Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 258/2011 — art. 6, comma 9, della legge della Regione Marche 14 aprile 2004

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    Con ordinanza n. 258 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche. La questione investiva dellart. 6, comma 9, della legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7 (Disc.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellart. 6, comma 9, della legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale). La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellart. 6, comma 9, della legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale). Il parametro costituzionale invocato comprende 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione. La questione è stata promossa da Tribunale amministrativo regionale delle Marche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dellart. 6, comma 9, della legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazz.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito della censura per ragioni processuali o per difetti di motivazione dell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

    La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

    Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

  • Corte cost. n. 257/2011 — art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizio

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    La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 257 del 2011, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale relativa a dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per. La pronuncia riguarda i parametri di cui agli artt. 3, 38, secondo comma, 53, 111, primo e secondo comma, 117, p della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento trae origine da — Il Tribunale di Rossano in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), in riferimento agli articoli 3, 38, secondo comma, 53, 111, primo e secondo comma, 117, …

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma sottoposta al vaglio della Corte è dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010). Il parametro costituzionale invocato comprende 3, 38, secondo comma, 53, 111, primo e secondo comma, 117, primo comma, della Costituzione. La questione è stata promossa da Tribunale di Rossano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sollevate, in riferimento agli articoli 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe; b) dichiara non fondate le questioni di legittimità cos.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito della censura per ragioni processuali o per difetti di motivazione dell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

    La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

    Questa sentenza è vincolante per i giudici ordinari?

    Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

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  • Corte cost. n. 316/2011 – Stabilizzazione senza concorso in Sicilia: cessata materia del contendere

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, che aveva impugnato una norma regionale siciliana sulla stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato senza il previo espletamento di un concorso pubblico.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato una norma della legge regionale siciliana che prevedeva la stabilizzazione — ovvero il passaggio a tempo indeterminato — di determinate categorie di dipendenti regionali a tempo determinato senza il previo espletamento di un concorso pubblico. Il ricorrente riteneva che tale procedura violasse il principio del concorso pubblico sancito dall’art. 97, primo comma, della Costituzione, nonché il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e quello di accesso agli uffici pubblici (art. 51 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato ha impugnato la norma regionale siciliana in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, sostenendo che la stabilizzazione senza concorso violasse il principio meritocratico di accesso al pubblico impiego e il buon andamento della pubblica amministrazione. La Corte aveva già affermato in precedenza (sentenze n. 293/2009, n. 205/2004, n. 81/2006, n. 453/1990) che le deroghe al concorso pubblico sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico».

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso. Come nel caso della n. 315/2011, la dichiarazione presuppone che nel corso del giudizio la norma impugnata sia stata rimossa dall’ordinamento regionale siciliano, facendo venire meno l’interesse al ricorso.

    Il principio

    La stabilizzazione del personale a tempo determinato senza il previo espletamento di un concorso pubblico è in linea di principio incompatibile con l’art. 97 Cost., salvo che sussistano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico adeguatamente motivate. Quando la norma regionale impugnata viene abrogata nel corso del giudizio davanti alla Corte, il procedimento si estingue per cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Perché l’art. 97 Cost. impone il concorso pubblico?

    Perché il concorso è il meccanismo strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione: consente il reclutamento del personale in base al merito, garantendo che le migliori risorse umane siano selezionate per le funzioni pubbliche. È anche espressione del principio di imparzialità, impedendo assunzioni basate su criteri diversi dalla competenza.

    Quando è ammessa una deroga al concorso pubblico?

    Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 81/2006, n. 205/2004, n. 293/2009), le deroghe al principio del concorso pubblico sono legittime solo in presenza di: a) peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico; b) una causa proporzionata e ragionevole; c) il rispetto del principio di imparzialità. Non è sufficiente la mera circostanza che i lavoratori abbiano prestato attività per l’amministrazione per un certo periodo.

    Qual è la differenza tra «stabilizzazione» e «assunzione» nel pubblico impiego?

    L’assunzione avviene tipicamente attraverso un concorso pubblico aperto a tutti i candidati in possesso dei requisiti. La stabilizzazione è invece il passaggio a tempo indeterminato di un lavoratore già assunto a tempo determinato, senza nuovo concorso. La differenza rileva perché la stabilizzazione può escludere altri potenziali candidati, restringendo il bacino di accesso all’impiego pubblico.

