Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 221/2002 – Conflitto attribuzioni Corte dei conti Presidenza Consiglio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava al Governo adottare l’art. 9, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 303/1999 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, annullandolo. Il conflitto di attribuzioni era stato sollevato dalla Corte dei conti, che rivendicava il proprio potere di controllo.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti ha promosso un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, contestando alcune disposizioni del d.lgs. n. 303/1999 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e di vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che avevano sottratto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti determinati atti della Presidenza del Consiglio. La Corte dei conti riteneva che tali norme comprimessero illegittimamente le sue attribuzioni costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti ha promosso due ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, contestando: a) l’art. 9, comma 7, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303; b) i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 1999, del 15 aprile 2000, del 4 agosto 2000 e del 12 settembre 2000, relativi all’ordinamento e all’autonomia finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha deciso come segue: 1) ha dichiarato che non spettava al Governo adottare l’art. 9, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 303/1999, e lo ha conseguentemente annullato; 2) ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo al DPCM 15 aprile 2000 (in quanto già abrogato); 3) ha dichiarato inammissibili i conflitti relativi agli altri DPCM, in quanto le conseguenze dell’accoglimento sarebbero rientrate in competenze diverse da quelle spettanti alla Corte costituzionale nel giudizio su conflitti.

    Il principio

    Nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, la Corte costituzionale può annullare l’atto lesivo delle attribuzioni del potere ricorrente, ma non può trarre tutte le conseguenze giuridiche che ne deriverebbero sul regime degli atti fondati su quella disposizione annullata: tali conseguenze devono essere tratte nell’esercizio di altre competenze.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni sorge quando un potere dello Stato ritiene che un altro potere abbia adottato atti che ledono o menomano le sue attribuzioni costituzionali. La Corte costituzionale è l’arbitro di questi conflitti e decide a chi spettava la competenza sull’atto contestato.

    Quali poteri ha la Corte dei conti nel controllo sulla Presidenza del Consiglio?

    La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, tra cui quelli della Presidenza del Consiglio. Questo controllo, radicato nella Costituzione, non può essere eliminato o ridotto per via legislativa ordinaria senza violare le attribuzioni costituzionali della Corte dei conti.

    Cosa significa che la Corte «annulla» la disposizione nel conflitto di attribuzioni?

    Nel conflitto di attribuzioni, la Corte costituzionale non solo dichiara a chi spettava la competenza, ma annulla l’atto lesivo. L’annullamento ha effetto erga omnes, ma la Corte ha chiarito che in questo tipo di giudizio non può pronunciarsi sulle conseguenze ulteriori per gli atti già adottati in base alla norma annullata.

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  • Corte cost. n. 220/2002 – Privilegio credito malattia professionale lavoratore

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile nella parte in cui non estende il privilegio generale sui mobili al credito del lavoratore subordinato per danni da malattia professionale di cui sia responsabile il datore di lavoro. La norma violava l’art. 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile attribuisce un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro ai crediti dei lavoratori dipendenti. Nel caso in esame, due ex dipendenti di una società in concordato preventivo avevano chiesto di essere ammessi alla procedura con il privilegio di cui alla norma citata, per i crediti relativi a danni derivanti da malattia professionale contratta nello svolgimento dell’attività lavorativa. Il Tribunale di Alessandria aveva dubitato che l’esclusione di tali crediti dal privilegio violasse il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Alessandria, sezione fallimentare, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, «nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro il credito del lavoratore dipendente derivante da malattia professionale contratta dal lavoratore e rispetto alla quale sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte indicata. Ha rilevato la totale omogeneità del credito per danni da malattia professionale rispetto al credito per danni da infortunio sul lavoro, già tutelato con privilegio dalla sentenza n. 326/1983: in entrambi i casi si tratta di crediti per il risarcimento di danni imputabili al datore di lavoro, arrecati alla persona del lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa e non soddisfatti attraverso prestazioni previdenziali obbligatorie.

