Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 377/2003 – Incompatibilità amministratori locali e società miste patti territoriali

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Campania sull’art. 52, comma 62, della legge finanziaria 2002. La norma, che ripristina una causa di incompatibilità per sindaci e presidenti di provincia che amministrano società miste responsabili di patti territoriali, attiene all’elettorato passivo nelle elezioni locali: materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 52, comma 62, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) abroga una disposizione introdotta dalla legge finanziaria 2001 che escludeva l’incompatibilità tra la carica di sindaco o presidente di provincia e le funzioni di amministrazione in società di capitale a partecipazione mista costituite come responsabili di patti territoriali. Con l’abrogazione viene ripristinata l’incompatibilità. La Regione Campania impugna la norma sostenendo che incida nelle materie di sviluppo economico del territorio di sua competenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania denuncia l’art. 52, comma 62, della legge n. 448/2001 in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, sostenendo che la norma incida sulle materie relative allo sviluppo economico del territorio attribuite alla competenza regionale e comprima l’autonomia organizzativa degli enti locali. Nessun giudice rimettente: si tratta di ricorso in via principale.

    La decisione della Corte

    La questione è infondata. La norma censurata, pur avendo contenuto abrogativo, si inserisce nella disciplina delle cause di incompatibilità degli amministratori locali, cioè nel regime dell’elettorato passivo nelle elezioni di Comuni, Province e Città metropolitane. Tale materia rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Non vi è pertanto alcuna invasione della sfera di competenza regionale.

    Il principio

    La disciplina delle incompatibilità degli amministratori locali appartiene alla legislazione elettorale degli enti locali, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., indipendentemente dai riflessi che tale disciplina può avere sulla gestione di strumenti di sviluppo economico territoriale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma abrogata dalla legge finanziaria 2002?

    Il comma 82 dell’art. 145 della legge n. 388/2000 stabiliva che la carica di sindaco, presidente di provincia o consigliere locale non fosse incompatibile con le funzioni di amministrazione in società di capitale a partecipazione mista costituite come responsabili di patti territoriali ai sensi della legge n. 662/1996.

    Perché la Regione Campania riteneva la norma incostituzionale?

    Sosteneva che la disposizione incidesse sullo sviluppo economico del territorio — materia regionale — e comprimesse l’autonomia organizzativa degli enti locali, determinando un’ingiustificata equiparazione di situazioni disomogenee.

    In quale materia ha ricondotto la norma la Corte?

    Non nello sviluppo economico del territorio, bensì nella legislazione elettorale degli enti locali (incompatibilità e ineleggibilità): materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 376/2003 – Coordinamento MEF e autonomia finanziaria regioni

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate da cinque Regioni sull’art. 41 della legge finanziaria 2002. Il coordinamento del MEF sull’accesso al mercato dei capitali degli enti territoriali rientra nella materia «coordinamento della finanza pubblica» di competenza concorrente: lo Stato può fissare principi fondamentali e strumenti puntuali di vigilanza senza violare l’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il potere di coordinare l’accesso al mercato dei capitali di Regioni, enti locali e loro consorzi, imponendo comunicazioni periodiche sui dati finanziari e disciplinando le emissioni obbligazionarie. Cinque Regioni — Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria — impugnano la norma ritenendola lesiva della loro autonomia legislativa e finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti denunciano l’art. 41, commi 1 e 2, della legge n. 448/2001 in riferimento agli artt. 117 (terzo, quarto e sesto comma) e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. In sintesi: lo Stato avrebbe invaso la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica dettando norme di dettaglio e attribuendo al Ministro un potere regolamentare in assenza dei presupposti dell’art. 117, sesto comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i cinque giudizi e dichiara non fondate le questioni. Il coordinamento della finanza pubblica consente allo Stato di collocare al livello centrale anche poteri amministrativi e tecnici — non solo principi fondamentali — purché strumentali alla finalità di coordinamento. Il potere ministeriale deve essere inteso in senso meramente informativo e di raccolta dati, senza facoltà di inibire le scelte degli enti; il decreto attuativo non è un regolamento in senso proprio ma un atto di coordinamento tecnico-amministrativo. Anche l’obbligo di comunicazione periodica è espressione di coordinamento informativo non lesivo dell’autonomia. Infine, la previsione del comma 2 in materia di rinegoziazione dei mutui non è irragionevole poiché il limite temporale (mutui post 1996) risponde a criteri di razionalità finanziaria.

