Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 327/2003 – Legge Marche protezione civile e competenze statali

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale di sei disposizioni della legge regionale Marche n. 32/2001 (sistema regionale di protezione civile), ritenendo che la Regione non abbia ecceduto dai principi fondamentali statali fissati dal d.lgs. n. 112/1998 e dalla l. n. 225/1992.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato sei articoli della legge della Regione Marche n. 32/2001 che disciplinava il sistema regionale di protezione civile. Le censure riguardavano: l’impiego del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in attività di protezione civile diverse dall’antincendio boschivo, l’istituzione di un elenco regionale dei volontari, le modalità di coordinamento con il Prefetto, i piani di emergenza comunali e provinciali, l’uso del database regionale di protezione civile e la disciplina del volontariato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametri: art. 117, terzo comma, Cost. e norme interposte (art. 108 d.lgs. n. 112/1998; art. 5 l. n. 225/1992; l. n. 675/1996 sulla privacy). Norme impugnate: artt. 3, comma 3; 4, commi 1 lett. a) e 2 lett. d); 5, comma 1, ultimo periodo; 7, comma 1; 9, comma 5; 12, comma 1, lett. e), l.r. Marche n. 32/2001. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Non fondate tutte le questioni. La Corte ha ritenuto che le disposizioni regionali impugnate non superassero i principi fondamentali statali: la Regione può disciplinare i propri enti e strutture di protezione civile e i criteri di coordinamento con il sistema nazionale, entro i limiti fissati dal d.lgs. n. 112/1998.

    Il principio

    In materia di protezione civile — competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. — la Regione può adottare una propria disciplina organizzativa purché rispetti i principi fondamentali statali (livelli minimi di coordinamento nazionale, ruolo del Prefetto nelle emergenze, competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

    Domande e risposte

    La protezione civile è materia concorrente o esclusiva dello Stato?

    Dopo la riforma del Titolo V del 2001, la protezione civile è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni ne dettano la disciplina di dettaglio.

    Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco può essere impiegato dalla Regione?

    La Corte ha confermato che l’art. 108, comma 1, lettera a), n. 2, del d.lgs. n. 112/1998 consente alle Regioni di avvalersi del CNVF solo per l’antincendio boschivo; l’estensione ad altre attività di protezione civile supererebbe la sfera di competenza regionale. In questo caso però la Corte ha ritenuto non fondato il vizio.

    Cosa sono i piani di emergenza comunali e provinciali?

    Sono documenti di pianificazione che individuano le risorse, le procedure e le responsabilità per fronteggiare eventi calamitosi nel territorio; la loro adozione spetta agli enti locali con il coordinamento della Regione e del Prefetto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 312/2003 – Radiodiffusione e tributi della Provincia di Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere per una delle disposizioni impugnate della legge provinciale di Bolzano sulla radiodiffusione (abrogata nelle more del giudizio) e non fondate le restanti questioni riguardanti la normativa provinciale su comunicazioni e tributi.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni di due leggi della Provincia autonoma di Bolzano: la legge n. 6 del 2002 (norme su comunicazioni e radiodiffusione) e la legge n. 11 del 2002 (tributi e assestamento di bilancio). Le questioni riguardavano la compatibilità di tali norme con la disciplina statale in materia di comunicazioni e con i principi costituzionali in materia di libertà di informazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le impugnazioni riguardavano gli artt. 2, comma 2, e 8, comma 3, della l. prov. Bolzano n. 6/2002 e gli artt. 2, commi 1 e 2, e 27 della l. prov. Bolzano n. 11/2002, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione e alle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 8, comma 3, della legge n. 6/2002 (abrogato in corso di causa). Ha dichiarato non fondate le questioni sulle restanti disposizioni, ritenendo che le norme provinciali in materia di radiodiffusione e tributi rispettassero i limiti della competenza attribuita alla Provincia dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

    Il principio

    La Provincia autonoma di Bolzano può disciplinare aspetti specifici della radiodiffusione locale e della propria finanza nel rispetto dello Statuto speciale e delle norme di attuazione; la cessazione della materia del contendere si verifica quando la norma impugnata viene abrogata nel corso del giudizio costituzionale senza che residuino effetti applicativi da rimuovere.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per cessata materia del contendere?

