Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 198/2008 – Medicine complementari regione Toscana estinzione

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    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Toscana n. 9/2007 sulle medicine complementari (agopuntura, fitoterapia, omeopatia). Il processo si è estinto a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva disciplinato l’esercizio delle medicine complementari da parte di medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti, istituendo appositi elenchi regionali. Il Governo aveva contestato la competenza legislativa regionale, ritenendo che la materia ricadesse nell’ambito della legislazione concorrente e che lo Stato avesse già dettato i principi generali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri aveva investito gli artt. 3, 5 e 6 della legge Regione Toscana 19 febbraio 2007, n. 9, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera g), e terzo, della Costituzione (ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di professioni e tutela della salute).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Toscana ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, la rinuncia seguita dall’accettazione della controparte determina l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della controparte, determina l’estinzione del processo senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo si estingue per rinuncia?

    Significa che il ricorrente ha ritirato il proprio ricorso prima che la Corte si pronunciasse nel merito. Una volta che la controparte accetta la rinuncia, il giudizio cessa e la norma impugnata rimane in vigore.

    Le medicine complementari rientrano nella competenza statale o regionale?

    La materia ricade nella legislazione concorrente (tutela della salute e professioni): lo Stato enuncia i principi fondamentali e le Regioni possono disciplinare i dettagli. La questione non è stata risolta nel merito poiché il processo si è estinto.

    Cosa prevede l’art. 117, terzo comma, della Costituzione?

    Elenca le materie di legislazione concorrente in cui la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

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  • Corte cost. n. 197/2008 – Espulsione straniero e diritto di difesa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Palermo sull’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999 in materia di immigrazione. La questione riguardava il diritto di difesa degli stranieri destinatari di decreti di espulsione, ma difettava dei necessari requisiti di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Due cittadini stranieri — uno tunisino e uno rumeno — avevano impugnato i rispettivi decreti di espulsione davanti al Giudice di pace di Palermo. Il giudice aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una norma del regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione, ritenendola in contrasto con il diritto di difesa garantito dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Palermo ha impugnato l’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, come sostituito dal d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, in riferimento all’art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione (diritto di difesa e difesa d’ufficio). Le ordinanze di rimessione erano due, di identico contenuto, depositate il 23 ottobre 2006.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione nel caso concreto, rendendo il giudizio di costituzionalità non proponibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere adeguatamente motivata sia sotto il profilo della rilevanza nel giudizio a quo sia sotto quello della non manifesta infondatezza; la carenza di motivazione su tali presupposti determina l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?

    Si verifica quando la questione non soddisfa i requisiti formali o sostanziali minimi per essere esaminata nel merito dalla Corte: ad esempio perché difetta di motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.

    Cosa prevede l’art. 24 della Costituzione?

    Garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

    Un giudice di pace può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

    Sì, qualsiasi giudice — incluso il giudice di pace — può sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio, a condizione che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 150/2008 – Inappellabilità dei proscioglimenti e aberratio ictus

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Napoli e dalla Corte d’assise d’appello di Bari sull’art. 593 c.p.p. (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotta dalla legge n. 46/2006). I giudici rimettenti avevano colpito la norma sbagliata: nei giudizi a quibus non dovevano applicare l’art. 593, ma l’art. 10 della stessa legge, relativo al regime transitorio. Si tratta del classico caso di «aberratio ictus» nella scelta della norma oggetto.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46/2006 ha modificato l’art. 593 c.p.p. introducendo il divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. Molte corti di appello avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di tale norma. Tuttavia, la Corte d’appello di Napoli e la Corte d’assise d’appello di Bari stavano giudicando su procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006: a tali procedimenti si applicava non il nuovo art. 593 c.p.p. bensì l’art. 10 della medesima legge, che ne disciplinava il regime transitorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli e la Corte d’assise d’appello di Bari hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 593 c.p.p., come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006, e dell’art. 10, commi 1, 2 e 3, della stessa legge, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per «aberratio ictus»: i giudici rimettenti non dovevano applicare l’art. 593 c.p.p. nei giudizi a quibus, perché i procedimenti erano già in corso prima dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006 e ricadevano sotto il regime transitorio dell’art. 10. Impugnare l’art. 593 anziché l’art. 10 è un errore di individuazione della norma rilevante.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve investire la norma che il giudice è effettivamente chiamato ad applicare nel giudizio principale. Se il giudice indica come oggetto della questione una norma diversa da quella applicabile (aberratio ictus), la questione è manifestamente inammissibile per errore nella scelta della norma oggetto.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «aberratio ictus» nel giudizio di costituzionalità?