    Il principio

    Il coordinamento della finanza pubblica è materia di competenza legislativa concorrente che legittima lo Stato a prevedere — oltre ai principi fondamentali — poteri puntuali di raccolta dati e di coordinamento tecnico-amministrativo, purché questi non si traducano in un potere inibitorio sulle scelte autonome degli enti territoriali.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 41 della legge finanziaria 2002?

    Attribuiva al MEF il compito di coordinare l’accesso al mercato dei capitali di Regioni ed enti locali, con obbligo per questi ultimi di trasmettere periodicamente i propri dati finanziari. Disciplinava inoltre le emissioni obbligazionarie e la rinegoziazione dei mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996.

    Perché le Regioni ritenevano la norma incostituzionale?

    Sostenevano che la disciplina invadesse la competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni in materia di finanza regionale e locale, e che attribuisse al Ministro un potere regolamentare fuori dai casi previsti dall’art. 117, sesto comma, della Costituzione.

    Qual è il confine tra principi fondamentali e norme di dettaglio in questa materia?

    La Corte chiarisce che il coordinamento della finanza pubblica, per sua natura, richiede anche poteri amministrativi puntuali. Non si tratta di norme di dettaglio lesive dell’autonomia regionale, ma di strumenti tecnici necessari perché il coordinamento possa essere efficace a livello centrale.

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  • Corte cost. n. 285/2003 – Disoccupazione edili, computo malattia e infortunio

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 11, comma 2, della l. n. 223/1991, nella parte in cui non include nel computo dei 18 mesi di lavoro effettivo i periodi di assenza per malattia e infortunio, ai fini del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili. Il rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione né indicato il preciso intervento additivo richiesto.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore edile con un rapporto di lavoro dal 1996 al 1998 aveva numerosi periodi di assenza per malattia e un breve periodo per infortunio. L’INPS aveva negato il trattamento speciale di disoccupazione perché il requisito dei 18 mesi di lavoro effettivo non risultava soddisfatto se si escludevano i periodi di astensione. Il Tribunale di Rossano aveva sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Rossano ha impugnato l’art. 11, comma 2, della l. n. 223/1991, nella parte in cui non include nel computo del periodo di 18 mesi i periodi di assenza per infortunio sul lavoro o malattia. Parametri: artt. 3 e 38 Cost. Il rimettente sosteneva che escludere questi periodi creasse una disparità rispetto all’analoga prestazione previdenziale per i lavoratori in mobilità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione. Il rimettente non ha specificato quale intervento additivo si aspettava dalla Corte (se includere solo i periodi per infortunio, solo quelli per malattia, o entrambi e in quale misura) e non ha adeguatamente dimostrato la rilevanza della questione nel caso concreto.

    Il principio

    Quando una questione mira a ottenere una sentenza additiva, il rimettente deve indicare con precisione quale norma di risulta è costituzionalmente obbligata. In mancanza di tale indicazione la questione è inammissibile, perché l’intervento richiesto sarebbe discrezionale e non vincolato.

    Domande e risposte

    Cos’è il trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori edili?

    È un’indennità previdenziale prevista dall’art. 11 della l. n. 223/1991 per i lavoratori del settore edile licenziati, subordinata (tra l’altro) all’aver svolto almeno 18 mesi di lavoro effettivo. È una prestazione più favorevole rispetto all’indennità ordinaria di disoccupazione.

