Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 340/2003 – Condono fiscale e liti pendenti in Cassazione

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    La Corte restituisce gli atti alla Corte di cassazione: dopo la rimessione della questione, il legislatore ha modificato la norma impugnata estendendo il condono fiscale anche alle liti pendenti in Cassazione. Il giudice rimettente deve verificare se la questione di legittimità costituzionale sia ancora rilevante alla luce della nuova disciplina.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2003 (l. n. 289/2002) aveva introdotto un condono fiscale per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, ma lo aveva limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie e ai tribunali ordinari, escludendo le cause pendenti in Cassazione. La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità per questa esclusione, ritenendola irragionevole e lesiva del diritto di difesa dei contribuenti con causa in fase di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 16, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui esclude la possibilità di accedere al condono fiscale per le liti fiscali pendenti davanti alla Corte di cassazione. Parametri: artt. 3 (irragionevolezza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione. Rimettente: Corte di cassazione – sezione tributaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione affinché verifichi la perdurante rilevanza della questione. In sede di conversione del decreto-legge n. 282/2002 (legge n. 27/2003), è stato inserito l’art. 5-bis che ha modificato l’art. 16, comma 1, della legge n. 289/2002, estendendo il condono fiscale anche alle liti pendenti in tutti i gradi del giudizio, inclusa la Cassazione. Questa modifica ha rimosso il vizio prospettato dal rimettente.

    Il principio

    Quando sopravviene una modifica legislativa che incide direttamente sulla norma impugnata e ne rimuove il vizio prospettato, la Corte costituzionale deve restituire gli atti al giudice a quo affinché questi verifichi se la questione di legittimità sia ancora rilevante nel giudizio principale alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Il condono fiscale del 2002 (l. n. 289/2002) è ancora applicabile?

    No. Il condono fiscale previsto dalla legge finanziaria 2003 aveva termini definiti (con scadenze ripetutamente prorogate) ed è ormai scaduto. Rimane però rilevante come precedente per interpretare le discipline di condono successivamente introdotte dal legislatore, che devono rispettare i principi costituzionali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti in diversi gradi di giudizio.

    Possono essere esclusi dal condono fiscale i contribuenti con causa pendente in Cassazione?

    Secondo la questione sollevata dalla stessa Cassazione, tale esclusione sarebbe irragionevole: il contribuente che ha una causa in fase di legittimità si trova in una situazione sostanzialmente identica a chi ce l’ha in appello o in primo grado. Dopo la modifica legislativa del 2003, il legislatore ha di fatto condiviso questa valutazione estendendo il condono a tutti i gradi.

    Cosa succede quando la Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice?

    Il giudice rimettente deve riprendere il procedimento e valutare se, alla luce della nuova normativa, la questione di legittimità costituzionale sia ancora rilevante e non manifestamente infondata. Se lo è, può ri-sollevarla con una nuova ordinanza motivata; se la modifica ha risolto il problema, non ha più ragione di farlo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 339/2003 – Legge siciliana sulla caccia e cessazione del contendere

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro alcune disposizioni della legge regionale siciliana sulla caccia. La legge è stata poi promulgata escludendo le disposizioni impugnate, e lo stesso Commissario ha chiesto la dichiarazione di cessazione.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato alcune norme della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, recante modifiche alla disciplina della caccia e della fauna selvatica. Le disposizioni censurate riguardavano, tra l’altro, la gestione delle foreste demaniali per la caccia, la composizione degli ambiti territoriali di caccia (ATC), l’addestramento dei cani con abbattimento di selvaggina in allevamento, le zone contigue alle aree naturali protette e il regime dell’imposta di bollo per le istanze venatorie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 4, primo comma lett. a), 11, primo comma lett. c), e) e f), 17, 20 e 21 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001. Parametri: artt. 3 e 97 della Costituzione, artt. 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione Sicilia, norme della legge nazionale sulla caccia (l. n. 157/1992) e della legge sulle aree protette (l. n. 394/1991). Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    Il giudizio si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L’Assemblea regionale ha promulgato la legge escludendo le disposizioni che il Commissario aveva impugnato; lo stesso ricorrente ha successivamente depositato memoria chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. La Corte accoglie tale richiesta.

    Il principio

    Nel sistema di controllo preventivo delle leggi regionali siciliane, quando la Regione promulga la legge escludendo le norme impugnate dal Commissario dello Stato, viene meno l’oggetto del giudizio costituzionale. La Corte conferma che tale sistema di controllo speciale è ancora applicabile per la Regione Siciliana, come ribadito dalla sentenza n. 314/2003 e dall’art. 9 della legge n. 131/2003.

    Domande e risposte

    Come funziona il controllo preventivo delle leggi siciliane da parte del Commissario dello Stato?