    Il principio

    Il privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. deve estendersi anche al credito del lavoratore per danni da malattia professionale imputabile al datore di lavoro, in quanto tale credito è del tutto omologo a quello per danni da infortunio sul lavoro, già assistito dal privilegio: trattarli diversamente viola l’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è il privilegio generale sui mobili in caso di fallimento?

    In una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo), i creditori non vengono pagati tutti allo stesso modo. I crediti privilegiati vengono soddisfatti con precedenza rispetto a quelli chirografari. Il privilegio generale sui mobili attribuisce al creditore il diritto di essere preferito sugli altri creditori nel riparto del ricavato della liquidazione dei beni mobili del debitore.

    Qual è la differenza tra malattia professionale e infortunio sul lavoro ai fini del privilegio?

    Prima di questa sentenza, il privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c. era stato esteso ai danni da infortunio sul lavoro (sentenza n. 326/1983) ma non a quelli da malattia professionale. La Corte ha rimosso questa disparità, ritenendo i due crediti assolutamente omologhi.

    Quando il datore di lavoro è responsabile della malattia professionale?

    Il datore di lavoro è responsabile della malattia professionale quando si accerta che essa è stata causata dall’esposizione a rischi presenti nell’ambiente di lavoro, per i quali il datore non ha adottato le misure di sicurezza previste dalla legge. In tal caso, oltre all’indennizzo INAIL, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno differenziale.

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  • Corte cost. n. 190/2002 – Agenzie di viaggio autorizzazione filiali regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla tariffa delle tasse di concessione regionale per le agenzie di viaggio (d.lgs. n. 230/1991) e ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Emilia-Romagna riguardo alle disposizioni della legge regionale n. 23/1997 che assoggettavano a ulteriore autorizzazione l’apertura di filiali di agenzie già autorizzate, in quanto era intervenuta una riforma normativa rilevante.

    Di cosa si tratta

    Un’agenzia di viaggi con sede in provincia di Parma aveva comunicato alle Province di Bologna e Ferrara che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 362/1998 che aveva dichiarato illegittime norme analoghe della legge lombarda, non si riteneva più tenuta a munirsi di ulteriori autorizzazioni provinciali per operare con le proprie filiali in altri territori. Le Province avevano respinto tale impostazione, richiamando le disposizioni della legge regionale emiliana n. 23/1997 ancora vigenti. Il TAR aveva sollevato questioni di legittimità sia sulla legge regionale sia sulla tariffa delle tasse di concessione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 6, commi 1, lettera g), e 3, e 8, commi 4 e 6, della legge regionale n. 23/1997 (Emilia-Romagna), e della Voce 23 della tariffa allegata al d.lgs. n. 230/1991 (tasse sulle concessioni regionali), in riferimento agli artt. 41, 117 e 120 della Costituzione nonché al diritto comunitario, nella parte in cui assoggettavano a nuove autorizzazioni le filiali di agenzie già autorizzate.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha: 1) dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla Voce 23 della tariffa allegata al d.lgs. n. 230/1991, per carenze nella motivazione sulla non manifesta infondatezza; 2) ordinato la restituzione degli atti al TAR Emilia-Romagna riguardo alle disposizioni della legge regionale n. 23/1997, in quanto la Regione aveva nel frattempo modificato la legge impugnata, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza da parte del giudice rimettente.

    Il principio

    Quando la norma regionale oggetto della questione di legittimità costituzionale è stata modificata o abrogata nel corso del giudizio costituzionale, la Corte non può pronunciarsi nel merito della questione originariamente sollevata: se la modifica può incidere sulla rilevanza, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente; se la questione rimane rilevante, questi potrà risollevarla con riferimento al nuovo testo normativo.

    Domande e risposte

    Perché l’obbligo di autorizzazione per le filiali di agenzie era controverso?

    Con la sentenza n. 362/1998 la Corte aveva già dichiarato illegittima la legge regionale lombarda che assoggettava a nuova autorizzazione le filiali di agenzie già autorizzate, ritenendo tale obbligo incompatibile con la libertà di impresa (art. 41 Cost.) e con le norme comunitarie sulla libertà di stabilimento. La legge regionale emiliana aveva una struttura analoga, sicché il TAR la riteneva affetta dagli stessi vizi.

