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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 33 della legge n. 69/2005 sul mandato d’arresto europeo (MAE), nella parte in cui non prevedeva che la custodia cautelare sofferta all’estero in esecuzione del MAE fosse computata anche ai fini dei termini di fase di cui all’art. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p. L’omissione ledeva il diritto di libertà personale dell’indagato.

Di cosa si tratta

Il mandato d’arresto europeo consente a uno Stato membro dell’UE di chiedere la consegna di un ricercato che si trova in un altro Stato membro. Durante la procedura di consegna il ricercato può essere trattenuto in custodia cautelare all’estero. La legge italiana n. 69/2005 prevedeva che tale periodo fosse computato soltanto ai fini della durata massima complessiva della custodia cautelare (art. 304 c.p.p.), ma non ai fini dei più brevi termini di fase dell’art. 303 c.p.p., con il rischio che la libertà dell’imputato restasse compressa oltre i limiti consentiti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari ha sollevato questione di legittimità dell’art. 33 della legge n. 69/2005, per contrasto con la Costituzione (in particolare con gli artt. 13 e 117, primo comma, Cost.), nella parte in cui ometteva di computare la custodia cautelare all’estero ai fini dei termini di fase.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione fondata e ha annullato la norma nella parte in cui non prevedeva il computo della custodia all’estero anche per i termini di fase dell’art. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p. La motivazione richiama la ratio decidendi della sentenza n. 253/2004, che aveva già esteso tale computo per l’estradizione tradizionale.

Il principio

Il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione di un mandato d’arresto europeo deve essere computato anche ai fini dei termini di fase previsti dall’art. 303 c.p.p.: diversamente, il soggetto sarebbe privato della libertà personale per un tempo superiore a quello consentito dalla legge italiana.

Domande e risposte

Cosa sono i «termini di fase» della custodia cautelare?

Sono i limiti massimi di durata della custodia cautelare per ciascuna fase processuale (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento, appello, cassazione). Superati tali termini, la misura cautelare deve essere revocata e l’imputato rimesso in libertà.

Qual era la differenza prima di questa sentenza tra estradizione e MAE?

Prima della sentenza, la custodia all’estero per estradizione tradizionale veniva computata nei termini di fase (grazie alla sent. n. 253/2004), mentre quella per MAE non lo era. La Corte ha eliminato questa irragionevole disparità.

Perché la sentenza cita l’art. 117 Cost.?

L’art. 117, primo comma, obbliga il legislatore italiano a rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. La decisione quadro 2002/584/GAI sul MAE è un atto dell’UE che costituisce un parametro interposto di costituzionalità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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