Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 367/2003 – Mobilità lavoratori e indennità senza anzianità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 16 e 8 della legge n. 223/1991 in materia di mobilità dei lavoratori. Le ordinanze del Tribunale di Chieti non hanno sufficientemente motivato la non manifesta infondatezza delle censure relative agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 223/1991 disciplina la cassa integrazione guadagni, la mobilità e i trattamenti di disoccupazione. Alcune disposizioni concernono i requisiti contributivi e di anzianità per accedere all’indennità di mobilità. Il Tribunale di Chieti aveva sollevato dubbi sulla conformità costituzionale delle norme che escludevano o limitavano il trattamento per lavoratori che non avevano maturato determinati requisiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Chieti ha sollevato, con più ordinanze riunite, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, e 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991, in riferimento agli artt. 2 (doveri di solidarietà), 3 (eguaglianza) e 38 (diritto alla previdenza) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione non hanno adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza: si limitano a enunciare il dubbio di costituzionalità senza argomentare in modo sufficiente perché le norme impugnate violerebbero i parametri invocati.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente si limita a enunciare il sospetto di incostituzionalità senza sviluppare un’argomentazione sufficiente a dimostrare la non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa significa «non manifesta infondatezza»?

    Per sollevare una questione di legittimità costituzionale il giudice deve ritenere che il dubbio di incostituzionalità non sia palesemente privo di fondamento, ossia deve motivare almeno in modo sommario perché la norma potrebbe essere incostituzionale.

    Cos’è l’indennità di mobilità?

    Era un sussidio economico per i lavoratori licenziati collettivamente da imprese in crisi, disciplinato dalla legge n. 223/1991. È stata progressivamente superata dalla NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) introdotta con il Jobs Act del 2015.

    Può il Tribunale riproporre la stessa questione?

    Sì, con un’ordinanza più argomentata che illustri in modo congruo la non manifesta infondatezza. La pronuncia di manifesta inammissibilità non preclude una nuova rimessione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 366/2003 – Espropriazione pubblica utilità in Provincia di Bolzano

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla legge provinciale di Bolzano in materia di espropriazione per pubblica utilità. La Cassazione non ha sufficientemente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, rendendo il ricorso privo del requisito minimo per un esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Provincia Autonoma di Bolzano aveva una propria legge sull’espropriazione per pubblica utilità (l. prov. n. 10/1991, come modificata dalla l. prov. n. 1/1997) nelle materie di sua competenza ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. La Corte di cassazione aveva sollevato dubbi sulla conformità di questa normativa ai principi costituzionali di eguaglianza e tutela della proprietà privata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano n. 10/1991, come modificato dall’art. 18 della legge provinciale n. 1/1997, in riferimento agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione della Cassazione non ha adeguatamente esposto la rilevanza della questione nel giudizio principale, né ha illustrato in modo sufficiente in che modo la norma provinciale impugnata incidesse sulla controversia da decidere.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza quando il giudice rimettente non spiega in modo adeguato il nesso tra la norma censurata e la decisione del giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cos’è il requisito della «rilevanza» in un giudizio di legittimità costituzionale?

    La rilevanza è il nesso di necessità tra la norma impugnata e la decisione del giudizio a quo: il giudice deve dimostrare che, senza risolvere la questione di costituzionalità, non può definire il processo principale.

    Le Province autonome possono legiferare in materia di espropriazione?

    Sì, nei limiti delle materie attribuite dallo Statuto speciale (l. cost. n. 5/1948) e nel rispetto dei principi costituzionali. Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige conferisce alla Provincia di Bolzano potestà legislativa primaria in diverse materie, inclusa l’espropriazione per scopi provinciali.

    La manifesta inammissibilità chiude definitivamente il caso?

    No: il giudice rimettente può sollevare nuovamente la stessa questione con un’ordinanza meglio motivata, oppure un altro giudice può farlo in un diverso procedimento che presenti gli stessi profili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 365/2003 – Coefficiente pensionistico parasubordinati e parità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 11, comma 2, della legge n. 448/1998, che fissa un coefficiente di calcolo pensionistico per i lavoratori parasubordinati. La norma non viola il principio di uguaglianza: la differenza di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti è giustificata dalla diversità strutturale dei due sistemi previdenziali.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 1999 (l. 448/1998) ha introdotto una disposizione che disciplinava il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato dubbi di costituzionalità ritenendo che il coefficiente previsto per i parasubordinati fosse iniquo rispetto a quello applicato ad altre categorie di lavoratori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze, con più ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge n. 448/1998, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), ritenendo che il diverso coefficiente pensionistico per i lavoratori parasubordinati determinasse una disparità di trattamento irragionevole.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza. Il sistema contributivo della gestione separata ha parametri di calcolo diversi rispetto al sistema dei lavoratori dipendenti, coerenti con i diversi livelli di contribuzione e con la diversa struttura del rapporto di lavoro. L’eguaglianza non impone di trattare allo stesso modo situazioni strutturalmente differenti.