    Perché escludere i periodi di malattia e infortunio dal computo può sembrare discriminatorio?

    Perché sono eventi involontari e tutelati dall’art. 38 Cost. Il lavoratore non ha scelto di non lavorare durante la malattia o l’infortunio; escludere questi periodi dall’anzianità utile può penalizzare chi è stato più sfortunato sul piano della salute.

    Come può il giudice rimediare all’inammissibilità della questione?

    Formulando una nuova ordinanza che individui con precisione l’unica norma di risulta costituzionalmente obbligata (ad es. l’inclusione dei soli periodi di infortunio, analogamente ad altra disciplina previdenziale), motivando adeguatamente la rilevanza nel caso concreto.

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  • Corte cost. n. 284/2003 – Riparazione ingiusta detenzione, ordine non revocato

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 314 c.p.p., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la detenzione sofferta in esecuzione di un ordine di carcerazione inizialmente legittimo ma che avrebbe dovuto essere revocato per un fatto sopravvenuto. La norma è già interpretabile in modo conforme a Costituzione alla luce della sentenza additiva n. 310/1996.

    Di cosa si tratta

    Un condannato aveva scontato 39 mesi di detenzione in esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Palermo. Successivamente si era accertato che per gli stessi fatti era già intervenuta condanna negli USA con pena già scontata; in applicazione del principio del ne bis in idem l’ordine di carcerazione era stato dichiarato illegittimo. Il soggetto chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la detenzione sofferta in esecuzione di un ordine di carcerazione inizialmente legittimo che, per un fatto sopravvenuto, avrebbe dovuto essere revocato. Parametri: artt. 3 e 24 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. La sentenza n. 310/1996 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 314 c.p.p. nella parte in cui escludeva la riparazione per erroneo ordine di carcerazione. I principi espressi in quella sentenza, adeguatamente interpretati, consentono di ricomprendere nel diritto alla riparazione anche le ipotesi di ordine non revocato per fatti sopravvenuti, senza necessità di una nuova pronuncia additiva.

    Il principio

    Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione va interpretato estensivamente alla luce della Costituzione: comprende non solo i casi di custodia cautelare ingiusta ma anche le ipotesi in cui una detenzione, inizialmente legittima, si protrae indebitamente per omessa revoca dell’ordine a fronte di fatti sopravvenuti che ne avevano eliminato il presupposto.

    Domande e risposte

    Cos’è la riparazione per ingiusta detenzione?

    È un indennizzo previsto dall’art. 314 c.p.p. in favore di chi abbia subito una custodia cautelare ingiusta, ovvero di chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile. Non ha natura di risarcimento del danno ma di indennizzo equitativo.

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 310/1996?

    Aveva dichiarato incostituzionale l’art. 314 c.p.p. nella parte in cui escludeva la riparazione per la detenzione subita in esecuzione di un ordine di carcerazione originariamente illegittimo. La norma è stata interpretata estensivamente anche per i casi di sopravvenienze.

    Il ne bis in idem vale anche rispetto a condanne straniere?

    Sì, con alcune condizioni. Se la sentenza straniera è stata riconosciuta in Italia (procedura dell’art. 730 e ss. c.p.p.), il soggetto non può essere nuovamente condannato per gli stessi fatti. Il mancato riconoscimento preventivo può tuttavia determinare situazioni come quella oggetto di questa pronuncia.

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  • Corte cost. n. 283/2003 – Insindacabilità Maiolo, esposto calunnia ammissibile

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP di Perugia contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabile l’esposto presentato dall’on. Tiziana Maiolo alla Procura di Perugia contro il presidente ANM Mario Almerighi. La fase è preliminare; il merito è rinviato alla fase successiva.

