Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 360/2003 – Notifiche fiscali e variazione anagrafica del contribuente

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui prevede che le variazioni di indirizzo del contribuente abbiano effetto per le notifiche fiscali solo dal sessantesimo giorno successivo alla variazione anagrafica. Un termine di sessanta giorni è eccessivo e pregiudica il diritto di difesa del contribuente, coincidendo con il termine per impugnare gli atti tributari.

    Di cosa si tratta

    Un contribuente di Erice aveva comunicato all’Agenzia delle Entrate il cambiamento del proprio indirizzo di residenza (avvenuto a seguito di separazione personale). L’amministrazione finanziaria aveva notificato una cartella di pagamento al precedente indirizzo, sostenendo la validità della notifica in base all’art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973, che posticipava a sessanta giorni dalla variazione anagrafica l’efficacia del nuovo indirizzo ai fini delle notifiche. Il contribuente non era dunque venuto a conoscenza dell’atto in tempo utile per impugnarlo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Trapani ha impugnato l’art. 60, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede che le variazioni di indirizzo del contribuente abbiano effetto, ai fini delle notifiche, dal sessantesimo giorno successivo alla variazione anagrafica, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione fondata. Ha ribadito che un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall’esigenza di garantire al destinatario la possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto. Il differimento di sessanta giorni è non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione degli atti dinanzi alle commissioni tributarie, pregiudicando in modo certo e concreto il diritto di difesa del contribuente.

    Il principio

    Il legislatore può differire l’efficacia delle variazioni di indirizzo ai fini delle notifiche fiscali, per ragioni di efficienza amministrativa, ma tale differimento deve essere contenuto entro limiti tali da non sacrificare la possibilità del destinatario di conoscere tempestivamente l’atto e di esercitare il proprio diritto di difesa. Un termine di sessanta giorni — coincidente con il termine di impugnazione — eccede tali limiti.

    Domande e risposte

    Cosa succede ora dopo questa sentenza?

    La norma incostituzionale è stata eliminata, ma la Corte ha lasciato al legislatore il compito di individuare un termine più congruo per l’opponibilità della variazione anagrafica all’amministrazione finanziaria. Spetta allo Stato individuare un nuovo termine che bilanci le esigenze di speditezza dell’amministrazione con il diritto di difesa del contribuente.

    Il contribuente poteva fare qualcosa per evitare il problema?

    La norma imponeva al contribuente di indicare il nuovo indirizzo nella dichiarazione annuale dei redditi, per garantire l’immediata efficacia della variazione. In assenza di tale indicazione, scattava il differimento dei sessanta giorni. La Corte ha ritenuto questo meccanismo irragionevole quando il contribuente aveva già comunicato la variazione direttamente all’amministrazione.

    La notifica effettuata al vecchio indirizzo era valida?

    In base alla norma poi dichiarata incostituzionale, sì, essa era formalmente valida. Ma la Corte ha ritenuto che tale vallità formale, quando il contribuente non può di fatto conoscere l’atto, si traduca in una lesione concreta del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 359/2003 – Illegittimità legge Lazio sul mobbing nei luoghi di lavoro

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16, recante “Disposizioni per prevenire e contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro”. La Regione ha invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, fornendo autonomamente la nozione giuridica del mobbing e istituendo meccanismi di diffida nei confronti dei datori di lavoro.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lazio aveva definito il mobbing come “atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo”, elencandone le possibili modalità, e aveva istituito centri anti-mobbing presso le ASL, un Osservatorio regionale e procedure di segnalazione ai datori di lavoro. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge per invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di organizzazione amministrativa dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge della Regione Lazio n. 16/2002 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) (ordinamento civile) e g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato), e terzo comma (tutela della salute e sicurezza del lavoro) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la legge incostituzionale. L’art. 2 della legge regionale, nel fornire la definizione giuridica del mobbing, incide sull’ordinamento civile e sulla disciplina del rapporto di lavoro privato, materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera l). Inoltre, il meccanismo di “diffida” dei centri anti-mobbing nei confronti dei datori di lavoro configura un elemento dell’eventuale inadempimento contrattuale e rientra nella materia “ordinamento civile”. L’illegittimità della norma definitoria si riversa sull’intero testo legislativo.

