Autore: Andrea Marton

  • Art. 75 T.U.IVA: Norme applicabili

    Art. 75 T.U.IVA: Norme applicabili

    Art. 75 T.U.IVA – Norme applicabili.

    In vigore dal 29/12/1974

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1974 n. 687 Articolo 1

    “Per quanto non e’ diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
    materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice
    penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e
    del regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24
    maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.
    Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e’ devoluto ai
    fondi costituiti presso l’Amministrazione o il corpo cui appartengono gli
    accertatori, con le modalita’ previste con decreto del Ministro per le
    finanze. Si applica il quarto comma dell’art. 6 della L. 15 novembre 1973,
    n. 734.”

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  • Art. 76 T.U.IVA: Istituzione e decorrenza dell’imposta

    Art. 76 T.U.IVA: Istituzione e decorrenza dell’imposta

    Art. 76 T.U.IVA – Istituzione e decorrenza dell’imposta.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “L’imposta sul valore aggiunto e’ istituita con decorrenza dal 1 gennaio
    1973.
    L’imposta si applica, salvo quanto e’ disposto negli articoli da 77 a 80,
    sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31
    dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di
    importazione definitiva e’ accettata dalla dogana posteriormente alla data
    stessa.”

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  • Art. 77 T.U.IVA: Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia’ assoggettate all’imposta

    Art. 77 T.U.IVA: Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia’ assoggettate all’imposta

    Art. 77 T.U.IVA – Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia’ assoggettate all’imposta generale sull’entrata.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene
    o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal
    committente, deve applicare l’imposta sul valore aggiunto anche sulla parte
    dell’ammontare imponibile eventualmente gia’ assoggettata all’imposta
    generale sull’entrata. In questo caso l’imposta generale sull’entrata e’
    ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la
    determinazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal
    committente.
    Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione
    alle quali l’imposta generale sull’entrata e’ stata assolta preventivamente
    dal cedente una volta tanto in conformita’ a disposizioni vigenti alla detta
    data, l’imposta stessa e’ ammessa in detrazione dall’imposta sul valore
    aggiunto dovuta dal cedente.”

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  • Art. 78 T.U.IVA: Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessita’ e

    Art. 78 T.U.IVA: Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessita’ e

    Art. 78 T.U.IVA – Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessita’ e prodotti tessili. (N.D.R.: 1) L’art. 1 della L. 889/80 dispone che le aliquote dell’I.V A stabilite nelle misure dell’1% e del 3% sono unificate nella misura del 2% e quelle stabilite nelle misure del 6% e del 9% sono unificate nella misura dell’8% e l’art. 13 dispone che le nuove aliquote si intendono definitive; 2) L’art. 1 del D.L. 495/82, non conv., e poi l’art. 1 del D.L. 697/82, conv. con modif. nella L. 887/82, dispone che l’aliquota dell’8% e’ elevata al 10%; 3) L’art. 1 del D.L. 853/84, conv. con modif. nella L. 17/85, unifica le aliquote stabilite nella misura dell’8% e del 10% nella misura del 9% con effetto dall’1/01/1985; 4) L’art. 34 del D.L. 69/89, conv. con modif. nella L. 154/89, dispone che l’aliquota stabilita nella misura del 2% e’ sostituita dall’aliquota del 4% con effetto dall’ 1/01/1989; 5) L’art. 10 del D.L. 41/95, conv. con modif. nella L. 85/95, dispone che le aliquote stabilite nella misura del 9% sono elevate al 10%).

    In vigore dal 31/12/1980 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 22/12/1980 n. 889 Articolo 11

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 2 del D.L. 288/80. Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 2 del D.L. 503/80. Per unificazione aliquote I.V.A. vedi artt. 1 e 13 della L. 889/80.”Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall’imposta
    generale sull’entrata e dall’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del
    regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2. convertito, con modificazioni, nella
    legge 19 giugno 1940, n. 762, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’
    ridotta all’uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli
    anni 1975 e 1976.
    Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali
    l’imposta generale sull’entrata e la parallela imposta sull’importazione si
    applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento,
    l’aliquota dell’I.V.A. si applica nella misura del tre per cento per gli anni
    1973 e 1974.
    Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12
    agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell’imposta sul
    valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per
    quelli soggetti all’aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per
    quelli soggetti all’aliquota del diciotto per cento.
    (Comma soppresso).”

