Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 111/2009 – Espulsione straniero convivente more uxorio con italiana

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità sulla disciplina delle espulsioni degli stranieri (artt. 13 e 19 del T.U. immigrazione n. 286/1998), sollevate dal Tribunale di Como e dalla Corte d’Appello di Perugia. Le questioni erano relative alla mancata tutela dello straniero convivente con cittadino italiano e alla convalida quasi obbligatoria dell’espulsione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Como si trovava a giudicare un cittadino albanese — residente in Italia dal 1999 e convivente con una cittadina italiana — che era stato espulso. Il giudice aveva dubitato che la legge sull’immigrazione non prevedesse tutele per chi convive more uxorio (senza matrimonio) con un cittadino italiano, a differenza di chi è coniugato. La Corte d’Appello di Perugia aveva sollevato una questione connessa sulla convalida dell’arresto ai fini dell’espulsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Como ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. sull’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 (mancata tutela del convivente more uxorio) e in riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost. sull’art. 13, comma 3-bis (nulla-osta quasi obbligatorio all’espulsione). La Corte d’Appello di Perugia ha sollevato questione sull’art. 13, commi 3 e 3-bis.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza del 1 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni, ritenendo che i giudici rimettenti non avessero adeguatamente descritto la fattispecie e motivato la rilevanza. Il giudice redattore è stato Gaetano Silvestri.

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza colpisce le questioni di legittimità in cui il giudice rimettente non ha sufficientemente illustrato come la norma censurata debba concretamente applicarsi nel giudizio pendente e quale esito alternativo deriverebbe dalla sua eventuale dichiarazione di incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Uno straniero convivente more uxorio con un italiano può essere espulso?

    Secondo la disciplina vigente al momento della decisione, la convivenza di fatto non rientrava automaticamente tra le cause ostative all’espulsione previste dall’art. 19 T.U. immigrazione, a differenza del matrimonio con cittadino italiano. La situazione è poi evoluta per effetto delle norme europee e della giurisprudenza successiva.

    Cosa è il nulla-osta del giudice della convalida all’espulsione?

    È il provvedimento con cui il giudice che convalida l’arresto dello straniero irregolare autorizza l’esecuzione dell’espulsione. L’art. 13, comma 3-bis, T.U. immigrazione prevedeva un meccanismo che i giudici rimettenti ritenevano rendere il nulla-osta “sostanzialmente obbligato”.

    Perché la questione sul convivente more uxorio non è stata decisa nel merito?

    Perché la Corte ha rilevato vizi formali nella motivazione dell’ordinanza di rimessione. Il tema della tutela del convivente di fatto straniero è stato successivamente affrontato in altri giudizi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 140/2009 – Scriminante familiare convivente more uxorio art. 384 c.p.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata sull’art. 384, primo comma, del codice penale, che non include il convivente more uxorio tra i soggetti che possono beneficiare della causa di non punibilità prevista per chi agisce per salvare un prossimo congiunto da gravi conseguenze nella libertà o nell’onore. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Como.

    Di cosa si tratta

    Un imputato era accusato di favoreggiamento personale per aver dato ospitalità alla sua convivente more uxorio, ricercata per l’esecuzione di una pena detentiva. L’imputato chiedeva di beneficiare della scriminante di cui all’art. 384 c.p., che esenta dalla pena chi ha agito per salvare sé stesso o un «prossimo congiunto» da gravi e inevitabili conseguenze nella libertà. Il problema era che, ai sensi dell’art. 307 c.p., la nozione di «prossimo congiunto» comprende il coniuge ma non il convivente di fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Como ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, impugnando l’art. 384, primo comma, del codice penale nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti che possono giovarsi della causa di non punibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la scelta del legislatore di limitare la causa di non punibilità ai prossimi congiunti in senso stretto non fosse irragionevole, anche considerando che la situazione del convivente more uxorio è diversa da quella del coniuge sotto molteplici profili giuridici e che la tutela costituzionale della famiglia (art. 29 Cost.) si riferisce alla famiglia legittima.

    Il principio

    La mancata estensione della causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. al convivente more uxorio non viola gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, in quanto la distinzione tra coniuge e convivente di fatto si ricollega a una differenziazione giuridica rilevante che il legislatore può legittimamente considerare. La norma penale di favore non è suscettibile di interpretazione analogica.