    Si intende l’errore con cui il giudice rimettente «centra il bersaglio sbagliato»: invece di impugnare la norma che deve effettivamente applicare nel processo a quo, impugna una norma diversa, anche se correlata. La questione è inammissibile perché manca il presupposto della rilevanza.

    La legge n. 46/2006 sull’inappellabilità dei proscioglimenti è poi stata dichiarata incostituzionale?

    Sì. La Corte ha successivamente dichiarato l’illegittimità di quella riforma con la sentenza n. 26/2007, ripristinando il potere del PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Le questioni del 2008 sono quindi diventate sostanzialmente irrilevanti sul piano pratico.

    Qual è il regime transitorio dell’art. 10 della legge n. 46/2006?

    L’art. 10 stabiliva le regole applicabili ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge: era questa la norma che i giudici rimettenti avrebbero dovuto censurare, se ritenevano che il nuovo regime transitorio fosse costituzionalmente illegittimo.

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  • Corte cost. n. 149/2008 – Riprese visive in luoghi privati e autorizzazione giurisdizionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 266, comma 2, c.p.p., relativa alle riprese visive effettuate in luoghi di privata dimora senza previa autorizzazione del giudice. Il Tribunale di Varese non aveva sufficientemente descritto la fattispecie concreta né verificato se fosse praticabile un’interpretazione della norma già conforme alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 266, comma 2, c.p.p. disciplina le intercettazioni di comunicazioni tra presenti: in luoghi di privata dimora, le intercettazioni sono consentite solo se vi è fondato motivo di ritenere che in quel luogo si stia svolgendo l’attività criminosa. Il Tribunale di Varese si trovava di fronte a riprese visive effettuate dal davanzale di un’abitazione senza autorizzazione giurisdizionale e chiedeva se la norma fosse costituzionalmente illegittima nella parte in cui non escludeva espressamente tali riprese dalla disciplina delle intercettazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Varese ha sollevato questione di legittimità dell’art. 266, comma 2, c.p.p., in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 14, primo e secondo comma, e 15 della Costituzione, nel procedimento penale a carico di A. G. ed altri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per due ragioni: (1) la descrizione della fattispecie era insufficiente (le riprese erano effettuate «dal davanzale», senza chiarire se il davanzale fosse interno o esterno all’abitazione privata); (2) il giudice non aveva verificato se la ripresa senza autorizzazione comportasse già la radicale inutilizzabilità della prova in base all’interpretazione conforme alla sentenza n. 135/2002.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità deve descrivere compiutamente la fattispecie concreta e verificare preventivamente se il risultato costituzionalmente corretto sia già raggiungibile attraverso un’interpretazione conforme della norma. In mancanza di questi requisiti, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Le riprese visive in luoghi privati senza autorizzazione sono inutilizzabili?

    Sì, secondo l’interpretazione già affermata dalla Corte nella sentenza n. 135/2002: le riprese visive nei luoghi di privata dimora, in assenza di autorizzazione giurisdizionale, sono inutilizzabili nel processo penale. La Corte ha ritenuto che il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare tale principio senza necessità di una nuova pronuncia costituzionale.

    Perché è importante sapere se il davanzale era interno o esterno?

    Perché la tutela costituzionale dell’inviolabilità del domicilio si applica agli spazi interni all’abitazione privata. Se le riprese erano effettuate dall’esterno verso l’interno, la questione si pone in modo diverso rispetto a riprese interne senza autorizzazione.

