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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha respinto le questioni promosse da Regioni e Province autonome contro una disposizione del decreto «salva Italia» del 2011, ritenendola compatibile con gli statuti speciali e con il riparto di competenze in materia finanziaria.

Di cosa si tratta

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano avevano impugnato una misura fiscale contenuta nella manovra di fine 2011, ritenendo lese le proprie prerogative statutarie e l’autonomia finanziaria garantita dalla Costituzione e dagli statuti.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), su ricorso delle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, allo Statuto speciale per la Valle d’Aosta, allo Statuto per il Trentino-Alto Adige e all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011.

Il principio

La disposizione statale impugnata è compatibile con l’autonomia finanziaria delle autonomie speciali garantita dagli statuti e dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione: le censure sollevate non sono fondate.

Domande e risposte

Chi aveva sollevato le questioni?

Le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con distinti ricorsi poi riuniti.

Su quale norma verteva il giudizio?

Sull’art. 22, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, una misura della manovra economica di fine 2011.

Qual è stato l’esito?

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, riservando ad altre pronunce la decisione sulle restanti censure dei medesimi ricorsi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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