Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 422/2008 – Lite temeraria e condanna d’ufficio alle spese nei gradi di merito

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 422/2008 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 385, quarto comma, c.p.c. (condanna alle spese d’ufficio per lite temeraria in cassazione), sollevata dal Tribunale di Lecce. Il rimettente ha impugnato la norma sbagliata: la disposizione censurata riguarda il giudizio di cassazione, non il procedimento di merito che egli presiedeva.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lecce, durante un giudizio di merito in cui il convenuto aveva chiesto il risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ha sollevato questione sull’art. 385, quarto comma, c.p.c. Tale norma – introdotta dal d.lgs. n. 40/2006 – consente alla Corte di cassazione di condannare d’ufficio la parte che abbia agito o resistito con colpa grave. Il Tribunale riteneva ingiustificata la disparità tra la posizione del danneggiato da lite temeraria in cassazione (tutelato dalla condanna d’ufficio) e quella del danneggiato nei gradi di merito (che deve provare e allegare il danno).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce ha sollevato questione in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost. (principio di eguaglianza), lamentando la disparità di trattamento tra il danneggiato da lite temeraria in cassazione (protetto dalla condanna automatica) e quello nei gradi di merito (che deve provare il danno). Parametro: art. 3, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per molteplici ragioni. Anzitutto il rimettente ha erroneamente individuato la norma: l’art. 385, quarto comma, riguarda il solo giudizio di cassazione e non si applica al giudizio di merito da lui presieduto. Inoltre il giudice non ha valutato se l’art. 96 c.p.c., correttamente interpretato, non consentisse già una condanna in via equitativa.

    Il principio

    Il rimettente deve individuare con precisione la norma che deve applicare nel giudizio principale ed è tenuto a sperimentare previamente un’interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare la questione; l’omissione di entrambi questi adempimenti rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’è la “lite temeraria” nel diritto processuale civile?

    L’art. 96 c.p.c. definisce temeraria la lite quando la parte soccombente ha agito o resistito con malafede o colpa grave. In tal caso il giudice può condannarla al risarcimento del danno in favore della controparte.

    Qual è la differenza tra la condanna alle spese e quella per lite temeraria?

    La condanna alle spese (art. 91 c.p.c.) segue automaticamente la soccombenza. La condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) presuppone in più la mala fede o la colpa grave della parte soccombente e richiede la prova del danno (o, secondo un orientamento, la sua liquidazione equitativa).

    Cosa prevede l’art. 385, quarto comma, c.p.c.?

    Introdotto dal d.lgs. n. 40/2006 in funzione deflattiva del contenzioso in cassazione, consente alla Corte di condannare d’ufficio – anche senza domanda di parte – la parte che abbia agito o resistito con colpa grave al pagamento di una somma a favore della controparte. Si applica solo nel giudizio di legittimità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 421/2008 – Compenso “a cottimo” del giudice di pace e imparzialità del giudice

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 421/2008 la Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge n. 374/1991, sollevata dal Giudice di pace di Milano. La norma prevede un compenso “a cottimo” per i giudici di pace: il rimettente non ha dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Milano doveva decidere ventitrè opposizioni a sanzioni amministrative per pubblicità abusiva. L’art. 11, comma 2, della legge istitutiva del giudice di pace prevede per ogni processo definito o cancellato dal ruolo un compenso di 56,81 euro. Il rimettente riteneva che questo meccanismo “a cottimo” – che avvantaggia la parte che frammenta le domande in tanti ricorsi separati – potesse compromettere l’imparzialità e la terzietà del giudice, nonché l’immagine della giustizia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, Cost., sostenendo che il compenso parametrato al numero di procedimenti definiti crea un interesse economico indiretto del giudice alla frammentazione del contenzioso da parte delle parti, con possibile condizionamento della serenità di giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente stesso ha ammesso che la norma “non incide nel giudizio a quo” (la causa verte su sanzioni, non sul compenso del giudice) e ha formulato la questione in termini di possibile e non di effettivo condizionamento, senza dimostrare la concreta rilevanza della disposizione nel giudizio da lui presieduto.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale va dimostrata concretamente: non basta che la norma censurata possa astrattamente influenzare il giudice; occorre che la sua eventuale incostituzionalità abbia un effetto diretto sull’esito del giudizio in corso.