    Di cosa si tratta

    Nel novembre 1998 l’on. Tiziana Maiolo aveva presentato un esposto alla Procura di Perugia chiedendo di verificare se le dichiarazioni del presidente dell’ANM Almerighi integrassero il reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.). Almerighi aveva poi denunciato la Maiolo per calunnia; la Camera aveva deliberato l’insindacabilità dell’esposto nel settembre 2000.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Perugia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 26 settembre 2000, sostenendo che l’esposto non era collegato all’attività parlamentare della Maiolo ma costituiva una manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) o una denuncia penale. Parametro: art. 68 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Il GIP di Perugia è legittimato a sollevarlo, avendo competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario nel procedimento in corso. La Camera è parimenti legittimata. Ogni decisione nel merito è riservata alla fase successiva.

    Il principio

    Un esposto penale presentato da un parlamentare alla Procura della Repubblica è astrattamente idoneo a essere oggetto di delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost., purché sussista un nesso funzionale con l’attività parlamentare. La verifica di tale nesso è riservata alla fase di merito del conflitto.

    Domande e risposte

    Un esposto penale può essere coperto dall’insindacabilità parlamentare?

    Teoricamente sì, se sussiste il nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. La presentazione di un esposto da parte di un deputato in materia di interesse istituzionale può rientrare nell’ambito delle attività connesse al mandato. Spetterà alla Corte decidere nel merito.

    Perché il GIP ha eccepito l’assenza del nesso funzionale?

    Perché l’esposto riguardava dichiarazioni rese da un funzionario dell’ANM su una nomina politica, senza che la parlamentare avesse compiuto alcun atto parlamentare correlato (interrogazione, interpellanza, proposta di legge) con contenuto sostanzialmente corrispondente.

    Cosa è l’art. 21 Cost. richiamato nel ricorso?

    È la norma che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero. Il GIP sosteneva che l’esposto fosse una normale espressione di questa libertà (o una denuncia penale), non un atto funzionale al mandato parlamentare. La distinzione è rilevante perché l’art. 21 non conferisce immunità processuale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 282/2003 – Insindacabilità Cito, diffamazione Domina ammissibile

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Taranto contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Giancarlo Cito nei confronti del consigliere comunale Liborio Domina. La fase è preliminare; il merito è rinviato alla fase successiva.

    Di cosa si tratta

    L’on. Giancarlo Cito aveva reso dichiarazioni in una conferenza stampa televisiva nell’agosto 1998 che il consigliere comunale Liborio Domina aveva ritenuto diffamatorie. Il Tribunale di Taranto stava celebrando il processo penale quando la Camera aveva deliberato, nel febbraio 2001, che le dichiarazioni rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Taranto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 13 febbraio 2001, sostenendo che le dichiarazioni riguardavano una polemica politica locale (rapporti tra sindaco e consigliere comunale di Taranto) priva del nesso funzionale con l’attività parlamentare. Parametri: art. 68, comma 1, e art. 101 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto, riconoscendo la legittimazione soggettiva di entrambe le parti e la sussistenza di un atto idoneo a determinare un conflitto di attribuzioni. Il Tribunale è competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario; la Camera è parimenti legittimata. La decisione nel merito è rinviata alla fase successiva.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra autorità giudiziaria e Parlamento è ammissibile ogniqualvolta la delibera di insindacabilità sia astrattamente idonea a ledere le attribuzioni del giudice, indipendentemente dall’esito finale del giudizio di merito sul nesso funzionale.

    Domande e risposte

    Perché il Tribunale ha sostenuto l’assenza del nesso funzionale?

    Perché le dichiarazioni riguardavano vicende del tutto locali (contrasti tra sindaco e consigliere comunale di Taranto) che nulla avevano a che fare con i compiti istituzionali di un parlamentare.

    Quando un conflitto tra giudice e Camera è ammissibile?

    Quando il giudice dimostra: (1) di essere legittimato a sollevare il conflitto; (2) che la Camera ha adottato una delibera; (3) che tale atto è astrattamente idoneo a menomare le sue attribuzioni giurisdizionali.

