Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 201/2002 – Termine notifica ordinanza-ingiunzione codice della strada

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del Codice della strada, nella parte in cui non prevede un termine per la notifica dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia. Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza della questione, ignorando che la norma già prevedeva un termine per l’emissione dell’ordinanza.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino aveva presentato ricorso al prefetto contro una multa nel dicembre 1999. Il prefetto aveva emesso l’ordinanza-ingiunzione nel giugno 2000 e l’aveva notificata solo nel dicembre 2000, a distanza di oltre un anno dal ricorso. Il Giudice di pace di Vercelli, investito dell’opposizione all’ordinanza, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo che la mancanza di un termine per la notifica ledesse il diritto di difesa del cittadino, che non sapeva per lungo tempo l’esito del proprio ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Vercelli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine entro il quale deve essere notificata l’ordinanza-ingiunzione prefettizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Ha rilevato che il rimettente aveva ignorato che l’art. 204 del Codice della strada già prevedeva un termine — 180 giorni, poi ridotto a 90 — entro cui il prefetto doveva emettere (non solo notificare) l’ordinanza-ingiunzione. Tale termine era in vigore al momento della rimessione e il giudice a quo avrebbe dovuto motivare perché, nonostante questa previsione, la questione mantenesse rilevanza nel caso concreto.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve esaminare il quadro normativo completo vigente al momento della rimessione. Se non tiene conto di disposizioni già esistenti che potrebbero incidere sul tema, l’ordinanza è carente di motivazione sulla rilevanza ed è inammissibile.

    Domande e risposte

    Quanto tempo ha il prefetto per emettere l’ordinanza-ingiunzione dopo un ricorso?

    L’art. 204 del Codice della strada prevede che il prefetto debba emettere l’ordinanza-ingiunzione entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso. Se non si pronuncia entro tale termine, il ricorso si intende accolto per silenzio-assenso. Questo termine riguarda l’emissione, non la notifica, ma la sua violazione rende l’ordinanza tardiva e contestabile.

    Cosa può fare il cittadino se l’ordinanza viene notificata in ritardo?

    Può eccepire la tardività nell’atto di opposizione all’ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace. La violazione dei termini può determinare l’annullamento dell’atto. È però importante distinguere tra il termine per l’emissione e il termine per la notifica: solo il primo è espressamente previsto dalla legge con conseguenze precise.

    Il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. è rispettato nel procedimento sanzionatorio stradale?

    Sì, in linea di principio. Il procedimento prevede: il diritto di fare osservazioni e presentare documenti in risposta al verbale di accertamento; il ricorso al prefetto o al giudice di pace; l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace. L’insieme di questi rimedi è stato ritenuto conforme alle garanzie costituzionali, anche se la durata dei tempi può essere oggetto di critica.

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  • Corte cost. n. 200/2002 – Espulsione straniero automatica e discrezionalità prefettizia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del Testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che prevede l’espulsione automatica dello straniero al verificarsi dei presupposti senza lasciare al prefetto la possibilità di valutare le condizioni personali attuali dello straniero. La questione era già stata esaminata e risolta con ordinanza n. 146/2002 senza che il rimettente adducesse argomenti nuovi.

    Di cosa si tratta

    Due stranieri colpiti da decreto di espulsione prefettizia avevano proposto ricorso al Tribunale di Vicenza, sostenendo di avere un’occupazione regolare e un alloggio, condizioni che avrebbero potuto legittimare la loro permanenza in Italia nell’ambito delle quote di ingresso. Il Tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo che il prefetto avrebbe dovuto tener conto di tali circostanze prima di emettere il decreto di espulsione, anziché operare in modo automatico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Vicenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il prefetto valuti le condizioni attuali dello straniero che potrebbero legittimare la sua permanenza in Italia prima di emettere il decreto di espulsione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata richiamando la propria precedente ordinanza n. 146/2002, che aveva già esaminato e rigettato identica questione. Il rimettente non aveva addotto profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, né ragioni tali da indurre la Corte a rivedere il proprio orientamento consolidato.

    Il principio

    L’automaticità dell’espulsione dello straniero al verificarsi dei presupposti legali non viola gli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione. Il legislatore può legittimamente costruire un sistema di espulsione obbligatoria, purché lo straniero disponga di adeguati strumenti di tutela giurisdizionale avverso il decreto espulsivo. La discrezionalità del prefetto nella valutazione di circostanze favorevoli allo straniero non è costituzionalmente necessaria.

    Domande e risposte

    Lo straniero con lavoro regolare può essere espulso in base a questa norma?

