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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Norma soppressa dal 1° aprile 1998: l'art. 46 del DPR 633/1972 disciplinava, nella sua ultima formulazione vigente dal 1° gennaio 1984, il regime sanzionatorio specifico delle violazioni in materia di esportazioni IVA, prima che la materia venisse rifusa nel D.Lgs. 471/1997.
  • Sanzioni per cessioni all'esportazione non perfezionate: chi cedeva senza applicazione dell'imposta ex art. 8 lett. b) (cessioni indirette al cessionario non residente che curava personalmente l'esportazione) ma l'esportazione non avveniva nel termine di 90 giorni era punito con pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'imposta non addebitata.
  • Sanzioni per mancata regolarizzazione tax free: stessa pena per la mancata regolarizzazione delle cessioni ex art. 38-quater (tax free turisti extra-UE) nei termini previsti.
  • Esenzione per ravvedimento: la pena pecuniaria non si applicava se entro 10 giorni successivi al termine, previa regolarizzazione della fattura, veniva eseguito il versamento dell'imposta con maggiorazione del 10% a titolo di soprattassa (forma di ravvedimento ante litteram).
  • Sanzioni per esportatori abituali: chi attestava falsamente di trovarsi nelle condizioni per il regime degli esportatori abituali (lett. c) art. 8) o ne beneficiava oltre i limiti era punito con pena 2-6 volte l'imposta relativa alle operazioni; pena ridotta al quadruplo per superamento causato da mancata esportazione del cessionario.
  • Sanzioni per dati falsi su fatture/dichiarazioni doganali: chi indicava qualità, quantità o corrispettivi diversi dai reali era punito con pena 2-4 volte l'eccedenza dell'imposta calcolata sul valore normale ex art. 14; tolleranza del 5% per eccedenze quantitative non significative.
  • Soppressione: l'art. 16 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 ha rifuso le sanzioni esportazioni nel testo unico unitario; disciplina vigente: art. 7 D.Lgs. 471/1997 (sanzioni operazioni con l'estero), con principi di proporzionalità e ravvedimento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 46 T.U.IVA – Violazioni relative alle esportazioni.

In vigore dal 01/01/1984 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

Modificato da: Decreto-legge del 29/12/1983 n. 746 Articolo 3

Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

“Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell’imposta, di cui alla lettera b), dell’art. 8, il cedente e’ punito con la pena pecuniaria da
2 a 4 volte l’imposta relativa alla cessione qualora l’esportazione non
avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria si applica nel
caso di cessione senza pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 38-quater
qualora non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti.
La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro
dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione
della fattura, venga eseguito il versamento dell’imposta con la
maggiorazione del 10 per cento a titolo di soprattassa.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza
pagamento dell’imposta, di cui alla lettera c), dell’art. 8, il cessionario
o committente che attesti falsamente all’altra parte di trovarsi nelle
condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici
oltre i limiti consentiti e’ punito con la pena pecuniaria da due a sei
volte l’imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del
limite e’ dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o
commissionario di cui al secondo comma dell’art. 8 dei beni acquistati per
essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito la pena
non puo’ superare il quadruplo dell’imposta e non si applica se questa viene
versata, con la maggiorazione del 20 per cento a titolo di soprattassa,
entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa
regolarizzazione della relativa fattura.
Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a
cessioni all’esportazione indica quantita’, qualita’ o corrispettivi diversi
da quelli reali e’ punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte
l’eventuale eccedenza dell’imposta che sarebbe dovuta, secondo le
disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel
territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all’art.
14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri,
per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La
pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 per
cento.”