    Cosa sono gli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione in questo contesto?

    L’art. 13 tutela la libertà personale; l’art. 14 l’inviolabilità del domicilio; l’art. 15 la libertà e la segretezza delle comunicazioni. Tutti richiedono un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria per le limitazioni nei casi e nei modi previsti dalla legge.

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  • Corte cost. n. 148/2008 – Diniego del permesso di soggiorno e condanna per stupefacenti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), che impongono il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna per il reato di detenzione di stupefacenti in dose lieve (art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990), anche se pronunciata mediante patteggiamento. La norma rientra nella discrezionalità legislativa in materia di condizione giuridica dello straniero.

    Di cosa si tratta

    Il Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), nel testo modificato dalla legge Bossi-Fini (l. n. 189/2002), prevede che la condanna per il reato di detenzione di stupefacenti — anche nella forma attenuata dell’art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990 — comporti automaticamente il diniego di ingresso o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò vale anche se la condanna è stata pronunciata con rito abbreviato o mediante patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Il TAR Lombardia dubitava della legittimità di questo automatismo espulsivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lombardia, con due ordinanze del 28 maggio 2007, ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui imponevano l’automatismo espulsivo anche per condanne di lieve entità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella determinazione della condizione giuridica degli stranieri. L’equiparazione del patteggiamento a una condanna ai fini del diniego del permesso di soggiorno è ragionevole. Non vi è discriminazione ingiustificata rispetto alle persone detenute in territorio nazionale.

    Il principio

    L’automatismo che collega la condanna per detenzione di stupefacenti (anche lieve, anche mediante patteggiamento) al diniego o al mancato rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero non viola la Costituzione: rientra nella discrezionalità legislativa in materia di immigrazione, che la Corte sindaca solo in caso di irragionevolezza manifesta.

    Domande e risposte

    Il patteggiamento equivale a una condanna ai fini del permesso di soggiorno?

    Sì, secondo la disciplina vigente all’epoca e confermata dalla Corte. La sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. è equiparata a una condanna ai fini dell’applicazione delle norme del Testo Unico Immigrazione che presuppongono una condanna penale.

    Esiste un margine di valutazione discrezionale per la Questura?

    Il meccanismo censurato era automatico: alla condanna seguiva per legge il diniego o il mancato rinnovo del permesso. La Corte ha ritenuto che questa scelta legislativa rientrasse nell’ampio margine di discrezionalità dello Stato in materia di immigrazione.

    La sentenza vale anche dopo le riforme successive?

    La disciplina dell’immigrazione è stata più volte modificata nel corso degli anni. Per valutare la situazione attuale occorre fare riferimento al testo vigente del d.lgs. n. 286/1998 e alle eventuali interpretazioni giurisprudenziali successive.

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  • Corte cost. n. 147/2008 – Cancellazione del procuratore dall’albo e interruzione del processo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 301, primo comma, c.p.c., sollevata in riferimento all’art. 24 Cost. Il Tribunale di Genova aveva chiesto se la cancellazione volontaria del procuratore dall’albo dovesse comportare l’interruzione del processo, ma la Corte ha rilevato che il diritto vivente ammetteva già un’interpretazione conforme alla Costituzione, rendendo la questione inammissibile.

    Di cosa si tratta

    L’art. 301, primo comma, c.p.c. prevede che il processo si interrompa quando il procuratore costituito viene meno per morte, radiazione o sospensione dall’albo. Il Tribunale di Genova si chiedeva se lo stesso effetto interruttivo si producesse anche in caso di cancellazione volontaria dall’albo da parte del procuratore (cioè su sua iniziativa, non come sanzione disciplinare), garantendo così alla parte il tempo per nominare un nuovo difensore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità dell’art. 301, primo comma, c.p.c., in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l’interruzione del processo anche nell’ipotesi di cancellazione volontaria dall’albo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Ha rilevato che il giudice rimettente aveva ricostruito erroneamente il diritto vivente: la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la cancellazione volontaria dal registro degli esercenti la professione forense equivale, ai fini dell’interruzione, alla radiazione disciplinare. Esisteva dunque un’interpretazione conforme che il giudice avrebbe dovuto seguire senza investire la Corte.