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  • Corte cost. n. 315/2011 – DURC e validità temporale in Sicilia: cessata materia del contendere

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, che aveva impugnato una norma regionale siciliana sulla validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai fini dei finanziamenti agli enti di formazione professionale.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato una norma della legge regionale siciliana che, ai fini del riconoscimento dei finanziamenti agli enti di formazione professionale previsti dalla l.r. n. 24/1976, consentiva di documentare la regolarità contributiva per l’anno 2011 mediante un DURC relativo all’anno precedente (2010). Il ricorrente riteneva che tale disciplina attribuisse al DURC una validità temporale superiore a quella prevista dalla legislazione statale, violando la competenza statale esclusiva in materia di previdenza e sicurezza sociale (art. 117, secondo comma, lettera o), Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato ha impugnato la norma regionale siciliana in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione e 17, lettera f), del r.d.lgs. n. 455/1946 (Statuto della Regione siciliana), sostenendo che la disposizione invadesse la competenza statale esclusiva in materia di previdenza sociale, regolando surrettiziamente la validità temporale del DURC in modo difforme dalla normativa statale.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso. L’estinzione del giudizio presuppone che, nel corso del procedimento davanti alla Corte, la norma impugnata sia stata abrogata o modificata in modo da eliminare il vizio censurato.

    Il principio

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dalla Corte Costituzionale quando la norma regionale impugnata viene abrogata o modificata nel corso del giudizio in modo da far venire meno l’interesse al ricorso. Il DURC è disciplinato in via esclusiva dalla legislazione statale in quanto strumento di verifica della regolarità contributiva; le Regioni non possono modificarne la validità temporale ai propri fini.

    Domande e risposte

    Che cos’è il DURC?

    Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è la certificazione rilasciata dagli enti previdenziali (INPS, INAIL) che attesta la regolarità di un’impresa o di un lavoratore autonomo nel versamento di contributi previdenziali e assistenziali. È richiesto per partecipare a gare pubbliche, accedere a finanziamenti pubblici e stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

    Perché la norma regionale siciliana era ritenuta in contrasto con la competenza statale?

    Perché consentiva di usare un DURC relativo all’anno precedente per documentare la regolarità contributiva nell’anno corrente, estendendo di fatto la validità temporale del documento al di là di quanto previsto dalla normativa statale. La materia previdenziale rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. o, Cost.), che la Regione non può derogare.

    Cosa comporta in pratica la dichiarazione di «cessata materia del contendere»?

    La Corte non si pronuncia nel merito del ricorso: viene meno l’oggetto del giudizio perché la norma impugnata è stata rimossa dall’ordinamento regionale prima della decisione. La norma che l’ha sostituita non è oggetto del giudizio in corso.

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  • Corte cost. n. 314/2011 – Legge ex-Cirielli e retroattività della lex mitior in materia di prescrizione: manifesta infondatezza

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 (cosiddetta «legge ex-Cirielli») in materia di prescrizione, sollevate dalla Corte d’appello di Messina e dalla Corte di cassazione. Le questioni riguardavano la deroga alla retroattività della lex mitior per i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 (cosiddetta «ex-Cirielli») ha modificato il sistema della prescrizione penale, introducendo in alcuni casi termini più favorevoli per i reati commessi da soggetti non recidivi. L’art. 10, comma 3, ha però introdotto una disciplina transitoria: le nuove norme più favorevoli sulla prescrizione non si applicano ai processi già pendenti in primo o secondo grado di giudizio alla data di entrata in vigore della legge. Questa deroga alla regola della retroattività della norma penale più favorevole era stata impugnata da più giudici.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Messina e la Corte di cassazione, quinta sezione penale, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alle norme internazionali che garantiscono la retroattività della lex mitior. I rimettenti ritenevano che la deroga alla retroattività contrastasse con le indicazioni provenienti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dal diritto comunitario.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005. La Corte ha confermato la propria giurisprudenza secondo cui il principio della retroattività della lex mitior, pur rilevante, non è assolutamente cogente e può subire deroghe ragionevoli da parte del legislatore.

