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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari contro la Camera dei deputati. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Rositani nei confronti di Mauro Meli; il giudice contesta che tali dichiarazioni rientrassero nella tutela dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera dei deputati, con deliberazione del 2 febbraio 2005, aveva esteso tale insindacabilità alle dichiarazioni del deputato Guglielmo Rositani rese nei confronti di Mauro Meli. Il GUP di Cagliari, che stava procedendo penalmente, ha sollevato conflitto contestando che quelle dichiarazioni non fossero connesse a funzioni parlamentari.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (ricorso n. 17/2007) contro la Camera dei deputati, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sostenendo che la delibera camerale di insindacabilità del 2 febbraio 2005 avesse menomato le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile nella fase di ammissibilità ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, disponendo la notifica alla Camera dei deputati. L’ammissibilità non implica alcuna decisione nel merito, ma soltanto che il conflitto è astrattamente proponibile.

Il principio

Il giudice ordinario è legittimato a proporre conflitto di attribuzione contro la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., quando ritiene che le dichiarazioni del parlamentare non presentino il nesso funzionale richiesto dalla norma costituzionale. La Corte verifica in via preliminare l’ammissibilità del conflitto prima di pronunciarsi nel merito.

Domande e risposte

Quando un parlamentare può invocare l’insindacabilità ex art. 68 Cost.?

Solo quando le opinioni espresse sono connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari: dibattiti in aula, commissioni, atti tipicamente parlamentari. Le dichiarazioni rese fuori da questo ambito non sono coperte dall’immunità.

Cosa avviene dopo la dichiarazione di ammissibilità del conflitto?

Il ricorso deve essere notificato alla Camera dei deputati, che può costituirsi in giudizio. La Corte quindi decide nel merito, stabilendo se la delibera di insindacabilità fosse legittima o meno.

Cosa succede se la Corte accoglie il conflitto nel merito?

La delibera parlamentare di insindacabilità viene annullata e il processo penale a carico del deputato può proseguire davanti all’autorità giudiziaria.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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