    Il principio

    Il principio di eguaglianza non è violato dalla differenziazione dei coefficienti pensionistici tra lavoratori dipendenti e parasubordinati, se tale differenziazione riflette la diversa struttura contributiva e previdenziale delle due categorie.

    Domande e risposte

    Chi sono i lavoratori parasubordinati?

    Sono i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e, più in generale, chi svolge prestazioni prevalentemente personali senza subordinazione. Sono iscritti alla gestione separata INPS introdotta dalla legge n. 335/1995.

    Come funziona il calcolo della pensione con il sistema contributivo?

    Nel sistema contributivo la pensione si calcola moltiplicando il montante dei contributi versati per un coefficiente di trasformazione che dipende dall’età al pensionamento. Coefficienti diversi per categorie diverse non violano di per sé l’eguaglianza se la diversità è giustificata.

    Questa decisione è definitiva o si può riaprire la questione?

    La «manifesta infondatezza» non preclude una nuova questione se cambiano il quadro normativo o i termini del confronto. Una futura ordinanza di rimessione con argomentazioni diverse potrebbe portare a un esame nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 364/2003 – Sportello unico attività produttive e conflitto regioni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Veneto contro il d.P.R. n. 440/2000 sullo sportello unico per le attività produttive, ed estinto quello della Regione Liguria. In entrambi i casi il ricorso era tardivo o privo dei requisiti di ammissibilità per un conflitto intersoggettivo.

    Di cosa si tratta

    Il d.P.R. n. 440/2000 aveva modificato la disciplina dello sportello unico per gli impianti produttivi (SUAP), istituendo una struttura comunale unica che accentrava tutte le funzioni autorizzatorie, istruttorie e di controllo, comprese quelle prima attribuite ad altre amministrazioni. Le Regioni Veneto e Liguria lamentavano che il regolamento governativo invadesse le loro competenze legislative e amministrative in materie ormai regionali dopo la riforma costituzionale del 2001.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto (r. confl. n. 13/2001) ha sollevato conflitto di attribuzioni contro lo Stato chiedendo l’annullamento del d.P.R. n. 440/2000 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La Regione Liguria (r. confl. n. 14/2001) aveva instaurato un analogo conflitto, poi non coltivato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo instaurato dalla Regione Liguria (per rinuncia). Dichiara poi inammissibile il conflitto della Regione Veneto: il ricorso era stato proposto prima che entrasse in vigore la legge costituzionale n. 3/2001 che aveva ridisegnato il Titolo V, e dopo la sua entrata in vigore la Regione non aveva più un interesse attuale a far valere le originarie competenze pre-riforma.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni è inammissibile se, nel corso del giudizio, le competenze invocate dal ricorrente subiscono una modifica costituzionale che priva il conflitto del presupposto originario, ovvero se non viene dimostrato un persistente interesse attuale alla pronuncia.

    Domande e risposte

    Cosa è lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)?

    Il SUAP è un ufficio comunale che funge da interlocutore unico per le imprese che richiedono autorizzazioni per l’apertura o l’ampliamento di impianti produttivi. Concentra in un’unica sede procedimentale tutte le pratiche che prima richiedevano contatti con più enti.

    Perché il conflitto della Regione Veneto era inammissibile?

    Il ricorso era stato presentato nel 2001, prima che la riforma del Titolo V entrasse in vigore. Dopo quella riforma il quadro delle competenze era cambiato; la Regione non aveva dimostrato un interesse attuale a un annullamento del regolamento governativo nel nuovo assetto costituzionale.

    Le Regioni possono impugnare regolamenti governativi?