    Cosa succeede alle tasse di concessione regionale per le agenzie di viaggio?

    La questione sulla tariffa delle tasse di concessione è stata dichiarata inammissibile perché il TAR non aveva adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza. Il tema delle tasse di concessione regionale per le agenzie di viaggio era distinto dal profilo autorizzatorio e richiedeva una motivazione autonoma che nel caso di specie era carente.

    Il settore del turismo è di competenza statale o regionale?

    Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, il turismo è stato ricondotto alla competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.). Prima della riforma, la competenza era concorrente, con lo Stato che fissava i principi fondamentali mediante la legge-quadro n. 217/1983.

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  • Corte cost. n. 189/2002 – Referendum consultivo Veneto su autonomia regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Governo contro la legge regionale veneta che indiva un referendum consultivo per il trasferimento alla Regione Veneto di funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale, istruzione e polizia locale. Il processo si è estinto perché la Regione ha rinunciato alla delibera legislativa impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio regionale del Veneto aveva approvato una legge che prevedeva l’indizione di un referendum consultivo per sondare la volontà popolare sul trasferimento alla Regione di alcune funzioni statali (sanità, formazione professionale, istruzione, polizia locale). Il Governo aveva impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che invadesse competenze statali e violasse i limiti dello statuto regionale. La Regione Veneto si era costituita in giudizio per difendere la legge impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale la delibera legislativa della Regione Veneto “Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale ed istruzione, polizia locale”, riapprovata il 2 maggio 2001. Il ricorso invocava gli artt. 5, 70, 71, 116, 117, 118, 121, 123 e 138 della Costituzione, sostenendo che la Regione non potesse indire referendum consultivi su materie di competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. La Regione Veneto aveva rinunciato alla delibera legislativa impugnata, facendo venire meno l’oggetto del giudizio. L’estinzione del processo è conseguita a tale rinuncia, senza che la Corte si pronunciasse nel merito della questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Il processo di legittimità costituzionale in via principale si estingue quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso o quando la parte resistente rinuncia alla legge impugnata. La rinuncia della Regione alla delibera legislativa impugnata determina l’estinzione del processo, che non deve quindi essere deciso nel merito.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Veneto ha rinunciato alla legge sul referendum?

    L’atto di rinuncia non è spiegato nel testo della decisione. In contesti analoghi, le Regioni rinunciano alle delibere legislative impugnate per evitare una pronuncia di illegittimità costituzionale, specialmente quando l’obiettivo politico perseguito può essere conseguito con strumenti diversi o quando la precedente giurisprudenza costituzionale (come le sentenze n. 470/1992 e n. 496/2000 richiamate nel ricorso) rendeva probabile la dichiarazione di illegittimità.

    I referendum consultivi regionali su materie statali sono ammissibili?

    La questione è delicata. La Corte costituzionale aveva già affrontato temi simili nelle sentenze n. 470/1992 e n. 496/2000. In linea generale, le Regioni non possono sovrapporsi alle procedure costituzionalmente previste per la revisione della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, che richiedono l’intervento del Parlamento nazionale secondo i procedimenti prescritti dalla Costituzione.

    La questione dell’autonomia del Veneto è poi riemersa?

    Sì. Le aspirazioni autonomiste della Regione Veneto hanno continuato a manifestarsi negli anni successivi, anche attraverso il referendum consultivo del 22 ottobre 2017 sull’autonomia differenziata, svoltosi ai sensi dell’art. 123 dello Statuto regionale veneto approvato nel frattempo. La questione dell’autonomia differenziata è rimasta al centro del dibattito istituzionale italiano.

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  • Corte cost. n. 219/2002 – Divieto cumulo specializzazioni mediche

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 368/1999, che vietava ai medici già specializzati di accedere a un’ulteriore specializzazione. La norma violava gli artt. 3, 34 e 35 della Costituzione, limitando irragionevolmente il diritto allo studio e al lavoro.