    Il principio

    Se il diritto vivente offre già un’interpretazione della norma conforme alla Costituzione, il giudice non può sollevare questione di legittimità costituzionale: deve applicare quell’interpretazione. Sollevare la questione in queste condizioni rende la stessa inammissibile per erronea ricostruzione del diritto vivente.

    Domande e risposte

    Cosa succede al processo se il difensore si cancella volontariamente dall’albo?

    Secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte, il processo si interrompe automaticamente, così come avviene per la radiazione disciplinare: la parte ha diritto al tempo necessario per nominare un nuovo procuratore.

    Cosa significa che il giudice ha «erroneamente ricostruito il diritto vivente»?

    Significa che il giudice ha ignorato o non ha correttamente esaminato l’orientamento prevalente della giurisprudenza, che già forniva una risposta al problema interpretativo sollevato. In questi casi la questione di costituzionalità non è necessaria.

    L’inammissibilità è uguale alla non fondatezza?

    No. L’inammissibilità significa che la Corte non entra nel merito per un difetto nella formulazione o nei presupposti della questione. La non fondatezza implica invece che la Corte ha esaminato la questione nel merito e l’ha ritenuta compatibile con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 146/2008 – Festività domenicali e retribuzione nel pubblico impiego

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 224, della legge finanziaria 2006, che non prevedeva un’indennità aggiuntiva per i dipendenti pubblici nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. La differente disciplina rispetto al settore privato è giustificata dalla diversa struttura contrattuale del pubblico impiego.

    Di cosa si tratta

    Nei contratti collettivi del settore privato, le festività civili nazionali che cadono di domenica danno diritto a un’indennità sostitutiva o a un giorno di riposo compensativo. La legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005, art. 1, comma 224) ha escluso tale ulteriore compensazione per i dipendenti pubblici. Un dipendente della Provincia di Torino ha contestato questa esclusione come discriminatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 224, della l. n. 266/2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva per i dipendenti pubblici un trattamento aggiuntivo equivalente a quello riconosciuto ai lavoratori privati per le festività domenicali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il pubblico impiego e il lavoro privato sono regolati da sistemi distinti: le condizioni retributive dei dipendenti pubblici sono determinate dalla contrattazione collettiva di comparto, che costituisce la sede idonea per negoziare eventuali compensazioni. Non vi è alcun obbligo costituzionale di uniformare il trattamento del pubblico al privato su questo specifico punto.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza non impone l’uniformità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in materia di festività domenicali: la diversità di disciplina è giustificata dalle peculiarità strutturali del pubblico impiego e dal ruolo della contrattazione collettiva di comparto.

    Domande e risposte

    Perché i dipendenti pubblici non ricevono compensazioni aggiuntive per le festività domenicali?

    Perché il loro trattamento economico è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto pubblico, che hanno una propria autonomia rispetto ai CCNL del settore privato. Se i sindacati ritengono opportuna una compensazione, possono negoziarlo in sede contrattuale.

    La situazione è uguale per tutte le festività nazionali?

    La norma censurata riguardava specificamente le festività civili nazionali ricadenti di domenica. Altre tipologie di festività (religiose, infrasettimanali) possono avere disciplina diversa sia nel settore pubblico sia in quello privato.

    Il lavoratore privato ha sempre diritto a un’indennità per la festività domenicale?

    Dipende dal contratto collettivo applicabile: molti CCNL del settore privato riconoscono un’indennità o un giorno compensativo, ma non è una previsione di legge cogente per tutti i settori.