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  • Art. 61 Codice Civile: Data della morte presunta

    Art. 61 Codice Civile: Data della morte presunta

    Art. 61 c.c. Data della morte presunta

    In vigore

    Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia. Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

  • Art. 79 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta nel settore edilizio

    Art. 79 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta nel settore edilizio

    Art. 79 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta nel settore edilizio.

    In vigore dal 09/07/1974 al 01/04/1979

    Modificato da: Decreto-legge del 06/07/1974 n. 254 Articolo 4

    Soppresso dal 01/04/1979 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1

    “Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricazione di cui all’art.
    13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate
    dalla imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in
    dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei
    fabbricati stessi, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ ridotta al
    sei per cento fino al termine che sara’ stabilito con le disposizioni da
    emanare ai sensi dell’art. 9, n. 6) o del sesto comma dell’art. 15 della
    legge 9 ottobre 1971, n. 825.”

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  • Art. 80 T.U.IVA: Aliquote dell’imposta

    Art. 80 T.U.IVA: Aliquote dell’imposta

    Art. 80 T.U.IVA – Aliquote dell’imposta.

    Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Fino al termine che sara’ stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi
    dell’art. 9, n. 6) o del sesto comma dell’art. 15 della legge 9 ottobre
    1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di
    servizi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, le operazioni
    comprese in regimi fiscali sostitutivi dell’imposta generale sull’entrata, o
    anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972.”

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  • Art. 81 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta nell’anno 1973

    Art. 81 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta nell’anno 1973

    Art. 81 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta nell’anno 1973.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I contribuenti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o
    professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio
    dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
    decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’art. 35 in
    allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e
    seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell’art. 43.
    Ai fini dell’applicazione, nell’anno 1973, degli articoli 31 e 32, terzo
    comma, 33 secondo comma e 34, quarto comma, il volume d’affari dell’anno 1972
    e’ costituito:
    a) per le attivita’ gia’ soggette all’imposta generale sull’entrata nei modi
    e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall’ammontare
    risultante dalle fatture emesse;
    b) per le attivita’ di commercio al minuto e artigianali e per l’attivita’
    di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad
    eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall’ammontare degli
    acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle
    bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;
    c) per l’esercizio di arti e professioni, dall’ammontare dei proventi
    assoggettati alle ritenute d’acconto di cui al secondo comma e alla
    lettera b) del terzo comma dell’art. 128 del testo unico delle leggi
    sulle imposte dirette e successive modificazioni;
    d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito
    e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di
    entrate non tributarie, dall’ammontare risultante dalle denunce
    presentate a norma delle lettere l), p), q), r), e t) dell’art. 8 del
    regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19
    giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
    e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e
    simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui
    alla lettera g) del primo comma dell’art. 5 e al primo comma dell’art. 6
    della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attivita’ non
    contemplata espressamente nel presente articolo, dall’ammontare
    desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento
    probatorio.”