    Cosa è l’art. 101 Cost. invocato dal Tribunale?

    È la norma che sancisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Il Tribunale lo ha invocato per sottolineare che la delibera parlamentare interferiva con l’esercizio della funzione giurisdizionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 281/2003 – Legge Emilia-Romagna beni culturali, rinuncia al ricorso

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    La Corte dichiara estinto per rinuncia accettata il giudizio promosso dal Governo contro la legge della Regione Emilia-Romagna n. 16/2002 sui beni culturali e la qualità architettonica. La Regione aveva modificato le disposizioni più contestate con la l.r. n. 31/2002 e il Governo aveva rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale dell’Emilia-Romagna 15 luglio 2002, n. 16, sulle norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la qualità architettonica del territorio. Le censure riguardavano la presunta invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo aveva censurato diversi articoli della l.r. Emilia-Romagna n. 16/2002 per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. l) e s), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di beni culturali), nonché con il d.lgs. n. 490/1999 (Testo unico beni culturali).

    La decisione della Corte

    La Regione Emilia-Romagna aveva modificato con la l.r. n. 31/2002 gli artt. 5 e 7 della legge impugnata. Il Governo aveva quindi depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla Regione. La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia accettata dalla controparte.

    Il principio

    Nel giudizio costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente — se accettata dalla parte resistente — determina l’estinzione del processo. Questo meccanismo consente di chiudere i giudizi quando le modifiche legislative sopravvenute abbiano rimosso le ragioni del conflitto.

    Domande e risposte

    Perché il Governo aveva impugnato la legge regionale?

    Perché riteneva che la Regione avesse legiferato su materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (tutela dei beni culturali, art. 117, comma 2, lett. s), Cost.) nella formulazione introdotta dalla riforma del Titolo V del 2001.

    Cosa succede quando la Regione modifica la legge impugnata?

    Se le disposizioni censurate vengono modificate o abrogate, il ricorrente può rinunciare al ricorso. La Corte dichiara estinto il giudizio se la controparte accetta la rinuncia, senza pronunciarsi nel merito.

    La sentenza di estinzione ha effetti sull’applicabilità della nuova legge regionale?

    No. La dichiarazione di estinzione per rinuncia non afferma né nega la legittimità costituzionale della nuova disciplina introdotta dalla l.r. n. 31/2002. Le norme regionali rimangono applicabili, fermo restando che potranno essere sottoposte a nuovo scrutinio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 280/2003 – Insindacabilità Parenti su Di Pietro, conflitto inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’on. Tiziana Parenti su Antonio Di Pietro. Lo stesso conflitto, relativo alla medesima delibera, era già stato definito con sentenza n. 274/2001 che ne aveva dichiarato l’inammissibilità, esaurendo definitivamente il giudizio.

    Di cosa si tratta

    L’on. Tiziana Parenti aveva rilasciato un’intervista in cui commentava le asserite motivazioni dell’inchiesta “Mani pulite” e i presunti collegamenti tra Antonio Di Pietro e i servizi segreti americani. Il Tribunale di Roma l’aveva processata per diffamazione aggravata. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità l’11 febbraio 1999. Il Tribunale aveva già sollevato una prima volta il conflitto, dichiarato inammissibile con sent. n. 274/2001.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha riproposto il conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera dell’11 febbraio 1999. La stessa delibera era già stata oggetto di un conflitto dichiarato inammissibile nel merito con sent. n. 274/2001. Parametro: art. 68, comma 1, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il conflitto era già stato definito con sentenza n. 274/2001 che, dichiarandolo inammissibile, aveva esaurito il giudizio su quella delibera. Riproporre lo stesso conflitto con atto formalmente corretto non è consentito: la sentenza di inammissibilità pronunciata in esito alla fase di merito ha natura di pronuncia definitiva.