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  • Corte cost. n. 145/2008 – Finanziaria 2007 e autonomia finanziaria della Sicilia

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    La Corte ha parzialmente accolto il ricorso della Regione Siciliana contro la legge finanziaria 2007: ha dichiarato illegittimo il terzo periodo del comma 832, relativo alla sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Le restanti questioni sono state dichiarate non fondate o inammissibili.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana ha impugnato numerosi commi della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) sostenendo che invadessero la propria autonomia costituzionale garantita dallo statuto speciale. Le censure riguardavano: obblighi di trasmissione dati (commi 54-55), fondo sanitario (commi 661-662), misure del patto di stabilità interno (commi 830-832), e il sistema delle sanzioni per il mancato rispetto del patto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana (ricorso n. 11/2007) ha censurato l’art. 1, commi 54-55, 661-662, 796 lett. b), 830-832 della l. n. 296/2006, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto siciliano, all’art. 1 del d.lgs. n. 241/2005, agli artt. 81 e 119 Cost. e all’art. 10 della l. cost. n. 3/2001.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: (1) dichiarato estinto il processo sul comma 796, lett. b) (rinuncia); (2) dichiarato illegittimo il terzo periodo del comma 832, che imponeva una sanzione automatica contraria all’autonomia finanziaria regionale; (3) dichiarato non fondate le questioni sui commi 54-55, 661-662, 830-831 e primo-secondo periodo del comma 832; (4) dichiarato inammissibili le questioni sui commi 830-831 e 832 proposte in riferimento all’art. 3 Cost.

    Il principio

    Le norme del patto di stabilità interno che impongono sanzioni automatiche alle Regioni a statuto speciale senza tenere conto delle specifiche prerogative finanziarie garantite dallo statuto violano l’autonomia finanziaria regionale costituzionalmente protetta.

    Domande e risposte

    Cosa è il patto di stabilità interno per le Regioni?

    Il patto di stabilità interno è un insieme di regole che vincola gli enti territoriali al rispetto di obiettivi di bilancio fissati dalla legge finanziaria, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in sede europea (Patto di stabilità e crescita).

    Perché la Sicilia ha uno statuto speciale?

    La Sicilia è una delle cinque Regioni a statuto speciale (con Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna). Il suo statuto, approvato con decreto legislativo del 1946 e poi modificato, attribuisce alla Regione competenze e risorse finanziarie più ampie rispetto alle Regioni ordinarie.

    Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità del terzo periodo del comma 832?

    La sanzione automatica prevista dal terzo periodo del comma 832 non può essere applicata alla Regione Siciliana: il legislatore statale dovrà tener conto delle peculiari prerogative finanziarie dello statuto siciliano nella definizione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità.

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  • Corte cost. n. 144/2008 – Reclamo contro il rigetto dell’istruzione preventiva

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedevano la possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di istruzione preventiva (assunzione preventiva di prove). L’omissione creava una disparità ingiustificata rispetto ai procedimenti cautelari aventi contenuto sostanziale.

    Di cosa si tratta

    L’istruzione preventiva è uno strumento processuale che consente di assumere prove (testimonianze, accertamenti tecnici) prima che il processo di merito venga instaurato, quando vi è urgenza di conservarle. Il codice di procedura civile prevedeva la reclamabilità solo per alcune categorie di provvedimenti cautelari, ma non per il rigetto dell’istanza di istruzione preventiva. Chi si vedeva negata la prova non aveva un rimedio immediato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Chieti ha sollevato questione di legittimità degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. in riferimento alla Costituzione, nella parte in cui non estendevano il meccanismo del reclamo al provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva di mezzi di prova ex artt. 692 e 696 c.p.c.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione fondata. Esiste una disparità strutturalmente irragionevole tra i procedimenti cautelari che incidono direttamente su diritti sostanziali (sempre reclamabili) e l’istruzione preventiva (non reclamabile), pur essendo entrambi strumenti cautelari del processo civile. La Corte ha quindi esteso il reclamo anche al rigetto dell’istruzione preventiva.