    Di cosa si tratta

    Un medico specialista in radioterapia era stata esclusa dal concorso per la Scuola di specializzazione in Chirurgia generale dell’Università di Perugia in applicazione dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 368/1999, che vietava l’accesso alla formazione specialistica a chi fosse già in possesso di un diploma di specializzazione. Il TAR dell’Umbria aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale divieto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 34, 35 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici), che non consente l’accesso ai corsi di formazione specialistica a chi sia già in possesso di un diploma di specializzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 368/1999. Ha ritenuto che il divieto di accedere a una seconda specializzazione rendesse «irrevocabile, a vita, la prima scelta professionale compiuta dal giovane medico», violando il diritto allo studio (art. 34 Cost.) e il diritto al lavoro (art. 35 Cost.), nonché il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, la Corte ha esteso la dichiarazione di incostituzionalità all’art. 24, comma 1, dello stesso d.lgs., che analogamente vietava ai già specializzati l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale.

    Il principio

    Il divieto assoluto e permanente di accedere a una seconda specializzazione medica, che rende irrevocabile la prima scelta professionale del medico, è incostituzionale perché viola il diritto allo studio, il diritto al lavoro e il principio di ragionevolezza: la libertà di mutare indirizzo professionale è un valore costituzionalmente protetto che non può essere compresso in modo assoluto.

    Domande e risposte

    Un medico già specializzato può ora conseguire una seconda specializzazione?

    Sì, dopo questa sentenza il divieto assoluto è stato rimosso. Il medico già in possesso di un diploma di specializzazione può accedere a un nuovo corso di specializzazione, né gli è precluso l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale.

    Perché la norma violava l’art. 76 della Costituzione sulla delega legislativa?

    Secondo il giudice rimettente, la legge delega (l. n. 128/1998) aveva delegato al legislatore delegato di recepire la direttiva comunitaria sulla libera circolazione dei medici, ma né la direttiva né la legge delega toccavano il tema del cumulo di specializzazioni. Il divieto sarebbe stato quindi una scelta autonoma del legislatore delegato, eccedente la delega ricevuta.

    Cos’è l’effetto estensivo della dichiarazione di incostituzionalità ai sensi dell’art. 27 l. n. 87/1953?

    L’art. 27, secondo periodo, della legge n. 87/1953 consente alla Corte di dichiarare, nella stessa sentenza, l’illegittimità di norme che abbiano «portata e ratio corrispondenti» a quella già dichiarata incostituzionale, anche se non espressamente impugnate. È il cosiddetto «effetto cascata» dell’incostituzionalità.

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  • Corte cost. n. 218/2002 – Inquadramento dirigenziale senza concorso camere commercio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge n. 140/1999, che consentiva alle Camere di commercio di inquadrare i propri dipendenti nella qualifica dirigenziale senza concorso pubblico. La norma violava l’art. 97 della Costituzione sul principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive) permetteva alle Camere di commercio di procedere all’inquadramento nella qualifica dirigenziale di alcuni dipendenti senza seguire le ordinarie procedure concorsuali. Due dipendenti della Camera di commercio di Siena avevano chiesto di essere inquadrati come dirigenti in base a questa norma. Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all’art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive), nella parte in cui consentirebbe un inquadramento indiscriminato nella qualifica dirigenziale senza alcuna verifica selettiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. La disposizione, così come interpretata, avrebbe consentito un «indiscriminato passaggio alla qualifica dirigenziale, senza selezione alcuna», in deroga ingiustificata alla regola del pubblico concorso di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 29/1993, senza prevedere alcuna verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attribuzione della qualifica superiore. La norma viola l’art. 97 della Costituzione, che richiede l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso.

    Il principio

    I principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) richiedono che la progressione nella carriera avvenga all’esito di procedure selettive o di verifiche attitudinali. Una norma che consenta l’inquadramento in qualifiche superiori senza alcuna selezione è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Le Camere di commercio sono soggette alla regola del pubblico concorso?