    In base alla versione della norma esaminata nel 2002, sì: al verificarsi dei presupposti di legge (ingresso irregolare, assenza o scadenza del permesso di soggiorno) il prefetto era tenuto ad emettere il decreto di espulsione anche in presenza di un’occupazione regolare. La normativa successiva ha introdotto progressivamente maggiori tutele, in particolare per gli stranieri con legami familiari in Italia.

    Quali rimedi ha lo straniero colpito da espulsione?

    Lo straniero può proporre ricorso al giudice di pace entro termini brevi, ottenendo eventualmente la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento. Può anche richiedere protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria) se teme persecuzioni nel paese di origine. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha poi ampliato le tutele in materia di diritto alla vita familiare.

    La disciplina sull’espulsione è cambiata dopo il 2002?

    Sì. Il Testo unico immigrazione ha subito numerosi interventi legislativi che hanno ampliato le categorie di stranieri non espellibili (genitori di minori italiani, stranieri nati in Italia, ecc.) e introdotto la possibilità di conversione del permesso di soggiorno. Rimane però la struttura di fondo dell’automaticità dell’espulsione al verificarsi dei presupposti.

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  • Corte cost. n. 199/2002 – Riconoscimento fondazione testamentaria art. 600 c.c.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 600 del codice civile, che fissava il termine annuale per l’istanza di riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento. L’ordinanza di rimessione presentava vizi che ne impedivano l’esame nel merito, anche in considerazione della sopravvenuta abrogazione della norma censurata.

    Di cosa si tratta

    Eredi legittimi avevano chiesto la declaratoria di inefficacia di una disposizione testamentaria a favore di una fondazione, perché l’istanza di riconoscimento era stata presentata otto giorni dopo la scadenza del termine annuale decorrente dall’apertura della successione. L’istanza era però stata presentata entro un anno dalla conoscenza del testamento da parte degli esecutori. Il Tribunale di Siracusa aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla conoscenza, non dall’apertura della successione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 600 del codice civile, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui – secondo la costante giurisprudenza – il termine annuale per l’istanza di riconoscimento della fondazione decorre, nel caso di testamento pubblico, dall’apertura della successione anziché dalla conoscenza della disposizione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Ha rilevato che l’art. 600 c.c. era stato abrogato dalla legge n. 192/2000 prima della trattazione del giudizio. Il rimettente aveva argomentato sulla persistente applicabilità della norma abrogata per via del diritto quesito, ma l’ordinanza di rimessione presentava vizi che ne rendevano impossibile l’esame nel merito.

    Il principio

    Quando la norma censurata è stata abrogata, il giudice rimettente deve fornire adeguata motivazione sulla persistente rilevanza del dubbio nel caso concreto, dimostrando perché la norma abrogata continui ad applicarsi al giudizio pendente. In assenza di tale motivazione l’ordinanza è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 600 c.c. prima dell’abrogazione?

    L’art. 600 c.c. stabiliva che la disposizione testamentaria a favore di una fondazione non ancora riconosciuta era efficace solo se entro un anno dall’eseguibilità del testamento fosse stata presentata l’istanza di riconoscimento all’autorità governativa. Decorso il termine senza presentazione dell’istanza, la disposizione diventava inefficace e i beni si devolevano agli eredi legittimi.

    Cosa è cambiato con la legge n. 192/2000 e il d.P.R. n. 361/2000?

    Il d.P.R. n. 361/2000 ha riformato il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche private, abolendo il controllo preventivo governativo e sostituendolo con la semplice iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura. Le fondazioni ottengono la personalità giuridica con l’iscrizione, senza più termini annuali per presentare istanze.

    Gli eredi legittimi possono ancora contestare le fondazioni istituite per testamento?

    Sì, ma solo per vizi del testamento (mancanza dei requisiti di forma o di capacità del testatore) o per violazione della quota di riserva spettante ai legittimari. Non esiste più il meccanismo dell’inefficacia per tardiva presentazione dell’istanza di riconoscimento.

