Autore: Andrea Marton

  • Art. 84 T.U.IVA: Dichiarazione di detrazione

    Art. 84 T.U.IVA: Dichiarazione di detrazione

    Art. 84 T.U.IVA – Dichiarazione di detrazione.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, entro il
    termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante
    l’indicazione dell’ammontare complessivo delle detrazioni stesse,
    sottoscritta a pena di nullita’ dal contribuente o da un suo rappresentante
    legale o negoziale.
    Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono
    le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell’ordine
    progressivo di cui al secondo comma dell’art. 26 del regio decreto-legge 9
    gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno
    1940, n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la
    data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art. 26, la
    quantita’ dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e
    l’ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per
    le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta
    cedente nonche’ il prezzo o corrispettivo, e per i documenti relativi ai
    passaggi interni nell’ambito della stessa impresa il valore in base al quale
    e’ stata liquidata l’imposta.
    I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli
    investimenti, di cui all’art. 82, devono indicare distintamente, nella
    dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli acquisti dei
    beni strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali
    di nuova produzione, acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971,
    posseduti alla data del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o
    importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con
    l’indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o
    importati nonche’ dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro
    produzione.
    I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte
    nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell’art. 83 devono:
    1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in
    relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con
    l’indicazione, per ciascun gruppo, della quantita’ complessiva dei beni
    acquistati. Nell’ambito di ciascun gruppo e’ sufficiente indicare le
    fatture e le bollette di data piu’ recente fino a concorrenza della
    quantita’ di beni risultante dall’inventario di cui alla lettera a) del
    secondo comma art. 83;
    2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui
    si riferiscono, i documenti di cui al n.1):
    a) le quantita’ di beni che dall’inventario risultano esistenti nello
    stato originario;
    b) le quantita’ di beni trasformati o incorporati in semilavorati,
    componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle corrispondenti
    quantita’ di tali semilavorati, componenti e prodotti finiti
    risultanti dall’ inventario;
    c) la somma delle quantita’ di cui alle lettere a) e b);
    d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le
    quantita’ complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti
    indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall’inventario ai sensi
    delle precedenti lettere a), b) e c);
    e) l’ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili
    in base alla corrispondenza tra le quantita’ acquistate e quelle
    risultanti dall’inventario.”

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  • Art. 62 Codice Civile: Condizioni e forme della dichiarazione di

    Art. 62 Codice Civile: Condizioni e forme della dichiarazione di

    Art. 62 c.c. Condizioni e forme della dichiarazione di

    In vigore

    morte presunta La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte. Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50. Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l’assenza dello scomparso.

  • Art. 85 T.U.IVA: Applicazione delle detrazioni

    Art. 85 T.U.IVA: Applicazione delle detrazioni

    Art. 85 T.U.IVA – Applicazione delle detrazioni.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “L’ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella
    dichiarazione presentata a norma dell’articolo precedente e’ ammesso in
    detrazione, rispettivamente nella misura di un dodicesimo o di un quarto,
    dall’importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri
    successivi a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione stessa.
    La detrazione non puo’ superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta
    per cento dell’importo da versare.
    Le somme delle quali non e’ stato possibile operare la detrazione in ciascun
    mese o trimestre sono detratte dall’importo da versare nel mese o trimestre
    successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni
    caso, indipendentemente dal detto limite, dall’importo da versare a norma
    del primo comma dell’art. 30 per l’anno solare in cui e’ compreso il
    dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui e’ stata
    presentata la dichiarazione di detrazione.
    Per l’eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma
    dell’art. 30 e dell’art. 38.”

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  • Art. 86 T.U.IVA: Sanzioni per indebita detrazione

    Art. 86 T.U.IVA: Sanzioni per indebita detrazione

    Art. 86 T.U.IVA – Sanzioni per indebita detrazione.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il contribuente che detrae dall’imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 e’ punito con la pena
    pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la
    applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell’art. 50 se
    l’indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati non
    corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e
    salva l’applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso
    articolo se ne ricorrano i presupposti.
    Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il
    rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i
    relativi allegati.”

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  • Art. 87 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati

    Art. 87 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati

    Art. 87 T.U.IVA – Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell’art. 4, che esercitano attivita’ industriali dirette alla produzione di filati delle
    varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi
    tessuti e manufatti, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto
    l’ammontare dell’imposta e sovrimposta di fabbricazione gia’ assolta in
    relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31
    dicembre 1972.
    Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all’ufficio
    dell’imposta sul valore aggiunto e all’ufficio tecnico delle imposte di
    fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per
    giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullita’ dal
    contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente
    l’indicazione dell’ammontare dell’imposta detraibile e delle quantita’ di
    filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972,
    distinti per titolo e qualita’.
    Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.
    Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai
    prodotti per i quali l’imposta di fabbricazione e’ stata sospesa per effetto
    dei decreti legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319,
    convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1 agosto
    1969, n. 478, e successive modificazioni.”