    Sì, attraverso il conflitto di attribuzioni se il regolamento menoma una competenza costituzionalmente attribuita alla Regione. Tuttavia l’atto deve effettivamente ledere una competenza regionale e il ricorso deve rispettare i termini e i requisiti previsti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 363/2003 – Italia Lavoro Spa e politiche attive del lavoro

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 30 della legge finanziaria 2002, che affidava a Italia Lavoro S.p.A. la promozione delle politiche attive del lavoro. La scelta dello Stato di avvalersi di una società strumentale per funzioni di assistenza tecnica non viola la competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

    Di cosa si tratta

    L’art. 30 della legge finanziaria 2002 consentiva al Ministero del Lavoro di avvalersi di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai servizi per l’impiego. Le Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna contestarono la norma ritenendo che sottraesse loro competenze legislative e amministrative senza una giustificazione fondata sul principio di sussidiarietà.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna hanno impugnato l’art. 30 della legge n. 448/2001 in riferimento agli artt. 117 (competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro), 118 (sussidiarietà) e 119 (autonomia finanziaria) della Costituzione, lamentando che la creazione di uno strumento operativo ministeriale esautorasse le Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Le funzioni affidate a Italia Lavoro hanno carattere di assistenza tecnica e promozionale: non incidono sulla potestà legislativa regionale, né spostano le funzioni amministrative verso il centro in modo da violare la sussidiarietà. Lo Stato può legittimamente organizzarsi con società strumentali per l’esercizio di compiti che restano comunque coordinati con le Regioni.

    Il principio

    L’utilizzo da parte dello Stato di una società strumentale per attività di promozione e assistenza tecnica nel settore delle politiche attive del lavoro non lede la competenza concorrente regionale, purché le funzioni attribuite non comportino l’esercizio di potestà pubbliche sottratte alle Regioni.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono contestare la scelta organizzativa dello Stato di usare una società per azioni?

    Sì, ma solo se questa scelta si traduce in una sottrazione di competenze regionali. Se la società svolge mere funzioni strumentali e di assistenza tecnica senza esercitare potestà pubbliche, la contestazione non ha fondamento costituzionale.

    Cosa sono le «politiche attive del lavoro»?

    Sono gli interventi pubblici volti a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (formazione, orientamento, tirocini, incentivi all’assunzione), distinti dalle politiche passive come la cassa integrazione e i sussidi di disoccupazione.

    Dopo la riforma del Titolo V del 2001, chi ha la competenza principale sul mercato del lavoro?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce «tutela e sicurezza del lavoro» alla competenza concorrente. Nelle materie concorrenti lo Stato fissa i principi fondamentali; alle Regioni spetta la disciplina di dettaglio. Le funzioni amministrative di norma seguono le competenze legislative secondo il principio di sussidiarietà.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 361/2003 – Sanzioni divieto di fumo e competenza regionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Toscana sull’art. 52, comma 20, della legge finanziaria 2002. Le sanzioni per la violazione del divieto di fumo nei locali pubblici attengono alla sicurezza sanitaria unitaria e rientrano nella competenza esclusiva statale, non nella competenza concorrente regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2002 (l. 448/2001) aveva inasprito le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto di fumo nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto, modificando l’art. 7 della legge n. 584 del 1975. La Regione Toscana ha contestato questa norma ritenendo che la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, impedisse allo Stato di determinare le sanzioni concrete applicabili nelle singole violazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato l’art. 52, comma 20, della legge n. 448/2001 in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute). Secondo la ricorrente, spettava alle Regioni fissare le sanzioni specifiche, essendo la determinazione dei principi fondamentali l’unica funzione riservata allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Le sanzioni per il divieto di fumo presentano una valenza che trascende la sola tutela della salute, essendo collegate agli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo. La disciplina sanzionatoria uniforme è giustificata dall’esigenza di garantire un livello unitario di deterrenza su tutto il territorio nazionale, senza che le Regioni possano introdurre differenziazioni al ribasso o al rialzo.

    Il principio

    Quando una norma sanzionatoria attiene a obblighi derivanti dall’ordinamento europeo e presenta una valenza che trascende la materia della tutela della salute, la sua determinazione spetta allo Stato anche in regime di competenza concorrente.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con questa sentenza per le Regioni?

    Le Regioni non possono modificare le sanzioni pecuniarie per il divieto di fumo fissate dallo Stato: la competenza è statale in quanto la materia ha rilevanza europea e non è riconducibile esclusivamente alla tutela della salute.

    Chi poteva irrogare le sanzioni prima della legge finanziaria 2002?

