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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge della Regione Emilia-Romagna che disciplinava le pratiche bionaturali e i centri benessere. La norma regionale invadeva la competenza statale in materia di professioni sanitarie, riservata alla legislazione concorrente con la determinazione dei principi fondamentali spettante allo Stato.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna aveva approvato una legge (n. 2 del 2008) per regolamentare l’esercizio di pratiche bionaturali (come naturopatia, riflessologia, shiatsu) e dei centri benessere. Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni della legge sostenendo che la Regione, nel disciplinare chi potesse esercitare queste attività e con quale formazione, stava in realtà legiferando sulle professioni sanitarie, materia di competenza concorrente Stato-Regioni dove i principi fondamentali spettano allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, commi 1 lett. b) e 2, 4 comma 1, 5 e 7 comma 4 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la normativa regionale eccedesse la competenza concorrente invadendo la sfera riservata ai principi fondamentali statali in materia di professioni (sanitarie).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 commi 1 lett. b) e 2, 4 comma 1, 5 e 7 comma 4 della legge regionale, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni del Titolo I della legge e di ulteriori articoli parzialmente collegati. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa alle disposizioni del Titolo II della stessa legge.

Il principio

Le Regioni, nella materia concorrente delle professioni, non possono individuare autonomamente nuove figure professionali né determinare i requisiti per il loro esercizio, poiché ciò costituisce determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato. La disciplina regionale delle pratiche bionaturali era incostituzionale in quanto creava di fatto un quadro normativo autonomo senza la previa definizione statale dei principi di settore.

Domande e risposte

Le pratiche bionaturali sono diventate illegali dopo questa sentenza?

No. La sentenza ha caducato le norme regionali che le disciplinavano, ma non ha vietato l’esercizio delle pratiche in sé. Semplicemente, dopo la sentenza, è venuta meno la regolamentazione regionale e l’attività è tornata ad essere regolata (o non regolata) secondo il quadro generale.

Perché la Corte si è pronunciata anche su articoli non impugnati dal Governo?

La Corte ha utilizzato la dichiarazione di illegittimità consequenziale (art. 27 della legge n. 87 del 1953): quando una norma incostituzionale è inscindibilmente collegata ad altre, la Corte può estendere d’ufficio la pronuncia anche a queste ultime per evitare che rimangano in vigore disposizioni prive di senso.

Cosa può fare la Regione per disciplinare queste attività?

La Regione può intervenire solo dopo che lo Stato abbia fissato i principi fondamentali della materia. In assenza di una legge statale di cornice sulle pratiche bionaturali, la Regione non può legiferare autonomamente sui requisiti professionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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