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  • Corte cost. n. 198/2002 – Totalizzazione contributi ENPALS e INPS commercianti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che non consentivano la totalizzazione dei contributi ENPALS (lavoratori dello spettacolo) con quelli della gestione speciale commercianti dell’INPS. Il sistema pensionistico pluralistico lascia al legislatore ampia discrezionalità nel regolare le totalizzazioni tra diverse gestioni, e la mancata previsione in questo caso non viola gli artt. 2, 3, 35 e 38 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore aveva versato contributi sia all’ENPALS sia alla gestione speciale commercianti dell’INPS. Aveva chiesto di totalizzare i contributi per ottenere un’unica pensione che tenesse conto dell’intera anzianità contributiva, ma la normativa vigente non lo consentiva: la sola opzione era la «pensione supplementare» INPS al compimento dei 65 anni. Il Tribunale di Alessandria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dello spettacolo iscritti anche alla gestione artigiani (per cui la totalizzazione era ammessa dall’art. 9 della legge n. 463/1959).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Alessandria ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 del d.P.R. n. 1420/1971 e 16 della legge n. 233/1990, in riferimento agli artt. 2, 3, 35 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la totalizzazione, ai fini pensionistici, dei contributi versati all’ENPALS con quelli versati alla gestione speciale commercianti presso l’INPS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il sistema pensionistico è storicamente basato sul pluralismo delle gestioni, ciascuna con proprie regole. La totalizzazione non ha carattere generale nel nostro ordinamento e la sua previsione o esclusione è scelta discrezionale del legislatore. La disparità rispetto alla gestione artigiani non è irragionevole, trattandosi di categorie con storie previdenziali distinte. La «pensione supplementare» INPS costituiva uno strumento alternativo di tutela.

    Il principio

    La mancata previsione della totalizzazione tra contributi versati a gestioni previdenziali diverse non viola la Costituzione quando rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta arbitraria. Il trattamento differenziato rispetto ad altre categorie non integra di per sé disparità ingiustificata, purché la diversità di disciplina abbia una giustificazione razionale nella diversità delle situazioni a confronto.

    Domande e risposte

    Cosa è la totalizzazione previdenziale e a cosa serve?

    La totalizzazione consente di sommare i periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali per calcolare un’unica pensione, come se ci si fosse sempre iscritti a un’unica gestione. Serve a chi ha svolto più attività soggette a regimi previdenziali diversi, evitando che i contributi versati «vadano persi» perché insufficienti a maturare autonomamente il diritto a pensione in ciascuna gestione.

    Perché la Corte ha distinto il caso ENPALS+commercianti da ENPALS+artigiani?

    La Corte ha rilevato che la totalizzazione tra ENPALS e artigiani era prevista da una norma specifica (art. 9 della legge n. 463/1959) con propria storia legislativa. Il fatto che il legislatore abbia esteso la totalizzazione a certi raggruppamenti e non ad altri non è di per sé discriminatorio, purché il trattamento differenziato si fondi su differenze oggettive tra le categorie. Le gestioni commercianti e artigiani hanno strutture e storie diverse.

    La situazione è cambiata per i lavoratori con contributi in più gestioni?

    Sì. Il d.lgs. n. 42/2006 e la successiva legge n. 247/2007 hanno introdotto un sistema generalizzato di totalizzazione per chi non raggiunge autonomamente i requisiti pensionistici in ciascuna gestione. Con le riforme successive (anche il regime della «pensione in totalizzazione» disciplinata dal d.P.C.M. n. 132/1959 come aggiornato), la questione decisa nel 2002 è oggi superata.

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  • Corte cost. n. 197/2002 – Indennità maternità coltivatrici dirette parto prematuro

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 546/1987 sull’indennità di maternità per le lavoratrici autonome, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di parto prematuro, l’indennità fosse corrisposta anche per i giorni non goduti prima del parto. Il d.lgs. n. 151/2001, entrato in vigore prima della decisione, aveva già eliminato la disparità lamentata estendendo la tutela a cinque mesi complessivi.

    Di cosa si tratta

    Una coltivatrice diretta aveva partorito al settimo mese di gravidanza. L’INPS aveva liquidato solo i tre mesi di indennità successivi al parto, rifiutando di corrispondere anche i due mesi pre-parto non goduti. Il Tribunale di Treviso aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che la norma creasse una disparità ingiustificata tra le coltivatrici che partoriscono a termine (che godono di cinque mesi totali) e quelle che partoriscono prematuramente (che in concreto ricevevano meno).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che in caso di parto anticipato l’indennità sia corrisposta anche per il periodo non goduto ante-parto fino alla durata complessiva di cinque mesi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione. Ha rilevato che il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla tutela della maternità), entrato in vigore prima della decisione, aveva riconosciuto anche alle lavoratrici autonome l’indennità per cinque mesi complessivi indipendentemente dalla data effettiva del parto. Il problema denunciato era quindi già stato risolto dal legislatore, e non residuava alcuna violazione degli artt. 3 e 31 della Costituzione.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, sopravviene una modifica normativa che elimina la disparità lamentata dal giudice rimettente, la questione deve essere dichiarata non fondata «nei sensi di cui in motivazione», segnalando che il vizio denunciato è stato rimosso dall’evoluzione legislativa. Il legislatore mantiene ampia discrezionalità nel modulare i trattamenti previdenziali delle lavoratrici autonome, purché il risultato complessivo non sia irragionevole.

