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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge calabrese che istituiva la Consulta Statutaria regionale. Alcune disposizioni attribuivano all’organo funzioni di tipo giurisdizionale che solo la Costituzione può riservare a organi dello Stato: ciò viola la riserva di giurisdizione.

Di cosa si tratta

La Regione Calabria aveva istituito con la l.r. n. 2/2007 una Consulta Statutaria, organo di garanzia dello statuto regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni ritenendo che attribuissero all’organo poteri paragiurisdizionali incompatibili con la Costituzione, la quale riserva la funzione giurisdizionale alla magistratura ordinaria e alle giurisdizioni speciali previste dalla Costituzione stessa.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri investiva gli artt. 3, comma 1, 6, 7 e 8 della l.r. Calabria n. 2/2007, in riferimento agli artt. 102, 103, 117, secondo comma, lettera l), e 123, quarto comma, della Costituzione. La questione riguardava la possibilità per le Regioni di istituire organi con funzioni giurisdizionali al di fuori del sistema costituzionalmente previsto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, dell’art. 7, comma 3 (limitatamente alle parole sulle controversie originate da legge o regolamento), e dell’art. 8, comma 4, della l.r. Calabria n. 2/2007. Ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 6, 7 e 8 in riferimento all’art. 123, quarto comma, Cost., e non fondate quelle sull’art. 6 e sull’art. 7 (commi 1, 2, 4-8) in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Il principio

Le Regioni non possono istituire organi cui siano attribuite funzioni giurisdizionali: la funzione giurisdizionale spetta in via esclusiva alla magistratura ordinaria e alle giurisdizioni speciali previste dalla Costituzione. Un organo di garanzia statutaria regionale può svolgere solo funzioni consultive o di controllo di natura non giurisdizionale.

Domande e risposte

Che cos’è la Consulta Statutaria regionale?

Un organo previsto dallo statuto di alcune Regioni con il compito di garantirne l’applicazione e di risolvere conflitti interpretativi. Non deve però esercitare funzioni giurisdizionali, riservate ai giudici ordinari e amministrativi.

Cosa vieta l’art. 102 della Costituzione?

Stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali diversi da quelli già previsti dalla Costituzione.

Le Regioni possono istituire propri organi giurisdizionali?

No. La Costituzione riserva la potestà di istituire organi giurisdizionali allo Stato. Le Regioni possono creare organi di garanzia statutaria con funzioni consultive, ma non giurisdizionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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