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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 157 T.U.B. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

In vigore dal 01/01/1994

“1. L’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
Art. 1 (Ambito d’applicazione). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle societa’ di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
c) alle societa’ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo;
d) alle societa’ previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche’ alle societa’ esercenti altre attivita’ finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall’applicazione del presente decreto con particolare riguardo all’incidenza dell’attivita’ di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l’attivita’ e’ esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all’esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l’attivita’ di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e’ in ogni caso considerata attivita’ finanziaria.
4. Per l’applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le societa’ disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita’ della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d’Italia d’intesa con la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (CONSOB).”.
2. L’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
” 3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall’art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.
3. L’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
Art. 5 (Poteri delle autorita’). – 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonche’ alle modalita’ e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.
2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche’ per l’adeguamento della disciplina nazionale all’evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate d’intesa con la CONSOB. Per le societa’ previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le societa’ previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d’Italia d’intesa con la CONSOB, tenendo conto della specialita’ della disciplina della legge stessa.
4. Gli atti emanati nell’esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.
4. L’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
“3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle societa’ e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.
5. L’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
“1. In alternativa a quanto disposto dall’art. 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali e’ esercitata un’influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a piu’ tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l’impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata.”.
6. La lettera b), del comma 1, dell’art. 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituita dalla seguente:
” b) l’elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell’art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;”.
7. L’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
8. L’art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
Art. 25 (Impresa capogruppo). – 1. Agli effetti dell’art. 24 e’ impresa capogruppo:
a) l’ente creditizio o la societa’ finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
b) l’ente finanziario che controlla imprese di cui all’art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.
2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa’ che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.
9. L’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
10. L’art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
“5. Le imprese capogruppo di cui all’art. 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente  articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle societa’ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa’ che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.
11. L’art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
12. L’art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). – 1. Sono incluse nel consolidamento l’impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purche’ queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:
a) enti creditizi e finanziari;
b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita’ strumentale, come definita dall’art. 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
2. L’ente creditizio o la societa’ finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.”.
13. L’art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). – 1. Per la violazione dell’art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e
V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell’art. 41 del capo
IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonche’ degli atti di cui all’art. 5 e’ applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.
2. Si applica l’art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
3. Con riferimento ai soggetti previsti nell’art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'art. 157 TUB (storico, in vigore dal 1° gennaio 1994) reca modifiche al D.Lgs. 87/1992 sui bilanci degli enti creditizi e finanziari, adeguandone l'ambito applicativo al nuovo TUB.
  • Estende l'applicazione del D.Lgs. 87/1992 alle banche, alle SGR, alle capogruppo bancarie, alle SIM e ai soggetti finanziari del Titolo V TUB.
  • Conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni sulle forme tecniche dei bilanci, anche in recepimento degli orientamenti comunitari.
  • Introduce la definizione di controllo per rinvio all'art. 59 TUB e la nozione di influenza notevole (soglia del 20% dei diritti di voto).
  • Norma di coordinamento transitorio: il duplicato storico riflette l'assetto regolamentare originario del 1994, oggi largamente superato dall'IFRS e dalle CRR/CRD.

Commento all'art. 157 TUB — Modifiche al D.Lgs. 87/1992 (disposizione storica)

Natura e funzione della norma

L'art. 157 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), in vigore dal 1° gennaio 1994 e rimasto invariato nella sua versione originaria, è una disposizione di coordinamento che ha adeguato il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 — relativo ai conti annuali e consolidati degli enti creditizi — al nuovo impianto normativo del TUB. Si tratta di una norma di novellazione che ha ridefinito l'ambito soggettivo, i poteri di vigilanza e le tecniche di consolidamento applicabili agli intermediari finanziari.

Ambito soggettivo ampliato

Il nuovo art. 1 del D.Lgs. 87/1992, come riscritto dall'art. 157 TUB, estende il perimetro applicativo alle banche, alle società di gestione (L. 77/1983), alle capogruppo bancarie, alle SIM (L. 1/1991) e ai soggetti finanziari del Titolo V TUB. Il Ministro del Tesoro è investito del potere di definire criteri di esclusione, valorizzando la materialità dell'attività finanziaria rispetto a quella complessiva.

Poteri della Banca d'Italia

Il nuovo art. 5 del D.Lgs. 87/1992 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di stabilire le forme tecniche dei bilanci su base individuale e consolidata, aggiornandole in linea con l'evoluzione della disciplina comunitaria. Per i soggetti ex art. 107 TUB (elenco speciale) e per le SIM le istruzioni sono emanate d'intesa con la CONSOB, rispecchiando la vigilanza integrata già all'epoca prefigurata.

Rilevanza storica

Questa disposizione, presente nell'archivio come duplicato storico («copy»), documenta l'assetto regolamentare originario del 1993-1994. Oggi la materia è disciplinata dagli IAS/IFRS obbligatori per i gruppi bancari quotati e dalla CRR (Regolamento UE 575/2013), ma il testo conserva valore per la comprensione dell'evoluzione storica della vigilanza bancaria italiana.

Domande frequenti

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Redazione Legge in Chiaro
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