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In sintesi

  • Norma soppressa dal 1° aprile 1998: l'art. 46 del DPR 633/1972 disciplinava, nella sua ultima formulazione vigente dal 1° gennaio 1984, il regime sanzionatorio specifico delle violazioni in materia di esportazioni IVA, prima che la materia venisse rifusa nel D.Lgs. 471/1997.
  • Sanzioni per cessioni all'esportazione non perfezionate: chi cedeva senza applicazione dell'imposta ex art. 8 lett. b) (cessioni indirette al cessionario non residente che curava personalmente l'esportazione) ma l'esportazione non avveniva nel termine di 90 giorni era punito con pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'imposta non addebitata.
  • Sanzioni per mancata regolarizzazione tax free: stessa pena per la mancata regolarizzazione delle cessioni ex art. 38-quater (tax free turisti extra-UE) nei termini previsti.
  • Esenzione per ravvedimento: la pena pecuniaria non si applicava se entro 10 giorni successivi al termine, previa regolarizzazione della fattura, veniva eseguito il versamento dell'imposta con maggiorazione del 10% a titolo di soprattassa (forma di ravvedimento ante litteram).
  • Sanzioni per esportatori abituali: chi attestava falsamente di trovarsi nelle condizioni per il regime degli esportatori abituali (lett. c) art. 8) o ne beneficiava oltre i limiti era punito con pena 2-6 volte l'imposta relativa alle operazioni; pena ridotta al quadruplo per superamento causato da mancata esportazione del cessionario.
  • Sanzioni per dati falsi su fatture/dichiarazioni doganali: chi indicava qualità, quantità o corrispettivi diversi dai reali era punito con pena 2-4 volte l'eccedenza dell'imposta calcolata sul valore normale ex art. 14; tolleranza del 5% per eccedenze quantitative non significative.
  • Soppressione: l'art. 16 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 ha rifuso le sanzioni esportazioni nel testo unico unitario; disciplina vigente: art. 7 D.Lgs. 471/1997 (sanzioni operazioni con l'estero), con principi di proporzionalità e ravvedimento.

L'articolo 46 del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), nella formulazione modificata dall'art. 3 del DL 746/1983 e in vigore dal 1° gennaio 1984 al 1° aprile 1998, è oggi una norma di interesse esclusivamente storico, ma rappresenta un tassello fondamentale del sistema sanzionatorio settoriale dell'IVA pre-riforma. Disciplinava un complesso reticolato di sanzioni per le violazioni in materia di esportazioni, tema centralissimo del sistema IVA italiano data l'incidenza delle esportazioni sull'economia nazionale e la fragilità intrinseca dei regimi di non imponibilità, particolarmente esposti ad abusi e frodi. Comprenderne i contenuti è utile per ricostruire l'evoluzione del sistema dei controlli sulle esportazioni e per cogliere alcune specificità della disciplina vigente che hanno radici nel regime pre-1998.

Il primo periodo: cessioni all'esportazione indiretta non perfezionate (lett. b art. 8)

Il primo periodo dell'art. 46 sanzionava il caso più frequente di violazione delle esportazioni: la cessione indiretta all'esportazione ex art. 8 lett. b) del TUIVA che non si traduce in effettiva esportazione nei termini previsti. La cessione indiretta, disciplina tutt'ora vigente, è quella in cui il cedente italiano vende beni a un cessionario non residente che cura personalmente l'esportazione fuori UE, di norma entro 90 giorni dalla data di consegna. La cessione è non imponibile IVA al momento, sospesa di un'esigenza di prova dell'effettiva esportazione che il cessionario deve fornire entro il termine.

Se l'esportazione non avveniva nel termine, l'art. 46 prevedeva una sanzione molto severa: pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'imposta relativa alla cessione. La logica era stringente: la non imponibilità era un beneficio importante (il cedente vendeva senza addebitare IVA italiana), e la mancata esportazione effettiva equivaleva a una cessione interna esente da IVA per via fraudolenta, con conseguente perdita del gettito IVA italiano. La sanzione 200-400% rifletteva la gravità del comportamento.

Il secondo periodo: ravvedimento entro 10 giorni con maggiorazione 10%

Il secondo periodo prevedeva un'importante causa di non punibilità: «la pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del 10 per cento a titolo di soprattassa».

Il meccanismo era una forma di ravvedimento operoso ante litteram: il contribuente che si rendeva conto che l'esportazione non sarebbe avvenuta nei termini poteva, entro 10 giorni dalla scadenza, regolarizzare la fattura (modificandola da «non imponibile ex art. 8 lett. b» a fattura ordinaria con IVA) e versare l'IVA dovuta con una soprattassa del 10%. Il costo della regolarizzazione era quindi: imposta + 10% di sanzione (anziché 200-400% in caso di accertamento d'ufficio). Una differenza enorme che incentivava fortemente l'autocorrezione.

Questa filosofia è poi confluita nel sistema generale del ravvedimento operoso introdotto dal D.Lgs. 472/1997 art. 13, che oggi consente al contribuente di evitare le sanzioni piene attraverso versamento spontaneo di imposta, interessi e sanzione ridotta entro termini progressivi.