    Lo Statuto speciale della Regione Siciliana prevede un meccanismo peculiare: il Commissario dello Stato può impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi approvate dall’Assemblea regionale prima della loro promulgazione. Se la Regione intende comunque promulgare la legge, deve farlo escludendo le norme impugnate; in alternativa, può rinunciare alla promulgazione o modificare le norme contestate. Questo sistema è diverso dal normale controllo successivo delle leggi regionali.

    Le leggi regionali siciliane sulla caccia devono rispettare la legge statale n. 157/1992?

    Sì. La legge statale n. 157/1992 (norme sulla protezione della fauna selvatica e sull’esercizio venatorio) pone principi fondamentali che vincolano anche le Regioni a statuto speciale come la Sicilia, nei limiti delle competenze attribuite dallo statuto. Le Regioni non possono discostarsi dai principi fondamentali sulla tutela della fauna e sull’organizzazione degli ambiti territoriali di caccia.

    Cosa sono gli ambiti territoriali di caccia (ATC)?

    Gli ATC sono unità di gestione del territorio venatorio previste dalla legge n. 157/1992: il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione deve essere suddiviso in ambiti omogenei delimitati da confini naturali, al fine di distribuire equamente i cacciatori sul territorio e garantire la gestione responsabile della fauna selvatica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 338/2003 – Divieto regionale della TEC e competenza statale in sanità

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    La Corte dichiara incostituzionale il divieto regionale piemontese di praticare la terapia elettroconvulsivante (TEC) su bambini, anziani e donne in gravidanza: le Regioni non possono vietare specifiche pratiche terapeutiche sulla base di valutazioni politiche senza il supporto di acquisizioni tecnico-scientifiche verificate. Sono invece dichiarate non fondate o cessate le questioni sugli altri articoli, che si limitavano a prescrivere cautele e controlli.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Piemonte e Toscana avevano emanato leggi per regolamentare l’utilizzo della terapia elettroconvulsivante (TEC), della lobotomia prefrontale e di altri interventi di psicochirurgia. La legge piemontese vietava la TEC e la lobotomia su bambini, anziani e donne in gravidanza, esonerava i medici dalla responsabilità professionale per il rifiuto di praticarla e imponeva controlli periodici. La legge toscana prevedeva modalità di consenso informato più stringenti e un comitato di supervisione. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato entrambe le leggi per violazione della competenza statale nella tutela della salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 4, 5 e 6 della legge Regione Piemonte n. 14/2002 e art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge Regione Toscana n. 39/2002. Parametri: artt. 2 (diritti inviolabili), 32 (diritto alla salute), 33, comma 1 (libertà della ricerca scientifica), 117, comma 3 (competenza concorrente in materia di tutela della salute) della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Viene dichiarato incostituzionale l’art. 4 della legge regionale piemontese, che vietava la TEC su bambini, anziani e donne in gravidanza: una Regione non può vietare terapie mediche senza il supporto di acquisizioni scientifiche verificate dagli organismi competenti (nazionali o sovranazionali), poiché ciò invade la competenza statale di determinare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (art. 117, c.2, lett. m) e interferisce con la libertà scientifica. Le questioni sugli artt. 5 e 6 della legge piemontese e sull’art. 3 della legge toscana vengono rispettivamente dichiarate non fondate o cessa la materia del contendere, perché si limitano a prescrivere cautele aggiuntive e forme di monitoraggio.

    Il principio

    Le Regioni possono integrare la disciplina statale della tutela della salute con prescrizioni di cautela aggiuntive, ma non possono vietare pratiche terapeutiche specifiche sulla base di “valutazioni di pura discrezionalità politica”, avulse da conformi acquisizioni tecnico-scientifiche verificate dagli organismi competenti. Tale scelta è riservata allo Stato nell’esercizio della competenza esclusiva a determinare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.

    Domande e risposte

    La terapia elettroconvulsivante (TEC) è ancora praticata in Italia?

    Sì. La TEC è una pratica psichiatrica riconosciuta dalla letteratura scientifica internazionale per alcune forme gravi di depressione e catatonia resistenti ai farmaci. In Italia non esiste un divieto nazionale. Le Regioni non possono vietarla con legge regionale, come ha confermato questa sentenza.

    Cosa possono fare le Regioni in materia sanitaria se non vietare terapie?

    Le Regioni possono dettare regole organizzative e procedurali (ad es. consenso informato rafforzato, sistemi di monitoraggio, comitati di valutazione), ma non possono stabilire divieti assoluti su terapie o imporre giudizi di valore sulla sicurezza di pratiche mediche senza il supporto di organismi scientifici qualificati. La determinazione delle terapie vietate o consentite rientra nella competenza statale.

    Qual era il precedente della sentenza n. 282/2002?

    Con la sentenza n. 282/2002, la Corte aveva già dichiarato incostituzionale una legge regionale marchigiana che vietava temporaneamente TEC, lobotomia e psicochirurgia su tutto il territorio regionale. La sentenza n. 338/2003 riafferma quel principio e lo applica anche ai divieti selettivi per categorie di pazienti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 337/2003 – Indennità maternità docente supplente e jus superveniens

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’indennità di maternità per le docenti supplenti che non hanno potuto assumere servizio perché in astensione obbligatoria. Il TAR del Lazio ha omesso di considerare che una norma di interpretazione autentica del 1991 (art. 8 del d.l. n. 103/1991) e il testo unico della maternità del 2001 avevano già riconosciuto il trattamento economico anche a queste lavoratrici.