    Le sanzioni erano già previste dalla legge n. 584/1975, attribuita alla competenza statale. La legge finanziaria 2002 ha solo inasprito gli importi, confermando la scelta del legislatore statale di mantenere un regime uniforme.

    Qual è la differenza tra competenza esclusiva e concorrente in materia sanitaria?

    Nelle materie di competenza concorrente lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni la disciplina di dettaglio. Tuttavia, quando la norma risponde a obblighi sovranazionali o ha valenza trasversale, il perimetro della competenza statale si allarga oltre i soli principi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 362/2003 – Trasferimento beni demaniali ai Comuni: cessata materia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei Comuni (art. 71, l. 448/2001) e sull’art. 27, commi 16 e 17, della stessa legge finanziaria 2002. Le norme impugnate da più Regioni erano nel frattempo state abrogate o sostituite, rendendo la controversia priva di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Diverse Regioni — Marche, Toscana, Campania ed Emilia-Romagna — avevano impugnato l’art. 71 della legge finanziaria 2002, che estendeva alle aree demaniali edificate in tutta Italia il regime di trasferimento al patrimonio disponibile dei Comuni già previsto dalla legge n. 177/1992 per alcune province. Le ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di governo del territorio, attribuita alla competenza concorrente delle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Marche, Toscana, Campania ed Emilia-Romagna hanno impugnato l’art. 71 della legge n. 448/2001, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (governo del territorio, competenza concorrente). È stata impugnata anche la disciplina dei commi 16 e 17 dell’art. 27 della stessa legge, relativa ad ulteriori trasferimenti patrimoniali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine a tutte le questioni riunite. Nel corso del giudizio le disposizioni impugnate sono state abrogate o radicalmente modificate dalla legge n. 112/2002 (legge La Loggia) e da successive disposizioni, eliminando la ragione del conflitto costituzionale originariamente lamentato dalle Regioni.

    Il principio

    Quando la norma impugnata è abrogata o integralmente sostituita nel corso del giudizio costituzionale in via principale, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, purché la disposizione sopravvenuta non riproduca il medesimo vizio e non vi siano effetti permanenti da eliminare.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata materia del contendere» in un giudizio costituzionale?

    Significa che la norma impugnata è venuta meno (per abrogazione o sostituzione) in modo da eliminare il contrasto denunciato, rendendo inutile una pronuncia di merito. La Corte non accerta né la costituzionalità né l’illegittimità della disposizione originaria.

    Le Regioni ottenevano qualcosa con questa decisione?

    Non nel merito: non vi è stata una dichiarazione di illegittimità. Tuttavia, la pressione delle impugnazioni regionali ha probabilmente contribuito alla modifica legislativa che ha reso privo di oggetto il giudizio.

    I beni già trasferiti ai Comuni restano nel loro patrimonio?

    La cessata materia del contendere non tocca i trasferimenti già perfezionati: la Corte non ha annullato gli effetti già prodottisi, ma solo constatato che il quadro normativo era mutato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 382/2003 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso lavoro sommerso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara estinto il processo instaurato dalla Regione Umbria con ricorso in via principale avverso l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 210/2002 (convertito nella legge n. 266/2002) sulla procedura di regolarizzazione del lavoro sommerso tramite i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). La Regione ha rinunciato al ricorso e la parte resistente ha accettato: il processo si estingue ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva impugnato l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266, in materia di emersione del lavoro sommerso. La norma istituisce in ogni capoluogo di provincia i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) — organi statali — con il compito di approvare piani individuali di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari, con effetti estintivi dei reati contravvenzionali connessi e sospensione delle ispezioni durante l’istruttoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Umbria denunciava l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 210/2002, convertito nella legge n. 266/2002, in riferimento agli artt. 117 (terzo e quarto comma) e 118 (secondo comma) della Costituzione, nonché all’art. 2 del d.lgs. n. 281/1997 e al principio di leale collaborazione, ritenendo che l’istituzione di organi statali in ogni capoluogo invadesse le competenze regionali in materia di lavoro e politiche attive per l’occupazione.

    La decisione della Corte

    Il processo è dichiarato estinto. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la rinuncia al ricorso — quando accettata da tutte le parti — estingue il processo senza che la Corte possa pronunciarsi nel merito. Non vi è alcuna decisione sulla fondatezza o infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

    Il principio

    Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, se accettata dalla controparte, estingue il processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative: la Corte non si pronuncia nel merito e la norma impugnata rimane in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa sono i CLES istituiti dalla norma impugnata?