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere quando la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo satisfattivo prima che intervenga la sentenza, rendendo inutile la decisione nel merito poiché non esistono più effetti da rimuovere.

    Qual è la competenza della Provincia di Bolzano sulla radiodiffusione?

    Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia competenze in materia di usi e costumi locali e istituzioni culturali; nell’ambito di queste competenze la Provincia può disciplinare la radiodiffusione locale nelle lingue delle minoranze linguistiche presenti.

    Le norme provinciali sui tributi erano legittime?

    La Corte le ha ritenute non fondate, cioè compatibili con la Costituzione: la Provincia di Bolzano ha una competenza in materia tributaria più ampia delle regioni ordinarie, garantita dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 311/2003 – Tassa automobilistica regionale e prescrizione in Campania

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge finanziaria regionale campana del 2002: la proroga dei termini di prescrizione per il recupero delle tasse automobilistiche regionali violava la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria della Regione Campania per il 2002 conteneva due disposizioni contestate: l’art. 24, comma 2, che prorogava i termini per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione, modificando di fatto i termini di prescrizione; e l’art. 49, comma 1, lettera f), che disponeva in materia di tributi regionali. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato entrambe le norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 24, comma 2, e l’art. 49, comma 1, lettera f), della legge della Regione Campania n. 15 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere l) ed e), e 119, secondo comma, della Costituzione. La questione centrale era se una Regione potesse prorogare i termini di prescrizione per i tributi di propria competenza, materia riservata all’ordinamento civile statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. La proroga dei termini di recupero della tassa automobilistica incideva sulla prescrizione, che è materia di ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. La Regione non aveva competenza a modificare tali termini.

    Il principio

    La disciplina della prescrizione, anche quella relativa ai crediti tributari regionali, rientra nell’ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva dello Stato: le Regioni non possono prorogare i termini di prescrizione per il recupero dei tributi di propria spettanza.

    Domande e risposte

    Cos’è la tassa automobilistica regionale?

    È la tassa di circolazione (comunemente chiamata «bollo auto») che a partire dagli anni ’90 è stata trasferita alle Regioni, le quali ne disciplinano le esenzioni e alcune modalità applicative entro i limiti stabiliti dal legislatore statale.

    Perché la prescrizione è di competenza esclusiva statale?

    Perché la prescrizione è un istituto di diritto civile generale che regola l’estinzione dei diritti per il decorso del tempo, e la sua disciplina deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale per garantire la certezza dei rapporti giuridici.

    Cosa succede ai crediti tributari già prescritti?

    Una volta che il termine di prescrizione è decorso, il debito si estingue e il creditore (in questo caso la Regione) non può più agire in giudizio per il recupero; eventuali proroghe retroattive sarebbero anch’esse incostituzionali.

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  • Corte cost. n. 310/2003 – Proroga sospensione sfratto per locatari anziani

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma che prorogava la sospensione delle procedure esecutive di sfratto per locatari anziani in condizioni economiche disagiate. La limitazione del diritto del locatore è proporzionata alla tutela del diritto all’abitazione del conduttore vulnerabile.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 450 del 2001, convertito dalla legge n. 14 del 2002, aveva prorogato al 30 giugno 2002 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo per locatari che avessero superato il 65° anno di età e fossero privi di reddito sufficiente per accedere ad altra locazione. Il Tribunale di Firenze dubitava della compatibilità con gli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1 del d.l. n. 450 del 2001, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, sostenendo che la proroga comprimesse irragionevolmente il diritto del locatore alla restituzione dell’immobile e alla tutela giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la temporanea sospensione delle esecuzioni per locatari in condizioni di vulnerabilità (anziani senza reddito sufficiente) risponda a una finalità costituzionalmente apprezzabile di tutela del diritto all’abitazione e sia proporzionata nella sua limitazione temporale, non incidendo in modo definitivo sul diritto del locatore.