    Di cosa si tratta

    Una docente aveva ottenuto una supplenza con effetto dal 20 dicembre 1990, ma aveva partorito il 16 novembre 1990 e si trovava quindi in astensione obbligatoria post-partum nel momento in cui la supplenza aveva inizio. Per questo motivo, in base all’art. 7, ultimo comma, del d.l. n. 677/1981, la nomina aveva effetto solo “giuridico” e non “economico”, impedendole di percepire l’indennità di maternità. Il TAR del Lazio sosteneva che questa esclusione fosse incostituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 11, nella parte in cui esclude gli effetti economici della nomina di personale incaricato o supplente che non possa assumere servizio per astensione obbligatoria di maternità. Parametri: artt. 3 (eguaglianza), 36, comma 1 (retribuzione dignitosa) e 97, comma 1 (buon andamento) della Costituzione. Rimettente: TAR Lazio, sezione III-bis.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. L’ordinanza di rimessione omette di considerare l’art. 8 del d.l. n. 103/1991 (convertito nella legge n. 166/1991), che, con norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, ha stabilito che il trattamento economico previsto dagli artt. 15 e 17 della legge n. 1204/1971 (indennità di maternità) si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato. Questa norma — il cui contenuto è stato poi riprodotto nell’art. 57 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico maternità) — ha risolto il problema prospettato dal rimettente, rendendone superflua la questione costituzionale.

    Il principio

    Il giudice a quo che solleva una questione di legittimità costituzionale è tenuto a verificare se nel frattempo sia intervenuta una normativa successiva che abbia rimosso il vizio prospettato. L’omessa considerazione di un jus superveniens rilevante che risolve il problema si traduce in carente motivazione sulla rilevanza della questione, rendendola manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Oggi le docenti supplenti in maternità hanno diritto all’indennità?

    Sì. L’art. 57 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternitaw) garantisce il trattamento economico di maternità anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni, comprese le docenti con incarico di supplenza. Il problema denunciato nel caso sottoposto al TAR era già stato legislativamente risolto prima dell’ordinanza di rimessione.

    Cosa si intende per norma di interpretazione autentica a efficacia retroattiva?

    Una norma di interpretazione autentica è una disposizione di legge che chiarisce il significato di una norma preesistente in modo vincolante, con efficacia anche retroattiva. L’art. 8 del d.l. n. 103/1991 ha interpretato gli artt. 15 e 17 della legge n. 1204/1971 nel senso che l’indennità di maternità spetta anche alle docenti supplenti, con efficacia anche per i giudizi già in corso.

    Cosa devono verificare i giudici prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    I giudici devono anzitutto tentare un’interpretazione conforme a Costituzione della norma. Devono poi verificare se esistano norme successive (jus superveniens) che abbiano modificato o abrogato la norma ritenuta incostituzionale, rendendola inapplicabile al caso concreto. Solo se la questione rimane rilevante e non manifestamente infondata dopo questi accertamenti possono rimettere la questione alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 336/2003 – Agevolazione ICI per coltivatori diretti e requisito INPS

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’agevolazione ICI per i coltivatori diretti. La norma impugnata richiede l’iscrizione alla gestione INPS agricola per accedere al beneficio: escludere chi non raggiunge le 104 giornate lavorative annue o chi è già pensionato non è irragionevole, perché queste persone non traggono dall’attività agricola la propria esclusiva fonte di reddito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992 prevede un’agevolazione ICI per i terreni agricoli coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale. L’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 definisce chi può qualificarsi tale: occorre essere iscritti negli elenchi comunali previsti dalla legge n. 9/1963 e soggetti all’obbligo assicurativo INPS per invalidità, vecchiaia e malattia. Le commissioni tributarie di Imperia e Ravenna dubitavano della legittimità di questo requisito, che esclude dall’agevolazione i coltivatori con meno di 104 giornate lavorative annue e i pensionati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Parametri: artt. 3 e 53 della Costituzione (più artt. 70 e 76 Cost. per eccesso di delega, questione sollevata dalla sola Commissione di Ravenna). Rimettenti: Commissione tributaria provinciale di Imperia e Commissione tributaria provinciale di Ravenna.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili. L’agevolazione persegue una finalità di incentivazione dell’attività agricola collegata all’art. 44 Cost. (razionale sfruttamento del suolo). L’individuazione dei beneficiari rientra nella discrezionalità del legislatore, salva la manifesta irragionevolezza. Escludere chi non è iscritto alla gestione INPS — perché coltiva terreni che richiedono meno di 104 giornate lavorative annue — o chi è già pensionato non è irragionevole: sono soggetti per i quali il lavoro agricolo non costituisce la fonte esclusiva o principale di reddito. Anche l’eccesso di delega non sussiste, perché la legge delegante (art. 3, comma 149, lett. f), n. 2, l. n. 662/1996) attribuiva espressamente al Governo il potere di disciplinare i soggetti beneficiari dell’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992.

