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Art. 55 T.U.B. – Vigilanza ispettiva
In vigore dal 01/01/1994
1. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
2. La Banca d’Italia può disporre ispezioni presso qualsiasi soggetto al quale le banche abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti.
3. In caso di richiesta di autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, la Banca d’Italia può procedere direttamente a ispezioni presso succursali di banche italiane stabilite in altri Stati comunitari, ovvero delegare l’esecuzione delle ispezioni alle autorità competenti degli Stati comunitari ospitanti.
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In sintesi
1. Vigilanza ispettiva come strumento autonomo
L'art. 55 T.U.B. disciplina la vigilanza in loco quale forma di controllo complementare e di verifica della vigilanza informativa di cui all'art. 54. Mentre le segnalazioni periodiche consentono un monitoraggio continuo "a distanza", l'ispezione permette all'Autorità di accedere direttamente alla struttura operativa della banca, acquisire evidenze di prima mano sulla qualità dei processi interni, verificare la correttezza delle classificazioni contabili e della valutazione dei rischi, e intercettare situazioni anomale che non emergono dalla sola lettura dei dati segnalati.
La norma si inserisce nel Titolo III, Capo II TUB e costituisce la base giuridica nazionale del potere ispettivo della Banca d'Italia, esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza dell'azione amministrativa. A livello europeo, il potere di condurre indagini on-site è riconosciuto alla BCE dall'art. 12 del Regolamento SSM (Reg. (UE) n. 1024/2013) e agli NPAs dall'art. 52 CRD VI (direttiva (UE) 2024/1619).
2. Oggetto e modalità delle ispezioni (comma 1)
Il comma 1 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di «effettuare ispezioni presso le banche» e di «richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari». Il sintagma "atti che ritenga necessari" conferisce all'Autorità un margine di discrezionalità tecnica ampio: non è necessario che i documenti richiesti rientrino in elenchi predefiniti, né che la banca possa opporre rifiuto adducendo la riservatezza commerciale, poiché l'obbligo di collaborazione ispettiva prevale su tali interessi ai sensi della normativa di settore.
Le ispezioni si articolano in genere in due tipologie operative:
Ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche), la banca è tenuta a garantire piena collaborazione al team ispettivo, mettendo a disposizione personale, locali e sistemi informativi. Il personale ispettivo opera sotto la qualifica di pubblici ufficiali, con conseguente applicazione delle norme penali che tutelano l'esercizio delle pubbliche funzioni.
3. Estensione all'outsourcing (comma 2)
Il comma 2 rispecchia l'evoluzione del modello operativo bancario verso la delega di funzioni a soggetti terzi: consente alla Banca d'Italia di disporre ispezioni «presso qualsiasi soggetto al quale le banche abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti». La norma recepisce a livello primario i principi delle Linee guida ABE sull'outsourcing bancario (EBA/GL/2019/02), che richiedono alle autorità competenti di poter esercitare il potere di vigilanza diretta anche sui fornitori di servizi critici (cloud provider, gestori di data center, società di elaborazione dati).
La nozione di «funzioni operative essenziali o importanti» richiama la definizione contenuta nella Circolare n. 285/2013 (Parte Prima, Titolo IV): si tratta di funzioni la cui interruzione o inadeguatezza potrebbe compromettere gravemente la continuità operativa della banca, la conformità normativa o la qualità dei servizi offerti alla clientela. Non rientrano in tale categoria le funzioni di supporto generale (pulizie, ristorazione, etc.).
Il potere ispettivo sul fornitore non implica che quest'ultimo divenga a sua volta un soggetto vigilato ai fini prudenziali; esso è circoscritto all'ambito dell'attività svolta per conto della banca e finalizzato a verificare che l'esternalizzazione non pregiudichi la capacità della banca di rispettare i requisiti normativi che le sono propri.
4. Cooperazione transfrontaliera (comma 3)
Il comma 3 disciplina il coordinamento ispettivo nell'ambito del mercato unico europeo. Due fattispecie:
Il framework di cooperazione trova riscontro nell'art. 52 CRD VI, che disciplina la cooperazione tra autorità competenti nell'ambito della vigilanza transfrontaliera, e nelle Linee guida ABE sulla cooperazione e lo scambio di informazioni (EBA/GL/2016/05).
5. Raccordo con il Meccanismo di Vigilanza Unico
L'entrata in vigore del Regolamento SSM ha introdotto una doppia fonte di legittimazione per le ispezioni on-site sulle banche significative: la BCE esercita il potere direttamente (art. 12 Reg. SSM) avvalendosi di squadre ispettive miste composte da personale BCE e dalle NCAs. La Banca d'Italia partecipa attivamente a tali ispezioni in qualità di NCA e, per le ispezioni relative a banche meno significative (LSI), mantiene piena competenza. L'art. 55 TUB costituisce in questo contesto la fonte di diritto interno che abilita la Banca d'Italia a partecipare alle ispezioni congiunte SSM e a eseguire autonomamente quelle sulle LSI, garantendo così la continuità del presidio di vigilanza sul sistema bancario italiano a prescindere dalla classificazione dell'intermediario.
Domande frequenti