Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 295/2013 — Colpa medica lieve e legge Balduzzi: manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Milano sull’art. 3 del decreto Balduzzi (d.l. n. 158/2012) in materia di responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria per colpa lieve. L’ordinanza di rimessione non motivava adeguatamente l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata.

    Di cosa si tratta

    Il decreto Balduzzi (d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012) aveva introdotto all’art. 3 una causa di non punibilità per l’esercente la professione sanitaria che, attenendosi a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, cagioni un danno al paziente per colpa lieve. Il Tribunale di Milano, investito di un processo per lesioni personali gravi a carico di operatori sanitari di un istituto ortopedico, si era chiesto se la nuova norma fosse applicabile al caso di specie e aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 in riferimento a numerosi parametri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 co. 2, 27, 28, 32, 33 e 111 Cost. Rimettente: Tribunale di Milano (composizione monocratica).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che l’ordinanza di rimessione non aveva compiutamente motivato l’impossibilità di un’interpretazione della norma censurata costituzionalmente orientata, né illustrava adeguatamente i profili di contrasto con i singoli parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice remittente deve verificare se la norma censurata sia suscettibile di un’interpretazione conforme a Costituzione. Se non lo fa — o non motiva adeguatamente questo tentativo — la questione è inammissibile per difetto di motivazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 3 del decreto Balduzzi per i medici?

    Il comma 1 stabiliva che il medico che si attenesse a linee guida e buone pratiche accreditate non rispondesse penalmente per colpa lieve, fermi restando l’obbligo risarcitorio civile e la responsabilità per colpa grave. Era una norma di favor per l’attività medica destinata a ridurre la «medicina difensiva».

    Perché il Tribunale di Milano aveva sollevato la questione?

    Il tribunale era incerto su come applicare la norma a fatti commessi prima della sua entrata in vigore e sulle conseguenze per le posizioni dei diversi imputati. Aveva sollevato la questione senza però illustrare perché non fosse possibile una lettura conforme a Costituzione.

    Come è stata in seguito la sorte del decreto Balduzzi?

    L’art. 3 del decreto Balduzzi è stato poi abrogato e sostituito dalla legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017), che ha ulteriormente specificato i limiti della responsabilità penale del personale sanitario, restringendo la punibilità ai soli casi di colpa grave.

    Norme collegate

    • Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute: coinvolto sia come diritto del paziente al risarcimento sia come ambito di competenza professionale medica
    • Art. 25 della Costituzione — secondo comma: principio di legalità penale, rilevante nella definizione dei confini della responsabilità medica
    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza nel trattamento della colpa professionale dei sanitari
  • Corte cost. n. 294/2013 — Pensioni: manifesta inammissibilità sul blocco della perequazione automatica

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti campana sul blocco della perequazione automatica delle pensioni (c.d. «rivalutazione») previsto dalla manovra finanziaria del 2011. La questione difettava dei requisiti di motivazione richiesti per la sua ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, era investita di ricorsi di pensionati che contestavano il blocco della perequazione automatica (adeguamento delle pensioni all’inflazione) introdotto dall’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98/2011 e dall’art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201/2011. Il giudice remittente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tali norme in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97, primo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti campana (in composizione monocratica), con ordinanze del 22 febbraio 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011, nonché — in via subordinata — dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011, in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. Rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non soddisfaceva i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata, rendendo impossibile il giudizio di costituzionalità.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale deve contenere una motivazione adeguata sulla rilevanza (incidenza sulla decisione del giudizio a quo) e sulla non manifesta infondatezza: difetti di questa motivazione determinano la manifesta inammissibilità della questione, senza che la Corte entri nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa è la perequazione automatica delle pensioni?

    È il meccanismo che adegua periodicamente l’importo delle pensioni all’andamento del costo della vita (inflazione). Le norme censurate avevano sospeso o limitato questo adeguamento per le pensioni di importo superiore a determinate soglie, come misura di contenimento della spesa pubblica.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché l’ordinanza di rimessione non illustrava adeguatamente: (1) perché la questione fosse rilevante ai fini della decisione del caso concreto; (2) i motivi per cui la norma appariva non manifestamente infondata sul piano costituzionale. Senza questi elementi, la Corte non può pronunciarsi nel merito.

    La blocco della perequazione pensionistica era costituzionale?