    Sì. Le Camere di commercio sono enti pubblici e, come tali, devono rispettare il principio costituzionale che richiede l’accesso alle qualifiche superiori attraverso procedure selettive, in conformità all’art. 97 della Costituzione e alla normativa sul pubblico impiego.

    Cosa prevede l’art. 97 della Costituzione sull’accesso agli impieghi pubblici?

    L’art. 97, comma 3 (ora comma 4 dopo la riforma), della Costituzione dispone che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Questo principio vale anche per la progressione interna alle qualifiche superiori.

    L’art. 12 della legge n. 140/1999 è stato completamente annullato?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 1, della legge n. 140/1999. Le censure ulteriori sono rimaste assorbite dalla dichiarazione di incostituzionalità già pronunciata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 188/2002 – Trattenimento stranieri CPT durata e motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 14, commi 4 e 5, del Testo unico sull’immigrazione in merito alla durata automatica del trattenimento nei centri di permanenza temporanea (venti giorni dalla convalida), e manifestamente inammissibile la questione sull’art. 14, comma 1, per insufficiente motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato due distinte questioni sulle norme che disciplinano il trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza temporanea e assistenza (CPT): la prima riguardava la previsione secondo cui la convalida del trattenimento da parte del giudice comportava automaticamente la permanenza per venti giorni senza che il giudice potesse modulare la durata; la seconda riguardava la norma che consentiva al questore di disporre il trattenimento stesso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 4 e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, sosteneva che la convalida del trattenimento per venti giorni fissi, senza possibilità per il giudice di indicare la durata, configurasse una misura restrittiva della libertà personale priva di provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, come invece richiede l’art. 13 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato: 1) manifestamente infondata la questione sull’art. 14, commi 4 e 5 – poiché la convalida giudiziaria del trattenimento costituisce essa stessa il “provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria” richiesto dall’art. 13 Cost., e la fissazione di un limite massimo di durata (venti giorni) non è incostituzionale; 2) manifestamente inammissibile la questione sull’art. 14, comma 1, per carenze motivazionali sulla rilevanza.

    Il principio

    La convalida giudiziaria del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea soddisfa il requisito del provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria richiesto dall’art. 13, terzo comma, della Costituzione. La previsione di un limite massimo di durata del trattenimento, anziché rimettere al giudice la fissazione caso per caso, non contrasta con la riserva di giurisdizione costituzionalmente garantita.

    Domande e risposte

    In cosa consiste la convalida del trattenimento nei CPT?

    Quando il questore dispone il trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea, deve trasmettere il provvedimento al giudice di pace entro quarantotto ore, il quale, sentito l’interessato, decide se convalidarlo. La convalida autorizza la permanenza nel centro per un periodo determinato dalla legge, con possibilità di proroga entro i limiti di legge.

    Perché il giudice non poteva fissare autonomamente la durata del trattenimento?

    La disciplina impugnata prevedeva che la convalida comportasse automaticamente la permanenza per venti giorni. Il remittente riteneva che il giudice dovesse poter indicare autonomamente per quanto tempo lo straniero dovesse essere trattenuto, in base alle circostanze del caso concreto. La Corte ha ritenuto che la fissazione legale della durata massima non violasse l’art. 13 Cost.

    Quanti giorni può durare il trattenimento nei CPT?

    La disciplina del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR, già denominati CPT) è stata più volte modificata nel corso degli anni. Al momento dell’ordinanza (2001-2002), il limite era di venti giorni prorogabili. La normativa successiva ha progressivamente aumentato i limiti massimi di trattenimento.

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  • Corte cost. n. 187/2002 – Accompagnamento alla frontiera e convalida giudiziaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Milano sulle norme del Testo unico sull’immigrazione che disciplinano l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica senza prevedere la comunicazione e la convalida del provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria entro quarantotto ore. La Corte ha rilevato che un intervento normativo nel frattempo adottato aveva già modificato il quadro di riferimento.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano, con otto ordinanze di analogo contenuto, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) che regolavano l’accompagnamento alla frontiera degli stranieri destinatari di decreto di espulsione. Secondo il giudice remittente, le norme non prevedevano che il provvedimento di accompagnamento fosse comunicato all’autorità giudiziaria e da questa convalidato entro quarantotto ore, come invece richiesto dall’art. 13 della Costituzione per ogni misura restrittiva della libertà personale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell’art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in riferimento agli artt. 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano la comunicazione e la convalida giudiziaria entro quarantotto ore del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate. Le modifiche legislative nel frattempo intervenute avevano mutato il quadro normativo di riferimento, rendendo necessaria una rivalutazione da parte del giudice rimettente della rilevanza delle questioni nel mutato contesto normativo.