    Domande e risposte

    Le coltivatrici dirette sono obbligate ad astenersi dal lavoro durante la maternità?

    No. Le lavoratrici autonome, a differenza delle subordinate, non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro nel periodo di maternità. Hanno però diritto all’indennità economica prevista dalla legge n. 546/1987, oggi disciplinata dal d.lgs. n. 151/2001. L’assenza di obbligo di astensione non fa venire meno il diritto all’indennità.

    Cosa cambia con il d.lgs. n. 151/2001 per le lavoratrici autonome in caso di parto prematuro?

    L’art. 68 del d.lgs. n. 151/2001 ha eliminato il riferimento alla data presunta del parto e a quella effettiva, prevedendo che l’indennità spetti «per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa». Il risultato è che, anche per le lavoratrici autonome, in caso di parto prematuro l’indennità viene corrisposta per i complessivi cinque mesi, distribuiti secondo la data effettiva del parto.

    La Corte costituzionale aveva già dichiarato simili ineguaglianze illegittime per le lavoratrici subordinate?

    Sì. Con la sentenza n. 270/1999, la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1204/1971 nella parte in cui non permetteva alle lavoratrici subordinate di recuperare i giorni di astensione pre-parto non goduti in caso di parto prematuro. La legge n. 53/2000 aveva poi recepito questa indicazione. Il d.lgs. n. 151/2001 ha poi esteso la stessa logica alle lavoratrici autonome.

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  • Corte cost. n. 196/2002 – Conflitto attribuzioni delimitazione bacino idrografico Piave

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento contro il d.P.R. 21 dicembre 1999 sulla delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave. Il decreto — e la cartografia allegata — aveva lo scopo tecnico di delimitare il bacino ai fini della normativa sulla difesa del suolo e non era idoneo a modificare i confini amministrativi della Provincia né a lederne le attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato un decreto presidenziale che, nel delimitare il bacino idrografico del fiume Piave, allegava una cartografia in cui il confine tra il Comune di Canazei (Trento) e il Comune di Rocca Pietore (Veneto) veniva rappresentato come una linea retta attraverso il ghiacciaio della Marmolada. La Provincia lamentava che tale tracciato contraddicesse quanto già definitivamente accertato con un d.P.R. del 1982 e con una sentenza del Consiglio di Stato del 1998, che avevano fissato il confine lungo la linea di displuvio. Temeva quindi una riduzione surrettizia del proprio territorio e del proprio demanio, inclusa una parte del ghiacciaio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 21 dicembre 1999 recante «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave», lamentando la lesione delle attribuzioni garantite dagli artt. 131 e 132 della Costituzione, dalle norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il decreto impugnato aveva il solo scopo tecnico di delimitare il bacino idrografico ai fini della normativa sulla difesa del suolo (legge n. 183/1989), senza alcuna funzione di accertamento o modifica dei confini amministrativi tra enti territoriali. La cartografia allegata non era idonea a produrre l’effetto lesivo lamentato dalla Provincia: i confini amministrativi rimangono quelli già definitivamente stabiliti dagli atti precedenti. Il ricorso era inammissibile per inidoneità dell’atto a produrre la menomazione lamentata.

    Il principio

    La delimitazione tecnica di un bacino idrografico effettuata ai fini della normativa sulla difesa del suolo non produce effetti sui confini amministrativi tra enti territoriali. Questi ultimi rimangono quelli già accertati con atti aventi specifica funzione delimitativa. Un atto privo di attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite non può essere oggetto di un valido conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra bacino idrografico e confine amministrativo?

    Il bacino idrografico è un concetto geografico-tecnico: individua l’area di raccolta delle acque di un fiume. Il confine amministrativo è il limite giuridico tra enti territoriali. I due possono non coincidere, e l’atto che delimita il bacino idrografico non può automaticamente ridisegnare i confini amministrativi, i quali si modificano solo con specifici atti normativi o decisioni giurisdizionali.

    Perché la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile invece di esaminarlo nel merito?

    Il conflitto di attribuzione è ammissibile solo se l’atto impugnato è idoneo a ledere le attribuzioni costituzionali del ricorrente. La Corte ha ritenuto che il decreto sulla delimitazione del bacino del Piave non avesse la funzione né la capacità di modificare i confini amministrativi. In assenza di questa idoneità lesiva, il ricorso non può essere esaminato nel merito.

    Cosa succede ai confini tra Trento e Veneto sul ghiacciaio della Marmolada?