    Il principio

    La disciplina del mobbing, nella sua complessità, rientra nell’ordinamento civile (competenza esclusiva statale) per quanto concerne la regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro; e nella tutela della salute e nella sicurezza del lavoro (competenza concorrente) per gli aspetti sanitari. Le Regioni non possono fornire autonomamente una definizione giuridica del fenomeno né istituire meccanismi di diffida nei confronti dei datori di lavoro.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva definire il mobbing?

    Perché la definizione giuridica del mobbing incide direttamente sull’ordinamento civile — disciplina del contratto di lavoro, responsabilità del datore, risarcimento del danno — che è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La portata “provvisoria” dichiarata dalla legge regionale non è sufficiente a rendere legittima la norma.

    Le Regioni non possono fare nulla in materia di mobbing?

    Possono adottare misure di studio, prevenzione e supporto ai lavoratori, purché non incidano sulla definizione giuridica del fenomeno né creino meccanismi che influenzino i rapporti di lavoro di diritto privato o l’organizzazione di enti pubblici statali. La sentenza non esclude ogni intervento regionale, ma ne delimita lo spazio.

    C’è oggi una legge statale sul mobbing?

    No: al momento della sentenza (2003) non esisteva ancora una disciplina organica statale sul mobbing, e tuttora la materia è trattata principalmente attraverso l’art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) e la giurisprudenza. La sentenza ha confermato che spetta allo Stato intervenire con una disciplina organica.

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  • Corte cost. n. 358/2003 – Conflitto di attribuzioni sull’insindacabilità parlamentare (caso Sgarbi)

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Treviso contro la Camera dei deputati, relativo alla delibera di insindacabilità sulle dichiarazioni dell’on. Sgarbi nei confronti del GIP di Pordenone. Lo stesso conflitto era già stato dichiarato inammissibile in precedenza, e la riproposizione del conflitto contro la medesima delibera nello stesso procedimento è inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Treviso stava giudicando l’on. Vittorio Sgarbi per diffamazione aggravata nei confronti della dott.ssa Anna Fasan, GIP del Tribunale di Pordenone, per dichiarazioni rese nelle trasmissioni televisive “Sgarbi quotidiani” nel 1997. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse ex art. 68, comma 1, della Costituzione. Il Tribunale aveva già proposto un primo conflitto, dichiarato inammissibile dalla Corte per difetto del petitum, e ora riproponeva lo stesso conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Treviso ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 24 febbraio 1999 con cui era stata deliberata l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Sgarbi ex art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che lo stesso conflitto, contro la stessa delibera della Camera nel medesimo procedimento e grado giurisdizionale, era già stato dichiarato inammissibile dalla Corte (sentenza n. 364/2000). Non è ammissibile mantenere indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri, protraendo ad libitum il ristabilimento della certezza e definitività dei rapporti essenziali per il regolare svolgimento delle funzioni costituzionali.

    Il principio

    Una volta che la Corte abbia dichiarato inammissibile un conflitto di attribuzioni, non è ammissibile la riproposizione dello stesso conflitto contro la stessa delibera nello stesso procedimento: le finalità e la particolarità dell’oggetto del conflitto esigono che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi e non rimessi alle parti confliggenti.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni è un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato (nel caso il Tribunale) contesta che un altro potere (nel caso la Camera dei deputati) abbia invaso la sua sfera di attribuzioni costituzionali. Nella specie il Tribunale contestava che la delibera di insindacabilità impedisse l’esercizio della funzione giurisdizionale.

    Perché il primo conflitto era stato dichiarato inammissibile?

    Per difetto del petitum: il Tribunale non aveva indicato con precisione l’oggetto della domanda, cioè cosa chiedeva alla Corte di dichiarare o fare. Nella seconda proposizione questa carenza era stata sanata, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la riproposizione del conflitto tout court.

    Le dichiarazioni di Sgarbi erano protette dall’insindacabilità parlamentare?

