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La Corte ha in parte dichiarato inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate sul meccanismo di calcolo della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS. La norma contestata riguardava il parametro retributivo giornaliero usato per determinare la pensione.
Di cosa si tratta
Lavoratori dello spettacolo avevano avviato controversie previdenziali contro l’ENPALS (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) per ottenere il ricalcolo della pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettivamente percepita, anziché sul parametro forfettario previsto dalla norma. I Tribunali di Torino e Sanremo avevano sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Sanremo e il Tribunale di Torino, in funzione di giudici del lavoro, avevano impugnato l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sia nel testo originario sia in quello sostituito dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della previdenza sociale (art. 38 Cost.) sollevate dal Tribunale di Sanremo, nonché inammissibile la questione del Tribunale di Torino. Ha dichiarato non fondata la questione del Tribunale di Sanremo sotto il profilo della disparità di trattamento (art. 3 Cost.).
Il principio
Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel determinare il parametro retributivo rilevante ai fini pensionistici per i lavoratori dello spettacolo, la cui posizione previdenziale presenta caratteristiche peculiari legate alla discontinuità del rapporto di lavoro. Le scelte legislative non sono censurabili ove non risultino irragionevoli.
Domande e risposte
Chi è l’ENPALS e a chi si rivolge?
L’ENPALS era l’ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo (attori, musicisti, tecnici, ecc.). È stato incorporato nell’INPS nel 2012. Gestiva la previdenza obbligatoria di un settore con caratteristiche peculiari: lavoro discontinuo e spesso a giornata.
Cosa garantisce l’art. 38 della Costituzione?
Assicura a tutti i lavoratori il diritto alla previdenza in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. I relativi trattamenti devono essere adeguati alle esigenze di vita.
Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?
Le questioni erano inammissibili perché i giudici rimettenti non avevano motivato adeguatamente o perché chiedevano alla Corte di effettuare scelte discrezionali riservate al legislatore, come la selezione di un diverso parametro retributivo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro del giudizio
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale, parametro del giudizio
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