    Domande e risposte

    Il convivente di fatto può essere condannato per aver aiutato il partner a sfuggire alla giustizia?

    Sì, secondo la disciplina vigente all’epoca di questa sentenza. La causa di non punibilità dell’art. 384 c.p. non si applicava al convivente more uxorio. Va segnalato che la situazione è cambiata con la legge n. 76 del 2016 (unioni civili e convivenze di fatto), che ha introdotto ulteriori tutele per i conviventi.

    Perché non si poteva applicare l’art. 384 c.p. per analogia al convivente?

    In diritto penale, l’analogia è vietata per le norme incriminatrici e, secondo l’orientamento prevalente, anche per le cause di non punibilità che costituiscono eccezioni al principio generale di responsabilità. Il giudice di Como aveva già escluso questa possibilità nel rinvio alla Corte.

    La Corte non ha mai cambiato orientamento su questo punto?

    La giurisprudenza costituzionale sull’assimilazione del convivente al coniuge in ambito penale è stata nel tempo oggetto di successive questioni. Con l’evoluzione del quadro normativo, in particolare dopo la legge sulle unioni civili del 2016, i termini del problema si sono in parte modificati.

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  • Corte cost. n. 139/2009 – Coordinamento finanza pubblica comuni legge finanziaria 2008

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro alcune disposizioni della legge finanziaria statale 2008 in materia di personale e coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per una delle disposizioni impugnate, a seguito di modifiche normative sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 2, commi 35 e 36, della legge finanziaria 2008 (l. n. 244 del 2007) e l’art. 27 del decreto-legge n. 248 del 2007 (convertito con modificazioni dalla l. n. 31 del 2008). Le norme statali imponevano vincoli agli enti territoriali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale. La Regione sosteneva che tali disposizioni, pur qualificate come «coordinamento della finanza pubblica», eccedessero i limiti della competenza concorrente e invadessero l’autonomia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato le disposizioni in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione desumibile dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. e dall’art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001, sostenendo che le norme statali non fossero veri principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ma disposizioni di dettaglio lesive dell’autonomia regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all’art. 2, comma 36, della legge n. 244 del 2007, in quanto la norma era stata modificata nel corso del giudizio, facendo venir meno l’interesse alla decisione. Ha dichiarato invece non fondate le questioni relative al comma 35 e all’art. 27 del d.l. n. 248 del 2007, ritenendo che si trattasse di legittimi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Lo Stato può imporre agli enti territoriali limiti alle dotazioni organiche e alle assunzioni di personale come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, purché si tratti di norme che fissino obiettivi generali lasciando agli enti la scelta dei mezzi per raggiungerli. La mera qualificazione legislativa come «coordinamento della finanza pubblica» non è sufficiente, ma può essere confermata dall’esame del contenuto della norma.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che nel corso del giudizio la norma impugnata è stata modificata o abrogata in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione denunciato dalla Regione. La Corte chiude il processo senza pronunciarsi nel merito perché non c’è più nulla da decidere.

    Le Regioni possono stabilire autonomamente le dotazioni organiche del personale?

    Sì, nell’ambito dei principi fissati dallo Stato. La Corte ha confermato che il legislatore statale può imporre tetti massimi e criteri generali, ma le Regioni conservano l’autonomia organizzativa nei limiti di questi vincoli.

    Perché la Regione Veneto ha perso questo ricorso?

    La Corte ha ritenuto che le norme statali impugnate fissassero effettivamente principi generali di coordinamento della finanza pubblica e non disposizioni di dettaglio, quindi rientrassero nella competenza esclusiva o concorrente dello Stato. Il ricorso era fondato su una lettura più restrittiva dell’autonomia regionale di quella accolta dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 138/2009 – Pratiche bionaturali competenza legislativa regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge della Regione Emilia-Romagna che disciplinava le pratiche bionaturali e i centri benessere. La norma regionale invadeva la competenza statale in materia di professioni sanitarie, riservata alla legislazione concorrente con la determinazione dei principi fondamentali spettante allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva approvato una legge (n. 2 del 2008) per regolamentare l’esercizio di pratiche bionaturali (come naturopatia, riflessologia, shiatsu) e dei centri benessere. Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni della legge sostenendo che la Regione, nel disciplinare chi potesse esercitare queste attività e con quale formazione, stava in realtà legiferando sulle professioni sanitarie, materia di competenza concorrente Stato-Regioni dove i principi fondamentali spettano allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, commi 1 lett. b) e 2, 4 comma 1, 5 e 7 comma 4 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la normativa regionale eccedesse la competenza concorrente invadendo la sfera riservata ai principi fondamentali statali in materia di professioni (sanitarie).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 commi 1 lett. b) e 2, 4 comma 1, 5 e 7 comma 4 della legge regionale, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni del Titolo I della legge e di ulteriori articoli parzialmente collegati. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa alle disposizioni del Titolo II della stessa legge.