    Domande e risposte

    Come viene pagato il giudice di pace?

    Con un’indennità fissa annua più un compenso per ogni processo assegnato e definito o cancellato dal ruolo (56,81 euro per processo, all’epoca della controversia). Non percepisce uno stipendio fisso come un magistrato di carriera.

    Perché il rimettente parlava di “condizionamento economico”?

    Perché se una parte presenta un’unica domanda cumulativa (un solo procedimento) anziché tanti ricorsi separati, il giudice percepisce un solo compenso invece di molti. Ciò potrebbe – teoricamente – indurre il giudice a favorire la frammentazione del contenzioso.

    Cosa intende la Corte per “rilevanza” della questione?

    La questione è “rilevante” quando la norma censurata deve essere applicata nel giudizio principale e la sua eventuale dichiarazione di illegittimità modificherebbe l’esito di quel giudizio. Se la norma non incide sull’esito, la questione non può essere sollevata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 420/2008 – Insindacabilità parlamentare dell’on. Maiolo e nesso funzionale con l’attività in Parlamento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 420/2008 la Corte Costituzionale dà ragione alla Camera dei deputati nel conflitto di attribuzione promosso dal GIP del Tribunale di Monza. Le dichiarazioni dell’on. Tiziana Maiolo rese in un articolo giornalistico sulle indagini della Procura di Palermo diretta da Gianfranco Caselli erano coperte dalla prerogativa di insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    L’on. Tiziana Maiolo era imputata di diffamazione aggravata a mezzo stampa per un articolo pubblicato su “Libero” nel maggio 2001, nel quale criticava duramente l’operato della Procura di Palermo durante la gestione Caselli, mettendone in discussione metodi e carriere. La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni concernevano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il GIP, investito di un’opposizione alla richiesta di archiviazione, sollevava conflitto di attribuzione, ritenendo assente il «nesso funzionale» con l’attività parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: il GIP del Tribunale di Monza sosteneva che la Camera avesse esercitato in modo non conforme a Costituzione la prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost., applicandola a dichiarazioni extra-parlamentari (articolo di giornale) prive di un nesso funzionale con atti parlamentari specifici.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità. Esaminate le dichiarazioni contenute nell’articolo, la Corte riconosce la sussistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse nell’articolo e l’attività parlamentare dell’on. Maiolo: le critiche al metodo investigativo della Procura di Palermo erano espressione di un orientamento politico già manifestato in sede parlamentare.

    Il principio

    L’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. si estende alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento quando vi sia un nesso funzionale con opinioni già espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari; spetta alla Camera valutare tale nesso, e la Corte può rivedere la delibera solo se la valutazione è manifestamente arbitraria.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Protegge i parlamentari dalla responsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una prerogativa funzionale, non personale: vale solo per gli atti connessi al mandato parlamentare.

    Cosa si intende per “nesso funzionale” nell’insindacabilità parlamentare?

    Si intende un collegamento sostanziale tra le dichiarazioni rese all’esterno (per esempio in un articolo o in una conferenza stampa) e specifici atti compiuti nell’esercizio del mandato parlamentare: interrogazioni, interpellanze, discorsi in aula o in commissione.

    Può il giudice penale non tenere conto di una delibera di insindacabilità della Camera?

    Sì, ma deve prima sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. È la Corte a stabilire se la Camera abbia esercitato correttamente la propria prerogativa; solo dopo la pronuncia il giudice può procedere nel giudizio penale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 419/2008 – Rimborso IRPEG e divieto di eccepire la prescrizione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 419/2008 dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. La norma impugnata vieta all’Amministrazione finanziaria di eccepire la prescrizione del credito al rimborso IRPEG/ILOR. I rimettenti non hanno adeguatamente motivato la rilevanza della questione nei giudizi pendenti.