    Il principio

    La temporanea sospensione per legge delle procedure esecutive di rilascio degli immobili, motivata dalla tutela di locatari in condizioni di vulnerabilità sociale, è compatibile con la Costituzione quando sia limitata nel tempo, proporzionata e risponda a una finalità sociale apprezzabile.

    Domande e risposte

    Quante volte la legge ha sospeso le esecuzioni di sfratto?

    Le proroghe della sospensione delle esecuzioni si sono ripetute numerose volte nel corso degli anni, a partire dagli anni ’80, creando un sistema di protezione per i conduttori vulnerabili che la Corte ha sostanzialmente ritenuto compatibile con la Costituzione entro limiti di temporaneità e proporzionalità.

    Il proprietario può ottenere un indennizzo per la sospensione?

    La Corte ha escluso la violazione dell’art. 42 Cost. in questo contesto: la sospensione temporanea non configura un’espropriazione ma una limitazione proporzionata del diritto di proprietà motivata da esigenze sociali.

    Qual è l’art. 24 Cost. in questo contesto?

    Il locatore sosteneva che la sospensione dell’esecuzione comprimesse il suo diritto di azione in giudizio (art. 24 Cost.). La Corte ha escluso la violazione, poiché il diritto era stato esercitato e la sentenza ottenuta; la sospensione riguardava solo la fase esecutiva, non l’accesso alla tutela giurisdizionale.

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  • Corte cost. n. 326/2003 – Conflitto Regione Emilia-Romagna su calendario venatorio

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Emilia-Romagna contro un’ordinanza del Consiglio di Stato che aveva sospeso provvedimenti provinciali sul calendario venatorio: il giudice amministrativo poteva legittimamente sospendere atti amministrativi fondati su leggi regionali sospettate di illegittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Emilia-Romagna, su ricorso di associazioni ambientaliste, aveva sospeso le delibere provinciali di Bologna sul calendario venatorio 2002. La Regione aveva impugnato l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 90/2003 (che confermava la sospensiva) davanti alla Corte costituzionale con conflitto di attribuzioni, sostenendo che il giudice amministrativo non potesse sospendere atti meramente ripetitivi di leggi regionali per vizi di quelle leggi.

    La questione

    La Regione Emilia-Romagna lamentava la violazione degli artt. 24, 117, 127 (primo comma) e 134 della Costituzione, sostenendo che — quando un atto amministrativo è meramente ripetitivo di una legge regionale — i vizi di costituzionalità di quella legge non possano essere fatti valere davanti al giudice amministrativo ma solo davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    Inammissibilità del conflitto. La Corte ha ritenuto che il conflitto di attribuzioni non è lo strumento adeguato per contestare le valutazioni compiute dal giudice amministrativo nell’ambito della propria giurisdizione; la Regione avrebbe potuto sollevare questione incidentale di costituzionalità davanti al TAR.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni non può essere utilizzato come impugnazione straordinaria delle decisioni del giudice amministrativo: esso presuppone una menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, non la mera contestazione di un provvedimento cautelare.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri?

    L’art. 134 Cost. attribuisce alla Corte il potere di risolvere i conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni o tra poteri dello Stato: si tratta di uno strumento straordinario, non di un grado di appello.

    Può il giudice amministrativo sospendere un atto fondato su una legge regionale?

    La Corte ha ritenuto che sì, nella misura in cui l’atto è impugnato per vizi propri; la sospensione cautelare dell’atto non equivale a disapplicazione della legge regionale.

    La caccia è materia di competenza regionale?

    Sì: dopo la riforma del Titolo V (2001), la caccia rientra nella potestas legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.).

