Autore: Andrea Marton

  • Art. 2869 c.c.: Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore

    Art. 2869 c.c.: Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore

    Art. 2869 c.c. Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore

    In vigore dal 19/04/1942

    L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

  • Articolo 2870 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal terzo datore

    Articolo 2870 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal terzo datore

    Art. 2870 c.c. – Eccezioni opponibili dal terzo datore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall’art. 2859.

  • Art. 2871 c.c.: Diritti del terzo datore che ha pagato i credito

    Art. 2871 c.c.: Diritti del terzo datore che ha pagato i credito

    Art. 2871 c.c. – Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l’ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l’intero.

    Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell’art. 2866.

  • Articolo 2872 Codice Civile: Modalità della riduzione

    Articolo 2872 Codice Civile: Modalità della riduzione

    Art. 2872 c.c. Modalità della riduzione

    In vigore dal 19/04/1942

    La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni.

    Questa restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.

  • Articolo 2873 Codice Civile: Esclusione della riduzione

    Articolo 2873 Codice Civile: Esclusione della riduzione

    Art. 2873 c.c. – Esclusione della riduzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza.

    Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma.

    Nel caso d’ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l’iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l’ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall’art. 2876 per il valore della cautela.

  • Art. 2874 c.c.: Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giu

    Art. 2874 c.c.: Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giu

    Art. 2874 c.c. – Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell’art. 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione eccede di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta.

  • Articolo 2875 Codice Civile: Eccesso nel valore dei beni

    Articolo 2875 Codice Civile: Eccesso nel valore dei beni

    Art. 2875 c.c. – Eccesso nel valore dei beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’art. 2855.

  • Articolo 2877 Codice Civile: Spese della riduzione

    Articolo 2877 Codice Civile: Spese della riduzione

    Art. 2877 c.c. Spese della riduzione

    In vigore dal 19/04/1942

    Le spese necessarie per eseguire la riduzione anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest’ultimo.

    Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.

  • Articolo 2878 Codice Civile: Cause di estinzione

    Articolo 2878 Codice Civile: Cause di estinzione

    Art. 2878 c.c. – Cause di estinzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ipoteca si estingue:

    1) con la cancellazione dell’iscrizione;

    2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’art. 2847;

    3) con l’estinguersi dell’obbligazione;

    4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’art. 2742;

    5) con la rinunzia del creditore;

    6) con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;

    7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.

  • Articolo 2879 Codice Civile: Rinunzia all’ipoteca

    Articolo 2879 Codice Civile: Rinunzia all’ipoteca

    Art. 2879 c.c. – Rinunzia all’ipoteca

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rinunzia del creditore all’ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.

    La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipoteca abbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843.

  • Art. 2880 c.c.: Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

    Art. 2880 c.c.: Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

    Art. 2880 c.c. Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

    In vigore dal 19/04/1942

    Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d’interruzione.

  • Articolo 2881 Codice Civile: Nuova iscrizione dell’ipoteca

    Articolo 2881 Codice Civile: Nuova iscrizione dell’ipoteca

    Art. 2881 c.c. Nuova iscrizione dell’ipoteca

    In vigore dal 19/04/1942

    Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca, e l’iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.