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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità sulla disciplina delle espulsioni degli stranieri (artt. 13 e 19 del T.U. immigrazione n. 286/1998), sollevate dal Tribunale di Como e dalla Corte d’Appello di Perugia. Le questioni erano relative alla mancata tutela dello straniero convivente con cittadino italiano e alla convalida quasi obbligatoria dell’espulsione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Como si trovava a giudicare un cittadino albanese — residente in Italia dal 1999 e convivente con una cittadina italiana — che era stato espulso. Il giudice aveva dubitato che la legge sull’immigrazione non prevedesse tutele per chi convive more uxorio (senza matrimonio) con un cittadino italiano, a differenza di chi è coniugato. La Corte d’Appello di Perugia aveva sollevato una questione connessa sulla convalida dell’arresto ai fini dell’espulsione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Como ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. sull’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 (mancata tutela del convivente more uxorio) e in riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost. sull’art. 13, comma 3-bis (nulla-osta quasi obbligatorio all’espulsione). La Corte d’Appello di Perugia ha sollevato questione sull’art. 13, commi 3 e 3-bis.
La decisione della Corte
Con ordinanza del 1 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni, ritenendo che i giudici rimettenti non avessero adeguatamente descritto la fattispecie e motivato la rilevanza. Il giudice redattore è stato Gaetano Silvestri.
Il principio
L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza colpisce le questioni di legittimità in cui il giudice rimettente non ha sufficientemente illustrato come la norma censurata debba concretamente applicarsi nel giudizio pendente e quale esito alternativo deriverebbe dalla sua eventuale dichiarazione di incostituzionalità.
Domande e risposte
Uno straniero convivente more uxorio con un italiano può essere espulso?
Secondo la disciplina vigente al momento della decisione, la convivenza di fatto non rientrava automaticamente tra le cause ostative all’espulsione previste dall’art. 19 T.U. immigrazione, a differenza del matrimonio con cittadino italiano. La situazione è poi evoluta per effetto delle norme europee e della giurisprudenza successiva.
Cosa è il nulla-osta del giudice della convalida all’espulsione?
È il provvedimento con cui il giudice che convalida l’arresto dello straniero irregolare autorizza l’esecuzione dell’espulsione. L’art. 13, comma 3-bis, T.U. immigrazione prevedeva un meccanismo che i giudici rimettenti ritenevano rendere il nulla-osta “sostanzialmente obbligato”.
Perché la questione sul convivente more uxorio non è stata decisa nel merito?
Perché la Corte ha rilevato vizi formali nella motivazione dell’ordinanza di rimessione. Il tema della tutela del convivente di fatto straniero è stato successivamente affrontato in altri giudizi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 29 della Costituzione — riconoscimento della famiglia
- Art. 30 della Costituzione — doveri e diritti dei genitori