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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 e della tabella B della legge di bilancio della Regione Lazio per il 2007. La norma assegnava contributi nominativamente a specifiche associazioni con importi predeterminati, configurandosi come legge-provvedimento lesiva dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di un giudizio promosso dall’associazione Codacons contro il rigetto di un contributo regionale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale. La legge di bilancio della Regione Lazio per il 2007 conteneva una norma (art. 17) che, nella tabella B allegata, elencava per nome i soggetti beneficiari di contributi regionali per iniziative sociali, culturali e sportive locali, fissando già l’importo per ciascuno. L’associazione Codacons, il cui progetto era stato respinto, contestava di essere stata esclusa con una scelta discrezionale non controllabile.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR del Lazio ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, denunciando che l’art. 17 e la tabella B della legge regionale n. 28 del 2006 operassero come un provvedimento amministrativo travestito da legge, individuando in modo nominativo i beneficiari e gli importi senza criteri generali ed astratti, in violazione del principio di imparzialità amministrativa.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la questione e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 e della tabella B della legge della Regione Lazio n. 28 del 2006. Il difetto riscontrato è la natura di «legge in luogo di provvedimento»: il legislatore regionale ha compiuto scelte tipicamente amministrative (chi finanziare, quanto) senza fissare criteri astratti e predeterminati, sottraendosi in tal modo al controllo giurisdizionale amministrativo.
Il principio
Una legge che individua nominativamente i beneficiari di contributi pubblici e ne fissa gli importi, senza stabilire criteri generali applicabili a chiunque si trovi in posizione analoga, viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione perché opera come provvedimento amministrativo e sottrae ai destinatari esclusi la tutela giurisdizionale garantita dall’art. 113 Cost.
Domande e risposte
Cos’è una «legge in luogo di provvedimento»?
È una legge che, anziché dettare regole generali e astratte, decide il caso concreto: stabilisce chi ha diritto a un contributo, quanto deve ricevere, quale bene deve essere espropriato. Questo tipo di legge è incostituzionale quando lede i diritti di chi, trovandosi in posizione analoga, è stato escluso senza poter ricorrere al giudice amministrativo.
Cosa dovrebbe fare la Regione in futuro?
La Regione deve adottare criteri generali e predeterminati per la concessione di contributi, aprire procedure selettive accessibili a tutti i soggetti che ne abbiano i requisiti, e lasciare all’amministrazione il compito di valutare le singole domande applicando quei criteri.
L’associazione Codacons ha ottenuto il contributo grazie a questa sentenza?
No. La sentenza caducato la norma che assegnava i contributi in modo discriminatorio, ma non ha assegnato automaticamente fondi al Codacons. L’associazione potrà partecipare a nuove procedure selettive rispettose dei principi di imparzialità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla selezione nominativa dei beneficiari
- Art. 97 della Costituzione — imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni, anch’esso invocato dal TAR
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.