    In questa ordinanza la Corte non si è pronunciata sul merito. Successivamente, con la sentenza n. 70 del 2015, la Corte ha dichiarato illegittimo il blocco totale della rivalutazione previsto dalla legge di stabilità 2012 per le pensioni superiori a tre volte il minimo.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza delle scelte legislative in materia previdenziale
    • Art. 97 della Costituzione — primo comma: buon andamento della pubblica amministrazione, richiamato in tema di spesa previdenziale
  • Corte cost. n. 293/2013 — Riesame cautelare e retrodatazione dei termini di custodia

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 309 c.p.p. nella parte in cui — secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione — subordina la deducibilità della retrodatazione della decorrenza dei termini cautelari alla condizione che tutti gli elementi per la retrodatazione emergano dall’ordinanza impugnata. Tale ulteriore requisito limita irragionevolmente la garanzia dell’imputato in sede di riesame.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento di riesame delle misure cautelari personali (art. 309 c.p.p.) consente all’imputato di contestare i presupposti dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare. L’art. 297, comma 3, c.p.p. prevede che, in caso di emissione successiva di più ordinanze, i termini di durata massima della misura decorrano dalla data della prima applicazione della stessa misura, se gli elementi che avrebbero giustificato la prima ordinanza erano già noti all’autorità giudiziaria. Le Sezioni Unite della Cassazione avevano interpretato questa retrodatazione come deducibile in sede di riesame solo a due condizioni: che il termine fosse già scaduto al momento dell’emissione dell’ordinanza impugnata, e che tutti gli elementi per la retrodatazione risultassero dall’ordinanza stessa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bologna, giudice del rinvio vincolato all’interpretazione delle Sezioni Unite, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 309 c.p.p. in relazione all’art. 297, comma 3, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost. La norma, come interpretata, imponeva un requisito aggiuntivo — la risultanza di tutti gli elementi dall’ordinanza impugnata — non previsto dal testo e lesivo della garanzia della libertà personale e del diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 309 c.p.p. «in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall’art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata — oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell’emissione dell’ordinanza cautelare impugnata — anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza».

    Il principio

    Il procedimento di riesame deve consentire all’imputato di far valere la retrodatazione dei termini cautelari in base a tutti gli elementi disponibili negli atti, non solo quelli esplicitamente indicati nell’ordinanza impugnata: imporre tale secondo requisito comprime irragionevolmente le garanzie a tutela della libertà personale.

    Domande e risposte

    Cosa è la retrodatazione dei termini cautelari?

    Se il giudice emette più ordinanze cautelari successive per lo stesso fatto, l’art. 297, co. 3, c.p.p. prevede che i termini di durata massima decorrano dalla data del primo titolo cautelare, non da quello successivo, quando gli elementi giustificativi erano già noti. Evita così che la moltiplicazione delle ordinanze prolunghi artificiosamente la custodia.

    Cosa poteva eccepire l’imputato in sede di riesame prima di questa sentenza?

    Secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite censurata dalla Corte, l’imputato poteva chiedere la retrodatazione in sede di riesame solo se il termine era già scaduto e tutti gli elementi emergevano dall’ordinanza impugnata. La Corte ha eliminato questo secondo vincolo.

    Quali articoli della Costituzione erano in gioco?

    Il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.) in relazione alla garanzia della proporzionalità e durata delle misure restrittive della libertà.

    Norme collegate

    • Art. 13 della Costituzione — libertà personale: le misure cautelari incidono sul suo esercizio e devono essere soggette a controllo effettivo
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, che deve essere garantito anche nel procedimento di riesame delle misure cautelari
    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza: la limitazione del riesame era irragionevolmente discriminatoria
  • Corte cost. n. 321/2013 – Custodia cautelare obbligatoria per sequestro di persona e sopravvenuta mancanza di oggetto

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    Con l’ordinanza n. 321 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile — per sopravvenuta mancanza di oggetto — la questione sull’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale relativo alla custodia cautelare obbligatoria in carcere per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, in quanto la questione era già stata decisa con la sentenza n. 213 del 2013.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Cagliari, investito dell’appello avverso il rigetto di un’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per un imputato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), aveva sollevato questione di costituzionalità dell’art. 275, comma 3, c.p.p. La norma prevedeva la custodia in carcere obbligatoria per tale reato, salvo assenza di esigenze cautelari, senza permettere al giudice di applicare misure meno afflittive anche in presenza di specifiche circostanze del caso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Cagliari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale (come modificato dal d.l. n. 11 del 2009, convertito dalla legge n. 38 del 2009), nella parte in cui non consente misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per sopravvenuta mancanza di oggetto: la sentenza n. 213 del 2013 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non consentiva, per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive dalla custodia in carcere quando elementi specifici dimostrassero che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con misure meno gravi.

