministero è limitata alla vigilanza e non può estendersi alla modifica sostanziale dei settori di attività.

    Domande e risposte

    Le fondazioni bancarie sono enti pubblici o privati?

    Sono persone giuridiche di diritto privato a rilevanza sociale. Non sono enti pubblici, né emanazione delle aziende di credito originarie. Operano autonomamente nei settori della promozione sociale, dell’arte, della ricerca e dell’istruzione.

    Le Regioni possono disciplinare le fondazioni bancarie con proprie leggi?

    No. La disciplina delle fondazioni bancarie è riservata allo Stato in via esclusiva come materia di ordinamento civile e tutela del risparmio ex art. 117, comma 2, Cost. Le Regioni non hanno competenza nella materia.

    Cosa sono i “settori ammessi” e i “settori rilevanti” dell’attività delle fondazioni?

    I “settori ammessi” sono gli ambiti (arte, istruzione, ricerca, sanità, ecc.) in cui le fondazioni possono operare con le proprie risorse. I “settori rilevanti” sono gli ambiti in cui devono concentrare le risorse per realizzare la mission. La loro definizione spetta alla legge statale e alle norme attuative del Ministero competente, nei limiti della vigilanza.

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  • Corte cost. n. 299/2003 – Compenso difensore d’ufficio e imputato irreperibile di fatto

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 32, comma 2, e 32-bis disp. att. c.p.p. (ora artt. 116-117 d.lgs. n. 113/2002). Il rimettente ha formulato il dubbio in modo ancipite (“e/o”), censurando congiuntamente o alternativamente due disposizioni che regolano casi diversi, senza indicare quale abbia carattere prioritario.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano era investito del ricorso di un difensore d’ufficio che non riusciva a recuperare il proprio compenso: il suo assistito, residente all’estero, era di fatto irreperibile ma non era stato formalmente dichiarato tale con decreto ex art. 159 c.p.p. L’art. 32-bis disp. att. c.p.p. prevedeva la liquidazione del compenso a carico dello Stato solo per l’imputato tecnicamente dichiarato irreperibile, non per quello de facto irreperibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha impugnato gli artt. 32, comma 2, e/o 32-bis disp. att. c.p.p. per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto creerebbero una disparità di trattamento tra difensori d’ufficio di imputati formalmente dichiarati irreperibili (che ottengono la liquidazione a carico dello Stato) e difensori di imputati di fatto irreperibili (che non la ottengono).

    La decisione della Corte

    La Corte trasferisce preliminarmente la questione sulle norme sostitutive (artt. 116-117 d.lgs. n. 113/2002, che hanno espressamente abrogato le disposizioni originariamente impugnate), e poi dichiara la questione manifestamente inammissibile perché formulata in modo ancipite: il rimettente censa due norme distinte che regolano casi diversi in modo congiunto o alternativo (“e/o”), senza indicare quale abbia carattere prioritario ai fini della decisione nel giudizio a quo.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è formulata in modo ancipite, ovvero quando censura congiuntamente o alternativamente più disposizioni che disciplinano casi diversi, senza che il rimettente indichi quale norma sia effettivamente applicabile nel giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Come viene retribuito il difensore d’ufficio il cui assistito è dichiarato irreperibile?

    Il compenso viene liquidato a carico dello Stato. A seguito dell’abrogazione degli artt. 32 e 32-bis disp. att. c.p.p., la disciplina è ora contenuta negli artt. 116-117 del d.lgs. n. 113/2002 (T.U. spese di giustizia).

    Cosa serve per la dichiarazione di irreperibilità ai fini del compenso del difensore d’ufficio?

    Occorre l’irreperibilità in senso tecnico-processuale, con le ricerche e il decreto previsti dall’art. 159 c.p.p. Non è sufficiente che l’imputato sia di fatto irrintracciabile senza che sia stato emesso il formale decreto di irreperibilità.

    Il difensore d’ufficio di un imputato non dichiarato irreperibile ma irrintracciabile come può recuperare il compenso?

