Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 108/2009 – Abilitazione forense e riammissione per via giudiziaria

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, che attribuisce l’abilitazione professionale ai candidati riammessi agli esami per via giudiziaria che li abbiano poi superati. La norma non viola i principi di uguaglianza, di riserva di legge né il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    La disposizione impugnata stabilisce che conseguono l’abilitazione professionale — a tutti gli effetti — i candidati che, pur inizialmente non ammessi agli esami, vi siano stati riammessi in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela e abbiano poi superato le prove. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia aveva dubitato della costituzionalità di questa norma, ritenendola lesiva dei diritti di altri candidati e del principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 (conv. l. n. 168/2005) con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 103, 111, 113 e 125 della Costituzione. Il caso riguardava un candidato riammesso all’esame di abilitazione forense per ordine del TAR e successivamente iscritto all’Albo degli avvocati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma rispetti i parametri costituzionali invocati. Il ragionamento della Corte muove dalla centralità della tutela giurisdizionale effettiva: chi supera regolarmente le prove dopo essere stato riammesso per via giudiziale ha diritto all’abilitazione. La sentenza è stata depositata il 9 aprile 2009 con il Presidente Amirante e giudice redattore Sabino Cassese.

    Il principio

    Il legislatore può disciplinare gli effetti della riammissione agli esami professionali disposta dall’autorità giudiziaria, attribuendo valore pieno alle prove superate in tale sede, senza violare i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005?

    Stabilisce che i candidati in possesso dei requisiti di ammissione, che abbiano superato le prove d’esame dopo essere stati riammessi in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrevano.

    Perché il Consiglio di giustizia amministrativa aveva dubitato della costituzionalità?

    Perché riteneva che la norma potesse ledere i diritti dei candidati che non erano stati riammessi per via giudiziaria, creando una disparità di trattamento, e che potesse interferire con la competenza dei giudici amministrativi.

    Questa sentenza vale anche per l’abilitazione a professioni diverse dall’avvocatura?

    Sì. La norma impugnata si applica a tutte le abilitazioni professionali e ai titoli conseguiti mediante concorso, non solo all’esame forense. La pronuncia della Corte ha quindi portata generale per le procedure concorsuali e abilitanti.

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  • Corte cost. n. 137/2009 – Legge bilancio Lazio contributi associazioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 e della tabella B della legge di bilancio della Regione Lazio per il 2007. La norma assegnava contributi nominativamente a specifiche associazioni con importi predeterminati, configurandosi come legge-provvedimento lesiva dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di un giudizio promosso dall’associazione Codacons contro il rigetto di un contributo regionale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale. La legge di bilancio della Regione Lazio per il 2007 conteneva una norma (art. 17) che, nella tabella B allegata, elencava per nome i soggetti beneficiari di contributi regionali per iniziative sociali, culturali e sportive locali, fissando già l’importo per ciascuno. L’associazione Codacons, il cui progetto era stato respinto, contestava di essere stata esclusa con una scelta discrezionale non controllabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, denunciando che l’art. 17 e la tabella B della legge regionale n. 28 del 2006 operassero come un provvedimento amministrativo travestito da legge, individuando in modo nominativo i beneficiari e gli importi senza criteri generali ed astratti, in violazione del principio di imparzialità amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 e della tabella B della legge della Regione Lazio n. 28 del 2006. Il difetto riscontrato è la natura di «legge in luogo di provvedimento»: il legislatore regionale ha compiuto scelte tipicamente amministrative (chi finanziare, quanto) senza fissare criteri astratti e predeterminati, sottraendosi in tal modo al controllo giurisdizionale amministrativo.

    Il principio

    Una legge che individua nominativamente i beneficiari di contributi pubblici e ne fissa gli importi, senza stabilire criteri generali applicabili a chiunque si trovi in posizione analoga, viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione perché opera come provvedimento amministrativo e sottrae ai destinatari esclusi la tutela giurisdizionale garantita dall’art. 113 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è una «legge in luogo di provvedimento»?