    I Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) sono organi statali istituiti in ogni capoluogo di provincia dalla legge n. 266/2002, con il compito di approvare piani individuali di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, determinando effetti estintivi dei reati contravvenzionali e la sospensione delle ispezioni nei confronti del datore di lavoro che presenta il piano.

    Perché la Regione aveva impugnato la norma?

    Sosteneva che l’istituzione di organi statali capillari per gestire la regolarizzazione del lavoro sommerso invadesse le competenze regionali in materia di mercato del lavoro e politiche attive per l’occupazione (artt. 117, terzo e quarto comma, Cost.) e violasse il principio di leale collaborazione.

    Cosa significa che il processo è estinto? La questione è risolta?

    No: l’estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di inammissibilità o infondatezza. La Corte non ha giudicato la norma costituzionale: ha semplicemente preso atto che le parti hanno posto fine al giudizio. La questione di costituzionalità avrebbe potuto essere riproposta in futuro da altri soggetti legittimati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 381/2003 – Oblazione e spese processuali alla parte civile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis c.p. nella parte in cui non consentono al giudice di liquidare le spese alla parte civile quando il reato si estingue per oblazione. L’impossibilità di condannare alle spese deriva dall’art. 541 c.p.p., non dalle norme impugnate, e la situazione è già stata affrontata dalla giurisprudenza costituzionale.

    Di cosa si tratta

    L’oblazione è un istituto del diritto penale che consente all’imputato di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma di denaro (artt. 162 e 162-bis c.p.). Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, dubita che tale istituto violi i principi di uguaglianza e di tutela del diritto di difesa perché non prevede la possibilità per il giudice di liquidare le spese processuali in favore della parte civile costituita nel processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis del codice penale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il giudice possa liquidare le spese alla parte civile in caso di estinzione del reato a seguito di oblazione.

    La decisione della Corte

    L’ordinanza è manifestamente infondata. La Corte richiama l’ordinanza n. 73 del 1993 con cui aveva già affrontato analoga questione, rilevando che l’oblazione è una sentenza di non doversi procedere per causa estintiva del reato, non una sentenza di proscioglimento per difetto di responsabilità. L’impossibilità di liquidare le spese alla parte civile non deriva dagli artt. 162 e 162-bis c.p. ma dall’art. 541 c.p.p., che non era stato impugnato dal rimettente. Le norme denunciate sono pertanto estranee al vizio lamentato.

    Il principio

    La preclusione alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile in caso di estinzione del reato per oblazione non deriva dagli artt. 162 e 162-bis c.p. ma dall’art. 541 c.p.p.: la questione sollevata nei confronti delle prime due norme è manifestamente infondata per erronea individuazione della norma denunciata.

    Domande e risposte

    Cos’è l’oblazione nel diritto penale italiano?

    L’oblazione è un istituto previsto dagli artt. 162 (oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda) e 162-bis (oblazione nelle contravvenzioni punite in alternativa con l’arresto) del codice penale, che consente all’imputato di estinguere il reato pagando una somma di denaro, con conseguente sentenza di non doversi procedere.

    Perché la parte civile non può ottenere le spese processuali in caso di oblazione?

    Perché l’art. 541 c.p.p. limita la condanna alle spese alle sentenze di condanna, e la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per oblazione non è una sentenza di condanna. Le norme sull’oblazione in sé non regolano la liquidazione delle spese.

    La parte civile rimane senza tutela?

    No: la parte civile che abbia subito un danno può agire in sede civile per il risarcimento. L’oblazione estingue il reato ma non pregiudica l’azione civile per i danni, che rimane esperibile dinanzi al giudice civile.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per asserita disparità di trattamento della parte civile nei diversi esiti del processo penale
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e tutela giurisdizionale dei diritti, invocato dalla parte civile nel processo penale
  • Corte cost. n. 380/2003 – Controfirma ministeriale nomina Procuratore della Repubblica

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    In un conflitto di attribuzioni tra CSM e Ministro della giustizia, la Corte dichiara che non spettava al Ministro rifiutare la controfirma del decreto presidenziale di nomina del dott. Galizzi a Procuratore della Repubblica di Bergamo e annulla la relativa nota di rifiuto. Il Ministro, dopo adeguata concertazione ispirata a leale collaborazione, non può bloccare indefinitamente la delibera del CSM.