    Può agire in via ordinaria contro l’imputato (decreto ingiuntivo, ecc.). L’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 633 c.p.c. da parte del d.lgs. n. 231/2002 ha peraltro reso utilizzabile il decreto ingiuntivo anche quando la notifica deve essere effettuata all’estero.

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  • Corte cost. n. 298/2003 – Equo canone: ripetizione delle somme e proporzionalità della tutela

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sulla legge n. 392/1978 (equo canone). Il rimettente chiedeva di limitare la ripetizione dell’eccedenza ai soli conduttori in gravi difficoltà economiche, o di porre a carico dell’erario la differenza tra equo canone e canone di mercato. La Corte conferma la legittimità del bilanciamento di interessi operato dal legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Genova, in un procedimento di ripetizione di somme versate in eccedenza rispetto all’equo canone, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme sull’equo canone (legge n. 392/1978), chiedendo alla Corte di ridurne la portata: la ripetizione dovrebbe spettare solo ai conduttori in difficoltà economiche, o in alternativa la differenza con il canone di mercato dovrebbe essere posta a carico dell’erario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha impugnato gli artt. 79 e 12-25 della legge n. 392/1978 per violazione degli artt. 2, 3, 42 e 53 Cost. Secondo il rimettente, le norme sull’equo canone avrebbero perso la loro ragione giustificatrice dopo la liberalizzazione parziale del mercato delle locazioni (legge n. 359/1992) e graverebbe irragionevolmente solo su alcune categorie — i locatori — un dovere di solidarietà che dovrebbe essere condiviso dall’intera collettività.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente infondate. La disciplina dell’equo canone è frutto di un ponderato e non irragionevole bilanciamento di interessi tra il diritto all’abitazione e le prerogative della proprietà. Il passaggio alla libera contrattazione è stato necessariamente graduale, con un periodo transitorio durante il quale le norme precedenti continuano ad applicarsi ai vecchi rapporti. Non spetta alla Corte introdurre distinzioni tra conduttori “ricchi” e “poveri” nella medesima disciplina. Porre la differenza a carico dell’erario non è costituzionalmente obbligato e potrebbe essa stessa presentare profili di irragionevolezza.

    Il principio

    La sopravvissuta disciplina dell’equo canone per i rapporti di locazione in essere è costituzionalmente legittima come regime transitorio. Il legislatore ha ragionevolmente bilanciato il diritto all’abitazione (art. 2 Cost.) con le esigenze di progressiva liberalizzazione del mercato immobiliare. La ripetizione delle somme versate in eccedenza non può essere limitata ai conduttori in difficoltà economiche.

    Domande e risposte

    Un conduttore che ha pagato più dell’equo canone può chiedere la restituzione della differenza?

    Sì, il conduttore ha il diritto di ripetere le somme versate in eccedenza rispetto all’equo canone ai sensi dell’art. 79 l. n. 392/1978, indipendentemente dalla propria situazione economica.

    L’equo canone è ancora in vigore?

    La legge n. 431/1998 ha abrogato il regime dell’equo canone per i nuovi contratti. Tuttavia le norme della l. n. 392/1978 continuano ad applicarsi ai vecchi rapporti di locazione fino alla loro naturale scadenza o trasformazione, in quanto la riforma ha richiesto un periodo transitorio.

    Il locatore costretto all’equo canone ha diritto a un indennizzo dallo Stato?

    No. La legge non prevede alcun meccanismo di indennizzo pubblico per i locatori soggetti all’equo canone. La limitazione del canone è una funzione sociale della proprietà ai sensi dell’art. 42 Cost.

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  • Corte cost. n. 297/2003 – Autonomia tributaria regionale: tassa automobilistica e tassa tartufi Veneto

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    La Corte dichiara costituzionalmente illegittima la norma della legge regionale Veneto che prorogava i termini di recupero della tassa automobilistica (tributo statale attribuito alle Regioni): viola la competenza esclusiva statale in materia di tributi erariali. Non fondata la questione sull’estinzione dei crediti per la tassa di concessione sulla raccolta dei tartufi (tributo proprio della Regione).