    Il principio

    Quando la norma oggetto della questione di legittimità costituzionale è già stata annullata dalla Corte con una sentenza precedente, la questione successiva avente il medesimo oggetto deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto. La norma rimossa con efficacia ex tunc non può più essere il parametro di un nuovo giudizio di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 275, comma 3, c.p.p. per il sequestro di persona?

    Prevedeva che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), fosse obbligatoriamente applicata la custodia in carcere, salvo che il giudice accertasse l’assenza di esigenze cautelari. Non era consentito applicare misure meno gravi anche quando le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte altrimenti.

    La sentenza n. 213 del 2013 aveva già risolto questa questione?

    Sì. La sentenza n. 213 del 2013 aveva dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non faceva salva l’ipotesi in cui elementi specifici dimostrassero che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con misure meno afflittive. La decisione operava con efficacia retroattiva (ex tunc), annullando la norma dall’ordinamento.

    Perché la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere è problematica?

    Perché non tiene conto delle specificita del caso concreto: il sequestro di persona è un reato che può esprimere gradi di pericolosità molto diversi. Una presunzione assoluta che impone sempre la custodia in carcere, senza la possibilità di valutare le circostanze concrete, viola i principi di proporzionalità e di presunzione di non colpevolezza.

    Norme collegate

    • Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale, parametro principale delle misure cautelari privative della libertà
    • Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza (secondo comma), incompatibile con misure cautelari automatiche e assolute
    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, violato dalla parificazione irrazionale di fattispecie eterogenee
  • Corte cost. n. 292/2013 — Prodotti «a km zero» regionali e libertà di circolazione UE

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    La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittima una legge pugliese che accordava priorità negli appalti pubblici di ristorazione collettiva ai prodotti «trasportati all’interno del territorio regionale», a prescindere dal livello di emissioni CO². La preferenza basata sulla sola provenienza locale è una misura ad effetto equivalente vietata dal TFUE, che viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato la legge n. 43 del 2012 per sostenere i Gruppi di acquisto solidale e promuovere prodotti agricoli a filiera corta. L’art. 4, comma 5, imponeva agli enti pubblici di «garantire priorità», nei bandi per la ristorazione collettiva, ai soggetti che impiegassero almeno il 35% in valore di prodotti «a chilometro zero». La definizione di quest’ultimi (art. 3, co. 1, lett. c) includeva però — oltre ai prodotti con emissioni di trasporto inferiori a 25 kg CO²/t — anche, «e comunque», tutti i prodotti trasportati all’interno del territorio regionale, indipendentemente dalle emissioni effettive.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale la disposizione combinata degli artt. 3, co. 1, lett. c), e 4, co. 5, della legge reg. Puglia n. 43/2012. I parametri invocati erano: l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 34–36 del TFUE (libera circolazione delle merci), e l’art. 120, primo comma, Cost. (divieto per le Regioni di ostacolare la circolazione tra Regioni). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione relativa all’art. 120 Cost. per difetto di motivazione nel ricorso. Dichiara invece costituzionalmente illegittima la disposizione combinata nella parte in cui include tra i prodotti «a km zero» quelli trasportati all’interno della Regione a prescindere dal livello di emissioni: tale previsione costituisce una misura ad effetto equivalente a restrizione vietata dall’art. 34 TFUE, non giustificabile ai sensi dell’art. 36 TFUE, poiché la sola provenienza regionale non equivale a minore impatto ambientale.

    Il principio

    Una norma regionale che riserva trattamento preferenziale negli appalti pubblici ai prodotti della propria Regione — in ragione della mera origine territoriale e non di oggettive caratteristiche ambientali — è incompatibile con il diritto UE sulla libera circolazione delle merci e viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Una Regione può favorire i propri prodotti negli appalti pubblici?

