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Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Toscana n. 9/2007 sulle medicine complementari (agopuntura, fitoterapia, omeopatia). Il processo si è estinto a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva disciplinato l’esercizio delle medicine complementari da parte di medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti, istituendo appositi elenchi regionali. Il Governo aveva contestato la competenza legislativa regionale, ritenendo che la materia ricadesse nell’ambito della legislazione concorrente e che lo Stato avesse già dettato i principi generali.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri aveva investito gli artt. 3, 5 e 6 della legge Regione Toscana 19 febbraio 2007, n. 9, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera g), e terzo, della Costituzione (ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di professioni e tutela della salute).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Toscana ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, la rinuncia seguita dall’accettazione della controparte determina l’estinzione del giudizio.
Il principio
Nel giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della controparte, determina l’estinzione del processo senza pronuncia nel merito.
Domande e risposte
Cosa significa che il processo si estingue per rinuncia?
Significa che il ricorrente ha ritirato il proprio ricorso prima che la Corte si pronunciasse nel merito. Una volta che la controparte accetta la rinuncia, il giudizio cessa e la norma impugnata rimane in vigore.
Le medicine complementari rientrano nella competenza statale o regionale?
La materia ricade nella legislazione concorrente (tutela della salute e professioni): lo Stato enuncia i principi fondamentali e le Regioni possono disciplinare i dettagli. La questione non è stata risolta nel merito poiché il processo si è estinto.
Cosa prevede l’art. 117, terzo comma, della Costituzione?
Elenca le materie di legislazione concorrente in cui la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, parametro del ricorso
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