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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La legge della Regione Molise che istituiva la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Regione è stata dichiarata interamente incostituzionale. Essa violava lo statuto regionale e l’art. 123 della Costituzione, che riservano allo statuto la disciplina dell’organizzazione degli organi regionali.

Di cosa si tratta

La Regione Molise aveva creato con la l.r. n. 4/2007 un nuovo organo: il Sottosegretario alla Presidenza della Regione. Il Presidente del Consiglio aveva contestato la legge sostenendo che essa violasse gli artt. 20 e 23 dello statuto molisano (che individuano i componenti della Giunta regionale) e l’art. 123 Cost. (che riserva allo statuto l’organizzazione degli organi regionali).

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri investiva l’intera l.r. Molise 23 febbraio 2007, n. 4, in riferimento all’art. 123 della Costituzione e agli artt. 20 e 23 dello statuto regionale. La questione riguardava la possibilità di creare con legge ordinaria organi regionali non previsti dallo statuto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera l.r. Molise n. 4/2007. L’istituzione del Sottosegretario — con funzioni ampie e partecipazione alle sedute della Giunta senza diritto di voto — contrastava con lo statuto regionale, che individua tassativamente i componenti dell’organo esecutivo.

Il principio

L’organizzazione degli organi regionali fondamentali deve essere disciplinata dallo statuto, approvato con la procedura rafforzata prevista dall’art. 123 Cost. Una legge regionale ordinaria non può istituire nuovi organi regionali né attribuire loro funzioni che alterino l’assetto statutariamente definito.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 123 della Costituzione per le Regioni?

Ogni Regione ha uno statuto che stabilisce la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta, sottoposta a referendum regionale.

Può una Regione istituire un Sottosegretario con legge ordinaria?

No, se lo statuto non lo prevede. La disciplina degli organi fondamentali della Regione deve essere contenuta nello statuto. Istituire un nuovo organo con legge ordinaria viola la gerarchia delle fonti regionali.

Quale differenza c’è tra legge regionale ordinaria e statuto regionale?

Lo statuto è la fonte primaria dell’ordinamento regionale, approvata con procedura rafforzata. Ha una forza superiore alla legge ordinaria della stessa Regione e deve rispettare la Costituzione. La legge regionale ordinaria non può derogare allo statuto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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