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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 266, comma 2, c.p.p., relativa alle riprese visive effettuate in luoghi di privata dimora senza previa autorizzazione del giudice. Il Tribunale di Varese non aveva sufficientemente descritto la fattispecie concreta né verificato se fosse praticabile un’interpretazione della norma già conforme alla Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 266, comma 2, c.p.p. disciplina le intercettazioni di comunicazioni tra presenti: in luoghi di privata dimora, le intercettazioni sono consentite solo se vi è fondato motivo di ritenere che in quel luogo si stia svolgendo l’attività criminosa. Il Tribunale di Varese si trovava di fronte a riprese visive effettuate dal davanzale di un’abitazione senza autorizzazione giurisdizionale e chiedeva se la norma fosse costituzionalmente illegittima nella parte in cui non escludeva espressamente tali riprese dalla disciplina delle intercettazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Varese ha sollevato questione di legittimità dell’art. 266, comma 2, c.p.p., in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 14, primo e secondo comma, e 15 della Costituzione, nel procedimento penale a carico di A. G. ed altri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per due ragioni: (1) la descrizione della fattispecie era insufficiente (le riprese erano effettuate «dal davanzale», senza chiarire se il davanzale fosse interno o esterno all’abitazione privata); (2) il giudice non aveva verificato se la ripresa senza autorizzazione comportasse già la radicale inutilizzabilità della prova in base all’interpretazione conforme alla sentenza n. 135/2002.

Il principio

Il giudice che solleva questione di legittimità deve descrivere compiutamente la fattispecie concreta e verificare preventivamente se il risultato costituzionalmente corretto sia già raggiungibile attraverso un’interpretazione conforme della norma. In mancanza di questi requisiti, la questione è inammissibile.

Domande e risposte

Le riprese visive in luoghi privati senza autorizzazione sono inutilizzabili?

Sì, secondo l’interpretazione già affermata dalla Corte nella sentenza n. 135/2002: le riprese visive nei luoghi di privata dimora, in assenza di autorizzazione giurisdizionale, sono inutilizzabili nel processo penale. La Corte ha ritenuto che il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare tale principio senza necessità di una nuova pronuncia costituzionale.

Perché è importante sapere se il davanzale era interno o esterno?

Perché la tutela costituzionale dell’inviolabilità del domicilio si applica agli spazi interni all’abitazione privata. Se le riprese erano effettuate dall’esterno verso l’interno, la questione si pone in modo diverso rispetto a riprese interne senza autorizzazione.

Cosa sono gli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione in questo contesto?

L’art. 13 tutela la libertà personale; l’art. 14 l’inviolabilità del domicilio; l’art. 15 la libertà e la segretezza delle comunicazioni. Tutti richiedono un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria per le limitazioni nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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