    Il principio

    La sopravvenienza di modifiche legislative significative al quadro normativo oggetto della questione di legittimità costituzionale può rendere necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente ovvero la dichiarazione di inammissibilità, qualora la rivalutazione della rilevanza avrebbe dovuto essere già svolta dal remittente prima della rimessione.

    Domande e risposte

    Perché la mancata convalida giudiziaria dell’accompagnamento alla frontiera poneva un problema costituzionale?

    L’art. 13 della Costituzione tutela la libertà personale imponendo che ogni atto che la restringa sia adottato dall’autorità giudiziaria o, nei casi di urgenza, dall’autorità di pubblica sicurezza con convalida giudiziaria entro quarantotto ore. L’accompagnamento coattivo alla frontiera incide sulla libertà personale dello straniero, sicché il giudice rimettente sosteneva che richiedesse le medesime garanzie.

    Cosa prevedeva la normativa sull’immigrazione dopo le modifiche?

    Le norme sull’immigrazione relative all’espulsione e all’accompagnamento alla frontiera sono state più volte modificate nel corso degli anni 2000. La questione del controllo giurisdizionale sui provvedimenti espulsivi è stata oggetto di successive pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

    Quali sono i diritti dello straniero espulso?

    Anche lo straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale ha diritto alle garanzie costituzionali fondamentali, tra cui la libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost. L’espulsione con accompagnamento coattivo è una misura che restringe la libertà e deve essere eseguita nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dai trattati internazionali sui diritti umani.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 217/2002 – Riscossione ruolo imposta di registro ipoteche

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 79 del DPR n. 602/1973 sulla riscossione delle imposte sul reddito mediante ruolo, in relazione all’art. 52, comma 4, del DPR n. 131/1986 (imposta di registro). Il giudice rimettente lamentava una disparità di trattamento nella disciplina delle ipoteche esattoriali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 79 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal d.lgs. n. 46/1999 sul riordino della riscossione mediante ruolo, disciplina le ipoteche che il concessionario della riscossione può iscrivere sui beni del debitore fiscale. Il Tribunale di Forlì, quale giudice dell’esecuzione, aveva dubitato che tale disciplina creasse una disparità di trattamento rispetto alla diversa regola prevista dall’art. 52, comma 4, del testo unico dell’imposta di registro per le ipoteche in quella materia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 79 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in relazione all’art. 52, comma 4, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha ricordato che le questioni analoghe a quella in esame, riferite alla previgente disciplina di non difforme contenuto precettivo, erano state già dichiarate infondate con le sentenze n. 66 del 1986 e n. 83 del 1966. Le ragioni che avevano condotto a quelle pronunce conservano validità anche rispetto alla disciplina vigente.

    Il principio

    La disciplina delle ipoteche esattoriali nella riscossione mediante ruolo (art. 79 DPR 602/1973) non viola il principio di uguaglianza: la differente regolamentazione rispetto alle ipoteche in materia di imposta di registro si giustifica per la diversità delle situazioni comparate, come già affermato in precedenti pronunce della Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è l’ipoteca esattoriale?

    L’ipoteca esattoriale è una garanzia reale che il concessionario della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) può iscrivere sui beni immobili del debitore fiscale per assicurare il recupero dei crediti tributari iscritti a ruolo, prima ancora di procedere al pignoramento.

    Cosa prevede l’art. 52, comma 4, del DPR sull’imposta di registro?

