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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005, che attribuisce l’abilitazione professionale ai candidati riammessi agli esami per via giudiziaria che li abbiano poi superati. La norma non viola i principi di uguaglianza, di riserva di legge né il diritto di difesa.

Di cosa si tratta

La disposizione impugnata stabilisce che conseguono l’abilitazione professionale — a tutti gli effetti — i candidati che, pur inizialmente non ammessi agli esami, vi siano stati riammessi in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela e abbiano poi superato le prove. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia aveva dubitato della costituzionalità di questa norma, ritenendola lesiva dei diritti di altri candidati e del principio di uguaglianza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 (conv. l. n. 168/2005) con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 103, 111, 113 e 125 della Costituzione. Il caso riguardava un candidato riammesso all’esame di abilitazione forense per ordine del TAR e successivamente iscritto all’Albo degli avvocati.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma rispetti i parametri costituzionali invocati. Il ragionamento della Corte muove dalla centralità della tutela giurisdizionale effettiva: chi supera regolarmente le prove dopo essere stato riammesso per via giudiziale ha diritto all’abilitazione. La sentenza è stata depositata il 9 aprile 2009 con il Presidente Amirante e giudice redattore Sabino Cassese.

Il principio

Il legislatore può disciplinare gli effetti della riammissione agli esami professionali disposta dall’autorità giudiziaria, attribuendo valore pieno alle prove superate in tale sede, senza violare i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005?

Stabilisce che i candidati in possesso dei requisiti di ammissione, che abbiano superato le prove d’esame dopo essere stati riammessi in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrevano.

Perché il Consiglio di giustizia amministrativa aveva dubitato della costituzionalità?

Perché riteneva che la norma potesse ledere i diritti dei candidati che non erano stati riammessi per via giudiziaria, creando una disparità di trattamento, e che potesse interferire con la competenza dei giudici amministrativi.

Questa sentenza vale anche per l’abilitazione a professioni diverse dall’avvocatura?

Sì. La norma impugnata si applica a tutte le abilitazioni professionali e ai titoli conseguiti mediante concorso, non solo all’esame forense. La pronuncia della Corte ha quindi portata generale per le procedure concorsuali e abilitanti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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