    Rimangono quelli già definitivamente accertati: il d.P.R. del 29 maggio 1982 e la sentenza del Consiglio di Stato del 23 ottobre 1998 avevano stabilito che il confine corre lungo la linea di displuvio, non lungo la vecchia linea retta della cartografia I.G.M. Il decreto del 1999 non ha modificato questo assetto.

    Norme collegate

    • Art. 132 della Costituzione — disciplina la modifica delle circoscrizioni regionali e provinciali, parametro invocato dalla ricorrente
  • Corte cost. n. 255/2002 – Regione Siciliana entrate tributarie riparto Stato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava allo Stato dare attuazione unilateralmente, senza la partecipazione della Regione Siciliana, alla riserva a favore dell’erario statale prevista dall’art. 14 del d.l. n. 79 del 1997. Ha conseguentemente annullato tre atti ministeriali che destinavano allo Stato entrate tributarie (tassa ipotecaria, anticipo TFR, chiusura liti fiscali) spettanti alla Regione in forza dello Statuto speciale siciliano.

    Di cosa si tratta

    Lo Statuto speciale della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione (d.P.R. n. 1074 del 1965) riservano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio regionale, eccetto le “nuove entrate tributarie” destinata a finalità specifiche dello Stato. Il Ministero delle finanze aveva emanato nel 1997 un decreto e due circolari che disponevano il versamento integrale allo Stato di tre categorie di entrate — tassa ipotecaria, anticipo imposta sul TFR, e importi per la chiusura delle liti fiscali pendenti — senza aver concordato queste modalità con la Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana aveva proposto tre conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento agli artt. 36 dello Statuto regionale siciliano e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione in materia finanziaria), chiedendo l’annullamento: a) del decreto dirigenziale del 21 maggio 1997 sulla tassa ipotecaria; b) della circolare n. 196/E del 1997 sull’anticipo d’imposta sul TFR; c) della circolare n. 190/E del 1997 sulla chiusura delle liti fiscali pendenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto i tre ricorsi, riuniti in un’unica sentenza. Ha richiamato la propria sentenza n. 347 del 2000, che aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997 nella parte in cui, nel dettare le modalità di attuazione della riserva statale, non prevedeva la partecipazione della Regione al relativo procedimento. Poiché gli atti impugnati erano applicativi di quella norma incostituzionale, essi risultano viziati in via derivata, con conseguente lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione Siciliana. La Corte ha quindi annullato i tre atti nelle parti impugnate.

    Il principio

    L’attuazione del meccanismo di riserva allo Stato delle entrate tributarie erariali siciliane non può avvenire con atto unilaterale del Governo: il principio di leale cooperazione impone che la Regione Siciliana partecipi al procedimento di determinazione dei criteri tecnici di ripartizione, data la necessità di complesse valutazioni tecnico-finanziarie. Gli atti adottati senza questa partecipazione sono viziati in via derivata dall’incostituzionalità della norma di base.

    Domande e risposte

    Quali entrate tributarie spettano alla Regione Siciliana in base allo Statuto speciale?

    In forza dell’art. 36 dello Statuto siciliano e del d.P.R. n. 1074 del 1965, spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, riscosse nel territorio regionale. Fanno eccezione solo le “nuove entrate”: tributi istituiti per la prima volta con destinazione vincolata a finalità specifiche dello Stato, espressamente indicate dalla legge.

    Cosa è il principio di leale cooperazione nei rapporti Stato-Regioni?

    Il principio di leale cooperazione, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, impone allo Stato e alle Regioni di agire reciprocamente con correttezza istituzionale e in modo da salvaguardare gli interessi dell’altra parte. In materia finanziaria, quando le scelte statali incidono sulle entrate regionali, questo principio si traduce nell’obbligo di coinvolgere la Regione nelle decisioni, specie quando siano necessarie valutazioni tecniche complesse.

    La cessazione degli effetti delle clausole di riserva statale dal 2002 ha reso prive di oggetto le domande della Regione?

    No. La Corte ha rilevato che la legge finanziaria 2002 (art. 52, comma 6, della legge n. 448 del 2001) ha fatto cessare le riserve statali dal 1° gennaio 2002, ma solo per il futuro. Per il periodo precedente, la Regione conservava interesse all’annullamento degli atti ministeriali che avevano illegittimamente trattenuto allo Stato entrate di sua spettanza.