    Il principio

    Il principio della retroattività della norma penale più favorevole (lex mitior) non è assolutamente inderogabile: il legislatore può ragionevolmente limitarne l’applicazione ai processi già pendenti in determinate fasi, senza che ciò contrasti con l’art. 117, primo comma, Cost. Le deroghe sono legittime purché si conformino al canone della ragionevolezza (sentenze n. 393/2006 e n. 72/2008 della Corte Costituzionale).

    Domande e risposte

    Cosa è il principio della lex mitior in materia penale?

    È il principio secondo cui, quando la legge penale viene modificata in modo più favorevole all’imputato dopo la commissione del reato, la nuova norma più favorevole si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, purciò il processo non sia ancora definitivamente concluso. È distinto dalla retroattività della legge penale più sfavorevole, che è invece sempre vietata (art. 25, secondo comma, Cost.).

    Perché l’art. 10, comma 3, della legge ex-Cirielli derogava alla retroattività della lex mitior?

    Per evitare un effetto di «interruzione» di processi già avanzati: se le nuove norme sulla prescrizione più breve fossero state applicate retroattivamente anche ai processi in corso, molti imputati avrebbero potuto beneficiare della prescrizione immediata, con conseguente estinzione di un gran numero di procedimenti penali anche a stadi avanzati.

    Come si concilia questa pronuncia con la giurisprudenza della Corte EDU?

    La Corte Costituzionale ha affermato che, anche alla luce delle indicazioni provenienti dai trattati internazionali (inclusa la CEDU) e dal diritto comunitario, il principio della retroattività della lex mitior non è assolutamente cogente e può subire deroghe ragionevoli. La questione è stata quindi dichiarata manifestamente infondata in conformità alla propria giurisprudenza consolidata (sentenze n. 393/2006 e n. 72/2008).

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  • Corte cost. n. 313/2011 – Conflitto di attribuzione Cassazione–Senato sul reato ministeriale Castelli: ammissibile

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di cassazione nei confronti del Senato della Repubblica in merito alla delibera del 22 luglio 2009 con cui il Senato aveva qualificato come ministeriali i reati contestati all’ex Ministro della giustizia Roberto Castelli, sottraendo il processo alla giurisdizione ordinaria.

    Di cosa si tratta

    La vicenda giudiziaria riguardava l’ex Ministro della giustizia Roberto Castelli, accusato di diffamazione in un procedimento penale. Dopo anni di vicende processuali — in cui il Tribunale dei ministri aveva declinato la propria competenza e un precedente conflitto di attribuzione era stato già risolto dalla Corte (sentenza n. 304/2007) — il Senato aveva adottato la delibera del 22 luglio 2009 dichiarando il carattere ministeriale dei reati contestati a Castelli nella sua qualità di Ministro pro tempore, sottraendo così il processo alla giurisdizione ordinaria. La Corte di cassazione aveva quindi proposto conflitto di attribuzione sostenendo che tale delibera invadesse le attribuzioni della magistratura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità in senso stretto ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte di cassazione ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953 sostenendo che la delibera del Senato del 22 luglio 2009 — con cui l’assemblea aveva riqualificato come ministeriali i reati contestati a Castelli — invadesse le attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario in violazione degli artt. 96 e 134 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di cassazione nei confronti del Senato della Repubblica, disponendo la notifica del ricorso al Senato e assegnando i termini processuali per gli ulteriori adempimenti. La dichiarazione di ammissibilità apre la strada alla pronuncia di merito sul conflitto.

    Il principio

    La delibera con cui un ramo del Parlamento qualifica come ministeriale un reato contestato a un ministro in carica o cessato è suscettibile di conflitto di attribuzione da parte dell’autorità giudiziaria, qualora essa ritenga che tale qualificazione invada le proprie attribuzioni costituzionali in materia di esercizio dell’azione penale. La Corte può esaminare nel merito tale conflitto quando ne sussistono i presupposti di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa è un «reato ministeriale» e come si differenzia dal reato comune?

    Il reato ministeriale è il reato commesso dal Presidente del Consiglio o da un Ministro nell’esercizio delle proprie funzioni, connesso alla carica ministeriale. I reati ministeriali sono soggetti a una disciplina processuale speciale: devono essere giudicati dal Tribunale dei ministri (art. 96 Cost. e legge cost. n. 1/1989), mentre i reati comuni sono giudicati dalla magistratura ordinaria.

    Perché la delibera del Senato ha generato un conflitto di attribuzione?