    Di cosa si tratta

    Il CSM aveva deliberato all’unanimità di conferire l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi. Il Ministro della giustizia Castelli rifiuta la controfirma del relativo decreto del Presidente della Repubblica, adducendo un’asserita causa di incompatibilità derivante dalla presenza del fratello del magistrato come Presidente di sezione dello stesso Tribunale. Il CSM solleva conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: il CSM ritiene che il Ministro della giustizia, con la nota del 25 ottobre 2002, abbia leso le attribuzioni costituzionalmente garantite dall’organo di autogoverno della magistratura. I parametri invocati sono gli artt. 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, che disciplinano le competenze del CSM e il ruolo del Ministro in materia di organizzazione giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ricorda che il «concerto» tra CSM e Ministro è una modalità di leale collaborazione, non un potere di veto. Il Ministro può esprimere riserve e avviare una fase di concertazione, ma non può trasformare il dissenso in rifiuto definitivo e unilaterale di dar corso alla delibera del CSM, una volta che la concertazione si sia protratta per tempi ragionevoli senza raggiungere un accordo. La valutazione sull’eventuale incompatibilità ai sensi dell’art. 19 R.D. n. 12/1941 apparteneva alla competenza del CSM, che aveva già esaminato e superato il profilo. La Corte annulla la nota ministeriale di rifiuto.

    Il principio

    Il «concerto» del Ministro della giustizia nelle nomine direttive proposte dal CSM è strumento di leale collaborazione istituzionale: non attribuisce al Ministro un potere di veto sine die sulle delibere del CSM, ma impone una fase di concertazione in tempi ragionevoli al termine della quale, in caso di persistente disaccordo, la delibera dell’organo di autogoverno della magistratura prevale.

    Domande e risposte

    Cos’è il «concerto» tra CSM e Ministro della giustizia?

    E’ la procedura attraverso cui le nomine agli uffici direttivi della magistratura richiedono non solo la delibera del CSM ma anche la partecipazione del Ministro, che ha la facoltà di sollevare rilievi. La Corte chiarisce che si tratta di un meccanismo di collaborazione, non di un potere di approvazione o veto ministeriale.

    Quali motivi aveva addotto il Ministro per rifiutare la controfirma?

    Il Ministro sosteneva che il fratello del dott. Galizzi, Presidente di sezione al Tribunale di Bergamo, determinasse una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 19 del R.D. n. 12/1941 sull’ordinamento giudiziario. Il CSM aveva però già valutato e disatteso tale rilievo.

    Quali sono le conseguenze pratiche della pronuncia?

    La nota ministeriale di rifiuto è annullata dalla Corte: il decreto presidenziale di nomina del dott. Galizzi a Procuratore della Repubblica di Bergamo deve quindi essere controfirmato dal Ministro e diventare efficace.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 379/2003 – Insindacabilità parlamentare opinioni on. Gramazio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    In un conflitto di attribuzioni tra Tribunale di Roma e Camera dei deputati, la Corte dichiara che spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Gramazio, in quanto espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il comunicato stampa che riproduceva il contenuto di un’interrogazione parlamentare contestualmente presentata costituisce un’opinione connessa all’esercizio del mandato.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Domenico Gramazio aveva diffuso un comunicato stampa — ripreso dal quotidiano Roma — che riportava i contenuti di un’interrogazione da lui presentata alla Camera, sollevando dubbi su presunti rapporti contrattuali tra una società riconducibile alla moglie del dott. Stefano Balassone (consigliere RAI) e la RAI-TV. Balassone e la moglie intentano causa per danni da diffamazione davanti al Tribunale civile di Roma. La Camera delibera l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. e il Tribunale solleva conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: il Tribunale di Roma (sezione I civile) contesta la delibera della Camera dei deputati del 25 marzo 1999, con cui l’Assemblea ha dichiarato che le dichiarazioni dell’on. Gramazio costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, coperte dall’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale ritiene invece che il comunicato stampa non rientri tra gli atti tipici coperti dalla garanzia.

