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La Corte costituzionale ha restituito gli atti alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (sezione di Caltanissetta) a causa di un mutamento del quadro normativo intervenuto dopo la rimessione. Il giudice deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce delle nuove norme.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), nella parte introdotta dal d.l. n. 203/2005 convertito dalla l. n. 248/2005. La norma riguardava i termini e le modalità di deposito degli atti nell’appello tributario. Nel corso del giudizio, il quadro normativo è mutato.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, ha impugnato l’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. Il procedimento era relativo al contenzioso tributario tra la s.n.c. Laguna Blu e l’Agenzia delle Entrate di Enna.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo. Il sopravvenuto mutamento normativo potrebbe aver inciso sulla rilevanza delle questioni sollevate: spetta alla Commissione tributaria valutare se le questioni rimangano rilevanti alla luce del nuovo assetto normativo.

Il principio

Quando, dopo la rimessione della questione alla Corte, interviene un mutamento del quadro normativo idoneo a incidere sulla rilevanza della questione nel giudizio principale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione debba essere riproposta.

Domande e risposte

Cosa succede quando la legge cambia dopo la rimessione alla Corte?

Se il mutamento normativo è rilevante per il giudizio principale, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice, che deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata.

Cosa disciplina l’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992?

Disciplina il ricorso in appello nel processo tributario, compresi i termini e le modalità di deposito degli atti presso la commissione tributaria regionale competente.

Quali erano i parametri costituzionali invocati?

Gli artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza) e 24 (diritto di difesa e di azione in giudizio) della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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