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  • Corte cost. n. 254/2002 – Poste telegramma irresponsabilità incostituzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 6 del codice postale (d.P.R. n. 156 del 1973) nella parte in cui esclude qualsiasi responsabilità delle Poste per il mancato recapito di un telegramma. Tale esclusione totale di responsabilità, nell’attuale contesto di privatizzazione e di diritto comune dei rapporti tra Poste e utenti, costituisce un anacronistico privilegio irragionevole in violazione dell’art. 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Reggio Calabria aveva portato alla Corte il caso di un cittadino che aveva subito un danno per perdita di chance a causa del mancato recapito da parte delle Poste di un telegramma con cui le Ferrovie dello Stato lo convocavano per le visite mediche relative a un concorso. Poiché le Ferrovie erano state assolvente da ogni colpa, il danno ricadeva sulle Poste. Ma l’art. 6 del codice postale del 1973 escludeva in radice qualsiasi responsabilità delle Poste fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Calabria aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui escludevano l’obbligo di risarcimento a carico delle Poste Italiane s.p.a. per il mancato recapito di un telegramma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione sull’art. 6 e dichiarato inammissibile quella sull’art. 249. L’art. 249 disciplina i danni a persone o cose causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali: fattispecie del tutto diversa da quella di causa (mancato recapito), quindi priva di rilevanza. Quanto all’art. 6, la Corte ha ritenuto che l’esclusione totale di responsabilità non sia più giustificabile nell’attuale fase di evoluzione dell’ordinamento: il rapporto tra Poste e utenti è diventato un rapporto di diritto privato, e nel diritto comune è addirittura nullo il patto di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.). Una totale irresponsabilità degrada il rapporto a mero fatto, privando di giuridicità il vincolo.

    Il principio

    L’esclusione assoluta di responsabilità del gestore di un servizio telegrafico per il mancato recapito costituisce un anacronistico privilegio incompatibile con la natura privatistica del rapporto tra Poste e utenti. Può essere prevista una disciplina speciale che limiti la responsabilità, ma non una che la escluda totalmente, pena la violazione del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza sanciti dall’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le Poste sono responsabili per il mancato recapito di un telegramma?

    Sì, dopo questa sentenza. La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva in radice qualsiasi responsabilità. Il legislatore ha la discrezionalità di prevedere una responsabilità limitata rispetto al diritto comune (es. tetti risarcitori), ma non può escluderla totalmente.

    Cosa è il danno da perdita di chance?

    Il danno da perdita di chance è il risarcimento dovuto quando un comportamento illecito priva il danneggiato di un’opportunità concreta e seria di ottenere un risultato vantaggioso. Nel caso esaminato, il mancato recapito del telegramma aveva privato il destinatario della possibilità di partecipare alle visite mediche per un concorso.

    Il codice postale del 1973 escludeva qualsiasi risarcimento per i telegrammi?

    Sì, nella sua formulazione originaria. L’art. 6 prevedeva una regola generale di irresponsabilità per tutti i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni. Per i telegrammi, norme secondarie prevedevano al massimo il rimborso della tassa pagata per il servizio, ma non un risarcimento del danno subito dall’utente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 253/2002 – Conflitto attribuzione Camera Sgarbi insindacabilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione risollevato dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 21 giugno 2000 che dichiarava insindacabili le opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di un magistrato. La riproposizione del conflitto era necessaria per un vizio procedurale della notificazione del primo atto introduttivo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Caltanissetta stava celebrando un processo penale per diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per espressioni ritenute diffamatorie nei confronti di un giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di quelle opinioni ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Un primo conflitto era stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 499 del 2000, ma la relativa notificazione non era mai stata eseguita per un disguido, rendendo necessaria la riproposizione del conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Caltanissetta aveva riproposto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 21 giugno 2000 (doc. IV-quater, n. 138), con cui erano state dichiarate insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dal deputato Sgarbi nei confronti del magistrato Montalto. Il Tribunale sosteneva che quelle dichiarazioni non presentassero il necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953. Ha riscontrato la sussistenza sia del requisito soggettivo (il Tribunale di Caltanissetta e la Camera dei deputati sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono) sia del requisito oggettivo (lamentata lesione della sfera di attribuzioni del giudice). Ha tuttavia rimandato alla fase in contraddittorio la valutazione definitiva di ammissibilità, in particolare sulla questione nuova della riproponibilità del conflitto quando non sia stata effettuata la notificazione del precedente atto introduttivo.

    Il principio

    Nel giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, la fase preliminare di ammissibilità è condotta senza contraddittorio e si limita a verificare i requisiti soggettivi e oggettivi. Questioni nuove — come la riproponibilità del medesimo conflitto quando la notificazione del precedente atto introduttivo non sia stata effettuata — devono essere discusse nella fase del contraddittorio tra le parti.

    Domande e risposte

    Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia copre le dichiarazioni rese nel corso del mandato parlamentare in senso stretto, ma non si estende automaticamente a ogni dichiarazione pubblica del parlamentare.