    Il principio

    Le agevolazioni fiscali sono rimesse alla discrezionalità del legislatore che le prevede con finalità incentivante; la scelta dei requisiti di accesso al beneficio è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Non è irragionevole subordinare l’agevolazione ICI agricola all’obbligo assicurativo INPS, in quanto esso seleziona chi trae dall’agricoltura la propria principale fonte di reddito.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’agevolazione ICI sui terreni agricoli?

    Secondo la normativa in esame, ne beneficiano i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale che risultano iscritti agli elenchi comunali previsti dalla legge n. 9/1963 e che sono soggetti all’obbligo assicurativo INPS per invalidità, vecchiaia e malattia. Sono quindi esclusi coloro che coltivano meno di 104 giornate lavorative annue (non soggetti all’obbligo INPS) e i pensionati.

    L’art. 44 della Costituzione impone incentivi fiscali per l’agricoltura?

    No: l’art. 44 Cost. enuncia un obiettivo (razionale sfruttamento del suolo e equi rapporti sociali) e funge da giustificazione razionale per le agevolazioni fiscali agricole, ma non impone al legislatore di prevederle né di estenderle a categorie specifiche. Il legislatore è libero di scegliere i beneficiari, purché la scelta non sia manifestamente arbitraria.

    Cos’è un eccesso di delega legislativa?

    Si ha eccesso di delega (violazione degli artt. 76 e 77 Cost.) quando il decreto legislativo supera i limiti fissati dalla legge delega del Parlamento. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto insussistente l’eccesso: la legge delega (art. 3, comma 149, l. n. 662/1996) aveva espressamente attribuito al Governo il potere di individuare i soggetti beneficiari dell’agevolazione ICI agricola.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 335/2003 – Termini custodia cautelare e regressione del procedimento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sui termini massimi di custodia cautelare in caso di regressione del procedimento penale. Le ordinanze di rimessione si limitano a rinviare ai motivi già esposti nelle sezioni unite con l’ordinanza D’Agostino, in modo autoreferenziale, senza autonoma motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Gli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, del codice di procedura penale disciplinano i termini massimi di custodia cautelare nelle singole fasi del procedimento penale. La questione riguarda se, quando il procedimento regredisce a una fase precedente (es. dalla fase dibattimentale a quella delle indagini preliminari), si debbano computare nel termine massimo anche i periodi di detenzione sofferta nelle fasi precedenti diverse. Le sezioni unite della Cassazione (sentenza Musitano) avevano risposto di no, ritenendo computabili solo i periodi omogenei.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: combinato disposto degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase, i periodi di custodia sofferta in fasi o gradi diversi da quello in cui il procedimento è regredito. Parametri: artt. 3 (eguaglianza) e 13 (libertà personale) della Costituzione. Rimettenti: Corte di cassazione e Tribunale – sezione riesame di Milano.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. Tutte le ordinanze di rimessione si limitano a richiamare integralmente la motivazione dell’ordinanza delle sezioni unite n. 28/2002 (causa D’Agostino), senza esporre autonomamente le ragioni di non manifesta infondatezza e di rilevanza nel singolo giudizio. Questo rinvio per relationem ad atti diversi dall’ordinanza di rimessione non soddisfa il requisito di adeguata motivazione imposto dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve motivare autonomamente — e non semplicemente per rinvio a precedenti atti processuali — sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza. Un rinvio generico per relationem è causa di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Come si calcolano i termini di custodia cautelare in caso di regressione?

    Secondo l’interpretazione consolidata delle sezioni unite (sentenza Musitano), in caso di regressione del procedimento si computano ai fini del termine massimo di fase solo i periodi di custodia sofferta nella stessa fase o grado in cui il procedimento regredisce. I periodi sofferta in fasi diverse non vengono sommati. La questione sulla costituzionalità di questo sistema era stata sollevata ma dichiarata inammissibile per vizi di motivazione.

    Cosa sono i termini massimi di custodia cautelare?

    L’art. 303 c.p.p. fissa la durata massima della custodia cautelare per ogni fase e grado del procedimento, con termini diversi a seconda della gravità del reato. L’art. 304 c.p.p. prevede la sospensione dei termini in caso di udienza particolarmente complessa o di riesame, con un tetto massimo invalicabile fissato dall’art. 304, comma 6.

    Qual era la questione sollevata dalle sezioni unite D’Agostino?

