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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 55 T.U.B. – Vigilanza ispettiva

In vigore dal 01/01/1994

1. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

2. La Banca d’Italia può disporre ispezioni presso qualsiasi soggetto al quale le banche abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti.

3. In caso di richiesta di autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, la Banca d’Italia può procedere direttamente a ispezioni presso succursali di banche italiane stabilite in altri Stati comunitari, ovvero delegare l’esecuzione delle ispezioni alle autorità competenti degli Stati comunitari ospitanti.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Ispezioni dirette sulle banche. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere l'esibizione di documenti e atti ritenuti necessari (art. 55, c. 1 TUB).
  • Ispezioni sui soggetti in outsourcing. Il potere ispettivo si estende ai soggetti terzi ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti (c. 2), in linea con le Linee guida ABE sull'outsourcing (EBA/GL/2019/02).
  • Cooperazione transfrontaliera. La Banca d'Italia può eseguire ispezioni su succursali di banche italiane in altri Stati UE su richiesta dell'autorità ospitante, o delegare l'esecuzione alle autorità di vigilanza degli Stati ospitanti (c. 3).
  • Coordinamento MVU/SSM. Per le banche significative, la BCE può condurre ispezioni direttamente o tramite la Banca d'Italia; per le LSI la competenza primaria rimane in capo alla Banca d'Italia.
1. Vigilanza ispettiva come strumento autonomo

L'art. 55 T.U.B. disciplina la vigilanza in loco quale forma di controllo complementare e di verifica della vigilanza informativa di cui all'art. 54. Mentre le segnalazioni periodiche consentono un monitoraggio continuo "a distanza", l'ispezione permette all'Autorità di accedere direttamente alla struttura operativa della banca, acquisire evidenze di prima mano sulla qualità dei processi interni, verificare la correttezza delle classificazioni contabili e della valutazione dei rischi, e intercettare situazioni anomale che non emergono dalla sola lettura dei dati segnalati.

La norma si inserisce nel Titolo III, Capo II TUB e costituisce la base giuridica nazionale del potere ispettivo della Banca d'Italia, esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza dell'azione amministrativa. A livello europeo, il potere di condurre indagini on-site è riconosciuto alla BCE dall'art. 12 del Regolamento SSM (Reg. (UE) n. 1024/2013) e agli NPAs dall'art. 52 CRD VI (direttiva (UE) 2024/1619).

2. Oggetto e modalità delle ispezioni (comma 1)

Il comma 1 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di «effettuare ispezioni presso le banche» e di «richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari». Il sintagma "atti che ritenga necessari" conferisce all'Autorità un margine di discrezionalità tecnica ampio: non è necessario che i documenti richiesti rientrino in elenchi predefiniti, né che la banca possa opporre rifiuto adducendo la riservatezza commerciale, poiché l'obbligo di collaborazione ispettiva prevale su tali interessi ai sensi della normativa di settore.

Le ispezioni si articolano in genere in due tipologie operative:

  • Ispezioni generali (full-scope): riguardano l'intera operatività della banca, la governance, i rischi di credito, mercato, operativi e liquidità, la conformità normativa; sono condotte da team di ispettori della Banca d'Italia nei locali dell'intermediario per periodi che possono variare da settimane a mesi.
  • Ispezioni mirate (targeted): focalizzate su aree di rischio specifiche (qualità del credito, portafoglio titoli, modelli interni di rating, antiriciclaggio) individuate a seguito dell'analisi off-site o di segnali di allerta.

Ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche), la banca è tenuta a garantire piena collaborazione al team ispettivo, mettendo a disposizione personale, locali e sistemi informativi. Il personale ispettivo opera sotto la qualifica di pubblici ufficiali, con conseguente applicazione delle norme penali che tutelano l'esercizio delle pubbliche funzioni.

3. Estensione all'outsourcing (comma 2)

Il comma 2 rispecchia l'evoluzione del modello operativo bancario verso la delega di funzioni a soggetti terzi: consente alla Banca d'Italia di disporre ispezioni «presso qualsiasi soggetto al quale le banche abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti». La norma recepisce a livello primario i principi delle Linee guida ABE sull'outsourcing bancario (EBA/GL/2019/02), che richiedono alle autorità competenti di poter esercitare il potere di vigilanza diretta anche sui fornitori di servizi critici (cloud provider, gestori di data center, società di elaborazione dati).

La nozione di «funzioni operative essenziali o importanti» richiama la definizione contenuta nella Circolare n. 285/2013 (Parte Prima, Titolo IV): si tratta di funzioni la cui interruzione o inadeguatezza potrebbe compromettere gravemente la continuità operativa della banca, la conformità normativa o la qualità dei servizi offerti alla clientela. Non rientrano in tale categoria le funzioni di supporto generale (pulizie, ristorazione, etc.).

Il potere ispettivo sul fornitore non implica che quest'ultimo divenga a sua volta un soggetto vigilato ai fini prudenziali; esso è circoscritto all'ambito dell'attività svolta per conto della banca e finalizzato a verificare che l'esternalizzazione non pregiudichi la capacità della banca di rispettare i requisiti normativi che le sono propri.

4. Cooperazione transfrontaliera (comma 3)

Il comma 3 disciplina il coordinamento ispettivo nell'ambito del mercato unico europeo. Due fattispecie:

  • Ispezione diretta su richiesta: se l'autorità di vigilanza di un altro Stato UE ne fa richiesta, la Banca d'Italia può procedere direttamente a ispezioni presso succursali di banche italiane stabilite in quello Stato. Ciò avviene tipicamente quando la banca italiana opera mediante succursale (non filiale) in un altro Paese dell'UE: in tal caso la vigilanza prudenziale sulla succursale rimane in capo alla home authority (Banca d'Italia), mentre quella sul rispetto delle norme di comportamento spetta alla host authority.
  • Delega all'autorità ospitante: in alternativa, la Banca d'Italia può delegare l'esecuzione dell'ispezione all'autorità competente dello Stato ospitante. Questo meccanismo di mutuo riconoscimento riduce gli oneri operativi e valorizza la prossimità geografica dell'autorità ospitante rispetto alla succursale ispezionanda.

Il framework di cooperazione trova riscontro nell'art. 52 CRD VI, che disciplina la cooperazione tra autorità competenti nell'ambito della vigilanza transfrontaliera, e nelle Linee guida ABE sulla cooperazione e lo scambio di informazioni (EBA/GL/2016/05).

5. Raccordo con il Meccanismo di Vigilanza Unico

L'entrata in vigore del Regolamento SSM ha introdotto una doppia fonte di legittimazione per le ispezioni on-site sulle banche significative: la BCE esercita il potere direttamente (art. 12 Reg. SSM) avvalendosi di squadre ispettive miste composte da personale BCE e dalle NCAs. La Banca d'Italia partecipa attivamente a tali ispezioni in qualità di NCA e, per le ispezioni relative a banche meno significative (LSI), mantiene piena competenza. L'art. 55 TUB costituisce in questo contesto la fonte di diritto interno che abilita la Banca d'Italia a partecipare alle ispezioni congiunte SSM e a eseguire autonomamente quelle sulle LSI, garantendo così la continuità del presidio di vigilanza sul sistema bancario italiano a prescindere dalla classificazione dell'intermediario.

Domande frequenti

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