    Il principio

    Le Regioni, nella materia concorrente delle professioni, non possono individuare autonomamente nuove figure professionali né determinare i requisiti per il loro esercizio, poiché ciò costituisce determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato. La disciplina regionale delle pratiche bionaturali era incostituzionale in quanto creava di fatto un quadro normativo autonomo senza la previa definizione statale dei principi di settore.

    Domande e risposte

    Le pratiche bionaturali sono diventate illegali dopo questa sentenza?

    No. La sentenza ha caducato le norme regionali che le disciplinavano, ma non ha vietato l’esercizio delle pratiche in sé. Semplicemente, dopo la sentenza, è venuta meno la regolamentazione regionale e l’attività è tornata ad essere regolata (o non regolata) secondo il quadro generale.

    Perché la Corte si è pronunciata anche su articoli non impugnati dal Governo?

    La Corte ha utilizzato la dichiarazione di illegittimità consequenziale (art. 27 della legge n. 87 del 1953): quando una norma incostituzionale è inscindibilmente collegata ad altre, la Corte può estendere d’ufficio la pronuncia anche a queste ultime per evitare che rimangano in vigore disposizioni prive di senso.

    Cosa può fare la Regione per disciplinare queste attività?

    La Regione può intervenire solo dopo che lo Stato abbia fissato i principi fondamentali della materia. In assenza di una legge statale di cornice sulle pratiche bionaturali, la Regione non può legiferare autonomamente sui requisiti professionali.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, in particolare la competenza concorrente in materia di professioni
  • Corte cost. n. 110/2009 – Nullità contratto locazione non registrato

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile (in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.) e manifestamente infondata (in riferimento all’art. 24 Cost.) la questione sull’art. 1, comma 346, della legge finanziaria 2005, che sancisce la nullità dei contratti di locazione non registrati. La norma mira a contrastare l’evasione fiscale nel mercato delle locazioni.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, si trovava davanti a una procedura di sfratto per morosità relativa a un appartamento a Forio di Ischia. Il contratto di locazione, stipulato il 1 gennaio 2005, non risultava registrato. La norma impugnata (art. 1, comma 346, l. n. 311/2004) prevede che i contratti di locazione non registrati siano nulli, il che impediva al giudice di convalidare lo sfratto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione. Il giudice rimettente riteneva che la nullità del contratto non registrato privasse il locatore di qualsiasi tutela giurisdizionale e fosse una sanzione sproporzionata.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza del 1 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa agli artt. 3 e 41 Cost. (per difetto di motivazione sulla rilevanza) e manifestamente infondata quella relativa all’art. 24 Cost. Il giudice redattore è stato Alfio Finocchiaro.

    Il principio

    La sanzione di nullità dei contratti di locazione non registrati non viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.): il locatore che non abbia adempiuto l’obbligo di registrazione non può lamentare la perdita di tutela giurisdizionale, essendo la registrazione un onere che rientra nella sua sfera di disponibilità.

    Domande e risposte

    Cosa succede se un contratto di locazione non viene registrato?

    Ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), il contratto di locazione non registrato è nullo. Ciò significa che né il locatore né il conduttore possono far valere diritti derivanti dal contratto finché esso non sia registrato.

    La registrazione tardiva sana la nullità?

    La giurisprudenza di merito aveva elaborato un’interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui la registrazione tardiva avrebbe effetto ex tunc, sanando retroattivamente il contratto. La questione è controversa e è stata poi affrontata in via definitiva dalla Corte di Cassazione.

    Questa norma riguarda solo le locazioni abitative?