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Ogni potere dello Stato che lamenti la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite da parte di un altro potere. I singoli organi giurisdizionali — inclusi i singoli tribunali — sono legittimati a proporre il conflitto in quanto svolgono le proprie funzioni in posizione di piena indipendenza costituzionalmente garantita.

    Come si determina il nesso funzionale tra un’opinione e la funzione parlamentare?

    La Corte costituzionale ha elaborato nel tempo criteri per il “nesso funzionale”: l’opinione deve essere correlata all’esercizio delle funzioni tipiche del parlamentare (attività di voto, di partecipazione ai dibattiti assembleari, di presentazione di atti parlamentari). La mera coincidenza temporale tra un’affermazione e il mandato parlamentare non è sufficiente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 252/2002 – Giudizio abbreviato termine richiesta mutamento normativo

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Prato sulla questione del termine per chiedere il giudizio abbreviato dopo un decreto di giudizio immediato. La stessa Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 458, comma 1, c.p.p. con la sentenza n. 120 del 2002, modificando il dies a quo del termine in modo rilevante per l’esercizio del diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Prato, trattando un giudizio immediato a carico di un imputato di nazionalità cinese e detenuto, aveva sollevato questione sulla “non congrua” brevità del termine di sette giorni entro cui l’imputato deve chiedere il giudizio abbreviato dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Secondo il rimettente, questo termine sarebbe troppo breve per consentire all’imputato di prepararsi adeguatamente e valutare la convenienza del rito alternativo, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Prato aveva sollevato, in riferimento all’art. 111, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede un termine (all’epoca sette giorni) per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, lamentandone la “non congrua” brevità e il contrasto con il diritto dell’imputato al tempo necessario per preparare la difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Prato. Dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte aveva emanato la sentenza n. 120 del 2002, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dello stesso art. 458, comma 1, c.p.p.: la norma era incostituzionale nella parte in cui faceva decorrere il termine dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore rispettivamente del decreto o della data dell’udienza. Questo mutamento della disciplina censurata — relativo proprio al dies a quo del termine e quindi all’esercizio del diritto di difesa — rendeva necessario che il giudice a quo verificasse se la questione fosse ancora rilevante.

    Il principio

    Se, nel corso del giudizio costituzionale, la Corte pronuncia una sentenza di parziale illegittimità della stessa norma impugnata, modificandone un aspetto rilevante per il diritto di difesa, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perché valuti se la questione residua rimanga ancora rilevante e attuale nel proprio giudizio.

    Domande e risposte

    Qual è il termine attuale per chiedere il giudizio abbreviato dopo un decreto di giudizio immediato?

    A seguito della sentenza n. 120 del 2002, il termine decorre non più dalla sola notificazione del decreto di giudizio immediato, ma dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore rispettivamente del decreto ovvero della data fissata per il giudizio, assicurando così un dies a quo più garantista per la preparazione della difesa.

    Il giudizio abbreviato è sempre conveniente per l’imputato?

    Il giudizio abbreviato comporta, in caso di condanna, una riduzione di pena di un terzo. È conveniente quando gli atti d’indagine già acquisiti siano favorevoli o quando la pena definitiva prevista sia comunque sopportabile con lo sconto. La scelta richiede una valutazione tecnica del difensore basata sull’intero fascicolo del PM.

    L’art. 111 Cost. garantisce un termine minimo per scegliere i riti alternativi?

    L’art. 111, terzo comma, Cost. garantisce all’imputato “il tempo e le condizioni per preparare la difesa”. La Corte ha ritenuto che questo principio si applica anche alla scelta dei riti alternativi, richiedendo che l’imputato abbia effettiva possibilità di conoscere e valutare la propria situazione processuale prima di optare per il giudizio abbreviato.

    Norme collegate

    • Art. 111 della Costituzione — giusto processo e diritto dell’imputato al tempo necessario per la difesa, parametro della questione
  • Corte cost. n. 269/2002 – Indennità disoccupazione dimissioni per giusta causa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998, che esclude il diritto all’indennità di disoccupazione in caso di dimissioni. La norma non impedisce il riconoscimento dell’indennità quando le dimissioni siano riconducibili a comportamenti del datore di lavoro che abbiano reso impossibile la prosecuzione del rapporto, configurando una condizione di disoccupazione involontaria in senso sostanziale.