    Perché la Corte di cassazione riteneva che la qualificazione come ministeriale dei reati contestati a Castelli fosse errata e che il Senato avesse così invaso la sfera riservata al potere giudiziario nella determinazione della natura dei reati e della competenza giurisdizionale. La delibera aveva l’effetto pratico di togliere il processo alla giurisdizione ordinaria e di richiedere l’autorizzazione del Parlamento per procedere.

    Che cosa stabilisce la sentenza n. 304/2007 della Corte Costituzionale citata nel testo?

    In quella sentenza, che aveva risolto un precedente conflitto di attribuzione nella medesima vicenda Castelli, la Corte aveva accolto il ricorso del GIP del Tribunale di Milano, affermando che spettava alla magistratura ordinaria e non al Senato determinare la natura (comune o ministeriale) dei reati contestati a Castelli. La delibera del 2009 del Senato era quindi intervenuta dopo tale pronuncia, riaprendo la controversia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 312/2011 – Custodia cautelare obbligatoria per omicidio volontario: manifesta inammissibilità

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. — nella parte che prevede la custodia cautelare in carcere obbligatoria per l’omicidio volontario — sollevate dal GIP del Tribunale di Brescia e dalla Corte di cassazione. Le questioni erano state sollevate pochi mesi dopo la sentenza n. 265/2010 che aveva già dichiarato la medesima norma incostituzionale per i reati sessuali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.l. n. 11/2009, prevede che per una serie di gravi reati (tra cui l’omicidio volontario) la custodia cautelare in carcere sia obbligatoria in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino acquisiti elementi dimostrativi dell’assenza di esigenze cautelari. Due giudici avevano dubitato della costituzionalità di tale regime obbligatorio anche per l’omicidio volontario, richiamando la sentenza n. 265/2010 con cui la Corte aveva già dichiarato analoga presunzione incostituzionale per i reati sessuali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Brescia e la Corte di cassazione hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. (come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009), in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. La dichiarazione di manifesta inammissibilità non esclude che la medesima questione possa essere riproposta in modo più corretto in futuro.

    Il principio

    Anche quando la questione di legittimità costituzionale tende ad estendere a nuove fattispecie (come l’omicidio volontario) una pronuncia di incostituzionalità già resa dalla Corte per fattispecie analoghe (reati sessuali, sentenza n. 265/2010), essa deve comunque soddisfare i requisiti di ammissibilità propri del giudizio incidentale; se non li soddisfa, la dichiarazione di manifesta inammissibilità è ineludibile.

    Domande e risposte

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 265/2010 della Corte Costituzionale?

    Aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui, per i delitti di cui agli artt. 600-bis (primo comma), 609-bis e 609-quater c.p. (reati sessuali), non faceva salva l’ipotesi in cui fossero acquisiti elementi specifici dai quali risultasse che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive della custodia in carcere.

    Perché i giudici ritenevano che la stessa logica si applicasse all’omicidio volontario?

    Perché le ragioni di incostituzionalità individuate dalla Corte nel 2010 (irragionevolezza della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria) erano, a loro avviso, applicabili anche all’omicidio volontario. La Corte aveva affermato che la presunzione assoluta contrasta con il principio di uguaglianza e con la presunzione di non colpevolezza ogni volta che sia possibile escludere, sulla base delle circostanze concrete, l’adeguatezza di misure meno gravose.

    Quali sono gli artt. 3, 13 e 27 Cost. come parametri in materia cautelare?

    L’art. 3 Cost. tutela il principio di uguaglianza e ragionevolezza; l’art. 13 Cost. garantisce l’inviolabilità della libertà personale, ammettendo restrizioni solo nei casi e modi previsti dalla legge; l’art. 27, secondo comma, Cost. sancisce la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Questi tre parametri sono evocati ogni volta che si contesta una misura cautelare ritenuta eccessivamente restrittiva o automatica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 311/2011 – Immigrazione e direttiva rimpatri: restituzione atti al Tribunale di Bergamo