    Questa questione di merito non è stata decisa dalla Corte, che si è limitata a dichiarare inammissibile il conflitto per ragioni processuali, senza pronunciarsi sulla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni televisive e le funzioni parlamentari.

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  • Corte cost. n. 357/2003 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso sulla legge regionale Friuli

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    La Corte dichiara estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e della relativa accettazione da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia. Le disposizioni impugnate della legge regionale n. 20/2002 erano state eliminate dalla successiva legge regionale n. 34/2002, rendendo priva di oggetto la questione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20, relativa alla classificazione del personale regionale. In particolare erano censurate le norme che consentivano l’inquadramento stabile di personale assunto a tempo determinato attraverso procedure selettive riservate (ritenute in contrasto con il principio del pubblico concorso) e una norma sui requisiti di accesso alla dirigenza. La Regione aveva però successivamente emanato la legge n. 34/2002, che eliminava le disposizioni impugnate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 3, comma 8, 8, comma 4, 11 e 13 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20/2002, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva depositato atto di rinuncia al ricorso il 9 aprile 2003, motivata dall’intervenuta eliminazione delle norme impugnate da parte della legge regionale n. 34/2002. La Regione ha accettato la rinuncia l’8 ottobre 2003. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della controparte, determina l’estinzione del processo costituzionale, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La sopravvenuta abrogazione delle norme impugnate è una delle situazioni che tipicamente inducono il ricorrente a rinunciare.

    Domande e risposte

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Perché la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva adottato la legge regionale n. 34/2002, che eliminava tutte le disposizioni contestate dal Governo. Con la scomparsa delle norme impugnate, la prosecuzione del giudizio non aveva più senso pratico.

    Cosa succede quando entrambe le parti concordano sulla chiusura del giudizio?

    Il processo si estingue. Art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte stabilisce che la rinuncia seguita dall’accettazione della controparte estingue il processo, senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito.

    La questione sul pubblico concorso è rimasta irrisolta?

    In questo specifico procedimento sì, perché il giudizio si è estinto senza pronuncia di merito. Il principio del concorso pubblico ex art. 97 Cost. è però stato costantemente affermato dalla Corte in numerose altre pronunce.

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  • Corte cost. n. 356/2003 – Risarcimento danno morale e presunzione di colpa nel sinistro stradale

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2059 c.c. relativa al risarcimento del danno morale in caso di sinistro stradale con applicazione della presunzione di colpa ex art. 2054, comma 2. La questione è identica a quella già dichiarata non fondata con la sentenza n. 233/2003, che aveva reinterpretato l’art. 2059 c.c. in chiave costituzionalmente orientata.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio davanti al Tribunale di Genova, l’attore chiedeva il risarcimento del danno morale per lesioni subite in un sinistro stradale. Il rimettente, applicando un’interpretazione consolidata, riteneva che il ricorso alla presunzione di colpa paritaria di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c. impedisse il risarcimento del danno morale ex art. 185 c.p., per difetto di prova circa la concreta misura della colpa di ciascun conducente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha impugnato l’art. 2059 del codice civile, “nella parte in cui esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale con applicazione del disposto del comma 2 dell’art. 2054 c.c.”, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 233/2003. In quella pronuncia aveva affermato che l’art. 2059 c.c. — avendo assunto una funzione non più sanzionatoria ma tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale — deve essere interpretato nel senso che “il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge”. La questione, riproposta negli stessi termini, va dichiarata manifestamente infondata.

    Il principio

    Il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. è risarcibile anche quando la colpa del responsabile sia accertata mediante una presunzione di legge (come l’art. 2054, secondo comma, c.c. per i sinistri stradali), in quanto l’art. 2059 svolge oggi una funzione tipizzante e non più meramente sanzionatoria.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “danno non patrimoniale” ex art. 2059 c.c.?

    Il danno non patrimoniale comprende il danno morale soggettivo (sofferenza psicologica), il danno biologico e ogni altro pregiudizio non economico alla persona. L’art. 2059 c.c. stabilisce che esso è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge.