    Di cosa si tratta

    Una lavoratrice si era dimessa per giusta causa a causa del mancato pagamento delle retribuzioni da parte del datore per quattro mesi consecutivi, e aveva poi chiesto all’INPS l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. L’INPS aveva negato la prestazione ritenendo che le «dimissioni» fossero escluse dal diritto all’indennità dalla norma impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ravenna ha impugnato l’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sostenendo che escludere dall’indennità di disoccupazione anche le dimissioni per giusta causa — che non dipendono dalla libera scelta del lavoratore ma da comportamenti del datore — violasse il principio di uguaglianza e il diritto alla protezione previdenziale contro la disoccupazione involontaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione nei sensi di cui in motivazione. Dalla norma impugnata non discende l’esclusione dell’indennità anche nelle ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto. In tali casi la disoccupazione è sostanzialmente involontaria e il diritto all’indennità deve essere riconosciuto.

    Il principio

    Il diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 38 Cost. si estende alle ipotesi in cui le dimissioni del lavoratore siano state determinate non dalla libera scelta di interrompere il rapporto, ma da comportamenti del datore di lavoro che abbiano reso impossibile o non esigibile la continuazione del rapporto medesimo. In tali casi la disoccupazione è involontaria in senso sostanziale.

    Domande e risposte

    Chi si dimette per giusta causa ha diritto all’indennità di disoccupazione?

    Sì, secondo l’interpretazione indicata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 269/2002. Le dimissioni per giusta causa, causate da comportamenti del datore che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto, configurano una disoccupazione sostanzialmente involontaria, tutelata dall’art. 38 Cost.

    Cosa si intende per «dimissioni per giusta causa»?

    Sono le dimissioni rassegnate dal lavoratore in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.). Tra le ipotesi tipiche figurano il mancato pagamento delle retribuzioni, le molestie, le modifiche sostanziali delle mansioni in peggio.

    In che modo l’art. 38 Cost. tutela la disoccupazione?

    L’art. 38, secondo comma, Cost. sancisce il diritto dei lavoratori a una protezione previdenziale in caso di disoccupazione involontaria. La Corte ha più volte precisato che questo diritto riguarda la disoccupazione involontaria in senso sostanziale, non solo quella formalmente involontaria derivante da licenziamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 251/2002 – Contratti termine scuola pubblica stabilizzazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Torino sull’art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 29 del 1993, che esclude la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato dei contratti a termine irregolari con la P.A. Il rimettente non aveva considerato la disciplina speciale delle supplenze scolastiche, determinando un difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Insegnanti di scuola secondaria assunti con successivi contratti annuali dal Provveditorato agli Studi di Torino agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sostenendo che i loro contratti a termine fossero illegittimi. Il Tribunale di Torino aveva sollevato questione sulla norma che, nel pubblico impiego, esclude la sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato in caso di violazione delle norme sui contratti a termine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 8, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 22 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui esclude che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego dei lavoratori da parte delle P.A. possa comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: (1) l’inammissibilità dell’intervento del CIP-AN (associazione di insegnanti precari), soggetto non parte nel giudizio a quo e privo di interesse qualificato; (2) la manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente aveva omesso qualsiasi riferimento alla disciplina speciale delle supplenze scolastiche (art. 4 della legge n. 124 del 1999) e al suo rapporto con la legge n. 230 del 1962 che assumeva applicabile. Senza chiarire questo punto, non era possibile valutare se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile nel giudizio.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione è inammissibile se il rimettente muove da una premessa normativa apoditticamente affermata senza confrontarsi con la disciplina speciale vigente nel settore interessato. Nel pubblico impiego scolastico, la disciplina delle supplenze prevista dall’art. 4 della legge n. 124 del 1999 costituisce un corpus speciale che il giudice deve esaminare prima di invocare la disciplina generale.

    Domande e risposte

    Gli insegnanti precari della scuola pubblica hanno diritto alla stabilizzazione per abuso dei contratti a termine?

    La normativa esclude espressamente che la violazione delle norme sui contratti a termine nel pubblico impiego comporti la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, a differenza del settore privato. La questione della compatibilità di questa disciplina con il diritto europeo è stata oggetto di successive pronunce della Corte di Giustizia UE.

    Chi è legittimato a intervenire nel giudizio davanti alla Corte costituzionale?

    Nel giudizio incidentale sono legittimate le parti del giudizio a quo e i soggetti terzi titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Le associazioni di categoria che non siano parte nel giudizio principale non possono intervenire.

    Cosa cambia tra la trasformazione del contratto nel settore privato e nel settore pubblico?

    Nel settore privato, la violazione delle norme sui contratti a termine determina la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Nel pubblico impiego, invece, la sanzione è solo risarcitoria (diritto al risarcimento del danno), poiché l’accesso stabile alle P.A. deve avvenire tramite concorso pubblico.

    Norme collegate