    Solo se il criterio preferenziale si fonda su caratteristiche oggettive e verificabili (come le emissioni di CO² durante il trasporto), non sulla mera provenienza geografica regionale. Criteri fondati sull’origine locale violano le regole UE sulla libera circolazione delle merci.

    Cosa cambia per gli enti pubblici pugliesi dopo questa sentenza?

    Non possono inserire nei bandi di ristorazione collettiva una clausola preferenziale basata sul semplice trasporto interno alla Regione. Rimane legittima la preferenza per prodotti che dimostrino emissioni di trasporto effettivamente inferiori a 25 kg CO²/t, indipendentemente dalla provenienza geografica.

    Cosa è una «misura ad effetto equivalente» vietata dal TFUE?

    È qualsiasi normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente gli scambi intracomunitari. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, anche un ostacolo limitato è vietato se non giustificato da motivi tassativi (salute, sicurezza, tutela ambientale con nesso causale effettivo).

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — primo comma: obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento UE, incluse le norme sulla libera circolazione delle merci
    • Art. 120 della Costituzione — primo comma: divieto per le Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle cose tra le Regioni
    • Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica e principio di non discriminazione nel mercato
  • Corte cost. n. 320/2013 – Conflitto di attribuzioni Cassazione-Camera e inammissibilità per tardività

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    Con la sentenza n. 320 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte di cassazione (terza sezione civile) nei confronti della Camera dei deputati, a causa del tardivo deposito del ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione, terza sezione civile, aveva sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione con cui la Camera, il 27 febbraio 2001, aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse da un deputato, in base all’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Cassazione riteneva che quella delibera eccedesse le attribuzioni della Camera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzioni è stato promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, con ordinanza-ricorso depositata il 24 ottobre 2011, in riferimento alla deliberazione della Camera dei deputati del 27 febbraio 2001, relativa all’insindacabilità di un deputato, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Dalla motivazione si evince che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi formali procedurali (il deposito tardivo dell’ordinanza-ricorso rispetto ai termini previsti per instaurare il giudizio davanti alla Corte costituzionale).

    Il principio

    Il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato deve essere proposto nel rispetto dei termini procedurali stabiliti dalla legge n. 87 del 1953 e dalle norme integrative. Il mancato rispetto dei termini di deposito determina l’inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare il merito del conflitto.

    Domande e risposte

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Per ragioni procedurali: il ricorso non era stato proposto nel rispetto dei termini formali previsti per instaurare il giudizio per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    Anche la Corte di cassazione può sollevare conflitti di attribuzioni?

    Sì. La Corte di cassazione, come giurisdizione suprema ordinaria, è legittimata a sollevare conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato quando ritiene che un atto parlamentare abbia invaso le sue attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Cosa prevedeva la delibera della Camera del 2001?

    La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di un deputato per dichiarazioni rese fuori dal Parlamento, ritenendole collegate alla funzione parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. La Cassazione riteneva che mancasse il necessario nesso funzionale.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — parametro del conflitto: insindacabilità parlamentare (primo comma) e nesso funzionale richiesto
  • Corte cost. n. 319/2013 – Codice antimafia, beni sequestrati alla polizia e ius superveniens

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    Con l’ordinanza n. 319 del 2013 la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Lecce per un’ulteriore valutazione della rilevanza e fondatezza della questione alla luce di uno ius superveniens: l’art. 48, comma 12, del Codice antimafia era stato sostituito da una norma che introduceva la discrezionalità giudiziaria nell’affidamento dei beni sequestrati alla polizia.

    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Lecce aveva affidato in custodia giudiziale agli organi di polizia diciotto autovetture di un’azienda di compravendita di auto, sequestrate nell’ambito di un procedimento per reati di criminalità organizzata. Il codice antimafia (art. 48, comma 12, d.lgs. n. 159 del 2011) stabiliva che i beni mobili sequestrati «sono affidati» agli organi di polizia che ne facciano richiesta, senza lasciare alcun margine di discrezionalità al giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 12, del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non riconosceva all’autorità giudiziaria alcun margine di valutazione discrezionale nell’affidamento dei beni sequestrati agli organi di polizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al GIP di Lecce. Dopo l’ordinanza di rimessione era intervenuto lo ius superveniens: l’art. 1, comma 189, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) aveva sostituito l’art. 48, comma 12, con una norma che usava la formula «possono essere affidati» (al posto di «sono affidati»), introducendo la discrezionalità giudiziaria richiesta dal rimettente. Il giudice doveva rivalutare rilevanza e fondatezza alla luce di questa modifica.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica normativa che può influire sulla rilevanza o fondatezza della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la situazione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per ius superveniens?