    Perché si discuteva del risarcimento in caso di presunzione di colpa?

    L’art. 185 c.p. prevede il risarcimento del danno morale solo in presenza di reato. Applicando la presunzione di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c., non era provata la colpa individuale di ciascun conducente. La Corte ha chiarito che ciò non esclude il risarcimento, poiché la norma si interpreta in chiave costituzionalmente orientata.

    Come si calcola il danno morale in un sinistro stradale con doppia presunzione di colpa?

    Questo profilo riguarda la liquidazione del danno, che resta affidata al giudice ordinario. Il punto chiarito dalla Corte è che la presunzione di colpa non costituisce ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale.

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  • Corte cost. n. 355/2003 – Inutilizzabilità dichiarazioni e irripetibilità sopravvenuta del dichiarante

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Bari sugli artt. 64, comma 3-bis, c.p.p. e 26 della legge n. 63/2001. Il rimettente proponeva un’interpretazione della norma intertemporale che avrebbe impedito l’uso delle dichiarazioni anche in caso di irripetibilità sopravvenuta del dichiarante: ma tale lettura è errata, poiché l’art. 512 c.p.p. rimane pienamente operativo in questi casi.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un dibattimento, il Tribunale di Bari non aveva potuto procedere all’esame di una persona imputata in procedimento connesso, perché quest’ultima era divenuta fisicamente e mentalmente incapace. Le dichiarazioni accusatorie rese da costei nel corso delle indagini preliminari erano state contestate dai difensori, che ne chiedevano l’inutilizzabilità per mancanza dell’avvertimento ex art. 64, comma 3, lettera c), c.p.p., non previsto dalla legge previgente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bari ha impugnato l’art. 64, comma 3-bis, c.p.p. e l’art. 26 della legge 1 marzo 2001, n. 63, nella parte in cui — secondo la sua interpretazione — non consentirebbero l’uso di dichiarazioni rese senza avvertimento nel corso delle indagini quando la prova orale diventi impossibile per cause sopravvenute, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111, quinto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, rilevando che il rimettente fondava le sue censure su un’interpretazione erronea delle norme impugnate. L’art. 512 c.p.p. — che consente la lettura di dichiarazioni divenute irripetibili per cause imprevedibili — non è stato inciso dalla legge n. 63/2001 e rimane pienamente applicabile. Il “silenzio” della norma transitoria riguardo all’irripetibilità sopravvenuta si spiega proprio perché questa è una delle figure paradigmatiche in cui il contraddittorio è legittimamente derogato ai sensi dell’art. 111, quinto comma, della Costituzione.

    Il principio

    La disciplina intertemporale introdotta dalla legge n. 63/2001 sul “giusto processo” non ha eliminato l’operatività dell’art. 512 c.p.p.: quando la ripetizione dell’atto dichiarativo è divenuta impossibile per cause imprevedibili, le dichiarazioni rese prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina restano leggibili in dibattimento, anche in assenza degli avvertimenti previsti dal nuovo art. 64, comma 3.

    Domande e risposte

    Cosa succede se un testimone o coimputato diventa incapace di deporre in dibattimento?

    L’art. 512 c.p.p. consente al giudice di dar lettura delle dichiarazioni precedentemente rese da quel soggetto, se l’impossibilità di ripetizione dipende da fatti o circostanze imprevedibili al momento della dichiarazione. Questa regola non è stata modificata dalla legge n. 63/2001.

    L’avvertimento ex art. 64, comma 3, c.p.p. è necessario anche per le dichiarazioni rese prima del 2001?

    No, non per le dichiarazioni rese prima dell’entrata in vigore della legge n. 63/2001. La disciplina transitoria dell’art. 26 di quella legge non ha l’effetto di rendere inutilizzabili le precedenti dichiarazioni quando il dichiarante non possa più essere esaminato in dibattimento per causa imprevedibile.

    Il “giusto processo” impone sempre il contraddittorio?

    No. L’art. 111, quinto comma, della Costituzione prevede espressamente che il contraddittorio nella formazione della prova possa essere derogato quando la prova sia divenuta oggettivamente irripetibile. È questa una delle eccezioni costituzionalmente previste al principio del contraddittorio.