    È una legge che, anzi­ché dettare regole generali e astratte, decide il caso concreto: stabilisce chi ha diritto a un contributo, quanto deve ricevere, quale bene deve essere espropriato. Questo tipo di legge è incostituzionale quando lede i diritti di chi, trovandosi in posizione analoga, è stato escluso senza poter ricorrere al giudice amministrativo.

    Cosa dovrebbe fare la Regione in futuro?

    La Regione deve adottare criteri generali e predeterminati per la concessione di contributi, aprire procedure selettive accessibili a tutti i soggetti che ne abbiano i requisiti, e lasciare all’amministrazione il compito di valutare le singole domande applicando quei criteri.

    L’associazione Codacons ha ottenuto il contributo grazie a questa sentenza?

    No. La sentenza caducato la norma che assegnava i contributi in modo discriminatorio, ma non ha assegnato automaticamente fondi al Codacons. L’associazione potrà partecipare a nuove procedure selettive rispettose dei principi di imparzialità.

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  • Corte cost. n. 107/2009 – Legge finanziaria 2008 e autonomia regionale Veneto

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi da 46 a 49 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007), sollevate dalla Regione Veneto. Il motivo è procedurale: la Regione aveva impugnato le disposizioni nell’ambito di una più ampia impugnativa senza specificare adeguatamente le censure relative a questi commi.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato molte disposizioni della legge finanziaria per il 2008, tra cui i commi 46-49 dell’art. 2, che riguardavano il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in attuazione di accordi stipulati con lo Stato. La ricorrente riteneva che queste norme violassero l’autonomia legislativa regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato i commi da 46 a 49 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Il giudice rimettente era la Regione Veneto attraverso ricorso n. 19 del 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai commi da 46 a 49, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre questioni. La sentenza è stata depositata il 9 aprile 2009 con il Presidente Francesco Amirante e giudice redattore Alfonso Quaranta.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da una Regione devono essere adeguatamente specificate e motivate: una censura generica o formulata nell’ambito di una più ampia impugnativa senza sufficiente autonomia argomentativa è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa sono i piani di rientro sanitari?

    Sono accordi tra lo Stato e le Regioni in forte disavanzo sanitario (come Lazio, Campania, Sicilia, Molise) con cui la Regione si impegna a ridurre il deficit sanitario in cambio di risorse statali. Possono limitare l’autonomia regionale nella gestione della sanità.

    Perché la Regione Veneto ha impugnato norme sui piani di rientro di altre Regioni?

    Perché le disposizioni contestate incidevano, secondo il Veneto, sui principi generali di coordinamento della finanza pubblica e sulle modalità di finanziamento della sanità, materie che riguardano tutte le Regioni.

    Cosa significa “inammissibilità” in questo contesto?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito delle censure, avendo rilevato un difetto formale nella modalità con cui le questioni erano state proposte. Il merito — cioè se le norme fossero o meno incostituzionali — non è stato valutato.

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  • Corte cost. n. 136/2009 – Estinzione processo impugnazione regione Sardegna

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 3, comma 13, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2008 (legge finanziaria regionale 2008). La disposizione impugnata riguardava l’inquadramento di dipendenti regionali in categorie superiori senza concorso pubblico.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una norma della legge finanziaria della Regione Sardegna 2008 che consentiva ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria B, assunti con concorsi pubblici non riservati e che avessero superato selezioni interne entro il 31 dicembre 2006, di essere inquadrati a domanda nel primo livello della categoria C. Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto il passaggio di categoria avveniva senza un concorso pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 13, della legge della Regione Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che le selezioni interne previste dalla norma non potessero essere equiparate a procedure concorsuali idonee ai sensi della giurisprudenza costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Ciò indica che nel corso del giudizio si è verificata una causa di estinzione, verosimilmente per rinuncia al ricorso da parte del Governo o per sopravvenuta caducazione della norma impugnata, che ha fatto venire meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.

    Il principio

    L’estinzione del processo costituzionale comporta la chiusura del giudizio senza decisione nel merito: la norma impugnata rimane nell’ordinamento senza una pronuncia sulla sua compatibilità con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    L’ordinanza non specifica la causa esatta, ma nel giudizio in via principale l’estinzione avviene di regola per rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, a seguito di accordo tra Stato e Regione o di modifica della norma impugnata che soddisfa le obiezioni del Governo.

