Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Napoli e dalla Corte d’assise d’appello di Bari sull’art. 593 c.p.p. (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotta dalla legge n. 46/2006). I giudici rimettenti avevano colpito la norma sbagliata: nei giudizi a quibus non dovevano applicare l’art. 593, ma l’art. 10 della stessa legge, relativo al regime transitorio. Si tratta del classico caso di «aberratio ictus» nella scelta della norma oggetto.
Di cosa si tratta
La legge n. 46/2006 ha modificato l’art. 593 c.p.p. introducendo il divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. Molte corti di appello avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di tale norma. Tuttavia, la Corte d’appello di Napoli e la Corte d’assise d’appello di Bari stavano giudicando su procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006: a tali procedimenti si applicava non il nuovo art. 593 c.p.p. bensì l’art. 10 della medesima legge, che ne disciplinava il regime transitorio.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Napoli e la Corte d’assise d’appello di Bari hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 593 c.p.p., come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006, e dell’art. 10, commi 1, 2 e 3, della stessa legge, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per «aberratio ictus»: i giudici rimettenti non dovevano applicare l’art. 593 c.p.p. nei giudizi a quibus, perché i procedimenti erano già in corso prima dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006 e ricadevano sotto il regime transitorio dell’art. 10. Impugnare l’art. 593 anziché l’art. 10 è un errore di individuazione della norma rilevante.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve investire la norma che il giudice è effettivamente chiamato ad applicare nel giudizio principale. Se il giudice indica come oggetto della questione una norma diversa da quella applicabile (aberratio ictus), la questione è manifestamente inammissibile per errore nella scelta della norma oggetto.
Domande e risposte
Cosa si intende per «aberratio ictus» nel giudizio di costituzionalità?
Si intende l’errore con cui il giudice rimettente «centra il bersaglio sbagliato»: invece di impugnare la norma che deve effettivamente applicare nel processo a quo, impugna una norma diversa, anche se correlata. La questione è inammissibile perché manca il presupposto della rilevanza.
La legge n. 46/2006 sull’inappellabilità dei proscioglimenti è poi stata dichiarata incostituzionale?
Sì. La Corte ha successivamente dichiarato l’illegittimità di quella riforma con la sentenza n. 26/2007, ripristinando il potere del PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Le questioni del 2008 sono quindi diventate sostanzialmente irrilevanti sul piano pratico.
Qual è il regime transitorio dell’art. 10 della legge n. 46/2006?
L’art. 10 stabiliva le regole applicabili ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge: era questa la norma che i giudici rimettenti avrebbero dovuto censurare, se ritenevano che il nuovo regime transitorio fosse costituzionalmente illegittimo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro invocato dai giudici rimettenti
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e parità tra le parti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.