Autore: Andrea Marton

  • Art. 67 T.U.IVA: Importazioni

    Art. 67 T.U.IVA: Importazioni

    Art. 67 T.U.IVA – Importazioni.

    In vigore dal 04/10/2024 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 26/09/2024 n. 141 Articolo 6

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo come modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217 vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunita’ e che non siano stati gia’ immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunita’ medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunita’ a norma dell’articolo 7, primo comma, lettera b):

    a) le operazioni di immissione in libera pratica;

    b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985; c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita’ economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;

    d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d’oltremare, dal comune di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano;

    e)(soppressa)

    2. Sono altresi’ soggette all’imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunita’ economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunita’ medesima.

    2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell’imposta e’ sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, eventualmente dopo l’esecuzione di manipolazioni di cui all’allegato 7103 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015 , previamente autorizzate dall’autorita’ doganale.

    2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l’importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche’, a richiesta dell’autorita’ doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione.

    2-quater. Nell’ambito dell’analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale dell’Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 2-ter, l’autorita’ doganale puo’ esigere la costituzione di una cauzione pari all’importo dell’imposta sospesa. L’autorita’ doganale procede all’incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L’autorita’ doganale provvede, altresi’, all’incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l’effettivo trasferimento dei beni oggetto dell’importazione in un altro Stato membro dell’Unione europea. La cauzione non e’ richiesta ai soggetti in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esonerati ai sensi dell’articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.”

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  • Art. 68 T.U.IVA: Importazioni non soggette all’imposta

    Art. 68 T.U.IVA: Importazioni non soggette all’imposta

    Art. 68 T.U.IVA – Importazioni non soggette all’imposta.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “Non sono soggette all’imposta:

    a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c), dell’art. 8, nell’art. 8 bis, nonche’ nel secondo comma dell’art. 9 limitatamente all’ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9) dello stesso articolo, sempreche’ ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;

    b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;

    c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e’ esente dall’imposta o non vi e’ soggetta a norma dell’articolo 72. Per le operazioni concernenti l’oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), l’esenzione si applica allorche’ i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l’operazione;

    c-bis) (lettera abrogata);

    d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

    e) (lettera abrogata);

    f) l’importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita’ di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche’ quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita’ naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.996;

    g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell’art. 2;

    g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;

    g-ter) le importazioni di beni per le quali l’imposta e’ dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui all’articolo 74-sexies.1, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l’applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.”

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  • Art. 55 Codice Civile: Immissione di altri nel possesso temporaneo

    Art. 55 Codice Civile: Immissione di altri nel possesso temporaneo

    Art. 55 c.c. Immissione di altri nel possesso temporaneo

    In vigore

    Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

  • Art. 69 T.U.IVA: Determinazione dell’imposta

    Art. 69 T.U.IVA: Determinazione dell’imposta

    Art. 69 T.U.IVA – Determinazione dell’imposta.

    In vigore dal 14/03/1997 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 18/02/1997 n. 28 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “L’imposta e’ commisurata, con le aliquote indicate nell’art. 16, al valore dei
    beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale,
    aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione
    dell’I.V.A., nonche’ dell’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di
    destinazione all’interno del territorio della Comunita’ che figura sul
    documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel
    territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per
    elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche
    quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima
    dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu’ cessioni,
    la base imponibile e’ costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione.
    Fatti salvi i casi di applicazione dell’art. 68, lettera c), per i beni
    nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione
    prevista negli artt. 207 e 208 del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973,
    n. 43, e l’esenzione prevista nell’art. 209 dello stesso T.U. si applicano, ai
    fini dell’I.V.A., soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li
    aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della
    temporanea esportazione avviene per identita’.”

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  • Art. 70 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta

    Art. 70 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta

    Art. 70 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta.

    In vigore dal 17/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 10/12/2024 n. 211 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Vedi artt. 2 e 3 D.L. 29/12/83 n. 746 e art. 3, c. 10, L. 7/2000.