    Le sezioni unite della Cassazione, con ordinanza n. 28/2002, avevano a loro volta sollevato la stessa questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che il sistema di calcolo “monofasico” potesse violare gli artt. 3 e 13 Cost. Tale questione era ancora pendente al momento delle ordinanze di rimessione che riformulano la stessa censura.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 334/2003 – Disavanzi sanitari regionali e autonomia tributaria

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso della Regione Toscana contro la procedura ministeriale di ripiano dei disavanzi sanitari. La norma impugnata — che affidava ai ministri il potere di accertare i disavanzi e aumentare le aliquote dei tributi regionali — non ha mai trovato applicazione ed è stata integralmente sostituita dal d.l. n. 347/2001, che ha rimesso alle Regioni la scelta delle misure di copertura.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2001 (art. 83, commi 5-7, l. n. 388/2000) prevedeva una procedura centralizzata per il ripiano dei disavanzi sanitari regionali: i ministri della sanità, del tesoro e delle finanze potevano accertare i disavanzi, individuare le basi imponibili dei tributi regionali e determinare le variazioni in aumento delle aliquote; le Regioni erano poi obbligate a deliberare gli aumenti fissati in sede di Conferenza Stato-Regioni; in caso di inerzia, il Governo provvedeva in via sostitutiva. La Regione Toscana impugnò queste norme per lesione dell’autonomia finanziaria e tributaria regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 83, commi 5, 6 e 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388. Parametri: artt. 3, 81, comma 4, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione (nella formulazione antecedente la riforma del Titolo V). Ricorrente: Regione Toscana, che lamentava la violazione dell’autonomia finanziaria e tributaria regionale garantita dall’art. 119 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. L’intera procedura dei commi 5, 6 e 7 è stata sostituita dall’art. 4 del decreto-legge n. 347/2001 (convertito nella legge n. 405/2001), che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001: l’accertamento dei disavanzi è ora effettuato dalle stesse Regioni, e queste scelgono autonomamente le misure di copertura (compartecipazione alla spesa, variazione dell’addizionale IRPEF, altre misure). La norma impugnata non ha mai avuto applicazione concreta. La stessa Regione Toscana ha confermato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

    Il principio

    Quando la norma oggetto del ricorso principale è stata integralmente sostituita da una disciplina successiva che ha soddisfatto le pretese del ricorrente, e la norma non ha mai trovato applicazione pratica, il giudizio costituzionale si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Come funziona oggi il ripiano dei disavanzi sanitari regionali?

    Dal 2001, le Regioni accertano autonomamente i propri disavanzi sanitari e comunicano i dati ai ministeri competenti. Le misure di copertura sono scelte dalle Regioni con legge regionale e possono comprendere compartecipazione alla spesa, aumento dell’addizionale IRPEF regionale e altre misure idonee a contenere la spesa sanitaria.

    Cosa si intende per “autonomia tributaria regionale” ex art. 119 Cost.?

    L’art. 119 della Costituzione garantisce alle Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, con risorse proprie determinate in armonia con la Costituzione e la legge dello Stato. Le Regioni possono stabilire e applicare tributi propri nei limiti fissati dalla legge statale, ma non possono subire l’imposizione unilaterale di aumenti di aliquota decisa da organi statali.

    Cos’è la “cessazione della materia del contendere” in un giudizio costituzionale?

    Si tratta di una pronuncia processuale che chiude il giudizio senza decidere nel merito la questione di legittimità costituzionale, quando la norma impugnata è stata abrogata o sostituita in modo tale da far venire meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia, e la norma non ha mai prodotto effetti concreti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 333/2003 – Buoni postali fruttiferi e modifica unilaterale del tasso

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sui buoni postali fruttiferi. Il Tribunale di Napoli aveva impugnato la norma che, abrogando il vecchio art. 173 del codice postale, salvaguardava i rapporti già in essere; ma il rapporto sottoposto al giudizio (buoni del 1982, riscossi nel 1997) era esaurito prima dell’abrogazione, e dunque la norma impugnata non era applicabile alla fattispecie.

    Di cosa si tratta

    Una titolare di buoni postali fruttiferi ventennali sottoscritti nel 1982 aveva chiesto in giudizio il diritto a ricevere gli interessi nella misura originariamente indicata sul titolo, anziché in quella ridotta dal decreto ministeriale del 1986 che aveva modificato i tassi per le serie già emesse. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità sulla norma che, pur abrogando il vecchio potere ministeriale di modifica unilaterale dei tassi, ne preservava l’applicazione ai rapporti preesistenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999 (riordino Cassa depositi e prestiti) e art. 9, comma 2, del d.m. 19 dicembre 2000, nella parte in cui, pur abrogando l’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, stabiliscono che i rapporti già in essere continuino ad essere regolati dalla normativa previgente. Parametri: artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Napoli.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata inammissibile per due ragioni distinte. Quanto al decreto ministeriale del 2000: è fonte di rango non legislativo e non è sindacabile dalla Corte costituzionale. Quanto al d.lgs. n. 284/1999: difetta la rilevanza, perché il rapporto dedotto in giudizio (buoni del 1982, presentati per la riscossione nel 1997) era già esaurito prima dell’abrogazione dell’art. 173 del codice postale; la norma impugnata regola i rapporti non ancora esauriti alla data di entrata in vigore dei nuovi decreti (27 dicembre 2000) e quindi non era applicabile alla fattispecie. Il Tribunale avrebbe semmai dovuto impugnare l’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973.