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  • Art. 88 T.U.IVA: Validita’ di precedenti autorizzazioni

    Art. 88 T.U.IVA: Validita’ di precedenti autorizzazioni

    Art. 88 T.U.IVA – Validita’ di precedenti autorizzazioni.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Le autorizzazioni all’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di
    macchine elettrocontabili, gia’ rilasciate agli effetti dell’imposta
    generale sull’entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni
    previste dal presente decreto fino a quando non sara’ diversamente stabilito
    dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono
    dell’autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli
    articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l’ultimo giorno di ogni
    mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le
    annotazioni di cui al settimo comma dello art. 27, ai numeri 1), 2) e 3)
    dell’art. 28 e al n. 3) dell’art. 31.
    Restano ugualmente valide, fino a quando non sara’ diversamente stabilito
    dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni gia’ rilasciate relativamente
    alla distinta numerazione delle fatture per settori di attivita’ o per
    singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede
    diversa dalla principale e alla osservanza di particolari modalita’ per i
    rapporti di cui all’art. 53.”

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  • Art. 89 T.U.IVA: Revisione dei prezzi per i contratti in corso

    Art. 89 T.U.IVA: Revisione dei prezzi per i contratti in corso

    Art. 89 T.U.IVA –  Revisione dei prezzi per i contratti in corso.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da
    effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi
    anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n.
    825, per i quali a norma di legge o in virtu’ di clausola contrattuale era
    esclusa la rivalsa dell’imposta generale sull’entrata, sono ridotti di un
    ammontare pari a quello dell’imposta stessa.”

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  • Art. 90 T.U.IVA: Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi

    Art. 90 T.U.IVA: Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi

    Art. 90 T.U.IVA – Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
    1) l’imposta generale sull’entrata, la corrispondente imposta prevista nel
    primo comma dell’art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2,
    convertito nella legge 19 giungo 1940, n. 762, e successive
    modificazioni e l’imposta di conguaglio dovuta per il fatto
    dell’importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive
    modificazioni;
    2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al D. Lgs
    Lgt. 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953,
    n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti,
    di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447,
    e successive modificazioni;
    3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30
    dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;
    4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e
    radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
    5) l’imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla
    riproduzione del suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569;
    6) l’imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili
    naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto
    legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
    7) l’imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di
    solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al
    decreto legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella legge 27
    dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
    8) l’imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di
    solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque
    ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al
    decreto legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20
    dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;
    9) l’imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e
    vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi
    centigradi nonche’ sulle materie grasse classificabili ai termini della
    tariffa doganale come acidi grassi, di cui al D.L. 31 ottobre 1956, n.
    1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive
    modificazioni;
    10) l’imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di
    cui al regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella
    legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;
    11) l’imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe’, di cui al testo
    unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e
    successive modificazioni;
    12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione
    di cui ai numeri precedenti;
    13) l’imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato
    con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive
    modificazioni;
    14) l’imposta di consumo sul sale e l’imposta sul consumo di cartine e
    tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e
    successive modificazioni;
    15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza
    locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al
    regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e
    successive modificazioni, nonche’ il diritto speciale sulle acque da
    tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive
    modificazioni;
    16) l’imposta erariale sulla pubblicita’, di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
    17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro
    pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive
    modificazioni;
    18) il diritto speciale sull’ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di
    cui al decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18
    dicembre 1970, n. 1034;
    19) l’imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965,
    n. 1379, e successive modificazioni;
    20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
    Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti
    anteriormente al 1 gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel
    presente articolo.”

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  • Art. 63 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di morte presunta

    Art. 63 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di morte presunta

    Art. 63 c.c. Effetti della dichiarazione di morte presunta

    In vigore

    dell'assente Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’articolo 58, coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’articolo 50 conseguono l’esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell’articolo 50. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

  • Art. 91 T.U.IVA: Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata

    Art. 91 T.U.IVA: Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata

    Art. 91 T.U.IVA – Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dalla legge 31
    luglio 1954,n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti
    indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
    14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati,
    senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente
    alle quantita’ corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del
    31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell’art.
    2217 del codice civile.
    La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dall’art. 2 della
    legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi contemplati che
    da apposito certificato dell’ufficio del registro navale risultino ultimati
    entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale
    data, la restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla
    parte dei lavori che in base al certificato risulti gia’ eseguita alla data
    stessa. La restituzione deve essere richiesta all’intendenza di finanza
    entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi.
    Le fatture e le bollette doganali relative alle quantita’ di materie prime,
    semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui
    al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non
    possono essere comprese nella detrazione prevista dall’art. 83. Alla
    dichiarazione di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata
    copia conforme della domanda di restituzione presentata. L’inosservanza di
    questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione e
    l’obbligo di versare in unica soluzione le imposte gia’ detratte.”

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