    Di cosa si tratta

    Varie società avevano presentato istanze di rimborso per IRPEG e ILOR versate negli anni ’80, dopo aver evidenziato crediti nelle proprie dichiarazioni. L’art. 2, comma 58, della legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003) vietava all’Agenzia delle Entrate di eccepire la prescrizione decennale del diritto al rimborso. La Commissione tributaria di Milano dubitava della costituzionalità di tale divieto: avvantaggiare solo i contribuenti con dichiarazioni ante-1997, senza limite iniziale, avrebbe creato disparità e rischi di frodi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sette ordinanze, ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 113, secondo comma, Cost., lamentando che il divieto di eccepire la prescrizione: discrimina ingiustificatamente l’Erario rispetto agli altri debitori; favorisce irragionevolmente i contribuenti con dichiarazioni ante-1997; apre a richieste di rimborso per periodi d’imposta remotissimi; può dar luogo a frodi, poiché la documentazione è andata distrutta.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Il giudice rimettente, pur avendo correttamente rilevato che la prescrizione non era stata eccepita in giudizio dalla resistente Agenzia delle Entrate (e non poteva essere rilevata d’ufficio ex art. 2938 c.c.), non ha spiegato perché la norma che vieta di eccepire la prescrizione fosse rilevante in giudizi nei quali la prescrizione non era stata comunque eccepita.

    Il principio

    La norma che preclude all’Amministrazione di eccepire la prescrizione non può incidere su un giudizio nel quale l’eccezione di prescrizione non è stata sollevata e non è rilevabile d’ufficio: in tale contesto la questione è priva di rilevanza e va dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003?

    La norma disponeva che l’Agenzia delle Entrate provvedesse al rimborso delle eccedenze di IRPEF e IRPEG risultanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997 «senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti».

    Perché la prescrizione non poteva essere rilevata d’ufficio in questi giudizi?

    L’art. 2938 del codice civile stabilisce che la prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal giudice: deve essere eccepita dalla parte interessata (nel caso, l’Agenzia delle Entrate). Poiché l’Agenzia non aveva sollevato l’eccezione, la norma impugnata non incideva in alcun modo sull’esito dei giudizi.

    Qual è la differenza tra “inammissibilità” e “infondatezza” della questione?

    L’inammissibilità blocca il giudizio senza entrare nel merito (per difetti formali come la mancanza di rilevanza o di motivazione). L’infondatezza è una pronuncia nel merito: la Corte esamina la norma e conclude che non viola la Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 418/2008 – Agevolazioni fiscali regionali e competenza esclusiva statale sui tributi erariali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 418/2008 dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge regionale Campania n. 12/2007 sugli incentivi alle imprese. La Regione, con legge n. 6/2008, aveva modificato le norme impugnate recependo le censure statali, e il Governo ha rinunciato al ricorso con accettazione del difensore regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato gli artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, della legge regionale Campania n. 12/2007, che prevedevano crediti d’imposta per le imprese che effettuano investimenti o aumentano l’occupazione nel territorio regionale. La contestazione era che la Regione, nell’estendere le agevolazioni anche ai tributi erariali, aveva violato la competenza esclusiva statale in materia tributaria (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato questione in via principale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, contestando che la Regione Campania avesse istituito agevolazioni fiscali incidenti sui tributi erariali senza il coordinamento con lo Stato richiesto dall’art. 119 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. La Regione Campania, con legge n. 6/2008, aveva modificato le norme impugnate prevedendo che le modalità di utilizzo del credito d’imposta siano definite previo accordo tra Regione, Ministero dell’economia e Agenzia delle Entrate. Il Governo, ritenute recepite le proprie censure, ha rinunciato al ricorso con l’accettazione del difensore regionale in udienza.

