Autore: Andrea Marton

  • Art. 131 ter T.U.B. Abusiva attivita’ di prestazione di servizi di pagamento

    Art. 131 ter T.U.B. Abusiva attivita’ di prestazione di servizi di pagamento

    Art. 131 ter T.U.B. – Abusiva attivita’ di prestazione di servizi di pagamento

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 2

    “1. Chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-sexies senza essere autorizzato ai sensi dell’articolo 114-novies e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.”

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  • Art. 132 T.U.B.: Abusiva attivita’ finanziaria

    Art. 132 T.U.B.: Abusiva attivita’ finanziaria

    Art. 132 T.U.B. – Abusiva attivita’ finanziaria.

    In vigore dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

    “1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu’ attivita’ finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.”

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  • Art. 36 Codice Civile: Ordinamento e amministrazione delle

    Art. 36 Codice Civile: Ordinamento e amministrazione delle

    Art. 36 c.c. Ordinamento e amministrazione delle

    In vigore

    associazioni non riconosciute L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

  • Art. 132 bis T.U.B.: Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale

    Art. 132 bis T.U.B.: Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale

    Art. 132 bis T.U.B. – Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale.

    In vigore dal 01/03/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 35

    “1. Se vi e’ fondato sospetto che una societa’ svolga attivita’ di raccolta del risparmio, attivita’ bancaria, attivita’ di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attivita’ finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d’Italia o l’UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della societa’.”

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  • Art. 133 T.U.B.: Abuso di denominazione

    Art. 133 T.U.B.: Abuso di denominazione

    Art. 133 T.U.B. – Abuso di denominazione.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ bancaria e’ vietato a soggetti diversi dalle banche.

    1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “moneta elettronica” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ di emissione di moneta elettronica e’ vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.

    1-ter. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “istituto di pagamento” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ di prestazione di servizi di pagamento e’ vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.

    1-quater. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola “finanziaria” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ finanziaria loro riservata e’ vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106.

    2. La Banca d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari.

    3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo 111.

    3-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9.”

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  • Art. 134 T.U.B.: Tutela dell’attivita’ di vigilanza bancaria e finanziaria

    Art. 134 T.U.B.: Tutela dell’attivita’ di vigilanza bancaria e finanziaria

    Art. 134 T.U.B. – Tutela dell’attivita’ di vigilanza bancaria e finanziaria.

    In vigore dal 01/01/1994

    Soppresso da: Decreto legislativo del 11/04/2002 n. 61 Articolo 8

    “1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d’Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, e’ punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu’ grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre societa’ comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza e’ punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.”

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  • Art. 135 T.U.B.: Reati societari

    Art. 135 T.U.B.: Reati societari

    Art. 135 T.U.B. – Reati societari. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.43 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 29/02/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 9

    “1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.”

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  • Art. 136 T.U.B.: Obbligazioni degli esponenti bancari

    Art. 136 T.U.B.: Obbligazioni degli esponenti bancari

    Art. 136 T.U.B. – Obbligazioni degli esponenti bancari.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non puo’ contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimita’ con l’esclusione del voto dell’esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. E’ facolta’ del consiglio di amministrazione delegare l’approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalita’ ivi previste.

    2. (Comma abrogato).

    2-bis. (Comma abrogato).

    3. L’inosservanza delle disposizioni del comma 1 e’ punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.”

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  • Art. 137 T.U.B.: Mendacio e falso interno

    Art. 137 T.U.B.: Mendacio e falso interno

    Art. 137 T.U.B. – Mendacio e falso interno.

    In vigore dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

    “1. (Comma abrogato)

    1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se’ o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino ad euro 10.000.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonche’ i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda fino a lire venti milioni.”

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  • Art. 37 Codice Civile: Fondo comune

    Art. 37 Codice Civile: Fondo comune

    Art. 37 c.c. Fondo comune

    In vigore

    I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.