    La norma regionale era valida?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. Non è possibile trarre dall’ordinanza alcuna valutazione sulla legittimità costituzionale della disposizione della Regione Sardegna.

    Cosa succede alla norma impugnata dopo l’estinzione del processo?

    La norma rimane in vigore (salvo che sia stata nel frattempo abrogata o modificata) e non vi è alcuna pronuncia di illegittimità costituzionale: i giudici ordinari possono applicarla e, se lo ritengono, sollevare in futuro nuove questioni di legittimità.

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  • Corte cost. n. 135/2009 – Prescrizione penale reati giudice di pace

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili e manifestamente infondate le questioni sollevate sull’art. 157 del codice penale in materia di prescrizione. Il nodo riguardava il termine triennale applicabile ai reati puniti con pene diverse da quelle detentive e pecuniarie, tipici della competenza del giudice di pace. La Corte ha ritenuto le questioni in parte difettose nei presupposti e in parte prive di fondamento.

    Di cosa si tratta

    Più giudici (il GIP del Tribunale di Pisa, il Tribunale di Livorno e il Tribunale di Nocera Inferiore) avevano sollevato dubbi di costituzionalità sull’art. 157, quinto comma, del codice penale, come riformato dalla legge n. 251 del 2005 (c.d. legge ex Cirielli). La norma fissa un termine triennale di prescrizione per i reati puniti con pene diverse da quelle detentive e pecuniarie: i rimettenti contestavano che tale regime non si estendesse automaticamente a tutti i reati di competenza del giudice di pace, creando una disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti (GIP del Tribunale di Pisa, Tribunale di Livorno, Tribunale di Nocera Inferiore) hanno impugnato l’art. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La censura investiva la parte in cui la norma non estende il termine triennale di prescrizione a tutti i reati di competenza del giudice di pace, compresi quelli sanzionati con permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Livorno e dal Tribunale di Nocera Inferiore, per difetti di motivazione sulla rilevanza. Ha dichiarato invece la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Pisa, in quanto la disciplina censurata non introduce una disparità irragionevole ma riflette le peculiarità del sistema sanzionatorio del giudice di pace.

    Il principio

    La differenziazione del regime prescrizionale in funzione del tipo di pena applicabile non viola di per sé il principio di uguaglianza: il legislatore può diversificare i termini di prescrizione in base alle specificità dei sistemi sanzionatori, purché la scelta non risulti manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i reati davanti al giudice di pace dopo questa ordinanza?

    Nulla cambia: la Corte ha confermato la validità della disciplina vigente. I reati puniti con permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità restano soggetti ai termini di prescrizione ordinari del codice penale, senza l’estensione automatica del termine triennale.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Le ordinanze di rimessione del Tribunale di Livorno e di Nocera Inferiore presentavano carenze nella motivazione: i giudici non avevano adeguatamente dimostrato che la questione fosse rilevante ai fini della decisione del caso concreto, requisito indispensabile per l’accesso al giudizio costituzionale.

    Cosa significa «manifesta infondatezza»?

    La «manifesta infondatezza» è la formula con cui la Corte, in camera di consiglio senza udienza pubblica, respinge questioni che appaiono palesemente prive di pregio giuridico, senza necesità di un approfondimento istruttorio ulteriore.

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  • Corte cost. n. 106/2009 – Segreto di Stato caso Abu Omar