    Di cosa si tratta

    Il Governo ha impugnato due norme della legge regionale Veneto n. 18/2002 in materia di gestione dei tributi regionali: la proroga al 31 dicembre 2003 dei termini di recupero della tassa automobilistica per l’anno 1999 (art. 2, comma 1) e l’estinzione dei crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e raccolta dei tartufi soppressa (art. 5, comma 3).

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso in via principale del Governo per violazione degli artt. 3, 117, comma 2, lett. l), e 119, comma 2, Cost. La proroga dei termini di accertamento della tassa automobilistica contrasterebbe con il principio di inderogabilità dei termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 3 l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente); l’estinzione dei crediti per la tassa sui tartufi sarebbe irragionevole e discriminatoria per i contribuenti adempienti.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione sull’art. 2, comma 1. La tassa automobilistica è un tributo la cui disciplina sostanziale rimane di esclusiva competenza statale (come già stabilito dalla sentenza n. 296/2003 dello stesso giorno): la Regione non può modificarne i termini di accertamento. Rigetta invece la questione sull’art. 5, comma 3: la tassa di concessione per la ricerca dei tartufi è un tributo proprio della Regione, istituito con propria legge, e la Regione può legittimamente decidere di estinguere i crediti residui al momento della soppressione dell’imposta.

    Il principio

    Il riparto di competenze tributarie tra Stato e Regioni va risolto caso per caso in base alla natura del tributo: se è un tributo statale “attribuito” alle Regioni (come la tassa auto), la disciplina sostanziale rimane statale; se è un tributo “proprio” istituito dalla Regione (come la tassa tartufi), la Regione ha piena autonomia gestionale inclusa l’estinzione dei crediti.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra un tributo regionale “attribuito” e un tributo “proprio” della Regione?

    Un tributo “attribuito” (come la tassa automobilistica) è istituito dallo Stato e il suo gettito è trasferito alle Regioni; la disciplina sostanziale rimane statale. Un tributo “proprio” (come la tassa tartufi) è istituito direttamente dalla Regione con propria legge nel rispetto dei principi del coordinamento della finanza pubblica.

    Una Regione può condonare i debiti tributari dei suoi contribuenti?

    Può farlo per i tributi propri, di cui ha piena titolarità. Non può farlo per i tributi di competenza statale, nemmeno se il gettito è attribuito alla Regione.

    Cos’è la tassa di concessione regionale per la raccolta dei tartufi?

    Era un tributo istituito dalla Regione Veneto sulla raccolta professionale dei tartufi nel proprio territorio. Soppresso con legge regionale, i crediti residui sono stati dichiarati estinti: la Corte ha ritenuto ciò legittimo trattandosi di un tributo proprio della Regione.

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  • Corte cost. n. 296/2003 – Autonomia fiscale regionale: IRAP e tassa automobilistica Piemonte

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    La Corte dichiara parzialmente illegittime alcune norme della legge finanziaria regionale del Piemonte 2002: l’esonero dall’IRAP per l’Agenzia Torino 2006 e l’esenzione permanente dalla tassa automobilistica per auto a metano già immatricolate violano i limiti della potestà tributaria regionale. Non fondata la questione sulla proroga dei termini di recupero della tassa automobilistica.

    Di cosa si tratta

    Il Governo ha impugnato tre norme della legge finanziaria regionale piemontese 2002: l’esonero dall’IRAP per l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici “Torino 2006” (art. 1); l’esenzione permanente dalla tassa automobilistica per auto a metano già dotate del dispositivo all’immatricolazione (art. 2); la proroga al 31 dicembre 2003 del recupero delle tasse auto dovute per il 1999 (art. 4).

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso in via principale del Governo per violazione degli artt. 3, 117, comma 2, lett. l), e 119, comma 2, Cost. L’IRAP è un tributo erariale di esclusiva competenza statale; la tassa automobilistica non è un “tributo proprio” delle Regioni ai sensi del nuovo art. 119 Cost.; la proroga dei termini di accertamento viola il principio fondamentale di inderogabilità dei termini di decadenza ex art. 3 l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie le prime due questioni. L’IRAP è un tributo istituito e disciplinato integralmente dallo Stato (d.lgs. n. 446/1997): la Regione non può esonerarne alcun soggetto. La tassa automobilistica è attribuita alle Regioni nel suo gettito, ma la sua disciplina sostanziale rimane statale: un’esenzione permanente eccede le competenze regionali. La questione sull’art. 4 è invece non fondata: nessuna norma statale vieta espressamente alla Regione di prorogare i termini di recupero di un tributo attribuito alla propria gestione.

