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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha accolto parzialmente i ricorsi del Presidente del Consiglio nel caso Abu Omar, dichiarando che l’autorità giudiziaria milanese non poteva utilizzare documenti coperti dal segreto di Stato come fondamento del rinvio a giudizio degli agenti del SISMI coinvolti nel sequestro. Alcuni atti processuali sono stati annullati.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda il sequestro di Nasr Osama Mustafa Hassan, detto Abu Omar, un cittadino egiziano rapito a Milano nel 2003 da agenti della CIA e del SISMI nell’ambito di un’operazione di rendition. La Procura di Milano aveva avviato le indagini, ma il Presidente del Consiglio aveva opposto il segreto di Stato su numerosi elementi istruttori. Ne è nata una serie di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato era promosso sia dal Presidente del Consiglio (ricorsi nn. 2, 3 del 2007 e n. 14 del 2008) sia dalla Procura della Repubblica di Milano (ricorso n. 6 del 2007) e dal Tribunale di Milano (ricorso n. 20 del 2008). Oggetto del contendere erano atti delle indagini e del giudizio compiuti utilizzando fonti coperte dal segreto di Stato opposto dall’esecutivo.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e ha deciso: ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura (n. 6/2007) e il ricorso incidentale del GIP; ha accolto parzialmente i ricorsi del Presidente del Consiglio (nn. 2 e 3/2007), dichiarando che non spettava all’autorità giudiziaria fondare la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che disponeva il giudizio su documenti coperti da segreto di Stato, annullando i relativi atti processuali nelle parti corrispondenti. La sentenza è stata depositata il 9 aprile 2009.

Il principio

L’autorità giudiziaria non può utilizzare come fondamento di atti processuali (richiesta di rinvio a giudizio, decreto che dispone il giudizio) elementi di prova coperti da segreto di Stato legittimamente opposto dall’esecutivo, pena la lesione delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio.

Domande e risposte

Cosa è il segreto di Stato in Italia?

Il segreto di Stato è uno strumento che consente al Presidente del Consiglio di inibire l’uso in sede giudiziaria di informazioni la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza della Repubblica. È disciplinato dalla legge n. 124 del 2007.

Cosa significa “conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato”?

È il meccanismo costituzionale attraverso il quale un potere (es. Governo o Magistratura) lamenta che un altro potere abbia invaso le proprie competenze costituzionali. La Corte Costituzionale è l’arbitro di questi conflitti.

Il processo Abu Omar è continuato dopo questa sentenza?

Sì. Il processo penale davanti al Tribunale di Milano è proseguito, sebbene con l’esclusione degli elementi coperti da segreto. Alcuni imputati sono stati condannati, mentre per gli agenti del SISMI il segreto di Stato ha impedito parzialmente l’accertamento delle responsabilità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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