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  • Art. 82 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa agli investimenti

    Art. 82 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa agli investimenti

    Art. 82 T.U.IVA – Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa agli investimenti.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I contribuenti di cui all’art. 4 del presente decreto, che esercitano attivita’ commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice
    civile, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto l’ammontare
    dell’imposta generale sull’entrata, dell’imposta prevista nel primo comma
    dell’ art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con
    modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e delle relative
    addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli
    acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per
    l’esercizio delle attivita’ esercitate e di beni e servizi impiegati nella
    costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al 25
    maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate
    all’esercizio di attivita’ commerciali o agricole e non suscettibili di
    altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze,
    gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione
    ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato
    originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.
    La detrazione e’ ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le
    relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni
    strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero
    ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
    Agli effetti del presente articolo:
    a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti di appalto
    o d’opera;
    b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari
    del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonche’ di
    quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se l’acquirente non
    e’ in possesso della bolletta d’importazione, l’ammontare dell’imposta
    detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si
    determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa
    diminuito del quindici per cento;
    c) non si tiene conto, nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 77,
    dell’imposta generale sull’entrata assolta;
    d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le
    concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive
    modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per
    l’acquisto, l’importazione o la produzione di beni compresi nella
    cessione spetta al cessionario;
    e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di
    emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o
    spedizione o del pagamento;
    f) le importazioni, anche se relative a beni gia’ temporaneamente importati,
    si considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della
    dichiarazione di importazione definitiva.
    Nell’ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai
    commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite
    allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle
    imprese per conto delle quali hanno agito.”

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  • Art. 83 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa alle scorte

    Art. 83 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa alle scorte

    Art. 83 T.U.IVA – Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa alle scorte.

    In vigore dal 29/12/1974 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1974 n. 687 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I contribuenti che esercitano attivita’ industriali dirette alla produzione di beni o servizi, di cui all’art. 2195, n. 1 del codice civile, o
    attivita’ agricole di cui all’art. 2135 dello stesso codice, compresi i
    piccoli imprenditori, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto,
    nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l’imposta
    generale sull’entrata, l’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del
    regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella
    legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o
    ad essi addebitate a titolo di rivalsa:
    1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e
    componenti relativi all’attivita’ esercitata, nonche’ per le relative
    lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o
    reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1
    settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di
    imposizione una volta tanto l’imposta detraibile si determina
    applicando la aliquota condensata all’ammontare imponibile risultante
    dalle fatture d’acquisto o dalle bollette d’importazione, decurtato
    dell’imposta che vi e’ eventualmente incorporata. Tuttavia per i
    prodotti tessili di cui alle Tabelle B e C allegate alla L. 12 agosto
    1957, n. 757, e successive modificazioni, l’imposta detraibile, anche se la
    detrazione sia stata gia’ operata, e’ determinata applicando
    all’ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della L. 31 luglio
    1954, n. 570, e successive modificazioni;
    2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello
    stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di
    vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1.
    La detrazione e’ ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le
    lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette
    doganali e puo’ essere applicata, a scelta del contribuente:
    a) o nella misura corrispondente alle quantita’ di beni, distinti per gruppi
    merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato
    per la vidimazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del
    presente decreto, risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio
    1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in
    semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti
    quelli acquistati o importati in data piu’ recente. La vidimazione puo’
    essere eseguita anche dall’ufficio del registro o dall’ufficio
    dell’imposta sul valore aggiunto;
    b) o nella misura forfettaria del 25 per cento dell’ ammontare globale delle
    imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del
    7,50 per cento dell’ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al
    n. 2). L’applicazione della detrazione in misura forfettaria non e’
    ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione
    una volta tanto, per i quali e’ consentita la detrazione di cui al n. 1)
    del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora
    posseduti alla data del 25 maggio 1972.
    La detrazione prevista nei commi precedenti puo’ essere applicata con
    riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano
    oggetto dell’attivita’ esercitata nonche’ alle relative lavorazioni, anche
    dai contribuenti che esercitano attivita’ intermediarie nella circolazione
    di beni, di cui all’art. 2195, n. 2 del codice civile. La percentuale di cui
    alla lettera b) del secondo comma e’ pero’ ridotta al 10 per cento per i
    contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per
    quelli che esercitano il commercio all’ingrosso e al 7,50 per cento per
    quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all’ingrosso.
    Le disposizioni del terzo e del quarto comma dell’art. 82 valgono anche
    agli effetti del presente articolo.”

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