    Il principio

    L’IRAP è un tributo di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. Le Regioni ordinarie non possono né esonerare soggetti dall’IRAP né introdurre esenzioni permanenti dalla tassa automobilistica (la cui disciplina sostanziale è riservata allo Stato), ma conservano un limitato potere di gestione dei tributi attribuiti, incluse le proroghe dei termini di recupero.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono esonerare soggetti dall’IRAP con propria legge?

    No. L’IRAP è un tributo erariale istituito con d.lgs. n. 446/1997. La sua disciplina — incluse le esenzioni — rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

    La tassa automobilistica regionale è un “tributo proprio” della Regione?

    No. Sebbene il gettito sia attribuito alle Regioni, la disciplina sostanziale (base imponibile, aliquote, presupposti) rimane statale. Pertanto non rientra nell’autonomia tributaria regionale garantita dall’art. 119 Cost.

    Quale spazio di autonomia tributaria hanno le Regioni ordinarie?

    Le Regioni possono istituire propri tributi nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Cost.) e disporre variazioni limitate delle aliquote dei tributi loro attribuiti (es. ±10% sulla tassa auto). Non possono invece derogare alla disciplina sostanziale statale.

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  • Corte cost. n. 295/2003 – Rimpatrio assistito minore straniero e competenza del tribunale per i minorenni

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 33, comma 2-bis, del T.U. immigrazione, sollevata dal Tribunale di Vercelli. Il rimettente ha trattato in modo del tutto inadeguato la rilevanza della questione, riconoscendo di dover emettere in ogni caso una pronuncia declinatoria di giurisdizione o di competenza, indipendentemente dall’esito del giudizio costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Vercelli era investito di un ricorso di una minore albanese contro il provvedimento del Comitato per i minori stranieri che ne aveva disposto il rimpatrio assistito in Albania. Il giudice rimettente riteneva che la giurisdizione su tali controversie spettasse non al giudice ordinario (come indicato dall’art. 30, comma 6, T.U. immigrazione), ma al giudice amministrativo, e che — se accettata la questione — avrebbe dovuto spettare al tribunale per i minorenni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Vercelli ha impugnato l’art. 33, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998 in riferimento all’art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la competenza del tribunale per i minorenni (anziì del giudice ordinario o del TAR) per i ricorsi contro i provvedimenti di rimpatrio assistito.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente ha riconosciuto di dover emettere comunque una pronuncia di rito — declinatoria della giurisdizione (a favore del TAR) se la questione è infondata, ovvero declinatoria della competenza (a favore del tribunale per i minorenni) se accolta — senza mai poter entrare nel merito. Una questione di legittimità costituzionale è rilevante solo se la sua soluzione incide sulla decisione di merito, non semplicemente sul tipo di pronuncia di rito.

    Il principio

    La rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale presuppone che l’esito del giudizio costituzionale incida sulla decisione di merito del giudice a quo, non meramente sul tipo di pronuncia processuale (declinatoria di giurisdizione vs. di competenza) che egli intende comunque adottare.

    Domande e risposte

    Contro il provvedimento di rimpatrio assistito del minore straniero chi è il giudice competente?

    Secondo il combinato disposto degli artt. 30, comma 6, e 33 del T.U. immigrazione, il ricorso spetta al tribunale ordinario in composizione monocratica. La Corte ha in precedenza ritenuto non irragionevole tale scelta legislativa (ord. n. 140/2001).

    Cosa è il “rimpatrio assistito” del minore straniero?

    Il rimpatrio assistito è il provvedimento con cui il Comitato per i minori stranieri, istituito presso la Presidenza del Consiglio, dispone il rientro del minore straniero non accompagnato presso i familiari nel paese di origine, previa verifica delle condizioni di accoglienza.