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  • Corte cost. n. 354/2003 – Prescrizione “non dare ragione di sospetti” nelle misure di prevenzione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal GIP di Palmi sull’art. 9 della legge n. 1423/1956. La prescrizione di “non dare ragione di sospetti” non costituisce un obbligo penalmente sanzionato ma una direttiva di comportamento riconducibile al paradigma dell’honeste vivere, priva quindi di rilievo concreto nel procedimento a quo.

    Di cosa si tratta

    Il GIP di Palmi, investito di una richiesta di archiviazione per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva sollevato questione di incostituzionalità della norma che sanziona chi viola le prescrizioni imposte ai prevenuti, nella parte in cui queste includono l’obbligo di “non dare ragione di sospetti”. Il soggetto in questione era stato visto colloquiare per una decina di minuti con pregiudicati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Palmi ha impugnato l’art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione all’art. 5, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui sanziona penalmente la violazione della prescrizione di “non dare ragione di sospetti”, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione (principio di determinatezza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. La prescrizione di “non dare ragione di sospetti” non è un obbligo penalmente sanzionato ma una direttiva di condotta riconducibile al paradigma dell’honeste vivere: essa è la proiezione esteriore del comportamento di chi osservi il precetto costituzionalmente imposto a chiunque di “vivere onestamente”. Il profilo evocato non era pertinente al caso concreto, in cui si discuteva invece dell’associazione abituale con persone condannate.

    Il principio

    Le prescrizioni generali di “genere” imposte ai sorvegliati speciali — come quella di “non dare ragione di sospetti” — non costituiscono specifici “obblighi” penalmente sanzionati ai sensi dell’art. 9 della legge n. 1423/1956, ma direttive di condotta riconducibili al paradigma dell’honeste vivere. Solo gli obblighi nominatim indicati dalla legge sono penalmente sanzionati.

    Domande e risposte

    Quali prescrizioni sono penalmente sanzionate per il sorvegliato speciale?

    Le prescrizioni puntualmente e nominatim indicate dall’art. 5 della legge n. 1423/1956, come l’obbligo di non associarsi abitualmente con persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione. Le prescrizioni di tipo generico (come “non dare ragione di sospetti”, “vivere onestamente”) non costituiscono obblighi penalmente sanzionati.

    Perché la questione era irrilevante nel procedimento a quo?

    Perché il profilo concreto da valutare riguardava la prescrizione di “non associarsi abitualmente con persone che hanno subito condanne”, non quella di “non dare ragione di sospetti”. La richiesta di archiviazione era stata fondata proprio sulla mancanza di abitudinalità nell’associazione.

    La prescrizione di “non dare ragione di sospetti” è inutile?

    No: ha una funzione orientativa e comportamentale nel quadro della sorveglianza speciale, come specificazione del più generale obbligo di vivere onestamente. Non è però qualificabile come obbligo penalmente sanzionato, il che la preserva dalle censure di indeterminatezza.

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  • Corte cost. n. 353/2003 – Illegittimità legge Piemonte su medicine non convenzionali

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25, che regolamentava le pratiche terapeutiche e discipline non convenzionali (agopuntura, omeopatia, fitoterapia ecc.). La Regione ha invaso la competenza statale esclusiva sull’individuazione delle figure professionali sanitarie, materia di legislazione concorrente in cui i principi fondamentali spettano allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva approvato una legge che, nell’ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta del paziente, istituiva un registro regionale per gli operatori di pratiche terapeutiche non convenzionali, prevedeva percorsi formativi pluriennali e il rilascio di titoli professionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge per violazione dell’art. 117 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Piemonte n. 25/2002 in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione: la materia delle professioni sanitarie rientra nella legislazione concorrente, dove i principi fondamentali — inclusa l’individuazione delle figure professionali — spettano allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso. La disciplina de qua rientra nella competenza legislativa concorrente in materia di “professioni” ex art. 117, terzo comma, della Costituzione. Il principio fondamentale, ricavabile dalla legislazione statale esistente (d.lgs. n. 502/1992, legge n. 42/1999), riserva allo Stato l’individuazione delle figure professionali sanitarie, con i relativi profili e ordinamenti didattici. Istituendo un registro, definendo requisiti formativi e rilasciando titoli professionali, la Regione Piemonte ha violato tale principio fondamentale.

