Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento contro l’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 sull’identificazione e registrazione della popolazione canina. Il conflitto è stato ritenuto prematuro: la Provincia non aveva ancora dimostrato una lesione concreta e attuale delle proprie competenze.

Di cosa si tratta

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali aveva emanato nel 2008 un’ordinanza contingibile e urgente che imponeva su tutto il territorio nazionale misure per l’identificazione e la registrazione dei cani. La Provincia autonoma di Trento, ritenendo di avere competenze esclusive in materia veterinaria e di igiene pubblica derivanti dal proprio statuto speciale, aveva impugnato l’atto davanti alla Corte Costituzionale tramite conflitto di attribuzione tra enti.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che l’ordinanza ministeriale violasse le competenze provinciali in materia di igiene e sanità (artt. 8 e 9 dello statuto speciale d.P.R. n. 670 del 1972), nonché gli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione e il principio di leale collaborazione. Il rimettente era la Provincia stessa tramite ricorso notificato il 20 ottobre 2008.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento. La pronuncia è stata depositata il 2 aprile 2009 con il Presidente Francesco Amirante e giudice redattore Maria Rita Saulle.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra enti è inammissibile quando la parte ricorrente non dimostri una lesione concreta e attuale delle proprie attribuzioni costituzionali: la mera possibilità astratta di interferenza non è sufficiente a instaurare il giudizio.

Domande e risposte

Cosa è un conflitto di attribuzione tra enti?

È uno strumento costituzionale che consente a Stato, Regioni e Province autonome di rivolgersi alla Corte Costituzionale quando ritengono che un atto di un altro ente leda le proprie competenze costituzionalmente garantite.

Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

La Corte ha ritenuto che la Provincia non avesse adeguatamente dimostrato la lesione attuale e concreta delle proprie attribuzioni, rendendo il conflitto prematuro e quindi inammissibile.

Le Province autonome hanno poteri speciali in materia sanitaria?

Sì. La Provincia autonoma di Trento gode di competenze legislative concorrenti in materia di igiene e sanità ai sensi dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972), che le attribuisce autonomia più ampia rispetto alle Regioni ordinarie.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.