    Il principio

    Il provvedimento con cui il giudice rigetta l’istanza di assunzione preventiva di mezzi di prova (artt. 692 e 696 c.p.c.) deve essere reclamabile: l’omessa previsione del reclamo viola il diritto di difesa e crea un’irragionevole disparità all’interno della disciplina cautelare civile.

    Domande e risposte

    Cos’è l’istruzione preventiva e quando si usa?

    Si usa quando si teme che una prova (testimonianza di persona anziana o malata, accertamento su un bene che potrebbe deteriorarsi) rischi di non essere più disponibile nel momento in cui il processo di merito inizi. Il giudice può assumere la prova «in via preventiva» per conservarla.

    Cosa si può fare ora se il giudice rigetta la domanda di istruzione preventiva?

    Grazie a questa sentenza, è possibile proporre reclamo avverso il rigetto, ottenendo un riesame da parte di un collegio diverso dal giudice che ha rigettato l’istanza.

    Perché prima il reclamo non era previsto per il rigetto?

    La disciplina codicistica prevedeva il reclamo soltanto per i provvedimenti che concedevano o revocavano misure cautelari aventi un contenuto sostanziale (sequestri, inibitorie), non per il diniego di strumenti probatori come l’istruzione preventiva.

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  • Corte cost. n. 143/2008 – Custodia cautelare all’estero e termini di fase nel MAE

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 33 della legge n. 69/2005 sul mandato d’arresto europeo (MAE), nella parte in cui non prevedeva che la custodia cautelare sofferta all’estero in esecuzione del MAE fosse computata anche ai fini dei termini di fase di cui all’art. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p. L’omissione ledeva il diritto di libertà personale dell’indagato.

    Di cosa si tratta

    Il mandato d’arresto europeo consente a uno Stato membro dell’UE di chiedere la consegna di un ricercato che si trova in un altro Stato membro. Durante la procedura di consegna il ricercato può essere trattenuto in custodia cautelare all’estero. La legge italiana n. 69/2005 prevedeva che tale periodo fosse computato soltanto ai fini della durata massima complessiva della custodia cautelare (art. 304 c.p.p.), ma non ai fini dei più brevi termini di fase dell’art. 303 c.p.p., con il rischio che la libertà dell’imputato restasse compressa oltre i limiti consentiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari ha sollevato questione di legittimità dell’art. 33 della legge n. 69/2005, per contrasto con la Costituzione (in particolare con gli artt. 13 e 117, primo comma, Cost.), nella parte in cui ometteva di computare la custodia cautelare all’estero ai fini dei termini di fase.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione fondata e ha annullato la norma nella parte in cui non prevedeva il computo della custodia all’estero anche per i termini di fase dell’art. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p. La motivazione richiama la ratio decidendi della sentenza n. 253/2004, che aveva già esteso tale computo per l’estradizione tradizionale.

    Il principio

    Il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione di un mandato d’arresto europeo deve essere computato anche ai fini dei termini di fase previsti dall’art. 303 c.p.p.: diversamente, il soggetto sarebbe privato della libertà personale per un tempo superiore a quello consentito dalla legge italiana.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «termini di fase» della custodia cautelare?

    Sono i limiti massimi di durata della custodia cautelare per ciascuna fase processuale (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento, appello, cassazione). Superati tali termini, la misura cautelare deve essere revocata e l’imputato rimesso in libertà.

    Qual era la differenza prima di questa sentenza tra estradizione e MAE?

    Prima della sentenza, la custodia all’estero per estradizione tradizionale veniva computata nei termini di fase (grazie alla sent. n. 253/2004), mentre quella per MAE non lo era. La Corte ha eliminato questa irragionevole disparità.

    Perché la sentenza cita l’art. 117 Cost.?