    Il principio

    Le Regioni non possono istituire agevolazioni fiscali che incidano autonomamente sui tributi erariali: fino all’attuazione del coordinamento della finanza pubblica ex art. 119 Cost., la determinazione delle regole in materia di tributi statali spetta esclusivamente allo Stato (richiama sent. n. 37/2004).

    Domande e risposte

    Può una Regione istituire un credito d’imposta che incide sull’IRPEF o sull’IRES?

    No, senza un previo accordo con lo Stato. Le Regioni possono agire solo sui tributi propri. Qualsiasi compensazione su tributi erariali richiede il coordinamento con il Ministero dell’economia e l’Agenzia delle Entrate.

    Cos’è il “ricorso in via principale”?

    È il giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui il Governo (o una Regione) impugna direttamente una legge regionale (o statale) per violazione delle competenze costituzionalmente ripartite, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

    Cosa comporta la “rinuncia al ricorso” nel giudizio costituzionale?

    Se il ricorrente rinuncia e la parte resistente accetta, il giudizio si estingue con cessazione della materia del contendere, senza che la Corte si pronunci sul merito della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 417/2008 – Nulla osta all’espulsione dello straniero e diritto di difesa

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 417/2008 dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 3-bis, e dell’art. 14, comma 5-ter, del T.U. Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), sollevate dal Tribunale di Bari e dal Tribunale di Castrovillari. Le questioni riguardano il nulla osta all’espulsione e il reato di inottemperanza all’ordine del questore, ma i giudici rimettenti non hanno adeguatamente descritto la rilevanza nei giudizi pendenti.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bari e il Tribunale di Castrovillari hanno sollevato questioni sull’art. 13, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico Immigrazione: la norma impone al giudice della convalida dell’arresto di rilasciare il nulla osta all’espulsione del cittadino straniero imputato, salvo tassative esigenze processuali. Secondo i rimettenti ciò comprime il diritto di difesa, perché l’espulsione ostacola il rapporto imputato-difensore. È stato impugnato anche l’art. 14, comma 5-ter, che punisce lo straniero che senza giustificato motivo rimane nel territorio nonostante l’ordine di allontanamento del questore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametri invocati: artt. 3, 24 e 111 Cost. (quanto al nulla osta all’espulsione) e artt. 24 e 25 Cost. (quanto al reato di inottemperanza). I rimettenti lamentavano la compressione del diritto di difesa dell’imputato straniero espulso e l’indeterminatezza del precetto penale. Le questioni erano state già definite con ordinanza di restituzione degli atti (n. 371/2005) a seguito di mutamenti normativi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. I rimettenti non avevano adeguatamente motivato la persistente rilevanza delle questioni dopo le modifiche normative intervenute (sent. n. 223/2004 e d.l. n. 241/2004), né avevano descritto in modo sufficiente i giudizi principali pendenti, rendendo impossibile la verifica della rilevanza da parte della Corte.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare specificamente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nei confronti delle modifiche normative sopravvenute; se il quadro normativo è mutato e il rimettente non spiega perché la questione resti rilevante nonostante i mutamenti, la Corte la dichiara inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il nulla osta all’espulsione nel T.U. Immigrazione?

    L’art. 13, commi 3 e 3-bis, impone al giudice che convalida l’arresto di uno straniero di rilasciare automaticamente il nulla osta all’espulsione se dispone la liberazione, salvo tassative esigenze processuali inderogabili. Le esigenze difensive dell’imputato non erano tra quelle esplicitate dalla norma.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?

    Perché la Corte non ha potuto esaminare il merito: i rimettenti non avevano fornito elementi sufficienti per valutare se la questione fosse ancora rilevante dopo le modifiche normative del 2004, rendendo impossibile il vaglio di merito.

    Cosa significa “restituzione degli atti” in un giudizio costituzionale?