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    La Corte Costituzionale ha accolto parzialmente i ricorsi del Presidente del Consiglio nel caso Abu Omar, dichiarando che l’autorità giudiziaria milanese non poteva utilizzare documenti coperti dal segreto di Stato come fondamento del rinvio a giudizio degli agenti del SISMI coinvolti nel sequestro. Alcuni atti processuali sono stati annullati.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il sequestro di Nasr Osama Mustafa Hassan, detto Abu Omar, un cittadino egiziano rapito a Milano nel 2003 da agenti della CIA e del SISMI nell’ambito di un’operazione di rendition. La Procura di Milano aveva avviato le indagini, ma il Presidente del Consiglio aveva opposto il segreto di Stato su numerosi elementi istruttori. Ne è nata una serie di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato era promosso sia dal Presidente del Consiglio (ricorsi nn. 2, 3 del 2007 e n. 14 del 2008) sia dalla Procura della Repubblica di Milano (ricorso n. 6 del 2007) e dal Tribunale di Milano (ricorso n. 20 del 2008). Oggetto del contendere erano atti delle indagini e del giudizio compiuti utilizzando fonti coperte dal segreto di Stato opposto dall’esecutivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha deciso: ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura (n. 6/2007) e il ricorso incidentale del GIP; ha accolto parzialmente i ricorsi del Presidente del Consiglio (nn. 2 e 3/2007), dichiarando che non spettava all’autorità giudiziaria fondare la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che disponeva il giudizio su documenti coperti da segreto di Stato, annullando i relativi atti processuali nelle parti corrispondenti. La sentenza è stata depositata il 9 aprile 2009.

    Il principio

    L’autorità giudiziaria non può utilizzare come fondamento di atti processuali (richiesta di rinvio a giudizio, decreto che dispone il giudizio) elementi di prova coperti da segreto di Stato legittimamente opposto dall’esecutivo, pena la lesione delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio.

    Domande e risposte

    Cosa è il segreto di Stato in Italia?

    Il segreto di Stato è uno strumento che consente al Presidente del Consiglio di inibire l’uso in sede giudiziaria di informazioni la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza della Repubblica. È disciplinato dalla legge n. 124 del 2007.

    Cosa significa “conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato”?

    È il meccanismo costituzionale attraverso il quale un potere (es. Governo o Magistratura) lamenta che un altro potere abbia invaso le proprie competenze costituzionali. La Corte Costituzionale è l’arbitro di questi conflitti.

    Il processo Abu Omar è continuato dopo questa sentenza?

    Sì. Il processo penale davanti al Tribunale di Milano è proseguito, sebbene con l’esclusione degli elementi coperti da segreto. Alcuni imputati sono stati condannati, mentre per gli agenti del SISMI il segreto di Stato ha impedito parzialmente l’accertamento delle responsabilità.

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  • Corte cost. n. 105/2009 – Registrazione cani e autonomia provinciale Trento

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento contro l’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 sull’identificazione e registrazione della popolazione canina. Il conflitto è stato ritenuto prematuro: la Provincia non aveva ancora dimostrato una lesione concreta e attuale delle proprie competenze.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali aveva emanato nel 2008 un’ordinanza contingibile e urgente che imponeva su tutto il territorio nazionale misure per l’identificazione e la registrazione dei cani. La Provincia autonoma di Trento, ritenendo di avere competenze esclusive in materia veterinaria e di igiene pubblica derivanti dal proprio statuto speciale, aveva impugnato l’atto davanti alla Corte Costituzionale tramite conflitto di attribuzione tra enti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che l’ordinanza ministeriale violasse le competenze provinciali in materia di igiene e sanità (artt. 8 e 9 dello statuto speciale d.P.R. n. 670 del 1972), nonché gli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione e il principio di leale collaborazione. Il rimettente era la Provincia stessa tramite ricorso notificato il 20 ottobre 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento. La pronuncia è stata depositata il 2 aprile 2009 con il Presidente Francesco Amirante e giudice redattore Maria Rita Saulle.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti è inammissibile quando la parte ricorrente non dimostri una lesione concreta e attuale delle proprie attribuzioni costituzionali: la mera possibilità astratta di interferenza non è sufficiente a instaurare il giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È uno strumento costituzionale che consente a Stato, Regioni e Province autonome di rivolgersi alla Corte Costituzionale quando ritengono che un atto di un altro ente leda le proprie competenze costituzionalmente garantite.

    Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    La Corte ha ritenuto che la Provincia non avesse adeguatamente dimostrato la lesione attuale e concreta delle proprie attribuzioni, rendendo il conflitto prematuro e quindi inammissibile.

    Le Province autonome hanno poteri speciali in materia sanitaria?