    Il principio

    Una volta che la Corte costituzionale abbia definito con sentenza un conflitto di attribuzioni — anche con pronuncia di inammissibilità nel merito — lo stesso conflitto non può essere riproposto. Il giudicato costituzionale ha efficacia preclusiva anche rispetto a nuovi atti introduttivi concernenti la medesima delibera.

    Domande e risposte

    Perché il Tribunale di Roma aveva riproposto il conflitto?

    Perché la sent. n. 274/2001 aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso per vizi formali, e il Tribunale riteneva di poter riproporre la questione con atto correttamente redatto. La Corte ha chiarito che quella sentenza esauriva comunque il giudizio.

    C’è differenza tra inammissibilità in fase preliminare e inammissibilità dopo l’ammissione?

    Sì. L’ordinanza di ammissibilità (fase preliminare) è provvisoria e non preclude nulla. Invece la sentenza pronunciata nella fase di merito — anche se di inammissibilità — chiude definitivamente il giudizio su quel conflitto.

    Cosa deve fare il giudice se ritiene che la delibera di insindacabilità leda le sue attribuzioni?

    Deve sollevare il conflitto nei termini previsti con atto che rispetti tutti i requisiti formali e sostanziali. Se il conflitto è già stato deciso definitivamente, non è possibile ripresentarlo.

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  • Corte cost. n. 279/2003 – Multitrattamento Di Bella e SSN, questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, comma 4, del d.l. n. 186/1998, nella parte in cui esclude la somministrazione gratuita del Multitrattamento Di Bella (MDB) a carico del SSN anche in casi individuali particolari. La questione ripropone tesi già esaminate e superate dalla Corte con la sent. n. 188/2000.

    Di cosa si tratta

    Un paziente oncologico che utilizzava il MDB a proprie spese, con apparente stabilizzazione della malattia, aveva chiesto al Tribunale di Bergamo di condannare la ASL locale a farsi carico delle spese. Il giudice del lavoro aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che in casi di questo tipo il SSN dovesse coprire i costi del trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bergamo (giudice del lavoro) ha impugnato l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 186/1998, convertito con l. n. 257/1998, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non consente la somministrazione del MDB a spese del SSN anche quando il paziente non può permetterselo e la terapia convenzionale è inapplicabile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La sent. n. 188/2000 aveva già esaminato analoga questione relativa alla gratuita erogazione dei farmaci MDB per pazienti oncologici indigenti non curabili con terapie convenzionali ed era pervenuta ad una soluzione che non richiedeva l’intervento additivo invocato. Il rimettente non ha addotto argomenti nuovi.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità può essere dichiarata quando la questione ripropone, senza elementi nuovi, una tesi già esaminata e respinta dalla Corte in una pronuncia precedente. Non è sufficiente allegare la particolarità del caso concreto se la questione di diritto è identica a quella già decisa.

    Domande e risposte

    Cos’è il Multitrattamento Di Bella?

    È un protocollo terapeutico ideato dal prof. Luigi Di Bella per il trattamento dei tumori, basato su un cocktail di farmaci non approvato come terapia oncologica standard. Alla fine degli anni ’90 aveva suscitato grande attenzione pubblica e numerosi ricorsi per ottenerne l’erogazione gratuita a carico del SSN.

    Cosa aveva deciso la Corte con la sent. n. 188/2000?

    Aveva ritenuto che l’esclusione del MDB dalla gratuita erogazione a carico del SSN non violasse di per sé il diritto alla salute, purché fossero garantite cure essenziali. Il problema della somministrazione in casi individuali era già stato trattato in quella sede.

    Il paziente non abbiente può ottenere farmaci sperimentali a carico del SSN?