    Significa che la Corte, anziché decidere nel merito, restituisce il fascicolo al giudice rimettente affinché riesamini la questione alla luce delle nuove norme sopravvenute. Solo se il giudice ritiene che la questione resti rilevante può sollevarla nuovamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 415/2008 – Apparecchi da gioco norme transitorie e TULPS art. 117 Cost.

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, sollevava due questioni sulla disciplina delle slot machine: l’una sulla norma transitoria che manteneva la sanzione penale per i fatti anteriori al 2006, l’altra sull’art. 110 T.U.L.P.S. in riferimento all’art. 117 Cost. La Corte dichiara entrambe manifestamente inammissibili.

    Di cosa si tratta

    Analogamente al caso n. 414/2008, il Tribunale di Lucera (sezione distaccata di Apricena) era investito di un procedimento penale per violazione dell’art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S. commessa prima del 1° gennaio 2006. In aggiunta alla questione sulla norma transitoria (art. 1, comma 547, legge n. 266/2005), il rimettente sollevava anche una questione sull’art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. stesso, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., lamentando un contrasto con la normativa comunitaria sulle scommesse e i giochi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lucera, con ordinanza del 1° aprile 2008, ha sollevato: (1) questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione; (2) questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (obbligo di rispetto del diritto comunitario).

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara entrambe le questioni manifestamente inammissibili. Per la prima questione (norma transitoria), le ragioni sono identiche a quelle dell’ordinanza n. 414/2008: difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e mancata esplorazione delle soluzioni interpretative. Per la seconda questione (contrasto con il diritto comunitario), il rimettente non aveva identificato con sufficiente precisione le norme comunitarie violate né spiegato perché il contrasto non potesse essere risolto in via di disapplicazione diretta della norma interna da parte del giudice nazionale.

    Il principio

    Quando si denuncia il contrasto di una norma nazionale con il diritto comunitario, il giudice rimettente deve prima verificare se la norma interna sia direttamente disapplicabile (per conflitto con una norma comunitaria direttamente efficace) prima di sollevare questione davanti alla Corte costituzionale; in caso contrario, la questione è inammissibile per omessa motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Quando il giudice può disapplicare direttamente una norma nazionale in contrasto con il diritto UE?

    Quando la norma comunitaria è direttamente efficace (cioè self-executing, come le norme del Trattato o i regolamenti UE), il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna confliggente senza attendere l’intervento della Corte costituzionale.

    Cosa differenzia questa ordinanza dalla n. 414/2008?

    L’ordinanza n. 415 aggiunge una seconda questione — il contrasto dell’art. 110 T.U.L.P.S. con il diritto comunitario — che la n. 414 non proponeva. La Corte dichiara entrambe le questioni inammissibili, ma per ragioni in parte diverse.

    L’art. 25 Cost. (legalità penale) tutela anche dal mantenimento della pena più grave per fatti pregressi?

    L’art. 25, secondo comma, Cost. vieta l’applicazione retroattiva di norme penali sfavorevoli. Il suo rapporto con il principio di retroattività della lex mitior (art. 2 c.p.) è stato oggetto di plurime pronunce della Corte, che ha riconosciuto rango costituzionale anche al principio di favor rei in materia penale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 416/2008 – Competenza sui porti turistici regionali e cessazione materia del contendere

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 416/2008 la Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna contro lo Stato. Il Ministero dei Trasporti aveva riaffermato la propria competenza sui porti turistici della Regione, ma, prima della decisione, ha annullato in autotutela l’atto impugnato. Venuto meno l’oggetto del conflitto, la Corte prende atto della situazione e chiude il giudizio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato una nota del Ministero dei Trasporti – Direzione marittima di Ravenna – con cui lo Stato riaffermava la propria competenza amministrativa su tutti i porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale e interregionale situati nel territorio regionale, eccezion fatta per il porto di Cattolica. Secondo la Regione, ciò violava le sentenze della Corte che avevano già riconosciuto le competenze regionali su quei porti e ledeva gli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione sul riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra enti (art. 134 Cost.): la Regione Emilia-Romagna contestava la nota ministeriale che riaffermava la competenza statale sui porti turistici regionali, in contrasto con il riparto delineato dall’art. 105 del d.lgs. n. 112/1998 e dalla potestà legislativa concorrente in materia di «porti e aeroporti civili» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Il Ministero dei Trasporti, con nota del 18 marzo 2008, aveva comunicato alla Regione di aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Venuto meno l’atto oggetto del conflitto, non sussisteva più ragione per decidere nel merito.