    Sì. La Provincia autonoma di Trento gode di competenze legislative concorrenti in materia di igiene e sanità ai sensi dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972), che le attribuisce autonomia più ampia rispetto alle Regioni ordinarie.

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  • Corte cost. n. 90/2009 – Contenzioso elettorale amministrativo

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    Con ordinanza n. 90 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di art. 83- undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di art. 83- undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda art. 83- undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960. Il giudice rimettente è il Tribunale amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Il principio

    il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato art. 83- undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il giudice rimettente ha invocato parametri costituzionali relativi ai diritti fondamentali e al principio di ragionevolezza.

  • Corte cost. n. 89/2009 – Ordinanze prefettizie nel codice della strada

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    Con ordinanza n. 89 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di art. 1 della legge 1° agosto 2003. Il parametro costituzionale invocato: art. 76 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di art. 1 della legge 1° agosto 2003. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda art. 1 della legge 1° agosto 2003. Il parametro costituzionale invocato è: art. 76 Cost.. Il giudice rimettente è il Giudice di.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Il principio

    151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), nella parte in cui, richiamandosi all’art.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?

    La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato art. 1 della legge 1° agosto 2003.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 76 Cost..

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  • Corte cost. n. 88/2009 – Energie rinnovabili e competenza regionale

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    Con sentenza n. 88 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di legge 24 dicembre 2007. Il parametro costituzionale invocato: art. 5 Cost., art. 117 Cost., art. 118 Cost.. La Corte ha pronunciato sentenza sulla questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento riguarda 1. – Con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 e depositato il successivo 27 febbraio 2008 (reg. ric. n. 16 del 2008) la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 2, comma 158, lettera c ), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni..

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda legge 24 dicembre 2007. Il parametro costituzionale invocato è: art. 5 Cost., art. 117 Cost., art. 118 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte ha pronunciato sentenza sulla questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    19/08) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa sentenza?

    La Corte ha pronunciato sentenza sulla questione di legittimità costituzionale.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato legge 24 dicembre 2007.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 5 Cost., art. 117 Cost., art. 118 Cost..

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  • Corte cost. n. 87/2009 – Responsabilità civile dei magistrati amministrativi

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    Con sentenza n. 87 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di art. 108 dispone che la legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico. Il parametro costituzionale invocato: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 108 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento riguarda 1.1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24 e 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 34, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio d.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda art. 108 dispone che la legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico. Il parametro costituzionale invocato è: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 108 Cost.. Il giudice rimettente è il Tribunale amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Il principio

    «la legge regolamenta lo svolgimento del procedimento (amministrativo) disciplinare con il riconoscimento di ampie guarentigie».

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa sentenza?

    La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato art. 108 dispone che la legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 108 Cost..

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 86/2009 – Rendita INAIL al convivente more uxorio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con sentenza n. 86 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di d.P.R. 30 giugno 1965. Il parametro costituzionale invocato: art. 2 Cost., art. 3 Cost., art. 30 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento riguarda 1. – Con ordinanza del 6 maggio 2008, il Tribunale di Milano – nel corso del procedimento civile promosso dalla signora R.M., in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore J.P.Q., per il conseguimento della rendita Inail pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita dal suo convivente in conseguenza del decesso dello stesso, avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro, ovvero la somma di € 17.216,46, o, in subordine, per il riconoscimento del diritto del minore ad u.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda d.P.R. 30 giugno 1965. Il parametro costituzionale invocato è: art. 2 Cost., art. 3 Cost., art. 30 Cost.. Il giudice rimettente è il Tribunale di Milano dubita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

    Il principio

    1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede che, in caso di decesso del lavoratore per infortunio, sia disposta una rendita per il coniuge nella misura del cinquanta per cento della retribuzione percepita dal lavoratore stesso, senza garantire alcunché al convivente more uxorio , per violazione dell’art.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa sentenza?

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

    Qual è la norma oggetto di scrutinio?

    La Corte ha esaminato d.P.R. 30 giugno 1965.

    Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?

    Il rimettente ha invocato: art. 2 Cost., art. 3 Cost., art. 30 Cost..

    Norme collegate