    Il principio

    Nella materia delle professioni sanitarie, l’individuazione delle figure professionali — con i rispettivi profili e ordinamenti didattici — è riservata allo Stato anche dopo la riforma del Titolo V. Le Regioni non possono istituire nuove figure professionali sanitarie, neppure per discipline non ancora disciplinate dallo Stato, poiché ciò viola il principio fondamentale che riserva tale potere alla legislazione statale.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva regolamentare le medicine non convenzionali?

    Perché la regolamentazione delle figure professionali sanitarie rientra nella competenza legislativa concorrente in materia di “professioni”, dove i principi fondamentali appartengono allo Stato. Istituire un registro professionale, definire percorsi formativi e rilasciare titoli significa creare una nuova figura professionale, atto riservato allo Stato.

    Cosa dicono le norme statali sulla materia?

    L’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e l’art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999 riservano allo Stato l’individuazione delle figure professionali sanitarie e dei rispettivi ordinamenti didattici. Questi principi fondamentali restano vigenti anche dopo la riforma del Titolo V del 2001.

    Le medicine non convenzionali non possono essere praticate in Italia?

    La sentenza non riguarda la liceità delle pratiche terapeutiche non convenzionali, ma la competenza a regolamentarle. Le singole pratiche rimangono soggette alla disciplina statale vigente; è solo la creazione di nuove figure professionali ad essere riservata al legislatore nazionale.

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  • Corte cost. n. 351/2003 – Promulgazione parziale legge finanziaria regionale siciliana

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge finanziaria siciliana per il 2001. Le disposizioni impugnate erano state omesse in sede di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione, così privando definitivamente di effetti le norme contestate.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato numerose disposizioni del disegno di legge n. 1168 (legge finanziaria regionale per il 2001), approvato dall’Assemblea regionale siciliana. Le censure riguardavano norme in materia tributaria, appalti, personale regionale, beni culturali e pianificazione urbanistica. Nel frattempo il Presidente della Regione aveva proceduto a una promulgazione parziale della legge, omettendo tutte le disposizioni impugnate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato in via principale numerosi articoli del disegno di legge regionale n. 1168, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 51, 81, 97, 120 e 128 della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le disposizioni impugnate erano state omesse in sede di promulgazione parziale della legge (legge regionale 3 maggio 2001, n. 6), con la conseguenza che esse non potevano più produrre alcun effetto. L’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, esercitato necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea, preclude definitivamente la possibilità che le parti omesse acquistino efficacia.

    Il principio

    La promulgazione parziale di una legge regionale siciliana, con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato, esaurisce definitivamente il potere promulgativo e priva di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale su quelle disposizioni, imponendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa significa “promulgazione parziale” di una legge regionale?

    In Sicilia, lo statuto speciale prevede che il Presidente della Regione possa promulgare la legge anche parzialmente, omettendo le disposizioni che il Commissario dello Stato ha ritenuto incostituzionali. In tal modo queste ultime non entrano in vigore e il giudizio costituzionale perde il suo oggetto.

    Il ricorso del Commissario diventa inutile dopo la promulgazione parziale?

    Sì, in quanto le disposizioni omesse non possono più produrre effetti giuridici. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, rilevando che il procedimento di impugnazione delle leggi siciliane ha carattere preventivo e termini assai ristretti.

    La procedura siciliana è diversa da quella del titolo V della Costituzione?