    No. L’art. 1, comma 346, l. n. 311/2004 si applica a tutti i contratti che costituiscono “diritti relativi di godimento di unità immobiliari”, quindi anche alle locazioni commerciali e ad altri contratti di godimento su immobili.

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  • Corte cost. n. 109/2009 – Condono fiscale e reati tributari legge finanziaria 2003

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative agli artt. 53, 54 e 112 Cost. e manifestamente infondate quelle relative agli artt. 3 e 79 Cost. riguardanti l’art. 15, comma 7, della legge finanziaria 2003, che escludeva la punibilità di reati tributari in caso di perfezionamento del condono fiscale. La Corte aveva già esaminato questioni identiche con l’ordinanza n. 251 del 2007.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Spoleto, nel corso di un processo penale per evasione fiscale IVA e imposte dirette, aveva sollevato questione di legittimità della norma della legge finanziaria 2003 che prevedeva l’esclusione della punibilità per reati tributari in caso di perfezionamento del condono sui processi verbali di constatazione. Si trattava della stessa questione già proposta dallo stesso giudice e già dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Spoleto ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 15, comma 7, della legge n. 289/2002 in riferimento agli artt. 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione. La norma era censurata perché prevedeva un effetto estintivo della punibilità tributaria assimilabile a un’amnistia, approvata però con legge ordinaria anziché con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 79 Cost.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza del 1 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni riferite agli artt. 53, 54 e 112 Cost. per incompleta descrizione della fattispecie, e manifestamente infondate le questioni riferite agli artt. 3 e 79 Cost., confermando l’orientamento già espresso con l’ordinanza n. 251 del 2007.

    Il principio

    La reiterazione di questioni di legittimità già dichiarate inammissibili per incompleta descrizione della fattispecie, senza colmare i vizi indicati dalla precedente ordinanza, determina una nuova declaratoria di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 15, comma 7, della legge finanziaria 2003?

    Prevedeva l’esclusione della punibilità per una serie di reati tributari nei confronti dei soggetti che avessero perfezionato la definizione dei processi verbali di constatazione nell’ambito del condono fiscale introdotto dalla stessa legge n. 289 del 2002.

    Perché il giudice riteneva la norma incostituzionale per violazione dell’art. 79 Cost.?

    Perché l’art. 79 Cost. richiede una maggioranza parlamentare qualificata (due terzi) per concedere amnistia e indulto. Il giudice riteneva che l’effetto estintivo del condono fosse sostanzialmente equivalente a un’amnistia approvata però con legge ordinaria.

    Cosa si intende per “manifesta infondatezza”?

    È una formula usata dalla Corte nelle ordinanze camerali quando la questione sollevata appare ictu oculi priva di fondamento, senza necessità di un approfondito esame nel merito. Diversa dall’inammissibilità, che è un giudizio procedurale.

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  • Corte cost. n. 108/2009 – Abilitazione forense e riammissione per via giudiziaria

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, che attribuisce l’abilitazione professionale ai candidati riammessi agli esami per via giudiziaria che li abbiano poi superati. La norma non viola i principi di uguaglianza, di riserva di legge né il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    La disposizione impugnata stabilisce che conseguono l’abilitazione professionale — a tutti gli effetti — i candidati che, pur inizialmente non ammessi agli esami, vi siano stati riammessi in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela e abbiano poi superato le prove. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia aveva dubitato della costituzionalità di questa norma, ritenendola lesiva dei diritti di altri candidati e del principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 (conv. l. n. 168/2005) con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 103, 111, 113 e 125 della Costituzione. Il caso riguardava un candidato riammesso all’esame di abilitazione forense per ordine del TAR e successivamente iscritto all’Albo degli avvocati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma rispetti i parametri costituzionali invocati. Il ragionamento della Corte muove dalla centralità della tutela giurisdizionale effettiva: chi supera regolarmente le prove dopo essere stato riammesso per via giudiziale ha diritto all’abilitazione. La sentenza è stata depositata il 9 aprile 2009 con il Presidente Amirante e giudice redattore Sabino Cassese.

    Il principio

    Il legislatore può disciplinare gli effetti della riammissione agli esami professionali disposta dall’autorità giudiziaria, attribuendo valore pieno alle prove superate in tale sede, senza violare i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005?

    Stabilisce che i candidati in possesso dei requisiti di ammissione, che abbiano superato le prove d’esame dopo essere stati riammessi in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrevano.