    I diritti del minore straniero non accompagnato sono adeguatamente tutelati nell’iter del rimpatrio?

    Il Comitato per i minori stranieri deve operare nel superiore interesse del minore (art. 33, comma 2, T.U.) e il rimpatrio è accompagnato da garanzie di assistenza. Il provvedimento è impugnabile davanti al giudice ordinario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 293/2003 – Cittadinanza immediata per straniero maggiorenne adottato che perde la propria

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 9, comma 1, lett. b), l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Savona. Il giudice rimettente non ha dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, né quale sarebbe l’effetto concreto di una pronuncia di accoglimento sulla vicenda processuale pendente.

    Di cosa si tratta

    Una cittadina albanese, adottata da un cittadino italiano all’età maggiore, aveva perso la cittadinanza albanese per effetto della cancellazione dallo stato civile albanese a seguito del decreto di adozione, ma non poteva ancora acquistare la cittadinanza italiana, non essendo decorso il termine quinquennale previsto dall’art. 9, l. n. 91/1992. Si trovava quindi in uno stato di apolidia temporanea, senza documento valido per l’espatrio. Il Tribunale di Savona, investito del ricorso per il rinnovo del passaporto, aveva sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Savona ha impugnato l’art. 9, comma 1, lett. b), l. n. 91/1992 in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non prevede l’immediata concessione della cittadinanza italiana allo straniero maggiorenne adottato che, per effetto della legislazione del paese d’origine, perda la propria cittadinanza al momento dell’adozione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Il rimettente non ha spiegato con chiarezza né quale azione fosse stata esercitata nel giudizio a quo, né quale effetto avrebbe avuto un accoglimento della questione sulla vicenda concreta. Peraltro, le questioni di passaporto e di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, non ordinario.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra in modo adeguato la rilevanza della questione nel giudizio pendente, ovvero quando la questione sollevata non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario rimettente.

    Domande e risposte

    Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista subito la cittadinanza?

    No. A differenza del minore adottato, per il quale l’art. 3 l. n. 91/1992 prevede l’acquisto automatico della cittadinanza, il maggiorenne adottato deve attendere cinque anni di residenza legale in Italia e presentare domanda di naturalizzazione ai sensi dell’art. 9.

    Cosa succede se lo straniero adottato perde la sua cittadinanza di origine prima di acquisire quella italiana?

    Può trovarsi in uno stato di apolidia temporanea. La condizione di apolide riconosciuta amministrativamente o giudizialmente garantisce, secondo il d.P.R. n. 572/1993, il rilascio di un titolo di viaggio e l’iscrizione anagrafica.

    Quale giudice è competente per le controversie sulla cittadinanza per naturalizzazione?

    Il giudice amministrativo (TAR), in quanto si tratta di esercizio di potere discrezionale dell’amministrazione. Il Tribunale ordinario non ha giurisdizione su tali materie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 294/2003 – Tutela penale vincoli paesaggistici nel Testo Unico beni culturali

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 163 e 151 del d.lgs. n. 490/1999 (T.U. beni culturali). I vincoli paesaggistici imposti con decreti ministeriali ai sensi della legge n. 1497/1939 non sono stati depenalizzati dal T.U.: l’art. 160 dello stesso T.U. li dichiara espressamente validi a tutti gli effetti del Titolo II, comprese le norme penali.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Grosseto, dovendo pronunciarsi su richieste di decreto penale di condanna per lavori eseguiti in zone vincolate con decreti ministeriali adottati ai sensi della legge n. 1497/1939, riteneva che il T.U. del 1999 avesse involontariamente depenalizzato tali condotte, non menzionando più quei vecchi vincoli nella norma incriminatrice (art. 163 T.U.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP di Grosseto ha sollevato, in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega), questione di legittimità costituzionale degli artt. 163 e 151 del d.lgs. n. 490/1999 nella parte in cui non prevedono per i beni vincolati con decreti ministeriali ex legge n. 1497/1939 l’obbligo di preventiva autorizzazione e la relativa sanzione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il rimettente ha trascurato completamente l’art. 160 del d.lgs. n. 490/1999, il quale stabilisce espressamente che gli elenchi compilati ai sensi della legge n. 1497/1939 “sono validi a tutti gli effetti” del Titolo II del T.U., che include sia la norma precettiva (art. 151) sia quella sanzionatoria (art. 163). Non vi è quindi alcun vuoto di tutela penale.

