Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2882 Codice Civile: Formalità per la cancellazione

    Articolo 2882 Codice Civile: Formalità per la cancellazione

    Art. 2882 c.c. – Formalità per la cancellazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore.

    Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.

  • Articolo 2883 Codice Civile: Capacità per consentire la cancellazione

    Articolo 2883 Codice Civile: Capacità per consentire la cancellazione

    Art. 2883 c.c. Capacità per consentire la cancellazione

    In vigore dal 19/04/1942

    Chi non ha capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell’iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.

    Il rappresentante legale dell’incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell’iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.

  • Articolo 2884 Codice Civile: Cancellazione ordinata con sentenza

    Articolo 2884 Codice Civile: Cancellazione ordinata con sentenza

    Art. 2884 c.c. Cancellazione ordinata con sentenza

    In vigore dal 19/04/1942

    La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.

  • Articolo 2885 Codice Civile: Cancellazione sotto conduzione

    Articolo 2885 Codice Civile: Cancellazione sotto conduzione

    Art. 2885 c.c. – Cancellazione sotto condizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.

  • Articolo 2886 Codice Civile: Formalità per la cancellazione

    Articolo 2886 Codice Civile: Formalità per la cancellazione

    Art. 2886 c.c. Formalità per la cancellazione

    In vigore dal 19/04/1942

    Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata.

    La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

  • Art. 2887 c.c.: Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei tito

    Art. 2887 c.c.: Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei tito

    Art. 2887 c.c. Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all’ordine

    In vigore dal 19/04/1942

    La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione risultante da un titolo all’ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l’atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l’annotazione della cancellazione.

    La cancellazione dell’ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

  • Articolo 2888 Codice Civile: Rifiuto di cancellazione

    Articolo 2888 Codice Civile: Rifiuto di cancellazione

    Art. 2888 c.c. Rifiuto di cancellazione

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un’iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all’autorità giudiziaria.

  • Articolo 2889 Codice Civile: Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

    Articolo 2889 Codice Civile: Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

    Art. 2889 c.c. Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

    In vigore dal 19/04/1942

    Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

    Tale facoltà spetta all’acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell’articolo che segue.

  • Articolo 2890 Codice Civile: Notificazione

    Articolo 2890 Codice Civile: Notificazione

    Art. 2890 c.c. Notificazione

    In vigore dal 19/04/1942

    L’acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

    il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;

    la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;

    il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.

    In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione.

    Nell’atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l’espropriazione e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

    Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.

  • Art. 2891 c.c.: Diritto dei creditori di far vendere i beni

    Art. 2891 c.c.: Diritto dei creditori di far vendere i beni

    Art. 2891 c.c. – Diritto dei creditori di far vendere i beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall’articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l’espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile, purché adempia le condizioni che seguono:

    1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell’articolo precedente e al proprietario anteriore;

    2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;

    3) che contenga l’offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;

    4) che l’originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

    L’omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.

  • Articolo 2892 Codice Civile: Divieto di proroga dei termini

    Articolo 2892 Codice Civile: Divieto di proroga dei termini

    Art. 2892 c.c. – Divieto di proroga dei termini

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I termini fissati dal secondo comma dell’art. 2889 e dal primo comma dell’art. 2891 non possono essere prorogati.

  • Articolo 2893 Codice Civile: Mancata richiesta dell’incanto

    Articolo 2893 Codice Civile: Mancata richiesta dell’incanto

    Art. 2893 c.c. – Mancata richiesta dell’incanto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l’acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell’art. 2890, n. 3.

    La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.