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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative agli artt. 53, 54 e 112 Cost. e manifestamente infondate quelle relative agli artt. 3 e 79 Cost. riguardanti l’art. 15, comma 7, della legge finanziaria 2003, che escludeva la punibilità di reati tributari in caso di perfezionamento del condono fiscale. La Corte aveva già esaminato questioni identiche con l’ordinanza n. 251 del 2007.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Spoleto, nel corso di un processo penale per evasione fiscale IVA e imposte dirette, aveva sollevato questione di legittimità della norma della legge finanziaria 2003 che prevedeva l’esclusione della punibilità per reati tributari in caso di perfezionamento del condono sui processi verbali di constatazione. Si trattava della stessa questione già proposta dallo stesso giudice e già dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Spoleto ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 15, comma 7, della legge n. 289/2002 in riferimento agli artt. 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione. La norma era censurata perché prevedeva un effetto estintivo della punibilità tributaria assimilabile a un’amnistia, approvata però con legge ordinaria anziché con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 79 Cost.

La decisione della Corte

Con ordinanza del 1 aprile 2009, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni riferite agli artt. 53, 54 e 112 Cost. per incompleta descrizione della fattispecie, e manifestamente infondate le questioni riferite agli artt. 3 e 79 Cost., confermando l’orientamento già espresso con l’ordinanza n. 251 del 2007.

Il principio

La reiterazione di questioni di legittimità già dichiarate inammissibili per incompleta descrizione della fattispecie, senza colmare i vizi indicati dalla precedente ordinanza, determina una nuova declaratoria di inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 15, comma 7, della legge finanziaria 2003?

Prevedeva l’esclusione della punibilità per una serie di reati tributari nei confronti dei soggetti che avessero perfezionato la definizione dei processi verbali di constatazione nell’ambito del condono fiscale introdotto dalla stessa legge n. 289 del 2002.

Perché il giudice riteneva la norma incostituzionale per violazione dell’art. 79 Cost.?

Perché l’art. 79 Cost. richiede una maggioranza parlamentare qualificata (due terzi) per concedere amnistia e indulto. Il giudice riteneva che l’effetto estintivo del condono fosse sostanzialmente equivalente a un’amnistia approvata però con legge ordinaria.

Cosa si intende per “manifesta infondatezza”?

È una formula usata dalla Corte nelle ordinanze camerali quando la questione sollevata appare ictu oculi priva di fondamento, senza necessità di un approfondito esame nel merito. Diversa dall’inammissibilità, che è un giudizio procedurale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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