    Il principio

    Quando l’atto che ha dato origine a un conflitto di attribuzione tra enti viene annullato dall’autorità che lo ha emanato prima che la Corte si pronunci nel merito, il giudizio si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È un giudizio davanti alla Corte Costituzionale nel quale un ente (per esempio una Regione) sostiene che lo Stato abbia invaso le sue competenze con un atto o un comportamento. La Corte valuta se l’attribuzione è stata rispettata.

    Perché il conflitto si è chiuso senza una decisione nel merito?

    Perché il Ministero ha annullato l’atto impugnato in autotutela, eliminando la lesione denunciata. Con l’atto scomparso, non c’è più nulla da annullare né da dichiarare.

    Chi ha competenza amministrativa sui porti turistici regionali?

    Le precedenti sentenze della Corte (nn. 89, 90/2006 e 255/2007) avevano già riconosciuto la competenza regionale sui porti di rilevanza economica regionale. Il conflitto in esame nasceva proprio dal rifiuto del Ministero di conformarsi a quelle pronunce.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 414/2008 – Apparecchi da gioco norma transitoria sanzioni penali pregressa

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Il Tribunale di Lanciano chiedeva alla Corte di verificare se fosse costituzionalmente legittimo continuare a punire penalmente chi, prima del 1° gennaio 2006, aveva installato apparecchi automatici da gioco non conformi, nonostante la legge finanziaria 2006 avesse trasformato quella condotta in illecito amministrativo. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) aveva trasformato in illecito amministrativo la condotta di installazione di apparecchi automatici da gioco non conformi (slot machine illegali), che prima era configurata come reato contravvenzionale dall’art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931). Tuttavia, l’art. 1, comma 547, della stessa legge prevedeva una norma transitoria: per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2006, continuavano ad applicarsi le previgenti sanzioni penali. Il Tribunale di Lanciano, investito di un procedimento per fatti anteriori, dubitava della legittimità di questa scelta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lanciano, con ordinanza del 12 febbraio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge n. 266/2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva della più favorevole sanzione amministrativa ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non aveva adeguatamente considerato il quadro normativo: in particolare, non aveva verificato se, per i fatti anteriori al 2006, il principio di retroattività della norma più favorevole (desumibile dall’art. 2 c.p.) fosse applicabile e se non vi fossero già soluzioni interpretative idonee a risolvere il problema senza intervento della Corte.

    Il principio

    La questione è inammissibile quando il giudice rimettente non ha previamente esplorato le soluzioni interpretative disponibili per risolvere il problema in via ermeneutica, senza necessità di un intervento ablatorio o additivo della Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il principio di retroattività della norma penale più favorevole?

    L’art. 2, comma 4, del codice penale stabilisce che, se la legge successiva prevede una pena più mite, si applica quella più favorevole all’imputato. Quando una condotta viene depenalizzata (trasformata in illecito amministrativo), il principio comporta in genere l’estinzione del reato per i fatti pregressi.

    Perché la norma transitoria escludeva l’applicazione della depenalizzazione ai fatti pregressi?

    Il legislatore aveva scelto di mantenere la rilevanza penale dei fatti anteriori, evitando che la depenalizzazione beneficiasse chi aveva commesso la violazione quando ancora costituiva reato. Questa scelta è in tensione con il principio di retroattività della lex mitior.

    Come si è evoluta poi la disciplina degli apparecchi da gioco?