    La decisione della Corte

    La Corte accerta che il comunicato stampa riproduceva sostanzialmente il contenuto dell’interrogazione parlamentare presentata dallo stesso Gramazio il medesimo giorno della diffusione. Sussiste quindi il requisito del nesso funzionale tra le dichiarazioni esterne e l’atto parlamentare tipico: le opinioni divulgate al di fuori del Parlamento sono coperti dall’insindacabilità quando costituiscono una «proiezione esterna» di atti parlamentari compiuti contestualmente. La Camera aveva quindi correttamente esercitato la propria attribuzione nel deliberare l’insindacabilità.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si estende alle dichiarazioni rese extra moenia quando sussiste un nesso funzionale diretto con un atto parlamentare tipico contestualmente compiuto: il comunicato stampa che riproduce i contenuti di un’interrogazione presentata lo stesso giorno costituisce una «proiezione esterna» dell’atto parlamentare coperta dalla garanzia costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    E’ uno strumento processuale con cui un potere dello Stato — nel caso, il Tribunale — contesta che un altro potere — la Camera — abbia usurpato o vincolato illegittimamente le sue attribuzioni costituzionali. La Corte decide quale potere avesse titolo ad agire.

    Quando un comunicato stampa di un parlamentare è coperto dall’insindacabilità?

    Quando riproduce sostanzialmente il contenuto di un atto parlamentare tipico (interrogazione, interpellanza, ecc.) contestualmente compiuto, stabilendo così quel nesso funzionale che la giurisprudenza costituzionale richiede per estendere la garanzia dell’art. 68, primo comma, alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento.

    Cosa accade al processo civile di risarcimento pendente davanti al Tribunale di Roma?

    A seguito della pronuncia della Corte che riconosce l’attribuzione della Camera, il Tribunale è vincolato dalla delibera di insindacabilità: non può condannare il parlamentare per le dichiarazioni coperte dall’art. 68, primo comma, Cost.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni
  • Corte cost. n. 378/2003 – Quota obbligatoria pneumatici ricostruiti acquisti PA

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione della Regione Emilia-Romagna sull’obbligo — imposto dall’art. 52, comma 14, della legge finanziaria 2002 — di riservare almeno il 20% degli acquisti di pneumatici di ricambio a pneumatici ricostruiti. La norma persegue finalità di tutela ambientale che rientrano nella competenza statale esclusiva: la limitazione dell’autonomia organizzativa delle amministrazioni è giustificata e proporzionata.

    Di cosa si tratta

    L’art. 52, comma 14, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) impone alle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e ai gestori di servizi pubblici di riservare almeno il 20% degli acquisti di pneumatici di ricambio per le loro flotte a pneumatici ricostruiti, per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione. La Regione Emilia-Romagna ritiene che la norma comprima ingiustificatamente la propria autonomia organizzativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna denuncia l’art. 52, comma 14, della legge n. 448/2001 in riferimento agli artt. 117 (commi secondo, terzo, quarto e sesto), 118 (primo comma) e 119 della Costituzione, nonché ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, sostenendo che la norma non persegua reali finalità di tutela ambientale ma miri piuttosto a sostenere le industrie locali di ricostruzione, e che comunque leda l’autonomia decisionale delle Regioni e degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La questione è infondata. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa — nazionale e comunitaria — in materia di gestione dei rifiuti, ricordando che il d.lgs. n. 22/1997 classifica il pneumatico ricostruibile come rifiuto non pericoloso recuperabile e che il successivo d.lgs. n. 209/2003 prevede obblighi di recupero per i produttori. La tutela ambientale è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., sicché lo Stato può introdurre misure vincolanti per tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, purché coerenti con la finalità ambientale perseguita.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale che abilita lo Stato a porre obblighi vincolanti anche sulle scelte organizzative e di acquisto delle amministrazioni regionali e locali, quando la misura sia coerente con la finalità ambientale e proporzionata all’obiettivo perseguito.

    Domande e risposte

    In cosa consiste l’obbligo imposto dalla norma censurata?

    Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le proprie flotte di autoveicoli, devono destinare almeno il 20% della spesa a pneumatici ricostruiti, in applicazione delle politiche di recupero e riciclo dei rifiuti.

    Perché la Regione contestava la norma?

    Sosteneva che le finalità ambientali dichiarate fossero pretestuose, che la norma avesse in realtà lo scopo di sostenere un settore industriale, e che comprimesse l’autonomia organizzativa regionale in materie di competenza concorrente o residuale.

    Come ha risposto la Corte sull’effettività della finalità ambientale?

    Ha rilevato che il quadro normativo, nazionale e comunitario, classifica il pneumatico ricostruito nell’ambito del recupero e riciclo dei rifiuti, confermando la coerenza della misura con obiettivi ambientali riconosciuti e non meramente strumentali.

    Norme collegate

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.