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  • Corte cost. n. 309/2003 – Sorveglianza speciale e libertà di culto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma che consente al giudice di autorizzare il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno ad allontanarsi dal comune per esercitare il culto religioso. La disciplina vigente già permette tale contemperamento e non viola l’art. 19 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Una persona sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno aveva chiesto al Tribunale l’autorizzazione a spostarsi periodicamente in un altro comune per partecipare alle funzioni religiose della propria confessione, non presente nel comune di residenza obbligata. Il Tribunale di Catanzaro aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui limitava tale possibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7-bis della legge n. 1423 del 1956 (misure di prevenzione), in riferimento all’art. 19 della Costituzione, che garantisce il diritto di professare la propria fede religiosa e di esercitarne in privato e in pubblico il culto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la norma impugnata già consenta al giudice di bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con il diritto fondamentale all’esercizio del culto, autorizzando deroghe all’obbligo di soggiorno quando ciò sia necessario per la pratica religiosa. La norma non impone quindi un divieto assoluto ma rimette al giudice una valutazione caso per caso.

    Il principio

    La misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non implica un divieto assoluto di allontanarsi dal comune per esercitare il culto religioso: il giudice può autorizzare deroghe bilanciando le esigenze di prevenzione con la libertà di culto garantita dall’art. 19 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno?

    È una misura di prevenzione personale applicata dal Tribunale a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, che obbliga il destinatario a risiedere in un determinato comune e a non allontanarsene senza autorizzazione.

    Come può il sorvegliato speciale esercitare la libertà di culto?

    Presentando istanza al Tribunale che ha applicato la misura, il quale valuta caso per caso se autorizzare allontanamenti periodici per la pratica religiosa, bilanciando le esigenze di sicurezza con il diritto fondamentale all’esercizio del culto.

    Art. 19 Cost.: cosa garantisce esattamente?

    L’art. 19 della Costituzione garantisce a tutti la libertà di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 325/2003 – Cumulo contributi artigiani e commercianti INPS

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera a), della l. n. 233/1990 sul cumulo dei contributi versati alle gestioni commercianti e artigiani INPS: la diversa parametrazione del trattamento pensionistico è giustificata dalla disomogeneità delle rispettive storie contributive.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore aveva versato contributi alle gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti. Al momento della pensione, la norma impugnata prevedeva il cumulo dei contributi con una riduzione del trattamento rispetto a chi avesse versato a una sola gestione. Il Tribunale di Genova (sezione lavoro) aveva dubitato che ciò violasse l’art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro: art. 3 della Costituzione. Norma impugnata: art. 16, comma 1, lettera a), l. 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi). Rimettente: Tribunale di Genova, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    Non fondata. La Corte ha ritenuto che la comparazione tra chi versa a una sola gestione e chi versa a più gestioni non sia omogenea: la formula di calcolo riflette le diverse modalità di maturazione dei redditi imponibili nelle due gestioni, e pertanto la disparità di trattamento non è irragionevole.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza non impone risultati identici per situazioni strutturalmente diverse: il legislatore previdenziale può adottare meccanismi di calcolo differenziati purché non siano manifestamente irragionevoli in relazione alle differenze tra le fattispecie.

    Domande e risposte

    Come funziona il cumulo contributivo tra gestioni INPS diverse?

    Chi ha versato a più gestioni può cumulare i periodi contributivi per raggiungere il diritto alla pensione; il trattamento economico è calcolato pro-quota da ciascuna gestione in base ai propri criteri.

    Perché il cumulo riduce la pensione rispetto all’iscrizione a una sola gestione?

    La base di calcolo — la media dei redditi negli ultimi anni coperti da contribuzione — applicata separatamente a ciascuna gestione produce un risultato complessivo inferiore rispetto a quello che si otterrebbe sommando tutti i redditi in un’unica gestione.

    La sentenza n. 264/1994 aveva già trattato questo tema?