    L’art. 52, comma 4, del DPR n. 131/1986 (testo unico dell’imposta di registro) prevede una disciplina specifica per le ipoteche iscritte ai fini di quella imposta, che il giudice rimettente riteneva più favorevole rispetto alla regola generale della riscossione mediante ruolo.

    Il principio di uguaglianza impone che tutte le ipoteche fiscali siano disciplinate allo stesso modo?

    No. Il principio di uguaglianza non vieta differenziazioni normative, ma richiede che le situazioni differenti siano trattate in modo diverso solo se la diversità di trattamento è giustificata dalla diversità delle situazioni. Nel caso delle ipoteche esattoriali e di quelle dell’imposta di registro, le situazioni sono sufficientemente diverse da giustificare un regime differenziato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 216/2002 – Rapporti SSN università riforma legislativa

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Lazio. Gli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 517/1999 sui rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, oggetto della questione, erano stati interessati da modifiche legislative che rendevano necessario rivalutare la rilevanza delle questioni sollevate.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 517/1999 disciplina i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università per lo svolgimento delle attività assistenziali dei medici universitari. Il TAR del Lazio, sezione III, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale su alcune disposizioni di tale decreto. Nelle more del giudizio costituzionale, sono intervenute modifiche normative che hanno inciso sulla disciplina impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi da 1 a 11, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università), nell’ambito di diversi procedimenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Lazio, sezione III. Le argomentazioni svolte in una precedente ordinanza della stessa Corte conservavano validità anche in relazione ai provvedimenti di rimessione oggetto del presente giudizio. Alla luce delle modificazioni normative intervenute, i giudici rimettenti devono procedere ad un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni.

    Il principio

    In presenza di modificazioni legislative sopravvenute che incidono sulle norme censurate, la Corte costituzionale restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino la perdurante rilevanza delle questioni, prima che la Corte stessa possa pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina il d.lgs. n. 517/1999 sui rapporti SSN-università?

    Il decreto regola il raccordo tra le funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale e quelle didattiche e di ricerca delle università, definendo lo status giuridico ed economico dei medici universitari che svolgono anche attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie.

    Perché le modifiche legislative determinano la restituzione degli atti?

    Perché se le norme impugnate cambiano nel corso del giudizio costituzionale, il giudice rimettente deve rivalutare se la questione sia ancora applicabile al caso concreto che sta decidendo. Potrebbe darsi che la nuova disciplina risolva il problema o che la questione abbia perso rilevanza.

    Il TAR può sollevare nuovamente la questione?

    Sì. Se dopo il riesame il TAR ritiene che la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce del nuovo quadro normativo, può sollevarla di nuovo con una nuova ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 186/2002 – Gratuito patrocinio e compenso del difensore civile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Torino sugli artt. 1 e 12 della legge n. 217/1990 sul patrocinio a spese dello Stato, nella parte in cui non prevedevano il compenso per il difensore nominato dalla commissione nel procedimento civile di separazione personale tra coniugi. La questione era inammissibile perché una riforma legislativa già approvata rendeva superfluo l’intervento della Corte.

    Di cosa si tratta

    Un avvocato nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio per assistere una parte in un giudizio di separazione tra coniugi aveva chiesto la liquidazione del proprio compenso ai sensi della legge n. 217/1990. Il Tribunale di Torino, riscontrando che la legge non prevedeva tale liquidazione quando non vi era stata condanna alle spese della controparte, aveva dubitato della compatibilità della norma con i principi di uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione garantiti dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non estendevano al difensore nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile di separazione tra coniugi il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta in assenza di condanna alle spese della parte avversa.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Nelle more del giudizio costituzionale era stata approvata la legge 29 marzo 2001, n. 134, che riformava organicamente il patrocinio a spese dello Stato, estendendo la liquidazione del compenso al difensore anche in assenza di condanna alle spese della controparte. La riforma, applicabile dal 1º luglio 2002, rendeva il ricorso alla Corte superfluo, spettando al legislatore, e non alla Corte, la scelta dei modi e dei tempi dell’intervento riformatore.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione della questione, il legislatore ha già provveduto a riformare la disciplina impugnata, risolvendo il problema che aveva dato origine alla questione, la Corte dichiara l’inammissibilità perché una sua pronuncia sarebbe superflua o addirittura in contraddizione con le scelte già operate dal Parlamento.