    L’art. 117, primo comma, obbliga il legislatore italiano a rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. La decisione quadro 2002/584/GAI sul MAE è un atto dell’UE che costituisce un parametro interposto di costituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 142/2008 – Fondo mobilità sostenibile e leale collaborazione

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    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittime le norme della legge finanziaria 2007 che istituivano il Fondo per la mobilità sostenibile (art. 1, commi 1122 e 1123, l. n. 296/2006): il decreto ministeriale attuativo avrebbe dovuto essere emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) aveva istituito, all’art. 1, commi 1121-1123, un Fondo per la mobilità sostenibile, la cui gestione era affidata a un decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti. La Regione Lombardia aveva impugnato tali commi sostenendo che l’intervento statale incidesse su materie di competenza concorrente senza prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Lombardia ha promosso ricorso in via principale (ricorso n. 14/2007) censurando l’art. 1, commi 1121, 1122 e 1123, della l. n. 296/2006, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché all’art. 3 e all’art. 97 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimi i commi 1122 e 1123 nella parte in cui non prevedevano il parere della Conferenza unificata prima dell’emanazione del decreto ministeriale attuativo. Ha dichiarato non fondata la questione sul comma 1121, e inammissibile la questione prospettata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. (parametri non pertinenti in un giudizio in via principale promosso da una Regione).

    Il principio

    Quando lo Stato istituisce fondi destinati a incidere su materie di competenza concorrente, il decreto ministeriale attuativo deve essere emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata: omettere questa fase viola il principio di leale collaborazione sancito dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la Conferenza unificata?

    È l’organismo che riunisce la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il suo parere è richiesto quando i provvedimenti statali incidono su materie di interesse regionale o locale, in attuazione del principio di leale collaborazione.

    Perché le Regioni possono impugnare direttamente le leggi dello Stato?

    L’art. 127 della Costituzione legittima le Regioni a promuovere ricorso in via principale dinanzi alla Corte costituzionale quando ritengono che una legge statale invada la loro sfera di competenza.

    Cosa cambia dopo la dichiarazione di illegittimità dei commi 1122 e 1123?

    Il decreto ministeriale attuativo del Fondo per la mobilità sostenibile deve essere preceduto dall’acquisizione del parere della Conferenza unificata, pena l’illegittimità del decreto stesso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 141/2008 – Insindacabilità parlamentare e conflitto di attribuzioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari contro la Camera dei deputati. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Rositani nei confronti di Mauro Meli; il giudice contesta che tali dichiarazioni rientrassero nella tutela dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera dei deputati, con deliberazione del 2 febbraio 2005, aveva esteso tale insindacabilità alle dichiarazioni del deputato Guglielmo Rositani rese nei confronti di Mauro Meli. Il GUP di Cagliari, che stava procedendo penalmente, ha sollevato conflitto contestando che quelle dichiarazioni non fossero connesse a funzioni parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (ricorso n. 17/2007) contro la Camera dei deputati, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sostenendo che la delibera camerale di insindacabilità del 2 febbraio 2005 avesse menomato le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile nella fase di ammissibilità ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, disponendo la notifica alla Camera dei deputati. L’ammissibilità non implica alcuna decisione nel merito, ma soltanto che il conflitto è astrattamente proponibile.

    Il principio

    Il giudice ordinario è legittimato a proporre conflitto di attribuzione contro la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., quando ritiene che le dichiarazioni del parlamentare non presentino il nesso funzionale richiesto dalla norma costituzionale. La Corte verifica in via preliminare l’ammissibilità del conflitto prima di pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Quando un parlamentare può invocare l’insindacabilità ex art. 68 Cost.?

    Solo quando le opinioni espresse sono connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari: dibattiti in aula, commissioni, atti tipicamente parlamentari. Le dichiarazioni rese fuori da questo ambito non sono coperte dall’immunità.

    Cosa avviene dopo la dichiarazione di ammissibilità del conflitto?

    Il ricorso deve essere notificato alla Camera dei deputati, che può costituirsi in giudizio. La Corte quindi decide nel merito, stabilendo se la delibera di insindacabilità fosse legittima o meno.

    Cosa succede se la Corte accoglie il conflitto nel merito?

    La delibera parlamentare di insindacabilità viene annullata e il processo penale a carico del deputato può proseguire davanti all’autorità giudiziaria.

    Norme collegate