    Sì: quella sentenza aveva già ritenuto compatibile con l’art. 3 Cost. un meccanismo analogo, riconoscendo la discrezionalità del legislatore in materia previdenziale purché non si traduca in manifesta irragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 324/2003 – Regolamenti regionali «in bianco» sull’emittenza

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, lettera i), della legge regionale Campania n. 9/2002, che delegava alla Giunta regionale la disciplina «in bianco» della localizzazione dei siti di trasmissione radiotelevisiva senza una previa legge-cornice del Consiglio regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva attribuito alla propria Giunta il potere regolamentare di localizzare i siti di trasmissione per le reti radiotelevisive pubbliche, senza che il Consiglio regionale avesse prima dettato un atto legislativo di cornice. Il Governo nazionale ha impugnato la disposizione davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 11, comma 3, lettera i), della l.r. Campania n. 9/2002, in quanto la materia «ordinamento della comunicazione» è concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) e la norma regionale — autorizzando la Giunta a disciplinare la localizzazione dei siti — violava il principio fondamentale statale di cui all’art. 2, comma 6, l. n. 249/1997, che attribuisce tale funzione all’AGCOM. Parametro: artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, lettera i), l.r. Campania n. 9/2002. La Corte ha ritenuto che la norma regionale violi il principio fondamentale statale (art. 2, comma 6, l. n. 249/1997), che riserva all’AGCOM la predisposizione del piano nazionale di localizzazione degli impianti. La legge regionale aveva inoltre delegato in bianco alla Giunta un potere normativo in materia riservata al Consiglio regionale.

    Il principio

    Nella legislazione concorrente, la Regione può esercitare la potestas legislativa solo nei limiti dei principi fondamentali statali; un regolamento della Giunta regionale autorizzato «in bianco» dalla legge regionale, in materie dove lo Stato ha già posto principi fondamentali, è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è la legislazione concorrente dopo la riforma del Titolo V (2001)?

    Nelle materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) le Regioni hanno potestà legislativa piena, ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato; l’«ordinamento della comunicazione» rientra in questo elenco.

    Cosa fa l’AGCOM in tema di localizzazione degli impianti radiotelevisivi?

    L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni predispone il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, nel cui ambito — sentite le Regioni — individua la localizzazione degli impianti e l’attribuzione dei siti: tale funzione è un principio fondamentale della materia.

    Un regolamento della Giunta regionale può mai disciplinare la localizzazione dei siti?

    Sì, ma solo in esecuzione di una legge regionale che abbia rispettato i principi fondamentali statali: una delega regolamentare «in bianco» senza previa cornice legislativa è costituzionalmente illegittima.

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  • Corte cost. n. 308/2003 – Radiodiffusione digitale e competenze della Provincia di Trento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento sul decreto-legge n. 5 del 2001 in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali. Le norme impugnate non violano le competenze provinciali in materia di urbanistica, viabilità e tutela del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 5 del 2001, convertito dalla legge n. 66 del 2001, aveva prorogato i termini per la transizione alla televisione digitale terrestre e disciplinato il risanamento degli impianti radiotelevisivi. La Provincia autonoma di Trento sosteneva che alcune disposizioni del decreto invadessero le sue competenze legislative primarie in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e lavori pubblici di interesse provinciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia di Trento ha impugnato l’art. 2 del d.l. n. 5 del 2001 in riferimento agli artt. 2, 4, 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 sulle norme di attuazione dello statuto, sostenendo che la norma statale violasse le sue competenze esclusive in materia di localizzazione e controllo delle emissioni degli impianti radiotelevisivi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la disciplina della transizione al digitale e la proroga dei termini per gli operatori radiotelevisivi rientri nella competenza esclusiva statale in materia di telecomunicazioni, che prevale sulle competenze provinciali in materia di urbanistica e paesaggio quando si tratti di regolamentazione del sistema radiotelevisivo nazionale.

    Il principio

    La competenza statale esclusiva in materia di ordinamento delle telecomunicazioni e del sistema radiotelevisivo prevale sulle competenze regionali e provinciali in materia di urbanistica e governo del territorio quando la disciplina impugnata riguardi gli aspetti tecnici e temporali della transizione al digitale e non la mera localizzazione fisica degli impianti.

    Domande e risposte

    Di cosa trattava il d.l. n. 5 del 2001?