    Domande e risposte

    Il difensore del non abbiente poteva rimanere senza compenso?

    Secondo il quadro normativo previgente, il difensore nominato nel procedimento civile di separazione tra coniugi aveva diritto alla liquidazione del proprio compenso solo se la parte avversa veniva condannata alle spese. In assenza di condanna, l’avvocato rischiava di non percepire alcun compenso per l’attività svolta, situazione che il Tribunale di Torino riteneva incostituzionale per contrasto con l’art. 36 Cost. sulla retribuzione proporzionata al lavoro svolto.

    Cosa ha previsto la riforma del 2001 (legge n. 134)?

    La legge n. 134/2001 ha riformato organicamente il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, estendendo la liquidazione del compenso al difensore a carico dello Stato anche per i procedimenti civili e amministrativi, indipendentemente dall’esito del giudizio sulle spese. La riforma ha così eliminato il vulnus segnalato dal giudice rimettente.

    L’inammissibilità in questo caso ha una causa diversa rispetto alle ordinanze precedenti?

    Sì. Nelle ordinanze nn. 183 e 184 l’inammissibilità derivava da carenze nella motivazione sulla rilevanza; qui invece la questione era in sé rilevante e non manifestamente infondata, ma è divenuta inammissibile perché il legislatore aveva già riformato la disciplina, rendendo superfluo l’intervento della Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 215/2002 – Testimonianza imputato connesso riforma processo penale

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore. Gli artt. 64, 503 e 513 c.p.p., oggetto della questione di legittimità, erano stati modificati dalla legge n. 63/2001 di riforma del giusto processo, rendendo necessario verificare se la questione fosse ancora rilevante nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva sollevato dubbi di costituzionalità su alcune norme del codice di procedura penale relative alle dichiarazioni rese da soggetti imputati in procedimenti connessi. Nelle more del giudizio costituzionale, il Parlamento ha approvato la legge n. 63/2001 (attuazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.), che ha profondamente riformato la disciplina, modificando le norme censurate e l’intera disciplina di riferimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Nocera Inferiore ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, 503 e 513 del codice di procedura penale, nell’ambito di un procedimento penale, con ordinanza dell’11 gennaio 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. La legge 1° marzo 2001, n. 63, ha modificato gli artt. 64, 197, 210, 500, 503, 513 e 526 c.p.p. e ha inserito l’art. 197-bis c.p.p., che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso assumono l’ufficio di testimone. Essendo mutate le norme censurate e l’intera disciplina di riferimento, il giudice rimettente deve verificare se la questione sia tuttora rilevante.

    Il principio

    Quando le norme censurate vengono modificate in modo sostanziale nelle more del giudizio costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti se la questione conservi rilevanza alla luce del mutato quadro normativo, prima di procedere all’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa è cambiato con la legge n. 63/2001 sul «giusto processo»?

    La legge n. 63/2001 ha attuato i principi del nuovo art. 111 della Costituzione sul giusto processo, riformando profondamente la disciplina delle dichiarazioni degli imputati connessi, introducendo il nuovo art. 197-bis c.p.p. e modificando numerose norme sulla testimonianza e sul contraddittorio nella formazione della prova.

    Perché la Corte restituisce gli atti invece di decidere?

    La restituzione degli atti avviene quando, durante il giudizio costituzionale, intervengono modifiche normative rilevanti sulle disposizioni censurate. In tal caso il giudice rimettente deve verificare se la questione sia ancora rilevante nel giudizio di sua competenza, dato che potrebbe non avere più ragione di essere.

    Cosa deve fare il giudice rimettente dopo la restituzione degli atti?

    Deve riesaminare la questione alla luce del nuovo quadro normativo. Se ritiene che la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata, può sollevarla nuovamente con una nuova ordinanza di rimessione, tenendo conto delle modifiche legislative intervenute.

    Norme collegate