    Lo ius superveniens («diritto sopravvenuto») è una norma entrata in vigore dopo che il giudice aveva già sollevato la questione di legittimità costituzionale. Se la nuova norma modifica il quadro giuridico rilevante, la Corte restituisce gli atti al giudice perché torni a valutare la questione.

    Qual era il problema dell’art. 48, comma 12, del Codice antimafia?

    La norma usava la formula «sono affidati» (indicativo presente = obbligo), imponendo al giudice di affidare automaticamente i beni mobili sequestrati agli organi di polizia che ne facessero richiesta, senza poter valutare la natura del bene (es. beni aziendali che rischiano di essere danneggiati dalla destinazione a uso polizia).

    La norma successiva ha risolto il problema?

    La nuova norma introdotta dalla legge n. 228 del 2012 usa «possono essere affidati», che introduce la discrezionalità giudiziaria richiesta dal rimettente. Il GIP di Lecce doveva verificare se, con questa modifica, la questione mantenesse ancora rilevanza e fondatezza nel caso concreto.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, violato dall’obbligo automatico di affidamento senza distinzioni
    • Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, compromessa dall’affidamento dei beni aziendali alla polizia
  • Corte cost. n. 318/2013 – Pensione personale scuola, decreto Salva Italia e inammissibilità

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    Con l’ordinanza n. 318 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Siena sull’art. 24, comma 3, del decreto-legge «Salva Italia» n. 201 del 2011, relativo al nuovo regime pensionistico applicato al personale della scuola senza gradualità.

    Di cosa si tratta

    Una docente a tempo indeterminato aveva presentato domanda di collocamento in pensione in vista della maturazione, entro il 31 agosto 2012, dei requisiti di quarant’anni di anzianità contributiva e sessant’anni di età. Il Ministero aveva respinto la domanda in applicazione del nuovo regime pensionistico introdotto dal decreto-legge n. 201 del 2011 («Salva Italia»), che aveva abolito la pensione di anzianità e innalzato i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui non appresta per il lavoratore pubblico una gradualità di uscita analoga a quella prevista per il lavoratore privato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per due ragioni concorrenti: 1) il rimettente non aveva impugnato anche l’art. 1, comma 21, del d.l. n. 138 del 2011, che già aveva spostato di un anno il pensionamento, rendendo incompleta la rimessione; 2) il petitum era incerto: non era chiaro se si chiedesse l’eliminazione integrale della norma o una sentenza additiva, e in quale senso.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione è inammissibile se il rimettente non ha impugnato anche le norme preesistenti che già precludevano il diritto invocato (rimessione incompleta), ovvero se il petitum è incerto, perché la Corte non può pronunciare sentenze additive di contenuto discrezionale.

    Domande e risposte

    Cosa cambiò per gli insegnanti con il decreto «Salva Italia» del 2011?

    Dal 1° gennaio 2012 è stata abolita la pensione di anzianità per i dipendenti pubblici, compresi gli insegnanti. Chi, come la ricorrente, aveva maturato i requisiti entro il 31 agosto 2012, non poteva più andare in pensione alla data prevista e doveva aspettare i nuovi requisiti più elevati di età e contribuzione.

    Perché il petitum incerto rende inammissibile la questione?

    Perché la Corte non può sostituirsi al legislatore scegliendo fra vari possibili meccanismi correttivi. Se il rimettente chiede un’aggiunta alla norma senza specificare quale contenuto dovrebbe avere, la Corte non può pronunciarsi senza invadere la sfera riservata al Parlamento.

    Il personale della scuola aveva un regime pensionistico diverso dagli altri dipendenti pubblici?

    Sì. Prima della riforma del 2011, gli insegnanti potevano essere collocati in pensione solo dal 1° settembre (inizio anno scolastico). Chi maturava i requisiti entro il 31 dicembre poteva andare in pensione dal 1° settembre successivo. La riforma ha eliminato questa specificità.