    Perché il Consiglio di giustizia amministrativa aveva dubitato della costituzionalità?

    Perché riteneva che la norma potesse ledere i diritti dei candidati che non erano stati riammessi per via giudiziaria, creando una disparità di trattamento, e che potesse interferire con la competenza dei giudici amministrativi.

    Questa sentenza vale anche per l’abilitazione a professioni diverse dall’avvocatura?

    Sì. La norma impugnata si applica a tutte le abilitazioni professionali e ai titoli conseguiti mediante concorso, non solo all’esame forense. La pronuncia della Corte ha quindi portata generale per le procedure concorsuali e abilitanti.

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  • Corte cost. n. 137/2009 – Legge bilancio Lazio contributi associazioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 e della tabella B della legge di bilancio della Regione Lazio per il 2007. La norma assegnava contributi nominativamente a specifiche associazioni con importi predeterminati, configurandosi come legge-provvedimento lesiva dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di un giudizio promosso dall’associazione Codacons contro il rigetto di un contributo regionale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale. La legge di bilancio della Regione Lazio per il 2007 conteneva una norma (art. 17) che, nella tabella B allegata, elencava per nome i soggetti beneficiari di contributi regionali per iniziative sociali, culturali e sportive locali, fissando già l’importo per ciascuno. L’associazione Codacons, il cui progetto era stato respinto, contestava di essere stata esclusa con una scelta discrezionale non controllabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR del Lazio ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, denunciando che l’art. 17 e la tabella B della legge regionale n. 28 del 2006 operassero come un provvedimento amministrativo travestito da legge, individuando in modo nominativo i beneficiari e gli importi senza criteri generali ed astratti, in violazione del principio di imparzialità amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 e della tabella B della legge della Regione Lazio n. 28 del 2006. Il difetto riscontrato è la natura di «legge in luogo di provvedimento»: il legislatore regionale ha compiuto scelte tipicamente amministrative (chi finanziare, quanto) senza fissare criteri astratti e predeterminati, sottraendosi in tal modo al controllo giurisdizionale amministrativo.

    Il principio

    Una legge che individua nominativamente i beneficiari di contributi pubblici e ne fissa gli importi, senza stabilire criteri generali applicabili a chiunque si trovi in posizione analoga, viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione perché opera come provvedimento amministrativo e sottrae ai destinatari esclusi la tutela giurisdizionale garantita dall’art. 113 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è una «legge in luogo di provvedimento»?

    È una legge che, anzi­ché dettare regole generali e astratte, decide il caso concreto: stabilisce chi ha diritto a un contributo, quanto deve ricevere, quale bene deve essere espropriato. Questo tipo di legge è incostituzionale quando lede i diritti di chi, trovandosi in posizione analoga, è stato escluso senza poter ricorrere al giudice amministrativo.

    Cosa dovrebbe fare la Regione in futuro?

    La Regione deve adottare criteri generali e predeterminati per la concessione di contributi, aprire procedure selettive accessibili a tutti i soggetti che ne abbiano i requisiti, e lasciare all’amministrazione il compito di valutare le singole domande applicando quei criteri.

    L’associazione Codacons ha ottenuto il contributo grazie a questa sentenza?

    No. La sentenza caducato la norma che assegnava i contributi in modo discriminatorio, ma non ha assegnato automaticamente fondi al Codacons. L’associazione potrà partecipare a nuove procedure selettive rispettose dei principi di imparzialità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 107/2009 – Legge finanziaria 2008 e autonomia regionale Veneto

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi da 46 a 49 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007), sollevate dalla Regione Veneto. Il motivo è procedurale: la Regione aveva impugnato le disposizioni nell’ambito di una più ampia impugnativa senza specificare adeguatamente le censure relative a questi commi.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato molte disposizioni della legge finanziaria per il 2008, tra cui i commi 46-49 dell’art. 2, che riguardavano il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in attuazione di accordi stipulati con lo Stato. La ricorrente riteneva che queste norme violassero l’autonomia legislativa regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato i commi da 46 a 49 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Il giudice rimettente era la Regione Veneto attraverso ricorso n. 19 del 2008.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai commi da 46 a 49, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre questioni. La sentenza è stata depositata il 9 aprile 2009 con il Presidente Francesco Amirante e giudice redattore Alfonso Quaranta.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da una Regione devono essere adeguatamente specificate e motivate: una censura generica o formulata nell’ambito di una più ampia impugnativa senza sufficiente autonomia argomentativa è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa sono i piani di rientro sanitari?