    Il principio

    Il T.U. dei beni culturali e ambientali (d.lgs. n. 490/1999) non ha depenalizzato le violazioni dei vincoli paesaggistici imposti con decreti ministeriali ai sensi della legge n. 1497/1939. L’art. 160 T.U. garantisce la continuità della tutela giuridica di tali vincoli, anche penale.

    Domande e risposte

    Chi esegue lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico da vecchi decreti ministeriali commette un reato?

    Sì, se non ha ottenuto la preventiva autorizzazione. I vincoli imposti con decreti ministeriali ex legge n. 1497/1939 continuano a essere pienamente efficaci ai sensi dell’art. 160 d.lgs. n. 490/1999, e la loro violazione integra il reato di cui all’art. 163 T.U.

    Cosa prevede l’art. 163 del d.lgs. n. 490/1999?

    L’art. 163 punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni ambientali, con le pene previste dall’art. 20 l. n. 47/1985 (demolizione e rimessa in pristino, oltre a sanzioni penali).

    Il Testo Unico del 1999 ha ampliato o ristretto la tutela paesaggistica rispetto al regime precedente?

    Non l’ha né ampliata né ristretta: la legge di delegazione n. 352/1997 autorizzava solo il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni, non la soppressione di tutele esistenti. L’art. 160 T.U. dà attuazione a tale vincolo di delega.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 292/2003 – Lavori pubblici Friuli e criteri di selezione imprese, cessata materia

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Governo contro la legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 14/2002 sui lavori pubblici. Le disposizioni impugnate (criteri di preferenza per imprese locali nelle gare) sono state integralmente soppresse dalla legge regionale n. 12/2003, venendo meno l’oggetto del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato gli artt. 20, comma 2, e 24, comma 1, della legge regionale FVG n. 14/2002, che nelle procedure ristrette di gara per lavori pubblici consentivano di preferire imprese con sede nella Regione o che vi avessero eseguito lavori analoghi. Secondo il Governo, tali disposizioni violavano la libertà di concorrenza, il principio di uguaglianza e il diritto comunitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri per violazione degli artt. 3, 117, commi 1 e 2, lett. e), e 120 Cost., nonché degli artt. 12 e 49 del Trattato CE e della direttiva CE 93/37. L’art. 20, comma 2, utilizzava il criterio della “collocazione operativa” per ridurre i concorrenti nelle procedure ristrette; l’art. 24, comma 1, prevedeva criteri di priorità per le imprese con sede o pregressa operatività nella Regione.

    La decisione della Corte

    Prima dell’udienza, la Regione ha approvato la legge n. 12/2003 che ha integralmente sostituito entrambe le disposizioni impugnate, eliminando i criteri di preferenza localistica. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, in conformità alla propria costante giurisprudenza: il mutamento del quadro normativo regionale rende oggettivamente inutile una pronuncia nel merito.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio in via principale, la Regione abroga o sostituisce integralmente le disposizioni impugnate, la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere senza entrare nel merito della legittimità costituzionale delle norme originariamente censurate.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono favorire le imprese locali negli appalti pubblici?

    No. Le disposizioni che riservino preferenze alle imprese con sede o con operatività prevalente nel territorio regionale violano la libertà di concorrenza, il principio di uguaglianza e il diritto UE. Le Regioni non possono introdurre criteri di preferenza localistica nelle gare pubbliche.

    Cosa succede se una legge regionale impugnata viene abrogata nel corso del giudizio costituzionale?

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere, evitando di pronunciarsi nel merito. Ciò non implica che le norme abrogate fossero costituzionalmente legittime: semplicemente non vi è più interesse a una pronuncia.

    Qual è la competenza statale in materia di concorrenza?

    L’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla “tutela della concorrenza”. Le Regioni non possono derogare ai principi del mercato concorrenziale con norme che favoriscono le imprese locali.

    Norme collegate