    Norme collegate

    • Art. 38 della Costituzione — parametro principale: diritto alla previdenza sociale e adeguatezza dei trattamenti pensionistici
    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per la disparità tra lavoratori pubblici e privati nella gradualità della riforma
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della PA, evocato in relazione ai riflessi sulla continuità del servizio scolastico
  • Corte cost. n. 317/2013 – Conflitto di attribuzioni Gasparri-Travaglio e insindacabilità parlamentare

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    Con l’ordinanza n. 317 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma contro il Senato della Repubblica, avente ad oggetto la delibera con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Maurizio Gasparri nei confronti del giornalista Marco Travaglio.

    Di cosa si tratta

    Marco Travaglio aveva convenuto in giudizio civile il senatore Maurizio Gasparri per dichiarazioni diffamatorie rese in programmi televisivi e dichiarazioni pubbliche nel 2009, riguardanti presunte frequentazioni di persone condannate per mafia. Il Senato aveva deliberato che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare, quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale civile di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice della prima sezione civile del Tribunale ordinario di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione del Senato del 20 dicembre 2012, con cui il Senato aveva affermato che le dichiarazioni del senatore Gasparri nei confronti di Marco Travaglio costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni (fase preliminare). Ha ritenuto sussistenti sia il requisito soggettivo (il giudice è organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario) sia il requisito oggettivo (la delibera del Senato limitava le attribuzioni del giudice). Ha disposto la notifica al Senato e la prosecuzione del giudizio nel merito.

    Il principio

    Per l’ammissibilità di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato devono sussistere il requisito soggettivo (i poteri in conflitto devono essere organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono) e il requisito oggettivo (il conflitto deve riguardare la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite). L’ammissibilità non pregiudica la decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Un conflitto che sorge quando un potere dello Stato (ad es. la magistratura) ritiene che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia invaso le sue attribuzioni costituzionalmente garantite. La Corte costituzionale è l’arbitro di questi conflitti.

    Cosa distingue la fase di ammissibilità dalla fase di merito?

    Nella fase di ammissibilità la Corte verifica solo se esiste un conflitto di attribuzioni astrattamente rientrante nella sua competenza (requisiti soggettivo e oggettivo). Nella fase di merito valuta se le attribuzioni sono state effettivamente lese e decide il conflitto.

    In che senso la delibera del Senato limitava le attribuzioni del Tribunale?

    Dichiarando insindacabili le dichiarazioni di Gasparri, il Senato sottraeva al giudice civile il potere di decidere la controversia risarcitoria: il giudice avrebbe dovuto fermarsi, impedito dalla delibera parlamentare, senza poter valutare se le dichiarazioni fossero o meno diffamatorie.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — parametro del conflitto: insindacabilità parlamentare (primo comma) e nesso funzionale con atti tipici
  • Corte cost. n. 316/2013 – Legge finanziaria Toscana 2013 ed estinzione del processo per rinuncia

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    Con l’ordinanza n. 316 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro gli artt. 4 e 5 della legge finanziaria toscana 2013 (l.r. n. 77 del 2012), a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Toscana.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato gli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), sostenendo che violassero i principi di coordinamento della finanza pubblica, il buon andamento della PA e la competenza statale. Nel corso del giudizio, il Governo ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, denunciando il contrasto con gli artt. 3, 53, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 3 giugno 2013, aveva rinunciato al ricorso; la Regione Toscana ha accettato la rinuncia il 21 giugno 2013. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia accettata dalla controparte determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, se accettata dalla Regione costituita, determina l’estinzione del processo con ordinanza della Corte, senza che questa si pronunci nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Perché il Governo può rinunciare a un ricorso già proposto?

    Sì. Nel giudizio in via principale, il Presidente del Consiglio dei ministri può rinunciare al ricorso in qualsiasi momento prima della decisione. Se la controparte (la Regione) accetta la rinuncia, il processo si estingue e la Corte lo dichiara formalmente.

    L’estinzione del processo significa che la legge regionale era costituzionale?

    No. L’estinzione non è una pronuncia nel merito: significa solo che il giudizio si è concluso senza una decisione sulla legittimità costituzionale delle norme impugnate. Le disposizioni restano in vigore, ma non per effetto di una valutazione di merito della Corte.