    Il principio

    Una norma è rilevante nel giudizio a quo solo se il giudice è tenuto a farla concretamente applicare nella decisione. Se la disposizione impugnata non governa il rapporto sottoposto al giudizio — perché tale rapporto si è esaurito prima dell’entrata in vigore di quella norma — la questione di legittimità costituzionale difetta di rilevanza ed è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa sono i buoni postali fruttiferi e chi può modificarne il tasso?

    I buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi dallo Stato tramite Poste. Il vecchio art. 173 del codice postale (d.P.R. n. 156/1973) consentiva al Ministero del tesoro di modificare il tasso di interesse anche sulle serie già emesse, senza il consenso dei risparmiatori. Questa norma è stata abrogata dal d.lgs. n. 284/1999 con l’introduzione di nuove discipline più garantiste per i nuovi rapporti.

    Perché i decreti ministeriali non possono essere impugnati davanti alla Corte costituzionale?

    La Corte costituzionale sindaca solo atti aventi forza di legge (leggi, decreti legislativi, decreti-legge). I decreti ministeriali sono fonti secondarie, di rango regolamentare, impugnabili davanti ai tribunali amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) ma non davanti alla Corte costituzionale.

    Cosa significa “difetto di rilevanza” di una questione incidentale?

    In un giudizio incidentale il giudice solleva la questione di legittimità solo se la norma impugnata deve essere applicata per decidere la causa. Se la norma non è applicabile ratione temporis al fatto di causa (perché, ad esempio, il rapporto si era già esaurito prima dell’entrata in vigore di quella norma), la questione manca del requisito della rilevanza ed è inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 332/2003 – Foro civile speciale per cause dei magistrati

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 30-bis c.p.c., che sposta la competenza territoriale per tutte le cause civili in cui è parte un magistrato del distretto. Il rimettente chiedeva una sentenza additiva che limitasse la regola alle sole cause conseguenti a reati penali: ma la scelta di quando estendere il criterio dell’art. 11 c.p.p. al processo civile spetta al legislatore, non alla Corte.

    Di cosa si tratta

    L’art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto dalla legge n. 420/1998, prevede che le cause civili in cui è parte un magistrato del distretto vengano trattate dal giudice del capoluogo del distretto limitrofo (determinato secondo il criterio dell’art. 11 c.p.p.). La norma si applica a tutte le cause civili, non solo a quelle derivanti da reati. Il Tribunale di Torino sosteneva che tale estensione indiscriminata fosse irragionevole e lesiva del diritto di difesa della controparte del magistrato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 30-bis del codice di procedura civile (introdotto dall’art. 9 della legge n. 420/1998), nella parte in cui non limita la competenza derogatoria alle sole cause civili conseguenti a procedimenti penali in cui il magistrato abbia assunto la qualità di indagato, imputato o persona offesa. Parametri: artt. 3 (irragionevolezza e disparità di trattamento), 24 (diritto di azione e difesa) e 25 (giudice naturale) della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Torino.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata inammissibile. La Corte richiama la sentenza n. 51/1998 e la n. 444/2002, che avevano già riconosciuto la possibile irragionevolezza di un’estensione indiscriminata dell’art. 11 c.p.p. al civile. Tuttavia, la definizione dei casi in cui la ratio dell’art. 11 c.p.p. si applica al processo civile richiede un bilanciamento discrezionale che spetta al legislatore: la Corte non può sostituirsi ad esso indicando una soluzione additiva specifica.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale richiede una pronuncia additiva che presuppone valutazioni di bilanciamento riservate al legislatore (nella specie, individuare quali tipologie di cause civili giustifichino la deroga alla competenza territoriale ordinaria per le liti che coinvolgono magistrati), la Corte deve dichiarare l’inammissibilità: esistono molte soluzioni ugualmente plausibili e la scelta tra di esse appartiene alla discrezionalità del Parlamento.

    Domande e risposte

    Cosa prevede esattamente l’art. 30-bis c.p.c.?

    La norma dispone che le cause civili in cui sia comunque parte un magistrato in servizio nel distretto del giudice normalmente competente vengano assegnate al giudice del capoluogo del distretto di corte d’appello individuato ai sensi dell’art. 11 c.p.p., cioè il distretto limitrofo. La regola si applica a qualsiasi controversia civile, indipendentemente dalla sua natura.

    Perché la questione è inammissibile e non infondata?

    Il rimettente non chiedeva la semplice dichiarazione di incostituzionalità della norma, ma una pronuncia “additiva” che la limitasse a un sottoinsieme di casi (cause conseguenti a reati penali). Poiché esistono altre possibili delimitazioni ugualmente ragionevoli (ad esempio, cause risarcitorie in genere, cause relative a diffamazione, ecc.), la scelta spetta al legislatore e la Corte non può farla.

