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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata sull’art. 384, primo comma, del codice penale, che non include il convivente more uxorio tra i soggetti che possono beneficiare della causa di non punibilità prevista per chi agisce per salvare un prossimo congiunto da gravi conseguenze nella libertà o nell’onore. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Como.
Di cosa si tratta
Un imputato era accusato di favoreggiamento personale per aver dato ospitalità alla sua convivente more uxorio, ricercata per l’esecuzione di una pena detentiva. L’imputato chiedeva di beneficiare della scriminante di cui all’art. 384 c.p., che esenta dalla pena chi ha agito per salvare sé stesso o un «prossimo congiunto» da gravi e inevitabili conseguenze nella libertà. Il problema era che, ai sensi dell’art. 307 c.p., la nozione di «prossimo congiunto» comprende il coniuge ma non il convivente di fatto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Como ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, impugnando l’art. 384, primo comma, del codice penale nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti che possono giovarsi della causa di non punibilità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la scelta del legislatore di limitare la causa di non punibilità ai prossimi congiunti in senso stretto non fosse irragionevole, anche considerando che la situazione del convivente more uxorio è diversa da quella del coniuge sotto molteplici profili giuridici e che la tutela costituzionale della famiglia (art. 29 Cost.) si riferisce alla famiglia legittima.
Il principio
La mancata estensione della causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. al convivente more uxorio non viola gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, in quanto la distinzione tra coniuge e convivente di fatto si ricollega a una differenziazione giuridica rilevante che il legislatore può legittimamente considerare. La norma penale di favore non è suscettibile di interpretazione analogica.
Domande e risposte
Il convivente di fatto può essere condannato per aver aiutato il partner a sfuggire alla giustizia?
Sì, secondo la disciplina vigente all’epoca di questa sentenza. La causa di non punibilità dell’art. 384 c.p. non si applicava al convivente more uxorio. Va segnalato che la situazione è cambiata con la legge n. 76 del 2016 (unioni civili e convivenze di fatto), che ha introdotto ulteriori tutele per i conviventi.
Perché non si poteva applicare l’art. 384 c.p. per analogia al convivente?
In diritto penale, l’analogia è vietata per le norme incriminatrici e, secondo l’orientamento prevalente, anche per le cause di non punibilità che costituiscono eccezioni al principio generale di responsabilità. Il giudice di Como aveva già escluso questa possibilità nel rinvio alla Corte.
La Corte non ha mai cambiato orientamento su questo punto?
La giurisprudenza costituzionale sull’assimilazione del convivente al coniuge in ambito penale è stata nel tempo oggetto di successive questioni. Con l’evoluzione del quadro normativo, in particolare dopo la legge sulle unioni civili del 2016, i termini del problema si sono in parte modificati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra coniuge e convivente
- Art. 29 della Costituzione — tutela della famiglia, richiamato dal giudice rimettente
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