    Solo se il farmaco è inserito nei prontuari terapeutici o se una disposizione normativa specifica ne prevede l’erogazione gratuita. Il giudice non può sostituirsi al legislatore nell’estendere la copertura del SSN a trattamenti non approvati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 278/2003 – Sospensione pensioni anticipate legge finanziaria 1998

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 59, comma 54, e 63 della legge finanziaria 1998 (l. n. 449/1997), che avevano confermato la sospensione dei trattamenti pensionistici anticipati per novembre-dicembre 1997. La norma non viola l’art. 38, comma 2, Cost. perché non lede diritti già definitivamente acquisiti ma sospende aspettative non ancora consolidate.

    Di cosa si tratta

    Un sottufficiale della Guardia di Finanza aveva chiesto il collocamento in congedo a fine dicembre 1997 con diritto a pensione di anzianità. La finanziaria 1998 aveva confermato la sospensione dei trattamenti pensionistici anticipati già disposta con d.l. n. 375/1997 (poi non convertito). Il militare contestava il mancato riconoscimento del trattamento pensionistico, sostenendo che la norma aveva revocato retroattivamente un diritto già acquisito.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti – sez. giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 59, comma 54, e 63 della l. n. 449/1997, in riferimento all’art. 38, comma 2, Cost., sostenendo che la norma avrebbe eliminato retroattivamente un diritto a pensione già maturato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La norma non ha inciso su un diritto a pensione già definitivamente acquisito, ma su un’aspettativa non ancora consolidata. Il d.l. n. 375/1997, decaduto per mancata conversione, non aveva prodotto effetti stabili, e la l. n. 449/1997 ne ha validato gli effetti nel periodo di vigenza temporanea, senza ledere posizioni già definitivamente acquisite.

    Il principio

    L’art. 38 Cost. tutela i diritti previdenziali già definitivamente acquisiti, non le mere aspettative. Una norma che sospende temporaneamente l’accesso ai trattamenti pensionistici anticipati non viola il diritto alla previdenza sociale quando non incide su posizioni giuridiche ormai cristallizzate.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra diritto quesito e aspettativa previdenziale?

    Il diritto quesito è una posizione definitivamente acquisita nel patrimonio del soggetto. L’aspettativa è una posizione in via di formazione, ancora suscettibile di essere modificata dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità.

    Cosa succede a un decreto-legge non convertito?

    Perde efficacia retroattivamente (ex tunc) come se non fosse mai stato emanato, salvo che il Parlamento non regoli con legge di sanatoria gli effetti già prodottisi. Questo aveva fatto la l. n. 449/1997: validare gli effetti del d.l. n. 375/1997 nel periodo di vigenza.

    Perché la Corte dei conti aveva sollevato la questione?

    Perché riteneva che, una volta caduto il decreto-legge, il diritto al trattamento pensionistico dovesse “rivivere” nella sua formulazione originaria. La Corte costituzionale ha escluso questa tesi: la reviviscenza non opera automaticamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 277/2003 – Insindacabilità Sgarbi, diffamazione Caselli inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la delibera di insindacabilità della Camera relativa alle dichiarazioni dell’on. Vittorio Sgarbi sul magistrato Giancarlo Caselli. Il conflitto ripropone la medesima delibera già esaminata (sent. n. 363/2001) senza superare le ragioni di inammissibilità precedentemente rilevate rispetto all’oggetto del giudizio come ridefinito dalla Cassazione.

    Di cosa si tratta

    L’on. Vittorio Sgarbi aveva affermato nel marzo 1996 che “solo la mente perversa di alcuni magistrati può permettere di attribuire a Berlusconi l’associazione mafiosa. Loro che arrivano dal Piemonte per inquinare la Sicilia”. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità nel 1999. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva riproposto il conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 23 marzo 1999. Il conflitto era già stato dichiarato inammissibile con sent. n. 363/2001 per vizi formali. Parametro: art. 68, comma 1, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il giudizio di rinvio dalla Cassazione aveva ristretto l’oggetto del procedimento principale alle sole pubblicazioni di alcune agenzie, sicché il conflitto non appare più rilevante rispetto al procedimento pendente nei termini in cui è stato ridefinito dalla Cassazione.