    Del differimento dei termini per lo spegnimento della televisione analogica e il passaggio al digitale terrestre, nonché della disciplina del risanamento degli impianti radiotelevisivi obsoleti o abusivi presenti sul territorio nazionale.

    Perché la Provincia di Trento riteneva di avere competenza?

    Perché lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia potestà legislativa primaria in materie come urbanistica, tutela del paesaggio e lavori pubblici di interesse provinciale, che include anche la localizzazione e il controllo degli impianti fissi sul territorio.

    Qual è il confine tra competenza statale e provinciale sugli impianti radiotelevisivi?

    La disciplina della transizione tecnologica e degli aspetti tecnici del sistema radiotelevisivo spetta allo Stato; la Provincia può disciplinare i profili urbanistici della localizzazione degli impianti, ma non può ostacolarne il funzionamento con normative che contraddicano la disciplina statale del sistema radiotelevisivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 323/2003 – Termine patteggiamento nel giudizio immediato

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Macerata perché rivaluti la questione sull’art. 458, comma 1, c.p.p. — decorrenza del termine per chiedere il patteggiamento nel giudizio immediato — alla luce della sopravvenuta sentenza n. 270 del 2003.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Macerata (sez. distaccata di Civitanova Marche) aveva sollevato questione sull’art. 458, comma 1, c.p.p. (come richiamato dall’art. 446, comma 1, c.p.p.): la norma prevedeva che il termine per chiedere il patteggiamento decorresse dalla notifica del decreto di giudizio immediato all’imputato, non dall’ultima notifica tra imputato e difensore. La richiesta presentata dal difensore dopo la notifica all’imputato ma entro quella al difensore era stata dichiarata inammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Norma impugnata: art. 458, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il termine per chiedere il patteggiamento decorra dall’ultima notificazione. Rimettente: Tribunale di Macerata, sez. distaccata di Civitanova Marche.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti al giudice a quo. La sentenza n. 270 del 2003 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la decorrenza dall’ultima notificazione; il Tribunale deve pertanto rivalutare la situazione processuale.

    Il principio

    Il diritto di difesa tecnica impone che i termini per l’esercizio di facoltà processuali complesse decorrano dall’ultima notificazione — all’imputato o al difensore — così da garantire l’effettiva assistenza legale prima della scadenza del termine.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio immediato?

    L’art. 453 c.p.p. consente al PM di chiedere il giudizio immediato quando la prova è evidente: si salta l’udienza preliminare e si va direttamente a dibattimento. L’imputato ha diritto a chiedere riti alternativi entro determinati termini.

    Perché la decorrenza dalla sola notifica all’imputato era problematica?

    Se il difensore riceve l’avviso dopo l’imputato, il termine potrebbe essere già scaduto al momento in cui il legale può concretamente valutare il patteggiamento con il proprio assistito.

    La sentenza n. 270/2003 ha risolto definitivamente il problema?

    Sì: ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 458, comma 1, c.p.p. per la parte in cui non prevedeva la decorrenza dall’ultima notificazione, in linea con quanto già affermato dalla sentenza n. 120 del 2002.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 322/2003 – Pubblicità dispositivi medici e depenalizzazione

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Milano perché rivaluti la rilevanza della questione sull’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 46/1997 (pubblicità non autorizzata di dispositivi medici) alla luce della sopravvenuta sentenza n. 282 del 2003.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano stava giudicando un imputato per il reato di pubblicità non autorizzata di dispositivi medici (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 46/1997, che attua la direttiva 93/42/CEE). Il giudice aveva dubitato che la norma, mantenendo la sanzione penale, creasse una irragionevole disparità rispetto alla depenalizzazione disposta dal d.lgs. n. 507/1999 per la pubblicità non autorizzata di medicinal.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametro: art. 3 della Costituzione. Norma impugnata: art. 23, comma 2, d.lgs. n. 46/1997 nella parte in cui mantiene sanzione penale per la pubblicità non autorizzata di dispositivi medici. Rimettente: Tribunale di Milano.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti al Tribunale di Milano. Nelle more era sopravvenuta la sentenza n. 282 del 2003, che aveva già affrontato la questione relativa al regime sanzionatorio dei dispositivi medici; il giudice a quo deve rivalutare se la questione conservi autonoma rilevanza.