    La normativa sugli apparecchi da gioco leciti e illeciti si è articolata ulteriormente nel tempo, con interventi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e successive riforme che hanno ridisegnato il regime sanzionatorio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 413/2008 – Registro rifiuti trasportatori professionali non pericolosi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte di cassazione dubitava della compatibilità con il diritto comunitario della norma italiana che esonerava dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori rifiuti gli imprenditori che raccolgono e trasportano a titolo professionale rifiuti propri non pericolosi. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Un imprenditore edile era indagato per aver trasportato nel 2005, senza iscrizione all’Albo nazionale gestori rifiuti, materiali di demolizione (rifiuti speciali non pericolosi) con un autocarro. L’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997 (“Decreto Ronchi”) esentava dall’obbligo di iscrizione all’Albo gli imprenditori che trasportano rifiuti propri non pericolosi a titolo professionale. La Cassazione dubitava che questa esenzione fosse compatibile con le direttive comunitarie sui rifiuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, con ordinanza del 21 settembre 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997 (come modificato dalla legge n. 426/1998), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione (violazione del diritto comunitario), nella parte in cui esclude l’obbligo di iscrizione all’Albo per i trasportatori professionali di rifiuti propri non pericolosi.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Al momento della decisione, il d.lgs. n. 22/1997 era stato abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), che aveva introdotto una nuova disciplina. La Cassazione avrebbe dovuto applicare la norma vigente al momento del fatto (2005), ma anche verificare quale fosse la disciplina applicabile alla luce del ius superveniens.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la norma impugnata è stata abrogata e sostituita da nuova disciplina e il giudice rimettente non ha adeguatamente considerato quale norma debba applicare nel giudizio principale, non potendo la Corte pronunciarsi su una norma non più vigente senza chiarire la sua applicabilità al caso concreto.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’Albo nazionale gestori ambientali?

    È il registro in cui devono iscriversi le imprese che svolgono attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti. L’iscrizione è condizione per l’esercizio legale di queste attività ed è soggetta a requisiti tecnici e finanziari.

    I produttori di rifiuti devono iscriversi all’Albo per trasportare i propri rifiuti?

    Con il Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) e le sue modifiche successive, i produttori di rifiuti non pericolosi che li trasportano in proprio sono soggetti a obblighi semplificati (iscrizione in categoria apposita con autocertificazione), non alla procedura ordinaria. La disciplina si è evoluta più volte.

    Cosa si intende per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione?

    L’art. 11 Cost. consente limitazioni di sovranità a favore delle organizzazioni internazionali (inclusa l’UE). L’art. 117, primo comma, Cost. vincola la legge italiana al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Violare il diritto UE equivale a violare questi parametri costituzionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 412/2008 – Porti turistici Regione Molise competenza demanio marittimo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Regione Molise contestava allo Stato la competenza sul rilascio di concessioni demaniali marittime nel porto turistico di Termoli. La Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzioni tra enti, annulla la nota ministeriale: la competenza spetta alla Regione e non alla Capitaneria di Porto statale.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero dei trasporti aveva sostenuto, con una nota del settembre 2007, che la competenza a rilasciare concessioni demaniali marittime nel porto turistico di Termoli spettasse alla Capitaneria di Porto (autorità statale) e non alla Regione Molise. La Regione aveva impugnato quella nota sollevando conflitto di attribuzioni, sostenendo che i porti turistici — a differenza dei porti commerciali — erano stati trasferiti alle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Molise ha proposto conflitto di attribuzioni tra enti nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero dei trasporti (prot. M-TRA/DINFR/9194 del 17 settembre 2007), che rivendicava allo Stato la competenza amministrativa sul rilascio di concessioni demaniali nel porto turistico di Termoli, includendolo tra i porti esclusi dalla delega alle Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara che non spettava allo Stato (Ministero dei trasporti) attribuire alle autorità marittime statali la competenza sulle concessioni demaniali nel porto turistico di Termoli, e annulla la nota ministeriale. I porti turistici — in quanto non inclusi nell’elenco dei porti esclusi dalla delega — rientrano nella competenza regionale in materia di demanio marittimo.

