Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171-bis, secondo e terzo comma, il giudice provvede a norma dell’art. 171, ultimo comma.
Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 307, comma terzo.

Spiegazione
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti: produce effetti e può essere messa in esecuzione anche se è stata impugnata in appello, senza dover attendere il passaggio in giudicato.
Come funziona e quando si applica
La regola evita che l’appello sospenda automaticamente gli effetti della decisione. Il giudice d’appello può però sospendere l’esecutività in presenza di gravi e fondati motivi (art. 283 c.p.c.). Riguarda in particolare le sentenze di condanna.
Esempio pratico
Vinco una causa di pagamento in primo grado: posso avviare il pignoramento anche se il debitore propone appello, salvo che il giudice d’appello disponga la sospensione.
Domande frequenti
Devo aspettare l’appello per eseguire la sentenza?
No: la sentenza di primo grado è già esecutiva. L’appello non sospende automaticamente l’esecuzione.
Si può fermare l’esecuzione?
Sì, chiedendo al giudice d’appello la sospensione per gravi e fondati motivi (art. 283 c.p.c.).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.