    Sì. Come confermato nella stessa sentenza, la disciplina delle impugnazioni dei disegni di legge approvati dall’Assemblea regionale siciliana resta regolata dall’art. 28 dello Statuto speciale, non dall’art. 127 Cost. riformato nel 2001, per la singolarità e la natura preventiva di quel procedimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 352/2003 – Procedura de plano per la liberazione anticipata

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 69-bis dell’ordinamento penitenziario, che consente al magistrato di sorveglianza di decidere sulla liberazione anticipata in camera di consiglio senza la presenza delle parti. La procedura è compatibile con il diritto di difesa: il contraddittorio pieno è garantito nella fase del reclamo al tribunale di sorveglianza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 277/2002 aveva introdotto nell’ordinamento penitenziario l’art. 69-bis, che prevede una procedura semplificata per la concessione della liberazione anticipata: il magistrato di sorveglianza decide de plano, senza contraddittorio, e solo in caso di reclamo si apre una procedura a contraddittorio pieno davanti al tribunale di sorveglianza. Il Magistrato di sorveglianza di Vercelli riteneva questa procedura lesiva del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Vercelli ha impugnato l’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277, nella parte in cui non prevede l’applicazione delle disposizioni regolative del procedimento di sorveglianza (artt. 666 e 678 c.p.p.), in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Ha ricordato la propria consolidata giurisprudenza sulla compatibilità con il diritto di difesa dei modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito, che prevedono la decisione de plano seguita da una fase a contraddittorio pieno attivata dalla parte insoddisfatta. In un procedimento attivato su istanza dello stesso richiedente, la possibilità di illustrare la propria domanda e di opporsi a una decisione reiettiva è già garanzia sufficiente del diritto di difesa.

    Il principio

    Un procedimento a contraddittorio eventuale e differito — in cui la decisione de plano è seguita da una fase a contraddittorio pieno attivata dall’interessato in caso di insoddisfazione — è compatibile con il diritto di difesa sancito dall’art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto il diritto di difesa è suscettibile di essere regolato in modo diverso per adattarsi alle esigenze di ciascun procedimento.

    Domande e risposte

    Come funziona la procedura di liberazione anticipata ex art. 69-bis?

    Il condannato presenta istanza al magistrato di sorveglianza, che decide con ordinanza in camera di consiglio senza la presenza delle parti. Il provvedimento viene comunicato ai soggetti indicati nell’art. 127 c.p.p., i quali possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, dove si svolge il procedimento a contraddittorio pieno.

    Perché la procedura non viola il diritto di difesa?

    Perché la fase del reclamo, in cui è garantito il pieno contraddittorio, è sempre attivabile dall’insoddisfatto. L’esercizio del diritto di difesa è pienamente assicurato nella procedura considerata nel suo complesso.

    Il silenzio della legge sulla possibilità di presentare memorie è equiparabile a un diniego?

    No, secondo la Corte. Se la legge riconosce al condannato il potere di chiedere l’applicazione di una misura su base argomentativa e documentale, lo abilita implicitamente anche a successive produzioni a sostegno degli argomenti addotti, in assenza di un’esplicita preclusione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 350/2003 – Detenzione domiciliare madre di figlio disabile totalmente invalido

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui non consente la detenzione domiciliare alla madre condannata convivente con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante. La norma trattava in modo ingiustificatamente difforme situazioni familiari analoghe.

    Di cosa si tratta

    Una condannata con pena residua inferiore a quattro anni aveva un figlio adulto portatore di handicap, riconosciuto invalido al 100% e paralizzato agli arti inferiori. La norma allora vigente consentiva la detenzione domiciliare solo alle madri di figli di età inferiore a dieci anni, escludendo quindi questa situazione. Il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva ritenuto irragionevole tale esclusione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha impugnato l’art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede la detenzione domiciliare per la madre convivente con figlio portatore di handicap invalidante al 100%, pur prevedendola per la madre di prole di età inferiore ad anni dieci, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione. Ha affermato che il sistema rigido previsto dalla norma preclude al giudice di valutare l’esistenza delle condizioni necessarie per l’effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre nei confronti del figlio portatore di handicap totalmente invalidante. Ciò determina un trattamento difforme rispetto a situazioni familiari analoghe ed equiparabili, violando il principio di ragionevolezza. Un figlio gravemente disabile, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto a un bambino di età inferiore a dieci anni.