Il terzo periodo: esportatori abituali e plafond

Il terzo periodo disciplinava una violazione molto specifica della disciplina degli esportatori abituali di cui all'art. 8 lett. c) del TUIVA. Gli esportatori abituali sono soggetti che hanno realizzato esportazioni o cessioni intracomunitarie per un importo significativo nell'anno solare precedente (oggi 10% del volume d'affari) e che possono, entro un certo limite (il «plafond»), acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, dichiarando al fornitore di trovarsi nelle condizioni richieste mediante dichiarazione d'intento.

L'art. 46 sanzionava due fattispecie:

  • Falsa attestazione: il cessionario o committente attestava falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste (es. dichiarava un volume di esportazioni che non aveva realizzato);
  • Beneficio oltre i limiti: il cessionario beneficiava del regime oltre i limiti del proprio plafond, accumulando acquisti senza IVA per importi superiori a quelli ammessi.

La sanzione era pena pecuniaria da 2 a 6 volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate, sanzione molto severa, calibrata per scoraggiare gli abusi del plafond che potevano configurare gravi forme di evasione (l'esportatore abituale che acquista senza IVA può rivendere il bene internamente con IVA, lucrando illegittimamente l'imposta).

Era prevista una circostanza attenuante: se il superamento del limite era dipeso dalla mancata esportazione del cessionario o commissionario di cui al secondo comma dell'art. 8 (esportatori abituali per il commissionario), la pena non poteva superare il quadruplo dell'imposta e non si applicava se l'imposta veniva versata con maggiorazione del 20% a titolo di soprattassa entro 10 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa regolarizzazione della fattura. Anche qui un meccanismo di ravvedimento spontaneo molto vantaggioso.

Il quarto periodo: dati falsi nelle dichiarazioni doganali

Il quarto periodo sanzionava l'indicazione di dati falsi nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione: «Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta».

La logica era anti-frode all'esportazione: alterando i dati delle fatture o delle bollette doganali, il contribuente poteva ottenere indebiti benefici (es. dichiarare quantità maggiori di quelle effettive per gonfiare il plafond degli esportatori abituali, dichiarare prezzi inferiori per ridurre l'IVA dovuta in caso di mancata esportazione, dichiarare qualità di prodotti diverse per cambiare aliquote applicabili).

Il calcolo dell'eccedenza sanzionata era tecnicamente complesso: si confrontava l'IVA che sarebbe stata dovuta secondo le disposizioni del titolo primo se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato a un prezzo pari al valore normale ex art. 14, con quella che risulterebbe dovuta secondo gli stessi criteri per la cessione nel territorio dello Stato dei beni effettivamente presentati in dogana. La differenza fra le due ipotesi rappresentava l'eccedenza, su cui si applicava la sanzione 200-400%.

Era prevista una franchigia del 5%: «La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 per cento». Riconosceva la materialità delle differenze quantitative dovute a errori metrici, calcoli approssimativi, perdite di prodotto in transito (evaporazione, dispersione, ecc.), situazioni fisiologiche del commercio internazionale che non giustificano sanzioni.

L'evoluzione: il D.Lgs. 471/1997 e la disciplina vigente

Il D.Lgs. 471/1997 ha rifuso le sanzioni esportazioni nel proprio art. 7, con un assetto più organico:

  • Sanzione del 100-200% dell'imposta non addebitata per cessioni all'esportazione che non si perfezionano (anziché 200-400%);
  • Riduzioni per regolarizzazione spontanea integrate nel sistema generale del ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997 art. 13);
  • Sanzioni specifiche per gli esportatori abituali oltre il plafond, calibrate sulla quota eccedente;
  • Sanzioni per dati falsi nelle dichiarazioni doganali, integrate con le norme penali sulle false dichiarazioni doganali (artt. 282 e ss. del Testo Unico Doganale).

Il D.Lgs. 158/2015 ha ulteriormente rivisto il regime, riducendo le sanzioni in molte fattispecie e integrando il sistema con la conciliazione tributaria. Il D.Lgs. 87/2024 ha rimodulato le sanzioni post-1° settembre 2024 con nuovi principi di gradualità e ravvedimento esteso.

L'evoluzione del controllo doganale: dalla bolletta cartacea al MOSS digitale

Parallelamente alla riforma sanzionatoria, l'evoluzione del controllo doganale ha trasformato profondamente l'applicazione concreta delle norme sulle esportazioni:

  • 1984-2007: bollette doganali cartacee, controlli a campione, possibilità relativamente alta di alterazione dei dati;
  • 2007-2017: progressiva digitalizzazione (sistema AIDA dell'Agenzia delle Dogane), tracciatura elettronica delle bollette;
  • 2018-presente: sistema OTELLO digitale per le esportazioni indirette ex art. 38-quater (tax free), integrato con i sistemi delle Dogane UE; controlli automatizzati incrociati con la fatturazione elettronica via SDI;
  • 2024-2026: estensione del MOSS (Mini One Stop Shop) e dei regimi semplificati UE per le operazioni cross-border, riduzione progressiva dei vincoli formali a favore di tracciatura digitale.