    “(1 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282 e 301 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell’art. 301 del DPR n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria.)

    L’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.(1)

    Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera c) dell’art. 8, all’importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell’art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale .

    L’imposta dovuta per l’introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

    L’imposta assolta per l’importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea . Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l’acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all’imposta nello Stato membro di destinazione .

    Per l’importazione di materiale d’oro, nonché dei prodotti semilavorati, come definiti nell’ articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 , di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l’imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all’articolo 25.

    Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell’ottavo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.”

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  • Articolo 70.1 del T.U.IVA

    Articolo 70.1 del T.U.IVA

    Art. 70.1 T.U.IVA – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell’imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d’imposta sul valore aggiunto con le modalita’ previste dal presente articolo per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non e’ applicato il regime speciale di cui all’articolo 74-sexies.1.

    2. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l’ammontare dell’imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione e’ presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell’imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresi’ conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell’adempimento dichiarativo.

    3. L’imposta riscossa nell’ambito del presente regime speciale e’ versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all’importazione.

    4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni a norma dell’articolo 39. La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell’imposta dichiarata e, su richiesta, e’ fornita in formato elettronico alle autorita’ di controllo fiscale e doganale.

    5. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell’importazione e’ determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

    6. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono indicate le misure operative che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire ai fini del pagamento dell’imposta dovuta da parte della persona alla quale i beni sono destinati.

    7. I beni importati nell’ambito del presente regime speciale sono assoggettati all’aliquota IVA ordinaria di cui all’articolo 16, primo comma. La persona alla quale i beni sono destinati puo’ optare per la procedura di importazione di cui all’articolo 67 per avvalersi dell’aliquota IVA ridotta, se prevista.”

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  • Art. 70 bis T.U.IVA: Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA

    Art. 70 bis T.U.IVA: Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA

    Art. 70 bis T.U.IVA – Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA.

    In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato “gruppo IVA”.

    2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:

    a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;

    b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralita’ di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro e’ una sola di esse;

    c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;

    d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.”

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  • Art. 70 bis et vicies T.U.IVA: Cessazione del regime di franchigia

    Art. 70 bis et vicies T.U.IVA: Cessazione del regime di franchigia

    Art. 70 bis et vicies T.U.IVA – Cessazione del regime di franchigia.

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:

    a) se ha comunicato di non volersi piu’ avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione e’ presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;

    b) se e’ superata la soglia di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.

    2. Se, nel corso dell’anno civile, e’ superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

    3. L’Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l’attivita’ o quando e’ comunque possibile desumere la cessazione dell’attivita’. L’Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 70-octiesdecies se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.”

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  • Art. 70 decies T.U.IVA: Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA

    Art. 70 decies T.U.IVA: Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA

    Art. 70 decies T.U.IVA – Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA.

    In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. L’opzione di cui all’articolo 70-quater, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all’articolo 70-bis, e’ priva di effetti limitatamente a tale soggetto.

    2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:

    a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;

    b) e’ riconosciuto, ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;

    c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell’azienda ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile;

    d) tale soggetto e’ sottoposto a una procedura concorsuale;

    e) tale soggetto e’ posto in liquidazione ordinaria.

    3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall’anno successivo a quello in cui e’ riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l’individuazione della data in cui si verifica l’evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.

    4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralita’ dei soggetti partecipanti. In tal caso, l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso e’ computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualita’ di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

    5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 e’ comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all’articolo 70-duodecies, comma 5.”

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  • Art. 56 Codice Civile: Ritorno dell’assente o prova della sua

    Art. 56 Codice Civile: Ritorno dell’assente o prova della sua

    Art. 56 c.c. Ritorno dell'assente o prova della sua

    In vigore

    esistenza Se durante il possesso temporaneo l’assente ritorna o è provata l’esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’articolo 48. I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell’articolo 54 restano irrevocabili. Se l’assenza è stata volontaria e non è giustificata, l’assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell’articolo 53.