    Quali tutele rimangono per chi si trova a litigare con un magistrato?

    In assenza di una riforma legislativa, l’art. 30-bis c.p.c. continua ad applicarsi a tutte le cause civili. Peraltro, la Corte aveva già dichiarato illegittima la norma nella parte relativa al foro dell’esecuzione forzata (sentenza n. 444/2002). Le regole di astensione e ricusazione (artt. 51 ss. c.p.c.) rimangono operative come ulteriore garanzia di imparzialità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 331/2003 – Elettrosmog e competenza regionale sugli impianti

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    La Corte dichiara illegittimo il divieto lombardo di installare impianti di telecomunicazione entro 75 metri da scuole, ospedali e strutture simili: la legge quadro statale sull’elettrosmog (l. n. 36/2001) esaurisce la materia con limiti di immissione, e la Regione non può aggiungere criteri di distanza che alterano l’equilibrio tracciato dallo Stato. È invece compatibile il divieto di installare impianti “in corrispondenza” degli stessi edifici, che rientra nei criteri localizzativi regionali consentiti.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva vietato l’installazione di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione entro 75 metri dal perimetro di asili, scuole, ospedali, case di cura e strutture simili. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la norma ritenendo che la protezione dall’elettrosmog spetti allo Stato tramite la legge quadro n. 36 del 2001, che fissa limiti di esposizione e valori di attenzione senza prevedere criteri di distanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3, comma 12, lettera a), legge Regione Lombardia n. 4/2002 (divieto di 75 metri) e legge Regione Lombardia n. 12/2002 (divieto “in corrispondenza” degli stessi edifici, fino al 1° gennaio 2003). Parametro: art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, lettera a), della legge regionale n. 4/2002: il criterio della distanza di 75 metri altera l’equilibrio dell’intera legge quadro statale e può rendere impossibile la copertura della rete in zone ad alta densità di edifici sensibili, trasformandosi da criterio localizzativo in limitazione alla localizzazione. La questione relativa alla legge n. 12/2002 è invece dichiarata non fondata: il divieto “in corrispondenza” degli edifici sensibili è un criterio localizzativo formulato in negativo, rientrante nelle competenze regionali, perché ammette sempre una localizzazione alternativa.

    Il principio

    Le Regioni possono dettare criteri localizzativi per gli impianti di telecomunicazione (obiettivi di qualità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 36/2001), ma non possono introdurre parametri di distanza assoluti che alterino l’equilibrio della legge quadro statale: tali parametri si trasformano da criteri di localizzazione in limitazioni alla localizzazione, invadendo la competenza esclusiva statale in materia ambientale.

    Domande e risposte

    Perché il divieto di 75 metri è incostituzionale mentre quello “in corrispondenza” non lo è?

    Il divieto di 75 metri è assoluto e, in zone molto urbanizzate con molti edifici sensibili, può rendere impossibile la realizzazione della rete di telecomunicazioni. Il divieto “in corrispondenza” impone solo di non collocare gli impianti esattamente sopra o su quegli edifici, lasciando sempre possibile una localizzazione alternativa nelle immediate vicinanze.

    Cosa prevede la legge quadro n. 36/2001 in materia di elettrosmog?

    La legge quadro fissa limiti di esposizione e valori di attenzione (valori di immissione) per i luoghi abitativi, scolastici e di permanenza prolungata. Affida alle Regioni la determinazione di “criteri localizzativi” come obiettivi di qualità, ma non consente l’introduzione di parametri aggiuntivi basati sulla distanza fisica tra impianti ed edifici sensibili.

    Quali Regioni possono ancora legiferare sull’installazione di impianti radio?

    Le Regioni mantengono competenza per i criteri localizzativi (es. tipologie di aree, destinazioni urbanistiche) e per obiettivi di qualità ai sensi dell’art. 8 della legge n. 36/2001, purché non introducano parametri di distanza assoluta che alterino l’equilibrio fissato dallo Stato e non rendano impossibile la copertura territoriale della rete.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; lettera s) riserva allo Stato la tutela dell’ambiente
  • Corte cost. n. 360/2003 – Notifiche fiscali e variazione anagrafica del contribuente

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui prevede che le variazioni di indirizzo del contribuente abbiano effetto per le notifiche fiscali solo dal sessantesimo giorno successivo alla variazione anagrafica. Un termine di sessanta giorni è eccessivo e pregiudica il diritto di difesa del contribuente, coincidendo con il termine per impugnare gli atti tributari.

