Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), che impongono il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna per il reato di detenzione di stupefacenti in dose lieve (art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990), anche se pronunciata mediante patteggiamento. La norma rientra nella discrezionalità legislativa in materia di condizione giuridica dello straniero.
Di cosa si tratta
Il Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), nel testo modificato dalla legge Bossi-Fini (l. n. 189/2002), prevede che la condanna per il reato di detenzione di stupefacenti — anche nella forma attenuata dell’art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990 — comporti automaticamente il diniego di ingresso o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò vale anche se la condanna è stata pronunciata con rito abbreviato o mediante patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Il TAR Lombardia dubitava della legittimità di questo automatismo espulsivo.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lombardia, con due ordinanze del 28 maggio 2007, ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui imponevano l’automatismo espulsivo anche per condanne di lieve entità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella determinazione della condizione giuridica degli stranieri. L’equiparazione del patteggiamento a una condanna ai fini del diniego del permesso di soggiorno è ragionevole. Non vi è discriminazione ingiustificata rispetto alle persone detenute in territorio nazionale.
Il principio
L’automatismo che collega la condanna per detenzione di stupefacenti (anche lieve, anche mediante patteggiamento) al diniego o al mancato rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero non viola la Costituzione: rientra nella discrezionalità legislativa in materia di immigrazione, che la Corte sindaca solo in caso di irragionevolezza manifesta.
Domande e risposte
Il patteggiamento equivale a una condanna ai fini del permesso di soggiorno?
Sì, secondo la disciplina vigente all’epoca e confermata dalla Corte. La sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. è equiparata a una condanna ai fini dell’applicazione delle norme del Testo Unico Immigrazione che presuppongono una condanna penale.
Esiste un margine di valutazione discrezionale per la Questura?
Il meccanismo censurato era automatico: alla condanna seguiva per legge il diniego o il mancato rinnovo del permesso. La Corte ha ritenuto che questa scelta legislativa rientrasse nell’ampio margine di discrezionalità dello Stato in materia di immigrazione.
La sentenza vale anche dopo le riforme successive?
La disciplina dell’immigrazione è stata più volte modificata nel corso degli anni. Per valutare la situazione attuale occorre fare riferimento al testo vigente del d.lgs. n. 286/1998 e alle eventuali interpretazioni giurisprudenziali successive.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza della disciplina
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa del soggetto sottoposto a procedimento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.