    Il principio

    Il limite d’età di dieci anni previsto per la detenzione domiciliare della madre non può costituire criterio dirimente quando il figlio sia portatore di handicap totalmente invalidante: in tal caso le esigenze di assistenza psico-fisica prescindono dall’età e rendono irragionevole la preclusione assoluta al beneficio.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    L’art. 47-ter, comma 1, lettera a), dell’ordinamento penitenziario consentiva la detenzione domiciliare alla madre di prole convivente di età inferiore a dieci anni, ma non alla madre di un figlio adulto disabile, anche se totalmente incapace di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di base.

    Cosa ha stabilito la Corte in concreto?

    La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede la detenzione domiciliare anche per la madre condannata — e, nei casi previsti dalla lettera b) del comma 1, per il padre — convivente con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante.

    Perché il figlio disabile merita la stessa tutela del figlio minore di dieci anni?

    Secondo la Corte, un figlio gravemente invalido ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto a un bambino in buona salute di età inferiore a dieci anni. L’assenza della madre incide notevolmente sulla salute psico-fisica del disabile, rendendo irragionevole la parificazione con situazioni in cui tale bisogno è molto meno intenso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 349/2003 – Interruzione del processo per fallimento della parte

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Catania sull’art. 300 c.p.c. La norma, che rimette al procuratore del fallito la decisione di provocare l’interruzione del processo, non viola il diritto di difesa del contraddittore: l’istituto dell’interruzione è finalizzato a tutelare la parte colpita dall’evento, non la sua controparte.

    Di cosa si tratta

    In un procedimento civile tra un privato e una società poi dichiarata fallita, il procuratore del fallito aveva provocato l’interruzione del solo processo in cui il privato rivestiva la qualità di creditore, e non di quello in cui era chiamato a pagare. Il Tribunale di Catania riteneva che questa scelta discrezionale del procuratore ledesse il diritto di difesa della controparte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania ha impugnato l’art. 300 del codice di procedura civile, nella parte in cui subordina l’interruzione del processo, in caso di fallimento di una parte, alla dichiarazione del procuratore di quest’ultima, in riferimento all’art. 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La disciplina dell’interruzione del processo è finalizzata esclusivamente alla tutela della parte colpita dall’evento, la quale potrebbe essere pregiudicata nella sua difesa dalla prosecuzione. La valutazione di tale pregiudizio può essere utilmente compiuta solo dal procuratore di quella parte, e non potrebbe essere affidata al giudice o alle controparti. La mancata interruzione del processo non costituisce una lesione del diritto di difesa del contraddittore del fallito, ma eventualmente solo un inconveniente di mero fatto.

    Il principio

    L’istituto dell’interruzione del processo per fallimento è posto esclusivamente a tutela della parte colpita dall’evento. Rimettere al suo procuratore la decisione di provocare o meno l’interruzione è coerente con questa finalità: la controparte dispone comunque degli strumenti processuali ordinari per la tutela dei propri interessi.

    Domande e risposte

    Chi ha il potere di provocare l’interruzione del processo per fallimento?

    Secondo l’art. 300 c.p.c., è il procuratore della parte fallita a dover dichiarare l’evento interruttivo. In assenza di tale dichiarazione il processo prosegue, fermo restando che la controparte può chiamare in causa i soggetti legittimati alla prosecuzione per rendere la sentenza opponibile a loro.

    Può il contraddittore del fallito lamentarsi della mancata interruzione?

    No, secondo la Corte. La mancata interruzione del processo in cui il contraddittore del fallito riveste la qualità di debitore non costituisce lesione del suo diritto di difesa, ma solo un inconveniente di mero fatto, irrilevante ai fini del giudizio di legittimità costituzionale.

    Il procuratore del fallito può scegliere liberamente in quali processi provocare l’interruzione?

    Sì, nell’ambito del suo mandato professionale. La Corte ritiene che tale discrezionalità sia coerente con la funzione dell’istituto e non crei una violazione del principio di uguaglianza, poiché tutelare esclusivamente la parte colpita dall’evento è la ratio stessa dell’interruzione.

    Norme collegate