    Cosa prevedevano gli artt. 4 e 5 della legge finanziaria toscana impugnata?

    Le disposizioni, oggetto del ricorso governativo, riguardavano misure di carattere finanziario della Regione Toscana per l’anno 2013, ritenute dal Governo in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e con le norme cost. sulla capacità tributaria (artt. 3, 53, 97, 117 c3, 119 Cost.).

  • Corte cost. n. 315/2013 – Professioni in Valle d’Aosta e inammissibilità del ricorso governativo

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    Con la sentenza n. 315 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo contro l’art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 34 del 2012 in materia di professioni, per difetto di specificita nella motivazione del ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva modificato con la legge n. 34 del 2012 alcune norme regionali in materia di professioni, in particolare l’art. 7-bis della normativa sulle professioni regionali. Il Governo ha ritenuto che la disposizione violasse la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e le norme europee di liberalizzazione delle professioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 11 dicembre 2012, n. 34, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all’art. 2, comma 1, lettera u), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale Valle d’Aosta).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per insufficiente motivazione del ricorso. Il Governo non aveva adeguatamente spiegato in che modo la norma regionale valdostana violasse specificamente la competenza statale esclusiva sulla tutela della concorrenza, tenuto conto del regime di autonomia speciale della Valle d’Aosta.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale contro norme di Regioni a statuto speciale, il ricorrente deve motivare con specificità come la disposizione impugnata violi tanto i parametri costituzionali generali quanto i limiti dello statuto speciale. La mancata considerazione delle competenze statutarie speciali rende il ricorso inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il Governo non aveva sufficientemente motivato la violazione della competenza statale esclusiva in materia di concorrenza, senza considerare adeguatamente le specifiche prerogative legislative della Valle d’Aosta riconosciute dallo statuto speciale.

    La Valle d’Aosta può disciplinare le professioni?

    Sì, nell’ambito delle competenze riconosciutele dallo statuto speciale. Lo statuto valdostano (l.cost. n. 4 del 1948) attribuisce alla Regione competenze legislative primarie in alcune materie, che possono includere aspetti delle professioni locali.

    Cosa prevedeva la norma impugnata?

    L’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 34 del 2012 sostituiva l’art. 7-bis, comma 3, della normativa valdostana sulle professioni, modificando i requisiti per l’esercizio di alcune professioni nel territorio regionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (secondo comma, lett. e)
  • Corte cost. n. 314/2013 – Trasferimenti magistrati e inammissibilità della questione del TAR Lazio

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    Con la sentenza n. 314 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR del Lazio sull’art. 35, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di procedure di trasferimento dei magistrati ordinari, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e sul petitum.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio amministrativo in cui un magistrato ordinario aveva impugnato la delibera del Consiglio superiore della magistratura relativa alle sedi vacanti per trasferimenti, il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Semplificazione e sviluppo), convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella parte concernente le procedure di trasferimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito dalla legge n. 35 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 102 e 111, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il TAR Lazio non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della norma impugnata nel giudizio a quo, né aveva chiarito in modo preciso il petitum, cioè cosa concretamente chiedeva alla Corte di fare (eliminare la norma, modificarla, e in quale senso).

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve indicare con chiarezza la norma impugnata, i parametri costituzionali violati, la rilevanza della questione nel giudizio principale e il petitum (cosa si chiede alla Corte). L’insufficienza di anche uno solo di questi elementi determina l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente (TAR Lazio) non aveva motivato in modo adeguato la rilevanza della norma nel caso concreto e non aveva specificato con chiarezza il petitum, cioè il risultato che si attendeva dalla declaratoria di incostituzionalità.

    Cosa riguardava l’art. 35, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012?

    Disciplinava le procedure di trasferimento dei magistrati ordinari, in particolare le modalità con cui il CSM pubblica le sedi vacanti e gestisce le domande di trasferimento. Il magistrato ricorrente contestava la delibera con cui il CSM aveva pubblicato le sedi vacanti.

    Il TAR è competente a giudicare gli atti del CSM?

    Gli atti del Consiglio superiore della magistratura in materia di carriera dei magistrati sono impugnabili davanti al TAR del Lazio, che ha giurisdizione esclusiva in questa materia.

    Norme collegate