Autore: Andrea Marton

  • Art. 70 sexies T.U.IVA: Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA

    Art. 70 sexies T.U.IVA: Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA

    Art. 70 sexies T.U.IVA – Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA.

    In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. L’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma puo’ essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all’articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell’eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.”

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  • Art. 70 sexies decies T.U.IVA: Adempimenti

    Art. 70 sexies decies T.U.IVA: Adempimenti

    Art. 70 sexies decies T.U.IVA – Adempimenti.

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia ai sensi dell’articolo 70-quaterdecies e’ esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, puo’ essere emessa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.

    2. Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, e’ tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”

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  • Art. 70 ter T.U.IVA: Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo

    Art. 70 ter T.U.IVA: Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo

    Art. 70 ter T.U.IVA – Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo.

    In vigore dal 20/12/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 13

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente:

    a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;

    b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purche’ residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

    1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi’ sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

    2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell’esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

    a) svolgimento di un’attivita’ principale dello stesso genere;

    b) svolgimento di attivita’ complementari o interdipendenti;

    c) svolgimento di attivita’ che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o piu’ di essi.

    3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorche’ tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

    4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.

    5. Per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, e’ presentata all’Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212.

    6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta’ finanziaria, di cui all’articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico e’ presentata all’Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.”

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  • Art. 58 Codice Civile: Dichiarazione di morte presunta dell’assente

    Art. 58 Codice Civile: Dichiarazione di morte presunta dell’assente

    Art. 58 c.c. Dichiarazione di morte presunta dell'assente

    In vigore

    Quando sono trascorsi cinque (1) anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia. In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente. Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

  • Art. 70 ter decies T.U.IVA: Definizioni e disposizioni generali

    Art. 70 ter decies T.U.IVA: Definizioni e disposizioni generali

    Art. 70 ter decies T.U.IVA – Definizioni e disposizioni generali).

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

    a) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta;

    b) Volume d’affari annuo dell’Unione europea: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno civile;

    c) Volume d’affari annuo dello Stato membro: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate in uno Stato membro dell’Unione europea;

    d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attivita’ economica in uno Stato membro dell’Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;

    e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attivita’ economica;

    f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;

    g) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.

    2. Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.

    3. Per la determinazione del volume d’affari non sono prese in considerazione le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all’articolo 10 escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al numero 11 del medesimo articolo 10.

    4. Gli Stati membri che non adottano l’euro determinano le soglie di volume d’affari, ai fini dell’ammissione o dell’esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L’importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall’euro e’ espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell’anno civile. Il cambio e’ effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

    5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ attuative del presente Titolo.”

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  • Art. 70 undecies T.U.IVA: Attivita’ di controllo

    Art. 70 undecies T.U.IVA: Attivita’ di controllo

    Art. 70 undecies T.U.IVA – Attivita’ di controllo.

    In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per le annualita’ di validita’ dell’opzione, l’esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA e’ demandato alle strutture, gia’ esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita’ di:

    a) liquidazione prevista dall’articolo 54-bis;

    b) controllo sostanziale;

    c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;

    e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.

    3. Ai fini delle attivita’ di controllo, nell’ipotesi di disconoscimento della validita’ dell’opzione il recupero dell’imposta avviene nei limiti dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito.

    4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l’efficacia delle attivita’ di controllo.”

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  • Art. 71 T.U.IVA: Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica di San

    Art. 71 T.U.IVA: Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica di San

    Art. 71 T.U.IVA – Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.(1)

    In vigore dal 20/02/2010 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

    “Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo – vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita’ da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati .

    Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino, i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e’ effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell’art. 17.

    Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto sara’ assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita’ da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.”

    ______________________

    (1) Per la Repubblica di San Marino vedasi il decreto 24 dicembre 1993. Vedasi anche il D.M. ecf 21/06/2021 GU 168/2021.

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  • Art. 72 T.U.IVA: Operazioni non imponibili

    Art. 72 T.U.IVA: Operazioni non imponibili

    Art. 72 T.U.IVA – Operazioni non imponibili

    In vigore dal 01/07/2022 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 27/05/2022 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “1. Agli effetti dell’imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:

    a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita’ riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

    b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche’ all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato;

    b-bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell’Unione europea destinati all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attivita’ dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

    b-ter) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell’Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attivita’ dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

    c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea, della Comunita’ europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita’ delle Comunita’ europee, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio’ non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell’Unione stessa;

    c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l’agenzia interessata o l’organismo interessato informa l’amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni e’ soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento;

    d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

    e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

    f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonche’ dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche’ il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita’ relativamente all’imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l’esenzione dai diritti di accisa.

    3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all’imposta sul valore aggiunto.”

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  • Art. 73 T.U.IVA: Modalita’ e termini speciali

    Art. 73 T.U.IVA: Modalita’ e termini speciali

    Art. 73 T.U.IVA – Modalita’ e termini speciali.

    In vigore dal 01/01/2017 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, puo’ determinare le modalita’ ed i termini:

    a) per l’emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita’ e a operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell’art. 35 e di commissionari, nonche’ per la registrazione dei relativi acquisti;

    b) per l’emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all’art. 15, n. 4), non restituiti in conformita’ alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e’ commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione;

    c) per l’emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l’osservanza degli obblighi di cui al Titolo secondo del presente decreto;

    d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzino macchine elettrocontabili, fermo restando l’obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;

    e) per l’emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all’esercizio di impianti di lampade votive.

    Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita’ che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell’imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.

    Il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita’, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o societa’ commerciale controllante e dagli enti o societa’ commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l’ente o societa’ commerciale controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e societa’ diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o societa’ controllante si e’ avvalso della facolta’ di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa’ per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilita’ delle societa’ controllate. Si considera controllata la societa’ le cui azioni o quote sono possedute per oltre la meta’ dall’altra, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione.”

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  • Art. 73 bis T.U.IVA: Disposizione per la identificazione di determinati prodotti

    Art. 73 bis T.U.IVA: Disposizione per la identificazione di determinati prodotti

    Art. 73 bis T.U.IVA – Disposizione per la identificazione di determinati prodotti.

    In vigore dal 01/04/1998 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il Ministro delle finanze con propri decreti puo’ stabilire l’obbligo della
    individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni
    prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
    1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n.883, nonche’
    indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
    2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione,
    apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle
    immagini, apparecchi del settore cine foto ottico, nonche’ talune
    relative parti e pezzi staccati;
    3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
    (Comma abrogato)
    Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono
    essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche
    artificiali, diversi dagli indumenti.
    (Comma abrogato)
    (Comma abrogato)”

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