    Il principio

    Un conflitto di attribuzioni riproposto in sede di rinvio deve soddisfare il requisito di rilevanza rispetto all’oggetto del giudizio come definitivamente delimitato dalla Cassazione; non è sufficiente che il conflitto sia formalmente corretto se la delibera impugnata non è più pertinente all’oggetto del procedimento come ridefinito.

    Domande e risposte

    Perché la Cassazione aveva annullato la precedente sentenza?

    Perché il reato di diffamazione a mezzo stampa si consuma con la pubblicazione; ogni organo di stampa che pubblica la dichiarazione integra un’autonoma condotta rilevante. La Cassazione aveva chiarito che il giudizio di rinvio riguardava solo le pubblicazioni delle specifiche agenzie citate nell’imputazione.

    Cosa deve dimostrare il giudice per sollevare validamente il conflitto?

    Deve dimostrare: (1) la propria legittimazione; (2) la natura dell’atto impugnato come idoneo a ledere le sue attribuzioni; (3) la rilevanza della delibera rispetto al giudizio pendente nel suo oggetto attuale.

    Cosa è il requisito del “nesso funzionale” nell’insindacabilità parlamentare?

    È il collegamento sostanziale tra le dichiarazioni rese all’esterno del Parlamento e l’esercizio concreto delle funzioni parlamentari. Senza questo nesso, l’immunità ex art. 68 Cost. non opera.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 276/2003 – Regione Lombardia, DIA edilizia e Cassazione penale

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni della Regione Lombardia contro una sentenza della Cassazione penale che aveva disapplicato la legge regionale n. 22/1999 in materia di denuncia di inizio attività (DIA) edilizia. La disapplicazione giudiziale di una norma regionale non integra un conflitto di attribuzioni censurabile davanti alla Corte.

    Di cosa si tratta

    La Cassazione penale (sez. III, n. 204/2001) aveva annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Sondrio che aveva escluso il reato di costruzione senza concessione, applicando la l.r. Lombardia n. 22/1999 (che per certe opere sostituiva la concessione con la DIA). Secondo la Cassazione quella norma regionale era inapplicabile. La Regione ha sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, contestando la sentenza della Cassazione n. 204/2001 che aveva disapplicato l’art. 4 della l.r. Lombardia n. 22/1999. Parametri: artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Il giudice penale, nell’interpretare e applicare la legge — anche disapplicando una norma regionale ritenuta incompatibile con quella statale — esercita la propria funzione giurisdizionale senza invadere la sfera di attribuzioni legislative della Regione. Il conflitto di attribuzioni non è lo strumento idoneo a contestare l’interpretazione giudiziaria di norme legislative.

    Il principio

    La disapplicazione di una legge regionale da parte del giudice penale nell’esercizio della funzione giurisdizionale non costituisce lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione. Il conflitto di attribuzioni presuppone che un potere invada la sfera di competenze di un altro; l’interpretazione di norme è attività propria del potere giudiziario.

    Domande e risposte

    Può il giudice penale disapplicare una legge regionale?

    Sì. Il giudice ordinario può ritenere inapplicabile una norma regionale se la considera in contrasto con la normativa statale di principio. Per contestare questo esito la Regione deve ricorrere ad altri strumenti e non al conflitto di attribuzioni.

    Quando è ammissibile il conflitto di attribuzioni tra Regione e Stato?

    Quando un atto dello Stato invade concretamente la sfera di attribuzioni riservata costituzionalmente alla Regione (o viceversa). Non quando si tratta di una mera divergenza interpretativa su norme legislative.

    Cosa era la DIA edilizia in Lombardia nel 1999?

    La denuncia di inizio attività: un meccanismo semplificato che sostituiva la concessione edilizia per certe categorie di opere. La l.r. n. 22/1999 aveva ampliato le tipologie di interventi soggetti a DIA, includendo alcune nuove costruzioni conformi agli strumenti urbanistici.

    Norme collegate

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