Oggi la possibilità di alterare dati nelle dichiarazioni doganali è molto ridotta dalla tracciatura digitale e dai controlli incrociati automatizzati. Le sanzioni dell'art. 7 D.Lgs. 471/1997 si applicano principalmente a casi di errore involontario (recuperabili con ravvedimento) o a frodi sofisticate emerse dai controlli incrociati.

Riferimenti normativi

Norma soppressa: art. 46 DPR 633/1972 (TUIVA), nel testo modificato dall'art. 3 DL 746/1983 conv. in L. 17/1984. Norma abrogatrice: art. 16 D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, in vigore dal 1° aprile 1998. Disciplina vigente sostitutiva: art. 7 D.Lgs. 471/1997 (sanzioni operazioni con l'estero); D.Lgs. 158/2015 (riforma 2015); D.Lgs. 87/2024 (riforma Meloni 2024). Norme correlate: art. 8 TUIVA (esportazioni); art. 38-quater TUIVA (tax free turisti extra-UE); art. 14 TUIVA (valore normale); art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso); Testo Unico Doganale DPR 43/1973 e successive modifiche; sistema OTELLO Agenzia Dogane; sistema AIDA digitale.

Domande frequenti

L'art. 46 del TUIVA è ancora applicabile?

No. La norma è stata soppressa dal 1° aprile 1998 per effetto dell'art. 16 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471. La disciplina vigente delle sanzioni per violazioni delle esportazioni è l'art. 7 del D.Lgs. 471/1997, integrato dal ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997 art. 13) e modificato dal D.Lgs. 158/2015 e D.Lgs. 87/2024 (riforma Meloni 2024).

Quali violazioni sull'esportazione sanzionava l'art. 46?

Quattro tipologie: (1) cessione all'esportazione ex art. 8 lett. b) non perfezionata nel termine (sanzione 2-4 volte l'imposta); (2) mancata regolarizzazione tax free art. 38-quater nei termini (stessa pena); (3) falsa attestazione o beneficio oltre i limiti per esportatori abituali ex art. 8 lett. c) (pena 2-6 volte l'imposta, ridotta al quadruplo per mancata esportazione del commissionario); (4) indicazione di dati falsi nelle fatture o dichiarazioni doganali (pena 2-4 volte l'eccedenza calcolata sul valore normale ex art. 14, con franchigia del 5%).

Esisteva un meccanismo di ravvedimento spontaneo?

Sì, in due forme: (1) per cessioni all'esportazione non perfezionate, esenzione dalla pena se entro 10 giorni successivi al termine veniva regolarizzata la fattura e versata l'imposta con soprattassa del 10%; (2) per esportatori abituali in superamento involontario, esenzione se entro 10 giorni dalla scadenza dei sei mesi veniva versata l'imposta con soprattassa del 20%, previa regolarizzazione della fattura. Forme di ravvedimento operoso ante litteram, poi sistematizzate nel D.Lgs. 472/1997 art. 13.

Come si calcolava la sanzione per dati falsi nelle fatture export?

Si confrontava l'IVA che sarebbe stata dovuta se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato a un prezzo pari al valore normale ex art. 14, con quella dovuta per la cessione interna dei beni effettivamente presentati in dogana. La differenza era l'«eccedenza» su cui si applicava la sanzione 2-4 volte. Per le eccedenze quantitative non superiori al 5% si applicava una franchigia (errori metrici, perdite di prodotto in transito, ecc.) per riconoscere la fisiologia del commercio internazionale.

Come è cambiato il controllo delle esportazioni nel tempo?

Tre fasi principali: (1) 1984-2007 bollette doganali cartacee con controlli a campione e alta possibilità di alterazione dati; (2) 2007-2017 progressiva digitalizzazione con sistema AIDA dell'Agenzia Dogane e tracciatura elettronica; (3) 2018-presente sistema OTELLO digitale per tax free integrato con SDI fatturazione elettronica, controlli automatizzati incrociati. Oggi la possibilità di alterare dati è molto ridotta; le sanzioni si applicano principalmente a errori involontari (recuperabili con ravvedimento) o a frodi sofisticate emerse dai controlli digitali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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