    Sono accordi tra lo Stato e le Regioni in forte disavanzo sanitario (come Lazio, Campania, Sicilia, Molise) con cui la Regione si impegna a ridurre il deficit sanitario in cambio di risorse statali. Possono limitare l’autonomia regionale nella gestione della sanità.

    Perché la Regione Veneto ha impugnato norme sui piani di rientro di altre Regioni?

    Perché le disposizioni contestate incidevano, secondo il Veneto, sui principi generali di coordinamento della finanza pubblica e sulle modalità di finanziamento della sanità, materie che riguardano tutte le Regioni.

    Cosa significa “inammissibilità” in questo contesto?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito delle censure, avendo rilevato un difetto formale nella modalità con cui le questioni erano state proposte. Il merito — cioè se le norme fossero o meno incostituzionali — non è stato valutato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 136/2009 – Estinzione processo impugnazione regione Sardegna

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 3, comma 13, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2008 (legge finanziaria regionale 2008). La disposizione impugnata riguardava l’inquadramento di dipendenti regionali in categorie superiori senza concorso pubblico.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una norma della legge finanziaria della Regione Sardegna 2008 che consentiva ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria B, assunti con concorsi pubblici non riservati e che avessero superato selezioni interne entro il 31 dicembre 2006, di essere inquadrati a domanda nel primo livello della categoria C. Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto il passaggio di categoria avveniva senza un concorso pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 13, della legge della Regione Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che le selezioni interne previste dalla norma non potessero essere equiparate a procedure concorsuali idonee ai sensi della giurisprudenza costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Ciò indica che nel corso del giudizio si è verificata una causa di estinzione, verosimilmente per rinuncia al ricorso da parte del Governo o per sopravvenuta caducazione della norma impugnata, che ha fatto venire meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.

    Il principio

    L’estinzione del processo costituzionale comporta la chiusura del giudizio senza decisione nel merito: la norma impugnata rimane nell’ordinamento senza una pronuncia sulla sua compatibilità con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    L’ordinanza non specifica la causa esatta, ma nel giudizio in via principale l’estinzione avviene di regola per rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, a seguito di accordo tra Stato e Regione o di modifica della norma impugnata che soddisfa le obiezioni del Governo.

    La norma regionale era valida?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. Non è possibile trarre dall’ordinanza alcuna valutazione sulla legittimità costituzionale della disposizione della Regione Sardegna.

    Cosa succede alla norma impugnata dopo l’estinzione del processo?

    La norma rimane in vigore (salvo che sia stata nel frattempo abrogata o modificata) e non vi è alcuna pronuncia di illegittimità costituzionale: i giudici ordinari possono applicarla e, se lo ritengono, sollevare in futuro nuove questioni di legittimità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 135/2009 – Prescrizione penale reati giudice di pace

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili e manifestamente infondate le questioni sollevate sull’art. 157 del codice penale in materia di prescrizione. Il nodo riguardava il termine triennale applicabile ai reati puniti con pene diverse da quelle detentive e pecuniarie, tipici della competenza del giudice di pace. La Corte ha ritenuto le questioni in parte difettose nei presupposti e in parte prive di fondamento.

    Di cosa si tratta

    Più giudici (il GIP del Tribunale di Pisa, il Tribunale di Livorno e il Tribunale di Nocera Inferiore) avevano sollevato dubbi di costituzionalità sull’art. 157, quinto comma, del codice penale, come riformato dalla legge n. 251 del 2005 (c.d. legge ex Cirielli). La norma fissa un termine triennale di prescrizione per i reati puniti con pene diverse da quelle detentive e pecuniarie: i rimettenti contestavano che tale regime non si estendesse automaticamente a tutti i reati di competenza del giudice di pace, creando una disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti (GIP del Tribunale di Pisa, Tribunale di Livorno, Tribunale di Nocera Inferiore) hanno impugnato l’art. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La censura investiva la parte in cui la norma non estende il termine triennale di prescrizione a tutti i reati di competenza del giudice di pace, compresi quelli sanzionati con permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Livorno e dal Tribunale di Nocera Inferiore, per difetti di motivazione sulla rilevanza. Ha dichiarato invece la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Pisa, in quanto la disciplina censurata non introduce una disparità irragionevole ma riflette le peculiarità del sistema sanzionatorio del giudice di pace.