    Il principio

    Quando una precedente sentenza della Corte riguarda la stessa norma e lo stesso problema, il giudice a quo non può ignorarla: deve verificare se la pronuncia abbia già risolto la questione o se residui un profilo non ancora esaminato.

    Domande e risposte

    Cosa sono i dispositivi medici ai sensi del d.lgs. n. 46/1997?

    Sono prodotti, strumenti, apparecchi e materiali (non medicinali) destinati a scopi diagnostici o terapeutici sull’uomo: dalla siringhe ai pacemaker. La direttiva 93/42/CEE ne ha armonizzato la disciplina a livello UE.

    Il d.lgs. n. 507/1999 ha davvero depenalizzato la pubblicità sanitaria non autorizzata?

    Sì, in parte: ha trasformato in illecito amministrativo alcune fattispecie di pubblicità sanitaria non autorizzata, ma il Tribunale di Milano sosteneva che la norma speciale sui dispositivi medici non fosse stata toccata dalla depenalizzazione.

    Cosa implica l’art. 3 Cost. nel diritto penale?

    Il principio di uguaglianza vieta trattamenti sanzionatori irragionevolmente differenziati per condotte sostanzialmente equivalenti; una sanzione penale per una condotta analoga a quella depenalizzata può violare l’art. 3.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 307/2003 – Inquinamento elettromagnetico e competenza legislativa regionale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha esaminato le leggi regionali di Marche, Campania, Puglia e Umbria in materia di inquinamento elettromagnetico, dichiarandone illegittime alcune disposizioni che introducevano limiti di esposizione più restrittivi di quelli statali o attribuivano alle Regioni poteri che eccedono la competenza concorrente in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    Dopo la riforma del Titolo V del 2001, diverse Regioni avevano adottato leggi proprie sulla tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di radiocomunicazione ed elettrodotti. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune di queste leggi sostenendo che violassero i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute e di governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso riguardava leggi della Regione Marche (l. n. 25/2001), della Regione Campania (l. n. 13/2001), della Regione Puglia (l. n. 5/2002) e della Regione Umbria (l. n. 9/2002) in materia di campi elettromagnetici, impugnate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione per violazione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di tutela della salute.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittime le disposizioni regionali che introducevano valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici più restrittivi di quelli statali (poiché ciò spetta ai principi fondamentali statali) o che attribuivano alle Regioni competenze di autorizzazione e vigilanza riservate allo Stato. Ha ritenuto invece legittime le disposizioni regionali che, nel rispetto dei principi statali, disciplinavano il governo del territorio e la localizzazione degli impianti.

    Il principio

    In materia di inquinamento elettromagnetico la fissazione dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione spetta allo Stato nell’esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute; le Regioni possono disciplinare i profili di governo del territorio e localizzazione degli impianti, ma non abbassare unilateralmente i limiti statali né rivendicare poteri autorizzativi riservati allo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa è di competenza regionale e cosa di competenza statale sull’elettromagnetismo?

    Allo Stato spetta fissare i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici e i principi fondamentali della materia. Alle Regioni spetta la disciplina del governo del territorio (ad es. localizzazione degli impianti) e le misure urbanistiche, nel rispetto dei limiti statali.

    Possono le Regioni fissare limiti più restrittivi di quelli nazionali?

    No. La Corte ha chiarito che la fissazione di limiti di esposizione più bassi di quelli statali eccede la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, poiché i valori limite devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale.

    Che disciplina si applica oggi?

    Il d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e la legge quadro n. 36 del 2001 fissano i valori limite nazionali di esposizione ai campi elettromagnetici; le Regioni possono disciplinare il governo del territorio entro questi limiti.

    Norme collegate