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    La Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo, rimettente di una questione sulla punibilità dello straniero inottemperante all’ordine di allontanamento in relazione alla Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri), a causa di sopravvenienze normative che avevano modificato il quadro di riferimento nel frattempo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bergamo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), che punisce con la reclusione lo straniero che non ottempera all’ordine di allontanamento del questore. Il rimettente dubitava della compatibilità di tale norma con la Direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri»), che privilegia le forme volontarie di rimpatrio e prevede la detenzione cautelare solo per finalità di esecuzione coattiva dell’espulsione. Tuttavia, nel corso del giudizio davanti alla Corte, il quadro normativo europeo e nazionale era cambiato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bergamo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 in riferimento alle norme costituzionali che garantiscono la compatibilità del diritto interno con gli obblighi europei (art. 117, primo comma, Cost.), ritenendo la norma in contrasto con la Direttiva 2008/115/CE che imponeva di privilegiare il rimpatrio volontario rispetto alle sanzioni penali detentive per la mera inottemperanza all’ordine di allontanamento.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 311 del 2011, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo sopravvenuto nel corso del giudizio.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio davanti alla Corte Costituzionale intervengono sopravvenienze normative che modificano sostanzialmente il quadro di riferimento entro cui si inscrive la questione di legittimità costituzionale, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998?

    Punisce con la reclusione da uno a quattro anni (oggi modificato più volte) lo straniero destinatario di un ordine di allontanamento del questore che, senza giustificato motivo, non ottempera all’obbligo di lasciare il territorio nazionale nel termine fissato. È la fattispecie penale principale collegata alla cosiddetta «inottemperanza all’ordine del questore».

    Cosa prevede la Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) invocata dal rimettente?

    Stabilisce norme e procedure comuni per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, privilegiando le forme volontarie di rimpatrio con congrui termini. Consente la detenzione cautelare solo al fine di eseguire coattivamente l’espulsione e solo quando sussista un rischio di fuga, non per sanzionare penalmente la mera irregolarità del soggiorno.

    Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere nel merito?

    La restituzione degli atti al giudice rimettente è disposta quando sopravvengono modifiche normative che potrebbero incidere sulla rilevanza della questione o sulle sue premesse. Il rimettente deve allora rivalutare se la questione mantenga le proprie caratteristiche originarie alla luce del nuovo quadro normativo, prima che la Corte possa decidere nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 310/2011 – Illegittimità parziale della legge Calabria sul coordinamento della finanza pubblica

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Calabria n. 34/2010 («Collegato alla manovra di finanza regionale per il 2011»), in particolare per le norme che violavano i principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, con riferimento alla stabilizzazione del personale a tempo determinato e ad altre disposizioni ordinamentali.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge regionale Calabria n. 34/2010, un cosiddetto «collegato ordinamentale» con numerose disposizioni eterogenee. In particolare, le norme censurate riguardavano: la stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato in violazione dei vincoli statali sulla finanza pubblica (art. 16), la proroga di termini, la disciplina di enti regionali, e altre norme ordinamentali (artt. 14, 15, 18, 29, 46, 50). L’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78/2009 fissava vincoli precisi alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Regioni che le norme calabresi avrebbero violato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 14, comma 1, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46 e 50 della legge regionale Calabria n. 34/2010, in riferimento agli artt. 117, primo, secondo comma, lettere e), g) e s), e terzo comma, della Costituzione, con riguardo ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e ad altri titoli di competenza statale esclusiva.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 14, comma 1, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46 e 50 della legge regionale Calabria n. 34/2010; 2) dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni relative agli artt. 11, comma 1, e 49 della stessa legge, in quanto tali norme erano state nel frattempo abrogate dalla Regione.

    Il principio

    Le Regioni, nell’esercizio della propria competenza legislativa, devono rispettare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dallo Stato. Le norme regionali che prevedono la stabilizzazione di personale a tempo determinato in violazione dei tetti e delle condizioni fissate dal legislatore statale sono costituzionalmente illegittime per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa significa «coordinamento della finanza pubblica» come materia di competenza concorrente?

    Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., il coordinamento della finanza pubblica è una materia di legislazione concorrente in cui lo Stato stabilisce i principi fondamentali (tra cui i tetti alle assunzioni regionali) e le Regioni li attuano. Le Regioni non possono ignorare i vincoli finanziari statali per procedere a stabilizzazioni di personale.

    Perché per alcune norme è stata dichiarata «cessata la materia del contendere»?

    Perché nelle more del giudizio davanti alla Corte Costituzionale la Regione Calabria aveva abrogato le norme impugnate (artt. 11, comma 1, e 49). Venendo meno le norme censurate prima della pronuncia della Corte, è cessato l’interesse al giudizio e la Corte ha dichiarato estinto il procedimento per tale parte.