    Il principio

    La differenziazione del regime prescrizionale in funzione del tipo di pena applicabile non viola di per sé il principio di uguaglianza: il legislatore può diversificare i termini di prescrizione in base alle specificità dei sistemi sanzionatori, purché la scelta non risulti manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i reati davanti al giudice di pace dopo questa ordinanza?

    Nulla cambia: la Corte ha confermato la validità della disciplina vigente. I reati puniti con permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità restano soggetti ai termini di prescrizione ordinari del codice penale, senza l’estensione automatica del termine triennale.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Le ordinanze di rimessione del Tribunale di Livorno e di Nocera Inferiore presentavano carenze nella motivazione: i giudici non avevano adeguatamente dimostrato che la questione fosse rilevante ai fini della decisione del caso concreto, requisito indispensabile per l’accesso al giudizio costituzionale.

    Cosa significa «manifesta infondatezza»?

    La «manifesta infondatezza» è la formula con cui la Corte, in camera di consiglio senza udienza pubblica, respinge questioni che appaiono palesemente prive di pregio giuridico, senza necesità di un approfondimento istruttorio ulteriore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 106/2009 – Segreto di Stato caso Abu Omar

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    La Corte Costituzionale ha accolto parzialmente i ricorsi del Presidente del Consiglio nel caso Abu Omar, dichiarando che l’autorità giudiziaria milanese non poteva utilizzare documenti coperti dal segreto di Stato come fondamento del rinvio a giudizio degli agenti del SISMI coinvolti nel sequestro. Alcuni atti processuali sono stati annullati.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il sequestro di Nasr Osama Mustafa Hassan, detto Abu Omar, un cittadino egiziano rapito a Milano nel 2003 da agenti della CIA e del SISMI nell’ambito di un’operazione di rendition. La Procura di Milano aveva avviato le indagini, ma il Presidente del Consiglio aveva opposto il segreto di Stato su numerosi elementi istruttori. Ne è nata una serie di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato era promosso sia dal Presidente del Consiglio (ricorsi nn. 2, 3 del 2007 e n. 14 del 2008) sia dalla Procura della Repubblica di Milano (ricorso n. 6 del 2007) e dal Tribunale di Milano (ricorso n. 20 del 2008). Oggetto del contendere erano atti delle indagini e del giudizio compiuti utilizzando fonti coperte dal segreto di Stato opposto dall’esecutivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha deciso: ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura (n. 6/2007) e il ricorso incidentale del GIP; ha accolto parzialmente i ricorsi del Presidente del Consiglio (nn. 2 e 3/2007), dichiarando che non spettava all’autorità giudiziaria fondare la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che disponeva il giudizio su documenti coperti da segreto di Stato, annullando i relativi atti processuali nelle parti corrispondenti. La sentenza è stata depositata il 9 aprile 2009.

    Il principio

    L’autorità giudiziaria non può utilizzare come fondamento di atti processuali (richiesta di rinvio a giudizio, decreto che dispone il giudizio) elementi di prova coperti da segreto di Stato legittimamente opposto dall’esecutivo, pena la lesione delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio.

    Domande e risposte

    Cosa è il segreto di Stato in Italia?

    Il segreto di Stato è uno strumento che consente al Presidente del Consiglio di inibire l’uso in sede giudiziaria di informazioni la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza della Repubblica. È disciplinato dalla legge n. 124 del 2007.

    Cosa significa “conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato”?

    È il meccanismo costituzionale attraverso il quale un potere (es. Governo o Magistratura) lamenta che un altro potere abbia invaso le proprie competenze costituzionali. La Corte Costituzionale è l’arbitro di questi conflitti.

    Il processo Abu Omar è continuato dopo questa sentenza?

    Sì. Il processo penale davanti al Tribunale di Milano è proseguito, sebbene con l’esclusione degli elementi coperti da segreto. Alcuni imputati sono stati condannati, mentre per gli agenti del SISMI il segreto di Stato ha impedito parzialmente l’accertamento delle responsabilità.

    Norme collegate