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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Milano sull’art. 3 del decreto Balduzzi (d.l. n. 158/2012) in materia di responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria per colpa lieve. L’ordinanza di rimessione non motivava adeguatamente l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Di cosa si tratta
Il decreto Balduzzi (d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012) aveva introdotto all’art. 3 una causa di non punibilità per l’esercente la professione sanitaria che, attenendosi a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, cagioni un danno al paziente per colpa lieve. Il Tribunale di Milano, investito di un processo per lesioni personali gravi a carico di operatori sanitari di un istituto ortopedico, si era chiesto se la nuova norma fosse applicabile al caso di specie e aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 in riferimento a numerosi parametri.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 co. 2, 27, 28, 32, 33 e 111 Cost. Rimettente: Tribunale di Milano (composizione monocratica).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che l’ordinanza di rimessione non aveva compiutamente motivato l’impossibilità di un’interpretazione della norma censurata costituzionalmente orientata, né illustrava adeguatamente i profili di contrasto con i singoli parametri costituzionali invocati.
Il principio
Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice remittente deve verificare se la norma censurata sia suscettibile di un’interpretazione conforme a Costituzione. Se non lo fa — o non motiva adeguatamente questo tentativo — la questione è inammissibile per difetto di motivazione.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 3 del decreto Balduzzi per i medici?
Il comma 1 stabiliva che il medico che si attenesse a linee guida e buone pratiche accreditate non rispondesse penalmente per colpa lieve, fermi restando l’obbligo risarcitorio civile e la responsabilità per colpa grave. Era una norma di favor per l’attività medica destinata a ridurre la «medicina difensiva».
Perché il Tribunale di Milano aveva sollevato la questione?
Il tribunale era incerto su come applicare la norma a fatti commessi prima della sua entrata in vigore e sulle conseguenze per le posizioni dei diversi imputati. Aveva sollevato la questione senza però illustrare perché non fosse possibile una lettura conforme a Costituzione.
Come è stata in seguito la sorte del decreto Balduzzi?
L’art. 3 del decreto Balduzzi è stato poi abrogato e sostituito dalla legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017), che ha ulteriormente specificato i limiti della responsabilità penale del personale sanitario, restringendo la punibilità ai soli casi di colpa grave.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute: coinvolto sia come diritto del paziente al risarcimento sia come ambito di competenza professionale medica
- Art. 25 della Costituzione — secondo comma: principio di legalità penale, rilevante nella definizione dei confini della responsabilità medica
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza nel trattamento della colpa professionale dei sanitari