    Quali erano le norme dichiarate incostituzionali oltre a quelle sulla stabilizzazione del personale?

    Oltre alle norme sulla stabilizzazione (art. 16), la Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 14, comma 1, 15, 18, 29, 46 e 50 della legge regionale, che riguardavano altri profili ordinamentali e procedurali in materia di enti regionali e di disciplina del personale, ritenuti in contrasto con vari titoli di competenza statale esclusiva o concorrente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 309/2011 – Ristrutturazione edilizia e sagoma: illegittimità della legge lombarda

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tre norme della Regione Lombardia (artt. 27, comma 1, lett. d), e 103 della l.r. n. 12/2005 e art. 22 della l.r. n. 7/2010) che consentivano la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma originaria, in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune norme della legge lombarda sul governo del territorio (l.r. n. 12/2005) e della l.r. n. 7/2010 (Collegato ordinamentale 2010). La questione centrale riguardava la definizione di «ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione»: la legge lombarda consentiva di effettuare tali interventi anche senza rispettare la sagoma originaria dell’edificio, mentre il d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia) imponeva invece il rispetto del limite della sagoma come condizione per qualificare l’intervento come ristrutturazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e l’art. 103 della legge regionale lombarda n. 12/2005, nonché l’art. 22 della l.r. n. 7/2010, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di governo del territorio. Il TAR per la Lombardia aveva sollevato analoga questione nel giudizio a quo.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: 1) dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della l.r. Lombardia n. 12/2005, nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione; 2) dell’art. 103 della stessa legge, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 con riguardo alle categorie di interventi edilizi; 3) dell’art. 22 della l.r. Lombardia n. 7/2010.

    Il principio

    La definizione delle categorie di interventi edilizi, e in particolare la distinzione tra «ristrutturazione edilizia» e «nuova costruzione» basata sul rispetto della sagoma, è materia riservata alla legislazione di principio statale. La tutela del paesaggio, inteso come aspetto del territorio con valori ambientali e culturali, è un valore costituzionale che impone uniformità normativa a livello nazionale; le Regioni non possono ridefinire a propria discrezione i confini tra le categorie di intervento edilizio.

    Domande e risposte

    Cosa significa «rispetto della sagoma» nella ristrutturazione edilizia?

    La sagoma è il profilo dell’edificio, la sua forma esterna. Il rispetto della sagoma nella demolizione e ricostruzione significa che il nuovo edificio deve avere la stessa forma e le stesse dimensioni di quello demolito. Se la sagoma cambia, l’intervento non è una ristrutturazione ma una nuova costruzione, con conseguenze diverse in termini di permessi, distanze e oneri.

    Perché la norma lombarda violava l’art. 117, terzo comma, Cost.?

    Perché l’art. 117, terzo comma, Cost. riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, tra cui il governo del territorio. Il principio fondamentale che la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione deve rispettare la sagoma è stabilito dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001; la Regione non può derogarlo.

    Qual era il ruolo dell’art. 103 della l.r. Lombardia n. 12/2005 dichiarato incostituzionale?

    Qualificava come «disciplina di dettaglio» alcune disposizioni legislative statali (tra cui l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001), prevedendone la disapplicazione nell’ordinamento regionale. La Corte ha ritenuto che la norma regionale non potesse operare tale qualificazione e disapplicare disposizioni che in realtà fissano principi fondamentali della legislazione statale.

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  • Corte cost. n. 308/2011 – Illegittimità del divieto regionale di impianti di energie rinnovabili in Molise

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise n. 23/2010, che modificava la disciplina regionale sugli impianti di energia da fonti rinnovabili introducendo divieti generalizzati di localizzazione. La Corte ha ritenuto che tali divieti invadessero la competenza legislativa statale in materia di energia e producessero contrasto con le linee guida ministeriali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva adottato la legge n. 23/2010, con cui modificava la propria normativa sugli insediamenti degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, introducendo divieti di localizzazione generalizzati e indiscriminati per determinate tipologie e dimensioni di impianti in specifiche aree del territorio regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato le norme regionali ritenendole in contrasto con la legislazione statale e con le linee guida emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale Molise n. 23/2010 in riferimento all’art. 117 della Costituzione, sostenendo che le norme regionali censurate violassero i principi fondamentali in materia di energia (art. 117, terzo comma, Cost.) e la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise n. 23/2010. La Corte ha accertato che le norme regionali, introducendo divieti generalizzati e indiscriminati di localizzazione degli impianti, contrastavano con le linee guida nazionali (d.m. 10 settembre 2010) e con l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che prevede il rilascio di un’autorizzazione unica da parte della Regione, senza poter opporre divieti assoluti.