    Il principio

    La competenza sul rilascio di concessioni demaniali marittime nei porti turistici spetta alle Regioni, non allo Stato: solo i porti espressamente elencati nel d.P.C.m. del 1995 come esclusi dalla delega restano nella competenza statale, e tale elenco non comprende i porti a vocazione turistica.

    Domande e risposte

    Cosa sono le concessioni demaniali marittime?

    Sono autorizzazioni amministrative che permettono a privati o enti di utilizzare in modo esclusivo aree del demanio marittimo (spiagge, ormeggi, specchi d’acqua) per fini commerciali, turistici o industriali. Sono soggette a canoni e a rinnovi periodici.

    Perché la competenza sui porti è divisa tra Stato e Regioni?

    Il d.P.R. n. 616/1977 aveva delegato alle Regioni la gestione del demanio marittimo, ma aveva escluso i “porti di rilievo economico nazionale” e commerciali. I porti turistici e di piccola pesca erano stati considerati delegati alle Regioni. Il d.P.C.m. del 1995 aveva identificato i porti esclusi dalla delega.

    Il porto di Termoli è un porto commerciale?

    Il porto di Termoli ha sia funzione commerciale che turistica. La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che la parte del porto rilevante — quella relativa alle concessioni per la marineria turistica — rientrasse nella competenza regionale, non essendo inclusa nell’elenco dei porti esclusi dalla delega.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 411/2008 – Appalti pubblici Regione Sardegna illegittimità parziale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava numerose disposizioni della legge regionale sarda n. 5/2007 sugli appalti pubblici, che aveva recepito in modo autonomo la direttiva comunitaria 2004/18/CE. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di larga parte delle norme, per invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva approvato la legge n. 5 del 7 agosto 2007, che disciplinava autonomamente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della direttiva comunitaria 2004/18/CE. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava numerosi articoli della legge, sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza” (art. 117, comma 2, lettera e) Cost.) e di ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso governativo impugnava in via principale numerosi articoli della legge regionale sarda n. 5/2007 (artt. 5, 9, 11, 13, 16, 20-22, 24, 26, 30, 34-36, 38-41, 46, 51, 54, 57-60 e allegato I), in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di tutti gli articoli e dell’allegato I impugnati. La disciplina degli appalti pubblici rientra nella materia “tutela della concorrenza” di competenza esclusiva statale: le Regioni — anche quelle a statuto speciale — non possono dettare una disciplina autonoma degli appalti in deroga o difformità dal codice statale. Solo lo Stato, nel rispetto del diritto comunitario, può legiferare in questo ambito.

    Il principio

    La disciplina delle procedure di affidamento degli appalti pubblici attiene alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e) Cost.) ed è riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale; le Regioni non possono introdurre una propria disciplina in materia, nemmeno in recepimento diretto di direttive comunitarie.

    Domande e risposte

    Perché gli appalti pubblici sono materia di competenza esclusiva statale?

    Perché le regole sulle procedure di gara garantiscono la parità di accesso al mercato per tutte le imprese, italiane e straniere: appartengono quindi alla “tutela della concorrenza”, che l’art. 117, comma 2, lettera e) Cost. assegna in via esclusiva allo Stato.

    Anche le Regioni a statuto speciale sono vincolate?

    Sì: la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza prevale sulle competenze statutarie delle Regioni speciali nelle materie che incidono sul mercato e sulla concorrenza.

    Le Regioni possono dettare norme più favorevoli alle imprese locali negli appalti?

    No: qualsiasi disciplina regionale che alteri le condizioni di accesso alle gare rispetto alla normativa statale è incostituzionale, in quanto viola la parità di trattamento delle imprese concorrenti.

    Norme collegate