Autore: Andrea Marton

  • Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto

    Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto

    Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

    Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171-bis, secondo e terzo comma, il giudice provvede a norma dell’art. 171, ultimo comma.

    Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 307, comma terzo.

  • Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore

    Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore

    Art. 290 c.p.c. – Contumacia dell’attore

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta nella comparsa di risposta , ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.

  • Art. 289 c.p.c.: Integrazione dei provvedimenti istruttori

    Art. 289 c.p.c.: Integrazione dei provvedimenti istruttori

    Art. 289 c.p.c. – Integrazione dei provvedimenti istruttori

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

    L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere

  • Articolo 288 Codice di Procedura Civile: Procedimento di correzione

    Articolo 288 Codice di Procedura Civile: Procedimento di correzione

    Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

    Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento.

    Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

    Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione.

  • Articolo 287 Codice di Procedura Civile: Casi di correzione

    Articolo 287 Codice di Procedura Civile: Casi di correzione

    Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

  • Art. 286 c.p.c.: Notificazione nel caso d’interruzione

    Art. 286 c.p.c.: Notificazione nel caso d’interruzione

    Art. 286 c.p.c. – Notificazione nel caso d’interruzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

    Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

  • Art. 285 c.p.c.: Modo di notificazione della sentenza

    Art. 285 c.p.c.: Modo di notificazione della sentenza

    Art. 285 c.p.c. – Modo di notificazione della sentenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 …

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  • Articolo 284 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 284 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 284 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 283 c.p.c.: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in ap

    Art. 283 c.p.c.: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in ap

    Art. 283 c.p.c. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

    L’istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.

    Se l’istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

  • Articolo 282 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria

    Articolo 282 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria

    Art. 282 c.p.c. – Esecuzione provvisoria

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

    Spiegazione

    La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti: produce effetti e può essere messa in esecuzione anche se è stata impugnata in appello, senza dover attendere il passaggio in giudicato.

    Come funziona e quando si applica

    La regola evita che l’appello sospenda automaticamente gli effetti della decisione. Il giudice d’appello può però sospendere l’esecutività in presenza di gravi e fondati motivi (art. 283 c.p.c.). Riguarda in particolare le sentenze di condanna.

    Esempio pratico

    Vinco una causa di pagamento in primo grado: posso avviare il pignoramento anche se il debitore propone appello, salvo che il giudice d’appello disponga la sospensione.

    Domande frequenti

    Devo aspettare l’appello per eseguire la sentenza?

    No: la sentenza di primo grado è già esecutiva. L’appello non sospende automaticamente l’esecuzione.

    Si può fermare l’esecuzione?

    Sì, chiedendo al giudice d’appello la sospensione per gravi e fondati motivi (art. 283 c.p.c.).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 281-octies c.p.c.: Rimessione della causa al tribunale in c

    Art. 281-octies c.p.c.: Rimessione della causa al tribunale in c

    Art. 281-octies c.p.c. – Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti.

    Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell’articolo 275-bis.

  • Art. 281-septies c.p.c.: Rimessione della causa al giudice monoc

    Art. 281-septies c.p.c.: Rimessione della causa al giudice monoc

    Art. 281-septies c.p.c. – Rimessione della causa al giudice monocratico

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.