    Il principio

    Una legge regionale che introduce divieti generalizzati e indiscriminati di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è costituzionalmente illegittima perché viola i principi fondamentali in materia di energia stabiliti dalla legislazione statale e contrasta con le linee guida nazionali, le quali consentono solo misure di disciplina del territorio adeguatamente motivate e specifiche, non divieti assoluti.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 in materia di energie rinnovabili?

    Prevede che la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano soggetti a un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, anche a seguito di una conferenza di servizi. Le Regioni non possono opporre divieti assoluti di localizzazione ma devono valutare i singoli progetti.

    Qual era il contenuto della legge regionale Molise n. 23/2010 dichiarata incostituzionale?

    L’art. 1, comma 1, lettere a) e b), modificava la legge regionale n. 22/2009 sugli impianti da fonti rinnovabili, introducendo divieti di installazione in determinate aree del territorio molisano per alcune tipologie e dimensioni di impianti, senza prevedere una valutazione caso per caso e senza rispettare l’iter procedimentale fissato dalla normativa statale.

    Le Regioni possono vietare gli impianti di energia rinnovabile?

    No, almeno non con divieti generalizzati. Le Regioni, nell’esercizio della propria competenza legislativa concorrente in materia di energia (art. 117, terzo comma, Cost.), devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato e le linee guida ministeriali. Possono disciplinare la localizzazione degli impianti, ma non vietarla in modo indiscriminato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 307/2011 – Diniego automatico di rinnovo del permesso di soggiorno: manifesta inammissibilità

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009, sollevata dal TAR Friuli Venezia-Giulia. La norma prevede il diniego automatico del rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero condannato per determinati reati.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 (decreto «anticrisi») ha introdotto una procedura di emersione del lavoro irregolare. Il comma 13, lettera c), prevedeva che la dichiarazione di emersione fosse rigettata automaticamente nel caso in cui il datore di lavoro o il lavoratore straniero fossero stati condannati per determinati reati. Il TAR per il Friuli Venezia-Giulia aveva dubitato della conformità all’art. 3 della Costituzione di questo automatismo, ritenendolo irragionevole perché non distingueva tra fattispecie concretamente differenti per gravità e intensità del dolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia-Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il rimettente sosteneva che il diniego automatico fosse irragionevole perché assimilava situazioni oggettivamente diverse (reati di diversa gravità) in uno stesso regime di rigida preclusione.

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78/2009. La Corte non ha esaminato nel merito la questione relativa all’automatismo del diniego, ritenendo la questione inammissibile.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale relativa all’automatismo nel diniego del permesso di soggiorno in presenza di condanne penali dello straniero può essere dichiarata manifestamente inammissibile per vizi di ordine processuale, senza che la Corte si pronunci sulla ragionevolezza dell’automatismo censurato.

    Domande e risposte

    Cosa è la procedura di emersione del lavoro irregolare?

    È un procedimento attraverso cui il datore di lavoro può regolarizzare il rapporto con lavoratori stranieri in posizione irregolare presentando una dichiarazione di emersione. Le condizioni e i requisiti per accedere alla procedura sono fissati dalla legge e includono il pagamento di una somma forfettaria.

    Perché il TAR aveva dubitato della ragionevolezza della norma?

    Perché la norma censurata prevedeva lo stesso regime di rigida preclusione (diniego automatico) sia per condanne per reati gravi sia per condanne per reati di minor entità, senza che il giudice potesse valutare le circostanze concrete del caso. Il TAR riteneva che questa uniformità di trattamento fosse irragionevole e contraria al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Cosa significa che la Corte ha dichiarato la questione «manifestamente inammissibile»?

    Significa che la questione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità e non è stata esaminata nel merito. La dichiarazione di manifesta inammissibilità è emessa con ordinanza, a differenza di quella di manifesta infondatezza che esclude vizi formali ma nega rilevanza alla questione nel merito.

    Norme collegate