    Di cosa si tratta

    Un contribuente di Erice aveva comunicato all’Agenzia delle Entrate il cambiamento del proprio indirizzo di residenza (avvenuto a seguito di separazione personale). L’amministrazione finanziaria aveva notificato una cartella di pagamento al precedente indirizzo, sostenendo la validità della notifica in base all’art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973, che posticipava a sessanta giorni dalla variazione anagrafica l’efficacia del nuovo indirizzo ai fini delle notifiche. Il contribuente non era dunque venuto a conoscenza dell’atto in tempo utile per impugnarlo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Trapani ha impugnato l’art. 60, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede che le variazioni di indirizzo del contribuente abbiano effetto, ai fini delle notifiche, dal sessantesimo giorno successivo alla variazione anagrafica, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione fondata. Ha ribadito che un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall’esigenza di garantire al destinatario la possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto. Il differimento di sessanta giorni è non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione degli atti dinanzi alle commissioni tributarie, pregiudicando in modo certo e concreto il diritto di difesa del contribuente.

    Il principio

    Il legislatore può differire l’efficacia delle variazioni di indirizzo ai fini delle notifiche fiscali, per ragioni di efficienza amministrativa, ma tale differimento deve essere contenuto entro limiti tali da non sacrificare la possibilità del destinatario di conoscere tempestivamente l’atto e di esercitare il proprio diritto di difesa. Un termine di sessanta giorni — coincidente con il termine di impugnazione — eccede tali limiti.

    Domande e risposte

    Cosa succede ora dopo questa sentenza?

    La norma incostituzionale è stata eliminata, ma la Corte ha lasciato al legislatore il compito di individuare un termine più congruo per l’opponibilità della variazione anagrafica all’amministrazione finanziaria. Spetta allo Stato individuare un nuovo termine che bilanci le esigenze di speditezza dell’amministrazione con il diritto di difesa del contribuente.

    Il contribuente poteva fare qualcosa per evitare il problema?

    La norma imponeva al contribuente di indicare il nuovo indirizzo nella dichiarazione annuale dei redditi, per garantire l’immediata efficacia della variazione. In assenza di tale indicazione, scattava il differimento dei sessanta giorni. La Corte ha ritenuto questo meccanismo irragionevole quando il contribuente aveva già comunicato la variazione direttamente all’amministrazione.

    La notifica effettuata al vecchio indirizzo era valida?

    In base alla norma poi dichiarata incostituzionale, sì, essa era formalmente valida. Ma la Corte ha ritenuto che tale vallità formale, quando il contribuente non può di fatto conoscere l’atto, si traduca in una lesione concreta del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 359/2003 – Illegittimità legge Lazio sul mobbing nei luoghi di lavoro

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16, recante “Disposizioni per prevenire e contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro”. La Regione ha invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, fornendo autonomamente la nozione giuridica del mobbing e istituendo meccanismi di diffida nei confronti dei datori di lavoro.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lazio aveva definito il mobbing come “atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo”, elencandone le possibili modalità, e aveva istituito centri anti-mobbing presso le ASL, un Osservatorio regionale e procedure di segnalazione ai datori di lavoro. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge per invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di organizzazione amministrativa dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge della Regione Lazio n. 16/2002 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) (ordinamento civile) e g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato), e terzo comma (tutela della salute e sicurezza del lavoro) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la legge incostituzionale. L’art. 2 della legge regionale, nel fornire la definizione giuridica del mobbing, incide sull’ordinamento civile e sulla disciplina del rapporto di lavoro privato, materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera l). Inoltre, il meccanismo di “diffida” dei centri anti-mobbing nei confronti dei datori di lavoro configura un elemento dell’eventuale inadempimento contrattuale e rientra nella materia “ordinamento civile”. L’illegittimità della norma definitoria si riversa sull’intero testo legislativo.

    Il principio

    La disciplina del mobbing, nella sua complessità, rientra nell’ordinamento civile (competenza esclusiva statale) per quanto concerne la regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro; e nella tutela della salute e nella sicurezza del lavoro (competenza concorrente) per gli aspetti sanitari. Le Regioni non possono fornire autonomamente una definizione giuridica del fenomeno né istituire meccanismi di diffida nei confronti dei datori di lavoro.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva definire il mobbing?

    Perché la definizione giuridica del mobbing incide direttamente sull’ordinamento civile — disciplina del contratto di lavoro, responsabilità del datore, risarcimento del danno — che è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La portata “provvisoria” dichiarata dalla legge regionale non è sufficiente a rendere legittima la norma.

    Le Regioni non possono fare nulla in materia di mobbing?

    Possono adottare misure di studio, prevenzione e supporto ai lavoratori, purché non incidano sulla definizione giuridica del fenomeno né creino meccanismi che influenzino i rapporti di lavoro di diritto privato o l’organizzazione di enti pubblici statali. La sentenza non esclude ogni intervento regionale, ma ne delimita lo spazio.

    C’è oggi una legge statale sul mobbing?

    No: al momento della sentenza (2003) non esisteva ancora una disciplina organica statale sul mobbing, e tuttora la materia è trattata principalmente attraverso l’art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) e la giurisprudenza. La sentenza ha confermato che spetta allo Stato intervenire con una disciplina organica.

    Norme collegate

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